CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 23 marzo 1994 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Le presenti conclusioni si riferiscono a tre cause riunite nelle quali il Regno di Spagna impugna talune decisioni con le quali la Commissione ha accertato che esso ha concesso aiuti di Stato in violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato. Benché alcune delle questioni sollevate nelle tre cause siano connesse, sussistono rilevanti differenze tra di esse. Pertanto tratterò i tre casi separatamente.
Causa C-278/92 (Hytasa)
2.
La Hilaturas y Tejidos Andaluces SA (in prosieguo: la «Hytasa») venne fondata come impresa privata, ma nel 1982, a causa della sua difficile situazione finanziaria, fu acquisita al Patrimonio del Estado, un organo dello Stato spagnolo. Essa produce svariati prodotti tessili in alcuni stabilimenti a Siviglia e dintorni. Le difficoltà finanziarie della Hytasa non cessarono con la nazionalizzazione e venne quindi varato un piano di ristrutturazione comprendente il conferimento di un'ampia quota di capitale (6600 milioni di PTA) da parte dello Stato nell'arco di tempo compreso tra la nazionalizzazione e il 1986.
3.
A seguito di un reclamo, il 4 aprile 1989 la Commissione chiedeva alle autorità spagnole di trasmetterle tutte le informazioni attinenti a presunti conferimenti di capitale compiuti dallo Stato dopo l'adesione della Spagna alla Comunità, avvenuta il 1o gennaio 1986. In data 24 novembre 1989 le autorità spagnole informavano la Commissione che dal 1986 lo Stato aveva erogato alla Hytasa 7100 milioni di PTA.
4.
Il 30 maggio 1990 le autorità spagnole informavano la Commissione che la Hytasa era in corso di privatizzazione. Secondo il piano di privatizzazione, la Hytasa avrebbe dovuto ricevere dal Patrimonio del Estado 4300 milioni di PTA, essere venduta per 100 milioni di PTA e ricapitalizzata dall'acquirente per altri 3700 milioni di PTA. Era previsto un piano quinquennale di ristrutturazione che prevedeva un incremento delle vendite del 29% e una riduzione della manodopera del 30%.
5.
In data 3 agosto 1990 la Commissione informava il Regno di Spagna di avere intenzione di instaurare il procedimento previsto dall'art. 90, n. 2, del Trattato in merito ai conferimenti di capitale di 7100 milioni di PTA compiuti tra il 1o gennaio 1986 ed il 1988 e alle modalità della prevista privatizzazione. A quel tempo la privatizzazione era peraltro già avvenuta, infatti la Hytasa era stata ceduta il 25 luglio 1990 a due società private già operanti nel settore tessile: la Hilatura Gossypium SA e la Industria Textil del Guadiana SA.
6.
Nel corso del procedimento ex art. 93, n. 2, il Regno di Spagna sosteneva che i conferimenti di capitale per 7100 milioni di PTA effettuati tra il 1986 e il 1988 non costituivano aiuto di Stato, ma investimenti compiuti dal governo in base agli stessi criteri economici che avrebbe seguito un privato. Il Regno di Spagna faceva anche presente che tali conferimenti di capitale avevano avuto la funzione di rimediare a una situazione evolutasi prima della sua adesione alla Comunità. Per quanto riguarda il piano di privatizzazione, il Regno di Spagna sosteneva che esso non prevedeva aiuti statali, poiché l'impresa era stata venduta al miglior offerente dopo essere stata offerta sul mercato internazionale. Nella valutazione dell'impresa bisognava tenere conto delle perdite di esercizio avvenute nel recente passato e degli oneri relativi alla riduzione del personale. Il Regno di Spagna aggiungeva che, anche se la vendita avesse comportato un aiuto di Stato, tale aiuto sarebbe stato compatibile con il mercato comune in quanto costituiva un elemento di un piano di ristrutturazione concepito per rendere l'impresa redditizia e questa si trovava in un'area, quella di Siviglia, che la Commissione riteneva in possesso dei requisiti per l'erogazione di aiuti regionali degli Stati.
7.
A quanto risulta, tra la metà del 1990 e la metà del 1991 si svolgevano tra il Regno di Spagna e la Commissione trattative nel corso delle quali veniva chiesto alla Spagna di esibire un piano di ristrutturazione della Hytasa modificato. Il Regno di Spagna presentava tale piano alla Commissione il 13 giugno 1991.
8.
Il 25 marzo 1992 veniva emanata la decisione della Commissione 92/317/CEE ( 1 ), relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA, ora Mediterraneo Tècnica Textil SA, e al suo acquirente. Secondo il suo art. 1, l'aiuto erogato dal governo spagnolo alla Hytasa sotto forma di conferimenti di capitale per 7100 milioni di PTA nel periodo 1986-1988 era illegittimo, essendo stato concesso in spregio delle norme di procedura di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato. D'altro canto, però, nello stesso art. 1 si affermava che tale aiuto soddisfaceva le condizioni previste dall'art. 92, n. 3, lett. c), ed era pertanto compatibile con il mercato comune.
9.
Secondo l'art. 2 della decisione, l'elemento di aiuto di Stato pari a 4200 milioni di PTA insito nel conferimento di capitale effettuato dal Patrimonio del Estado a favore della Hytasa prima della privatizzazione dell'impresa nel luglio 1990 era illegittimo poiché concesso dal governo spagnolo in violazione delle norme di procedura di cui all'art. 93, n. 3. La somma di 4200 milioni di PTA era stata ottenuta sottraendo i 100 milioni di PTA pagati per l'acquisto della Hytasa dal conferimento di 4300 milioni di PTA effettuato dal Patrimonio del Estado. Nel secondo comma dell'art. 2 si dichiarava che tale aiuto non soddisfaceva le condizioni per la concessione di una delle deroghe previste dall'art. 92, nn. 2 e 3, e pertanto era incompatibile con il mercato comune.
10.
L'art. 3 della decisione ingiungeva al Patrimonio del Estado di recuperare l'aiuto (4200 milioni di PTA) dalla Mediterraneo Tecnica Textil SA (già Hytasa) conformemente alle norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale, in particolare in materia di interessi.
11.
L'art. 4 delle decisione disponeva l'inefficacia di qualsiasi accordo che facesse carico allo Stato o al Patrimonio del Estado di risarcire gli acquirenti per l'obbligo di restituire gli aiuti ricevuti.
12.
L'art. 5 imponeva alla Spagna di informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, delle misure adottate per conformarvisi.
13.
Con ricorso depositato in cancelleria il 19 giugno 1992, il Regno di Spagna ha chiesto l'annullamento degli artt. 2, 3, 4 e 5 della decisione. Esso ha dedotto cinque distinti motivi che esaminerò partitamente.
Primo motivo
14.
Col primo motivo il Regno di Spagna contesta l'accertamento della Commissione secondo cui l'«intervento finanziario» compiuto in connessione con il piano di privatizzazione era illegittimo per violazione delle norme di procedura di cui all'art. 93 del Trattato. Il Regno di Spagna rileva che nella parte V della decisione impugnata la Commissione ha affermato che:
«Per quanto riguarda la valutazione, alla luce del diritto comunitario, dell'aiuto concesso a Hytasa, si deve concludere che l'aiuto stesso è illegale perché il governo spagnolo non lo ha notificato in anticipo alla Commissione, come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE».
Il Regno di Spagna afferma che la Commissione era stata informata il 30 maggio 1990 delle caratteristiche essenziali dell'intervento finanziario, che i termini del contratto di vendita della Hytasa erano stati notificati alla Commissione il 25 giugno 1990 e che le linee essenziali del programma per la ristrutturazione della Hytasa erano state notificate il 6 luglio 1990. Esso rileva che tali notificazioni hanno avuto luogo prima della conclusione, il 25 luglio 1990, del contratto di vendita e prima che la Spagna venisse informata il 3 agosto 1990 della decisione della Commissione di aprire un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.
15.
Come fa notare la Commissione, tale motivo è manifestamente infondato, considerati i termini dell'art. 93, n. 3, del Trattato, che dispone:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
Perciò, il semplice fatto che uno Stato membro abbia notificato un progetto di aiuti non gli dà il diritto di metterlo senz'altro in esecuzione. Esso deve attendere che la Commissione adotti una decisione finale. La Commissione deve naturalmente agire con la debita diligenza e non può fare attendere lo Stato membro un tempo indefinito. Essa deve decidere prontamente, dopo un esame preliminare, se sottoporre l'aiuto a una disamina approfondita ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. La Corte ha affermato nella sentenza 11 dicembre 1973, Lorenz/Germania ( 2 ), che la Commissione non agisce con la debita diligenza nel caso in cui nel termine di due mesi non prenda una decisione sul se iniziare o no un esame approfondito ai sensi dell'art. 93, n. 2. Trascorso detto periodo, lo Stato membro è libero di attuare le misure progettate, ma, in ossequio al principio della certezza del diritto, è tenuto ad informarne preventivamente la Commissione.
16.
È evidente dalla decisione impugnata e dalla narrativa dei fatti contenuta nel ricorso del Regno di Spagna che nel presente caso la Commissione fu informata per la prima volta del piano di privatizzazione della Hytasa il 30 maggio 1990 e che i termini della vendita proposta le furono notificati solo il 25 giugno 1990. I dettagli del piano di ristrutturazione furono notificati solo il 9 luglio 1990. In tale situazione, chiaramente la Spagna non era autorizzata a procedere alla vendita il 25 luglio 1990. Così facendo essa ha palesemente violato le norme di procedura di cui all'art. 93 del Trattato.
Secondo motivo
17.
Il Regno di Spagna sostiene che la ricapitalizzazione della Hytasa prima della sua privatizzazione non costituiva aiuto di Stato peile seguenti ragioni.
18.
In primo luogo, i benefici e gli oneri nascenti dal contratto per la vendita della Hytasa erano ragionevolmente equilibrati. La Commissione semplifica eccessivamente la questione quando sostiene che il pagamento del prezzo di 100 milioni di PTA era l'unico onere assunto dagli acquirenti della Hytasa a fronte dell'acquisto di una società che aveva appena ricevuto conferimenti per 4300 milioni di PTA. Gli acquirenti si erano anche impegnati ad attuare un programma di ristrutturazione per garantire redditività all'impresa. Secondo tale programma essi erano tenuti ad investire 2500 milioni di PTA e a spendere ulteriori 2040 milioni di PTA per ridurre la manodopera. Inoltre, gli acquirenti si erano impegnanti, nel contratto di vendita, a rinunciare ad un credito di 822750396 PTA vantato dalla Hytasa nei confronti dello Stato e riconosciuto dalla Corte Suprema spagnola.
19.
Considerando la questione dal punto di vista del Patrimonio del Estado, il Regno di Spagna sostiene che in esito alla privatizzazione lo Stato ha ottenuto molto di più dell'incasso del prezzo di vendita di 100 milioni di PTA. L'alternativa alla privatizzazione sarebbe stata la liquidazione e il costo della liquidazione della Hytasa sarebbe stato di 5312600000 PTA. Il Regno di Spagna ottiene questa cifra tenendo conto del valore di liquidazione dell'attivo della società (8741800000 PTA), del valore di liquidazione del suo passivo (6388 milioni di PTA) e del costo della riduzione del personale (7666400000 PTA): vedi pagina 19 della relazione nell'allegato VI del ricorso. Pertanto, il Regno di Spagna sostiene che in termini puramente finanziari — ovvero senza tener conto dei costi sociali della liquidazione della Hytasa — la privatizzazione è stata vantaggiosa per il Patrimonio del Estado.
20.
Il Regno di Spagna sostiene pure che occorre tener conto del danno che l'immagine del Patrimonio del Estado avrebbe subito se si fosse lasciato che la Hytasa venisse posta in liquidazione.
21.
In secondo luogo, la Hytasa è stata venduta al miglior offerente, secondo un procedimento conforme al diritto comunitario. Il Regno di Spagna richiama un passaggio della decisione impugnata, nel quale la Commissione afferma che per garantire che non vi fossero elementi di aiuto di Stato doveva essere provato non solo che la società era stata venduta al miglior offerente, ma anche che «la vendita è avvenuta nel quadro di una procedura aperta e senza condizioni, cioè mediante una gara nella quale ogni potenziale acquirente sia invitato a presentare un'offerta e lo Stato non imponga condizioni per la conclusione dell'operazione» ( 3 ). La decisione impugnata continua rilevando che il Regno di Spagna aveva imposto agli acquirenti determinate condizioni, «ponendo temporanee restrizioni al trasferimento della partecipazione acquisita».
