Conclusioni dell avvocato generale
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A ° Considerazioni introduttive
1. Il procedimento in esame ha ad oggetto il ricorso proposto dalla Publishers Association avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il "Tribunale") 9 luglio 1992 nella causa T-66/89 (1). Nella detta sentenza il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dalla Publishers Association avverso la decisione della Commissione 12 dicembre 1988 relativa alla pratica Publishers Association ° Net Book Agreements (2).
2. La ricorrente è un' associazione di editori che esercitano la propria attività nel Regno Unito. Il presente procedimento ha ad oggetto due accordi elaborati dalla ricorrente e conclusi nel 1957. Tali accordi sono chiamati "Net Book Agreements" (in prosieguo: gli "NBA"). Gli editori che hanno partecipato al primo dei detti accordi sono tutti membri della ricorrente, mentre le parti del secondo accordo sono editori non aderenti alla ricorrente medesima. I contenuti dei due accordi sono in larga misura identici.
3. Gli NBA prevedono condizioni uniformi per la vendita di libri a prezzo imposto ° detti "net books" ° che devono essere rispettate dagli editori partecipanti ai detti accordi. Ai sensi di tali condizioni standard, è fatto divieto, in linea di principio, ai grossisti e ai distributori al dettaglio di vendere un determinato libro nel Regno Unito e in Irlanda a un prezzo inferiore a quello fissato dall' editore. Deroghe a tale regola sono previste dagli NBA stessi nonché da norme di esecuzione la cui emanazione è delegata dagli NBA alla Publishers Association. In tali norme di esecuzione rientrano previsioni riguardanti gli sconti concessi alle biblioteche, quelli connessi con l' acquisto di determinati quantitativi nonché quelli concessi ai cosiddetti "book agents".
Gli NBA attribuiscono alla Publishers Association il compito di vigilare sull' osservanza dei detti accordi e, a tal fine, di raccogliere le informazioni riguardanti eventuali infrazioni commesse dalle librerie. Gli editori partecipanti NBA sono obbligati a far valere i diritti loro contrattualmente riconosciuti nonché quelli loro attribuiti dal Resale Prices Act del 1976 (legge vigente nel Regno Unito) ove vi sia una richiesta della Publishers Association in tal senso. Va rilevato, a tal riguardo, che il Resale Prices Act del 1976 consente ad un editore di ottenere il rispetto delle condizioni riguardanti il prezzo di vendita minimo nel Regno Unito nei confronti di qualsiasi soggetto cui tali condizioni siano note.
4. Nell' ambito degli NBA e delle relative norme di esecuzione, la ricorrente ha pubblicato, fra l' altro, una normativa detta "Code of Allowances", attinente alla vendita di edizioni nuove, rielaborate o a basso prezzo, di libri a prezzo netto ridotto, di libri invenduti nonché normative riguardanti i club dei libri ("Book Club Regulations") e i saldi annuali di libri. Si deve ricordare, infine, che la ricorrente ha pubblicato un registro delle librerie ("Directory of Booksellers") in cui figurano tutte le librerie che rispondono a taluni requisiti e che si siano impegnate a rispettare le condizioni di vendita standard precedentemente menzionate relative ai "net books".
5. I dettagli di tali normative sono esaurientemente indicati sia nella decisione della Commissione del 12 dicembre 1988 (3) sia nella sentenza impugnata del Tribunale (4). In questa sede non è necessario soffermarvisi, in quanto restano irrilevanti ai fini della soluzione della controversia in esame. Occorre tuttavia tener sempre presente che tutte queste disposizioni valgono unicamente per la vendita dei "net books" e che ogni editore può liberamente decidere di vendere o meno un libro come "net book". Ove un editore decida di porre in commercio un libro come "net book", troveranno applicazione gli NBA e le relative normative. La fissazione del prezzo imposto compete tuttavia unicamente all' editore.
6. Secondo quanto accertato dal Tribunale, nel Regno Unito vengono pubblicati annualmente circa 40 000 nuovi titoli, di cui l' 80% da parte di membri della ricorrente.
Solamente un' esigua parte della produzione di libri del Regno Unito (circa l' 1,2%) viene esportata verso l' Irlanda. Tali esportazioni rappresentano tuttavia l' 80% delle importazioni di libri in Irlanda e più del 50% del totale delle vendite di libri in tale Stato membro. E' pacifico, inoltre, che circa il 75% dei libri venduti nel Regno Unito o esportati dagli editori britannici verso l' Irlanda vengono venduti come "net books" (5).
7. La Restrictive Practices Court (giudice competente nel Regno Unito in materia di concorrenza) ha proceduto in più occasioni all' esame degli NBA con riguardo alla loro compatibilità con la normativa in materia di concorrenza vigente nel Regno Unito. Tale giudice si è pronunciato in senso favorevole a tale compatibilità per la prima volta in un' ampia sentenza emanata nel 1962 (6), giungendo alla conclusione che l' eliminazione degli NBA comporterebbe un aumento del prezzo dei libri, una riduzione del numero delle librerie che dispongono di giacenze e la diminuzione del numero e della varietà dei titoli pubblicati. La Restrictive Practices Court ha confermato tale conclusione nel 1964 e nel 1968. Alla fine del 1993, l' autorità competente ha annunciato la sua intenzione di procedere ad un nuovo esame degli NBA e di sottoporli eventualmente di nuovo alla Restrictive Practices Court (7).
8. A seguito dell' adesione del Regno Unito alla Comunità, la ricorrente ha notificato gli NBA e le altre normative ivi afferenti alla Commissione nel 1973. Si è dovuto attendere sino al 1988 prima che la Commissione prendesse una decisione definitiva in merito. Essa ha ritenuto che gli NBA e tutte le disposizioni emanate ai fini della loro applicazione nonché tutti gli altri provvedimenti attuati in tale contesto da parte della ricorrente costituissero violazione dell' art. 85, n. 1, "nella parte in cui si applicano al commercio di libri tra Stati membri" (art. 1 della decisione) (8). La Commissione ha negato ai detti accordi alle relative disposizioni la concessione, ex art. 85, n. 3, dell' esenzione dal divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE (art. 2 della decisione). Essa ha inoltre ingiunto alla ricorrente di porre immediatamente termine alle violazioni accertate nell' art. 1 (art. 3 della decisione) e di portare le imprese interessate a conoscenza di tale decisione e delle relative conseguenze (art. 4 della decisione).
9. La questione di un' eventuale esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE è oggetto di esame ai punti 69-86 della decisione, in cui la Commissione afferma che, a suo parere, non sarebbe soddisfatta "almeno" una delle condizioni poste dall' art. 85, n. 3, vale a dire che "gli accordi non impongano restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi degli accordi stessi" (punto 70). Nell' ambito dell' esame di tale questione la Commissione ricorda la posizione della ricorrente secondo cui, senza un' applicazione comune delle condizioni generali da parte degli editori, le librerie non godrebbero di una sufficiente tutela. La Commissione ha tuttavia ritenuto che gli argomenti dedotti in merito riguardassero non tanto la necessità di un' applicazione comune delle condizioni tipo quanto piuttosto la questione se un sistema di prezzi imposti per i libri in quanto tale sia indispensabile ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. Orbene, secondo la Commissione, tali due aspetti possono e debbono essere considerati separatamente (punto 71).
La Commissione riporta poi gli argomenti esposti dalla ricorrente in ordine alla questione della necessità (punto 72), ai sensi dei quali non sarebbe anzitutto possibile che gli editori siano obbligati a provvedere essi stessi a comunicare a ciascuna libreria le proprie condizioni di vendita. In secondo luogo, le librerie non sarebbero in grado di applicare e rispettare una serie di condizioni disparate relative alla vendita di libri a prezzo imposto. In terzo luogo, è necessario che ogni singola libreria possa contare sul fatto che, con riguardo ad un determinato libro, i suoi concorrenti siano soggetti alle medesime condizioni; gli NBA forniscono alle librerie tale certezza. Infine, il controllo e l' osservanza nella pratica delle condizioni tipo possono essere garantiti unicamente dalla ricorrente.
La Commissione osserva inoltre che, ai fini della valutazione della questione del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza, occorre "anzitutto rammentare [gli] obiettivi" degli accordi (punto 73). In tale contesto essa osserva:
"L' Associazione fa valere che se fosse impedito un adeguato funzionamento degli accordi, le librerie che mantengono scorte di libri ordinerebbero un minor numero di copie dello stesso titolo e un minor numero di titoli, per il rischio che l' applicazione di prezzi più bassi da parte dei concorrenti possa rendere le loro scorte invendibili. Un tale comportamento ridurrebbe il numero delle librerie che mantengono scorte di libri. Dato che la presenza di scorte e l' esportazione dei libri sono ritenute elementi essenziali per la vendita, le vendite diminuirebbero, gli editori ridurrebbero le tirature e i costi aumenterebbero. Di conseguenza, e tenuto conto dei maggiori sconti che i commercianti richiederebbero agli editori, si avrebbe un aumento del prezzo dei libri. Nel contempo verrebbero probabilmente soppresse le più piccole tirature".
Dopo alcune ulteriori precisazioni (sulle quali occorrerà ritornare in prosieguo), la Commissione esamina i quattro argomenti dedotti dalla ricorrente in ordine alla questione della necessità e giunge alla conclusione che nessuno di essi appare convincente (punti 76-85).
