Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Oggetto della presente causa è la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Duesseldorf (in prosieguo: il "Finanzgericht") vertente sull' interpretazione e la validità dell' art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (1) ° nella versione originale e in quella modificata con regolamento (CEE) 29 ottobre 1985, n. 3005 (2), e rinumerato come n. 4, ° nonché sull' interpretazione e la validità dell' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (3). Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono state sollevate nel contesto di una controversia tra la latteria Milchwerke Koeln/Wuppertal e G (in prosieguo: la "ricorrente") e lo Hauptzollamt Koeln-Rheinau (in prosieguo: lo "Hauptzollamt").
Antefatti
2. Al fine di tenere sotto controllo l' incremento della produzione di latte, con regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1984, n. 856 (4), è stato inserito un art. 5 quater nel regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5). Detto art. 5 quater, tra l' altro, così dispone:
"Durante cinque periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca (6)".
3. In questo contesto si configurano i fatti a base della presente controversia. La ricorrente è successore a titolo universale per assorbimento della Milchversorgung Rheinland eG (in prosieguo: la "Rheinland"), la quale comprava latte da circa 6 000 agricoltori produttori di latte che sono ad essa collegati e che ne sono allo stesso tempo soci. Prima della fusione l' amministratore delegato D. della Rheinland ha intenzionalmente fatto erroneamente contabilizzare i quantitativi di riferimento da attribuire a un gran numero di detti produttori di latte, con la conseguenza che detti agricoltori produttori di latte venivano a pagare meno prelievi supplementari e la Rheinland veniva ad avere più latte da lavorare.
A seguito di una verifica iniziata sul finire del 1988 emergeva che i quantitativi di riferimento erano stati calcolati in modo inesatto in circa 309 casi. Contro l' amministratore D. e altri responsabili della Rheinland veniva aperto un procedimento penale. Inoltre lo Hauptzollamt revocava i quantitativi di riferimento di tutti i produttori in relazione ai quali i quantitativi erano stati fissati in misura troppo elevata e in loro vece fissava nuovi quantitativi di riferimento con efficacia retroattiva (7).
4. Lo Hauptzollamt pretendeva dalla ricorrente, con dettagliate decisioni 12 e 14 giugno 1991, 5 975 480,49 DM complessivi per prelievi supplementari non versati. Con decisione adottata a seguito dell' opposizione 19 dicembre 1991, lo Hauptzollamt riduceva questo ammontare a 5 849 307,47 DM, ma dichiarava l' opposizione per il resto infondata.
Il 31 dicembre 1991 la ricorrente presentava ricorso avverso la decisione dello Hauptzollamt presso il Finanzgericht, il quale sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. Prima di procedere all' esame di dette questioni vorrei fare una rassegna alquanto dettagliata della normativa applicabile.
Il contesto normativo
I regolamenti del Consiglio
5. L' art. 5 quater del regolamento del Consiglio n. 804/68 non introduce soltanto un prelievo supplementare per il latte di vacca (v. supra, paragrafo 2) ma dispone, allo stesso tempo, che ciascuno Stato membro deve percepire questi prelievi nel proprio territorio, secondo una delle due formule elaborate in detto articolo. La Germania ha optato per la formula A, secondo la quale il prelievo supplementare vale soltanto per il produttore di latte:
"Formula A
° Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi".
La formula B, secondo la quale il prelievo supplementare vale per l' acquirente di latte, non è qui in discussione.
6. Lo stesso giorno del regolamento n. 856/84, cioè il 31 marzo 1984, il Consiglio emanava contemporaneamente il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti caseari (8). L' art. 9, n. 1, del regolamento n. 857/84 così disponeva nella sua versione originale:
"Per l' applicazione delle formule A e B il prelievo è riscosso:
a) mediante acconti trimestrali provvisori stabiliti sulla base dei quantitativi di latte o di equivalente latte che, per ciascun debitore del prelievo, superano per il trimestre in causa il quantitativo di riferimento cumulato, calcolato alla fine del corrispondente trimestre dell' anno civile di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro;
b) procedendo, per ciascun debitore del prelievo, ad un computo finale dopo il termine del periodo di dodici mesi in causa, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento".