22.
Il Regno di Spagna asserisce che la Hytasa era stata offerta a 160 potenziali acquirenti, dei quali non tutti erano spagnoli. Le condizioni contrattuali non erano state predeterminate, ma furono il risultato delle trattative con gli acquirenti. Esse sono equilibrate, proporzionate e direttamente connesse con l'oggetto del contratto. La clausola che vietava il trasferimento della Hytasa per un certo tempo aveva la funzione di impedire speculazioni.
23.
In terzo luogo, la ricapitalizzazione della Hytasa da parte del Patrimonio del Estado è un'operazione che sarebbe stata effettuata anche da un investitore privato. Il Regno di Spagna richiama la sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione ( 4 ), in cui la Corte ha affermato che un aumento di capitale di un'impresa di proprietà dello Stato operato mediante fondi pubblici non costituisce aiuto di Stato qualora l'impresa sarebbe stata in grado di ottenere le somme in questione sul mercato privato dei capitali, ovvero se «in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibile, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere». ( 5 )
24.
Il Regno di Spagna sostiene che un investitore privato avrebbe volentieri pagato 3377300000 PTA (ovvero 4200 milioni di PTA meno 822700000 PTA ( 6 ), in considerazione del debito, menzionato sopra nel paragrafo 18, accertato con sentenza) per liberarsi di una società che avrebbe prevedibilmente perso 5000 milioni di PTA nei successivi tre anni e che avrebbe potuto essere liquidata solo al costo di 5312600000 PTA. Il Regno di Spagna osserva che nella sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione (ENILanerossi) ( 7 ), la Corte ha ritenuto che la sottoscrizione di capitale da parte di una società madre sia accettabile se fatta allo scopo di chiudere una controllata alle migliori condizioni possibili e che uno dei fattori da prendere in considerazione è la necessità di salvaguardare l'immagine della società madre. L'immagine del Patrimonio del Estado sarebbe stata gravemente danneggiata se questo avesse cessato le sue attività in un'area caratterizzata da elevata disoccupazione e socialmente depressa. Una società privata nella stessa situazione del Patrimonio del Estado sarebbe stata anch'essa sensibile alla pressione delle forze sindacali o politiche.
25.
In quarto luogo, la decisione impugnata, sempre secondo il ricorrente, non dimostra che il mercato comunitario di prodotti riniti di cotone e di lana abbia risentito delle operazioni finanziarie compiute dal Patrimonio del Estado. La decisione fa riferimento unicamente al mercato dei filati e dei tessuti. La Hytasa dopo la vendita cesserebbe di essere un fornitore di tali prodotti per diventarne un consumatore. Per quanto concerne i prodotti finiti, sui quali la Hytasa concentrerebbe per il futuro la sua attività, la Commissione si limita, nella decisione impugnata, a lamentare l'assenza di statistiche.
26.
A mio parere, nessuna delle argomentazioni esposte inficia la conclusione della Commissione secondo cui l'intervento del Regno di Spagna, consistito nella ricapitalizzazione di un'impresa in mano pubblica con 4300 milioni di PTA di denaro pubblico congiuntamente all'accordo di venderla per 100 milioni di PTA, ha costituito un aiuto di Stato.
27.
Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale esisteva un ragionevole equilibrio tra i costi ed i benefici previsti dal contratto di vendita della Hytasa, non ritengo che questo sia il modo più corretto di affrontare la questione se il Regno di Spagna abbia erogato un aiuto di Stato agli acquirenti della Hytasa o la questione dell'ammontare di tale aiuto. Tali questioni vanno risolte non con riferimento ai benefici attribuiti (o agli oneri imposti) all'asserito destinatario dell'aiuto, ma piuttosto con riferimento al costo netto dell'operazióne per lo Stato. Il criterio seguito dal Regno di Spagna renderebbe praticamente impossibile quantificare l'assistenza finanziaria fornita agli acquirenti dell'Hytasa nelle circostanze del caso presente, in quanto alcuni oneri da essi assunti non possono essere misurati in termini pecuniari.
28.
Per quanto a volte si sostenga che, per essere considerata aiuto di Stato, l'assistenza finanziaria fornita dallo Stato debba essere gratuita ( 8 ), l'opinione migliore è senz'altro quella secondo cui è erogato un aiuto statale ogni volta che uno Stato membro mette a disposizione di un'impresa dei fondi che di regola un investitore privato che applichi criteri commerciali ordinari senza tenere conto di fattori sociali, politici o filantropici, non avrebbe fornito.
29.
Il Regno di Spagna ammette che il «criterio dell'investitore privato» è un parametro essenziale, ma cerca di dimostrare che la sua azione era conforme a tale criterio perché la sola soluzione alternativa — ovvero la liquidazione della Hytasa — sarebbe stata più costosa per lo Stato. Il difetto di tale argomento è che, poiché la Hytasa era una società a responsabilità limitata, il Patrimonio del Estado, in qualità di detentore del capitale azionario, non sarebbe stato tenuto a conferire ulteriore denaro alla società in corso di liquidazione. Se il passivo della società avesse superato l'attivo, i creditori non avrebbero potuto esigere dal Patrimonio del Estado il ripiano della differenza. Come correttamente osserva la Commissione, occorre distinguere tra gli obblighi del Patrimonio del Estado, come detentore del capitale azionario della Hytasa, e gli obblighi dello Stato spagnolo come erogatore di prestazioni previdenziali e di disoccupazione. Il secondo tipo di obblighi non può essere preso in conto nell'applicazione del «criterio dell'investitore privato».
30.
Considerando le cose sotto questo punto di vista, molte delle questioni lungamente dibattute dalle parti perdono rilevanza. Certamente perde rilevanza la circostanza pacifica che la Hytasa è stata venduta al miglior offerente in esito di una regolare procedura di gara. Il fatto che altre imprese non volessero rilevare la Hytasa se non a condizione che venisse offerta come incentivo una somma ancora maggiore di denaro pubblico non prova che le condizioni concordate con il vincitore della gara non implicassero un aiuto di Stato. A mio parere, pure la tesi basata sulla necessità di tutelare l'immagine del Patrimonio del Estado è irrilevante. È difficile credere che una finanziaria statale sia tanto preoccupata per il danno che deriverebbe alla sua immagine pubblica in conseguenza del fallimento di una delle sue imprese da offrire per ciò solo notevoli somme di denaro ad una società privata come incentivo per rilevare l'impresa.
31.
Più ardua è la questione della somma di 822750396 PTA che lo Stato spagnolo avrebbe dovuto alla Hytasa in forza di una sentenza e alla quale gli acquirenti hanno nella compravendita acconsentito a rinunciare. In linea di principio, se lo Stato spagnolo doveva una certa somma alla Hytasa in dipendenza di un negozio commerciale ordinario (e quindi non in dipendenza di una qualche forma di aiuto statale erogato all'impresa) e se gli acquirenti della Hytasa erano d'accorso a rinunciare alla relativa pretesa, sarebbe logico tenere conto di quella somma nel calcolo dell'importo della sovvenzione erogata alla Hytasa (ciò naturalmente non tocca il se la Hytasa ed i suoi acquirenti abbiano beneficiato di aiuti di Stato, ma solo il quantum dell'aiuto). Ad ogni modo, come ha osservato la Commissione, la Spagna non ha esposto tale questione chiaramente alla Commissione durante il procedimento ex art. 93 del Trattato. Tutto quello che la Commissione sapeva era che una clausola della compravendita contemplava la rinuncia a possibili diritti contro lo Stato fondati su una sentenza della Corte Suprema. Pertanto non credo che la decisione adottata dalla Commissione al termine di detto procedimento possa essere, anche solo parzialmente, annullata per tale motivo.
32.
L'ultima questione sollevata dal secondo motivo dedotto dal Regno di Spagna riguarda l'incidenza dell'aiuto concesso alla Hytasa sugli scambi tra gli Stati membri. La rilevanza di tale questione deriva naturalmente dal fatto che l'art. 92, n. 1, del Trattato vieta gli aiuti di Stato solo nella misura in cui incidano su detti scambi.
33.
Risulta dalla giurisprudenza della Corte che il sussistere dell'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e tacile da accertare. Nella sentenza 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione, la Corte ha affermato che ( 9 )
«Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto».
34.
Ovviamente, un aiuto di Stato può incidere sugli scambi tra gli Stati membri se il beneficiario, la cui posizione viene da esso rafforzata, esporta una rilevante quantità di merci in altri Stati membri. Tuttavia un aiuto statale può avere tale effetto anche se il beneficiario non esporta merci in altri Stati membri, in quanto l'aiuto potrebbe permettere al beneficiario di aumentare la sua produzione e ridurre così il mercato potenziale delle merci importate da altri Stati membri ( 10 ). L'aiuto può incidere sugli scambi tra gli Stati membri persino quando il beneficiario esporta fuori della Comunità la quasi totalità della produzione, a motivo della «interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie» ( 11 ).
35.
Nel caso in esame si è verificato un importante trasferimento di risorse dello Stato per salvare dalla chiusura una manifattura tessile che non sarebbe sopravvissuta se le forze del mercato fossero state lasciate libere di operare. Come risultato, tale impresa produrrà grandi quantità di merci da vendere in Spagna, in altri Stati membri o fuori della Comunità. Le merci in questione sono tessuti di cotone e di lana e indumenti finiti. Non occorrono quantità di statistiche o volumi di rapporti OCSE per sapere che tali merci sono oggetto di scambi internazionali nella Comunità e fuori di essa: giacche, pantaloni, gonne e camicie fatte a Siviglia possono soddisfare i bisogni dei consumatori ad Amburgo come a Parigi o Atene, allo stesso modo in cui lenzuola, asciugamani, tovaglie e tovaglioli fatti nel Lancashire possono entrare nelle case dell'Andalusia. In questa situazione, non credo possa seriamente sostenersi che l'aiuto erogato agli acquirenti della Hytasa non ha inciso in misura rilevante sugli scambi tra gli Stati membri.
Terzo motivo
36.
Il Regno di Spagna sostiene che, anche se la ricapitalizzazione fornita dal Patrimonio del Estado e la concomitante vendita della Hytasa costituissero aiuto di Stato, questo avrebbe dovuto essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a) e e), del Trattato.
37.
Il Regno di Spagna osserva innanzi tutto che la regione di Siviglia possiede manifestamente i requisiti per un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), che autorizza gli aiuti per promuovere lo sviluppo economico di aree dove il tenore di vita è anormalmente basso o esiste una grave disoccupazione.
38.
Il Regno di Spagna critica il fatto che la Commissione abbia affermato nella decisione contestata che l'importo dell'aiuto erogato (4200 milioni di PTA secondo la Commissione) superava di gran lunga le somme investite dagli acquirenti della Hytasa (2500 milioni di PTA). Il Regno di Spagna osserva che gli acquirenti erano tenuti a mettere in opera un piano di ristrutturazione della Hytasa e a spendere circa 2040 milioni di PTA per ridurre la manodopera di 314 unità.
39.
Il Regno di Spagna sostiene che l'aiuto è giustificato ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), perché i suoi effetti benefici per la regione di Siviglia, dove avrebbe salvato 700 posti di lavoro, superavano gli effetti negativi della trascurabile distorsione della concorrenza.
40.
Il Regno di Spagna sostiene altresì che l'aiuto è giustificabile ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), secondo il quale possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche, sempreché tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
41.
Secondo il governo spagnolo, l'intento principale, durante il processo di privatizzazione, è stato quello di mettere la società in grado di produrre profitti attraverso una profonda modifica della sua produzione e l'introduzione di un prezioso know-how, di capacità stilistico-progettuali, di competenze nella moda e di nuove tecnologie. Il piano di ristrutturazione prevedeva una forte riduzione della manodopera della Hytasa: il numero dei dipendenti doveva scendere da 1034 a 720. La società doveva ridurre la produzione di filati e tessuti in una misura variabile tra il 20,8% e il 30,2% e doveva cessare completamente la vendita di tali prodotti (utilizzando la produzione all'interno per confezionare prodotti finiti). La società si sarebbe quindi concentrata sulla produzione di capi di vestiario.
42.