10. Avverso la decisione della Commissione la Publishers Association ha proposto ricorso dinanzi alla Corte nel 1989. Pronunciandosi sulla contemporanea domanda di provvedimenti urgenti, il presidente della Corte con ordinanza 13 giugno 1989 (9) ha disposto la sospensione dell' esecuzione degli artt. 2-4 della decisione impugnata. Il Tribunale, dinanzi al quale la causa è stata rinviata nel novembre 1989 a seguito delle modifiche delle norme sulla competenza intervenute nel frattempo, ha respinto il ricorso con la sentenza impugnata. Nella prima parte dell' esame del merito (punti 43-59 della sentenza), il Tribunale ha analizzato gli argomenti formulati avverso l' art. 1 della decisione della Commissione e li ha respinti. Nella seconda parte (punti 60-116 della sentenza), il Tribunale ha esaminato i motivi formulati avverso l' art. 2 della decisione respingendoli parimenti. Uno di tali motivi verteva sulla pretesa divergenza tra le censure comunicate alla ricorrente e quelle contenute nella decisione (punti 61-70 della sentenza).
11. La ricorrente conclude che la Corte voglia:
° annullare la sentenza,
° accogliere parte delle domande proposte dinanzi al Tribunale, vale a dire:
i) annullare l' art. 2 della decisione laddove nega l' esenzione, ai sensi dell' art. 85, n. 3, degli NBA, nonché annullare le decisioni, norme e gli altri documenti di cui all' art. 1 della decisione,
ii) dichiarare nulli gli artt. 2, 3 e 4 della decisione, nonché
° condannare la Commissione alle spese dei due gradi del giudizio e alle spese relative al procedimento sommario dinanzi alla Corte.
La ricorrente chiede alla Corte, ai sensi dell' art. 54 dello Statuto della medesima, di pronunciarsi essa stessa definitivamente sulla controversia e, in subordine, di rimettere la causa dinanzi al Tribunale affinché decida in merito.
12. La Commissione conclude che la Corte voglia:
° respingere in quanto irricevibili i motivi e le conclusioni enunciati dalla ricorrente ai punti 4 c)-d) del ricorso avverso la sentenza di primo grado;
° respingere in ogni caso l' impugnazione in quanto infondata;
° condannare la ricorrente alle spese del presente grado di giudizio.
13. La Booksellers Association of Great Britain and Ireland (associazione di librerie della Gran Bretagna e dell' Irlanda, in prosieguo: la "Booksellers Association") e la Clé ° The Irish Book Publishers Association (associazione irlandese di editori, in prosieguo: la "Clé") sono intervenute nella controversia a sostegno delle conclusioni della ricorrente. La Pentos Retailing Group Ltd e la Pentos plc (in prosieguo, collettivamente: la "Pentos") ° impresa esercente l' attività di libreria e la relativa società madre ° sono state ammesse a intervenire a sostegno della Commissione.
B ° Discussione
Sull' oggetto e sulla ricevibilità del ricorso avverso la sentenza di primo grado
14. In considerazione della formulazione un po' singolare delle conclusioni del ricorso occorre, anzitutto, verificare quali siano i limiti di quest' ultimo. Come emerge dalla domanda di impugnazione, la Publishers Association contesta la sentenza del Tribunale solamente nella parte in cui viene confermata la legittimità degli artt. 2-4 della decisione della Commissione. Per contro, la sentenza non viene impugnata nella parte in cui respinge i motivi formulati avverso l' art. 1 della decisione medesima. La Publishers Association non contesta quindi più l' accertamento operato dalla Commissione, confermato dal Tribunale, secondo cui gli NBA e le altre disposizioni di cui all' art. 1 della decisione violerebbero l' art. 85, n. 1, del Trattato CE.
Come correttamente rilevato dalla Commissione nel controricorso relativo all' atto d' impugnazione, quest' ultimo appare limitato anche sotto un secondo profilo: la sentenza del Tribunale è infatti oggetto di impugnazione solamente nella parte in cui respinge il menzionato motivo di ordine procedurale (10) (fondato sulla pretesa divergenza tra le censure comunicate alla ricorrente e quelle contenute nella decisione).
Nell' impugnazione la ricorrente fa quindi essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato legittimo il diniego, contenuto all' art. 2 della decisione della Commissione, di concedere l' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CE.
15. La Commissione solleva giustamente, nel controricorso relativo all' atto d' impugnazione, la questione se quest' ultimo si riferisca a tutti gli accordi e alle altre disposizioni di cui all' art. 1 della decisione. La formulazione dell' atto d' impugnazione da parte della ricorrente non è stata molto precisa in proposito. Essa ha ovviato a tale imprecisione solamente nella risposta ad un quesito posto dalla Corte, in cui ha fatto presente di aver eliminato il "Code of Allowances" [art. 1, lett. c), della decisione della Commissione] nonché la propria decisione relativa alle condizioni di iscrizione al "Directory of Booksellers" [art. 1, lett. f), della decisione] già nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, tali disposizioni non erano oggetto dell' impugnazione. Tuttavia, a nostro parere, non occorre assolutamente che la Corte si soffermi nella sentenza su tale circostanza. Ove il ricorso avverso la sentenza di primo grado dovesse essere accolto, è evidente che il Tribunale, o la Commissione, sarebbe chiamato ad esaminare, nell' ambito di una nuova valutazione della controversia, unicamente la questione se gli altri accordi e le relative disposizioni possano essere oggetto di esenzione. Una precisazione in tal senso nel dispositivo della sentenza appare quindi inutile. Lo stesso ragionamento si applicherebbe naturalmente in caso di reiezione dell' impugnazione.
16. Come già menzionato, la decisione della Commissione riguarda gli NBA e le relative disposizioni solamente nella misura in cui si applicano al commercio tra Stati membri (11). Come nuovamente sottolineato dalla Commissione nel controricorso relativo al presente grado di giudizio, la decisione abbracciava quindi l' attuazione degli NBA e delle disposizioni connesse nel Regno Unito stesso solamente laddove incideva sul commercio tra Stati membri. Non occorre risolvere in questa sede la questione se, ed eventualmente secondo quali modalità, tale distinzione, chiara in teoria, sia applicabile nella pratica, atteso che la ricorrente non ha dedotto motivi al riguardo nell' ambito del procedimento di impugnazione. Le affermazioni dell' interveniente Pentos, secondo cui l' attuazione degli NBA e delle disposizioni connesse non può essere limitata al Regno Unito, appaiono conseguentemente prive di interesse. Come giustamente fatto valere dalla ricorrente, tali affermazioni della Pentos costituiscono un tentativo inammissibile, da parte di un soggetto interveniente, di censurare la decisione della Commissione sotto un ulteriore profilo (12).
17. La Commissione fa valere l' irricevibilità di taluni motivi dedotti dalla ricorrente sulla base del rilievo che essi verterebbero su fatti e non su questioni di diritto. E' noto che, ai sensi dell' art. 168 A, n. 1, del Trattato CE e dell' art. 51, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l' impugnazione è limitata a questioni di diritto. Tuttavia, per ragioni di chiarezza, esamineremo tale eccezione nell' ambito dell' analisi dei singoli motivi oggetto dell' eccezione stessa.
Sul merito
Considerazioni preliminari
18. La controversia in esame appare di notevole interesse sotto molteplici profili. Così, meraviglia il fatto, ad esempio, che solamente nel 1988 la Commissione si sia sentita in grado di pronunciarsi su accordi notificatile già nel 1973. Appare inoltre strano che la Commissione abbia fatto passare quasi completamente sotto silenzio le decisioni della Restrictive Practices Court cui la ricorrente aveva attribuito così tanta importanza durante il procedimento. La Commissione si richiama invece ad una decisione da essa stessa emanata qualche anno prima solamente per affermare, nel corso del procedimento contenzioso, che detto riferimento non rivestirebbe particolare significato nella specie.
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente consentono senz' altro di dubitare dell' opportunità della decisione emanata dalla Commissione. L' affermazione della ricorrente secondo cui è difficilmente immaginabile un sistema di prezzi imposti per i libri che sia meno restrittivo della concorrenza rispetto agli NBA non appare priva di fondamento. Meritevole di attenzione ° ancorché naturalmente irrilevante ai fini della valutazione giuridica ° appare la circostanza che, secondo quanto indicato dalla Booksellers Association, favorevoli agli NBA non sarebbero solo gli editori che vi partecipano, bensì anche la grande maggioranza delle librerie aderenti all' associazione medesima. Si deve osservare, infine, che la decisione della Commissione fa sì che il mercato del libro nel Regno Unito e in Irlanda, che fino adesso formava un complesso unitario, verrà d' ora in poi diviso lungo le frontiere nazionali. La ricorrente e la Booksellers Association nonché la Clé richiamano legittimamente l' attenzione su tale conseguenza paradossale, quanto meno a prima vista.
Anche l' impugnata sentenza del Tribunale presta il fianco a talune critiche. Tuttavia, in considerazione dei motivi dedotti dalla ricorrente al riguardo, ritorneremo su tali questioni in prosieguo.
19. La Commissione sottolinea tuttavia giustamente di disporre, nell' ambito dell' esame della sussistenza dei requisiti ai fini della concessione prevista dall' art. 85, n. 3, del Trattato CE, di un certo margine di discrezionalità (13). Il controllo giurisdizionale di tali valutazioni deve tenerne conto "senza potersi spingere oltre l' esame dei dati di fatto e delle conseguenze giuridiche che la Commissione ne ha tratto" (14). Tale controllo compete al Tribunale.
Se una sentenza del Tribunale costituisce oggetto di impugnazione, questa è limitata alle questioni di diritto. Come abbiamo già osservato in altra sede, nell' interpretazione della nozione di "questione di diritto" deve procedersi in modo restrittivo (15). Ciò è in linea con la giurisprudenza secondo cui l' impugnazione è ricevibile "solo nella misura in cui il ricorso addebita al Tribunale di avere statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso era tenuto a garantire l' osservanza" (16). L' impugnazione deve attenere alla violazione di norme di diritto, "ad esclusione di ogni valutazione dei fatti" (17).
