Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il diritto comunitario, in particolare la normativa applicabile all' organizzazione comune del mercato del riso, osta a che su qualsivoglia acquisto di risone prodotto in uno Stato membro sia percepito un tributo interno a profitto di un fondo di aiuto alla produzione nazionale di riso?
2. Tale questione, che potrebbe ritenersi definita dalla sentenza Geddo del 12 luglio 1973 (1), viene riproposta alla Corte attraverso le questioni pregiudiziali sollevate dalla Conciliatura e dalla Pretura Circondariale di Vercelli. Non vado errato: quello che le ricorrenti nella causa principale stanno cercando è un vero e proprio ribaltamento della giurisprudenza.
3. L' Ente Nazionale Risi (in prosieguo: l' "Ente"), istituito con regio decreto legge 2 ottobre 1931, n. 1237 (2), ha lo scopo di "provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale, agevolando la distribuzione e il consumo del prodotto e promuovendo ogni iniziativa rivolta al miglioramento della produzione" (3). L' Ente svolge un ruolo importante nel settore della ricerca sperimentale (gestisce il "centro di ricerca sul riso") e dell' assistenza tecnica. Esso assicura, inoltre, in quanto organismo di intervento, l' applicazione in Italia dell' organizzazione comune del mercato del riso (4). L' attività dell' Ente è interamente finanziata tramite il "diritto di contratto", dovuto dall' acquirente del risone prodotto in Italia, previo rilascio di un certificato di trasferimento, o, in assenza di vendita, dal produttore stesso in caso di trasformazione di detto riso (5).
4. Come già nella causa Geddo, la presente causa verte sul "diritto di contratto".
5. La riseria Geddo aveva acquistato da un produttore italiano risone destinato alla trasformazione in prodotto commestibile ed esportato, parte nella Comunità e parte verso un paese terzo (6). Questo acquisto era stato denunciato all' Ente il quale aveva percepito il diritto di contratto. L' acquirente ne aveva chiesto la restituzione in via giudiziaria, deducendo che tale onere era in contrasto col diritto comunitario.
6. Mediante il rinvio pregiudiziale, il pretore di Milano voleva in sostanza sapere dalla Corte se gli artt. 5 e 40, n. 3, secondo comma, del Trattato come pure le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1967, n. 359, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso (7), vietassero la riscossione di un siffatto tributo.
7. Nel rilevare che, nel contesto del mercato del riso, all' art. 40 è stata data attuazione mediante il citato regolamento, la Corte ebbe a valutare la conformità del diritto di contratto con gli artt. 20, n. 2, e 23 di detto testo normativo, che vieta, in particolare, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente nel commercio intracomunitario e con uno Stato terzo (8).
8. La Corte, nell' osservare che "il diritto di contratto" gravava sui "soli prodotti nazionali in occasione del contratto di cui costituiscono l' oggetto" e non "sulle merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera", ebbe già a qualificare detto tributo come "tributo interno" che non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' esportazione (9).
9. La Corte ebbe altresì a pronunciarsi sulla compatibilità del diritto di contratto con il regime degli scambi con i paesi terzi e le restituzioni all' esportazione che, a norma dell' art. 17, n. 2, del citato regolamento, dovevano essere le stesse per tutta la Comunità.
10. La Corte ebbe a dichiarare che "detto tributo può essere in contrasto con il regolamento che contempla le restituzioni all' esportazione, solo qualora si riveli come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni stesse" (10).
11. I fatti della causa Geddo sono analoghi a quelli che stanno alla base delle cause C-332/92 (Eurico Italia Srl), C-333/92 e C-335/92 (Viazzo Srl e F. & P. SpA), con la precisazione che in queste due ultime cause il riso è stato esportato in uno Stato membro della Comunità e, nella causa Eurico Italia, in un paese terzo - con conseguente pagamento di restituzioni. Del resto, il regolamento comunitario qui applicabile è il regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso (11), che contiene una disposizione identica a quella di cui all' art. 17, n. 2, del citato regolamento n. 359/67, oggi abrogato (12).
