Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Introduzione
1. Il presente ricorso per inadempimento verte essenzialmente sulle disposizioni emanate dallo Stato spagnolo per disciplinare l' attività delle guide turistiche e delle guide-interpreti (1). Secondo la Commissione, queste disposizioni impediscono ai cittadini degli altri Stati membri di accedere alla professione di guida e alle guide originarie degli altri Stati membri di svolgere la loro attività in Spagna. Sotto questo aspetto esse violano il Trattato CEE (d' ora in poi: il "Trattato CE"). Le norme controverse sono contenute nel decreto 31 gennaio 1964, recante approvazione del regolamento relativo all' esercizio di attività di informazioni turistiche private (2) (in prosieguo: il "decreto del 1964").
2. Ai sensi di questo decreto, può esercitare la professione di guida turistica (o di guida-interprete) solo chi ha superato con successo gli esami a tal fine organizzati dal ministero dell' Informazione e del Turismo (art. 12). L' esercizio di queste attività da parte di persone non autorizzate è passibile di sanzioni (art. 7). E' ammesso ai citati esami solo chi è in possesso della cittadinanza spagnola [art. 13, lett. a)]. Per di più, se è vero che i gruppi di turisti stranieri possono farsi seguire da un accompagnatore turistico (Correo del Turismo) originario del loro proprio paese, questi è cionondimeno tenuto a chiedere la collaborazione di una guida-interprete (art. 11, n. 3) la quale deve essa pure, dato che l' art. 13, lett. a), così dispone, essere in possesso della cittadinanza spagnola.
3. La Commissione sostiene, in primo luogo, che subordinare l' accesso agli esami al possesso della cittadinanza spagnola è incompatibile con gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato.
4. Essa ritiene poi che la mancanza, nella normativa spagnola, di un procedimento che consenta di valutare la formazione professionale maturata in altri Stati membri e attestata da un certificato di idoneità sia in contrasto con gli artt. 5, 48, 52 e 59 del Trattato.
5. Avvalendosi delle sentenze pronunciate dalla Corte il 26 febbraio 1991 (3) denominate "sentenze guide turistiche", essa censura, infine, il fatto che il requisito di una tessera professionale, il cui ottenimento è subordinato al perfezionamento di una formazione professionale sancita da un esame, impedisce alle guide autonome o dipendenti che accompagnano i gruppi di turisti per la durata di un viaggio di svolgere la loro attività. Un siffatto requisito sarebbe incompatibile con l' art. 59 del Trattato nella misura in cui riguarda prestazioni di servizi fornite in luoghi diversi dai musei o monumenti storici, la cui visita richiede i servizi di una guida specializzata.
6. In secondo luogo la Commissione considera che, non fornendo, come richiestole, informazioni sulle disposizioni in vigore nelle Comunidades Autónomas che disciplinano l' attività delle guide turistiche e delle guide-interpreti, la Spagna si è resa responsabile di una violazione dell' art. 5 del Trattato.
7. E' questa la ragione per la quale la Commissione chiede che la Corte voglia constatare che, per i motivi or ora ricordati, il Regno di Spagna ha violato gli artt. 5, 48, 52 e 59 del Trattato. La Commissione chiede inoltre la condanna dello Stato membro convenuto alle spese.
8. Il Regno di Spagna conclude che la Corte voglia dichiarare il non luogo sia alla constatazione dell' inadempimento da parte sua sia alla condanna alle spese. A sua difesa, si avvale dei decreti n. 210/1989 della Generalitat de Catalunya e n. 72/1992 della Junta de Castilla y León. Deduce inoltre i regolamenti adottati dallo Stato spagnolo ai fini dell' attuazione delle direttive comunitarie 75/368/CEE (4) e 89/48/CEE (5).
9. Laddove necessario, esporrò più ampi dettagli sulla situazione di fatto e sulle disposizioni applicabili nel corso di queste conclusioni.
B - Presa di posizione
I - Sugli ostacoli al libero esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati membri
10. 1. Questa parte dei motivi richiede una previa e più precisa definizione dell' oggetto della controversia.