Il Regno di Spagna rimprovera alla Commissione di avere concluso che il piano di ristrutturazione non avrebbe probabilmente messo la società in grado di produrre profitti. Il Regno di Spagna cita la sentenza 14 novembre 1984, Intermills/Commissione ( 12 ), nella quale la Corte ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato «perché il comportamento della ricorrente sul mercato, dopo che, grazie alla concessione dell'aiuto, essa aveva dato un nuovo orientamento alla sua produzione, potesse alterare le condizioni degli scambi a tal punto che la scomparsa dell'impresa sarebbe stata preferibile al suo salvataggio» ( 13 ).
43.
È il caso di notare che il Regno di Spagna invoca le lett. a) e c) dell'art. 92, n. 3, del Trattato. Poiché entrambe tali disposizioni consentono di dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti per lo sviluppo di talune zone, esse manifestamente hanno un'area di applicazione in parte comune. Esistono tuttavia alcune differenze di rilievo: in particolare la lett. a) contempla solo gli aiuti regionali, essendo la sua applicazione limitata alle «regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione»; la lett. c), invece, consente alla Commissione di autorizzare, oltre agli aiuti regionali [che peraltro la lettera e) non limita alle regioni particolarmente sfavorite], anche aiuti di settore, ovvero aiuti per lo sviluppo di talune attività. La lett. c) è quindi suscettibile di applicazione geografica illimitata, la qual cosa spiega perché gli autori del Trattato abbiano subordinato la sua applicazione al presupposto — mancante nella lett. a) — che gli aiuti «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
44.
Le due disposizioni hanno in comune il fatto di attribuire alla Commissione un margine discrezionale. Come ha rilevato la Corte nella sentenza 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (Boussac) ( 14 )
«Occorre ricordare che, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d'ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario».
45.
Nel presente caso è pacifico che la regione di Siviglia è colpita da una grave sottoccupazione, il che implica che in linea di principio può applicarsi l'art. 92, n. 3, lett. a). Come ho osservato sopra, tale disposizione non prescrive espressamente che la Commissione accerti che l'aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Ciò non vuol dire naturalmente che la Commissione, applicando l'art. 92, n. 3, lett. a), possa prescindere completamente dall'interesse comune; tuttavia la differenza testuale tra le lettere a) e e) implica chiaramente che la Commissione deve riconoscere agli Stati membri un più ampio margine di manovra nella concessione di aiuti ad imprese situate in regioni caratterizzate da una grave forma di sottoccupazione. La decisione impugnata non sembra dare la certezza che la Commissione abbia proceduto tenendo conto di tale distinzione, per quanto abbia discusso separatamente la possibilità di applicare la lett. a) e la lett. c).
46.
La motivazione esposta nella decisione contestata per giustificare il rifiuto di applicare l'art. 92, n. 3, lett. a), si trova nei paragrafi settimo-decimo della parte VI. Li cito testualmente:
«Per quanto riguarda l'elemento di aiuto di Stato insito nel conferimento di capitale per 4200 milioni di PTA alla Hytasa effettuato immediatamente prima della vendita dell'impresa, potrebbe essere presa in considerazione la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o esista una grave forma di sottoccupazione. Tuttavia, benché Hytasa sia insediata a Siviglia, cioè in una regione sovvenzionata ai sensi dell'art. 92, paragrafo 3, lettera a), avente i requisiti per usufruire dell'aiuto regionale, l'aiuto di cui trattasi non è stato concesso ad Hytasa nel quadro del corrispondente programma di aiuti regionali, bensì sulla base di decisioni specifiche del governo spagnolo sotto forma di apporti discrezionali di capitale.
Anche qualora l'aiuto in questione venisse considerato un aiuto regionale, non potrebbe comunque beneficiare della deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), perché gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di tale articolo devono contribuire allo sviluppo a lungo termine della regione, il che significa nella fattispecie che l'aiuto dovrebbe perlomeno contribuire a ripristinare l'efficenza economico-finanziaria dell'impresa, obiettivo non raggiunto da Hytasa alla luce delle informazioni presentate finora alla Commissione (come si è visto nella precedente parte IV) — senza comportare effetti negativi inaccettabili sulle condizioni della concorrenza all'interno della Comunità.
D'altro lato, anche se i 4200 milioni di PTA di aiuto sono stati erogati dallo Stato all'esplicita condizione che una parte di essi fosse utilizzata da Hytasa per investimenti — requisito essenziale per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni economiche, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 1979 sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale ( 15 ) —, l'aiuto in questione non può essere considerato automaticamente compatibile con il mercato comune, poiché, essendo stato concesso al di fuori dei regimi di aiuti approvati dalla Commissione, quest'ultima deve accertarne la compatibilità sulla base dei suoi requisiti specifici, verificando tra l'altro se i progetti d'investimento sovvenzionati corrispondano agli interessi della Comunità nel settore interessato e contribuiscano ad una sana ristrutturazione dell'impresa (entrambi gli aspetti sono esaminati in appresso).
Ad ogni modo un aiuto pari a 4200 milioni di PTA supera ampiamente il livello d'investimenti (2500 milioni di PTA) previsto dall'impresa, configurando così una situazione in cui l'aiuto agli investimenti è comunque inaccettabile».
47.
Non si può rimproverare alla Commissione di avere ritenuto che gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett a), debbano contribuire allo sviluppo a lungo termine della regione in questione, con il risultato che nei casi come quello di specie l'aiuto deve servire a rendere l'impresa nuovamente redditizia. Un diverso modo di vedere aprirebbe la porta all'aiuto di esercizio, di cui sono noti gli effetti disastrosi.
48.
Il punto centrale è quindi se il piano di ristrutturazione accettato dagli acquirenti della Hytasa potesse verosimilmente produrre il risultato desiderato. Purtroppo su questo punto la motivazione della decisione impugnata è estremamente succinta.
49.
Nel passo sopra citato non si cerca di spiegare perché il piano di ristrutturazione non avrebbe verosimilmente garantito la redditività a lungo termine della Hytasa. È vero che ivi si afferma due volte che tale punto centrale è esaminato in un'altra parte della decisione. Così, nel secondo paragrafo citato (che è l'ottavo della parte VI) si afferma che il mancato raggiungimento dell'obiettivo di ripristinare l'efficenza economico-finanziaria dell'impresa è trattato nella parte IV. E alla fine del penultimo paragrafo citato (che è il nono della parte VI) si afferma che le questioni se i progetti d'investimento della Hytasa corrispondano agli interessi della Comunità e se essi contribuiscano ad una sana ristrutturazione dell'impresa «sono esaminati in appresso».
50.
In realtà la parte IV tratta di questioni del tutto diverse e probabilmente è stata richiamata per errore, perché è la parte III che tratta della solidità del piano di ristrutturazione. Esaminerò brevemente la parte III. Per quanto riguarda l'affermazione che la questione dell'idoneità del piano di ristrutturazione a contribuire ad una sana ristrutturazione dell'impresa è «esaminata in appresso», essa non è del tutto corretta. Il resto della decisione non menziona motivi che autorizzino a ritenere che i progetti di investimento non otterrebbero il risultato auspicato. È vero che la parte VI della decisione si conclude con l'osservazione che l'aiuto erogato alla Hytasa altera le condizioni degli scambi all'interno della Comunità in misura contraria al comune interesse e «non contribuisce ad un'effettiva ristrutturazione dell'impresa che ne garantisca pienamente l'efficenza economico-finanziaria»; ma tale affermazione non viene motivata. In effetti, i paragrafi precedenti trattano aspetti del piano di ristrutturazione molto diversi: essi criticano il piano perché non contiene programmi di smantellamento degli impianti produttivi della Hytasa, il che significa che l'impresa potrebbe riespandere la sua attività ricorrendo alle capacità non utilizzate, e criticano l'attuazione del piano perché al 1o agosto 1991 la manodopera era stata ridotta solo di 260 unità, alcune delle quali allontanate solo temporaneamente, il che lasciava ancora la possibilità di una successiva riespansione. Sono probabilmente questi i punti più significativi, in quanto riguardano la questione se gli acquirenti della Hytasa intendessero davvero operare una riduzione dell'attività dell'impresa sul lungo periodo, tuttavia essi non toccano la questione centrale del se il piano di ristrutturazione avrebbe o no portato all'efficienza economico-finanziaria dell'impresa.
51.
Per quanto concerne la parte III della decisione, questa è quasi altrettanto laconica sul perché il piano di ristrutturazione non sarebbe stato idoneo a dare alla Hytasa efficienza economico-finanziaria. La parte III fa riferimento ad un piano di ristrutturazione emendato presentato alla Commissione dalle autorità spagnole il 13 giugno 1991. Il piano prevedeva «modifiche radicali nella strategia produttiva e commerciale di Hytasa». In particolare, l'impresa avrebbe venduto solo prodotti finiti, che avrebbe fabbricato con un incremento tra il 50% e il 320%, secondo i prodotti; essa avrebbe inoltre ridotto le attività di filatura e tessitura in proporzioni varianti tra il 13% e il 25%. ( 16 ) II piano prevedeva una manodopera ridimensionata a 720 unità e profitti per 716 milioni di PTA (con un margine del 9% sulle vendite) nell'ultimo anno. Dopo avere così riassunto il piano modificato, la decisione impugnata afferma:
«Un confronto tra i due piani pone in evidenza numerosi punti che sollevano qualche dubbio circa la solidità delle ipotesi di base o la verosimiglianza dei risultati scontati. Di fatto le numerose contraddizioni esistenti tra i due piani non consentono alla Commissione di concordare con le previsioni favorevoli del piano modificato.
In particolare il governo spagnolo non fornisce alcuna spiegazione quanto ai mezzi per incrementare di un ulteriore 23% il valore totale delle vendite previsto nel secondo piano, interrompendo contemporaneamente le vendite di filati e tessuti grezzi ancora previste nel piano precedente e mantenendo le vendite di prodotti finiti e confezioni più o meno allo stesso livello quantitativo del primo piano. Inoltre non vengono spiegati i motivi che giustificano un maggior impiego diretto di manodopera (720 invece di 700) in presenza di una riduzione della produzione.»
52.
Questa motivazione appare del tutto insufficiente, soprattutto perché l'efficienza economico-finanziaria della Hytasa alla luce del piano di ristrutturazione è una questione di importanza fondamentale. Per quanto ampia sia la discrezionalità conferitale dall'art. 92, n. 3, la Commissione deve almeno motivare coerentemente, anche se sommariamente, le sue conclusioni su un punto tanto essenziale.
53.
Esistono altri due punti deboli nella motivazione della decisione impugnata.
54.
In primo luogo, la decisione afferma (nel decimo paragrafo della parte VI) che «un aiuto pari a 4200 milioni di PTA supera ampiamente il livello d'investimenti (2500 milioni di PTA) previsto dall'impresa, configurando così una situazione in cui l'aiuto agli investimenti è comunque inaccettabile». Il governo spagnolo ha ragione di criticare la Commissione rilevando che essa avrebbe dovuto tenere conto non solo dei 2500 milioni di PTA spesi per investimenti in senso stretto, ma anche dei 2040 milioni di PTA che gli acquirenti della Hytasa dovevano spendere per le indennità di licenziamento. La Commissione sostiene di non tener conto del costo della riduzione del personale nella determinazione dell'intensità di un aiuto. Tale metodo non sembra affatto logico nel caso di un aiuto destinato a consentire ad un'impresa in passivo di ristrutturarsi, ridurre l'attività e cominciare a produrre profitti. Se l'efficienza economico-finanziaria può essere ottenuta solo riducendo la manodopera e se questo comporta oneri a causa della legislazione che tutela i diritti dei lavoratori, è corretto considerare tali oneri una parte essenziale del piano di ristrutturazione; essi sono necessari esattamente come gli investimenti in nuove macchine per modificare la produzione dell'impresa.
55.
In secondo luogo, la decisione afferma (nel quindicesimo paragrafo della parte VI), che:
«dopo un accurato esame del primo programma di ristrutturazione di Hytasa e della sua seconda versione la Commissione ha rilevato che, pur essendo previste alcune riduzioni della produzione e della vendita di prodotti intermedi, queste sono largamente compensate dall'incremento della produzione e della vendita di prodotti finiti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione di Hytasa non fornisca una garanzia di riduzione delle attività dell'impresa tale da poter essere considerata una valida contropartita all'aiuto».
