Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Verwaltungsgerichtshof dell' Assia ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sull' interpretazione del regolamento della Commissione n. 2267/84, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine (1).
2. Per la comprensione del contesto da cui è sorta la questione sollevata sarà sufficiente illustrare le seguenti circostanze.
3. L' offerta di carni bovine sul mercato comune è talvolta eccessiva. Essa può essere ridotta qualora le imprese procedano al magazzinaggio, cosa che la Comunità può promuovere corrispondendo aiuti a tal fine. Il citato regolamento è appunto volto alla concessione di detto aiuto. Devono ricorrere taluni presupposti affinché l' aiuto possa essere concesso, fra cui il fatto che l' ammasso deve avere una certa durata, deve riguardare pezzi di carne sufficientemente grandi e lo svincolo anticipato dall' ammasso non può essere effettuato prima della scadenza di un determinato periodo minimo di ammasso.
4. Il regolamento della Commissione ha disposto la concessione dell' aiuto per l' ammasso di carcasse intere e mezzene, nonché quarti anteriori e posteriori. Ha altresì consentito il disossamento prima dell' immagazzinamento. Con il disossamento la carne viene divisa in diversi pezzi come costole, petto, tibia e pancia. Il vantaggio del disossamento è costituito dal risparmio di spazio.
5. L' art. 4, n. 2, dispone che il contraente è autorizzato, contro una proporzionale riduzione dell' aiuto, a limitare l' ammasso al 90% del quantitativo di carne per il quale è stato concluso il contratto.
6. Il presente procedimento verte sull' ammasso di una notevole partita di quarti anteriori disossati da parte di un' impresa tedesca con corresponsione di aiuti comunitari. In un primo momento veniva immagazzinato il quantitativo totale per cui era stato promesso l' aiuto.
Tuttavia, prima della scadenza del periodo di ammasso minimo, l' impresa decideva di ritirare una parte della carne immagazzinata attenendosi però alla citata norma del 90%. Essa riteneva che l' art. 4, n. 2, del regolamento costituisse il necessario fondamento giuridico di siffatto ritiro successivo dal deposito, e, stando alle informazioni disponibili, le autorità tedesche si dichiaravano concordi sul punto. Inoltre anche la Commissione ha manifestato il proprio assenso.
7. Il problema è sorto perché l' impresa non ha ritirato dall' ammasso quarti anteriori disossati completi, bensì solo parti di essi. Un quarto anteriore comprende, come già ricordato, pezzi diversi come costole, petto, tibia, pancia ecc. L' impresa non ha svincolato dall' ammasso tibie e pancia.
8. Le autorità tedesche sostengono che l' impresa non ha rispettato la norma del 90% di cui all' art. 4, n. 2, che a loro parere va interpretata nel senso che possono essere ritirati dall' ammasso solo quarti anteriori disossati completi, ed hanno pertanto negato l' aiuto. L' impresa ha contestato quest' interpretazione dell' art. 4, n. 2, del regolamento.
Non è contestato che l' impresa si è attenuta alla norma del 90% solo qualora per il calcolo del 90% sia irrilevante quale parte della carne immagazzinata sia stata ritirata dall' ammasso; è altresì manifesto che si può ritenere che l' 89,9% della carne sia rimasta in deposito solo qualora alla carne ritirata vadano aggiunti i pezzi che ne fanno parte, ma che non sono stati ritirati, costituiti dalla tibia e dalla pancia.
9. Per risolvere la controversia, il Verwaltungsgerichtshof dell' Assia ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale di cui sopra.
10. L' art. 4, n. 2, dispone:
"Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossato messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e:
a) superiore o uguale al 90% di tale quantitativo, l' importo dell' aiuto all' ammasso privato di cui all' articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione;
b) inferiore al 90% di tale quantitativo, l' aiuto all' ammasso privato non viene versato".
11. Le autorità tedesche non hanno fornito chiarimenti alla Corte ma i motivi su cui fondano la loro posizione risultano chiaramente dall' ordinanza di rinvio. Secondo le autorità tedesche l' ammassatore è tenuto ad immagazzinare i quarti anteriori completi. La possibilità di immagazzinare carne disossata è stata introdotta esclusivamente allo scopo di risparmiare spazio. I pezzi di carne immagazzinati dopo il disossamento dovrebbero pertanto, durante l' intero periodo di ammasso, poter essere riuniti in quarti anteriori completi e lo svincolo dall' ammasso, consentito dall' art. 4, n. 2, può pertanto riguardare anche solo quarti anteriori completi. In tal modo si evita che restino immagazzinate solo le parti di minor valore dei quarti anteriori, mentre le parti di carne più pregiate, che potrebbero essere vendute sul mercato comunitario con maggior profitto, non vengono immagazzinate.
12. L' impresa e la Commissione sostengono un' interpretazione diversa della disposizione di cui è causa. La loro tesi è a mio parere corretta.
E' senz' altro esatto, come hanno sostenuto le autorità tedesche, che in linea di principio dall' art. 4, n. 1, deve risultare che l' ammasso deve riguardare quarti anteriori disossati completi. L' impresa e la Commissione sostengono però a ragione che dall' art. 4, n. 2, non si può dedurre che l' impresa debba svincolare dall' ammasso quarti anteriori completi qualora si avvalga della possibilità di ritirare dal magazzino una piccola parte della carne ivi conservata attenendosi però alla norma del 90%. Un requisito del genere non risulta dal tenore letterale della disposizione né può essere ricavato dalla medesima per via interpretativa. Lo scopo del regolamento e il contesto della disposizione non consentono di fondare in modo sufficiente l' interpretazione delle autorità tedesche che comporta una limitazione della libertà di disposizione dell' impresa. Come ha sostenuto la Commissione, si deve anzi ritenere che questo requisito sia in contrasto con la finalità del regolamento, volta a garantire il maggior numero di possibilità di ammasso, ed è comunque esatto che il controllo di questo requisito sarebbe particolarmente difficile.
Conclusione
13. Propongo pertanto alla Corte di risolvere la questione nel modo seguente:
"L' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2267/84 va interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano ritirati dall' ammasso parti di quarti anteriori disossati di carne bovina prima del termine del periodo minimo di ammasso, sussiste il diritto all' aiuto qualora la carne rimasta nel magazzino corrisponda ad almeno il 90% del quantitativo contrattuale, senza che sia necessario che la carne rimasta immagazzinata possa essere riunita in quarti anteriori completi disossati".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - GU 1984, L 208, pag. 31.
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