Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa il Tribunal de commerce di La Roche-sur-Yon (Francia) ha posto alla Corte quindici questioni vertenti sulla validità di una disposizione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1).
Questa disposizione contiene un divieto generale di pesca con le reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 km e prevede una deroga per la pesca con le reti da posta derivanti che non superino una lunghezza totale di 5 km, valida fino al 31 dicembre 1993 e che si applica a navi che hanno praticato per almeno due anni la pesca del tonno con le reti da posta derivanti nell' Atlantico nord-orientale.
Sono state sollevate questioni per quanto riguarda la validità sia del divieto sia della deroga, in quanto quest' ultima è limitata nel modo indicato (2).
2. Il divieto di utilizzare le reti da posta derivanti di cui trattasi è stato sancito, in particolare, alla luce di una risoluzione adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 1989, relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti ed alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari (risoluzione n. 44/225), nella quale gli Stati membri della comunità internazionale sono stati ° fra l' altro ° invitati a decretare, entro e non oltre il 30 giugno 1992, "moratorie su tutte le operazioni di pesca d' altura con grandi reti pelagiche derivanti" (3) ed a "cessare immediatamente qualsiasi nuovo incremento della pesca con reti pelagiche derivanti nel Pacifico settentrionale e in tutti gli alti mari al di fuori dell' oceano Pacifico". Queste raccomandazioni sono state adottate, tra l' altro, tenuto conto delle seguenti considerazioni:
"Notando che numerosi paesi si preoccupano dell' uso di sempre più grandi reti pelagiche derivanti, che possono raggiungere o superare in totale 50 chilometri, per la cattura in alto mare di risorse biologiche,
sapendo che la pesca con le grandi reti pelagiche derivanti, metodo che fa ricorso a una o più reti che si mantengono in posizione più o meno verticale mediante galleggianti e piombi e nelle maglie delle quali il pesce è catturato quando viene in superficie o rimane sott' acqua, è spesso un metodo non selettivo e poco redditizio, unanimemente considerato pregiudizievole per l' effettiva conservazione delle risorse biologiche del mare, in particolare delle specie di pesci anadromi e grandi migratori, uccelli di mare e mammiferi marini".
3. La risoluzione, che fa riferimento inoltre all' esistenza di un obbligo per tutti gli Stati membri della Comunità internazionale, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, "di cooperare, su scala mondiale e regionale, alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell' alto mare e di adottare individualmente o collettivamente i provvedimenti che devono essere applicati dai loro cittadini per garantire la conservazione di queste risorse" (4), è stata appoggiata da risoluzioni adottate da varie istituzioni internazionali.
4. Il divieto adottato dal Consiglio colpisce, tra gli altri, un gruppo di pescatori francesi che nel 1987 avevano iniziato nell' oceano Atlantico la pesca del tonno con le reti da posta derivanti (5). Questo gruppo è interessato dalla deroga temporanea al divieto (6). La convenuta nella causa principale fa parte di questo gruppo.
5. La convenuta nella causa principale fa valere, in particolare, che la disposizione controversa è illegittima in quanto il Consiglio non ha la competenza ad estenderne l' applicazione alla pesca in alto mare, poiché è stata adottata senza fondamento giuridico adeguato ed è viziata da insussistenza di motivazione e da errori sostanziali.
Queste obiezioni avverso la validità della disposizione si riflettono nelle questioni del giudice a quo, che prenderò in esame in un ordine un po' diverso da quello da esso adottato. Per ritrovare il testo esatto delle questioni, ci si dovrà rifare alla relazione d' udienza.
6. La disposizione controversa è stata adottata in base al regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (7) (in prosieguo: il "regolamento base"). Secondo il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, e 1 del regolamento base, le misure di conservazione adottate in base al regolamento devono avere lo scopo di garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni economiche e sociali appropriate. L' art. 2, n. 2, dispone che le misure di conservazione possono, tra l' altro, includere la fissazione di norme relative ai dispositivi di pesca e, al riguardo, l' art. 11 stabilisce che le misure di cui all' art. 2 sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
In base a questa autorizzazione, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 171, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (8), che è stato sostituito dal regolamento (CEE) 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (9). Il regolamento stabilisce norme relative alle maglie delle reti, alle dimensioni minime dei pesci e alle restrizioni di pesca per talune specie, in talune zone e periodi e per talune navi e tipi di dispositivi. Il regolamento n. 345/92 contiene l' undicesima modifica del regolamento. La disposizione attualmente controversa, vale a dire l' art. 1, punto 8, del regolamento n. 345/92, con cui è stato introdotto un nuovo art. 9 bis nel regolamento n. 3094/86, dispone quanto segue:
"1. E' vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.
2. E' consentita una deroga fino al 31 dicembre 1993 alle navi che hanno praticato la pesca del tonno germone con rete da posta derivante nell' Atlantico Nord-Orientale durante almeno i due anni precedenti l' entrata in vigore del presente regolamento. Queste navi sono iscritte su un registro comunitario e possono utilizzare reti da posta derivanti di una lunghezza che può andare fino a 2,5 chilometri purché la lunghezza addizionata della rete risultante non superi una lunghezza totale di 5 chilometri. La ralinga superiore sarà immersa ad una profondità minima di due metri. Questa deroga scade alla data precitata, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, ne decida la proroga alla luce di basi scientifiche che dimostrano l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso.