Alla luce di tali considerazioni occorrerà quindi esaminare in prosieguo i motivi dedotti dalla ricorrente. Al riguardo si deve osservare, in limine, che nel ricorso l' esposizione dei motivi di impugnazione è stata suddivisa in due parti (intitolate "Motivi di impugnazione", da un lato, e "Argomenti di diritto a sostegno dei motivi di impugnazione", dall' altro), senza chiarire quale sia l' interrelazione tra le dette due parti. Considerato che alcuni dei detti motivi si accavallano certamente, seguiremo in prosieguo un nostro schema di esposizione.
I singoli motivi di ricorso
1) La natura degli NBA
20. La ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso, al punto 72, in un "fondamentale" errore interpretativo laddove è stata accolta la tesi della Commissione secondo cui gli NBA hanno istituito un sistema "collettivo" che impone, per un determinato libro, uno stesso prezzo a tutte le librerie. Gli NBA consentono al contrario ai singoli editori di imporre prezzi di vendita, su base individuale e per libri determinati, senza che l' editore vi sia obbligato. Non si tratta quindi di un regime collettivo. Il sistema istituito dagli NBA presenta senza dubbio taluni aspetti collettivi. Esso consente infatti alla ricorrente di comunicare, in nome e per conto degli editori ad essa aderenti, le condizioni tipo di vendita relative ai "net books" a tutte le librerie del Regno Unito e dell' Irlanda. Esso consente, peraltro, alle librerie di esercitare la loro attività sulla base di condizioni di vendita chiare e uniformi. Tali condizioni di vendita prevedono, inoltre, deroghe uniformi. Il sistema consente infine alla ricorrente di vigilare sul rispetto di tali condizioni tipo. Tuttavia, secondo la ricorrente, gli NBA non assumono la natura di regime collettivo. Essa aggiunge che nelle cause riunite VBVB e VBBB/Commissione (18), la Commissione stessa ha qualificato il sistema istituito dagli NBA, come emerge dalla relazione d' udienza, quale "sistema individuale di prezzi imposti che presenta taluni caratteri di un sistema collettivo" (19).
Anche la Booksellers Association e la Clé sostengono che il Tribunale abbia erroneamente parlato di un sistema "collettivo".
21. La Commissione replica sottolineando di essere stata perfettamente cosciente, al pari del Tribunale, dell' effettiva natura degli NBA, come è dimostrato dai punti 45 e 95 della sentenza impugnata. Tale affermazione non è contraddetta dal passo contenuto nel punto 72 della sentenza impugnata invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi contraria. La Commissione ritiene che la ricorrente attribuisca a tale passo, enucleandolo dal suo contesto, un significato che il Tribunale non ha voluto attribuirgli.
22. La tesi della Commissione è a nostro giudizio corretta. Le affermazioni contenute ai punti 45 e 95 della sentenza impugnata evidenziano come il Tribunale abbia perfettamente compreso che gli editori aderenti agli NBA avevano la mera facoltà, ma in nessun caso l' obbligo, di indicare i libri da essi pubblicati come "net books" e di applicare alla vendita dei libri medesimi le condizioni tipo fissate negli NBA. Tali condizioni di vendita uniformi non sono, infatti, applicabili se non nel caso in cui un editore abbia classificato un libro come un "net book". Appare dubbio, a nostro avviso, che qualificare un siffatto regime come sistema collettivo (mentre, secondo la Pentos, gli NBA presentano senz' altro natura collettiva) possa rappresentare una scelta felice. La formulazione scelta dalla Commissione nelle cause riunite VBVB e VBBB/Commissione sarebbe stata a nostro parere preferibile. In ultima analisi tale questione può essere però accantonata, malgrado che, come è noto, le questioni nominalistiche possano sfociare in controversie. Tale questione sarebbe infatti rilevante solamente laddove il Tribunale avesse tratto dalla qualificazione adottata conclusioni errate. Orbene, come si avrà modo di precisare in seguito, ciò non è avvenuto (20).
23. La Commissione sostiene in tale contesto che gli NBA creino un "accordo sulle condizioni" eliminando, per gli editori aderenti, qualsiasi possibilità di concorrenza attuata mediante condizioni di vendita differenti. A suo parere, un editore che intendesse applicare ai propri prodotti un sistema di prezzi imposti potrebbe procedervi unicamente sulla base degli NBA e delle condizioni di vendita ivi previste.
Tali affermazioni, laddove riguardano la questione relativa agli effetti restrittivi degli NBA sulla concorrenza, attengono all' art. 85, n. 1, e non necessitano quindi di un ulteriore approfondimento, atteso che le affermazioni del Tribunale in ordine a tale punto non sono oggetto dell' impugnazione. Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda la tesi sostenuta dalla ricorrente nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, secondo cui gli editori aderenti agli NBA sarebbero liberi di imporre i prezzi per i loro libri senza essere obbligati ad applicare le condizioni fissate negli NBA.
La ricorrente sostiene tuttavia che tali considerazioni della Commissione possono essere anche comprese nel senso che esse mettono in discussione la sussistenza di un ulteriore requisito cui è subordinata la concessione di un' esenzione. E' noto che, ai sensi dell' art. 85, n. 3, un' esenzione non può essere concessa ove essa offra agli interessati la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Qualora la tesi della Commissione facesse riferimento a tale requisito, dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile, atteso che tanto la decisione della Commissione quanto la sentenza impugnata hanno riguardato esclusivamente un altro requisito per l' esenzione, vale a dire il carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza. La Commissione ha tuttavia precisato nel corso del procedimento che le dette considerazioni erano unicamente dirette a fornire una descrizione del contenuto degli NBA.
2) Le cause riunite VBVB e VBBB
24. Al punto 75 della decisione, la Commissione fa presente di avere "già" dichiarato nella propria decisione relativa alle cause riunite VBVB e VBBB (21) "che, allo scopo di conseguire un miglioramento nella pubblicazione e distribuzione dei libri in causa, non è indispensabile mantenere uno schema collettivo di prezzi di vendita che comporta restrizioni alla concorrenza negli Stati membri, come quelle contenute negli accordi in questione". Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la Commissione con tale riferimento non aveva inteso trasporre al regime degli NBA le valutazioni contenute nella decisione VBVB e VBBB in ordine alla questione della natura indispensabile, bensì aveva inteso semplicemente ricordare il principio generale secondo cui il fatto che una restrizione alla concorrenza presenti dei vantaggi all' interno di un mercato di uno Stato membro non rende necessariamente indispensabile l' applicazione delle restrizioni medesime al commercio tra Stati membri (v. il punto 87 della sentenza impugnata).
25. Secondo la ricorrente tali affermazioni del Tribunale derivano da un errore di diritto. Il sistema NBA non può essere paragonato a quello in ordine al quale la Commissione ha avuto modo di pronunciarsi nelle cause riunite VBVB e VBBB. In tali cause, contrariamente al caso di specie, si trattava di un accordo che incideva fortemente sulla concorrenza, in quanto gli editori erano obbligati ad applicare un sistema di prezzi imposti per le opere da essi pubblicate. Il richiamo a tale controversia contenuto nella decisione della Commissione costituisce quindi un errore grave, cosa che il Tribunale ha invece negato.
Sempre secondo la ricorrente, se la Commissione si fosse voluta limitare a ricordare il principio enunciato nelle cause riunite VBVB e VBBB, sarebbe nondimeno incorsa in un errore di diritto. La ricorrente non ha infatti mai preteso affermare che il sistema degli NBA dovesse essere applicato al commercio tra Stati membri giacché presentava vantaggi sul mercato di uno di essi. Al contrario, la ricorrente avrebbe sempre insistito sull' argomento centrale secondo cui gli NBA erano indispensabili "se si voleva che il pubblico irlandese godesse degli stessi vantaggi del pubblico britannico".
26. La Commissione e la Pentos non contestano l' esistenza di sensibili differenze tra il sistema degli NBA e l' accordo esaminato nell' ambito delle cause riunite VBVB e VBBB. La Commissione conferma tuttavia che, come giustamente rilevato dal Tribunale, nel passo controverso della decisione essa intendeva effettivamente ricordare solamente un principio generale. Le considerazioni sviluppate dalla Commissione in una decisione non assolvono l' unica funzione di discutere gli argomenti avanzati dalle parti interessate. Al contrario, non è solo normale, bensì anche auspicabile, che la Commissione enunci nelle proprie decisioni, oltre a quanto strettamente necessario con riguardo al caso di specie, orientamenti di natura generale che possono risultare utili per gli altri operatori economici. La Commissione ricorda inoltre che la ricorrente non ha contestato la fondatezza del principio sancito nel passo controverso della decisione.
27. Non possiamo nascondere che l' argomento della Commissione ci appare sorprendente. La decisione nelle cause riunite VBVB e VBBB costituisce l' unica decisione della Commissione (o della Corte) richiamata dalla Commissione nell' ambito delle considerazioni, contenute nella propria decisione, relative all' art. 85, n. 3, e proprio tale richiamo dovrebbe essere in definitiva, secondo la Commissione e il Tribunale, privo di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione, limitandosi a ricordare un principio generale. Come giustamente osservato dalla ricorrente nella replica, ciò significherebbe che tale riferimento sarebbe privo di pertinenza ai fini della decisione che la Commissione ha emanato nella specie. Stentiamo anche a comprendere i motivi per i quali la Commissione dovrebbe utilizzare tale decisione come veicolo per ricordare agli altri operatori economici un principio privo di rilevanza ai fini della decisione nel caso di specie. Tale tentativo di spiegazione non appare convincente ed è peraltro significativo il fatto che le considerazioni dedotte dalla Commissione al riguardo siano caratterizzate da grande prudenza. Appare quindi fondato il sospetto che la Commissione ritenesse senz' altro, al momento dell' emanazione della decisione, che la decisione nella controversia VBVB e VBBB fosse rilevante ai fini della soluzione del caso di specie. In tal senso si rileva, ad esempio, il fatto che la decisione precedente viene citata senza indicare le differenze che la contraddistinguono rispetto alla fattispecie qui in esame. Parimenti, la scelta lessicale ("già") potrebbe rappresentare un indizio ° ancorché debole ° nel senso che la Commissione riteneva probabilmente che il principio da essa enunciato trovasse applicazione in entrambi i casi. La Commissione si sarebbe in tal caso effettivamente basata sull' assunto che la questione pertinente era quella di accertare se l' applicazione degli NBA al commercio fra Stati membri fosse indispensabile al fine di assicurare i vantaggi risultanti dalla loro applicazione nel Regno Unito.
