CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 15 luglio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudia,
1.
Nella presente causa la Compagnie d'entreprise CFE (in prosieguo: la «CFE»), una società per azioni di diritto belga, chiede alla Corte la condanna del Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento») al pagamento di una somma di denaro per l'esecuzione di lavori su commissione. La CFE si rivolge alla Corte in base ad una clausola compromissoria che figura nel contratto stipulato tra la CFE e il Parlamento, la quale attribuisce competenza alla Corte ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato Euratom.
Antefatti e il contesto giuridico
2.
Gli antefatti possono riassumersi come segue. La lite riguarda l'allestimento di tre sale per conferenze nell'edificio «Van Maerlant», uno stabile per uffici che lo Stato belga ha fatto costruire a Bruxelles per metterlo a disposizione del Parlamento europeo. Il 23 novembre 1987, in qualità di committente, il Parlamento europeo bandiva una gara d'appalto per l'allestimento delle succitate sale e, tra l'altro, per l'esecuzione di lavori di falegnameria (lotto 5.1.). La CFE ed altri imprenditori presentavano le loro offerte. Il 28 gennaio 1988 il Parlamento procedeva all'apertura delle offerte. Con lettera 21 giugno 1988, il Parlamento comunicava alla CFE che essa era stata prescelta per la realizzazione dei lavori di falegnameria (lotto 5.1.). In tale lettera il Parlamento confermava l'importo dei lavori e chiedeva alla CFE di adottare tutte le disposizioni al fine di rispettare i termini tassativi che erano stati convenuti. Il 18 luglio 1988 il Parlamento firmava il contratto e lo trasmetteva per la firma alla CFE. Con lettera 8 agosto 1988, quest'ultima trasmetteva al Parlamento un esemplare dei documenti contrattuali firmati. Nella stessa lettera essa aggiungeva tuttavia la seguente considerazione:
«Il margine per l'aumento dei costi compreso nei nostri prezzi era basato sul programma di esecuzione previsto nel capitolato speciale d'oneri, che implicava un ordine all'impresa nel febbraio-marzo 1988. Basandosi su un'evoluzione dei prezzi dell'edilizia secondo una formula classica (...) tra la data prevedibile e la data reale, risulta vi è stato un rialzo dei prezzi di circa + il 2%.
Vorremmo poter cercare con i vostri uffici competenti una soluzione equa di tale problema».
3.
La realizzazione dei lavori dava luogo a tre problemi. In primo luogo, con lettere 18 agosto, 28 novembre e 14 dicembre 1989, la CFE richiamava l'attenzione del Parlamento sul fatto che in considerazione dell'aggiudicazione, a suo parere, tardiva, dell'appalto, essa aveva dovuto passare gli ordinativi ai suoi fornitori e subappaltatori nel corso del periodo agosto-ottobre 1988, anziché nel periodo marzo-maggio dello stesso anno, a prezzi che, a partire dal giugno 1988, avevano subito un notevole rialzo. Nelle dette lettere la CFE ribadiva che per risolvere tale problema in modo equo, si sarebbe dovuto applicare sulla fatturazione dei lavori una formula tecnica di revisione vigente in Belgio. Ciò avrebbe comportato un aumento del prezzo di 1689055 BFR.
Il secondo problema riguardava la posa di pannelli di gesso. La CFE ritiene la domanda dell'architetto del Parlamento di montare i detti pannelli sull'intera superficie dei tramezzi come un ordine di lavori supplementari non compresi nel capitolato d'oneri.
Il terzo problema riguarda la posa e, dopo la rimozione, la ricollocazione dei rivestimenti sul soffitto. Dato che i materiali proposti dalla CFE non rispondevano alle norme di sicurezza, la laccatura dei rivestimenti veniva affidata ad un'altra impresa. La CFE procedeva alla rimozione dei rivestimenti dal soffitto e, dopo la laccatura, U ricollocava in sede. Secondo la CFE, si trattava anche in tal caso di lavori supplementari per i quali le spettava la somma di 306344 BFR.
Dato che la procedura di composizione amichevole delle liti prevista dal contratto risultava infruttuosa, la CFE portava la controversia dinanzi alla Corte, in base alla succitata clausola compromissoria ( 1 ). Essa esige dal Parlamento
(i)
un'attualizzazione del prezzo per un importo di 1689055 BFR, dato il ritardo verificatosi nell'attribuzione dell'appalto;
(ii)
il pagamento, per la posa di pannelli di gesso supplementari, di 393600 BFR;
(iii)
il pagamento, per la posa e la ricollocazione dei rivestimenti murali, di 215437 BFR; e
(iv)
il versamento di interessi di mora ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 10 agosto 1977 ( 2 ).
4.
