CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 15 luglio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nella causa in esame, l'Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden ha sollevato dinanzi alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità di una normativa nazionale con quella che si è deciso di chiamare «la direttiva sull'etichettatura», vale a dire la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (in prosieguo: «direttiva relativa all'etichettatura» o la «direttiva») ( 1 ).
La causa principale riguarda il procedimento penale a carico della Coöperatieve Zuivelindustrie «Twee Provinciën» WA (in prosieguo: la «Twee Provinciën»), che produce tra l'altro del formaggio Gouda. La convenuta è imputata del reato consistente nel non aver munito i formaggi che produce del marchio caseario nazionale conformemente alla normativa olandese. La Twee Provinciën sostiene dinanzi all'Arrondissementsrecht-bank di Leeuwarden che la legislazione olandese sarebbe in contrasto con la direttiva relativa all'etichettatura in quanto, oltre all'indicazione del marchio caseario nazionale, essa prevede l'obbligo di apporre lettere variabili a seconda delle regioni. Questo ha indotto il giudice della causa principale a sollevare la seguente questione pregiudiziale:
«Se una normativa nazionale che imponga ai produttori di formaggio l'obbligo di apporre un marchio che comprenda non solo un'indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio ma anche l'indicazione di una lettera differente a seconda della regione di produzione, ancorché non risultino apprezzabili differenze di qualità tra le singole regioni, possa ritenersi compatibile, con riguardo alla seconda indicazione, con le disposizioni di cui alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, e in particolare, con l'art. 15 di detta direttiva».
Il contesto normativo nazionale e comunitario
2.
Posso riassumere il contesto nazionale, di cui la Corte ha già avuto modo di occuparsi nella causa Jongeneel Kaas ( 2 ), nei termini seguenti. La preparazione e la vendita del formaggio sono disciplinate nei Paesi Bassi da una serie di disposizioni, basate sullaLandbouwkwaliteitswet dell'8 aprile 1971 ( 3 ). L'art. 2 di questa legge consente, al fine di promuovere le vendite, di emanare norme concernenti la qualità dei prodotti, con riguardo all'origine, alle caratteristiche, alla classificazione, alla lavorazione, all'imballaggio, alla forma, alla rifinitura, all'indicazione, alle dimensioni e al peso dei prodotti stessi.
In base a queste disposizioni è stato emanato il Landbouwkwaliteitsbesluit2 dicembre 1981 ( 4 ), il cui art. 8 costituisce la base della Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasprodukten28 dicembre 1981 ( 5 ).
In forza dell'art. 14 della Landbouwkwaliteitsbeschikking, i produttori di formaggio devono apporre sullo stesso, in caso di produzione di tipi di formaggio per i quali sia previsto un marchio caseario nazionale, il marchio previsto dal Keuringsreglement. I marchi caseari nazionali che devono essere apposti sono indicati nell'allegato 2 della beschikking. In forza dell'art. 11, n. 2, della Landbouwkwaliteitsbeschikking, i marchi caseari nazionali sono muniti di simboli, che possono variare da una regione all'altra in conformità alle disposizioni del Keuringsreglement. L'art. 12 prescrive che il marchio caseario nazionale serva da simbolo di controllo, volto ad attestare la conformità di tale formaggio ai requisiti generali e particolari stabiliti per il formaggio di cui trattasi dal Landbouwkwaliteitsbesluit o dalla Landbouwkwaliteitsbeschikking.
Va infine ricordato il Keuringsreglement, emanato il 14 aprile 1982 dalla Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole ( 6 ). L'art. 2 del Keuringsreglement prevede che un numero di serie progressivo, compreso tra 00001 e 99999, sia stampato sui marchi caseari nazionali sotto la parola «Holland» e che sotto tale numero figuri una combinazione di lettere o di lettere e di cifre costituita da almeno due lettere immediatamente precedute: a) dalla lettera F per i marchi caseari destinati ai formaggi industriali prodotti nelle province di Groningen, Friesland, Drenthe e Overijssel; b) dalle lettere HB per i marchi caseari nazionali destinati al formaggio industriale prodotto nelle province di Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant e Zeeland; c) dalle lettere NH per i marchi caseari nazionali destinati al formaggio industriale prodotto nella provincia di Noord-Holland; d) dalla lettera Z in caso di marchi caseari nazionale destinati ai formaggi di fattoria.