Tale analisi è illogica. Se la Hytasa doveva essere ristrutturata e diventare redditizia, doveva pur produrre qualcosa. In definitiva, lo scopo dell'operazione consisteva nel permettere all'impresa di disimpegnarsi dalle attività che non poteva condurre in modo redditizio e impegnarsi nella produzione di beni che potesse vendere con profitto. Criticare il piano di ristrutturazione per il motivo che la riduzione della produzione di prodotti intermedi della Hytasa sarebbe stata compensata da incrementi nella produzione di prodotti finiti significa non capire l'intero concetto di ristrutturazione.
56.
Ritengo che, per i vizi che ho rilevato nella motivazione, il secondo comma dell'art. 2 della decisione, che dichiara l'aiuto erogato alla Hytasa incompatibile con il mercato comune, debba essere annullato.
Quarto motivo
57.
Con il quarto motivo, il Regno di Spagna contesta l'incoerenza tra l'atteggiamento della Commissione nei confronti dell'aiuto erogato nel periodo 1986-1988 e quello verso il conferimento di capitale effettuato nel 1990 all'epoca della privatizzazione. Nel primo caso, un aiuto di 7100 milioni di PTA era stato considerato compatibile con il mercato comune perché destinato a creare le premesse per una ristrutturazione definitiva ed efficiente della società secondo un piano che prevedeva 5000 milioni di PTA di investimenti per la razionalizzazione e 700 milioni di PTA di costi di riduzione del personale. Nel secondo caso, 2040 milioni di PTA dovevano essere spesi per riduzione del personale e 2500 milioni di PTA sarebbero stati investiti dagli acquirenti della Hytasa, ma la Commissione non ha dato spiegazioni sul perché questo non rappresentasse una razionalizzazione ed una ristrutturazione tale da giustificare un contributo statale di 4200 milioni di PTA (3377300000 PTA tenendo conto della rinuncia della Hytasa al credito nei confronti del Patrimonio del Estado). La sola spiegazione per il diverso trattamento è stata che il primo aiuto era un rimedio a circostanze verificatesi prima dell'adesione della Spagna alla Comunità. Il governo spagnolo sostiene che l'azione intrapresa nel 1990 era il culmine del processo iniziato nel primo periodo e pertanto costituiva un rimedio a circostanze precedenti all'adesione. In breve, il Regno di Spagna ritiene che il diverso trattamento riservato all'aiuto erogato nel periodo 1986-1988 ed al conferimento successivo dimostrino un arbitrio da parte della Commissione. Esso sostiene che la mancanza di motivazione sufficiente per il diverso trattamento viola l'art. 190 del Trattato.
58.
Date le conclusioni cui sono pervenuto in merito al terzo motivo, tratterò questo punto succintamente.
59.
Per quanto la motivazione sia carente, non ritengo che la decisione impugnata vada annullata semplicemente per la disparità di trattamento tra i primi aiuti ed i successivi. Si potrebbe, è vero, sostenere che la Commissione è stata eccezionalmente indulgente sugli aiuti concessi tra il 1986 e il 1988. Alla luce delle successive vicende potrebbe mettersi in discussione la conclusione della Commissione secondo cui quegli aiuti rappresentavano davvero un serio sforzo di creare le premesse per una ristrutturazione definitiva ed efficace della società. Tuttavia, il fatto che la Commissione si fosse mostrata indulgente verso i primi aiuti, non implica che essa dovesse essere altrettanto benevola verso quelli concessi nel luglio 1990. Al contrario, la Commissione aveva il diritto di ritenere che nei primi anni di appartenenza della Spagna alla Comunità fosse opportuno un atteggiamento più indulgente, in modo tale da concedere alle autorità spagnole ed alle imprese interessate un termine di grazia per consentire loro di familiarizzarsi con le regole del Trattato. Allo stesso modo, la Commissione aveva diritto di ritenere che nel luglio 1990 non occorresse più un trattamento particolare.
Quinto motivo
60.
Il quinto ed ultimo motivo di ricorso attiene all'obbligo di ripetere l'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune. Il Regno di Spagna sostiene che tale obbligo è contrario al principio di proporzionalità e che la decisione impugnata non motiva in maniera sufficiente l'imposizione di tale obbligo. Esso menziona anche le legittime aspettative dei destinatari dell'aiuto. Sostiene che la distorsione della concorrenza causata dall'aiuto non era abbastanza grave per giustificare un'azione che potrebbe portare alla messa in liquidazione di una impresa economicamente efficiente e quindi risolversi in un incremento della disoccupazione per una regione socialmente depressa.
61.
Naturalmente, se venisse annullato l'art. 2, n. 2, della decisione impugnata, come ho appena proposto, ciò comporterebbe la nullità delle disposizioni che prescrivono alle autorità spagnole di ripetere l'aiuto (art. 3) e di astenersi dal dare esecuzione a qualsiasi clausola che faccia loro carico di risarcire gli acquirenti della Hytasa per l'obbligo imposto dalla decisione (art. 4). Diventerebbe ugualmente inapplicabile l'art. 5, che impone alla Spagna di informare la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla decisione.
62.
Nel caso in cui la Corte avallasse le conclusioni della Commissione secondo cui l'aiuto era incompatibile con il mercato comune, non credo che le disposizioni che impongono alle autorità spagnole di ripetere l'aiuto possano essere annullate per una delle ragioni sostenute nel quinto motivo.
63.
Il punto principale da tenere presente è che il problema dalla ripetizione non si presenterebbe mai se gli Stati membri ottemperassero all'obbligo di comunicare alla Commissione, in anticipo, ogni piano per la concessione o la modifica di aiuti, come disposto dall'art. 93, n. 3, prima frase, del Trattato, e all'obbligo di astenersi dal mettere in atto piani di aiuti finché la Commissione non si sia pronunciata definitivamente, come previsto dall'art. 93, n. 3, ultima frase. Qualora gli Stati membri tenessero in non cale tali obblighi, il divieto di aiuti statali sancito dall'art. 92, n. 1, sarebbe privo di effetto se la Commissione non avesse il potere di esigere la ripetizione dell'aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune. Non ha senso quindi invocare il principio di proporzionalità per non ripetere tale aiuto: un'azione necessaria per garantire l'efficacia di uno dei divieti fondamentali del Trattato non può essere contraria al principio di proporzionalità. Nella sentenza Belgio/Commissione (Tubemeuse) ( 17 ) la Corte ha riconosciuto esplicitamente che in linea di principio la ripetizione di un aiuto statale concesso illegittimamente non può ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità del Trattato in materia di aiuti di Stato.
64.
Il tentativo del Regno di Spagna di far valere le legittime aspettative dei destinatari è anch'esso non pertinente. La Corte, nella sentenza 20 settembre 1990, Commissione/Germania (BUG-Alutechnik) ( 18 ), ha affermato che uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93 non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto ( 19 ). Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che i beneficiari dell'aiuto non possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto salvo che quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 93. La Corte ha osservato che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata ( 20 ).
65.
Per quanto attiene al requisito della motivazione, si può osservare che la decisione impugnata faceva riferimento, nella parte VII, alla causa Deufil ( 21 ) e alla causa Tubemeuse. Queste sentenze hanno chiaramente enunciato i principi pertinenti. La decisione afferma anche che la ripetizione dell'aiuto si impone per ripristinare la situazione precedente eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria abbia indebitamente fruito dalla data del suo pagamento. A mio parere tale motivazione è più che sufficiente.
Causa C-279/92 (Imepiel)
66.
La Industrias Mediterráneas de la Piel (in prosieguo: la «Imepiel») produce pellami e calzature in stabilimenti situati a Vali d'Uxó, nella provincia di Castellón de la Plana. Essa fu acquistata dallo Stato spagnolo nel 1976, quando era sull'orlo della bancarotta. Successivamente, il 99,94% del suo capitale è stato detenuto dal Patrimonio del Estado. La società ha registrato perdite per tutto il periodo in cui è stata di proprietà pubblica. Nel decennio fino al 1987 le perdite ammontavano a 12700 milioni di PTA.
67.
Nel dicembre 1987 la Commissione apprendeva da fonti giornalistiche che le autorità spagnole avevano predisposto un piano per il salvataggio della società e le avevano concesso 1400 milioni di PTA a copertura delle perdite di esercizio nel 1987. Nel corso di una riunione con la Commissione il 9 giugno 1988 le autorità spagnole affermavano che per il 1988 era stato effettuato un ulteriore conferimento di capitale di 1929 milioni di PTA allo scopo di ristrutturare la società attraverso riduzioni del personale.
68.
Diversi incontri tra le autorità spagnole e la Commissione avevano luogo nel corso del 1998. Avveniva anche uno scambio di corrispondenza. Il tema in discussione era un piano di risanamento economico finanziario per la Imepiel. Con lettera 14 dicembre 1988 la Commissione informava il Regno di Spagna che stava per aprire un procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato in merito ai 3329 milioni di PTA da esso erogati alla Imepiel. Il Regno di Spagna rispondeva in data 25 gennaio 1989 alla lettera della Commissione affermando che il contributo versato alla Imepiel dal 1986 al 1988 doveva essere preso in considerazione nel contesto di un piano triennale di risanamento che avrebbe condotto alla privatizzazione della società. Il piano prevedeva tra l'altro:
1)
un ritorno in attivo entro tre anni,
2)
una riduzione della capacità produttiva (da 3,2 milioni di paia di calzature all'anno a 1,74 milioni di paia e da 20 milioni di piedi quadrati di pelli all'anno a 14,1 milioni),
3)
una riduzione della manodopera da 1457 a 627 unità.
69.
Il 17 marzo 1989 la Commissione veniva informata che un gruppo di imprenditori spagnoli si era offerto di acquistare la società. L'offerta prevedeva un'assistenza finanziaria da parte dello Stato superiore a 23000 milioni di PTA.
70.
Dopo ulteriori scambi di lettere tra le autorità spagnole e la Commissione nel corso del 1989, quest'ultima veniva informata il 24 gennaio 1990 degli ultimi dettagli relativi al piano di privatizzazione proposto. L'acquirente era una società denominata Círculo de Financiación y Gestión SA, avente un capitale azionario di 2500 milioni di PTA, versato al 25%. Il prezzo di acquisto era 100 milioni di PTA. L'acquirente avrebbe conservato la proprietà della Imepiel per almeno tre anni. Il Patrimonio del Estado avrebbe provveduto ad erogare 8500 milioni di PTA. L'acquirente intendeva aumentare la produzione di scarpe (da 1250000 paia nel 1989 a 3445000 paia nel 1994) e di pelli (da 8600000 a 15500000 piedi quadrati).
71.
Nel corso di un incontro tenutosi il 26 gennaio 1990 la Commissione informava le autorità spagnole che il piano di ristrutturazione non poteva essere accettato perché prevedeva l'aumento della produzione. La Imepiel veniva tuttavia privatizzata il 2 febbraio 1990.
72.
Di conseguenza, la Commissione ampliava l'oggetto del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato ad includervi tra l'altro il conferimento di capitale di 8500 milioni di PTA che avrebbe dovuto accompagnare la privatizzazione.
73.
Nel corso del procedimento ex art. 93, n. 2, i governi britannico, danese, italiano, portoghese e tedesco si opponevano tutti all'assistenza finanziaria fornita dalle autorità spagnole alla Imepiel. Anche la British Footwear Manufacturers Federation si opponeva, osservando che le esportazioni spagnole di calzature nel Regno Unito erano aumentate e che le scarpe spagnole si collocavano nella fascia più bassa del mercato, dove la concorrenza si basa sul prezzo piuttosto che sulla qualità.
74.
Il 25 marzo 1992 la Commissione adottava la decisione 92/318/CEE relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Industrias Mediterráneas de la Piel SA (Imepiel) ( 22 ). L'art. 1 della decisione dichiarava che gli aiuti pari a 6029 milioni di PTA erogati tra il 1986 e il 1988 erano illegittimi perché concessi in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato. Tali aiuti venivano tuttavia dichiarati compatibili con il mercato comune perché possedevano i requisiti previsti dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
75.
Secondo l'art. 2 della decisione, l'aiuto di Stato netto di 8400 milioni di PTA (ovvero il conferimento di 8500 milioni di PTA meno il prezzo di acquisto di 100 milioni di PTA) contenuto nel conferimento di capitale realizzato dal Patrimonio del Estado alla Imepiel contestualmente alla privatizzazione dell'impresa il 2 febbraio 1990 era illegittimo in quanto concesso in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Inoltre, questo aiuto non possedeva nessuno dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione di una delle deroghe previste dall'art. 92, nn. 2 e 3, ed era pertanto incompatibile con il mercato comune.