Il contesto giuridico dei rapporti tra la CFE e il Parlamento è costituito in primo luogo dal loro contratto del 18 luglio 1988. Tale contratto prevede che per tutte le questioni da esso non specificamente previste si applica il diritto belga ( 3 ). Nel contratto ambedue le parti si impegnano a rispettare le clausole dei «documenti contrattuali» alle condizioni relative al prezzo e agli impegni formulate dalla CFE nella sua offerta del 28 gennaio 1988 ( 4 ). I detti «documenti contrattuali», che costituiscono parte integrante del contratto, sono il contratto stesso, l'atto di impegno firmato il 28 gennaio 1988 dai due direttori della CFE (che contiene l'offerta), le clausole amministrative previste nell'allegato I, le clausole tecniche del lotto 5.1. ed i piani ( 5 ). Entrambe le parti accettano espressamente l'esclusione di qualsiasi altra clausola o condizione ( 6 ).
Le clausole amministrative contenute nell'allegato I del contratto costituiscono il capitolato speciale d'oneri. Ne citerò le disposizioni più rilevanti ai fini del presente procedimento.
L'art. A 14 («documenti di riferimento») stabilisce che, salvo deroghe previste dal capitolato speciale d'oneri, l'appalto è soggetto, fra l'altro, al regio decreto 22 aprile 1977, relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: il «regio decreto»), e al decreto ministeriale 10 agosto 1977 che stabilisce il capitolato generale d'oneri degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: il «capitolato generale d'oneri») ( 7 ).
L'art. A 5.1 («forfait relativo») dispone:
«Il presente appalto, indipendentemente dal fatto che comprenda un lotto, più lotti o l'insieme dei lotti, costituisce un ”forfait relativo a prezzo globale e listino di prezzi unitari”.
Per forfait relativo si deve intendere che il (Parlamento europeo) si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione in una determinata proporzione. Nonostante tale diritto, il forfait sussiste, vale a dire che l'(imprenditore aggiudicatario) dovrà, per e mediante il prezzo convenuto, corretto con i conteggi finali, eseguire a regola d'arte, a sue spese, rischi e pericoli ed entro i termini previsti nel contratto, tutti i lavori indicati nei documenti o allegati del presente fascicolo».
L'art. A 15 («applicazione e/o deroghe») precisa fra l'altro le disposizioni del regio decreto cui si deroga. Per quanto riguarda l'art. 35 di tale decreto, relativo al periodo durante il quale un appaltatore resta vincolato dalla sua offerta ( 8 ), esso stabilisce:
«Scelta dell'aggiudicatario: il termine entro il quale la decisione del (Parlamento europeo) deve essere comunicata all'imprenditore, è fissato in 180 giorni, che cominciano a decorrere l'indomani del giorno dell'apertura delle offerte».
L'art. B 13.1 («validità dell'offerta») dispone:
«Contrariamente a quanto stabilito nella Gazzetta ufficiale del 3.1.1979, l'offerta sarà valida per 600 giorni a decorrere dal deposito dell'offerta.
Nessuna revisione dei prezzi sarà ammessa prima della scadenza di tale termine».
Infine, l'art. B 28.1 («durata dei lavori») recita:
«I lavori oggetto del presente appalto devono essere condotti completamente a termine per il 27 febbraio 1989.
Un'occupazione parziale delle sale deve cionondimeno essere prevista prima di tale data
(...).
La data dell'inizio dei lavori è fissata al 15 maggio 1988.1 preparativi in cantiere devono tuttavia essere previsti».
La domanda d'attualizzazione del prezzo dell'offerta
5.
Il punto di vista delle parti. La CFE precisa che la sua domanda non riguarda una revisione di prezzo nel corso dell'esecuzione dei lavori, bensì un'attualizzazione del prezzo della sua offerta del 28 gennaio 1988. Nell'atto introduttivo essa chiede un'attualizzazione al momento dell'ordine, cioè il 18 luglio 1988. Tuttavia, nella replica, la CFE sostiene che la sua domanda ha ad oggetto l'attualizzazione del prezzo della sua offerta al giorno in cui essa ha potuto passare gli ordinativi ai suoi subappaltatori. Essa chiede quindi l'attualizzazione nella misura che risulta dall'applicazione della formula tecnica di revisione del prezzo per il periodo da marzo 1988 al 31 ottobre 1988, data fino alla quale essa avrebbe negoziato nuovi prezzi con i suoi subappaltatori.
6.
Prima di esaminare gli argomenti di merito, devo pronunciarmi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento nella controreplica, in base all'art. 42, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, contro ciò che il Parlamento definisce modifica rilevante della domanda della CFE, e cioè un'estensione dell'attualizzazione richiesta dal giorno dell'attribuzione dell'appalto al giorno in cui essa ha passato gli ordinativi ai subappaltatori, in altri termini dal 18 luglio al 31 ottobre 1988. Risulterebbe a fortiori dall'art. 42, n. 1, del regolamento di procedura — che consente alle parti di proporre nuovi mezzi di prova nella replica e nella controreplica a sostegno dei loro argomenti, a condizione che motivino il ritardo nella presentazione dei detti mezzi di prova — che una modifica della domanda, formulata in sede di replica, deve essere dichiarata irricevibile dalla Corte.