28. Dopo ampia riflessione siamo tuttavia giunti alla conclusione che il motivo non possa trovare accoglimento. Dalla decisione della Commissione non emerge con la necessaria certezza che l' istituzione abbia fondato il diniego dell' esenzione sulle considerazioni contenute al punto 75. Al contrario, i punti 76-85 esaminano i quattro argomenti dedotti dalla ricorrente da cui risulterebbe, secondo la ricorrente medesima, il carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza. La Commissione non è incorsa in errore laddove osserva che tale analisi sarebbe stata inutile ove la soluzione della controversia fosse risultata direttamente dalle considerazioni enunciate nel punto 75 e dal richiamo ivi operato alla decisione emanata nelle cause riunite VBBB e VBVB. Anche se le spiegazioni fornite dal Tribunale nella sentenza impugnata in merito al detto riferimento non sono esenti da dubbi, esse appaiono tuttavia difendibili. Riteniamo conseguentemente che debba essere negata la sussistenza di un errore di diritto.
3) Gli obiettivi degli NBA e le possibili alternative
29. La ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la tesi della Commissione circa la questione del carattere indispensabile. Da un punto di vista logico appare impossibile esaminare la questione del carattere indispensabile senza chiedersi, anzitutto, quali siano gli obiettivi perseguiti dagli NBA, se (e, nell' eventualità, in qual misura) tali obiettivi siano stati effettivamente raggiunti e se fosse possibile conseguirli mediante altri determinati mezzi meno restrittivi per la concorrenza. Secondo la ricorrente, è pur vero che la Commissione ha affermato, al punto 75, che "le parti dovrebbero (22) usare mezzi meno restrittivi per migliorare la pubblicazione e la distribuzione dei libri" La Commissione non ha peraltro precisato a quali mezzi meno restrittivi intendesse fare riferimento.
30. La Commissione ritiene che il Tribunale abbia individuato con assoluta chiarezza gli obiettivi degli NBA. Essa poteva lasciare in sospeso la risposta relativa alla questione se gli NBA producessero effettivamente i vantaggi desiderati e limitarsi ad esaminare la questione se esistesse un' alternativa meno restrittiva per la concorrenza. Tale impostazione procedurale sarebbe stata giustificata tanto dal punto di vista logico quanto da quello dell' economia amministrativa e giustamente il Tribunale non avrebbe censurato tale impostazione. Tale censura si estrinsecherebbe inoltre in una questione di fatto e non potrebbe essere quindi oggetto di un motivo di impugnazione.
La Commissione ritiene, inoltre, di non essere tenuta ad illustrare in termini più precisi ad una parte che chiede un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, quali siano le possibilità alternative, meno restrittive ai fini della concorrenza, che consentano il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Essa aggiunge di aver tuttavia ° contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente ° proposto un' alternativa, vale a dire la stipulazione di accordi individuali diretti alla vendita di libri a prezzo imposto. Sarebbe stato onere della ricorrente provare l' impossibilità di attuare tale alternativa. Orbene, secondo la Commissione, tale prova non è stata fornita.
31. Il motivo qui in esame si articola a nostro parere in due parti. Da un lato, la ricorrente contesta il modo, ritenuto legittimo dal Tribunale, con cui la Commissione ha proceduto all' esame dell' art. 85, n. 3. Dall' altro, contesta alla Commissione di non averle indicato le eventuali alternative al sistema degli NBA.
32. Per quanto attiene alla questione della legittimità, sul piano generale, della condotta seguita dalla Commissione, occorre a nostro parere muovere dal principio che si tratta di una questione che può essere esaminata dal giudice di legittimità. Infatti, ove la Commissione dovesse essersi fondata, nell' esame dell' art. 85, n. 3, su di un' ipotesi erronea, si dovrebbe contestarle un errore di diritto. Lo stesso ragionamento si applicherebbe per quanto riguarda la sentenza del Tribunale laddove approvasse una siffatta condotta viziata da un errore di diritto.
Tuttavia, a nostro parere, la condotta della Commissione non può essere contestata in quanto tale. Ai sensi dell' art. 85, n. 3, affinché un accordo possa essere oggetto di un' esenzione, occorre che questo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico riservando agli utenti un' equa parte del profitto che ne deriva, senza imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e senza offrire loro la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Un' esenzione può essere concessa solamente laddove l' accordo soddisfi ognuno di questi quattro singoli requisiti. Il diniego di concessione dell' esenzione è quindi giustificato qualora uno di tali requisiti non sia soddisfatto. La Commissione poteva conseguentemente limitarsi ad esaminare la questione se le restrizioni alla concorrenza derivanti dal sistema degli NBA fossero indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi desiderati. In caso di risposta negativa era effettivamente inutile, per le ragioni indicate dalla Commissione, passare all' esame degli altri requisiti sostanziali previsti dall' art. 85, n. 3.
33. E' tuttavia evidente che la Commissione e il Tribunale dovevano, anzitutto, individuale quali fossero i vantaggi che il sistema degli NBA intendeva conseguire. Su tale punto ci associamo alla tesi della ricorrente. L' esame della questione se una restrizione alla concorrenza sia indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi desiderati presuppone la previa individuazione del contenuto degli obiettivi medesimi. Per contro, la Commissione poteva lasciare in sospeso la questione se tali obiettivi fossero stati effettivamente raggiunti, essendo incontestabile, a suo parere, che le restrizioni alla concorrenza di cui trattasi nella specie non erano indispensabili a tal fine.
La Commissione sostiene di aver perfettamente individuato i vantaggi che il sistema degli NBA intendeva garantire e che sono invocati dalla ricorrente, come emerge dal punto 73 ° già citato (23) ° della decisione; essa dichiara di essersi basata, nel successivo sviluppo della propria analisi, sulla presunzione che gli NBA apportassero realmente tali vantaggi. Nel passo in questione vengono effettivamente menzionate le circostanze dedotte dalla ricorrente per poter giustificare la concessione dell' esenzione: in assenza del sistema degli NBA, i prezzi dei libri aumenterebbero, il numero delle pubblicazioni potrebbe decrescere e il numero delle librerie provviste di giacenze potrebbe diminuire. In chiave positiva ciò significa che i vantaggi degli NBA consistono, secondo la ricorrente, nel fatto di garantire prezzi meno elevati per i libri, assicurare la pubblicazione di un grande numero di libri (tra i quali quelli poco richiesti) e mantenere sul mercato un numero sufficiente di librerie provviste di giacenze. La Commissione non ha contestato che si trattasse di vantaggi ai sensi dell' art. 85, n. 3, ragion per cui non occorre affrontare le questioni ivi connesse. Ci sia tuttavia consentito di osservare che le osservazioni svolte dalla Booksellers Association nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte in ordine all' ultimo dei detti vantaggi ci sono sembrate convincenti. In tale occasione l' interveniente ha rilevato che la presenza sul mercato di un gran numero di librerie provviste di giacenze garantirebbe la più ampia diffusione possibile dei libri, e ciò, desideriamo aggiungere, risponde certamente all' interesse di tutti (24).
Anche il Tribunale ha individuato tali obiettivi degli NBA, come affermato dalla Commissione. Al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale riassume il contenuto delle osservazioni fatte dalla Commissione al riguardo. Come affermato dal Tribunale, gli obiettivi degli NBA consistono nell' evitare la diminuzione delle giacenze, che determinerebbe un minor numero di tirature, un aumento del prezzo dei libri e la scomparsa dei titoli con minor tiratura (25). E' certamente giustificata la domanda se, con tali affermazioni, il Tribunale abbia effettivamente riportato in termini adeguati gli obiettivi degli NBA invocati dalla ricorrente. Colpisce particolarmente il fatto che il rischio di una riduzione del numero delle librerie provviste di giacenze non sia espressamente menzionato. Non occorre tuttavia soffermarsi ulteriormente su tale questione, atteso che la ricorrente non ha sollevato censure specifiche in proposito. Si deve riconoscere inoltre, in senso favorevole al Tribunale, che quest' ultimo ha preso interamente conoscenza del punto 73 della decisione (cui fa rinvio al punto 72 della sentenza).
34. Anche se la Commissione e il Tribunale erano quindi coscienti degli obiettivi degli NBA, ciò non costituisce ancora la risposta alla questione se essi ne abbiano correttamente valutato l' ampiezza. Come già precedentemente menzionato, la ricorrente contesta sia al Tribunale sia alla Commissione di aver trascurato quello che essa considera l' aspetto centrale della causa in esame, vale a dire il fatto che il sistema degli NBA fosse indispensabile al fine di garantire che i vantaggi desiderati si producessero anche in Irlanda. Tale questione ° che attiene al nucleo centrale della controversia ° va esaminata a nostro parere nell' ambito della censura dedotta dalla ricorrente avverso la tesi espressa dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata (26).