76.
L'art. 3 della decisione imponeva al Patrimonio del Estado di ripetere l'aiuto di 8400 milioni di PTA dai beneficiari conformemente alle procedure e alle norme della legislazione nazionale, in particolare quelle relative agli interessi di mora, che decorrevano dalla data di concessione dell'aiuto illegittimo.
77.
L'art. 4 imponeva al governo spagnolo di informare la Commissione, entro due mesi dalla data della notificazione della decisione, delle misure prese per conformarvisi.
78.
Con ricorso depositato in cancelleria il 19 giugno 1992, il Regno di Spagna ha chiesto l'annullamento degli artt. 2, 3, 4 e 5 ( 23 ) della decisione 92/318.
79.
Il ricorrente ha dedotto sei motivi. Li esaminerò partitamente.
Primo motivo
80.
Il Regno di Spagna sostiene che la ricapitalizzazione della Imepiel in occasione della privatizzazione non costituisce aiuto statale perché il Patrimonio del Estado avrebbe adottato la normale linea di condotta di un investitore privato. Data la situazione in cui si trovava la Imepiel, lo Stato aveva due opzioni: venderla o liquidarla. Il costo della liquidazione superava di gran lunga quello della privatizzazione. In particolare, il Patrimonio del Estado avrebbe dovuto sborsare 7900 milioni di PTA per le indennità di licenziamento di 1450 dipendenti. Il Regno di Spagna fa anche riferimento ai «costi a carico dello Stato per assicurazione contro la disoccupazione» e alla spesa per finanziare «i contributi pubblici alla rigenerazione del tessuto industriale». Il Regno di Spagna conclude quindi che i «costi economici delle conseguenze sociali della liquidazione» sarebbero di gran lunga superiori al costo del conferimento di capitale cui si oppone la Commissione ed afferma che la zona interessata era una «zona particolarmente depressa, dove l'80% dell'impiego dipende dallo stabilimento Imepiel».
81.
Gli argomenti svolti nell'ambito di questo motivo somigliano a quelli formulati nel secondo motivo di ricorso nella causa C-278/92. Essi sono palesemente infondati per ragioni analoghe a quelle esposte sopra nei paragrafi 26-30. Un normale investitore privato non avrebbe conferito 8500 milioni di PTA di capitale in una società accettando allo stesso tempo di venderla per 100 milioni di PTA. Emerge palesemente dal ricorso che in questa causa il Regno di Spagna applica in modo errato il criterio dell'investitore privato, ricomprendendo nel costo di liquidazione della Imepiel i costi a carico dello Stato per assicurazione contro la disoccupazione e i contributi pubblici per la ricostiruzione del tessuto industriale. Ovviamente questi elementi non sono rilevanti per il criterio dell'investitore privato.
Secondo motivo
82.
Il Regno di Spagna osserva che l'art. 92, n. 1, del Trattato stabilisce che gli aiuti sono incompatibili con il mercato comune se, «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri».
83.
Esso ritiene che il conferimento di capitale compiuto dal Patrimonio del Estado non nuocesse alla concorrenza tra gli Stati membri. La quota di mercato comunitario della Imepiel è minima e il conferimento di capitale non implicava una discriminazione verso i concorrenti. Il Regno di Spagna fornisce cifre precise per quantificare la quota di mercato della Imepiel: dopo la privatizzazione essa deteneva l'1,5% del mercato spagnolo e lo 0,8% di quello comunitario; dal 1988 la sua produzione non supera lo 0,2% della produzione comunitaria complessiva.
84.
Il Regno di Spagna sottolinea anche che il capitale fornito dal Patrimonio del Estado doveva servire a pagare debiti pregressi della Imepiel. La finalità era di restituire solidità finanziaria alla società e permetterle di continuare ad esistere.
85.
Questo motivo è palesemente infondato. Alla luce dei fatti esposti nella decisione impugnata, non può seriamente sostenersi che la concessione di 8400 milioni di PTA alla Imepiel non minacciasse di «falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni», e che ciò non avrebbe inciso sugli scambi tra Stati membri. Tale aiuto ha consentito a un'impresa in passivo di rimanere sul mercato e progettare un ingente aumento della produzione: la produzione di scarpe doveva salire da 1250000 paia nel 1989 a 3445000 paia nel 1994 e quella di pelli da 8600000 a 15500000 piedi quadrati nello stesso periodo. Si tratta di quantitativi considerevoli, in grado di soddisfare i bisogni di consumatori in Spagna, in altri Stati membri o in paesi terzi. Le considerazioni esposte sopra, nei paragrafi 33-35, si applicano ugualmente al commercio delle scarpe.
86.
Anche se la quota del complessivo mercato comunitario delle scarpe detenuta dalla Imepiel, che è di 1290 milioni di paia, può essere esigua in termini percentuali, ciò dipende dalla frammentazione del settore calzaturiero, che comprende, secondo la decisione impugnata, circa 15000 imprese, con una media di 24 dipendenti. La Imepiel è quindi un produttore rilevante. Inoltre, come affermato dalla Commissione nella decisione impugnata, il 42% della produzione comunitaria è oggetto di commercio intracomunitario. In tale situazione, un aiuto che permette ad un produttore in crisi, non solo di rimanere sul mercato, ma di raddoppiare la produzione, non poteva non incidere sul commercio tra Stati membri.
87.
È irrilevante l'argomento secondo cui il capitale fornito dallo Stato doveva servire a pagare debiti pregressi della Imepiel. Senza tale aiuto, la società avrebbe dovuto cercare forme alternative di finanziamento per cancellare questi debiti e probabilmente non sarebbe stata in grado di sopravvivere. In qualunque modo si esamini la questione, l'aiuto ha evidentemente aiutato a rafforzare la posizione concorrenziale della Imepiel.
88.
L'argomento che l'aiuto non implicava discriminazione verso i concorrenti è semplicemente assurdo. La ragion d'essere di un aiuto statale è falsare la concorrenza favorendo talune imprese (quelle che lo ricevono) a detrimento di altre (quelle che non lo ricevono). Per non essere discriminatorio, un aiuto dovrebbe essere concesso nella stessa misura ad ogni produttore di scarpe della Comunità.
Terzo motivo
89.
Il Regno di Spagna sostiene che, se il capitale erogato alla Imepiel al momento della sua privatizzazione costituisse un aiuto di Stato, questo dovrebbe tuttavia essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c). A suo avviso, quello erogato alla Imepiel era un aiuto settoriale, vale a dire un aiuto inteso a facilitare taluni adattamenti o la cessazione di talune attività. L'aiuto concesso alla Imepiel possedeva i requisiti previsti dall'art. 92, n. 3, lett. c), perché: 1) era assolutamente indispensabile data la situazione del settore in questione, 2) il suo scopo finale era di ripristinare l'efficienza economica dell'impresa a lungo termine, 3) era vincolato ad un progetto di ristrutturazione che comprendeva un piano di risanamento sottoscritto dal Patrimonio del Estado e dagli acquirenti e 4) era proporzionato in quanto l'effetto distorsivo sul mercato era minimo.
90.
Lo scopo principale dell'aiuto era di consentire alla Imepiel di adattarsi ad un mercato basato sulla libera concorrenza. La Imepiel era stata nazionalizzata in un'epoca in cui lo Stato spagnolo seguiva una politica che non era sempre basata sui principi del libero mercato. L'ingresso della Spagna nella Comunità ha reso necessari cambiamenti radicali di questa politica. L'aiuto alla Imepiel era destinato a facilitare tale processo di adattamento.
91.
Il Regno di Spagna afferma altresì che la Imepiel si trovava in un'area ad alta disoccupazione, riconosciuta dalla Commissione come avente i requisiti per «incentivi economici». La Imepiel fornisce, direttamente o indirettamente, l'80% dei posti di lavoro nella zona di Vall d'Uxó.
92.
Anche in questo caso valgono le considerazioni svolte sopra, nel paragrafo 44, a proposito del margine di discrezionalità della Commissione nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune.
93.
Benché il Regno di Spagna faccia riferimento all'elevata disoccupazione nella regione di Vali d'Uxó, esso non invoca in questa causa l'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, ma si fonda solo sull'art. 92, n. 3, lett. c). Infatti la Commissione aveva affermato nella decisione impugnata che l'art. 92, n. 3, lett. a), non poteva applicarsi perché Vali d'Uxó non soffriva di un tenore di vita anormalmente basso o di una grave forma di disoccupazione. Ho già osservato che la diversa formulazione delle lett. a) e e) dell'art. 92, n. 3, implica che la Commissione deve essere più severa quando applica la lett. c). In particolare, la Commissione deve valutare se l'aiuto alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
94.
Un aiuto autorizzato ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), può tendere allo sviluppo di talune attività (aiuti settoriali) o allo sviluppo di talune regioni economiche (aiuto regionale). La decisione impugnata (nella parte VI) esamina dapprima la possibilità di autorizzare l'aiuto concesso alla Imepiel come aiuto regionale. Tale possibilità viene scartata per diversi motivi: l'intensità dell'aiuto supera il tetto (30% degli investimenti in capitale produttivo) stabilito dalla Commissione per gli aiuti regionali nella zona di Vali d'Uxó; la decisione di riconoscere a tale regione il diritto di usufruire di aiuti regionali era stata adottata dalla Commissione per stimolare la diversificazione, in particolare per controbilanciare le riduzioni di personale della Imepiel, e non per sostenere la stessa Imepiel; l'aiuto in questione è stato concesso con una decisione ad hoc e inoltre era un aiuto operativo ad un'impresa in difficoltà, in quanto non condizionato ad investimenti o alla creazione di posti di lavoro. La Commissione conclude che anche se l'aiuto fosse considerato aiuto regionale, esso potrebbe essere legittimo solo se contribuisse allo sviluppo duraturo della regione portando all'efficienza economico-finanziaria dell'impresa interessata e se l'impresa fosse stata tenuta a seguire un piano di ristrutturazione che ne migliorasse la competitività. Benché la decisione impugnata sia succinta su questo punto, essa sembra indicare che tali condizioni non si erano verificate.
95.
Quanto alla possibilità di giustificare l'aiuto come aiuto settoriale, nella decisione impugnata, la Commissione afferma di avere scelto una linea di rigore nei confronti degli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, in quanto questi comportano il grave rischio di trasferire la disoccupazione e i problemi industriali da uno Stato membro ad un altro; tale aiuto conserva lo status quo impedendo alle forze del mercato di esplicare le loro normali conseguenze, che comportano la scomparsa di imprese non competitive. La decisione prosegue affermando che la Commissione richiede che l'aiuto alle imprese in difficoltà sia strettamente subordinato all'applicazione di un valido programma di ristrutturazione o di trasformazione, in grado di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa beneficiaria. È altresì richiesto «come contropartita un contributo del beneficiario allo sviluppo dell'intero settore a livello comunitario, tramite una riduzione della presenza dell'impresa sul mercato». La decisione impugnata non si pronuncia sulla efficienza economico-finanziaria della Imepiel alla luce del piano di ristrutturazione stabilito all'epoca della sua privatizzazione, ma boccia il piano perché mancante di qualsiasi contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto. Sembra che la principale obiezione della Commissione fosse che la Imepiel, invece di ridurre e riconvertire le sue attività, si proponeva semplicemente di aumentare la produzione delle sue merci.
96.
Non credo possa dirsi che la Commissione abbia ecceduto l'ampio margine discrezionale attribuitole dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato decidendo che l'aiuto concesso alla Imepiel non poteva essere dichiarato compatibile con il mercato comune, né come aiuto regionale né come aiuto settoriale. A mio parere, la Commissione ha ragione di sottolineare che un aiuto di salvataggio, destinato a sottrarre un'impresa alle normali conseguenze della sua incapacità di restare competitiva, deve essere giudicato in base a criteri particolarmente severi.
97.
Quando un'impresa già efficiente dal punto di vista economico registra perdite consistenti durante un periodo di più anni, questo vuol dire che non ha saputo reagire a cambiamenti della domanda o a un'accresciuta concorrenza da parte di altre imprese. Se gli Stati membri facessero del salvataggio delle imprese in questa situazione una prassi, le conseguenze sarebbero disastrose per l'intera Comunità: la concorrenza ne risulterebbe falsata; le aziende efficienti perderebbero il vantaggio concorrenziale di cui godono nei confronti delle imprese inefficienti e che normalmente ripagherebbe la loro sana gestione e lungimiranza commerciale; la disoccupazione verrebbe trasferita da uno Stato membro ad un altro e, a lungo termine, un settore comunitario efficiente avrebbe poche speranze di competere con imprese di paesi terzi.