A differenza del Parlamento, ritengo che, nella replica, la CFE non abbia ampliato la sua domanda: infatti, essa chiede la stessa cosa già chiesta nel ricorso, e cioè un'attualizzazione del prezzo in considerazione della tardiva attribuzione dell'appalto. Come essa ha sostenuto in udienza, nella replica la CFE ha invece precisato la sua domanda — ciò risulta pure dal fatto che essa non ha maggiorato l'importo di tale domanda 1689055 BFR — o, più esattamente, ha esposto la sua domanda in modo più articolato, e lo ha fatto, manifestamente, in risposta alla critica di imprecisa formulazione della domanda, formulata dal Parlamento nel controricorso.
È esatto che le precisazioni apportate dalla CFE nella replica, per quanto riguarda il rialzo dei prezzi verificatosi dopo la sua offerta e le difficoltà che essa ha incontrato nelle trattative con i suoi fornitori e subappaltatori, costituiscono una produzione della prova meglio suffragata in fatto e, in questo senso, una prova supplementare a sostegno del suo argomento relativo all'attualizzazione della somma da pagare. Sotto questo profilo la CFE avrebbe dovuto motivare, secondo il citato art. 42, n. 1, del regolamento di procedura, il ritardo nella presentazione di questi nuovi elementi di prova. A mio parere, questa mancanza di motivazione non può tuttavia indurre la Corte a considerare irricevibili le precisazioni di cui trattasi. Infatti, in sostanza, tanto la precisa domanda della CFE quanto le circostanze di fatto che le servono da base erano da un certo tempo in discussione tra le parti, come risulta dal carteggio menzionato sopra (al paragrafo 3), nel corso del periodo agosto-dicembre 1989. Inoltre, le precisazioni della CFE possono considerarsi strettamente connesse ad «un'estensione di un mezzo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio», ai fini del pagamento di una somma per il ritardo nell'attribuzione dell'appalto e, in questo senso, come costituenti un'estensione del genere. In considerazione dell'elasticità della giurisprudenza della Corte relativamente a questo punto ( 9 ), mi pronuncio quindi a favore della ricevibilità delle soprammenzionate precisazioni.
7.
Nel merito, richiamerò anzitutto gli argomenti delle parti e le disposizioni che esse invocano. A sostegno del suo punto di vista, la CFE assume in primo luogo che l'attribuzione dell'appalto avrebbe dovuto aver luogo intorno al 1° marzo 1988, cioè due mesi e mezzo prima della data del 15 maggio 1988, prevista per l'inizio dei lavori all'art. B 28.1 del capitolato speciale d'oneri. Non si dovrebbero applicare le clausole in forza delle quali l'appalto dev'essere attribuito entro il termine di 180 giorni, a decorrere dall'indomani del giorno dell'apertura delle offerte (art. A 15) e le offerte restano valide 600 giorni (art. B 13.1), dato che un'interpretazione ragionevole delle condizioni dell'appalto porterebbe a considerare decisive solo le date di inizio e di fine dei lavori che sono menzionate (rispettivamente, il 15 maggio 1988 e il 27 febbraio 1989).
Data questa interpretazione e dato il ritardo che ne risulta nell'attribuzione dell'appalto, la CFE basa la sua domanda di pagamento supplementare in via principale sull'art. 16, n. 1, del capitolato generale d'oneri. Tale disposizione, è così redatta:
«L'aggiudicatario può far valere carenze, lentezze, fatti qualsiasi che egli imputa all'amministrazione o ai suoi agenti e che gli provochino un ritardo e (o) un pregiudizio, al fine di ottenere, se del caso, la proroga dei termini di esecuzione, la modifica o la risoluzione del contratto d'appalto e (o) il risarcimento dei danni (...)».
Secondo la CFE questa disposizione conferisce all'aggiudicatario un diritto di revisione del contratto nel senso lato del termine e la domanda di revisione può basarsi su qualsiasi atto dell'amministrazione, senza che sia necessario provare un inadempimento contrattuale ben determinato. Il fatto che può essere attribuito al Parlamento europeo consiste nell'aver emesso tardivamente l'ordine per motivi di bilancio. Quindi, la CFE sarebbe stata obbligata a subire un rialzo dei prezzi imprevedibile ed a rinegoziare, nel corso del periodo agosto-ottobre 1988, con i subappaltatori — che non erano più vincolati dalla loro offerta iniziale (di regola valida solo tre mesi). Vanamente il Parlamento europeo dedurrebbe una violazione dell'art. 16, n. 3 (per il testo di tale disposizione, v. in prosieguo, paragrafo 8), dato che tale disposizione rinvia al contratto d'appalto e che la CFE poteva invocare le disposizioni del contratto solo a partire dalla ricezione della decisione di attribuzione dell'appalto, il che essa ha del resto fatto. Ľ8 agosto 1988, la CFE ha, infatti, denunciato al Parlamento le conseguenze negative del ritardo, dopo aver ricevuto l'ordine il 1° agosto.