3.
Il sistema istituito dalla direttiva relativa all'etichettatura può essere riassunto nei termini seguenti. La direttiva de qua contiene norme comunitarie di carattere generale in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, applicabili a tutti i prodotti alimentari destinati ad essere distribuiti come tali al consumatore finale (art. 1, n. 1) ( 7 ). La direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere distribuiti a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività del genere ( 8 ). Come si evince dall'art. 1, n. 3, lett. a), la direttiva intende per «etichettatura»:
«le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca».
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva relativa all'etichettatura, l'etichettatura non deve essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
«i)
per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
ii)
attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
iii)
suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».
L'art. 3, n. 1, della direttiva contiene un elenco limitativo delle menzioni che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Una di queste menzioni è, in forza del punto 7 di tale elenco:
«il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».
In deroga all'art. 3, l'art. 4 della direttiva relativa all'etichettatura prevede che le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a certi prodotti alimentari (e non ai prodotti alimentari in generale) possano prevedere, in via eccezionale, ulteriori menzioni obbligatorie. Disposizioni comunitarie di questo genere non esistono per i prodotti caseari ( 9 ).
Infine, ai sensi dell'art. 15, n. 1, della direttiva sull'etichettatura, gli Stati membri non possono «vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere». Tuttavia, in forza del n. 2 dell'art. 15, questa disposizione
«non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:
—
di tutela della salute pubblica;
—
di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;
—
di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale».
Soluzione della questione pregiudiziale
4.
Osservazioni degli intervenienti dinanzi alla Corte. Due tesi si contrappongono dinanzi alla Corte, vale a dire quella della Twee Provinciën, da un lato, e quella del governo olandese e della Commissione, dall'altro. Le enuncerò succintamente.
La Twee Provinden — che osserva in limine litis che l'apposizione obbligatoria del marchio «F» contribuirebbe a falsare la concorrenza ( 10 ) — sostiene l'applicabilità della direttiva sull'etichettatura alla normativa de qua e la non conformità di quest'ultima alla direttiva stessa. La sua tesi si articola in tre parti. Essa fa valere, in primo luogo, che il formaggio da essa prodotto costituirebbe un prodotto alimentare ai sensi della direttiva. Essa afferma poi, che, benché possa sostenersi che il marchio in questione sia un simbolo assegnato dallo Stato e che i produttori debbano obbligatoriamente apporlo sui formaggi, resterebbe il fatto che si tratterebbe di una «menzione, indicazione o simbolo», «riferentesi a un prodotto alimentare» o, perlomeno, «che accompagni tale prodotto alimentare» ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva. Infine, secondo la Twee Provinciën, l'apposizione obbligatoria di una lettera, variabile da una regione di produzione all'altra, non potrebbe essere considerata come una delle cause di giustificazione, esaustivamente elencate nell'art. 15, n. 2, della direttiva sull'etichettatura, ai fini dell'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate. Infatti, secondo la Twee Provinciën, la produzione di formaggio nei Paesi Bassi segue, di regola, un unico e medesimo metodo di fabbricazione. Non esistendo caratteristiche in base alle quali individuare i formaggi in relazione alla loro regione di origine, le indicazioni di origine sancite dalla normativa olandese non assolverebbero ad alcuna funzione specifica, fatto questo che, in forza della giurisprudenza della Corte, le renderebbe contrarie all'art. 30 del Trattato CEE.
Per contro, sia il governo olandese che la Commissione sostengono l'inapplicabilità della direttiva sull'etichettatura nella fattispecie in esame. Infatti, a loro parere, l'obbligo di apporre una lettera variabile da una regione all'altra non costituirebbe un'etichettatura ai sensi dell'art. 1, n. 1, della citata direttiva. Gli argomenti invocati a sostegno di tale tesi sono sufficientemente distinti da poter essere ripresi separatamente.