11. A questo riguardo si deve ricordare che il Regno di Spagna comprende diciassette Comunità autonome. Le parti concordano nel riconoscere che nel settore del turismo, sul quale si incentra la presente causa, dette Comunità dispongono di talune competenze legislative. Esse non negano neppure che il decreto 31 gennaio 1964 resti in vigore sul territorio di ciascuna di dette Comunità per tutto il tempo e fintantoché l' organo legislativo competente non abbia adottato una normativa che vi deroghi.
12. Al momento della fase orale del procedimento, solo due tra le diciassette Comunità avevano adottato disposizioni che possono essere di interesse ai fini del presente procedimento. Il testo di queste disposizioni è stato comunicato alla Commissione solo nel controricorso. La Commissione è stata in grado di presentare osservazioni in merito soltanto in occasione della replica e durante la fase orale.
13. Nel corso della fase orale del procedimento, la Commissione ha dichiarato di non desiderare che la Corte prenda specificamente posizione su dette disposizioni emanate dalle Comunità autonome, riservandosi il diritto di farne, se del caso, l' oggetto di un ricorso per inadempimento, dopo averle esaminate. Nel corso della replica e durante la fase orale del procedimento, la Commissione si è limitata a cogliere l' occasione per commentare dette disposizioni che non le erano state comunicate prima e per dichiarare che, in fin dei conti, in dette Comunità continuava egualmente a persistere la violazione del Trattato. Nel ricorso ha invocato la violazione dell' art. 5 del Trattato perché la Spagna non le aveva comunicato entro i termini impartiti il testo di dette disposizioni delle Comunità autonome.
14. Tenuto conto di queste dichiarazioni, la prima parte delle conclusioni della Commissione di cui qui è causa deve intendersi nel senso che la Commissione chiede alla Corte di constatare la violazione del Trattato derivante, a suo avviso, dal decreto del 1964 e producentesi nel campo di applicazione territoriale di detto decreto nel suo insieme, fatta eccezione per le Comunità autonome di Catalogna e di Castiglia e Leone. In altre parole questa parte della domanda della Commissione è geograficamente limitata alla parte di territorio spagnolo nella quale risulti accertato che il decreto considerato non sia stato modificato o integrato da normative adottate dalle (soprammenzionate) Comunità autonome.
15. 2. Così interpretato, questo motivo della Commissione mi sembra fondato.
16. a) Il governo spagnolo riconosce che il requisito della cittadinanza imposto dall' art. 13, lett. a) del decreto del 1964 (6) continua ad essere applicato, salvo che nelle due Comunità autonome soprammenzionate. Questo requisito regola l' accesso alla professione di guida turistica, poiché questa può essere esercitata solo dopo aver superato gli esami previsti dall' art. 12 ed è ammesso a detti esami solo chi è in possesso della cittadinanza spagnola. In quanto discriminazione fondata sulla cittadinanza, detto requisito rientra in principio sotto l' art. 48 (nel caso di guide turistiche che svolgono la loro professione in virtù di un contratto di lavoro subordinato) come pure dell' art. 52 e dell' art. 59 del Trattato (nel caso di guide turistiche che svolgono la loro attività come lavoratori autonomi). Poiché non può ravvisarsi alcun motivo idoneo a giustificare questo trattamento differenziato (conformemente all' art. 48, n. 4, e agli artt. 55 e 56), la Spagna si è pertanto resa responsabile di una violazione di dette disposizioni.
17. Per quanto riguarda, più particolarmente, l' art. 48, la Commissione ha limitato la sua censura ai lavoratori che già esercitavano la loro attività in Spagna al momento della sua adesione alla Comunità. Tale restrizione della Commissione richiede le seguenti precisazioni.