12. Quasi venti anni dopo la sentenza Geddo, non è forse il timore di un significativo aumento del diritto di contratto, unitamente alle minacce gravanti sulla competitività del riso italiano, a indurre le industrie risiere ricorrenti nella causa principale a contestare nuovamente la compatibilità di detto diritto con la normativa comunitaria? (13)
13. Diciamolo subito, taluni argomenti dedotti dalle ricorrenti nella causa principale sono del tutto identici a quelli già esaminati dalla Corte nella sentenza Geddo. Gli altri argomenti non mi sembra debbano comportare un cambiamento della giurisprudenza della Corte.
14. Nelle cause C-333/92 e C-335/92, la Conciliatura e la Pretura Circondariale di Vercelli sottopongono alla Corte, in termini identici, due questioni pregiudiziali che la invitano ad esaminare se, in caso di esportazione in un altro Stato membro, il mancato rimborso del diritto di contratto violi: 1) il divieto generale di discriminazioni sancito dal diritto comunitario e, in particolare, l' art. 40, n. 3, secondo comma, e l' art. 5 del Trattato CEE, 2) il principio generale secondo il quale i prodotti esportati debbono essere assoggettati a tributi là dove vengono consumati.
15. Oltre alla questione sulla compatibilità del diritto di contratto con il principio generale di non discriminazione, la Conciliatura di Vercelli, nella causa C-332/92, chiede alla Corte se il mancato rimborso del diritto di contratto, in caso di esportazione verso un paese terzo, non contravvenga all' art. 17, n. 2, del citato regolamento del Consiglio n. 1418/76, in quanto le restituzioni versate all' acquirente di riso italiano sono in effetti decurtate del diritto di contratto e quindi inferiori a quelle versate agli altri operatori comunitari.
16. E' per questo che procedo ad esaminare la questione del mancato rimborso del diritto di contratto con riferimento, nell' ordine, al divieto generale di discriminazioni, al principio della tassazione dei prodotti esportati nel luogo dove vengono consumati ed infine all' art. 17, n. 2, del regolamento n. 1418/76.
17. Sgombro il campo però da alcune questioni preliminari.
18. In primo luogo, l' Ente (14) e il governo italiano (15) hanno sottolineato che le questioni pregiudiziali erano state sollevate nel contesto di un procedimento sommario, detto "di ingiunzione", sulla sola base delle affermazioni delle società ricorrenti, senza previo contraddittorio.
19. Orbene, nella causa Politi (16), la Corte, interpellata dal presidente del Tribunale di Torino adito pure con una siffatta procedura, ha considerato che il carattere non contraddittorio della stessa non ostava ad una domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto
"(...) il presidente del Tribunale di Torino esercita funzioni giurisdizionali nel senso previsto dall' art. 177 e (...) ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi, che il diritto comunitario fosse interpretato. Non occorre quindi che questa Corte accerti in quale stadio del procedimento sia stato disposto il rinvio" (17).
20. Da allora, la giurisprudenza della Corte è rimasta costante (18).
21. In secondo luogo, l' Ente solleva varie eccezioni procedurali: i) il giudice a quo non avrebbe la competenza di decidere nel merito sulla domanda di rimborso del diritto di contratto; ii) avrebbe omesso di prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte e, in particolare, la sentenza Geddo; iii) le questioni sollevate sarebbero solo dei pretesti, tenuto conto sia del carattere trascurabile delle somme reclamate sia dell' importanza economica degli operatori interessati.
22. Il primo punto è già stato precedentemente risolto dalla Corte nella sentenza 4 giugno 1992, Debus, nei seguenti termini (19):
"Per quanto riguarda i dubbi espressi dalla Commissione sulla ricevibilità della domanda di interpretazione pregiudiziale (...), in quanto proveniente da un giudice che, ai sensi del diritto processuale penale nazionale, sarebbe incompetente a conoscere della causa principale, è sufficiente rilevare che, in linea di massima e non sussistendo circostanze eccezionali, la Corte non è tenuta a controllare la competenza del giudice nazionale con riguardo alle norme nazionali in materia di procedura".
