CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 16 settembre 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Bundesfinanzhof (Corte suprema federale in materia fiscale). La questione è insorta nell'ambito di una controversia tra la Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH (in prosieguo: la «Felix Koch») e l'Oberfinanzdirektion München (direzione generale delle finanze di Monaco di Baviera) vertente sulla classificazione, ai fini della Tariffa doganale comune, di una polvere ottenuta dalla massa delle noci di cocco usata nella fabbricazione di prodotti alimentari. La questione proposta è la seguente:
«Se la Tariffa doganale comune (nella versione di cui alla nomenclatura combinata del 1990) debba essere interpretata nel senso che va classificata nella sottovoce 21069099, in quanto (altra) preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, “polvere di noce di cocco”, composta da un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato e quindi essiccato con sistema spray, ottenuto da polpa di noce di cocco macinata e pressata, cui prima della essiccazione per la polverizzazione sono stati aggiunti malto-destrina e caseinato di sodio».
2.
La versione della nomenclatura combinata, elaborata per la Tariffa doganale comune, che vige attualmente, è contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505 ( 1 ) Risulta chiaramente che, per quel che riguarda le voci doganali in esame, non vi è differenza tra la normale versione della Tariffa doganale comune e la versione vigente nel 1990 che è richiamata nell'ordinanza di rinvio.
3.
La polvere di noce di cocco in questione (in prosieguo: il «prodotto») è ottenuta da un miscuglio pastorizzato di polpa di noce di cocco macinata e pressata, al quale, prima della essiccazione, viene aggiunta una percentuale dell'8% di maltosio e del 5% di caseinato di sodio. Ne risulta una polvere contenente il 6,9% di saccarosio in peso, utilizzabile nella produzione di alimenti. La sostanza dalla quale si ricava la polvere ha un contenuto di fibre limitato allo 0,15%, mentre la parte commestibile di una noce di cocco contiene il 3,3% circa di fibre vegetali crude: il prodotto in sé praticamente non contiene fibre.
4.
La sottovoce 210690 della nomenclatura combinata [«Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: (...) — altre: (...)— — altre:»] si suddivide nelle ulteriori sottovoci:
«2106 90 91
— — — Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 99
— — altre».
È evidente che la voce 2106 («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove») è una categoria residuale di carattere molto generale e che si applica solo per i prodotti che non possono venir classificati sotto altre voci riguardanti le preparazioni alimentari. È pacifico che nella presente causa esistono al massimo due alternative di classificazione: la sottovoce 110630 («Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8») e la sottovoce 200819 [«Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate (...) non nominate né comprese altrove: frutta a guscio (...) — altre (...)»]. Ai fini dell'applicazione della sottovoce 110630 le rubriche del capitolo 8 che entrano in linea di conto sono le seguenti:
«0801
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
0801 10
— Noce di cocco:
— — Polpa disidratata di noci di cocco
— — altre».
5.
La Felix Koch sostiene che il prodotto dovrebbe essere classificato nella sottovoce 110630 della nomenclatura combinata, giacché è una polvere ottenuta da un prodotto che rientra nella voce 080110, vale a dire polpa di noci di cocco. A giudizio della Commissione, d'altra parte, il prodotto non può considerarsi come polvere di un prodotto che rientra nella voce 0801, giacché il frutto originale è stato sottoposto a lavorazioni non contemplate in questa voce.
6.
A mio giudizio, il punto di vista della Commissione è corretto. La voce 0801 riguarda frutta a guscio fresche e secche e comprende quelle sgusciate o decorticate o assoggettate ad operazioni analoghe, ma è evidente che non comprende prodotti sottoposti a lavorazioni più complesse, a parte taluni trattamenti destinati a conservare il prodotto o a mantenerne l'aspetto. Perciò, la nota 3 al capitolo 8 della nomenclatura combinata recita:
«Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:
a)
migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio, mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);
b)
migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio, mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);
purché mantengano il carattere di frutta secche».
7.
