Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Finanzgericht di Duesseldorf (in prosieguo: il "Finanzgericht") vi sottopone in via pregiudiziale la seguente questione:
"Se, in occasione della fissazione dei quantitativi di riferimento, il fatto di non prendere in considerazione la produzione di latte di un' azienda rilevata e gestita insieme ad un' altra, situata in un altro Stato membro, sia in contrasto col principio della parità di trattamento e con l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE, qualora il solo fatto che l' azienda, rilevata e gestita insieme ad altre, si trovi in un altro Stato membro escluda la presa in considerazione, altrimenti consentita dal diritto nazionale con la conseguenza di un maggiore quantitativo di riferimento".
Prima di suggerire la mia soluzione procedo ad una succinta esposizione della questione di cui alla causa principale e della normativa applicabile.
La controversia di cui alla causa principale
2. Il signor Graff è un agricoltore di Simmerath (Repubblica federale di Germania), località situata presso la frontiera col Belgio. Nella sua azienda di Simmerath produce latte che fornisce alla Milchversorgung Rheinland eG (in prosieguo: la "Rheinland"), una cooperativa lattiero-casearia. Con contratto 1 novembre 1981, acquisiva in subaffitto dalla madre, la quale a sua volta lo aveva ricevuto in affitto dai nonni, un podere di 14 ettari di proprietà dei nonni in Raeren (Belgio). Assieme ai suoi poderi tedeschi, il signor Graff gestiva, sulla base di detto contratto, il podere sito in territorio belga.
L' affittuario che aveva gestito il podere belga prima del signor Graff e di sua madre aveva prodotto nel 1981 91 869 litri di latte che aveva consegnato alla Walhorn Eupener Genossenschaftsmolkerei (in prosieguo: la "Genossenschaftsmolkerei") in Walhorn (Belgio). Secondo un' attestazione rilasciata dalla Genossenschaftsmolkerei, detta azienda agricola aveva consegnato nel 1982 ancora 8 236 litri e nel 1983 non aveva più effettuato consegne. La Genossenschaftsmolkerei non calcolava così alcun quantitativo di riferimento.
Con lettera 25 giugno 1984 la Rheinland comunicava al signor Graff che, per il periodo 1984/1985, gli riconosceva un quantitativo di riferimento di consegna di 368 900 kg, risultante dai quantitativi consegnati nel 1981, ammontanti a 405 305 kg, e nel 1983, ammontanti a 398 796 kg.
A seguito di precedenti controlli effettuati presso la Rheinland, sul finire del 1988 veniva espletata un' inchiesta, a seguito della quale emergeva il sospetto che i quantitativi di riferimento dei produttori che consegnavano latte alla Rheinland non fossero stati calcolati in maniera corretta. Nell' ambito delle azioni penali avviate per questo, lo Hauptzollamt Koeln-Rheinau (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") controllava tutti i quantitativi di riferimento calcolati dalla Rheinland. Ne emergeva che il signor Graff nel 1981 aveva consegnato alla Rheinland solo 335 305 kg (in luogo di 405 305 kg). Veniva anche trovata una lettera indirizzata dal signor Graff alla Rheinland agli inizi del 1990 nella quale veniva affermato che nel 1984 tra la Rheinland e la Genossenschaftsmolkerei era stato concordato che, per quanto riguarda il latte consegnato nel 1981, si sarebbe tenuto conto del fatto che il signor Graff gestiva anche il podere in Raeren, e che egli avrebbe ricevuto assicurazioni che detta fissazione era legittima.
3. Sulla base di queste risultanze, lo Hauptzollamt, con decisione 12 settembre 1990, annullava i quantitativi di riferimento riconosciuti al signor Graff con effetto retroattivo e con lettera 2 aprile 1984 gli fissava ex novo 349 000 kg, il tutto a norma del § 10, n. 1, primo comma, del Gesetz zur Durchfuehrung der gemeinsamen Marktorganisation (legge tedesca per l' attuazione dell' organizzazione comune di mercato, in prosieguo: il "MOG") letto congiuntamente col § 48, nn. 1 e 2, del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge tedesca sull' organizzazione dei procedimenti amministrativi).