23. Sul secondo punto rilevo che solo il giudice nazionale ha la competenza di decidere se dispone di elementi di valutazione sufficienti sulla base delle precisazioni apportate dalla preesistente giurisprudenza e di conseguenza di valutare l' opportunità di un rinvio pregiudiziale. Infatti, da un lato, "l' art. 177 permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte delle questioni di interpretazione" (20), anche se queste sono già state oggetto di una sentenza pronunciata in una fattispecie analoga. Dall' altro, le questioni non sono identiche a quelle sollevate nel contesto della causa Geddo, la cui sentenza è stata del resto pronunciata oltre vent' anni fa. Nella specie, non va pertanto applicato l' art. 104, n. 3, del regolamento di procedura.
24. Per quanto riguarda il terzo punto, la giurisprudenza della Corte è costante: l' art. 117, essendo basato su una netta separazione delle funzioni dei giudici nazionali, da una parte, e della Corte di giustizia, dall' altra, non consente a quest' ultima di valutare la pertinenza delle questioni sollevate. Così, la Corte è stata indotta a precisare che:
"(...) secondo una giurisprudenza costante della Corte (...), spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte" (21).
25. L' Ente ha infine obiettato che nella specie le questioni pregiudiziali sono intese a far dichiarare una normativa interna incompatibile con il diritto comunitario, il che non rientra nella competenza della Corte (22).
26. A questo proposito è sufficiente ricordare quanto dichiarato dalla Corte in linea di principio a questo riguardo:
"Benché nell' ambito dell' art. 177 non possa applicare le norme comunitarie ad una fattispecie determinata e quindi non possa qualificare una disposizione di diritto nazionale, la Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione relativi al diritto comunitario che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti di detta disposizione" (23).
27. Procedo pertanto ad affrontare la prima questione.
28. A tenore dell' art. 9 del decreto legge 2 ottobre 1931, n. 1237, l' acquirente deve pagare un diritto di contratto all' Ente su ogni contratto di vendita di risone italiano.
29. Qualora, nel settore dell' agricoltura, un prodotto sia coperto da un' organizzazione comune di mercato e, in particolare, qualora detta organizzazione sia, come nella specie, basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune (24).
30. E' dunque, il diritto di contratto compatibile con l' art. 40, n. 3, secondo comma del Trattato, il quale vieta qualsiasi discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità?
31. Nelle conclusioni pronunciate nella causa Geddo, l' avvocato generale Trabucchi aveva riformulato in questi termini la discriminazione ipotizzata dagli acquirenti di riso: "l' operatore italiano il quale acquista risone prodotto in Italia sarebbe discriminato rispetto ai suoi concorrenti comunitari che si riforniscono sul mercato mondiale senza bisogno di pagare il diritto di contratto, ciò che falserebbe il funzionamento dei meccanismi che servono a mettere in opera la politica comune dei prezzi" (25). Il produttore di riso che acquista risone italiano sopporta quindi un costo supplementare da cui sarebbe esente l' acquirente di riso prodotto in un altro Stato membro.
32. Per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, la giurisprudenza della Corte non è mai cambiata:
"(...) secondo la costante giurisprudenza della Corte il divieto di discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato" (26).
33. L' Ente ricorda che il diritto di contratto ha una contropartita: il servizio reso da tale istituto per migliorare la produzione, per stimolare al consumo di riso o per proteggere la produzione nazionale di riso. Esso è dovuto soltanto dall' acquirente di riso italiano (27).
34. La situazione di detto operatore non può essere paragonata a quella dell' acquirente di risone prodotto in un altro Stato membro, il quale non sarà mai assoggettato al pagamento di detto tributo, ma non avrà neppure accesso ai servizi prestati da un istituto quale l' Ente.
35. Ne consegue che i termini del confronto non consentono l' applicazione, nella specie, dell' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato e che, senza che neppure vi sia bisogno di interrogarsi circa l' efficacia diretta di detto articolo, questo non può essere posto a fondamento di una domanda di rimborso del diritto di contratto.
36. Rilevo che, come nella causa Geddo, il giudice a quo interpella la Corte circa l' applicazione dell' art. 5 del Trattato letto congiuntamente con l' art. 40, n. 3.