Occorre ricordare che, nella presente fattispecie, il prodotto è ottenuto mediante pressatura della polpa di noce di cocco onde eliminare al massimo il contenuto fibroso del frutto originale. Il prodotto è pastorizzato, addizionato di maltosio e caseinato di sodio, prima di procedere all'essiccazione finale e alla trasformazione in polvere. A mio parere, quindi, il frutto originale, già prima dell'essiccazione e della trasformazione in polvere, è stato sottoposto ad operazioni che lo escludono dall'ambito di applicazione del capitolo 8.
8.
Questa conclusione è confermata da un esame delle note esplicative al sistema armonizzato pubblicate dal Consiglio per la cooperazione doganale ( 2 ) che, secondo una giuri-sprudenza costante della Corte, devono pure venir tenute presenti per interpretare la nomenclatura combinata ( 3 ). Così, il secondo capoverso delle considerazioni generali al capitolo 8, stabilisce che:
«I prodotti della specie possono essere interi, tagliati in pezzi, snocciolati, schiacciati, grattugiati, pelati, sbucciati o decorticati».
Nessuno di questi termini riesce a comprendere un'operazione nella quale la polpa del frutto o della noce viene compressa in modo da ottenere un estratto dal quale è stata asportata quasi tutta la fibra vegetale. Per di più, detta operazione non può nemmeno considerarsi come un procedimento assimilabile alla macinatura, sì da poter includere la polvere che si ottiene nel capitolo 11 della nomenclatura combinata. Come risulta chiaramente dalle considerazioni generali al capitolo 11 del sistema armonizzato, detto capitolo comprende:
«1)
I prodotti derivanti dalla molitura dei cereali del capitolo 10 e del granturco del capitolo 7 (...).
2)
I prodotti derivanti anch'essi dai cereali del capitolo 10 che abbiano subito le trasformazioni previste nelle diverse voci di questo capitolo, quali la trasformazione in malto, l'estrazione dell'amido, del glutine, ecc.
3)
I prodotti derivanti da materie prime classificate in capitoli diversi dal citato capitolo 10 (legumi secchi, patate, frutta, ecc.) purché abbiano subito lavorazioni della stessa specie di quelle indicate nei precedenti punti 1) e 2)».
Non viene fatto valere che il prodotto in questione è stato ottenuto mediante un procedimento in qualsiasi modo analogo alla trasformazione in malto o all'estrazione dell'amido o del glutine.
9.
Giungo dunque alla conclusione che la sottovoce 110630 non si può applicare nella fattispecie. Si deve inoltre vedere se il prodotto può venir classificato sotto la voce 2008 che comprende:
«Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove».
10.
La Commissione sostiene che la voce 2008 non si può applicare nella fattispecie sostanzialmente per gli stessi motivi per i quali non si può applicare la voce 1106. Così la Commissione ritiene che il prodotto non possa considerarsi preparazione di «frutta» poiché la polpa di noce di cocco, da cui si ricava, è pressata per eliminare la massa di fibre che essa contiene, prima che il prodotto sia sottoposto ad altre trasformazioni. Dal punto di vista della Commissione, solo una preparazione che contiene l'intera polpa di noce di cocco può venir classificata tra le «frutta (...) altrimenti preparate o conservate» ai sensi della voce 2008, anziché come «preparazione alimentare» ai sensi della voce residuale 2106.
11.
La Commissione osserva che si può distinguere tra il prodotto di cui trattasi e la sostanza classificata nella sottovoce 20081990 del regolamento della Commissione (CEE) 7 febbraio 1991, n. 316 ( 4 ). Quest'ultimo prodotto in quel regolamento è descritto come segue:
«Massa bianca pastosa denominata “creamed coconut” ottenuta per triturazione fine di noce di cocco e pastorizzata».