18. Conformemente all' art. 55 e all' art. 56 dell' Atto di adesione, i diritti in materia di libera circolazione dei lavoratori, definiti con maggior precisione dagli artt. 1-6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (7), non potevano essere invocati al momento della scadenza del termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato (nel dicembre 1991) (8). Detta normativa transitoria aveva lo scopo di evitare le perturbazioni che potevano risultare per il mercato del lavoro spagnolo dall' afflusso di richiedenti di impiego provenienti da altri Stati membri (9). Un analogo motivo viene tuttavia meno quando si tratta di lavoratori originari di altri Stati membri che già svolgono un' attività professionale regolare sul territorio spagnolo. A questi lavoratori sono applicabili non solo le disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1612/68 ma altresì gli artt. 48 e 49 del Trattato (10). E' la ragione per la quale, per quanto riguarda questa categoria di lavoratori, il controverso requisito di cittadinanza viola l' art. 48 del Trattato a partire dal giorno in cui l' adesione della Spagna è divenuta effettiva (1 gennaio 1986), e quindi anche dopo la scadenza del termine menzionato nel parere motivato. La censura della Commissione che deduce una violazione dell' art. 48 del Trattato è pertanto fondata, almeno entro i limiti ristretti che essa stessa ha riconosciuto (11).
19. In questo contesto il governo spagnolo invita a comprendere le difficoltà che lo Stato spagnolo affronta a causa della sua stessa struttura, nell' ambito della quale i poteri autonomi reagiscono con grande suscettibilità a qualsiasi iniziativa che restringa le loro competenze esclusive e che non si limiti a proporre e a coordinare ovvero a istituire un controllo da parte dello Stato. Eccepisce difficoltà impreviste derivanti dalla sentenza Commissione/Belgio (12) e dalla sentenza "Alcan" (13).
20. Questo ragionamento non può essere seguito. Secondo questa giurisprudenza, infatti, l' esistenza di "difficoltà impreviste" - che inoltre debbono essere altresì "imprevedibili" - impone un dovere di leale collaborazione alla Commissione nel senso che, qualora lo Stato membro interessato le chieda di modificare una decisione che avrebbe adottato in applicazione dell' art. 93, n. 2, del Trattato, essa deve intraprendere dei negoziati al fine di porre rimedio a dette difficoltà nel rispetto del diritto comunitario.
21. Di conseguenza, siffatte difficoltà possono far sorgere l' obbligo della Commissione di tener conto di dette difficoltà nel contesto della procedura di applicazione del diritto comunitario. Per contro, esse non possono giustificare una messa in discussione dei principi materiali stessi di detto ordinamento giuridico.
22. Occorre altresì a questo riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme comunitarie (14).
23. E' pertanto pacifico che, applicando il controverso requisito di cittadinanza, il Regno di Spagna viola gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato.
24. b) Per quanto riguarda la mancanza di una procedura che consenta di valutare le qualifiche acquisite in altri Stati membri, la Commissione rileva, a ragione, che le libertà fondamentali sancite dagli artt. 48, 52 e 59 (15) implicano, in particolare, il seguente principio:
"(...) spetta allo Stato membro, al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all' esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.
Questa procedura di valutazione deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell' equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare" (16).
25. Per di più, ogni decisione deve essere soggetta ad un gravame di natura giurisdizionale che consenta di verificarne la legittimità rispetto al diritto comunitario e l' interessato deve poter venire a conoscenza dei motivi che stanno alla base della decisione adottata nei suoi confronti (17).
26. Per quanto riguarda l' adattamento del diritto nazionale a detti principi, la Commissione parte dall' implicita ipotesi che lo Stato membro convenuto debba incorporarli nelle disposizioni relative alla professione di guida turistica mediante una regolamentazione esplicita.
27. Questo punto di vista va condiviso. I principi della certezza del diritto e della tutela dei singoli esigono che nei settori coperti dal diritto comunitario le norme di diritto degli Stati membri siano formulate in modo inequivoco, che permetta ai soggetti interessati di conoscere i loro diritti ed obblighi in maniera chiara e precisa e ai giudici nazionali di garantirne il rispetto (18).