Il governo olandese ritiene che il marchio caseario nazionale non costituisca un'etichetta, ma un simbolo di controllo, apposto su un formaggio (intero) non imballato. Esso definisce il marchio caseario come una placchetta di caseina, di 5-7 cm di diametro, incolore e perforata, pressata su (tutto) il formaggio. Questo marchio, di cui fa parte la lettera-codice variabile da una regione all'altra, consente di risalire, per un determinato formaggio intero, fino ad un determinato produttore, una determinata data di produzione e perfino un determinato quantitativo o carico. Dato che il formaggio viene generalmente tagliato a fette (sia in uno stabilimento di lavorazione, sia nel punto di vendita) prima di essere venduto al consumatore finale, solo casualmente lo sguardo del consumatore finale potrebbe cadere sul marchio caseario nazionale o su una parte di esso. Anche ammesso che ciò avvenga, il consumatore finale medio non sarà in grado d'interpretare la lettera-codice utilizzata. Il governo olandese ne deduce che il marchio non ha assolutamente la funzione di un'etichetta, vale a dire di un mezzo per informare il consumatore finale: al contrario, esso certifica che il formaggio è stato prodotto conformemente alle norme di legge e soddisfa certe esigenze di qualità. La lettera-codice consente, secondo il governo olandese, d'identificare il luogo di produzione in occasione dei controlli (effettuati a campione).
La Commissione basa la propria tesi principalmente su un'interpretazione teleologica della direttiva sull'etichettatura. A suo parere, la direttiva mira a informare e a tutelare il consumatore e la parola «etichettatura», ai sensi dell'art. 1, n. 1, deve essere interpretata alla luce di tale finalità. L'etichettatura riguarderebbe pertanto menzioni apposte, dirette al consumatore finale al fine d'informarlo o d'influenzare il suo comportamento. Le menzioni figuranti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ma senza rilevanza diretta per il consumatore finale, non rientrano in questa categoria: la Commissione cita a titolo esemplificativo le menzioni riguardanti il controllo fiscale, sanitario o di qualità. Il consumatore finale non avrebbe alcun interesse ad un divieto di queste menzioni, ed esso comprometterebbe seriamente le possibilità di controllo delle autorità pubbliche. Secondo la Commissione, emerge chiaramente da una dichiarazione interpretativa, emanata dal Consiglio e dalla Commissione al momento dell'adozione della direttiva in seno al Consiglio e secondo la quale «la presente direttiva non riguarda le indicazioni d'etichettatura relative ai prezzi, al controllo fiscale, all'identificazione delle partite, al controllo sanitario o al controllo delle norme di qualità», che tale non può essere stata la volontà del legislatore comunitario. A parere della Commissione, la presente controversia rappresenta un'illustrazione di tale dichiarazione: il consumatore comprenderebbe immediatamente che il numero di serie, così come la combinazione di lettere o di lettere e di cifre che deve fare parte del marchio caseario nazionale, non ha nulla a che vedere con le caratteristiche del formaggio, ma costituisce un segno di controllo ( 11 ).
5.
Il mio parere. Con riguardo alla conclusione cui pervengono i due intervenienti da ultimo citati, condivido la loro tesi: anche a mio parere, l'obbligo di apporre una lettera di codice variabile da una regione di produzione all'altra, come nella specie, non costituisce un'etichettatura ai sensi della direttiva sull'etichettatura. Infatti, come affermato dalla Corte nella sentenza Smanor, «(il) significato e (l') esatta portata» delle disposizioni della direttiva sull'etichettatura devono essere valutati tenendo conto del loro contesto, «in particolare della finalità generale della direttiva e della sua economia» ( 12 ). Muoverò, dunque, dall'idea che le disposizioni della direttiva sull'etichettatura vadano interpretate in funzione del fine e dell'economia della normativa di cui trattasi. La Corte ha affermato a questo riguardo, sempre nella sentenza Smanor, quanto segue:
«Sia dal preambolo della direttiva sia dall'art. 2 risulta che essa è stata concepita nell'intento d'informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, in particolare per quel che riguarda la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, l'origine o la provenienza e le modalità con cui detti prodotti vengono fabbricati o ottenuti» ( 13 ).