Avverso detta decisione il signor Graff proponeva opposizione, nella quale, previa esibizione del contratto di affitto e di una dichiarazione della Genossenschaftsmolkerei, sosteneva che la Rheinland gli aveva riconosciuto per il 1981 il giusto quantitativo di riferimento, poiché, ai fini del calcolo della sua produzione, si doveva tener conto della produzione del precedente affittuario del podere in Raeren.
Il 19 giugno 1991 lo Hauptzollamt dichiarava l' opposizione del signor Graff infondata. Secondo lo Hauptzollamt, non vi era alcuna base giuridica per sommare alle consegne del 1981 i 70 000 kg consegnati in Belgio, in un altro podere. Inoltre i quantitativi consegnati ai sensi della Milchgarantiemengenverordnung (regolamento tedesco sui quantitativi garantiti di latte, in prosieguo: la "MGVO") (1) non dovevano essere in alcun modo presi in considerazione, perché la MGVO non poteva essere applicata ad aziende per le quali il MOG non vale. Inoltre, se è vero che la gestione del podere in Belgio era passata al signor Graff nel 1981, tuttavia, al momento dell' entrata in vigore della normativa sui prelievi supplementari, nel 1984, non si erano più avute consegne di latte, e di conseguenza non potevano più essere prese in considerazione le precedenti consegne in relazione a detto fondo.
Avverso detta decisione, il signor Graff adiva il Finanzgericht con un ricorso nel quale chiedeva annullamento della decisione 12 settembre 1990, così come confermata con decisione 19 giugno 1991.
La normativa applicabile
4. La normativa comunitaria qui in considerazione è nota alla Corte. Si tratta dei regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 e n. 857, che erano stati all' epoca adottati al fine di tenere sotto controllo le eccedenze strutturali del mercato comunitario nel settore dei prodotti lattiero-caseari (2). Vi ricordo tuttavia i punti salienti del regime introdotto mediante detti regolamenti, così come a più riprese modificato.
Il metodo introdotto con regolamento (CEE) n. 856/84 al fine di riportare equilibrio nel settore dei prodotti lattiero-caseari consisteva nell' introduzione di un prelievo supplementare per un periodo di cinque anni sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia, che originariamente era stato fissato per tutta la Comunità in 97,2 milioni di tonnellate (3). A tal fine il regolamento (CEE) n. 856/84 inserisce un art. 5 quater nel regolamento (CEE) n. 804/68 (4), cioè il regolamento comunitario di base relativo al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Secondo il n. 1 di detto articolo, durante cinque periodi consecutivi di dodici mesi, con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi. Il prelievo è stato stabilito secondo una formula A o una formula B. Secondo la formula A, la sola in considerazione nella presente causa (v. paragrafo 6), il prelievo supplementare si applica solo ai produttori di latte:
"Formula A
° Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo dei dodici mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi".
Conformemente all' art. 5 quater, n. 3, la somma di detti quantitativi di riferimento non può superare un quantitativo globale garantito, pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l' anno civile 1981, aumentati dell' 1%. A ciascun Stato membro viene riconosciuto un proprio quantitativo globale garantito: così al Belgio veniva originariamente riconosciuto un quantitativo globale garantito di 3 106 000 tonnellate e alla Germania di 23 248 000 tonnellate.
5. Le norme generali di applicazione di detto regime venivano fissate nel regolamento (CEE) n. 857/84. Secondo l' art. 2, n. 1, di detto regolamento, il quantitativo di riferimento soprammenzionato, qualora si opti per la formula A, è
"pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell' anno civile 1981 (...), aumentat[o] dell' 1%".
L' art. 2, n. 2, offre agli Stati membri altresì la possibilità di adottare l' anno civile 1983 ai fini della fissazione dei quantitativi di riferimento, a condizione tuttavia che ciò abbia luogo
"con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Questa percentuale può essere modulata in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell' evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell' evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all' articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68".