37. All' epoca la Corte ebbe ad affermare che:
"(...) Prescrivendo che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti atti a garantire l' adempimento degli obblighi e si astengano da qualsiasi atto che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del Trattato, l' art. 5 stabilisce un obbligo generale degli Stati membri il cui contenuto concreto dipende, di volta in volta, dalle disposizioni del Trattato o dai principi che si desumono dalla sua struttura complessiva" (28).
38. Ne consegue che se la normativa nazionale non è in contrasto con l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, essa non è neppure incompatibile con l' art. 5.
39. Se l' istituzione del diritto di contratto non è in contrasto con l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, è essa incompatibile con il meccanismo di fissazione dei prezzi previsto dall' organizzazione comune del mercato del riso? E' di ostacolo al suo funzionamento? Ciò è quanto sostengono le ricorrenti nella causa principale, le quali, nel ricordare la condizione dell' art. 40, n. 3, terzo comma, rilevano che il riso " (...) è assoggettato ad una politica comune dei prezzi che deve essere fondata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi" (29).
40. Il regime comunitario dei prezzi del riso presenta due caratteristiche: i) un sistema di prezzo unico, fissato annualmente, che consente di garantire un livello di vita equo ai produttori (30); ii) un sistema elastico di adeguamenti che prende in considerazione la situazione del mercato e vari costi (31). Il diritto di contratto non è tuttavia preso in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di intervento, del prezzo indicativo e del prezzo d' entrata (32).
41. Come affermato dalla Corte nella sentenza 10 marzo 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association (33), in merito ad un tributo nazionale istituito in Irlanda temporaneamente sui bovini domestici vivi al momento della loro consegna (ad eccezione dei bovini importati),
"I congegni delle organizzazioni comuni di cui trattasi hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un livello di prezzi, agli stadi della produzione e del commercio all' ingrosso, che tenga conto tanto degli interessi del complesso della produzione comunitaria nel settore considerato quanto di quelli dei consumatori, e che garantisca gli approvvigionamenti, senza incitare ad un eccesso di produzione. Questi scopi potrebbero essere compromessi da provvedimenti nazionali, adottati unilateralmente, che influiscano in modo rilevante, sia pure involontariamente, sul livello dei prezzi del mercato" (34).
42. La Corte ha pertanto invitato il giudice nazionale a valutare se detta imposta produceva effetti che ostacolavano il funzionamento dei congegni contemplati dalle organizzazioni comuni di mercato, tenendo conto della sua aliquota, della sua durata come pure della situazione del mercato considerato e del numero dei prodotti interessati, in particolare (35). La Corte aveva all' epoca altresì rilevato che
"Un' imposta di breve durata che colpisca un numero elevato di prodotti può essere neutra nel senso che non provoca modifiche della struttura della produzione agricola. Per contro, se l' imposta incita i produttori a sostituire parzialmente la produzione delle merci tassate con la produzione di altre merci non tassate, l' imposta rischia di produrre una distorsione sui vari mercati" (36).
43. Spetta di conseguenza al giudice nazionale valutare se, e se del caso in quale misura, il diritto di contratto produce l' effetto di ostacolare il funzionamento dei meccanismi di prezzo previsti dall' organizzazione comune del mercato del riso.
44. I giudici a quo, in secondo luogo, si interrogano circa la compatibilità del mancato rimborso del diritto di contratto con "i principi fiscali più elementari applicati alla circolazione delle merci", in particolare con la regola secondo la quale "qualunque onere, applicato su un prodotto nazionale, viene di regola rimborsato quando tale prodotto è esportato verso altri paesi" (37).
45. Come rilevato a giusto titolo dalla Commissione (38), questo diritto non è un' imposta di consumo, ma un onere parafiscale. La Corte lo ha del resto definito nel 1973 come "un tributo interno, gravante sui soli prodotti nazionali, in occasione del contratto di cui costituiscono oggetto, e destinato ad alimentare un fondo d' aiuto alla produzione nazionale" (39).
46. Non essendo percepito al momento dell' attraversamento di frontiere, detto onere non cade sotto il divieto degli artt. 9 e 12 del Trattato (40) ed ha il carattere di un tributo interno.
47. Rilevo che l' art. 95 è, qui, inapplicabile, poiché il tributo grava solo sugli acquisti di risone prodotto in Italia e non riguarda "i prodotti degli altri Stati membri".