In subordine, la CFE sostiene che sussistono circostanze straordinarie ed imprevedibili ai sensi dell'art. 16, n. 2, del capitolato generale d'oneri. Tale disposizione è redatta nel modo seguente:
«2. 1° L'aggiudicatario non ha diritto in linea di principio ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali per qualsiasi circostanza alla quale l'amministrazione è rimasta estranea. Tuttavia, egli può, o per chiedere una proroga dei termini dell'esecuzione o, se ha subito un danno molto rilevante, per chiedere la modifica o la risoluzione del contratto, avvalersi di circostanze che egli non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento del deposito delle offerte o della conclusione del contratto, che non avrebbe potuto evitare ed alle cui conseguenze egli non avrebbe potuto ovviare, nemmeno usando tutta la diligenza necessaria (...)».
Secondo la CFE, date le condizioni tassative relative all'inizio e alla fine dei lavori, il ritardo nell'emissione dell'ordine costituisce una circostanza che essa non poteva ragionevolmente prevedere al momento del deposito dell'offerta d'appalto. Il n. 2 dovrebbe applicarsi nonostante la presenza di qualsiasi clausola che — come nel caso di specie l'art. A 5.1 del capitolato d'oneri (v. sopra, paragrafo 4) — escluda la revisione del prezzo.
8.
Il Parlamento ribatte, in via principale, alla domanda della CFE che l'art. B 13.1 del capitolato speciale d'oneri vieta qualsiasi revisione del prezzo (v. sopra, paragrafo 4). La CFE non potrebbe eludere tale divieto esigendo un'attualizzazione del prezzo della sua offerta. Il Parlamento esamina poi la necessità di un'attualizzazione del prezzo esposta dalla CFE e vi distingue due fasi, e cioè una fase precontrattuale fino al 19 luglio 1988 ed una fase contrattuale dopo tale data.
Per quanto riguarda il periodo precontrattuale, il Parlamento rileva che se, al momento dell'emissione dell'ordine, il termine per l'attribuzione del contratto era scaduto e i prezzi erano aumentati, la CFE avrebbe dovuto chiedere allora l'applicazione dell'art. 38 del regio decreto (il cui testo è riportato qui di seguito, al paragrafo 10) al fine di ottenere un supplemento di prezzo.
Per quanto riguarda il periodo contrattuale, il Parlamento rileva che i suoi rapporti con la CFE sono disciplinati all'art. 16 del capitolato generale d'oneri. Tuttavia, la CFE non può avvalersi del n. 1 di tale articolo deducendo un fatto dell'amministrazione, nel caso di specie l'asserito ritardo nell'emissione dell'ordine, anteriore alla stipulazione del contratto. Secondo il Parlamento, nemmeno l'art. 16, n. 2, si applica, dato che non ricorrono le condizioni previste a tal fine: un aumento dei prezzi del 2% circa, verificatosi nel periodo dall'agosto all'ottobre 1988, non costituirebbe un danno molto rilevante ai sensi di tale disposizione e la CFE non avrebbe usato tutta la diligenza necessaria per ovviare alle conseguenze di tale aumento dei prezzi.
In subordine, il Parlamento europeo deduce che se l'art. 16, nn. 1 o 2, dovesse applicarsi, la CFE dovrebbe ottenere vittoria di causa solo qualora provasse che aveva potuto nutrire un legittimo affidamento quanto al periodo di esecuzione dei lavori e che il prezzo della sua offerta era stato fissato in base a tale periodo. Inoltre, essa avrebbe dovuto denunciare al Parlamento i fatti asseriti, in conformità ai nn. 3 e 4 dell'art. 16, entro i 30 giorni successivi alla data in cui avrebbe dovuto normalmente averne conoscenza, e inoltre aveva l'obbligo di motivare debitamente e di esprimere in cifre la sua pretesa. Per una migliore comprensione del punto, citerò il n. 3 e riassumerò il n. 4:
«3. L'imprenditore o il fornitore che constata che fatti o circostanze qualsiasi contemplati o no nei nn. 1 e 2, perturbino l'esecuzione normale del contratto, e che di conseguenza può chiedere la proroga dei termini dell'esecuzione, la modifica o la risoluzione del contratto e/o il risarcimento danni, è tenuto, a pena di decadenza a denunciarli al più presto all'amministrazione, esponendole sommariamente l'incidenza che essi hanno o potrebbero avere sul contratto e sul costo dell'appalto.
Non sono ricevibili i reclami e i ricorsi basati su fatti e circostanze di cui l'amministrazione non è stata informata in tempo utile dall'aggiudicatario e di cui essa non ha potuto quindi controllare la realtà né valutare l'incidenza sul contratto per adottare i provvedimenti eventualmente imposti dalla situazione.
Comunque, i suddetti reclami o ricorsi non sono ricevibili se la denuncia dei fatti o delle circostanze di cui trattasi non è stata fatta entro trenta giorni dal loro verificarsi o dalla data in cui l'aggiudicatario avrebbe dovuto normalmente averne conoscenza (...)».
Dal canto suo, l'art. 16, n. 4, dispone che i detti reclami e ricorsi debitamente motivati e corredati di cifre dall'aggiudicatario debbono, a pena di decadenza, essere presentati entro dati termini.
9.