Considerato sotto tale profilo posso allinearmi — senza dovermi fondare a tal fine sulla dichiarazione interpretativa del Consiglio e della Commissione, richiamata dalla Commissione — all'interpretazione sostenuta dalla Commissione medesima della nozione di etichettatura ai sensi della direttiva ( 14 ). L'etichettatura ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 3, lett. a), rinvia quindi alle menzioni, indicazioni, simboli ecc., riguardanti il prodotto alimentare stesso, vale a dire le sue caratteristiche intrinseche. Proprio ai fini dell'informazione della tutela del consumatore finale l'art. 2 della direttiva sancisce, come affermato dalla Corte nella sentenza SARPP, «il principio sul quale può essere basata ogni normativa in materia di etichettatura e di pubblicità» ( 15 ). Un elemento essenziale di tale principio è costituito dal divieto, dettato dall'art. 2, di indurre l'acquirente in errore, mediante un'etichettatura, una presentazione ed una pubblicità determinate, con riguardo in particolare «alle caratteristiche del prodotto alimentare», ivi compresi i suoi «effetti o proprieta-» (v., supra, paragrafo 3).
6.
A mio parere, la normativa contestata non riguarda specificamente le «caratteristiche», «effetti» o «proprietà» del prodotto di cui trattasi, vale a dire il formaggio. Come emerge dall'art. 2 del Keuringsreglement (v., supra, paragrafo 2), la lettera-codice, da apporre obbligatoriamente è variabile da una regione di produzione all'altra, non costituisce altro che un primo elemento di una combinazione di dati più ampia, che consiste peraltro in un numero di serie in una combinazione di lettere o di lettere e cifre composta da almeno due lettere. È evidente che tale codificazione deriva dalla necessità di un controllo efficace. Come sostenuto dal governo olandese — già nella causa Jongeneel Kaas ( 16 ) —, tale sistema consente di controllare, a campione, se i requisiti di qualità e le prescrizioni di legge sono state osservate e, eventualmente, di identificare il produttore interessato.
In altri termini, la lettera-codice de qua non assolve nei confronti del consumatore finale — che, come osservato dal governo olandese, solo raramente, semmai, legge la lettera-codice stessa interamente, considerato che il formaggio viene tagliato a fette — ad alcuna funzione informativa quanto al prodotto fornitogli, anche per quanto riguarda il luogo di provenienza o di origine. Tale lettera-codice non dev'essere quindi considerata alla stregua di un'etichettatura ai sensi della direttiva relativa all'etichettatura, ragion per cui la disposizione nazionale di cui trattasi non può essere nemmeno considerata quale disposizione relativa all'etichettatura, vietata dall'art. 15, n. 1, della direttiva. Al contrario, essa costituisce un segno di controllo, imposto dalle autorità olandesi (v. l'art. 12 della Landbouwkwaliteitsbeschikking, precedentemente citata al paragrafo 2) che deve loro consentire di verificare l'osservanza delle norme di legge in materia di qualità dei prodotti agricoli, vale a dire delle norme che, a termine della sentenza Jongeneel Kaas, «hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione nazionale in modo da renderla più attraente per i consumatori» ( 17 ).
7.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza 25 luglio 1991 relativa alla causa C-32/90, Commissione/Italia ( 18 ), richiamata dalla Twee Provinciën nelle proprie osservazioni scritte, può essere distinta dalla causa in esame. La menzionata sentenza riguardava una fattispecie di inadempimento non contestato, in cui la Commissione censurava l'Italia per non aver osservato la direttiva relativa alle etichettature, e la Corte si è pronunciata in tal senso. Tale causa verteva su una legge italiana relativa ai requisiti di fabbricazione di formaggi a pasta filata, che imponeva l'obbligo di indicare sull'etichetta la data di fabbricazione ed il luogo di origine o di provenienza del prodotto. La prima indicazione citata non rientra nella elencazione tassativa di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva relativa all'etichettatura (v. supra, paragrafo 3), mentre la seconda delle indicazioni richiamate può essere imposta, alla luce del disposto del punto 7 del detto elenco, unicamente in presenza di una determinata condizione, vale a dire qualora l'omissione di tale menzione possa indurre il consumatore in errore (v. nuovamente, paragrafo 3).
