Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con ricorso presentato in data 21 ottobre 1992, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 14 giugno 1988, 88/407/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), e 5 marzo 1990, 90/120/CEE (2), che modifica la direttiva 88/407/CEE, nonché alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
2. Per quanto riguarda le direttive 88/407/CEE e 90/120/CEE, il governo irlandese si limita a giustificare la mancata trasposizione nei termini prescritti in ragione della complessità delle modifiche legislative da adottare, sottolineando che le misure di attuazione dovrebbero entrare in vigore in tempi brevissimi e che comunque, nella pratica, esse sarebbero già applicate, atteso che le importazioni in Irlanda di sperma surgelato di bovini si effettuerebbero conformemente alle esigenze previste dalle direttive in questione.
Quanto poi alla direttiva 88/658/CEE, il governo irlandese fa valere, da un lato, di averne comunque assicurato la trasposizione nell' ordinamento interno attraverso misure amministrative, più precisamente istruzioni ai funzionari competenti, misure peraltro comunicate alla Commissione il 7 giugno 1991; e, dall' altro, che tale direttiva non è ormai più in vigore, essendo stata sostituita dalla direttiva 92/5/CEE (4), entrata in vigore il 1 gennaio 1993, con la conseguenza che al riguardo non potrebbe essergli più addebitato alcun inadempimento.
3. I suddetti argomenti, invero esposti con scarsa convinzione, non mi sembra possano essere condivisi. Relativamente all' attuazione di direttive mediante prassi o atti amministrativi, basti qui richiamare la costante giurisprudenza della Corte in base alla quale "semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato" (5).
Quanto poi alla circostanza che la direttiva 88/658/CEE non è più in vigore dal 1 gennaio 1993 e che, pertanto, nessun inadempimento potrebbe essere imputato all' Irlanda per la sua mancata trasposizione, rilevo, con la Commissione, che la direttiva 92/5/CEE non ha soppresso gli obblighi di cui alla direttiva qui in questione, ma li ha semplicemente aggiornati. Ne consegue che solo l' avvenuta trasposizione della direttiva 92/5/CEE avrebbe potuto far considerare superato l' inadempimento imputato all' Irlanda con il presente ricorso per la mancata attuazione della direttiva 88/658/CEE.
4. In presenza di tali circostanze, suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - GU L 194, pag. 10.
(2) - Direttiva del Consiglio 5 marzo 1990 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 71, pag. 37).
(3) - GU L 382, pag. 15.
(4) - Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1).
(5) - Sentenza 17 novembre 1992, causa C-236/91, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I - 5933, punto 6 della motivazione). V., inoltre, sentenza 2 agosto 1993, causa C-9/92, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-0000, punto 20 della motivazione).
Full & Egal Universal Law Academy