Il mio punto di vista. In primo luogo, preciserò che non posso condividere la tesi della CFE secondo cui una ragionevole interpretazione del capitolato generale d'oneri, dato il suo art. B 28.1, porta al risultato di escludere l'applicazione degli am. A 15 e B 13.1 del capitolato speciale d'oneri (per il testo di tutti tali articoli vedasi sopra, paragrafo 4). A tal fine, la CFE invoca, a torto a mio parere, fra l'altro l'art. 1161 del codice civile belga, relativo all'interpretazione dei contratti. Tale articolo dispone che tutte le clausole contrattuali «si interpretano le une attraverso le altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'intero atto». Vi si potrebbe derogare solo nel caso in cui gli ant. A 15, B 13.1 e B 28.1 del capitolato speciale d'oneri si contraddicessero. Orbene, questo non si verifica, come intendo dimostrare.
Fra le dette disposizioni, l'art. A 15 costituisce innegabilmente la norma principale: come ho detto, tale articolo stabilisce una deroga all'art. 35 del regio decreto. Mentre l'art. 35 considera che gli appaltatori restano impegnati dalle loro offerte per 60 giorni a decorrere dall'indomani del giorno dell'apertura delle offerte, l'art. A 15, invece, dispone che il Parlamento deve notificare la sua scelta all'appaltatore entro di 180 giorni a decorrere dall'indomani del giorno dell'apertura delle offerte. Ne deriva chiaramente che in ogni caso gli appaltatori restano impegnati dalle loro offerte durante almeno 180 giorni. In quanto imprenditore belga, la CFE sapeva, o comunque avrebbe dovuto sapere ciò che tale deroga all'art. 35 del regio decreto significava per essa (e per i suoi obblighi nei confronti dei fornitori e dei subappaltatori). Tuttavia, non ravviso alcuna incompatibilità tra l'art. A 15 e le rigorose condizioni in materia di termine di cui all'art. B 28.1: anche se il termine di 180, ammesso che sia stato utilizzato per intero dal Parlamento — quod non ( 10 ) —, ha comportato effettivamente un ritardo dell'inizio dei lavori, esso non rendeva impossibile, ma soltanto più difficile, il compimento dei lavori prima della data finale imposta dal contratto, ossia il 27 febbraio 1989.
Non vedo nemmeno contraddizioni tra il termine di validità di 600 giorni fissato per l'offerta dall'art. B 13.1 e l'art. B 28.1. Infatti, risulta dall'art. B 13.1, secondo comma, che la ratio di tale articolo consiste nell'impedire all'imprenditore di modificare il prezzo della sua offerta entro 600 giorni a decorrere dal deposito dell'offerta. Benché la data finale dei lavori sia stata effettivamente fissata al 27 febbraio 1989 — cioè molto tempo prima della scadenza dei 600 giorni, a metà del luglio 1989 —, il fatto che sia stato stabilito un termine così lungo può trovare una spiegazione logica nel fatto che il committente ha voluto tener conto del ritardo nell'esecuzione dei lavori e cautelarsi contro qualsiasi revisione di prezzo. D'altronde, si può rilevare che nella sua offerta del 28 gennaio 1988 la CFE si è impegnata, senza riserve, ad eseguire i lavori in conformità alle condizioni che figuravano nel capitolato speciale d'oneri ed ha aggiunto espressamente che l'offerta la impegnava solo se la sua accettazione le fosse stata notificata entro il termine di 600 giorni a decorrere da tale data.
10.
Prescindendo da quanto precede, l'argomento della CFE relativo alla tardività dell'emissione dell'ordine contrasta pure con l'art. 38 del regio decreto. Questo articolo dispone, al primo comma:
«Se la notifica dell'approvazione dell'offerta non è stata fatta entro il termine previsto dall'art. 35, il contratto è stipulato solo mediante l'accordo scritto e senza riserve dell'offerente interessato».
Orbene, se la CFE riteneva tardiva l'attribuzione del contratto, essa avrebbe dovuto eccepire tale tardività al momento della notifica dell'ordine. In tal caso avrebbe potuto, richiamandosi all'art. 38 del regio decreto, astenersi dal firmare o mantenere la sua offerta, in conformità al secondo comma di tale articolo, a condizione di ottenere un supplemento di prezzo ( 11 ). Tuttavia, non lo ha fatto e invece l'8 agosto 1988, ha firmato il contratto. Non posso ravvisare nella considerazione che essa ha aggiunto nella lettera di pari data a proposito dell'aumento dei prezzi verificatosi nel frattempo (per il testo di tale considerazione, v. sopra, paragrafo 2) una riserva ai sensi dell'art. 38, primo comma, né tampoco una condizione di supplemento di prezzo ai sensi dell'art. 38, secondo comma.
11.
A mio parere, la CFE non riesce nemmeno a dimostrare l'illecito che il Parlamento avrebbe commesso ai sensi dell'art. 16, n. 1, del capitolato generale d'oneri (v. il testo sopra, paragrafo 7). Risulta dal precedente esame delle disposizioni contrattuali pertinenti che non sono configurabili «carenze, lentezze, fatti qualsiasi», dato che, contrattualmente, il Parlamento disponeva di 180 giorni per procedere alla scelta dell'imprenditore.