Dal 27 maggio 1985 è in vigore una nuova versione dell' art. 9, n. 1, che è stata introdotta con regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1305 (9). Detta nuova versione così recita:
"Per l' applicazione delle formule A e B il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento. Dichiarazioni semestrali provvisorie sono stabilite secondo modalità da fissare".
L' art. 9, n. 2, primo comma, del regolamento n. 857/84 non veniva modificato (10). Così è ivi disposto:
"In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall' acquirente presso ciascun produttore".
Regolamenti della Commissione
7. Mediante l' art. 11 del regolamento (CEE) n. 857/84, il Consiglio ha incaricato la Commissione di fissare ulteriori disposizioni di attuazione ai fini della fissazione dei prelievi supplementari. Le questioni pregiudiziali fanno riferimento a tre dei regolamenti che la Commissione ha emanato sulla base di questa disposizione. Come già detto, si tratta dei regolamenti (CEE) nn. 1371/84, 3005/85 e 1546/88.
Nella sua versione originaria, l' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1371/84 dispone, tra l' altro:
"Quarantacinque giorni dopo la fine di ciascun trimestre, gli acquirenti di cui al paragrafo 1 versano all' organismo competente l' importo del prelievo eventualmente dovuto (...)".
Dato che con il regolamento n. 1305/85 (v. supra, paragrafo 6) la fissazione dei prelievi da trimestrale è divenuta annuale, questa norma doveva essere adattata. E' quanto è avvenuto mediante l' art. 1, n. 7, del regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1985, n. 3005. Nella nuova versione il n. 4 del modificato art. 12 del regolamento n. 1371/84, d' ora innanzi, tra l' altro, così dispone:
"Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all' organismo competente l' importo del prelievo eventualmente dovuto (...)".
Nel frattempo il regolamento n. 1371/84 è stato abrogato per intero e sostituito con regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (11). L' art. 15, n. 4, del nuovo regolamento è redatto in termini letteralmente simili a quelli della or ora citata versione, eccezion fatta per il prolungamento del termine menzionato in detta disposizione da 60 giorni a 3 mesi:
"Entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all' organismo competente l' importo del prelievo eventualmente dovuto (...)".
La normativa tedesca
8. Anche se le questioni pregiudiziali sollevate non si riferiscono in senso stretto alla normativa tedesca, faccio tuttavia riferimento alla "Milch-Garantiemengen-Verordnung" (regolamento sui quantitativi garantiti di latte; in prosieguo: la "MGV") del 25 maggio 1984 vigente in Germania (12). Nel § 3 di detta MGV, che nel frattempo è stata più volte emendata, (13) viene formulata l' opzione tedesca per la formula A. L' art. 4, n. 1, della MGV dispone che gli acquirenti di latte debbono contabilizzare i quantitativi di riferimento per i produttori che forniscono loro latte, e fissa le modalità secondo le quali detto calcolo deve essere effettuato. L' art. 11, primo e secondo comma, indica come gli acquirenti debbano trattenere i prelievi supplementari sul prezzo di acquisto a carico dei venditori, e, rispettivamente, come debbano versare agli organismi competenti gli importi trattenuti.
La prima e la seconda questione pregiudiziale
9. Procedo a trattare la prima e la seconda questione del Finanzgericht congiuntamente. Dette questioni sono così formulate:
"1. Se, quando si applica la formula A dell' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, l' acquirente sia, ai sensi dell' art. 12, n. 4, del regolamento n. 1371/84, nella sua versione originaria, debitore del prelievo relativo ai quantitativi garantiti di latte, sorto a causa di una riduzione retroattiva dei quantitativi di riferimento per le consegne, qualora i collaboratori dell' acquirente stesso abbiano provocato la fissazione erronea di quantitativi di riferimento troppo elevati ed abbiano fatto in modo che i prelievi relativi ai quantitativi garantiti di latte non fossero versati nell' ammontare dovuto.