98.
La Commissione ha quindi ragione di ritenere che gli aiuti di salvataggio debbano essere subordinati all'accettazione di un valido programma di ristrutturazione da parte del beneficiario. Se l'unico risultato dell'aiuto è di mettere il beneficiario in grado di proseguire nelle sue attività pregresse, ma su una più larga scala, è improbabile che questi raggiunga un livello di efficienza economico-finanziaria a lungo termine, perché non è verosimile che, una volta salvata dall'orlo della bancarotta, l'azienda faccia in modo redditizio quello che nel recente passato ha fatto in modo non redditizio. Se, invece, l'aiuto è subordinato allo snellimento delle attività del beneficiario o al cambiamento dell'allocazione delle sue risorse in modo da abbandonare i settori in passivo per altri più redditizi, è il caso, a prima vista, di autorizzare l'aiuto.
99.
A tale proposito, esiste una differenza di rilievo tra il presente caso e quello della Hytasa, nel quale i beneficiari dell'aiuto avevano proposto un piano di ristrutturazione che, a giudicare dalle apparenze, rappresentava un serio tentativo di spostare il centro delle attività della società. Nel caso della Imepiel, non ci sono molti elementi per ritenere che l'acquirente della società intendesse attuare una importante ristrutturazione. Certamente, le informazioni contenute nell'allegato II del ricorso, che il Regno di Spagna aveva comunicato alla Commissione il 30 gennaio 1990, non forniscono molti particolari su come gli acquirenti della Imepiel intendessero raggiungere l'obiettivo di riportare la società in attivo entro quattro anni, salvo che producendo ancora più scarpe. Se ogni produttore di scarpe in passivo nella Comunità cercasse di superare le sue difficoltà raddoppiando la produzione con l'aiuto di sovvenzioni statali, il risultato sarebbe una saturazione del mercato e un disastro finanziario per tutti. Nel caso di specie, la Commissione aveva, secondo me, il diritto di ritenere l'aiuto non compatibile con il mercato comune.
Quarto motivo
100.
Questo motivo si avvicina molto al quarto motivo di cui alla causa C-278/92. Il Regno di Spagna sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 190 del Trattato perché basata su una motivazione contraddittoria. Il nocciolo dell'argomento è che non vi era motivo di trattare diversamente l'aiuto concesso nel periodo 1986-1988 e quello concesso in occasione della privatizzazione della Imepiel. Se un trattamento diverso era legittimo, era il secondo aiuto quello che avrebbe dovuto essere trattato con maggiore generosità.
101.
A mio parere, il motivo deve essere respinto per le ragioni esposte sopra, nel paragrafo 59.
Quinto motivo
102.
Con il quinto motivo, il Regno di Spagna sostiene che l'obbligo di ripetere l'aiuto è contrario ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Secondo questa tesi, la Commissione non deve esigere la ripetizione dell'aiuto in ogni caso, ma quando ciò è opportuno, nel qual caso deve motivarlo. La decisione impugnata avrebbe omesso di indicare i motivi per la ripetizione dell'aiuto.
103.
Per quanto concerne la certezza del diritto e il legittimo affidamento, il Regno di Spagna osserva che la Imepiel ha elaborato il proprio piano di ristrutturazione sul presupposto di ottenere l'aiuto finanziario concordato con il Patrimonio del Estado. La Imepiel confidava legittimamente nel fatto che l'aiuto fosse lecito.
104.
A mio parere, questa argomentazione va respinta per i motivi esposti sopra nei paragrafi 63-65. Benché su questo punto la motivazione della decisione impugnata sia particolarmente succinta, noto che viene citata la sentenza Deufil ( 24 ). Poiché l'obbligo di ripetizione è l'ovvia conseguenza del fatto che l'aiuto è stato concesso senza attendere l'autorizzazione della Commissione, non ritengo che la Commissione fosse tenuta a esporre specifici motivi per esercitare il potere che la Corte le aveva riconosciuto nella sentenza Deufil.
Sesto motivo
105.
Con il sesto motivo, il Regno di Spagna sostiene che nella situazione attuale della Imepiel, che è ora oggetto di una procedura concorsuale, è impossibile per lo Stato adempiere l'obbligo di ripetere l'aiuto.
106.
Questa argomentazione deve essere, secondo me, respinta in quanto la validità della decisione impugnata deve essere esaminata alla luce delle circostanze esistenti all'epoca della sua adozione. La validità della decisione non può essere inficiata solo perché il corso degli eventi successivi ha reso difficile, se non impossibile, l'esecuzione della stessa ( 25 ).
107.
Possono applicarsi anche in questo caso le osservazioni che ho esposto nel paragrafo 38 delle mie conclusioni, anch'esse presentate oggi, nel procedimento C-42/93, a proposito della generale difficoltà di applicare le norme del Trattato sugli aiuti di Stato.
Causa C-280/92 (Intelhorce)
108.
La Industrias Textiles de Guadalhorce SA fu fondata nel 1957 dall'Instituto Nacional de Industria, una finanziaria pubblica di proprietà dello Stato spagnolo. La società produce e mette in commercio articoli di cotone. La sua fabbrica si trova presso Malaga, in Andalusia. Le sue attività produttive sono integrate verticalmente: esse comprendono la filatura, la tessitura e la confezione di capi di abbigliamento finiti. Alla fine degli anni '60 la società operò in perdita per diversi anni. Essa fu privatizzata nel 1972. Nel 1975 cambiò il suo nome in Intelhorce. Nella seconda metà degli anni '70 la posizione della società sul mercato si deteriorò e nel 1980 lo Stato la nazionalizzava nuovamente con l'apparente scopo di tenerla in esercizio e salvaguardare così l'occupazione. La nuova nazionalizzazione avvenne attraverso il Patrimonio del Estado, che intraprese un piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la redditività dell'impresa. Nel periodo 1980-1985 la società effettuò investimenti per un totale di 6000 milioni di PTA e la manodopera veniva ridotta da 2785 a 2094 unità. Nello stesso periodo lo Stato fornì alla società apporti di capitale per 17000 milioni di PTA. Nonostante questi investimenti, la Intelhorce perdeva nel 1985 1300 milioni di PTA su un fatturato di 9400 milioni di PTA.
109.
In seguito ad un reclamo, la Commissione, con lettera 4 aprile 1989, chiedeva alle autorità spagnole di trasmetterle informazioni sui conferimenti di capitale che lo Stato avrebbe effettuato per ripianare le perdite di esercizio della Intelhorce dopo l'adesione della Spagna alla Comunità. In una serie di lettere inviate tra l'agosto 1989 e il maggio 1990, il Regno di Spagna forniva le informazioni richieste. Secondo tali informazioni, lo Stato aveva versato alla Intelhorce un totale di 7820 milioni di PTA suddivisi in cinque contributi tra il giugno 1986 e il maggio 1989. I contributi erano stati utilizzati principalmente per finanziare la sostituzione delle attrezzature e la riduzione della manodopera. Tra il 1986 e il 1989 la Intelhorce aveva speso 5000 milioni di PTA in investimenti e più di 1100 milioni di PTA in indennità di licenziamento. La manodopera era stata ridotta da 1883 unità alla fine del 1986 a 1617 unità al giugno 1989. La Intelhorce registrava perdite nel 1986 e nel 1988 rispettivamente per 2093 e 2413 milioni di PTA.
110.
Le autorità spagnole comunicavano inoltre alla Commissione di avere deciso di privatizzare la Intelhorce. Nel gennaio 1988 veniva inviato un opuscolo promozionale a 106 società ritenute tra quelle maggiormente interessate a rilevare la Intelhorce. In seguito a negoziati con potenziali offerenti, venivano ricevute tre offerte finali. Le autorità spagnole accettavano l'offerta avanzata dalle società Benorbe SA e Benservice SA, del gruppo Benetton. La vendita della Intelhorce veniva concordata nei seguenti termini:
—
Prima della conclusione della vendita lo Stato avrebbe fornito alla Intelhorce 5869 milioni di PTA sotto forma di un ulteriore aumento di capitale sottoscritto dal Patrimonio del Estado.
—
Gli acquirenti avrebbero acquistato il capitale della Intelhorce per 2000 milioni di PTA nelle seguenti proporzioni: Benorbe 70%, Benservice 30%; il prezzo sarebbe stato corrisposto in tre rate di 700, 700 e 600 milioni di PTA il 1o giugno del 1991, 1992 e 1993.
—
I nuovi proprietari avrebbero sottoscritto un aumento del capitale della Intelhorce di 2000 milioni di PTA, 25% dei quali da versare al momento della vendita.
Veniva altresì stipulato che, per un periodo di tre anni dopo l'acquisto, i nuovi proprietari non avrebbero chiesto allo Stato l'autorizzazione per interruzioni temporanee di rapporti di lavoro nella Intelhorce e, per un periodo di quattro anni dopo l'acquisto, non avrebbero venduto le azioni acquistate.
111.
Le autorità spagnole comunicavano alla Commissione che le altre due offerte erano più onerose per lo Stato in quanto entrambe richiedevano un maggiore contributo dello Stato ed offrivano un prezzo simbolico per l'acquisto della Intelhorce. Inoltre, secondo le autorità spagnole, l'offerta prescelta presentava le maggiori probabilità di successo in termini di redditività industriale, alla luce del programma quinquennale di ristrutturazione presentato dagli acquirenti.
112.
La Commissione decideva il 25 luglio 1990 di iniziare Il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti dei conferimenti di capitale di 13689 milioni di PTA effettuati dallo Stato a beneficio della Intelhorce tra il momento dell'adesione della Spagna alla Comunità, il 1o gennaio 1986, e la privatizzazione della Intelhorce, nell'agosto 1989. La cifra rappresenta i 7820 milioni conferiti tra il giugno 1986 ed il maggio 1989, più l'ulteriore capitale di 5869 milioni di PTA sottoscritto all'atto della privatizzazione. La procedura riguardava anche l'eventuale ulteriore aiuto insito nell'accettazione da parte dello Stato nell'ambito della privatizzazione di un prezzo di acquisto inferiore al valore netto dell'azienda. La decisione della Commissione di iniziare il procedimento di cui all'art 93, n. 2, veniva notificata al Regno di Spagna il 18 settembre 1990.
113.
Nel corso del suddetto procedimento il Regno di Spagna sosteneva, per quanto riguarda i conferimenti di capitale effettuati dal giugno 1986 al maggio 1989, che essi facevano parte di un piano destinato ad assicurare l'efficienza economico-finanziaria dell'azienda e che gli investimenti compiuti dal governo erano basati su criteri sani che anche un investitore privato avrebbe seguito; che i conferimenti di capitale non avevano inciso negativamente sulla concorrenza nel mercato comune in quanto la presenza dell'impresa sul mercato era andata scemando nel periodo in oggetto; e che tali conferimenti, in particolare quelli compresi tra il 1986 e il 1987, erano stati effettuati a seguito di circostanze verificatesi prima dell'adesione della Spagna alla Comunità.
114.
In merito ai termini della vendita della Intelhorce, le autorità spagnole affermavano che nemmeno questa implicava un aiuto statale, in quanto la società era stata venduta al miglior offerente dopo essere stata offerta sul mercato internazionale. Inoltre, per valutare la Intelhorce occorreva tenere conto della sua posizione commerciale e in particolare delle sue pesanti perdite negli anni 1988 e 1989. Occorreva anche tenere conto del costo della riduzione della manodopera dell'azienda: i 650 esuberi previsti dal piano si ristrutturazione sarebbero costati 3600 milioni di PTA.
115.
Il Regno di Spagna sosteneva che, anche ammettendo che i termini della vendita avessero implicato un aiuto, questo sarebbe stato legittimo ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato come aiuto economico regionale, in quanto l'azienda si trovava a Malaga, una zona classificata dalla Commissione tra quelle in possesso dei requisiti per un aiuto, e in quanto l'operazione era destinata a garantire la piena ripresa della società.
116.