48. Infatti,
"L' art. 95, benché vieti a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali, non vieta di applicare ai prodotti nazionali tributi superiori a quelli che colpiscono i prodotti importati; le diseguaglianze di questo genere non rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 95 (...)" (41).
49. La normativa nazionale non lede qui il principio del carattere neutro delle imposte interne nei confronti della concorrenza tra prodotti nazionali e prodotti importati. L' onere relativo all' attività di promozione della produzione nazionale non colpisce la produzione degli altri Stati membri.
50. Menziono, per ragioni di completezza, l' art. 96 del Trattato. Esso vieta che i prodotti esportati verso il territorio di un altro Stato membro beneficino di un rimborso di tributi interni superiore ai tributi dai quali sono direttamente o indirettamente colpiti. Tale situazione ricorrerebbe se, contrariamente alla situazione di cui al caso di specie, gli acquirenti di risone italiano beneficiassero di un rimborso del diritto di contratto di importo superiore a quello da essi realmente pagato (42).
51. Infine, terza questione, il mancato rimborso del diritto di contratto è compatibile con la regola sancita dall' art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, secondo la quale la restituzione all' esportazione deve essere la stessa per tutta la Comunità? Questo regolamento è violato dal momento che l' esportatore deve pagare un diritto di contratto che farebbe diminuire l' importo delle restituzioni attribuitegli dalla Comunità?
52. La Corte ha già esaminato tale questione nella sentenza Geddo (43). L' avvocato generale Trabucchi aveva all' epoca rilevato nelle sue conclusioni che
"Il diritto di contratto viene applicato al risone prodotto in Italia, indipendentemente dal fatto che esso venga esportato o consumato nello Stato. L' applicazione di questo onere dipende quindi dall' origine territoriale del risone che fa oggetto di un passaggio di proprietà o, comunque, di lavorazione industriale, e non già del fatto che esso attraversa la frontiera dello Stato" (44).
53. Ne consegue che "il diritto di contratto (...) non presenta alcun legame strutturale o funzionale con la restituzione all' esportazione" (45).
54. E' del resto tale assenza di relazione con un "attraversamento di frontiera" ad impedire, come affermato dalla Corte, che sia configurata una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale (46), poiché viene rilevato che questo tributo "può essere in contrasto con il regolamento che contempla le restituzioni all' esportazione, solo qualora si riveli come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni stesse" (47). Qui sta la sola riserva della Corte.
55. Orbene, questo non costituisce lo scopo del diritto di contratto (48) il quale, come ho rilevato, è esigibile anche in assenza di esportazione del prodotto considerato.
56. Le ricorrenti nella causa principale affermano che a questo proposito la sentenza Geddo sarebbe oscura e lacunosa (49), e considerano che il mancato rimborso del diritto di contratto pagato in occasione di un' operazione di esportazione che dà diritto a restituzioni comunitarie ne implica la riduzione.
57. Sottolineo nuovamente a questo proposito la totale mancanza di legame tra il diritto di contratto e le restituzioni all' esportazione. E' il caso di ripeterlo? Il primo è dovuto a prescindere dalla destinazione del prodotto. Esso non viene pertanto imputato sulla restituzione.
58. Suggerisco di conseguenza alla Corte di decidere come segue:
"1) Gli artt. 5 e 40, n. 3, del Trattato CEE non ostano, in linea di principio, al non rimborso di un tributo interno che colpisce i contratti di acquisto di risone prodotto in uno Stato membro e destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale.
2) Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se, e se del caso in quale misura, un simile tributo produca l' effetto di frapporre ostacoli al funzionamento dei meccanismi di prezzo previsti dall' organizzazione comune del mercato del riso.
3) Un tributo siffatto sarebbe in contrasto con l' art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) 21 giugno 1976, n. 1418, solo se dovesse apparire come uno strumento per ridurre l' importo delle restituzioni all' esportazione".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Causa 2/73 (Racc. pag. 865).
(2) - GURI n. 236, del 12.10.1931.
(3) - Art. 1.