2. Se nelle stesse circostanze illustrate al n. 1, l' acquirente sia debitore del prelievo in forza dell' art. 12, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1371/84, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 3005/85, ed in forza dell' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88".
Dette questioni pregiudiziali sottoposte dal Finanzgericht vertono, in altre parole, sul se in un caso quale quello in esame possano essere tenuti al pagamento del prelievo supplementare che indebitamente non è stato percepito solo i produttori oppure anche gli acquirenti.
Se anche l' acquirente possa essere tenuto al pagamento del prelievo
10. I punti di vista sostenuti in questa causa possono essere così compendiati. Secondo il parere della ricorrente, della Commissione e del Finanzgericht gli importi controversi possono essere reclamati solo ai produttori e non agli acquirenti. La formula A obbliga un acquirente, come la ricorrente, solo a trasferire allo Hauptzollamt i prelievi supplementari effettivamente percepiti dal produttore, il che si è chiaramente verificato. Non vi è tuttavia alcuna base giuridica per sostenere che la ricorrente debba pagare un siffatto prelievo supplementare anche quando ad essa viene attribuita la responsabilità di aver eventualmente trattenuto un prelievo supplementare in misura inferiore al dovuto.
Facendo riferimento all' art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 857/84 (v. supra, paragrafo 5) lo Hauptzollamt conviene sul fatto che, in caso di applicazione della formula A, il prelievo supplementare debba essere dovuto in linea di principio dal produttore di latte. Pur tuttavia lo Hauptzollamt è del parere ° è quanto emerge dall' ordinanza di rinvio (14) ° che, in determinate circostanze, anche l' acquirente di latte può essere responsabile dei prelievi supplementari in base a detta formula. Lo Hauptzollamt fa a questo punto riferimento ai regolamenti di esecuzione emanati dalla Commissione, e in particolare all' art. 12, n. 2 (art. 12, n. 4, nella versione modificata), del regolamento (CEE) n. 1371/84 e all' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88. Secondo questi articoli ° così ritiene lo Hauptzollamt ° gli acquirenti di latte dovrebbero di norma limitarsi in pratica a versare agli organismi competenti i prelievi supplementari trattenuti ai produttori di latte. Qualora però il fatto che non siano stati trattenuti prelievi supplementari in misura sufficiente sia imputabile agli acquirenti, detti articoli pongono a loro carico l' obbligo di provvedere essi stessi al pagamento posticipato di quanto non trattenuto in misura sufficiente.
11. L' argomento dello Hauptzollamt non mi può convincere. Nei menzionati articoli dei regolamenti della Commissione non è dato, a mio parere, ravvisare alcuna base giuridica che permetta di concludere che, in caso di applicazione della formula A, un acquirente di latte possa rispondere dei prelievi supplementari.
A dimostrazione di ciò, occorre operare una distinzione nel sistema dei prelievi supplementari elaborato dai regolamenti comunitari, tra le nozioni di soggetto tenuto al prelievo e soggetto tenuto al pagamento. Per quanto riguarda la designazione dei soggetti tenuti al prelievo, l' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, la disposizione di base sopraccitata, è molto chiaro. Questo articolo istituisce un prelievo supplementare "a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca" (il corsivo è mio). In caso di applicazione della formula A, il prelievo supplementare si applica ai produttori, in caso di applicazione della formula B, esso si applica agli acquirenti. Come in precedenza detto, la Germania ha optato per la formula A.