Inoltre, gli Stati membri, sulla base dell' art. 2, n. 3, di detto regolamento possono adattare le percentuali fissate nei nn. 1 e 2 di detto articolo al fine di applicare gli artt. 3 e 4 di detto regolamento. Si tratta degli adattamenti necessari per tener conto di determinate particolari situazioni (art. 3) come pure per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera (art. 4). L' art. 5 del medesimo regolamento dispone tuttavia espressamente che, ai fini dell' applicazione degli artt. 3 e 4, possono essere riconosciuti quantitativi supplementari di riferimento solo entro i limiti dei quantitativi garantiti riconosciuti agli Stati membri considerati dall' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.
6. Ai sensi del diritto nazionale devono precisarsi i seguenti elementi. Sia il Belgio sia la Germania hanno optato per la formula A soprammenzionata. Così entrambi gli Stati si sono pure avvalsi della possibilità offerta nell' art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 857/84 e, in particolare, hanno optato per il 1983 come anno civile di riferimento. In Germania la situazione è, con maggiore precisione, la seguente. Secondo il § 4, n. 2, secondo comma, punto 1), della MGVO, ai fini del calcolo dei quantitativi di riferimento deve essere applicata una detrazione, che è tanto maggiore quanto il produttore interessato ha aumentato la sua produzione lattiera nel periodo 1981-1983. Conformemente al § 4, n. 2, secondo comma, punto 2), il produttore, qualora, dopo il 1 gennaio 1981, abbia assunto la completa gestione di un altro podere, deve tuttavia sommare la produzione lattiera di detto podere così rilevato alla propria produzione relativa al 1981. In tal modo, la deduzione collegata con l' aumento di produzione di cui al § 4, n. 2, secondo comma, punto 1), della MGVO è, di norma, decrescente.
Il Finanzgericht osserva che, se il podere rilevato dal signor Graff nel 1981 non si fosse trovato in Belgio, bensì in Germania, sulla base del § 4, n. 2, secondo comma, della MGVO la produzione di detto podere avrebbe dovuto essere presa in considerazione insieme con il resto. Se ciò si fosse verificato, i quantitativi di riferimento originariamente riconosciuti al signor Graff sarebbero stati esatti.
Analisi della questione
7. Ai fini della soluzione della questione pregiudiziale si pongono due problemi che vanno esaminati in via preliminare.
Il primo punto riguarda la questione se le autorità tedesche, nel momento in cui hanno rifiutato di prendere in considerazione la produzione lattiera belga del signor Graff, si siano basate sul diritto tedesco oppure direttamente sul regime comunitario dei prelievi supplementari. La soluzione di tale questione non è determinante: come giustamente osserva il Consiglio, anche se il rifiuto è basato sulla normativa tedesca adottata in esecuzione dei regolamenti comunitari, le autorità nazionali devono prendere in considerazione il principio di parità sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE e menzionato nella questione pregiudiziale. Infatti, come deciso dalla Corte nella sentenza Klensch, tale disposizione non si applica solo laddove interviene il legislatore comunitario, bensì
"riguarda tutti i provvedimenti relativi all' organizzazione comune dei mercati agricoli, indipendentemente dall' autorità dalla quale vengono adottati. Essa vincola, perciò, anche gli Stati membri allorché danno attuazione a detta organizzazione" (5).
8. Maggiori difficoltà solleva l' altro problema sul quale il Consiglio si è soffermato nelle sue osservazioni scritte. Il Consiglio sostiene che il regolamento (CEE) n. 857/84 lascia, è vero, agli Stati membri la possibilità di scegliere come anno di riferimento il 1981, il 1982 o il 1983 ai fini della determinazione della quota individuale, ma non consente loro di prendere in considerazione due anni di riferimento allo stesso tempo. L' aumento dei quantitativi di riferimento che il signor Graff chiede per le consegne da lui effettuate nel 1983 sulla base delle consegne che erano state effettuate nel 1981 a partire dal suo podere in Belgio sarebbe, secondo il Consiglio, incompatibile con la norma contenuta nella disciplina comunitaria, secondo la quale può essere preso in considerazione un solo anno di riferimento. A detta norma, il regolamento (CEE) n. 857/84 prevede una sola eccezione, cioè quella di cui all' art. 3, n. 3. Detta disposizione consente ai produttori la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato, di eventi eccezionali (una catastrofe naturale, distruzione dei mezzi di produzione, un' epizoozia) di scegliere un altro anno civile di riferimento nell' ambito del periodo 1981-1983.