Il Regno di Spagna, nel tentativo di giustificare la fornitura di un'assistenza finanziaria per la privatizzazione della Intelhorce, poneva l'accento sul programma di ristrutturazione concordato con gli acquirenti. Il programma comportava la creazione di una doppia rete di negozi per la vendita di prodotti finiti fabbricati dalla Intelhorce nel settore della biancheria per la casa e del vestiario, con una linea innovativa e un nuovo marchio promozionale registrato. Risulta che il programma di ristrutturazione ha dovuto essere in seguito rivisto, in parte a causa di alluvioni nella provincia di Malaga che hanno colpito la capacità produttiva della Intelhorce.
117.
Il 25 marzo 1992 la Commissione adottava la decisione 92/321/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a Intelhorce (già Industrias Textiles de Guadalhorce SA), attualmente denominata GTE General Textil España SA, impresa in mano pubblica produttrice di tessili di cotone ( 26 ). L'art. 1 della decisione dichiarava che l'aiuto erogato alla Intelhorce sotto forma di conferimenti di capitali per 7820 milioni di PTA nel periodo tra il 1986 e il maggio 1989 era illegale, essendo stato concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato. Tale aiuto veniva ciononostante dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 93, n. 2, lett. c), del Trattato.
118.
Secondo l'art. 2 della decisione, l'aiuto di Stato pari a 4405 milioni di PTA insito nel conferimento di capitale effettuato dal Patrimonio del Estado a favore della Intelhorce prima della sua privatizzazione nell'agosto del 1989 era illegale essendo stato concesso in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Inoltre, detto aiuto non soddisfaceva nessuna delle condizioni per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 92, nn. 2 e 3. La cifra di 4405 milioni di PTA era stata calcolata nel modo seguente. La Commissione aveva sottratto dal conferimento di capitale di 5869 milioni di PTA il prezzo pagato dalla Benorbe e dalla Benservice per le azioni della Intelhorce. Tuttavia, invece di sottrarre semplicemente 2000 milioni di PTA, la Commissione aveva tenuto conto del fatto che il prezzo doveva essere pagato in tre rate nel 1991,1992 e 1993. Applicando un «tasso di attualizzazione» del 12,1%, la Commissione aveva calcolato che al momento della vendita il valore della somma pagata dalla Benorbe e dalla Benservice per acquistare la Intelhorce era 1464 milioni di PTA. Pertanto l'elemento di aiuto statale ammontava a 4405 milioni di PTA (5869 -1464 = 4405).
119.
L'art. 3 della decisione esigeva che il Patrimonio del Estado ripetesse la somma di 4405 milioni di PTA dalla Intelhorce (o GTE General Textil España SA, secondo la nuova denominazione). L'aiuto doveva essere rimborsato secondo le norme del diritto nazionale, con gli interessi dalla data dell'erogazione,
120.
L'art. 4 prescriveva al Regno di Spagna di informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione, delle misure adottate per conformarvisi.
121.
Con ricorso depositato in cancelleria il 19 giugno 1992, il Regno di Spagna ha chiesto alla Corte l'annullamento della decisione 92/321.
122.
Il ricorso del Regno di Spagna è articolato in modo alquanto diverso da quelli relativi alle cause C-278/92 e C-279/92. Esso deduce tre motivi che esaminerò partitamente.
Primo motivo
123.
Il Regno di Spagna sostiene che il conferimento di capitale alla Intelhorce non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, per due ragioni.
124.
La prima è che il conferimento di capitale non incideva sugli scambi tra gli Stati membri. Il Regno di Spagna sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha semplicemente analizzato la situazione generale del settore tessile nella Comunità, e non ha fornito notizie sul mercato spagnolo o sulla situazione specifica della Intelhorce. La decisione impugnata è quindi pervenuta senza motivazione a concludere che l'assistenza finanziaria fornita alla Intelhorce incideva sugli scambi tra Stati membri.
125.
La seconda è che l'operazione compiuta dallo Stato corrispondeva al normale comportamento di un investitore privato. La Intelhorce era stata venduta al migliore offerente e la soluzione prescelta era quella economicamente più vantaggiosa. La vendita aveva avuto luogo in condizioni di trasparenza per mezzo di un'offerta internazionale, senza condizioni preliminari e aperta a tutti i potenziali acquirenti. L'offerta accolta era, dal punto di vista puramente finanziario, quella più conveniente per lo Stato, perché le altre offerte richiedevano un maggiore conferimento di capitale da parte dello Stato. La sola alternativa alla privatizzazione sarebbe stata la liquidazione della società. Il costo di una simile operazione sarebbe stato molto più elevato, perché sarebbe stato necessario corrispondere indennità di licenziamento a 1671 lavoratori (per 11362,8 milioni di PTA) e pagare assegni di disoccupazione (con un onere per lo Stato di 3000 milioni di PTA). Il Regno di Spagna ricorda anche il costo degli aiuti per la ricostituzione del tessuto industriale della regione interessata ed afferma che la liquidazione non sarebbe stata fattibile dal punto di vista politico e sociale perché la Intelhorce era un'impresa pubblica in un'area ad elevata disoccupazione, notevole deficit industriale e «una forte opposizione sociale» a un simile passo. La provincia di Malaga è caratterizzata da un ritardo nello sviluppo economico e da un elevato tasso di disoccupazione (28,8%, rispetto a una media nazionale del 18,5%). La Intelhorce è il principale datore di lavoro della provincia, con una manodopera pari all'I % del totale dei posti di lavoro. Infine, il Regno di Spagna adduce, come nella causa C-278/92, la necessità di preservare l'immagine del Patrimonio del Estado.
126.
Il motivo va, a mio parere, disatteso. Per quanto concerne, in primo luogo, l'effetto sugli scambi tra gli Stati membri, per il presente caso vale, mutatis mutandis, l'analisi che ho svolto nei paragrafi 33-35 in relazione alla causa C-278/92. Inoltre, la decisione impugnata contiene dati precisi sulle dimensioni del commercio intracomunitario di articoli di cotone. La decisione osserva (nella parte IV) che la produzione comunitaria complessiva di tessili ammontava nel 1988 a 86691 milioni di ECU, di cui il 20% riguardava il settore cotoniero; la produzione spagnola rappresentava l'11% della produzione comunitaria di filati ed il 13% dei tessuti; gli scambi intracomunitari di tessili di cotone erano ingenti, ammontando rispettivamente al 22%, al 34% e al 63% della produzione comunitaria di filati, tessuti e prodotti finiti; la Intelhorce partecipava a detti scambi e deteneva una «posizione importante sul mercato spagnolo, come ammesso dalle autorità spagnole». La decisione rileva anche che il mercato dei prodotti tessili di cotone era «uno dei più sensibili a causa del ristagno della domanda e della crescente pressione delle importazioni dai paesi terzi, che deprimono i prezzi e fanno sì che un notevole volume di capacità resti inutilizzato». Benché la decisione non indichi la precisa quota di mercato detenuta dalla Intelhorce o la percentuale dei suoi prodotti esportata in altri Stati membri, tale motivazione è adeguata alla luce della giurisprudenza citata sopra, nei paragrafi 33 e 34.
127.
Per quanto riguarda l'applicazione del criterio dell'investitore privato, si applicano anche in questo caso le considerazioni esposte sopra nei paragrafi 28-30, relativamente alla causa C-278/92. Nel caso presente, le autorità spagnole hanno conferito alla Intelhorce capitali per 5869 milioni di PTA ed allo stesso tempo hanno acconsentito a vendere la società per 2000 milioni di PTA. Questo non è il modo di comportarsi razionale di un investitore privato che applica i criteri ordinari della prudenza commerciale. Inoltre, come nella causa C-279/92, è chiaro dai termini del ricorso della Spagna che il suo modo di intendere il criterio dell'investitore privato è errato: il Regno di Spagna, nel tentativo di dimostrare che il costo della liquidazione della Intelhorce sarebbe stato superiore a quello della privatizzazione nella forma concordata con la Benorbe e la Benservice, fa riferimento al costo delle indennità di disoccupazione e degli aiuti per la ricostituzione del tessuto industriale della regione colpita, sottolineando al contempo le dimensioni sociale e politica del problema. Tali considerazioni sono irrilevanti per il criterio dell'investitore privato.
128.
Infine, l'argomento basato sul bisogno di tutelare l'immagine del Patrimonio del Estado va respinto per i motivi indicati sopra, nel paragrafo 30.
Secondo motivo
129.
Il Regno di Spagna sostiene che, qualora il capitale conferito alla Intelhorce in occasione della privatizzazione costituisse un aiuto, questo dovrebbe essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a) e e), del Trattato.
130.
Per quanto riguarda l'art. 92, n. 3, lett. a), il Regno di Spagna osserva che gli acquirenti della Intelhorce si erano impegnati ad uno sforzo considerevole, dal punto di vista finanziario e organizzativo, per rendere la società redditizia, in particolare con il loro know-how. La vendita non aveva lo scopo di mantenere l'azienda artificialmente in esercizio, ma di garantirne la piena ripresa economica. Il piano di rilancio prevedeva una riduzione della manodopera del 40% ed un taglio della produzione tradizionale della Intelhorce. Alla fine del 1993 la sua produzione di filati doveva diminuire del 21% e quella di tessuti del 50%.
131.
Per quanto riguarda l'art. 92, n. 3, lett. c), il Regno di Spagna contesta il punto di vista della Commissione secondo cui la norma non sarebbe applicabile per mancanza di un sano programma di ristrutturazione o di riconversione. Esso insiste sul fatto che l'intera operazione di privatizzazione era incentrata sul piano di risanamento presentato dagli acquirenti. Inoltre vi era stata una reale diminuzione della capacità produttiva della Intelhorce. In aggiunta alle cifre fornite sopra, la Spagna afferma che il fatturato annuo della Intelhorce negli anni 1990, 1991 e 1992 è stato rispettivamente di 7000, 6300 e 5670 milioni di PTA.
132.
Il Regno di Spagna accusa la Commissione di essere caduta in contraddizione sostenendo che l'aiuto concesso dal 1986 al maggio 1989 possedeva i requisiti previsti dall'art. 92, n. 3, lett. c), mentre quello concesso per privatizzare la Intelhorce ne era privo. A suo avviso, la decisione impugnata non fornisce alcun motivo che giustifichi tale disparità di trattamento.
133.
È il caso di osservare che nella causa C-278/92 il Regno di Spagna invoca entrambe le lettere a) e e) dell'art. 92, n. 3, del Trattato. Non si contesta che la regione di Malaga, come quella di Siviglia, è colpita da una grave forma di disoccupazione, il che implica che in linea di principio è applicabile l'art. 92, n. 3, lett. a). Sono valide anche in questo caso le osservazioni sul rapporto tra le lettere a) e e) dell'art. 92, n. 3, esposte sopra, nei paragrafi 43-45.
134.
Appare chiaramente dalla decisione impugnata nella presente causa e quella oggetto della causa C-278/92 che la Commissione ritiene che il beneficio dell'art. 92, n. 3, lett. a), debba essere per quanto possibile riservato agli aiuti concessi nell'ambito di un regime generale di aiuti regionali. La Commissione è restia ad estendere la deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), ad aiuti erogati ad hoc nella forma di un aumento discrezionale di capitale (v. i paragrafi quinto e sesto della parte VII della decisione 92/321). La Commissione è tuttavia disposta ad autorizzare eccezionalmente tali aiuti, a condizione che l'aiuto contribuisca «ad agevolare lo sviluppo a lungo termine della regione», nel senso che «deve almeno ripristinare la redditività dell'impresa (...) senza avere ripercussioni negative inaccettabili sulle condizioni di concorrenza nella Comunità» (v. sesto paragrafo della parte VII della decisione). La Commissione parla pure — anche se piuttosto con riferimento all'art. 92, n. 3, lett. c) — del bisogno di una «contropartita per l'aiuto sotto forma di un contributo da parte del beneficiario al conseguimento degli obiettivi comunitari stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 3, del Trattato CEE, contributo che vada oltre il normale funzionamento delle forze di mercato alterato dall'aiuto» (v. decimo paragrafo della parte VII della decisione).
135.
La nozione di contropartita, che è un termine ricorrente nelle decisioni della Commissione in questo campo, sembra implicare che, per giustificare la concessione dell'aiuto statale, l'impresa interessata debba fornire un contributo positivo alla situazione della concorrenza nell'insieme della Comunità, per esempio riducendo la propria capacità pro-duttiva, diminuendo la produzione di prodotti sensibili il cui mercato è saturo e reindirizzando le proprie energie produttive verso settori dell'economia meno toccati dal fenomeno dell'eccesso di offerta e carenza di domanda.