Per quanto riguarda il concetto di soggetti tenuti al pagamento, le disposizioni di diritto comunitario applicabili sono altrettanto chiare. L' art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 857/84 dispone espressamente che, in caso di applicazione della formula A, il prelievo è riscosso dall' acquirente presso ciascun produttore, mentre l' art. 12, n. 2 ° divenuto poi art. 12, n. 4 ° del regolamento n. 1371/84 e l' art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 pongono a carico dell' acquirente l' obbligo di versare agli organismi competenti gli importi così trattenuti. Dalle disposizioni per ultimo menzionate è dato di concludere che in caso di applicazione della formula A, ancora una volta al contrario del regime in vigore in caso di applicazione della formula B (15), gli acquirenti di latte non sono di per sé tenuti al prelievo bensì esclusivamente tenuti al versamento.
12. Passo ora a esaminare gli articoli dei regolamenti di esecuzione emanati dalla Commissione dai quali lo Hauptzollamt deduce che gli acquirenti di latte possono essere tenuti al prelievo, in determinate circostanze, anche in caso di applicazione della formula A. Oltre agli or ora menzionati artt. 12, n. 2 del testo originale e 12, n. 4, del testo modificato del regolamento n. 1371/84, come pure dell' art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, lo Hauptzollamt menziona ancora l' art. 12, n. 4, dell' originaria versione del regolamento n. 1371/84. Questa disposizione così recita:
"Se dal computo finale di cui all' articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 857/84 risulta una differenza fra la somma dei prelievi trimestrali provvisori e l' importo del prelievo effettivamente dovuto, l' organismo competente restituisce o, eventualmente, il debitore versa a quest' ultimo l' importo della differenza entro il 1 luglio successivo alla fine del periodo di dodici mesi in causa" (16).
13. Lo Hauptzollamt non deduce alcun argomento a favore della tesi secondo la quale detti articoli rendono gli acquirenti non solo tenuti al versamento ma anche, in determinate circostanze ° ad esempio, a seguito di un comportamento fraudolento loro imputabile ° tenuti al prelievo. Neanche io trovo alcun argomento in tal senso. Al contrario i menzionati passaggi contengono solo una conferma dell' incombenza posta a carico degli acquirenti dall' art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 857/84 (v. supra, paragrafo 6) di trattenere e di versare il prelievo.
Il Finanzgericht deduce inoltre giustamente che l' interpretazione auspicata dallo Hauptzollamt solleva problemi particolari. Gli articoli menzionati nel paragrafo di cui sopra prevedono infatti una sanzione per gli acquirenti che non adempiano i loro obblighi, senza precisare in base a quali principi questa sanzione trovi applicazione (per esempio, solo in caso di dolo o anche in caso di negligenza?).
14. Qualora i menzionati articoli, che costituiscono le disposizioni di attuazione emanate dalla Commissione, dovessero essere interpretati nel senso auspicato dallo Hauptzollamt, essi si porrebbero in contrasto con la esplicita formulazione dell' art. 5 quater del regolamento di base n. 804/68. Secondo questo articolo (citato al paragrafo 2), i prelievi supplementari, in caso di applicazione della formula A, vengono posti a carico del produttore di latte. Orbene, è costante giurisprudenza che, qualora un regolamento di esecuzione debba essere interpretato, lo deve essere in conformità con il regolamento di base sul quale riposa (17). V. altresì ancora la sentenza 24 giugno 1993, pronunciata nella causa Dr Tretter:
"Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la norma da interpretare è una norma di diritto comunitario derivato, essa deve essere interpretata per quanto possibile in modo da essere conforme alle disposizioni del Trattato (v., tra l' altro, sentenza 13 dicembre 1983, causa 218/82, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4063, punto 15). Inoltre un regolamento di esecuzione, se possibile, deve essere interpretato in modo che sia compatibile con le disposizioni del regolamento di base (in questo senso v. sentenza 10 marzo 1971, causa 38/70, Tradax, Racc. pag. 145, punto 10)" (18).