35. Esaminiamo ora la censura della ricorrente secondo cui la Commissione non le avrebbe indicato quali altre possibilità, meno restrittive ai fini della concorrenza, avrebbero consentito di ottenere i vantaggi che gli NBA intendevano conseguire. La Commissione rinvia giustamente, in tale contesto, alla sentenza pronunciata dalla Corte nelle cause riunite VBVB e VBBB, in cui quest' ultima ha affermato che spettava in primo luogo alle parti che avevano fatto richiesta dell' esenzione fornire alla Commissione "gli elementi di prova che possano convincerla del fatto che l' esenzione è economicamente giustificata e, qualora la Commissione sollevi obiezioni, di prospettare alternative. Benché, da parte sua, la Commissione possa dare alle imprese indicazioni circa eventuali soluzioni alternative, essa non è legalmente tenuta a farlo (...)" (27). Tuttavia, ove la Commissione contesti il carattere indispensabile di talune restrizioni alla concorrenza, si potrà quanto meno pretendere che essa lasci intendere quali alternative avesse in mente. In caso contrario ° come è espresso dalla ricorrente in termini molto incisivi ° si lascerebbe effettivamente "carta bianca" alla Commissione consentendole di negare sic et simpliciter e in abstracto il carattere indispensabile di restrizioni alla concorrenza.
Tuttavia, contrariamente all' affermazione della ricorrente, la Commissione ha chiaramente lasciato intendere quali alternative avesse in mente. Come emerge ad esempio dai punti 74 e 82 della decisione, la possibile alternativa consisteva, secondo la Commissione, nella conclusione di accordi individuali ai fini della fissazione dei prezzi di rivendita ("individual resale price maintenance agreements") (28). Come giustamente osservato dalla Commissione, essa non doveva ancora decidere, in tale fase, se accordi individuali di tal genere fossero compatibili con l' art. 85. Va osservato che a quel momento la Commissione non conosceva e non poteva conoscere il contenuto concreto di accordi individuali di tale tipo. Si sarebbe dovuto rispondere a tale questione solamente se accordi di tal genere fossero stati notificati alla Commissione. Era quindi sufficiente per la Commissione rilevare che il sistema degli NBA non costituiva l' unico strumento immaginabile che consentisse di ottenere i vantaggi desiderati, cosa che la Commissione ha fatto. Incombeva, quindi, alla ricorrente fornire la prova che tali accordi individuali tra editori e librerie non erano idonei a produrre i vantaggi che il sistema degli NBA intendeva conseguire. La condotta seguita dalla Commissione non può essere quindi oggetto di contestazione e il Tribunale poteva legittimamente respingere le censure dedotte al riguardo dalla ricorrente (29). Il motivo dedotto al riguardo non merita quindi accoglimento.
36. La Booksellers Association ritiene, in tale contesto, che la Commissione non potesse limitarsi a respingere la domanda di esenzione degli NBA, presentata dalla ricorrente. Essa avrebbe dovuto piuttosto avviare contatti con la ricorrente medesima al fine di trovare un' alternativa accettabile. La Commissione avrebbe potuto negare l' esenzione solamente nel momento in cui gli interessati si fossero rifiutati di accettare le sue proposte. Anche ove la Commissione potesse eventualmente limitarsi, in altri casi, a respingere una domanda di esenzione senza proporre alternative agli interessati, occorrerebbe fare un' eccezione per il caso in esame. Nella specie si tratta infatti, secondo la Booksellers Association, di accordi la cui applicazione si protrae ormai da molti anni e che rispondono all' interesse generale.
Non riteniamo necessario soffermarci dettagliatamente su tale tesi sviluppata dall' interveniente. Come giustamente osservato dalla Commissione, sembra trattarsi di un nuovo motivo che deve essere conseguentemente considerato irricevibile. Occorre, in ogni caso, sottolineare che nel diritto comunitario non esiste alcuna norma del contenuto fatto valere dall' interveniente.
4) Il punto 84 della sentenza impugnata
37. La ricorrente deduce avverso le affermazioni fatte dal Tribunale al punto 84 due censure delle quali solamente una richiede un' analisi più approfondita. Al riguardo si deve preliminarmente osservare che, nel detto passo, il Tribunale respinge un argomento a suo parere dedotto dalla ricorrente, secondo cui il sistema degli NBA crollerebbe nel caso in cui la sua sfera di applicazione fosse limitata al mercato nazionale (vale a dire al mercato del Regno Unito).
38. La ricorrente afferma, anzitutto, di non aver mai dedotto l' argomento esaminato dal Tribunale. Tale punto è contestato dalla Commissione la quale ritiene tuttavia che, anche ove la ricorrente non dovesse avere effettivamente utilizzato tale argomento, il motivo non potrebbe comunque trovare accoglimento. Infatti, secondo la Commissione, non si vede quale incidenza possa avere in ordine agli argomenti effettivamente dedotti dalla ricorrente il fatto che il Tribunale abbia respinto un argomento non proposto.
Sarebbe inutile, a nostro parere, ricercare se la ricorrente abbia effettivamente dedotto l' argomento controverso nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione e dinanzi al Tribunale. Il Tribunale stesso sostiene, al punto 82 della sentenza, che la ricorrente ha riconosciuto, nel corso della fase orale del procedimento, che dalla limitazione dell' applicazione degli NBA al mercato britannico non deriverebbe la conseguenza del crollo del sistema. La ragione per cui il Tribunale nel prosieguo, vale a dire al punto 84 della sentenza, ha nondimeno esaminato e respinto l' argomento controverso resta oscuro. Siamo inclini a ritenere che si tratti di una inavvertenza del Tribunale. In ogni caso, il fatto che il Tribunale abbia discusso un argomento non dedotto (oppure non reiterato) può, è pur vero, lasciar sorgere il legittimo dubbio che la sentenza non sia stata redatta con la necessaria attenzione. Tale circostanza resta però irrilevante ai fini della valutazione giuridica, in quanto ° come giustamente osservato dalla Commissione ° non si comprende quale incidenza potrebbero avere tali affermazioni ultronee del Tribunale in ordine al giudizio espresso sugli argomenti effettivamente dedotti. Una censura diretta contro affermazioni ultronee di tal genere deve essere considerata inefficace (30).
39. Maggiore difficoltà sembra invece presentare la risposta alle questioni sollevate dalla seconda censura mossa dalla ricorrente con riguardo al punto 84 della sentenza. In tale passo il Tribunale respinge l' argomento a suo parere dedotto dalla ricorrente precedentemente esaminato, affermando che ad un sistema di prezzi imposti che restringa il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune non può essere concessa l' esenzione motivata dalla necessità di mantenere il sistema medesimo affinché questo possa produrre i suoi effetti benefici all' interno del mercato nazionale. Il Tribunale afferma successivamente:
"Va inoltre rilevato che la [ricorrente], associazione di editori stabiliti nel Regno Unito, non può legittimamente far leva sugli eventuali effetti negativi che potrebbero verificarsi sul mercato irlandese, anche se tale mercato fa parte di una zona linguistica comune".
40. Secondo la censura della ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in questo passo in un manifesto errore di diritto. Ad un soggetto di uno Stato membro, che richiede un' esenzione relativamente ad un accordo che abbia ripercussioni sul commercio tra Stati membri, non potrebbe essere negata la possibilità di invocare i vantaggi che tale accordo produce in altri Stati membri. La ricorrente fa valere di aver sempre sostenuto che il sistema degli NBA è indispensabile per produrre in Irlanda gli stessi vantaggi che si riscontrano nel Regno Unito. La Booksellers Association e la Clé si associano a tale argomento della ricorrente.
41. E' innegabile che il passo della sentenza sopra citato è caratterizzato da un manifesto errore di diritto. Un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, si basa sul presupposto che l' accordo di cui trattasi produca taluni effetti positivi. Tale disposizione non contiene alcuna prescrizione circa il luogo in cui tali vantaggi debbano realizzarsi. Ma è evidente che, in tale contesto, occorre prendere in considerazione tutti i vantaggi che si producono nell' ambito della Comunità. Le norme del Trattato CE in materia di concorrenza mirano a garantire il funzionamento del mercato interno. Sarebbe incompatibile con tale obiettivo voler impedire ad un operatore economico di uno Stato membro di invocare, nell' ambito dell' art. 85, n. 3, vantaggi che si producono in un altro Stato membro. Tale considerazione ci sembra talmente ovvia da non necessitare ulteriore approfondimento.
42. La Commissione riconosce che il passo controverso della sentenza può sembrare di difficile comprensione e sottolinea di non condividere la tesi del Tribunale ivi espressa. Essa sostiene tuttavia che tale dichiarazione del Tribunale resta irrilevante nel presente giudizio, in quanto è stata fatta nel contesto della reiezione di un argomento non dedotto (o non reiterato) dalla ricorrente. Quest' ultima avrebbe potuto naturalmente invocare i benefici realizzatisi in Irlanda. Tuttavia, non è stata in grado di provare che la limitazione dell' applicazione degli NBA al Regno Unito avrebbe prodotto sul mercato irlandese le conseguenze negative da essa sostenute. La Commissione ritiene che anche per tale motivo la censura della ricorrente resti irrilevante.
43. Tali considerazioni non appaiono convincenti. Il punto 84 della sentenza impugnata può essere certamente considerato ° come già rilevato ° ultroneo e, quindi, trascurato. Si può anche ritenere che il passo controverso costituisca, nel contesto del punto 84 ed alla luce del tenore di quest' ultimo, un obiter dictum che ne diminuisce ulteriormente la rilevanza. Le censure rivolte contro tale passo in quanto tale colpiscono quindi nel vuoto. Tuttavia, non può disconoscersi che in tale passo il Tribunale abbia affermato che, a suo parere, la ricorrente non poteva invocare, ai fini dell' ottenimento dell' esenzione, i benefici che avrebbero potuto prodursi in Irlanda. Orbene, come abbiamo già rilevato (31), la questione del carattere indispensabile di una restrizione alla concorrenza può essere correttamente valutata solamente qualora gli obiettivi dell' accordo di cui trattasi siano chiaramente individuati. Nella specie, in tali obiettivi rientrava anche quello di realizzare i benefici de quibus anche in Irlanda. Il Tribunale, avendo manifestamente trascurato tale circostanza, si è basato, ai fini dell' esame del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza, su premesse erronee (in quanto incomplete). Si è quindi in presenza, a nostro parere, di un errore di diritto che ° trattandosi di un errore fondamentale ° giustificherebbe l' annullamento della sentenza.