La Commissione asserisce che detta sostanza è correttamente descritta come preparazione di «frutta» poiché l'intero frutto, salvo il guscio, viene preparato nel modo indicato. Nella fattispecie, invece, la massa delle fibre contenute nel frutto viene asportata prima di qualsiasi ulteriore lavorazione. Sotto questo aspetto, perciò, il prodotto in esame è simile al prodotto («latte di noce di cocco») recentemente classificato nella voce 2106 del regolamento (CEE) della Commissione, n. 1486/93 ( 5 ).
12.
Mi pare che giustamente la Commissione distingua tra un prodotto ottenuto preparando tutta la polpa della noce di cocco e un prodotto ottenuto preparando polpa di noce di cocco previa pressatura della polpa per eliminarne le fibre. Un procedimento che elimina una delle principali componenti del frutto, come la fibra vegetale, non può correttamente definirsi come risolventesi in una «preparazione» del frutto. È per di più evidente che i componenti residui non si possono di per sé definire come «altre parti commestibili di piante» ai sensi della voce 2008 (v. supra, paragrafo 9).
13.
D'altro canto, come rileva la Commissione, è fuori dubbio che il prodotto può considerarsi «preparazione alimentare» ai fini della voce 2106. Risulta dall'ordinanza di rinvio che la Felix Koch ha osservato nella causa principale che il prodotto non è una preparazione alimentare poiché è usato come ingrediente nella fabbricazione di preparazioni alimentari e non viene consumato come prodotto a sé stante. Comunque, secondo le note esplicative al sistema armonizzato, la voce 2106 («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove»), comprende in particolare:
«B)
Le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o d'alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, lecitina, ecc.) e di sostanze alimentari (ad esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate ad essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)».
È dunque evidente che, ai fini della voce 2106, un prodotto può essere una «preparazione alimentare» anche se è usato esclusivamente come ingrediente nella fabbricazione di altre preparazioni alimentari. Come abbiamo visto, il prodotto in esame non rientra in alcun'altra categoria di preparazione alimentare compresa nella nomenclatura combinata; ne consegue, quindi, che esso deve venir classificato nella voce 2106. Per di più, da un documento prodotto dalla Commissione all'udienza, risulta che detta classificazione è già stata unanimemente accolta dal comitato per la nomenclatura ( 6 ). Poiché il prodotto contiene una percentuale di saccarosio superiore al 5%, esso deve venir classificato, in particolare, nella sottovoce 21069099.
Conclusione
14.
Di conseguenza, ritengo che la questione proposta dal Bundesfinanzhof debba essere risolta come segue:
«Una sostanza composta da un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato e poi essiccato con sistema spray, composto di polpa di noci di cocco macinata e pressata, addizionata di malto-destrina e di caseinato di sodio prima dell'essiccazione per la polverizzazione, contenente una trascurabile percentuale di fibre e una percentuale di saccarosio non inferiore al 5%, va classificata nella sottovoce 21069099 della Tariffa doganale comune».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) GU L 267, pag. 1.
( 2 ) Descrizione armonizzata dei prodotti e sistema di classificazione: note esplicative (Consiglio per la cooperazione doganale, Bruxelles).
( 3 ) V. sentenze 18 luglio 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Race. pag. I-3411, punto 18 della motivazione), e 3 giugno 1992, causa C-318/90, Boehringer Mannheim (Race, pag. I-3495, punto 14 della motivazione).
( 4 ) Regolamento della Commissione (CEE) 7 febbraio 1991, n. 316, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37, pag. 25).
( 5 ) Regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1993, n. 1486, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 147, pag. 8).
( 6 ) Sulla funzione del comitato per la nomenclatura della Tariffa doganale comune, composto da esperti doganali degli Stati membri, v. causa 37/75, Bagusat/Hautptzollamt Berlin-Packhof (Race. pag. 1339, punti 5 e 7 della motivazione), e Vismans Nederland (già menzionata alla nota 3) al punto 13 della motivazione. Il comitato è stato istituito dal regolamento del Consiglio (CEE) 16 gennaio 1969, n. 97, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa doganale comune (GU L14, pag. 1).
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