9. Anche se la legislazione comunitaria in realtà impone un unico anno di riferimento, ritengo che il Consiglio abbia torto. Nella causa principale si trattava dell' applicazione, conformemente al § 4, n. 2, secondo comma, della MGVO, di una detrazione ai fini del calcolo dei quantitativi di riferimento da stabilire per il 1983, in ossequio ai requisiti posti nell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84. Conformemente a detti requisiti, lo Stato membro interessato, che ha scelto il 1983 come anno di riferimento, deve fissare una percentuale al fine di evitare che i quantitativi garantiti di cui all' art. 5 quater siano superati (v., supra, n. 5). L' art. 2, n. 2, consente espressamente che detta percentuale vari in funzione, tra l' altro, "dell' evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 o dell' evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo". Orbene, le modalità della detrazione crescente che penalizza l' aumento della produzione lattiera quale prevista nel § 4, n. 2, secondo comma, della MGVO mi sembra facciano esattamente riferimento a questo: esse si riferiscono, da un lato, all' ipotesi di un aumento della produzione lattiera nel periodo 1981-1983 [punto 1)] e, dall' altro lato, all' ipotesi di rilevamento totale della gestione di un altro podere nel corso del medesimo periodo [punto 2)].
10. La questione di fronte alla quale la Corte si trova è, in sostanza, se il diritto comunitario, e in particolare il principio di uguaglianza e l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE, ostino a che l' autorità nazionale competente rifiuti di prendere in considerazione la produzione lattiera per il 1981 di un podere sito in un altro Stato membro, mentre la prenderebbe in considerazione qualora si trattasse di produzione lattiera di un podere sito in territorio nazionale. A norma delle menzionate disposizioni dell' art. 40, l' organizzazione comune dei mercati agricoli deve "limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell' art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità".
Ritengo di dover risolvere tale questione solo con riferimento all' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, infatti
"il divieto di discriminazione enunciato dalla norma summenzionata è solo l' espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario" (6).
11. Nella presente fattispecie ci si trova dunque di fronte a una discriminazione secondo l' accezione della soprammenzionata disposizione? In base alla giurisprudenza della Corte
"una discriminazione ai sensi dell' art. 40 del Trattato non può verificarsi quando la disparità di trattamento delle imprese corrisponda alla diversità delle situazioni in cui queste si trovano" (7).
E' essenziale, affinché possa parlarsi di discriminazione, che
"situazioni analoghe vengano trattate in modo diverso o che situazioni diverse vengano trattate in modo uguale" (8).
A mio modo di vedere, nella presente causa, si è senz' altro in presenza di una discriminazione: il rilevamento di un podere destinato a produzione lattiera situato in un altro Stato membro mi sembra in realtà essere del tutto analogo al rilevamento di un podere adibito a produzione lattiera sito nel proprio Stato membro. Il mero fatto che un' azienda situata nell' ambito della Comunità si trovi dall' altra parte di una frontiera nazionale non rende questa situazione diversa in base al diritto comunitario.
12. Sorge allora la questione se la discriminazione così accertata possa avere una giustificazione giuridica. Anche in questo caso, si deve prendere a base la consolidata giurisprudenza della Corte in forza della quale, l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE
"osta ad un diverso trattamento di situazioni analoghe, salvo che ciò non sia oggettivamente giustificato" (9).