136.
In altre parole, la Commissione è contraria ad aiuti ad hoc che inducano semplicemente il beneficiario a produrre sempre più beni per i quali non vi è una reale domanda, in quanto ciò non garantirebbe in alcun modo la redditività a lungo termine del beneficiario e aggraverebbe la situazione della concorrenza nell'insieme della Comunità. D'altra parte, la Commissione è pronta a considerare con favore aiuti ad hoc che consentano al beneficiario di adattarsi ai cambiamenti della domanda e raggiungere così la redditività a lungo termine senza eccessivo danno per l'interesse comune. Se è davvero questo l'orientamento della Commissione, esso è a mio parere corretto.
137.
Nella decisione impugnata la Commissione si è rifiutata di autorizzare l'aiuto alla Intelhorce perché i due programmi di ristrutturazione proposti dalla Intelhorce e dalle autorità spagnole non contenevano una contropartita sufficiente, nel senso sopra definito, e non sembravano poter garantire la redditività a lungo termine della società. Per quanto concerne la contropartita, la Commissione osserva nel tredicesimo paragrafo della parte VII della decisione che nessuno dei due programmi di ristrutturazione prevedeva un impegno per la riduzione delle capacità produttive. Il programma iniziale prevedeva un «rilancio delle attività dell'impresa tramite un sostanziale incremento delle sue vendite complessive, sia per i prodotti tradizionali che nella rete di negozi, che avrebbe fatto aumentare il fatturato del 91%, passando da 7754 milioni di PTA nel 1990 a 14787 milioni di PTA nel 1994». Benché il programma modificato prevedesse una leggera riduzione delle vendite (del 6,5% tra il 1990 e il 1992), nulla impediva alla Intelhorce di espandere le sue attività dopo il 1992 sfruttando le sue capacità inutilizzate.
138.
Per quanto riguarda la redditività a lungo termine, la Commissione osserva che nel programma iniziale l'obiettivo chiave era il rafforzamento della posizione della Intelhorce attraverso la creazione di due reti di negozi che vendessero la sua produzione di biancheria per la casa e di abbigliamento. Per la biancheria per la casa, la Intelhorce prevedeva 15 negozi propri e 22 in franchising, mentre per l'abbigliamento le cifre erano rispettivamente 14 e 50 (v. secoondo e terzo paragrafo della parte IV). Era previsto che i negozi avrebbero portato un profitto netto di 1741 milioni di PTA nel 1994 e che il profitto complessivo della Intelhorce in quell'anno avrebbe raggiunto i 1044 milioni PTA (v. quarto paragrafo della parte IV). Il programma iniziale dovette essere rivisto, in parte a causa delle alluvioni nella provincia di Malaga nel novembre-dicembre 1989 ed in parte in considerazione — secondo la decisione impugnata — della «comprovata incapacità dell'impresa di lanciare la strategia per i prodotti di abbigliamento» (v. ottavo paragrafo della parte IV). Il programma modificato prevedeva il differimento a tempo indeterminato della linea abbigliamento e della relativa rete di negozi, riduzioni della produzione e una riduzione della manodopera a 1000 unità (v. ottavo e nono paragrafo della parte IV). Il programma modificato prevedeva per il 1990 perdite complessive per 1894 milioni di PTA, che sarebbero scese a 1712 milioni nel 1992 (v. decimo paragrafo della parte IV).
139.
Anche se la motivazione della Commissione sulla questione della redditività a lungo termine poteva essere più ampia, le parti pertinenti della decisione impugnata contengono, a mio parere, elementi sufficienti per fondare la conclusione della Commissione che né il programma iniziale né quello modificato erano in grado di trasformare la Intelhorce da società in crisi cronica in impresa economicamente efficiente. La Commissione riassume bene la fosca situazione affermando (quattordicesimo paragrafo della parte VII) che sia nella versione iniziale sia in quella modificata del programma «l'impresa registrava costanti risultati finanziari negativi». Inoltre non vi erano molti segni di una «contropartita» come definita sopra, nel paragrafo 135.
140.
Quello che forse è più significativo è che le autorità spagnole sembrano avere ammesso l'inadeguatezza del programma modificato, come si vede dagli ultimi cinque paragrafi della parte VII della decisione. In essi si afferma che, in una riunione tenutasi il 18 maggio 1991, la Commissione aveva chiesto alle autorità spagnole di presentare un'ulteriore versione del programma di ristrutturazione entro il 10 maggio 1991. Al momento dell'adozione della decisione impugnata, le autorità spagnole, nonostante due solleciti, non avevano ancora ottemperato a tale richiesta. Esse tuttavia non hanno tentato di difendere il programma modificato esistente. Al contrario, con lettere 12 giugno e 18 luglio 1991, hanno chiesto alla Commissione di differire qualsiasi decisione sulla pratica finché avessero potuto presentare un programma di ristrutturazione alternativo sul quale erano in corso negoziati con i nuovi proprietari. È quindi chiaro che le autorità spagnole avevano riconosciuto l'inadeguatezza del programma di ristrutturazione, ma non erano in grado di raggiungere un accordo con i nuovi proprietari su un programma modificato.
141.
Alla luce delle considerazioni esposte sopra, concludo per il rigetto del secondo motivo di ricorso.
Terzo motivo
142.
Il Regno di Spagna contesta l'obbligo di recuperare l'aiuto che l'art. 3 della decisione impugnata impone al Patrimonio del Estado. Esso sostiene che la restituzione dell'aiuto imporrebbe un onere sproporzionato all'impresa e ai suoi dipendenti e pregiudicherebbe la situazione economica della regione, che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per giustificare l'obbligo di ripetizione dell'aiuto, e che la somma da ripetere è stata comunque calcolata in modo errato.
143.
Sull'ultimo punto, il Regno di Spagna afferma che, se la Commissione aveva ragione di calcolare il valore dell'aiuto riducendo di un certo ammontare la somma di 2000 milioni di PTA pagata dalla Benorbe e dalla Benservice per la Intelhorce, tenendo conto del fatto che la somma non era stata pagata tutta subito, allo stesso modo deve essere corretto il valore dei conferimenti di capitale operati dal Patrimonio del Estado, in quanto anch'essi sono stati pagati ratealmente.
144.
Eccezion fatta per la questione della quantificazione dell'aiuto erogato alla Intelhorce, tutti gli argomenti presentati nell'ambito di questo motivo ripercorrono da vicino quelli sostenuti nel quinto motivo dei ricorsi C-278/92 e C-279/92. Essi vanno respinti per le ragioni esposte sopra nei paragrafi 63-65 e 104.
145.
Per quanto riguarda la questione della quantificazione, il controricorso della Commissione espone due punti. In primo luogo essa sostiene che il denaro è uscito dalle casse statali al momento del trasferimento della proprietà delle azioni agli acquirenti, indipendentemente dal momento in cui la Intelhorce ed i suoi acquirenti siano stati in grado di utilizzare i conferimenti di capitale; le somme sono diventate parte del patrimonio della Intelhorce al momento della vendita della società, anche se il momento in cui esse potevano essere usate è stato rinviato. La Commissione osserva che le somme depositate su un conto bancario generalmente producono interessi ed afferma che non le risulta che nel caso in questione ciò non sia avvenuto. La Commissione osserva poi, in subordine, di avere appreso da fonti di stampa che le autorità spagnole avrebbero consentito alla Intelhorce di utilizzare le somme in questione prima di quando originariamente convenuto.
146.
Nella replica il Regno di Spagna non cerca nemmeno di ribattere al principale argomento della Commissione — quello secondo cui le somme erogate alla Intelhorce producevano interessi a favore della società e dei suoi acquirenti dalla data della cessione dell'impresa — e prende in considerazione solo l'argomento subordinato. A tale proposito, esso afferma che le date di disponibilità per la Intelhorce delle successive quote di capitale erogato furono anticipate di alcuni mesi come previsto dal contratto.
147.
La questione se, e a beneficio di chi, il capitale conferito abbia prodotto interessi dopo la data della vendita della Intelhorce alla Benorbe e alla Benservice è decisiva. Se le somme sono divenute di proprietà della Intelhorce alla data della privatizzazione e da quella data hanno prodotto interessi a suo favore, il fatto che la società non avesse ancora la disponibilità delle somme è irrilevante per calcolare il valore del capitale conferito dallo Stato alla Intelhorce. L'interesse compenserebbe il differimento della disponibilità delle somme per la Intelhorce. Il silenzio su tale questione nella replica della Spagna conduce inevitabilmente alla conclusione che la versione dei fatti esposta dalla Commissione nel controricorso è corretta. Non vi sono quindi motivi per mettere in discussione il metodo secondo il quale è stato calcolato l'ammontare dell'aiuto nella decisione impugnata. Ne discende che il terzo motivo di ricorso va disatteso interamente.
Conclusione
148.
Pervengo quindi alla conclusione che nella causa C-278/92 (Hytasa) debbano essere annullati l'art. 2, n. 2, e gli arti. 3 e 4 della decisione 92/317/CEE; nelle cause C-279/92 e C-280/92 i ricorsi del Regno di Spagna debbano essere respinti. Rimane la questione delle spese. Se le cause non fossero state riunite, avrei suggerito che ciascuna parte sostenesse le proprie spese nella causa C-278/92, ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, data la parziale reciproca soccombenza, mentre nelle cause C-279/92 e C-280/92 il Regno di Spagna fosse condannato a rifondere le spese della Commissione ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Poiché, però, le cause sono state riunite con effetto dal controricorso della Commissione, mi sembra più indicato trattare le spese in modo unitario e compensarle completamente in relazione a tutto il procedimento.
149.
Sono pertanto del parere che:
1)
nella causa C-278/92 debbano essere annullati l'art. 2, n. 2, e gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 92/317/CEE;
2)
nelle cause C-279/92 e C-280/92 i ricorsi debbano essere respinti;
3)
ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) GU 1991, L 171, pag. 54.
( 2 ) Causa 120/73, Race. pag. 1471, punto 4; v. anche la sentenza 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione (Race. pag. 1451, punto 11), e la giurisprudenza ivi citata.
( 3 ) Decisione 92/317, parte IV, sesto paragrafo.
( 4 ) Causa 234/84, Racc. pag. 2263.
( 5 ) Ivi, punto 14 della sentenza.
( 6 ) Il Regno di Spagna talvolta menziona la cifra esatta di cui al paragrafo 18 ed altre volte la arrotonda per difetto.
( 7 ) Causa C-303/88, Racc. pag. I-1433.
( 8 ) Schina, Despina: State Aid under the EEC Treaty — Articles 92 to 94, Oxford, 1987, pag. 15, paragrafo 50; contra: Wenig in Groeben, Thiesing e Ehlermann (curatori), Kommentar zittii EWG Velrag, 4a edizione, pag. 2645, paragrafo 5; vedi anche Bellamy e Child, Common Market Law of Competition, 3a edizione, paragrafo 14-004, e Hancher, Ottervanger e Slot, EC State Aids, 1993, pag. 21, paragrafo 2.6.
( 9 ) Causa 730/79, Racc. pag. 2671, punto 11.
( 10 ) Sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/ Commissione, Racc. pag. 4067, punto 19.
( 11 ) Sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/ Commissione (Tubemeuse), Racc. pag. I-959, punto 35.
( 12 ) Causa 323/82, Racc. pag. 3809.
( 13 ) Ivi, punto 39.
( 14 ) Causa C-301/87, Racc. pag. I-307, punto 49; vedi pure la sentenza Philip Morris precitata in nota 9, punti 17 e 24, e la sentenza nella causa 310/85, Deuful/Commissione, Race. 1987, pag. 901, punto 18.
( 15 ) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.
( 16 ) La versione francese della decisione non concorda su questo punto con quella inglese e con quella spagnola, che è la sola autentica.
( 17 ) Causa C-142/87, citata in nota 11, punto 66 della sentenza.
( 18 ) Causa C-5/89, Racc. pag. I-3437.
( 19 ) Ivi, punto 17.
( 20 ) Ivi, punto 14.
( 21 ) Citata in nota 14.
( 22 ) GU 1992, L 172, pag. 76.
( 23 ) L'art. 5 si limita ad affermare che il Regno di Spagna è destinatario della decisione.
( 24 ) Citala in nota 14.
( 25 ) V. causa C-142/87, citata sopra in nota 11, punti 58-63 della sentenza.
( 26 ) GU 1992, L 176, pag. 57.
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