28. Poiché il decreto del 1964 incontestabilmente non contiene alcuna disposizione rispondente a detti principi, lo Stato membro convenuto si è richiamato alle normative da lui adottate per dare attuazione alle direttive 75/368 e 89/48 (19). Si deve pertanto valutare se, adottando queste disposizioni, ha fatto quanto richiesto.
29. Per quanto riguarda la direttiva 75/368 e la normativa spagnola adottata ai fini della sua trasposizione nel diritto nazionale, si deve in primo luogo constatare che né il campo di applicazione dell' una né quello dell' altra si estende alla professione di guida turistica (20). Per di più, né l' una né l' altra rispondono ai requisiti posti nella specie dalla Commissione, cioè di tener conto delle qualifiche attestate da un certificato di idoneità. Esse consentono ai soggetti interessati solo di far valere l' esercizio effettivo dell' attività considerata come prova delle conoscenze ed attitudini necessarie (21).
30. Le disposizioni spagnole di attuazione della direttiva 75/368 non pongono pertanto rimedio né totale né parziale alla violazione delle tre libertà fondamentali considerate.
31. La medesima conclusione si applica altresì alle disposizioni di attuazione della direttiva n. 89/48. E' vero che la Spagna ha adottato il regio decreto 25 ottobre 1991 (22), n. 1665, al fine di trasporre questa direttiva nel diritto nazionale. E' tuttavia altrettanto vero che la professione di Técnico de Empresas y Actividades Turísticas è stata aggiunta agli allegati del decreto n. 1665/91 mediante regio decreto 26 giugno 1992, n. 767 (23).
32. La Commissione ha cionondimeno sostenuto, senza essere contraddetta su questo punto dal Regno di Spagna, che detta professione non è la stessa di quella di guida turistica. Inoltre, dall' esposizione del governo spagnolo emerge che al massimo in Catalogna e in Castiglia e Leone esiste la possibilità di esercitare la professione di guida turistica sulla base di un diploma di tecnico di impresa e di attività turistiche, senza dover superare un esame supplementare (come prescrive l' art. 12 del decreto del 1964).
33. Da tutto quanto sopra deriva che, anche sotto l' ottica della procedura di valutazione delle qualifiche acquisite in altri Stati membri, la normativa spagnola non soddisfa alle condizioni poste dal diritto comunitario.
34. Prima di concludere su questo punto, desidererei ancora fare due brevi osservazioni sulla portata di detta violazione.
35. In primo luogo, non mi pare opportuno invocare, come fatto dalla Commissione, l' art. 5 del Trattato in aggiunta alle disposizioni che specificamente sanciscano le libertà fondamentali controverse (cioè gli artt. 48, 52 e 59). Nella causa Geddo (24) la Corte ha dichiarato:
"Prescrivendo che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti atti a garantire l' adempimento degli obblighi e si astengano da qualsiasi atto che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del Trattato, l' art. 5 stabilisce un obbligo generale degli Stati membri il cui contenuto concreto dipende, di volta in volta, dalle disposizioni del Trattato o dai principi che si desumono dalla sua struttura complessiva".
36. Dalla giurisprudenza sopraccitata (25) emerge che l' obbligo degli Stati membri di prevedere una procedura di valutazione delle qualifiche acquisite in altri Stati membri discende direttamente dalle libertà fondamentali considerate, che sono state, è vero, interpretate nello spirito della regola generale sancita nell' art. 5 (26). Il mancato rispetto di questo obbligo non costituisce una violazione autonoma dell' art. 5 (che si aggiungerebbe alla violazione delle libertà fondamentali).
37. In secondo luogo, si deve tener conto, a proposito della violazione dell' art. 48, della restrizione risultante dalla sentenza Lopes da Veiga (27).
38. c) Se è vero che gli aspetti che sino ad ora ho esaminato riguardano l' ottenimento dell' autorizzazione per l' esercizio della professione di guida turistica, le censure della Commissione, la quale si avvale della giurisprudenza relativa a detta professione di guida turistica, sollevano una questione che va al di là di dette condizioni di accesso alla professione. Detta questione verte, infatti, sul se la portata della condizione della previa autorizzazione in quanto tale sia compatibile con il diritto comunitario, e più precisamente con l' art. 59 del Trattato.