Anche se un ritardo potesse addebitarsi a tale istituzione, la CFE avrebbe dovuto, per conformarsi all'art. 16, n. 3 (citato sopra, paragrafo 8), informare il Parlamento del suo reclamo o del suo ricorso entro 30 giorni dal verificarsi del ritardo che essa deduce o dalla data in cui essa avrebbe dovuto normalmente averne conoscenza. È chiaro che, dopo la lettera del Parlamento 21 giugno 1988 (v. sopra, paragrafo 2), la CFE era al corrente del fatto di essere stata designata in qualità di aggiudi-cataria e che — come il Parlamento ricordava in tale lettera — i termini dovevano essere rispettati. Quindi, per non decadere dal diritto di reclamo in forza dell'art. 16, n. 1, la CFE avrebbe dovuto comunicare al Parlamento l'evento generatore del suo danno entro un mese (ossia il 21 luglio 1988). Essa non lo ha fatto; invece, nella risposta del 4 luglio 1988 alla succitata lettera del Parlamento, ha confermato che avrebbe eseguito il compito affidatole nell'ambito della sua offerta del 28 gennaio 1988 e non ha fatto menzione dell'asserita tardività dell'ordine.
12.
Non mi sembra nemmeno che sussistano presupposti di cui all'art. 16, n. 2, del capitolato generale d'oneri (citato sopra, paragrafo 7). Infatti, è necessario in primo luogo che l'aggiudicatario abbia subito un danno molto rilevante. Non si può desumere dalla giurisprudenza belga che un aumento dei prezzi del 4% costituisca un danno siffatto ( 12 ). Inoltre, è legittimo nutrire dubbi sul se, come prescrive l'art. 16, n. 1, gli aumenti dei prezzi di cui trattasi fossero imprevedibili per la CFE e se questa abbia usato tutta la diligenza necessaria per ovviare alle conseguenze di tali aumenti. In primo luogo, posso difficilmente immaginare che, all'atto della stipulazione del contratto, la CFE non potesse ragionevolmente prevedere gli aumenti dei prezzi di cui trattasi. Infatti, risulta dalla sua lettera dell'8 agosto 1988 (v. sopra, paragrafo 2), come allora, essa fosse a conoscenza del rialzo dei prezzi del 2% circa che si era verificato tra febbraio-marzo e luglio 1988 e che, nella stessa lettera, essa non qualifica affatto eccezionale, ma considera calcolabile secondo «una formula classica». Né posso immaginare che la CFE non sapesse o non potesse sapere che i prezzi sarebbero ancora aumentati nel corso del periodo luglio-ottobre 1988, aumento che — previa detrazione del 2% rilevato fino al mese di luglio — ammontava solo al 2% e, quindi, non aveva affatto il carattere spettacolare che la CFE intende attribuirgli.
Proprio questo punto mi fa dubitare che sussistesse effettivamente il presupposto, prescritto dall'art. 16, n. 2, che la CFE non potesse evitare le circostanze che invoca e abbia usato tutta la diligenza necessaria per ovviare alle conseguenze dei detti aumenti dei prezzi. Infatti, sapendo che i prezzi erano in aumento, la CFE avrebbe potuto fare il necessario, dopo aver ricevuto la lettera del Parlamento del 21 giugno 1988, per evitare l'effetto di futuri rialzi dei prezzi, negoziando il più rapidamente possibile nuove condizioni con i suoi subappaltatori. Non era sicuramente necessario, a tal fine, attendere fino all'agosto 1988.
13.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, concludo quindi che la prima domanda della CFE, intesa ad un'attualizzazione del suo prezzo d'offerta nella misura di 1689055 BFR, dev'essere respinta.
La domanda di pagamento per la posa di pannelli di gesso
14.
La CFE asserisce che, collocando i pannelli di gesso sotto il pavimento e sopra il controsoffitto, essa ha eseguito i lavori in conformità ai piani di dettaglio. In una lettera del 22 dicembre 1988, l'architetto ha chiesto che le lastre fossero collocate sull'intera superficie dei tramezzi, il che, secondo la CFE, costituiva un supplemento rispetto ai lavori descritti nell'ordine originario. Di conseguenza, a norma dell'art. 42 del capitolato generale d'oneri, le sarebbe dovuto un supplemento di prezzo di 393600 BFR.
Per contro, il Parlamento europeo sostiene che, secondo gli artt. 5.1.5 e 5.1.5.1. delle clausole tecniche, i pannelli di gesso dovevano essere montati sull'intera superficie dei tramezzi. La lettera dell'architetto non avrebbe fatto altro che richiamare tali clausole e non avrebbe quindi costituito un ordine supplementare. Comunque, qualora essa avesse ritenuto che tale lettera l'obbligasse ad eseguire una prestazione cui non era tenuta per contratto, la CFE avrebbe dovuto reagire in conformità all'art. B 16.3 del capitolato speciale d'oneri («ordini contrari alle prescrizioni»), il quale dispone:
«Questo articolo si applica pure nel caso in cui l'aggiudicatario ritenga che gli ordini che ha ricevuto siano contrari alle prescrizioni contrattuali. I fatti sono denunciati al committente con lettera raccomandata».