44. La Corte ha tuttavia già affermato che l' impugnazione dev' essere respinta qualora dalla motivazione della sentenza "del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto" (32). Conseguentemente, ove la decisione della Commissione su questo punto dovesse risultare fondata, sarebbe corretto confermare la sentenza malgrado l' errore di diritto di cui è viziata. Ciò presupporrebbe quindi che la Commissione stessa fosse cosciente, nell' esame della questione del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza, della portata dei benefici invocati dalla ricorrente.
45. Le affermazioni fatte dalla Commissione nell' ambito del procedimento di impugnazione fanno sorgere il dubbio che ciò non sia avvenuto. Nella comparsa di risposta, la Commissione fa riferimento al fatto che le esportazioni verso l' Irlanda rappresentano solamente una bassissima quota ° circa l' 1,2% ° della produzione di libri nel Regno Unito. A suo parere, non ci si può attendere che la limitazione al Regno Unito dell' applicazione degli NBA produca un effetto sensibile sull' attività degli editori stabiliti su tale territorio. Le tirature, i costi nonché il numero e la diversità dei titoli pubblicati dagli editori britannici non varierebbero sensibilmente. Gli acquirenti irlandesi di libri potrebbero quindi continuare a godere degli stessi vantaggi degli acquirenti britannici. La Commissione ritiene, peraltro, che nemmeno le conseguenze negative temute dalla ricorrente circa il numero delle librerie provviste di scorte nel Regno Unito debbano verificarsi. Per contro, nella comparsa di risposta, le possibili ripercussioni sul numero delle librerie in Irlanda vengono menzionate solamente in una nota a piè di pagina. Colpisce anche il fatto che, nella controreplica, la Commissione contesta alla ricorrente di aver modificato la propria tesi e di fondarsi a quel punto su un argomento del tutto diverso da quello dedotto nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. Tali dichiarazioni fanno sorgere l' impressione che la Commissione non abbia tenuto inizialmente in considerazione la questione delle possibili ripercussioni sulle librerie irlandesi.
46. Anche le affermazioni della Commissione relative ad un' osservazione fatta dalla ricorrente nella propria replica avvalorano tale ipotesi. La ricorrente aveva sostenuto di essersi sempre fondata sulle conseguenze pregiudizievoli che la soppressione degli NBA produrrebbe per le librerie irlandesi e, conseguentemente, per gli acquirenti di libri in Irlanda e per gli editori irlandesi. La Commissione interpreta tale affermazione nel senso che la ricorrente basa la propria richiesta di esenzione degli NBA sulla considerazione che questi procurino vantaggi ai concorrenti dei propri aderenti. Secondo la Commissione, una siffatta tesi dovrebbe essere quanto meno considerata inusuale. Probabilmente, le considerazioni contenute nella parte finale del punto 84 della sentenza impugnata possono trovare spiegazione nel fatto che il Tribunale ha seguito al riguardo un ragionamento analogo.
Tali affermazioni dimostrano la capacità di immaginazione e di inventiva dei rappresentanti della Commissione, ma non appaiono convincenti. La Clé ha fatto presente, nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, i termini in cui l' argomento della ricorrente deve essere inteso, nel senso che nella specie si tratta della possibilità per le librerie provviste di scorte in Irlanda di sopravvivere e di svolgere la propria attività. E' peraltro evidente che l' esistenza di tali librerie va anche a profitto ° indirettamente ° degli editori irlandesi. L' argomento dedotto dalla ricorrente al riguardo è pertanto perfettamente logico e coerente. Invece, le osservazioni della Commissione sono piuttosto volte a sviare l' attenzione dall' effettiva problematica insita nella controversia in esame. La Commissione avrebbe potuto fare a meno di svolgere tali considerazioni se avesse potuto disporre di una prova concreta che le consentisse di respingere la censura della ricorrente secondo cui essa non ha o non ha sufficientemente tenuto conto delle ripercussioni sulle librerie in Irlanda.
47. La domanda della ricorrente diretta ad ottenere che la Corte annulli, nella parte relativa a tale punto, la sentenza del Tribunale nonché la decisione della Commissione, costringendo così quest' ultima a pronunciarsi nuovamente sulla domanda di esenzione, non è quindi priva di pertinenza. Siamo tuttavia giunti alla convinzione che tale censura non meriti comunque accoglimento. Riteniamo infatti che, malgrado tutto, la ricorrente non sia stata in ultima analisi in grado di provare che la Commissione, nell' emanazione della decisione, non abbia preso in considerazione i possibili benefici effetti degli NBA sulla struttura del mercato del libro in Irlanda. Come abbiamo già rilevato, la Commissione ha esaminato, ai punti 76-85 della decisione, gli argomenti concreti dai quali la ricorrente ha ritenuto di poter dedurre il carattere indispensabile degli NBA. Non sembra quindi che la Commissione abbia esaminato tali argomenti solamente con riguardo al Regno Unito. Le affermazioni della Commissione relative a tale questione fanno invece espresso riferimento, in due punti, all' Irlanda (33). Incombeva quindi alla ricorrente dedurre altri argomenti dai quali risultasse che l' applicazione degli NBA al commercio tra Stati membri fosse indispensabile al fine di realizzare taluni benefici in Irlanda. Argomenti di tal genere non sono stati manifestamente dedotti. La ricorrente sembra essersi limitata a esporre i quattro argomenti da essa utilizzati senza porre particolarmente l' accento sul mercato irlandese.
Non potendo dirsi acclarato che la Commissione si sia basata, ai fini dell' esame del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza, su un' erronea interpretazione dei benefici desiderati, la presente censura dev' essere respinta in base alle considerazioni sopra esposte.
48. Le ulteriori considerazioni sviluppate dalla Booksellers Association in tale contesto non richiedono che brevi considerazioni. La detta parte interveniente ha fatto valere che la Commissione e il Tribunale non avrebbero tenuto in debito conto l' importanza degli NBA nella zona linguistica comune costituita dal Regno Unito e dall' Irlanda. A suo parere, sarebbe contrario al principio di parità di trattamento far godere di taluni benefici i residenti di un territorio e negarli invece ai residenti di un altro territorio. Tale argomento non può essere accolto. Non si può parlare di una disparità di trattamento, atteso che la Commissione si è limitata a rilevare che la ricorrente non era stata in grado di acclarare che le restrizioni alla concorrenza inerenti agli NBA fossero indispensabili per produrre i benefici desiderati.
La Booksellers Association fa valere, inoltre, che la decisione della Commissione confermata dal Tribunale implica una compartimentazione, lungo le frontiere nazionali, di un mercato sino a quel momento unico. A tale argomento va replicato che la circostanza che la decisione si sia limitata ad aspetti concernenti il commercio tra Stati membri e non abbia affrontato la questione dell' applicazione puramente nazionale degli NBA trova la sua spiegazione nel fatto che l' art. 85 del Trattato CE ha una sfera di applicazione limitata.
5) Le decisioni della Restrictive Practices Court
49. La ricorrente contesta al Tribunale di averle attribuito, al punto 77 della sentenza, un argomento da essa in realtà non dedotto. In tale passo della sentenza il Tribunale ha affermato che, secondo la ricorrente, la constatazione da parte della Restrictive Practices Court del carattere indispensabile degli NBA si applicherebbe sia alle vendite di libri di produzione nazionale nel Regno Unito sia al commercio tra Stati membri. La ricorrente fa valere di aver semplicemente sostenuto che gli elementi di prova prodotti dinanzi al giudice inglese e le conclusioni del detto giudice apparivano rilevanti tanto per l' Irlanda quanto per il Regno Unito. Essa aggiunge che la Commissione non ha mai indicato i motivi che le hanno consentito di concludere nel senso che le conseguenze che, secondo la Restrictive Practices Court, potrebbero prodursi nel Regno Unito a seguito della soppressione degli NBA non si realizzerebbero anche in Irlanda. A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe pertanto violato l' art. 190 del Trattato CE.
La ricorrente aggiunge che il Tribunale sarebbe erroneamente pervenuto alla conclusione, risultante dal punto 43 della decisione, secondo cui la Commissione avrebbe preso conoscenza delle decisioni della Restrictive Practices Court. Al contrario, né da tale passo né da altri passi della decisione emerge che la Commissione abbia tenuto conto di tali decisioni. La ricorrente riconosce che la Commissione non è tenuta a pronunciarsi su tutti gli elementi di prova dinanzi ad essa dedotti. Tuttavia, la Commissione ha omesso, nella specie, di prendere in esame alcuni dei più importanti elementi di prova, vale a dire il materiale probatorio presentato dinanzi alla Restrictive Practices Court nonché le conclusioni del detto giudice. Orbene, la Commissione non avrebbe potuto legittimamente respingere la domanda di esenzione senza aver prima attentamente e completamente esaminato tali elementi probatori. Ove avesse proceduto a tale esame, non sarebbe potuta pervenire, seguendo un ragionamento logico, alla conclusione alla quale è invece giunta. L' argomento utilizzato dal Tribunale al punto 79 della sentenza, secondo cui le prassi giudiziarie nazionali non possono impedire l' applicazione delle norme del Trattato CE in materia di concorrenza, sarebbe certamente esatto. Tuttavia, secondo la ricorrente, tale considerazione resterebbe irrilevante in quanto nella specie si tratta di stabilire se la ricorrente possa basarsi, ai fini della domanda di esenzione, sui detti mezzi di prova.
