Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 12 ottobre 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 88/658/CEE (1), è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 189, terzo comma, e 5 del Trattato CEE.
2. E' assodato che la direttiva considerata doveva essere trasposta nell' ordinamento giuridico spagnolo entro il 1 luglio 1990 (2). Il governo convenuto non ha adottato entro tale data ° né successivamente, almeno in base a quanto io sappia ° le misure idonee a conformarsi agli obblighi di trasposizione stabiliti, come avete rilevato nella sentenza Oberkreisdirektor des Kreises Borken (3), dagli artt. 189, terzo comma, e 5 del Trattato CEE.
3. Tuttavia, il Regno di Spagna, fa valere, in primo luogo, problemi interni afferenti al numero dei ministeri competenti a causa della materia oggetto della direttiva e, in secondo luogo, adduce che l' adozione della direttiva del Consiglio 92/5/CEE (4) avrebbe modificato il contenuto della direttiva di cui è causa su taluni punti precisi.
4. In primo luogo, ricordiamo che, secondo una giurisprudenza costante,
"(...) uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico o finanziario interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive" (5).
5. In secondo luogo, e senza che dobbiate esaminare l' eventuale incidenza della direttiva 92/5/CEE sulle disposizioni della direttiva di cui trattasi, basta osservare che la direttiva invocata non era stata ancora adottata alla scadenza del termine di entrata in vigore di quella del 1988. Quest' ultima doveva quindi essere trasposta al più tardi entro la data indicata, senza che ci si possa utilmente avvalere di un testo normativo successivo per giustificare un qualsivoglia inadempimento al riguardo.
Conclusioni
6. Di conseguenza, conformemente alla vostra costante giurisprudenza (6), occorre dichiarare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, è venuto meno agli obblighi impostigli dalle citate disposizioni del Trattato CEE; lo Stato convenuto dev' essere condannato alle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 382, pag. 15).
(2) ° Art. 3.
(3) ° Sentenza 20 settembre 1988, punto 22 della motivazione (causa 190/87, Racc. pag. 4689).
(4) ° Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992 che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e che modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1).
(5) ° Sentenza 11 giugno 1991, causa C-290/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2851, punto 9 della motivazione); v. del pari sentenza 27 febbraio 1992, causa C-377/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1233, punto 6 della motivazione).
(6) ° V., in particolare, sentenze 21 giugno 1988, causa 283/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3271), e 29 giugno 1993, causa C-316/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3659.
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