39. Si deve a questo riguardo subito ricordare che, a norma degli artt. 4, 7 e 12 del decreto del 1964, le "attività di informazione turistica" in qualità di guida (o di guida-interprete) possono essere esercitate a titolo professionale solo dalle guide che hanno superato l' esame richiesto e che sono in grado di darne dimostrazione mediante la tessera professionale prevista dall' art. 21.
40. A norma dell' art. 1 di detto decreto, le "attività di informazione turistica" sono le attività consistenti nel fornire abitualmente e a titolo oneroso prestazioni il cui oggetto consiste nel guidare, informare e aiutare i turisti sia nel settore dei monumenti, dell' arte e della storia sia nel settore dei trasporti e dei mezzi di comunicazione, dell' alloggio e, in genere, in tutti i settori che possono rivestire un interesse, essendo dette attività intese a fornire una conoscenza ampia delle risorse turistiche del paese e ad assicurare un efficace utilizzo di tutti i mezzi posti al servizio dei viaggiatori e dei turisti.
41. Questa definizione comprende tutte le attività oggetto anche della causa Commissione/Grecia (28) nella quale la Corte ha pronunciato una delle tre sentenze "guide turistiche" (29).
42. Per quanto riguarda la normativa greca, la Corte ha dichiarato che lo Stato membro convenuto
"subordinando la prestazione di servizi della guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, quando detta prestazione consiste nel guidare detti turisti in luoghi diversi da musei o monumenti storici visitabili solo con la guida specializzata, al possesso di un' autorizzazione che presuppone l' acquisizione di una determinata formazione professionale comprovata da un diploma, è venut[a] meno agli obblighi che [gli] incombono ai sensi dell' art. 59 del Trattato CEE".
43. Questa constatazione può essere trasposta per intero nelle disposizioni spagnole che ho più sopra citato.
44. La violazione dell' art. 59, che del resto il governo spagnolo non contesta, è così accertata.
II - Sulla non comunicazione delle norme delle Comunità autonome
45. La Commissione ha rimproverato allo Stato convenuto di essere venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 5 del Trattato per non averle comunicato il testo delle regolamentazioni delle Comunità autonome nonostante le ripetute richieste rivoltegli.
46. Sul piano dei principi va ricordato che l' art. 5 impone agli Stati membri ai quali ne è stato fatto invito di fornire alla Commissione entro un termine ragionevole le informazioni di cui ha bisogno per lo svolgimento del compito assegnatole dall' art. 169 del Trattato (30).
47. Nella specie, la Commissione aveva invitato il Regno di Spagna, con lettere 8 luglio e 11 ottobre 1989, a comunicarle il testo delle regolamentazioni adottate dalle Comunità autonome nel settore disciplinato dal decreto del 1964 (essa aveva del resto ripetuto il suo invito nel corso della fase precontenziosa). Non è oggetto di contestazione che queste Comunità autonome dispongono di talune competenze in materia. Allo scadere del termine fissato dalla Commissione nel parere motivato (cioè nel dicembre 1991) queste informazioni non le erano tuttavia state ancora fornite. Lo sono state solo con il controricorso.
48. Pertanto, la censura che deduce la violazione dell' art. 5 del Trattato è pure accertata.
C - Conclusione
49. Per i motivi che ho esposto, suggerisco alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di condannare il Regno di Spagna alle spese.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Dato che queste due professioni sono soggette alla medesima regolamentazione, menzionerò, per motivi di semplicità, soltanto le guide turistiche.
(2) - BOE del 26.2.1964.
(3) - Causa C-154/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-659); causa C-180/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-709); causa C-198/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-727).
(4) - Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) e comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 22).
(5) - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 14.1.1989, pag. 16).
(6) - V. paragrafo 2, supra.