15. Ai fini della soluzione delle due prime questioni pregiudiziali pervengo al risultato che l' art. 12 del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 ° sia nella versione originaria del n. 2 sia nella versione modificata del n. 3 ° e l' art. 15, n. 4, del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, devono essere interpretati nel senso che l' acquirente di latte, in applicazione della menzionata formula A di cui all' art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68, non deve essere trattato come tenuto al prelievo neppure qualora, a seguito di una decurtazione retroattiva dei quantitativi di riferimento dovuta ad errore dell' acquirente, dei suoi collaboratori o dei suoi rappresentanti, sia ancora dovuto un importo a titolo di prelievo supplementare per il latte.
L' obbligo della lotta alle frodi posto a carico degli Stati membri dal diritto comunitario
16. Da queste conclusioni si può dedurre che allo stato attuale del diritto comunitario non esiste alcuna sanzione contro le manipolazioni perpetrate dalla Rheinland. Con una siffatta constatazione non viene reso servizio ad una lotta efficace alle frodi in materia agricola. E' quanto sostiene anche lo Hauptzollamt quando afferma:
"Se l' importo dovuto da versare fosse solo l' importo che la ricorrente ha trattenuto sul prezzo di pagamento del latte, essa, in ultima istanza, potrebbe determinare a proprio piacimento i prelievi da versare, anche, come nella fattispecie, in caso di malversazioni (...). La ricorrente in realtà è essa stessa responsabile di tali situazioni e non può attendersi che le conseguenze dei suoi atti debbano essere interamente sopportate dai produttori di latte interessati o dalla Comunità" (19).
La giurisprudenza della Corte, se considera primordiale l' imperativo di una lotta efficace alle frodi, tale lo considera certamente nel campo dell' agricoltura, dove a causa delle frodi vanno perse somme enormi di denaro della Comunità. Nella sentenza 21 settembre 1989 in causa 68/88, Commissione/Grecia, la Corte di giustizia, in relazione a procedimenti penali o amministrativi a carico di autori di frodi ha così deciso:
"Secondo la Commissione, l' art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di irrogare agli autori di violazioni del diritto comunitario le stesse sanzioni vigenti per le violazioni al diritto nazionale. La Repubblica ellenica sarebbe venuta meno a detto obbligo, omettendo di avviare i procedimenti penali o disciplinari previsti dall' ordinamento interno nei confronti degli autori della frode e di tutti coloro che hanno collaborato a perpetrarla e ad occultarla.
Al riguardo, si deve rilevare che, qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l' art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario.
A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
Inoltre, le autorità nazionali devono procedere nei confronti delle violazioni del diritto comunitario con la stessa diligenza usata nell' esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali" (20).
17. Da questa giurisprudenza si desume che il diritto comunitario impone agli Stati membri un chiaro obbligo di provvedere efficacemente affinché siano puniti e sanzionati comportamenti fraudolenti per effetto dei quali la Comunità s' impoverisce perdendo introiti ad essa destinati. Il meccanismo sanzionatorio deve aver luogo alle stesse condizioni delle analoghe e altrettanto gravi violazioni del diritto nazionale, e la persecuzione delle violazioni del diritto comunitario deve essere attuata in modo altrettanto energico al pari delle analoghe violazioni nazionali (21).
L' obbligo degli Stati membri di adottare sulla base dell' art. 5 del Trattato CE, tutte le misure appropriate per un' efficace applicazione del diritto comunitario si riferisce, del resto, non solo a misure sanzionatorie di diritto penale o amministrativo ma anche ad ogni azione basata sul diritto amministrativo, tributario o civile intesa ad incassare o imporre tasse o prelievi fraudolentemente sottratti oppure ad ottenere il risarcimento del danno.