50. La Commissione replica che il fatto, censurato dalla ricorrente, che il Tribunale abbia erroneamente riportato l' argomento della ricorrente medesima potrebbe rivestire importanza solamente laddove un errore di tal genere (che la Commissione ritiene peraltro non acclarato) incidesse direttamente sui motivi che hanno indotto il Tribunale a respingere gli argomenti effettivamente dedotti dalla ricorrente.
La Commissione fa valere, inoltre, che dal punto 43 della decisione emerge come essa non abbia trascurato le decisioni del giudice britannico. Essa non era tuttavia tenuta a pronunciarsi espressamente, nella propria decisione, sugli accertamenti compiuti dalla Restrictive Practices Court e sulle prove dinanzi ad essa prodotte, atteso che tali accertamenti e tali prove non presentavano rilevanza diretta con riguardo alle questioni che la Commissione doveva affrontare nella specie. Da un lato, il giudice britannico non si è direttamente pronunciato sulla questione del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza nel mercato comune derivanti dagli NBA. Dall' altro, la Restrictive Practices Court non ha ritenuto acclarato che la soppressione degli NBA produrrebbe una riduzione sensibile dei benefici risultanti dall' attività di esportazione (tra cui anche le esportazioni verso l' Irlanda). Infine, secondo la Commissione il giudice britannico ha esaminato esclusivamente la questione della compatibilità del mantenimento degli NBA con l' interesse pubblico nel Regno Unito.
51. Per quanto attiene alla censura secondo cui il Tribunale avrebbe discusso un argomento che la ricorrente non avrebbe dedotto, ci possiamo limitare a rinviare alle nostre osservazioni riguardanti una censura analoga, formulata con riguardo al punto 84 della sentenza (34). Anche ove tale censura della ricorrente dovesse risultare fondata, non si comprende quale influenza le affermazioni ultronee del Tribunale avrebbero potuto avere (in questo caso) sulla sua valutazione degli argomenti effettivamente dedotti.
52. Per quanto attiene alla questione se la Commissione abbia preso in considerazione le decisioni della Restrictive Practices Court, si deve osservare che il punto 43 della decisione si limita a menzionare tali decisioni. Per contro, il contenuto concreto di tali decisioni o gli elementi di prova prodotti dinanzi al detto giudice non sono oggetto, né in tale passo né in altri passi della decisione, di un' analisi più approfondita da parte della Commissione. Solamente al punto 71 della decisione si ritrova un richiamo ai procedimenti dinanzi ai giudici nazionali. La Commissione afferma in tale passo che gli argomenti dedotti nell' ambito dei detti procedimenti nazionali in ordine alla questione del carattere indispensabile degli NBA non riguarderebbero tanto la necessità di un' applicazione comune delle condizioni tipo nel caso di un sistema di prezzi imposti dei libri quanto piuttosto la questione se un regime di prezzi imposti per i libri in quanto tale sia indispensabile al fine di conseguire gli obiettivi desiderati. Nell' ordinanza pronunciata nell' ambito del procedimento sommario la Corte ha già osservato che le dette decisioni nazionali avevano chiaramente esaminato la questione del carattere indispensabile della fissazione di condizioni di vendita uniforme (35). In tale pronuncia essa ha anche affermato che la Commissione aveva proceduto, nei punti 72-86 della decisione, alla valutazione del carattere indispensabile degli NBA "senza tener conto dei giudizi formulati dal menzionato giudice nazionale" (36). Ciò premesso, si può difficilmente sostenere che dalla decisione della Commissione emerga che questa "non abbia ignorato" le decisioni del giudice britannico, come il Tribunale ha ritenuto di poter supporre (37).
Ci appaiono incomprensibili i motivi per i quali la Commissione non ha ritenuto di doversi ulteriormente soffermare sui detti procedimenti dinanzi alla Restrictive Practices Court. Atteso che la ricorrente ha attribuito ai detti procedimenti tanta importanza con riguardo al caso di specie, sarebbe stato logico discuterne, ancorché in termini succinti. In considerazione della durata del presente procedimento, tale omissione non potrà essere imputata a mancanza di tempo. La Commissione ha esposto, nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello di impugnazione, i motivi che l' hanno indotta a ritenere che i detti procedimenti nazionali non rivestissero particolare importanza con riguardo al caso di specie. Non si comprende perché essa non abbia fornito tali spiegazioni già nella decisione.
53. Tuttavia riteniamo che, sul merito, la posizione della Commissione sia corretta. Essa osserva giustamente che la Restrictive Practices Court ha esaminato gli NBA con riguardo alla loro compatibilità con le norme in materia di concorrenza vigenti nel Regno Unito. Le decisioni del detto giudice sono state emanate anteriormente all' adesione del Regno Unito alle Comunità. Esse non avevano quindi ad oggetto l' interpretazione dell' art. 85 del Trattato CE e non possono essere quindi direttamente invocate ai fini della soluzione della questione da risolvere nel caso di specie, vale a dire quella del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza derivanti dagli NBA per il commercio tra Stati membri. Perfettamente corretta appare quindi la considerazione operata in tal senso dal Tribunale al punto 79 della sentenza (38).
La ricorrente nonché la Clé sembrano ritenere acclarato che, nell' ambito dei procedimenti nazionali, il giudice britannico sia giunto alla conclusione che, con riguardo al Regno Unito, le restrizioni alla concorrenza contenute negli NBA fossero indispensabili ai fini del conseguimento degli obiettivi desiderati e che la Commissione fosse quindi tenuta a provare che lo stesso ragionamento non poteva applicarsi con riguardo all' Irlanda. Tale tesi non può essere accolta. Una siffatta inversione dell' onere della prova è inconciliabile con l' art. 85, n. 3. La prova del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza con riguardo al commercio tra Stati membri incombeva alla ricorrente. A tale funzione probatoria erano diretti i quattro argomenti specifici dedotti dalla ricorrente e sui quali ci soffermeremo ancora in prosieguo.
54. Preliminarmente occorre ancora esaminare l' ulteriore argomento della Booksellers Association secondo cui la Commissione, se è pur vero che non è vincolata dalle decisioni dei giudici nazionali, è tuttavia soggetta, ai sensi dell' art. 5 del Trattato CE, ad un obbligo di collaborazione con le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza. Conseguentemente la Commissione sarebbe tenuta a prendere in considerazione le decisioni delle autorità giudiziarie nazionali laddove ciò possa risultare necessario al fine di garantire la corretta applicazione delle norme del Trattato CE in materia di concorrenza e di prevenire qualsiasi indebita ingerenza nell' applicazione delle disposizioni nazionali relative alla concorrenza. La ricorrente sembra aver voluto fare propria tale considerazione nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte.
A nostro parere può essere lasciata in sospeso la questione della fondatezza dell' eccezione della Commissione, secondo cui si tratterebbe di un motivo nuovo e quindi irricevibile. La tesi dell' interveniente (formulata comunque in termini vaghi) non può essere infatti in alcun caso condivisa. Secondo tale tesi, la Commissione finisce per essere obbligata ad adeguare l' applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla concorrenza alle disposizioni nazionali vigenti nella materia stessa ed all' applicazione di quest' ultima in ogni singolo caso di specie. Come correttamente osservato dalla Commissione, ciò costituirebbe inversione del principio del diritto comunitario che ne afferma la prevalenza sulle norme nazionali.
55. Anche tale motivo deve essere quindi respinto. Teniamo tuttavia a sottolineare nuovamente che avremmo ritenuto molto più corretto che la Commissione illustrasse nella decisione stessa i motivi per i quali non aveva attribuito particolare importanza, con riguardo alla controversia in esame, ai procedimenti dinanzi alla Restrictive Practices Court aspettando, invece, la fase contenziosa per svolgere tali considerazioni.
6) Analisi degli specifici argomenti della ricorrente
56. La ricorrente contesta al Tribunale e alla Commissione di aver esaminato separatamente e distintamente i quattro argomenti principali da essa dedotti relativamente alla questione del carattere indispensabile. A suo parere, infatti, da una valutazione complessiva di tali considerazioni emergerebbe che le restrizioni alla concorrenza contenute negli NBA sarebbero effettivamente indispensabili per realizzare i benefici desiderati.
La ricorrente fa valere di aver sempre sottolineato che un regime di prezzi imposti per i libri debba costituire uno strumento agile per poter produrre effetti positivi. La somma delle difficoltà che deriverebbero da un sistema di accordi individuali, in assenza degli strumenti offerti dagli NBA, renderebbe un tale regime impraticabile in considerazione del numero degli editori, dei titoli e degli esemplari dei singoli libri giacenti nelle scorte delle librerie, nonché in considerazione della natura della loro attività.
57. La Commissione replica giustamente che quattro argomenti di debole consistenza non possono trasformarsi in un argomento convincente per il solo fatto di considerarli nel loro insieme. A nostro avviso, la ricorrente non è stata in grado di indicare i motivi per i quali una valutazione complessiva delle considerazioni da essa svolte potesse evidenziare il carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza, quando nessuno dei singoli argomenti risultava di per sé convincente.
58. La Commissione osserva, inoltre, che la ricorrente non ha censurato in quanto tali le considerazioni svolte dal Tribunale sui singoli argomenti. Come già menzionato, la ricorrente ha posto sostanzialmente l' accento, nell' ambito del procedimento dinanzi alla Corte, sulle possibili conseguenze derivanti per le librerie irlandesi dalla decisione della Commissione. Le intervenienti hanno ulteriormente sottolineato tale aspetto. La Booksellers Association ha parlato di un rischio per le piccole librerie. La Clé ha evocato il "crollo" del mercato del libro in Irlanda e ha espresso i propri timori circa le possibili difficoltà pratiche derivanti dalla decisione della Commissione che sarebbero da considerare quale "incubo".