Condivido la tesi del Consiglio e della Commissione che nel caso di specie vi sia una giustificazione. Senza volermi pronunciare sull' esattezza di tutti gli argomenti da loro dedotti, ritengo, infatti, come preciserò qui di seguito, che un motivo obiettivo di giustificazione si ritrovi nello specifico carattere del regime di prelievo supplementare introdotto dal legislatore comunitario.
13. Come sopra ricordato (paragrafo 4), la normativa comunitaria sulle quote di latte ha preso come punto di partenza un quantitativo totale garantito calcolato specificamente per ciascuno Stato membro. Il quinto 'considerando' del preambolo del regolamento (CEE) n. 856/84 motiva questa ripartizione nazionale del quantitativo comunitario globale garantito con la considerazione che
"questo quantitativo deve essere ripartito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi consegnati sul loro territorio durante l' anno civile 1981, per garantire la gestione del sistema ed un appropriato controllo".
Da questo 'considerando' , come pure dall' art. 5 quater, n. 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 (v., altresì, paragrafo 4) emerge che il sistema dei prelievi supplementari è essenzialmente legato al territorio dei vari Stati membri, poiché esso è basato, per ogni Stato membro, sui quantitativi di latte o di altri prodotti lattiero-caseari consegnati nel 1981 sul territorio dello Stato membro interessato. Nella specie questo vuol dire che, ai fini della fissazione, per il Belgio, del quantitativo globale garantito, si è tenuto conto delle forniture del podere del signor Graff sito in Raeren, mentre, ai fini della fissazione dei quantitativi per la Germania, si è tenuto conto delle forniture dell' azienda del signor Graff sita in Simmerath. Quindi le autorità tedesche, se avessero dovuto prendere in considerazione le consegne effettuate dal signor Graff in Belgio, avrebbero dovuto riconoscergli un quantitativo di riferimento più elevato di quanto non sarebbe proporzionalmente possibile nel contesto del quantitativo globale garantito per la Germania dall' art. 5 quater, n. 3. Questo quantitativo globale garantito è riconosciuto a ciascuno Stato membro prendendo in considerazione le consegne ivi effettuate nel 1981. Il fatto di prendere in considerazione in uno Stato membro, ai fini del calcolo di detti quantitativi, forniture di cui si sia già tenuto conto in un altro Stato membro si pone pertanto apertamente in contrasto con la struttura del sistema dei prelievi supplementari basato su quote nazionali.
La circostanza, rilevata dal Finanzgericht, che la presa in considerazione in Germania dei quantitativi di latte prodotti dal podere belga del signor Graff non ha avuto alcuna influenza apprezzabile sulla fissazione dei quantitativi di riferimento attribuiti ad altri non può convincermi del contrario. La modalità di calcolo applicata non può di certo ritenersi ammissibile in generale solo perché non produce conseguenze in un caso specifico.
14. Nel 'considerando' soprammenzionato, tratto dal preambolo del regolamento (CEE) n. 856/84, il calcolo fondato su quote nazionali è giustificato dalla necessità di una buona gestione e di un controllo appropriato del regime del prelievo supplementare. Come giustamente osservato dal Consiglio, questo regime riposa su una stretta collaborazione tra le autorità di controllo competenti degli Stati membri e le latterie che, in caso di applicazione della formula A, debbono percepire il prelievo supplementare dai produttori [art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84]. A mio parere è evidente che, se le latterie dovessero pure prestare attenzione a forniture effettuate in uno Stato membro diverso dal loro, la gestione del regime e la prevenzione delle frodi sarebbero rese molto più delicate, soprattutto negli Stati membri che hanno lunghi tratti di frontiera in comune con altri Stati membri. A questo proposito, ritengo che l' osservazione formulata dal Finanzgericht, secondo cui le autorità tedesche potrebbero sempre, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 (10), chiedere la collaborazione delle autorità belghe, non sia convincente. Infatti, dati gli sforzi chiesti all' amministrazione e i costi che comporta, una siffatta assistenza non può offrire la garanzia di un controllo efficace.