(4) - Sui compiti dell' Ente, v. le osservazioni di quest' ultimo, pag. 13 e seguenti.
(5) - V. art. 9 del regio decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183, GURI n. 218 (allegato 8 alle osservazioni dell' Ente).
(6) - V. Racc. 1973, pag. 867.
(7) - GU n. 174, pag. 1.
(8) - Punti 4 e 5.
(9) - Punti 5 e 6.
(10) - Ibidem, il corsivo è mio.
(11) - GU L 166, pag. 1.
(12) - Art. 30, n. 1, del regolamento n. 1418/76.
(13) - V. le osservazioni delle società ricorrenti nella causa principale, pag. 15.
(14) - Osservazioni, pagg. 2 e 3.
(15) - Osservazioni, pag. 1.
(16) - Sentenza 14 dicembre 1971, causa 43/71 (Racc. pag. 1039).
(17) - Punto 5.
(18) - V., altresì, sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini (Racc. pag. 2041, punto 8). V., altresì, le mie conclusioni pronunciate nella causa Corbiau, sentenza 30 marzo 1993, causa C-24/92 (Racc. pag. I-1277), paragrafi da 8 a 10, e nel procedimento Ligur Carni, cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, ancora pendenti, paragrafo 14.
(19) - Cause riunite C-13/91 e C-113/91 (Racc. pag. I-3617, punto 8).
(20) - Sentenza 27 marzo 1963, Da Costa, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62 (Racc. pag. 57, in particolare pag. 74).
(21) - Sentenza 28 novembre 1991, Durighello, causa C-186/90 (Racc. pag. I-5773, punto 8).
(22) - Osservazioni della convenuta nella causa principale, pag. 12.
(23) - Sentenza 8 aprile 1976, Hirardin, causa 112/75 (Racc. pag. 553, punto 8).
(24) - V. punto 16 della sentenza 29 novembre 1989, causa C-281/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4015).
(25) - Racc. 1973, pag. 888.
(26) - V. sentenza 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563, punto 25; il corsivo è mio).
(27) - V., su questo punto, le conclusioni dell' avvocato generale Trabucchi pronunciate nella causa Geddo (Racc. 1973, pag. 881, in particolare pag. 890).
(28) - Punto 4.
(29) - Osservazioni delle ricorrenti nella causa principale, pag. 13. V., altresì, pag. 22 e seguenti.
(30) - V. il terzo e il quarto considerando e il primo titolo del regolamento n. 1418/76.
(31) - V. il settimo considerando del regolamento n. 1418/76: considerando che è opportuno che il prezzo indicativo, i prezzi di intervento e i prezzi di entrata formino oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un certo numero di maggiorazioni mensili intese a tener conto, tra l' altro, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze di riso della Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato .
(32) - V. la risposta della Commissione al primo quesito posto dalla Corte.
(33) - Cause riunite 36/80 e 71/80 (Racc. pag. 735).
(34) - Punto 20.
(35) - Ibidem e punto 19.
(36) - Punto 20. In merito ad un' imposta parafiscale di magazzinaggio percepita pure sui prodotti importati, v. sentenza 19 novembre 1991, causa C-235/90, Aliments Morvan (Racc. pag. I-5419).
(37) - Ordinanza del giudice a quo nelle cause riunite C-333/92 e C-335/92, pag. 3.
(38) - Osservazioni della Commissione, pag. 7.
(39) - Sentenza Geddo, punto 6.
(40) - Ibidem, punti 5 e 6.
(41) - Sentenza 13 marzo 1979, causa 86/78, Peureaux (Racc. pag. 897, punto 32 e seguenti).
(42) - V., su questo punto, le conclusioni dell' avvocato generale Mischo pronunciate nella citata sentenza Morvan, paragrafo 51.
(43) - Punto 6, secondo comma, e punto 2 del dispositivo.
(44) - Racc. 1973, pag. 891.
(45) - Osservazioni del governo italiano, pag. 4.
(46) - V. sentenza Geddo, punto 5, ultimo comma.
(47) - Ibidem, punto 6.
(48) - Il quale, del resto, era preesistente all' istituzione delle restituzioni all' esportazione.
(49) - V. osservazioni pagg. 8 e 17.
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