Quindi, la CFE avrebbe dovuto comunicare, il più rapidamente possibile al committente, con lettera raccomandata, che l'ordine che aveva ricevuto era in contrasto con le disposizioni contrattuali. Tuttavia, sempre secondo il convenuto, non lo ha mai fatto, di guisa che la sua domanda è irricevibile.
15.
Su questo punto ritengo che la Corte non possa accogliere la domanda della CFE. Se si esaminano le clausole tecniche, esse risultano sufficientemente chiare quanto al come dovessero essere collocati i pannelli di gesso. Infatti, l'art. 5.1.5 («tramezzi») prescrive:
«L'opera comprende tutti i tramezzi delle tre sale (...).
Ad eccezione delle cabine telefoniche, tutti i tramezzi saranno montati dalla soletta del pavimento fino al soffitto (...).
Dato che lo spessore dei vari tramezzi varia da 75 a 300 mm, l'imprenditore si conformerà alle descrizioni dei piani di dettaglio per la composizione e l'alternanza dei diversi materiali. La composizione di un tramezzo tipo di 150 mm è descritta nell'art. 5.1.5.1.».
L'art. 5.1.5.1. del capitolato speciale d'oneri dispone:
«a.
I tramezzi saranno realizzati su un telaio di legno duro [quercia o faggio (...)] o di agglomerato di fibre vegetali (...).
b.
Da una parte e dell'altra del telaio sarà applicato un pannello SPAN 18 mm o simile (...) e un pannello di gesso rivestito di 15 mm, la cui faccia visibile è destinata ad essere rifinita (rivestimento tessile o pittura)».
Lette congiuntamente, le citate disposizioni indicano abbastanza chiaramente che i pannelli di gesso dovevano essere montati sull'intera superficie dei tramezzi: infatti, viene espressamente stabilito che le paratie devono essere montate dalla soletta del pavimento fino al soffitto e che, nel caso tipo di un tramezzo di 150 mm, la parte deve essere realizzata su un telaio di legno duro o di agglomerato di fibre vegetali che devono essere rivestite, dai due lati, tra l'altro di un pannello di gesso di 15 mm.
Inoltre, come sostiene il Parlamento, non si può negare che, in conformità all'art. B 16.3 del capitolato speciale d'oneri, la CFE avrebbe dovuto inviare una lettera raccomandata al Parlamento qualora avesse ritenuto che la lettera 18 dicembre 1988 dell'architetto costituisse un ordine che contravveniva alle disposizioni contrattuali. La circostanza che essa non lo abbia fatto può solo confermare la mia convinzione che, su questo punto, le clausole tecniche sono chiare e inequivocabili.
La domanda di pagamento per la posa e la ricollocazione di rivestimenti murali
16.
Riferendosi al contratto, la CFE asserisce che, oltre al lotto 5.1., «opere di falegnameria», l'ordine da essa ricevuto comprendeva inizialmente anche la voce «laccatura rivestimenti facciate cabine». Tali disposizioni iniziali implicherebbero che la rimozione dei pannelli per la laccatura era a carico della CFE. Dato, però, che i pannelli non rispondevano ai criteri di resistenza al fuoco stabiliti dai pompieri, tale incarico veniva revocato alla CFE e la laccatura veniva affidata ad un'altra impresa, la ACP. Tuttavia, la CFE doveva procedere essa stessa alla rimozione e alla ricollocazione dei rivestimenti: ciò costituiva per essa una prestazione supplementare che, a suo avviso, non era più compresa nei lavori che le restavano affidati. Quindi, ai sensi dell'art. 42 del capitolato generale d'oneri, essa chiede il pagamento di un compenso supplementare.
Per contro, il Parlamento sostiene che non ricorrono i presupposti prescritti dall'art. 42 per un pagamento supplementare. Inoltre, dall'art. 5.4 del capitolato speciale d'oneri risulterebbe che la CFE non poteva eseguire alcun lavoro che provocasse spese supplementari senza la previa autorizzazione scritta del Parlamento.
17.
Si tratta qui di una controversia relativa sostanzialmente ai fatti e i documenti del fascicolo non indicano quale fosse la ripartizione precisa dei compiti tra la CFE e la ACP dopo che, a seguito delle difficoltà descritte dalla CFE, la laccatura era stata affidata alla ACP. Cionondimeno, ritengo che la Corte non possa accogliere nemmeno tale domanda della CFE. A mio parere, la posa e la ricollocazione di un rivestimento devono considerarsi come un lavoro di falegnameria nel senso ampio del termine e non come un lavoro di pittura, cioè il lavoro che era stato ormai affidato alla ACP. L'obbligo relativo alla rimozione e alla ricollocazione dei rivestimenti mi sembra logicamente compreso nel compito di cui al lotto 5.1 affidato alla CFE, cioè il compito di esecuzione del lavoro di falegnameria. Inoltre, lo stesso capitolato speciale d'oneri stabilisce all'art. A.2.2, per quanto riguarda l'oggetto dell'appalto:
«L'appalto comprende pure tutti i lavori e forniture accessorie per consegnare un'opera assolutamente completa e rispondente alla destinazione normale di ciascuna serie di lavori del o dei lotti appaltati».