Considerato che nella detta causa si trattava di un requisito relativo all'etichettatura e non, come nel caso di specie, di un simbolo di controllo indipendente da qualsiasi menzione su un'etichetta, la sentenza 25 luglio 1991 non può avere valore di precedente nella causa in esame.
8.
Considerato che non sussiste nella specie un'etichettatura ai sensi della direttiva relativa all'etichettatura, non occorre esaminare se l'art. 15, n. 2, della direttiva medesima possa giustificare l'obbligo di apporre la lettera-codice. Per contro, in considerazione dell'inapplicabilità delle disposizioni di diritto comunitario derivato, ci si deve chiedere se la norma contestata nella specie sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Orbene, quanto a tale questione posso limitarmi a rinviare alla sentenza Jongeneel Kaas, in cui la Corte ha affermato, con riguardo alla normativa olandese in materia di qualità dei prodotti agricoli, che:
«gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato membro può adottare unilateralmente, al fine di favorire la vendita di formaggio e di prodotti a base di formaggio, una normativa che, senza toccare prodotti importati, abbia per obiettivo il miglioramento della qualità della produzione nazionale in modo da renderla più attraente per i consumatori, unitamente a norme sull'uso obbligatorio di marchi, contrassegni o documenti di controllo, purché essa non faccia distinzione a seconda che il formaggio sia destinato al mercato nazionale o all'esportazione» ( 19 ).
Non sussiste quindi alcuna incompatibilità con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Appare del resto molto dubbia la possibilità per la Twee Provinciën di far valere tale incompatibilità, considerato che, nel caso di specie, non si è in presenza di circolazione intracomunitária di merci.
Conclusione
9.
Suggeriamo quindi alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei termini seguenti:
«Una disposizione nazionale che imponga ai produttori di formaggi l'obbligo di apporre sui formaggi da essi prodotti, oltre all'indicazione del paese di produzione del tipo di formaggio, una lettera variabile da una regione di produzione all'altra e, unitamente a tale indicazione, un numero di serie ed una combinazione di lettere o di lettere e cifre, non può essere considerata quale disposizione in materia di etichettatura ai sensi della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) GU 1979, L 33, pag. 1. La direttiva relativa all'etichettatura è stata modificata successivamente dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1984, 85/7/CEE (GU 1984, L 2, pag. 22); dalla direttiva del Consiglio 26 maggio 1986, 86/197/CEE (GU 1986, L 144, pag. 38); dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE (GU 1989, L 186, pag. 17); e dalla direttiva del Consiglio 16 gennaio 1991, 91/72/CEE (GU 1991, L 42, pag. 42). Un testo di coordinamento ne faciliterebbe certamente la consultazione.
( 2 ) Sentenza 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas (Race. 1994, pag. 483).
( 3 ) Stb. 371.
( 4 ) Stb. 726.
( 5 ) Beschikking n. J 7974, Stert. 251.
( 6 ) Ai sensi dell'art. 13 del Landbouwkwaliteitsbesluit, a_ tale fondazione, che è una persona giuridica di diritto privato dotata di piena capacità di agire, incombe di controllare che i suoi membri si attengano alle norme stabilite dal o in forza del Landbouwkwaliteitsbesluit, del controllo dei prodotti caseari e dell'emissione di marchi, simboli o mezzi ai prova.
( 7 ) V. anche il terzo ‘considerando’ della direttiva.
( 8 ) Art. I, n. 2, della direttiva relativa all'etichettatura, così sostituito dalla direttiva 89/395/CEE.
( 9 ) L'art. 4, n. 2, secondo comma, dispone che, in mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri possano prevedere altre menzioni obbligatorie, oltre a quelle elencate nell'art. 3, in conformità con la procedura prevista nell'art. 16. Quest'ultima disposizione pone in essere, in sostanza, una distinzione tra le disposizioni nazionali già in vigore prima dell'adozione della direttiva e quelle emanate successivamente: i) se uno Stato membro intendeva mantenere le disposizioni citate in primo luogo, doveva informarne la Commissione c gli altri Stati membri entro il termine di due anni a decorrere dalia notifica della direttiva; ii) se uno Stato membro intendeva emanare una nuova legislazione, trova applicazione uno specifico procedimento comunitario.