15. Sulla base degli elementi che precedono concludo che, allo stato attuale del diritto comunitario, una discriminazione, quale quella che emerge nella causa principale, è giustificata dalla struttura, modellata su scala nazionale, del regime del prelievo supplementare ° una struttura che la Corte non ha mai messo in discussione nella sua precedente giurisprudenza ° come pure dalla necessità di un buon funzionamento di detto regime. La Corte ha ripetutamente riconosciuto che il buon funzionamento del regime costituisce un' esigenza imperativa che può obiettivamente giustificare le disparità di trattamento che ne risultano (11). Naturalmente, trattandosi di una situazione come quella che si presenta nella causa principale, si sarebbe potuto auspicare, dal punto di vista dell' integrazione dei mercati, che il legislatore comunitario definisse un regime appropriato. Il fatto che il legislatore non abbia definito un siffatto regime nel contesto dei regolamenti (CEE) n. 856/84 e n. 857/84 è di per sé meritevole di censura, ma non costituisce una ragione per optare a favore dell' interpretazione proposta dal signor Graff (12).
Conclusione
16. Suggerisco alla Corte di risolvere la questione sollevata dal Finanzgericht come segue:
"Data la peculiare struttura del regime comunitario del prelievo supplementare definito nel regolamento (CEE) n. 856/84 e nel regolamento (CEE) n. 857/84, il fatto di non tener conto della produzione lattiera di un podere sito in uno Stato membro e gestito dallo stesso produttore ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento da attribuire a detto produttore in un altro Stato membro non è in contrasto con l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - La MGVO è stata emanata il 25 maggio 1984 (BGBl. 1984, I, pag. 720). L' ultima versione della MGVO è datata, secondo la Commissione, 16 luglio 1992 (BGBl. 1992, I, pag. 1324).
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 856/84, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10); regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 13).
(3) - V. quarto e quinto considerando del preambolo del regolamento (CEE) n. 856/84.
(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, L 148, pag. 13).
(5) - Sentenza 25 novembre 1986 (cause riunite 201/85 e 202/85, Racc. pag. 3477, punto 8).
(6) - Sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel (Racc. pag. 1753, punto 7). Per una più recente giurisprudenza, v., tra l' altro, sentenze 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau (Racc. pag. 1069, punto 28); 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding (Racc. pag. 2647, punto 29); 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I-435, punto 13); 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn (Racc. pag. I-35, punto 18) e 19 marzo 1992, causa C-311/90, Hierl (Racc. pag. I-2061, punto 18).
(7) - Sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania (Racc. pag. 2749, punto 18).
(8) - Sentenza 13 novembre 1984, causa 283/83, Racke (Racc. pag. 3791, punto 7); sentenza Erpelding, punto 29; sentenza 22 ottobre 1992, causa C-85/90, Dowling (Racc. pag. I-5303, punto 21). V., al riguardo, nel contesto dell' art. 119 del Trattato CEE, le mie conclusioni nella causa C-132/92, Roberts, presentate il 15 luglio 1993 (Racc. pag. I-5588, paragrafo 12).
(9) - Sentenza Rau, punto 28; v., inoltre, sentenza Erpelding, punto 29; sentenza Wuidart, punto 13. Già nel punto 7 della sentenza Ruckdeschel, la Corte ammetteva la possibilità di una giustificazione obiettiva. Per un completo riferimento a queste sentenze, v. nota 6.
(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1468, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (GU 1981, L 144, pag. 1), modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 marzo 1987, n. 945 (GU 1987, L 90, pag. 3).
(11) - Sentenza Erpelding, già citata alla nota 6, punto 30; sentenza 27 giugno 1989, causa 113/88, Leukhardt (Racc. pag. 1991, punto 19); sentenza Kuehn, pure citata alla nota 6, punto 18; sentenza Dowling, citata nella nota 8, punto 23.
(12) - V. sentenza Erpelding, punto 28. V., altresì, le mie conclusioni presentate il 19 maggio 1993 nella causa C-120/92, Schultz (Racc. pag. I-6894, paragrafo 11).
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