Questa norma, che in sostanza chiarisce l'obbligo di adempiere in buona fede gli impegni contrattuali sancito dall'art. 1134, terzo comma, del codice civile belga, mostra chiaramente che la CFE era tenuta comunque ad eseguire lavori complementari come quello di cui trattasi nel caso di specie ai fini della completa esecuzione dei compiti assegnatile. D'altra parte, si può rilevare che tale prestazione supplementare — ossia la rimozione e la ricollocazione dei rivestimenti — era dovuta, come la CFE ammette essa stessa implicitamente, ad un inadempimento che può esserle imputato, e cioè al fatto che i suoi pannelli non rispondevano ai criteri di resistenza al fuoco stabiliti dai pompieri.
Anche se — quod non — si potesse ritenere, come fa la CFE che la rimozione e la ricollocazione dei rivestimenti costituissero lavori supplementari ai sensi dell'art. 42 del capitolato generale d'oneri, che comportavano ulteriori spese per la CFE, risulta comunque dall'art. A 5.4 del capitolato speciale d'oneri che la CFE avrebbe potuto eseguire tali lavori solo se, prima, avesse redatto un preventivo ed avesse ottenuto l'autorizzazione scritta del Parlamento. Infatti, il succitato articolo dispone:
«L'(imprenditore aggiudicatario) non può fare alcun lavoro che provochi spese supplementari senza un preventivo e senza l'autorizzazione scritta del (Parlamento europeo) e dei suoi mandatari».
Tuttavia, non è mai stato redatto un preventivo e la CFE non ha mai ottenuto un'autorizzazione scritta del Parlamento.
18.
Dato che la CFE soccombe sui tre punti e che il Parlamento ha concluso in tal senso, essa, in base all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, dev'essere condannata alle spese.
Conclusione
19.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1)
Le domande della CFE sono respinte.
2)
La CFE è condannata alle spese».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) L'art. 2.4 del contratto prevede la citata procedura e contiene la clausola compromissoria.
( 2 ) Per il rinvio a tale decreto ministeriale, v. oltre, paragrafo 4 e nota 6.
( 3 ) Art, 2.4 del contratto.
( 4 ) Art. 2.1 del contratto.
( 5 ) Art. 2.2 del contratto.
( 6 ) Art. 2.6 del contratto.
( 7 ) Il regio decreto è stato pubblicato nel Moniteur belge del 26 luglio 1977, pag. 9552; ¡1 capitolato generale d'oneri è stato pubblicato nel Moniteur belge dell'8 settembre 1977, pag. 10931.
( 8 ) Il testo dell'art. 35, n. 1, del regio decreto dispone: «Gli offerenti restano vincolati dalla loro offerta, nei termini in cui è stata eventualmente rettificata dall'amministrazione, durante un periodo di sessanta giorni che comincia a decorrere l'indomani del giorno dell'apertura delle offerte, a meno che il capitolato speciale d'oneri non preveda un altro termine». (Il corsivo è mio).
( 9 ) V. sentenza 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Race. pag. 1755, punti 9 e 10 della motivazione). La citazione è tratta dal punto 9 di tale sentenza, nel quale, a sua volta, la Corte rinvia alla sentenza Amylum: v. sentenza 30 settembre 1982, causa 101/81, Amylum/Consiglio (Race. pag. 3107, in particolare punto 25 della motivazione).
( 10 ) Il termine dì 180 giorni a decorrere dalla data dell'apertura delle offerte, dava al Parlamento la possibilità, fino al 27 luglio 1988, di comunicare la sua scelta agli offerenti.
( 11 ) La situazione nella quale l'offerente acconsente a mantenere la sua offerta solo alla condizione di ottenere un supplemento di prezzo è disciplinata dall'art. 38, secondo comma, del regio decreto: in tal caso, la competente autorità può, invece di ricominciare la procedura, concedere il supplemento di prezzo richiesto, o rivolgersi in ordine successivo, secondo la graduatoria delle loro offerte, agli altri offerenti, oppure chiedere a tutti gli altri offerenti di rivedere i loro prezzi.
( 12 ) V., tra l'altro, Civ. Bruxelles, 8 giugno 1984, L'entreprise et le Droit, 1985, pag. 108, in particolare pag. 110 (il danno può essere qualificato molto rilevante qualora rappresemi almeno dal 10 al 15% dell'importo dell'offerta); Civ. Bruxelles, 18 settembre 1986, L'entreprise et le Droit, 1991, pag. 388, in particolare pag. 392 (un danno, a seguito di un rialzo dei prezzi di circa il 3,5% non è un danno molto rilevante).
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