18. Tale obbligo, di adottare tutte le misure appropriate emerge, del resto, non solo dall' art. 5 del Trattato CE, ma anche ° e più specificamente ° dall' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 (22), cioè il regolamento di base sul finanziamento della politica agricola comune. Il "prelievo supplementare, secondo l' art. 5 quater del regolamento n. 804/68" costituisce cioè l' "intervento per la regolamentazione del mercato agricolo" secondo l' accezione dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 729/70. In relazione ad un' efficace lotta contro le frodi l' art. 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 impone però agli Stati membri solo i seguenti obblighi:
"1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
° accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
° prevenire e perseguire le irregolarità,
° recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri (...)".
19. Dal fatto che in relazione al comportamento fraudolento dell' amministratore D. siano state già adottate misure ai sensi del diritto tedesco, debbo desumere che siano stati promossi procedimenti penali nei confronti di varie persone. Con ciò posso immaginarmi che la ricorrente nella causa principale, e non solo l' amministratore D., possa essere ritenuta civilmente responsabile qualora dovesse emergere che potesse esserle fatto carico del comportamento del D., o anche che singoli produttori, dai quali lo Hauptzollamt pretende il pagamento di prelievi supplementari retroattivi, possano chiamare in causa la ricorrente in un' azione di regresso.
A questo proposito si deve rilevare che spetta alle competenti amministrazioni e giurisdizioni nazionali dare nel modo più ampio possibile applicazione alle norme e alle procedure disponibili secondo il diritto nazionale onde ottemperare agli obblighi di diritto comunitario sopra menzionati (paragrafi 17 e 18). In questo contesto esse debbono fare tutto onde rendere possibile la restituzione a carico della ricorrente o dei di lei collaboratori o amministratori delle somme che, per qualsiasi motivo, non possono essere ripetute ai produttori individuali, come, ad esempio, per il fatto che questi ultimi sono divenuti insolventi o che possono appellarsi al principio della tutela del legittimo affidamento. Il fatto che una tale pretesa diretta non emerga dai concreti articoli del regolamento menzionati nella domanda pregiudiziale non impedisce che gli Stati membri siano obbligati a esperire una siffatta azione, possibile in base alle disposizioni di diritto nazionale conformemente agli obblighi sopra indicati di diritto comunitario.
La terza questione pregiudiziale
20. La terza questione pregiudiziale del Finanzgericht è così formulata:
"In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni:
Se gli artt. 12, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1371/84 e 15, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88 siano validi nella misura in cui, quando si applica la formula A dell' art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68, designano anche l' acquirente come debitore del prelievo".
Il giudice a quo giunge egli stesso alla conclusione che la terza questione è determinante solo in quanto alle prime due questioni debba darsi soluzione affermativa. A mio avviso, come ho esposto sulla base di quanto precede, tale ipotesi non si pone. Se la Corte di giustizia non mi dovesse seguire su questo punto, faccio allora rinvio a quanto da me affermato sopra, nel paragrafo 14. Ivi ho già sostenuto che le disposizioni menzionate nella terza questione pregiudiziale, qualora interpretate nel senso auspicato dallo Hauptzollamt, si porrebbero in contrasto con l' art. 5 quater del regolamento di base n. 804/68. Sulla base della giurisprudenza colà citata (23) questo significherebbe che le disposizioni considerate sono invalide nella misura in cui, in caso di applicazione della formula A, producano l' effetto di rendere l' acquirente obbligato al prelievo in forza di una sanzione.
Al pari della ricorrente, della Commissione e del Finanzgericht suggerisco pertanto alla Corte di giustizia di dare anche alla terza questione pregiudiziale soluzione negativa.
Conclusione
Concludendo, suggerisco alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dal Finanzgericht:
"L' art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 ° nella versione originale e nella versione modificata con regolamento (CEE) 29 ottobre 1985, n. 3005, e rinumerato come art. 12, n. 4 °, e l' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, debbono essere interpretati nel senso che l' acquirente di latte, in caso di applicazione della formula A menzionata nell' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, non può essere considerato tenuto ai prelievi, neppure quando, a seguito di una riduzione dei quantitativi di riferimento con efficacia retroattiva, dovuta ad un comportamento colpevole dell' acquirente, dei suoi collaboratori o dei suoi amministratori, risultano ancora dovuti importi a titolo di prelievi supplementari per il latte".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Regolamento che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
(2) - Regolamento recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 288, pag. 10).