( 10 ) Secondo la Twee Provinciën, il prezzo dei formaggi prodotti nella regione «F» — e, pertanto, il prezzo dei formaggi che essa stessa fabbrica —è inferiore di 0,50 HFL al chilo a quello dei formaggi prodotti in altre regioni dei Paesi Bassi e comparabili quanto al gusto, all'odore e all'aspetto esterno. Il marchio «F» costituirebbe per questi formaggi un simbolo molto importante, che permette di distinguerli dai formaggi prodotti in altre regioni dei Paesi Bassi, in modo che l'apposizione obbligatoria del marchio «F» contribuisce a falsare la concorrenza, fatto questo avente tra l'altro l'effetto che, nella regione «F», in condizioni di produzione e circostanze uguali, il prezzo meno elevato del formaggio induce un abbassamento del prezzo di mercato del latte. Non prenderò in considerazione queste osservazioni nel mio esposto, dal momento che Twee Provinciën non fornisce alcuna prova a sostegno della sua tesi (si limita ad allegare alle sue osservazioni scritte una nota che indicherebbe le quotazioni del formaggio nel febbraio 1992) e che nemmeno gli argomenti che ha sviluppato durante la fase orale hanno permesso di determinare se e in quale misura il marchio «F» falsa il gioco della concorrenza. Inoltre, questo problema è distinto dalla questione giuńdica di cui trattasi nella fattispecie, di stabilire se il marchio in questione è un'etichettatura, vietata dalla direttiva relativa all'etichettatura.
( 11 ) Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione formula anche un certo numero di considerazioni sulle altre indicazioni figuranti sul marchio caseario nazionale, vale a dire le menzioni «Gouda», «Volvet 48 +» e «Holland», e sulla compatibilità di queste menzioni con la direttiva relativa all'etichettatura. Più precisamente, essa ritiene che non si possa escludere che in una fase successiva del procedimento, una questione ad esso relativa sia sollevata dinanzi al giudice nazionale. Per quanto riguarda queste considerazioni, posso far rinvio alla relazione d'udienza: non affronto qui questa problematica, dal momento che, come la Commissione stessa ammette, la questione pregiudiziale non concerne queste altre menzioni. Inoltre, Twee Provinciën ha fatto capire durante la fase orale che essa non aveva intenzione di sollevare tale questione davanti al giudice nazionale, nemmeno in una fase successiva del procedimento.
( 12 ) Sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor (Racc. pag. 4489, punto 29 della motivazione).
( 13 ) Sentenza Smanor, punto 30 della motivazione. Il sesto ‘considerando’ dice più specificamente che «qualsiasi regolamentazione relativa air etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori».
( 14 ) La Corte ha già più volte affermato di non voler procedere all'interpretazione di una disposizione comunitaria lasciandosi influenzare da siffatte dichiarazioni (confidenziali e non rese pubbliche), particolarmente nel caso in cui una dichiarazione sia invocata al fine di giustificare un'interpretazione che si discosti dal tenore stesso della disposizione di cui trattasi: v., in particolare, le sentenze 23 febbraio 1988, causa 429/85, Commissione/Italia (Racc. 1988, pag. 843, punto 9 della motivazione; 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. 1991, pag. I-745, punto 18 della motivazione). Ci si può del resto chiedere se tale prassi sia auspicabile con riguardo alla necessità di trasparenza delle attività e del processo legislativo comunitario.
( 15 ) Sentenza 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP (Race. 1990, pag. I-4713, punto 12 della motivazione).
( 16 ) Sentenza Jongeneel Kaas, punto 24 della motivazione.
( 17 ) V. sentenza Jongeneel Kaas, citata, punto 20 della motivazione.
( 18 ) Racc. 1991, pag. I-4189 (pubblicazione sommaria).
( 19 ) V. sentenza Jongeneel Kaas, punto 28 della motivazione.
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