Ciò premesso, era legittimo attendersi che la ricorrente censurasse quanto meno le dichiarazioni del Tribunale relative al secondo degli argomenti da essa avanzati (secondo cui le librerie non sarebbero in grado di applicare e di rispettare una miriade di condizioni di vendita differenti fissate da editori diversi). Le considerazioni svolte dalla Commissione al riguardo, ai punti 79-83 della decisione, non ci sembrano, infatti, particolarmente convincenti. Parimenti, quanto dichiarato in tale contesto dal Tribunale non appare interamente soddisfacente (39). Non occorre tuttavia sottoporre tali affermazioni del Tribunale ad un esame più approfondito. Come affermato dalla Corte recentemente, essa deve pronunciarsi, nell' ambito di un procedimento di impugnazione, soltanto sui punti della sentenza che sono stati impugnati e deve inoltre pronunciarsi su tali punti sotto il solo profilo dei singoli motivi dedotti (40). Non avendo la ricorrente dedotto censure in merito, non occorre quindi soffermarsi sulla questione delle eventuali carenze delle affermazioni compiute dal Tribunale al riguardo. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.
7) Considerazioni politico-giuridiche
59. La ricorrente osserva che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 27 novembre 1985, ha affermato che la fissazione del prezzo di rivendita dei libri produceva effetti positivi e non si poneva in contrasto con le regole del Trattato CE in materia di concorrenza (41). A suo parere, la condotta seguita dalla Commissione nella causa in esame sarebbe quindi contraddittoria e contravverrebbe al principio di buona amministrazione. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di rilevare tale contraddizione.
La Commissione è di parere opposto e sostiene di aver chiaramente precisato, in tale comunicazione, di non voler tollerare pratiche contrarie alla normativa comunitaria in materia di concorrenza. Essa aggiunge di aver scelto di adottare, nella causa in esame, una condotta "pragmatica", limitandosi ad esaminare quegli aspetti degli NBA che riguardano il commercio tra Stati membri.
Non si vede come l' argomento dedotto dalla ricorrente possa trovare accoglimento. Come giustamente sottolineato dalla Commissione, la ricorrente non afferma che la comunicazione del 1985 abbia fatto sorgere il suo legittimo affidamento ° meritevole di tutela ° quanto al fatto che la Commissione non avrebbe censurato il sistema degli NBA. Siamo inoltre del parere che si tratti in questo caso di considerazioni politiche che presentano un certo interesse de lege ferenda, ma il cui esame ° come correttamente osservato dalla Pentos ° non rientra nei compiti del giudice dell' impugnazione.
60. Lo stesso ragionamento vale per quanto attiene ai riferimenti, compiuti dalla ricorrente e dalla Booksellers Association, al fatto che, nell' emanazione della decisione, la Commissione avrebbe dovuto tener conto degli aspetti culturali insiti nella controversia in esame. Come correttamente osservato dalla Booksellers Association, l' obbligo di tenere in considerazione tali aspetti risultava già dalla giurisprudenza della Corte. Ai sensi del Trattato sull' Unione europea, tale obbligo è ormai espressamente sancito nel Trattato CE (art. 128, n. 4, del Trattato CE). Tuttavia, come emerge dal punto 75 della decisione, la Commissione non ha affatto trascurato tali aspetti culturali (42).
61. La ricorrente ha inoltre menzionato, in tale contesto, una risoluzione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1993, secondo cui il Parlamento si sarebbe pronunciato per il mantenimento, nelle zone linguistiche comuni, del regime di prezzi imposti per i libri. La Commissione ha giustamente osservato che tale argomento è privo di rilevanza per il solo fatto che tale risoluzione è stata adottata molto tempo dopo l' emanazione della decisione controversa della Commissione.
62. Anche tale motivo dev' essere quindi respinto.
Sulle spese
63. Atteso che il ricorso dev' essere respinto, la ricorrente dev' essere condannata alle spese ai sensi degli artt. 122 e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Considerato che la domanda della Clé e della Booksellers Association, intervenute a sostegno della ricorrente, è stata respinta, riteniamo che, ai sensi dell' art. 69, n. 4, secondo comma, del medesimo regolamento di procedura, le dette parti debbano sopportare le proprie spese. L' interveniente Pentos ha indebitamente cercato di avvalersi del presente procedimento per porre in discussione la legittimità dell' applicazione degli NBA nel Regno Unito. Considerato che tale interveniente si è peraltro limitata sostanzialmente a reiterare gli argomenti della Commissione, ci sembra equo che anch' essa debba sopportare le proprie spese.
C ° Conclusione
64. Suggeriamo pertanto a questa Corte di respingere l' impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese, eccezion fatta per le intervenienti che sopporteranno rispettivamente le proprie spese.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Publishers Association/Commissione (Racc. 1992, pag. II-1995).
(2) ° GU 1989, L 22, pag. 12.
(3) ° V. supra, nota 2 (punti 6-30 nonché 38 e 39).
(4) ° V. supra, nota 1 (punti 4-16).
(5) ° V. supra, nota 1 (punti 17, 18 e 56).
(6) ° (1962) 3 All E.R. 751.
(7) ° Sino al momento della fase orale del procedimento dinanzi a questa Corte non sembrano essere stati tuttavia compiuti passi in tal senso.
(8) ° V. supra, paragrafi 3 e 4.
(9) ° Racc. 1989, pag. 1693.
(10) ° V. supra, paragrafo 10.
(11) ° Secondo quanto illustrato dalla Commissione nel controricorso relativo al presente grado di giudizio, tale commercio transfrontaliero consiste essenzialmente nell' esportazione di net books provenienti dal Regno Unito verso l' Irlanda, nell' importazione nel Regno Unito di libri, provenienti da altri Stati membri, classificati quali net books dall' importatore o dal distributore successivamente all' importazione e nella reimportazione nel Regno Unito di libri precedentemente esportati verso altri Stati membri (in particolare l' Irlanda).
(12) ° Si deve ricordare peraltro che la Pentos era intervenuta nella controversia a sostegno della Commissione.
(13) ° V., al riguardo, sentenza 15 maggio 1975, causa 71/74, Frubo/Commissione (Racc. pag. 563, punto 43).
(14) ° V. sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grunding/Commissione (Racc. pag. 457, in particolare pag. 524). Deve essere naturalmente respinta, invece, la tesi sostenuta dalla Pentos secondo cui una decisione della Commissione ex art. 85, n. 3, è illegittima solamente in caso di errore manifesto di fatto o di diritto.
(15) ° V. le conclusioni dello scrivente del 10 febbraio 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. 1994, pag. I-2681, paragrafo 30 e seguenti).
(16) ° V. sentenze 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 13); causa C-346/90 P, F./Commissione (Racc. pag. I-2691, punto 7).
(17) ° V. sentenze Vidrányi, già citata alla nota 16, punto 12, e F., già citata alla nota 16, punto 7; giurisprudenza confermata da ultimo dalla sentenza 1 giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 48).
(18) ° Cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione (Racc. pag. 19).
(19) ° Sentenza citata, nota 18, pag. 47.
(20) ° V. in prosieguo i paragrafi 24-28.
(21) ° GU 1982, L 54, pag. 36; tale decisione è stata oggetto della sentenza VBVB e VBBB/Commissione, precedentemente citata, nota 18.
(22) ° Il testo italiano utilizza il termine dovrebbero . Nel testo francese si usa invece il termine potrebbero. Dal riscontro con gli altri testi appare però chiaro che non si tratta di un obbligo bensì di un mero richiamo all' esistenza di altre possibilità (Ndt).
(23) ° V. supra, paragrafo 9.
(24) ° La causa in esame si differenzia al riguardo anche dalla fattispecie oggetto della sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78 - 215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione (Racc. pag. 3125). In tale sentenza la Corte ha dichiarato (v. punto 184) che il numero di intermediari non costituisce necessariamente il criterio essenziale di un miglioramento della distribuzione ai sensi dell' art. 85, n. 3 . Occorre tuttavia ricordare, in proposito, che si trattava nella specie della distribuzione di prodotti di tabacco.
(25) ° Il testo della versione inglese inverte la causa e l' effetto [ (...) to avoid the decline in stock levels which would result from shorter print runs ]. Tuttavia si tratta, senza dubbio, piuttosto di un' inavvertenza di redazione che non di un' inesattezza sostanziale.
(26) ° V. in prosieguo, paragrafo 37 e seguenti.
(27) ° Sentenza citata, nota 18, punto 52; v. anche sentenza 11 luglio 1985, causa 42/85, Remia/Commissione (Racc. pag. 2545, punto 45).
(28) ° V. anche il punto 74 della decisione.
(29) ° V. il punto 90 della sentenza impugnata.
(30) ° V. sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione (Racc. pag. I-6965, punto 31).
(31) ° V. supra, paragrafo 33.
(32) ° V. sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I-3755, punto 28).
(33) ° V. i punti 77 e 81.
(34) ° V. supra, paragrafo 38.
(35) ° V. supra, nota 9 (paragrafo 30).
(36) ° V. supra, nota 9 (paragrafo 29).
(37) ° V. il punto 79 della sentenza.
(38) ° Le dichiarazioni del giudice britannico, invocate dalla Commissione, sulle possibili ripercussioni dell' eliminazione degli NBA sulle esportazioni appaiono pertanto anch' esse prive di rilevanza.
(39) ° Al punto 105 della sentenza impugnata si afferma, ad esempio, che tale argomento riguarda per l' essenziale il mercato britannico, ragion per cui esso non è rilevante all' atto pratico . Non comprendiamo come il Tribunale sia giunto a tale conclusione.
(40) ° V. sentenza 1 giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi, citata, nota 17, punti 29 e 52.
(41) ° COM(85) 681 def.
(42) ° V. al riguardo anche i punti 175 e 177 della XXIII Relazione sulla politica di concorrenza [COM(94) 161 def.].
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