(3) - Regolamento che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater, del regolamento (CEE) n. 804/68 (Racc. L 139, pag. 12).
(4) - Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(5) - GU L 148, pag. 13.
(6) - I concetti di produttore e acquirente sono definiti nell' art. 12, lett. c), e, rispettivamente, e), del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857; v. infra, nota 8.
(7) - Numerosi produttori, ai quali non era riuscito, avvalendosi di particolari circostanze, di ottenere a posteriori un aumento dei loro quantitativi di riferimento con efficacia retroattiva, hanno impugnato la decisione dell' Hauptzollamt presso il Finanzgericht. Non si tratta, tuttavia delle domande (alcune delle quali, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, sono già state respinte dal Finanzgericht) che hanno portato alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
(8) - GU L 90, pag. 13.
(9) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1305, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 137, pag. 12).
(10) - L' art. 1, n. 7, del regolamento (CEE) n. 1305/85 all' art. 9, n. 2, ha aggiunto un secondo comma; questo, non è tuttavia rilevante ai fini della soluzione della questione pregiudiziale ora in esame.
(11) - Già citato alla nota 3.
(12) - BGBl. 1984, I, pag. 720.
(13) - Secondo i dati forniti dalla Commissione l' ultimo emendamento reca la data 24 aprile 1991 (BGBl. 1991, I, pag. 1034).
(14) - Lo Hauptzollamt non ha presentato alla Corte di giustizia osservazioni né scritte né orali.
(15) - V. art. 10 dello stesso regolamento n. 857/84, che riguarda la formula B e in cui si parla esclusivamente di acquirente debitore del prelievo .
(16) - Nella versione dell' art. 12 del regolamento n. 1371/84 modificata con regolamento n. 3005/85 non ricorrono più disposizioni corrispondenti. Ciò è logico dal momento che la sostituzione dell' imposizione trimestrale con quella annuale ha reso superfluo detto computo finale.
(17) - Sentenza 10 marzo 1971, causa 38/70, Deutsche Tradax (Racc. pag. 145, punto 10); sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal (Racc. pag. 777, punto 70 e seguenti); sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes (Racc. pag. 2671, punto 16). V., come più recente esempio di verifica della conformità di un regolamento di esecuzione con un regolamento di base, sentenza 7 luglio 1993, causa C-217/91, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-3923, punti 19-27.
(18) - Sentenza nella causa C-90/92, Racc. pag. I-3569, punto 11.
(19) - Domanda pregiudiziale, pag. 7.
(20) - Racc. pag. 2965, punti 22-25. Successivamente confermato con sentenza 10 luglio 1990, causa C-326/88, Hansen, Racc. pag. I-2911, punto 17, e ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88, J.J. Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punto 17.
(21) - Il trattato sull' Unione europea ha del resto chiaramente ripreso questo principio nel nuovo art. 209A del Trattato CE. V. altresì l' art. K1, punto 5), del trattato sull' Unione, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a considerare la lotta contro la frode su scala internazionale come un fattore di interesse comune al fine di una più stretta collaborazione nel settore della giustizia e degli interni.
(22) - Regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 94, pag. 13. Le misure che costituiscono interventi ai sensi dell' art. 3, n. 1, erano originariamente elencate nell' allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216, pag. 1). Con regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1984, n. 1716, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 (GU L 163, pag. 1) questo allegato è stato sostituito e sotto la voce X. Latte e prodotti lattiero-caseari ° C. Altre misure viene menzionato al primo punto il prelievo supplementare per il latte.
(23) - V. sopra nota 17.
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