(7) - Regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2; corrigendum in GU L 295 del 7.12.1968, pag. 12; gli emendamenti successivamente apportati a questo regolamento non hanno nella specie alcuna influenza).
(8) - E' questa la data pertinente: v., per ultimo, sentenza pronunciata dalla Corte il 1 dicembre 1993, causa C-37/93, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-0000, punto 5).
(9) - V., per quanto riguarda la clausola di reciprocità formulata a favore degli altri Stati membri, la sentenza 27 settembre 1989 pronunciata dalla Corte nella causa 9/88, Lopes da Veiga/Staatssecretaris van Justitie (Racc. pag. 2989, punto 10).
(10) - V. la sentenza citata nella nota precedente, punti 10 e 11, come pure la sentenza pronunciata dalla Corte il 30 maggio 1989 nella causa 305/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. 1461). Quest' ultima sentenza riguardava l' art. 45 dell' Atto di adesione della Grecia.
(11) - In realtà, secondo la giurisprudenza che ho citato, i lavoratori migranti che hanno per la prima volta esercitato un' attività professionale regolare in Spagna dopo l' adesione di questa possono avvalersi dei diritti derivanti dall' art. 48 del Trattato prima della scadenza del periodo transitorio enunciato nell' art. 56 dell' Atto di adesione. Solo per il loro primo impiego essi non possono invocare l' art. 48.
(12) - Sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 89, punto 16).
(13) - Sentenza 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania (Racc. pag. 175).
(14) - V., ad esempio, sentenza 19 febbraio 1991, nella causa C-374/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-367, punto 10).
(15) - Se è vero che la giurisprudenza che mi accingo a citare riguarda solo gli artt. 48 e 52, non vi è tuttavia dubbio alcuno che i principi sviluppati al loro riguardo si applicano pure nei confronti dell' art. 59.
(16) - V. sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou/Ministerium fuer Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Wuerttemberg (Racc. pag. I-2357, punti 16 e 17); sentenza 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrell (Racc. pag. I-3003, punti 11 e 12).
(17) - Punto 22 della sentenza Vlassopoulou e punto 15 della sentenza Aguirre Borrell; v., per ultimo, sentenza 31 marzo 1993 pronunciata dalla Corte nella causa C-12/92, Kraus/Land Baden-Wuerttemberg (Racc. pag. I-1663, punto 40).
(18) - Sentenza 26 febbraio 1991, causa C-120/88, Commissione/Italia (Racc. pag. I-621, punto 11).
(19) - V. paragrafo 8, supra.
(20) - Art. 2, n. 5, della direttiva; art. 2, lett. f), del regio decreto 30 aprile 1992, n. 439 (BOE n. 111 dell' 8.5.1992).
(21) - Art. 7, n. 1, della direttiva e del regio decreto n. 439/1992; v., altresì, il secondo e terzo considerando della direttiva.
(22) - BOE n. 80 del 22.11.1991.
(23) - BOE n. 170 del 16.7.1992.
(24) - Sentenza 12 luglio 1973, causa 2/73, Geddo/Ente Nazionale Risi (Racc. pag. 865, punto 4); per quanto riguarda la relazione tra l' art. 5 e l' art. 76 del Trattato, v. la sentenza pronunciata dalla Corte il 19 maggio 1992 nella causa C-195/90, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3141, punti 36-38); ora v., anche, per quanto riguarda il rapporto tra l' art. 5 e l' art. 189, n. 3, la sentenza pronunciata dalla Corte il 13 ottobre 1993 nella causa C-378/92, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-0000, punto 6).
(25) - V. nota 16, supra.
(26) - V., ad esempio, nella sentenza Aguirre Borrell (nota 16) il dispositivo, da un lato, e il punto 9, dall' altro.
(27) - V. paragrafo 18 e nota 9, supra.
(28) - V. nota 3, supra.
(29) - V. punto 1 di detta sentenza.
(30) - Sentenza 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4895, punti 31 e 32); sentenza 24 giugno 1992, causa C-137/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4023, punti 3 e seguenti, in particolare punto 6).
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