CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 30 giugno 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Con ricorso presentato in data 17 luglio 1992, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE ( 1 ), 19 dicembre 1988, 88/661/CEE ( 2 ), 30 maggio 1989, 89/361/CEE ( 3 ), 5 marzo 1990, 90/118/CEE ( 4 ) e 5 marzo 1990, 90/119/CEE ( 5 ), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2.
Il governo olandese fa anzitutto valere che la Commissione avrebbe esteso l'oggetto del ricorso ad una presunta violazione dell'art. 8A del Trattato, allorché nei relativi pareri motivati gli aveva sì contestato di non avere attuato le direttive in questione entro i termini prescritti, ma esclusivamente sotto il profilo dell'art. 189, terzo comma, combinato con l'art. 5, primo comma. Detto governo chiede pertanto che la Corte dichiari irricevibile il ricorso nella parte in cui si riferisce all'art. 8A.
3.
Ora, se è vero che la Commissione ha sostenuto per la prima volta nell'atto introduttivo che la non trasposizione delle citate direttive entro il 31 dicembre 1992 era tale da pregiudicare la realizzazione del mercato interno e poteva costituire, all'occorrenza, una violazione del combinato disposto degli artt. 8A e 5 del Trattato, è altresì vero che, come specificato dalla stessa in sede di replica, essa non ha inteso fondarsi su un ulteriore mezzo a sostegno delle proprie conclusioni o comunque introdurre una nuova censura, ma ha unicamente voluto sottolineare come la trasposizione delle direttive in questione diventasse più urgente.
Peraltro, è evidente che, essendosi la fase scritta del presente procedimento interamente svolta in epoca anteriore al 31 dicembre 1992, la Commissione non avrebbe in alcun caso potuto contestare al governo olandese la violazione di un obbligo che comunque, in quella fase, non era ancora effettivo.
4.
E veniamo al merito. Al riguardo, basti qui rilevare che lo stesso governo olandese non contesta l'infrazione addebitatagli: invero esso si limita, da un lato, a giustificare
la mancata trasposizione nei termini prescritti in ragione della complessità delle modifiche legislative da adottare e dei ritardi registratisi nelle relative procedure parlamentari; e, dall'altro, a sottolineare che le misure di attuazione dovrebbero ormai entrare in vigore in tempi brevissimi.
5.
In presenza di tali circostanze, suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Direttiva relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori dì razza pura (GU L 167, pag. 54).
( 2 ) Direttiva relativa alle norme zootecniche applicabili agli ani-mali riproduttori della specie suina (GU L 382, pag. 36).
( 3 ) Direttiva relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30).
( 4 ) Direttiva relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71, pag. 34).
( 5 ) Direttiva relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71, pag. 36).
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