3. (...).
4. Nonostante l' articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatta eccezione del Baltico, dei Belts e dell' OEresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e fuori di queste acque, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro".
Se la Comunità sia competente a disciplinare la conservazione delle risorse biologiche in alto mare (questioni 1.1 e 1.2)
7. Dal n. 4 della disposizione controversa risulta espressamente che il divieto che colpisce l' utilizzazione di grandi reti da posta derivanti non si applica unicamente alla pesca nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ma anche alla pesca in alto mare quando sia praticata da navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro. Con le due prime questioni il giudice a quo intende accertare se la Comunità abbia tale competenza normativa per l' alto mare.
8. Nel diritto internazionale generale nulla osta a che gli Stati disciplinino la pesca in alto mare per le proprie navi e non esistono neppure norme speciali di diritto internazionale che limitano, nel settore attualmente in discussione, la competenza normativa generale degli Stati (10).
9. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che la Comunità ha competenza normativa per l' alto mare, ove una competenza analoga spetti agli Stati in forza del diritto internazionale pubblico (11).
10. Peraltro, la tesi sostenuta in via principale dalla convenuta nel procedimento nazionale è che il divieto controverso è stato sancito in forza del regolamento base, mentre questo regolamento non conferisce alcuna competenza al Consiglio per limitare il libero accesso ai fondali di pesca in alto mare. A differenza del combinato disposto degli artt. 43 e 38 del Trattato CEE, il regolamento base autorizza il Consiglio ad adottare norme senza consultare il Parlamento europeo.
Questa tesi va respinta. Nel regolamento base non si riscontra alcun elemento che avvalori un' interpretazione secondo la quale la competenza della Comunità ad adottare misure tecniche per la conservazione basate sul detto regolamento sarebbe limitata alle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (12). Del resto, tale limitazione non può neppure essere desunta dai regolamenti del Consiglio n. 101/76 e n. 171/83 (13). Il fatto che i regolamenti dianzi citati istituiscano in un primo momento soltanto norme che si applicano alle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri non esclude che, qualora se ne avverta la necessità, possano essere introdotte norme che si applichino alle navi degli Stati membri, anche quando pescano al di fuori di queste acque (14). L' introduzione di norme che si applicano alla pesca in alto mare per le proprie navi è una conseguenza naturale e anche, in taluni casi, necessaria della competenza della Comunità nel settore della pesca, e dalla disposizione di autorizzazione di cui all' art. 11 del regolamento base non si può desumere una limitazione della competenza del Consiglio ad introdurre tali norme, quando tale restrizione non si applica nel diritto internazionale pubblico (15).
11. Dato che la seconda questione sollevata dal giudice a quo, riguardante il divieto di tenere a bordo reti da posta derivanti, presuppone una soluzione negativa della prima questione, non occorre esaminarla in dettaglio.
Se il regolamento sia basato su un fondamento giuridico corretto (questioni 4.1 e 4.2)
12. Il giudice a quo ha posto la questione se la disposizione controversa potesse validamente fondarsi sul regolamento base, il quale riguarda la conservazione e la gestione delle risorse della pesca. L' ordinanza di rinvio fa presente che un insieme di circostanze dimostrano che la disposizione è motivata non dalla conservazione delle risorse, ma principalmente da considerazioni ecologiche, per cui la disposizione controversa avrebbe dovuto riguardare le norme del Trattato applicabili in materia di ambiente (16).
13. La convenuta nella causa principale fa valere
° che la disposizione controversa è stata adottata non per motivi attinenti alla conservazione delle risorse, poiché le scorte dei tonni si rinnovano più rapidamente di quanto non siano ridotte dalla pesca, ma per ragioni ecologiche, dato che il regolamento è principalmente ed essenzialmente giustificato dalla tutela dei delfini (17), e
° che, considerata la sentenza della Corte 11 giugno 1991, nella causa C-300/89, Commissione/Consiglio (residui di biossido di titanio) (18), la disposizione avrebbe dovuto essere adottata in base agli artt. 130 R e 130 S e non al regolamento base, e all' unanimità invece che a maggioranza qualificata.
14. Occorre respingere questa tesi. E' vero che si può considerare pacifico che uno scopo importante della disposizione controversa è quello di impedire le catture accessorie di delfini e, pertanto, mi sembra ragionevole riconoscere che la disposizione controversa ha uno scopo ecologico. Ma non se ne può desumere che la disposizione non possa essere adottata in base alle norme del Trattato e del diritto derivato relative alla conservazione delle risorse della pesca.
15. In primo luogo, la disposizione controversa mira direttamente a disciplinare l' uso di un determinato metodo di pesca e, a mio parere, tale disciplina si inquadra, nel modo più naturale, nell' ambito della politica comune della pesca.
Comprendo la convenuta nella causa principale quando fa valere che una disciplina dei metodi di pesca del tonno potrebbe essere fondata sul regolamento base soltanto qualora tale disciplina fosse necessaria per la conservazione delle scorte di tonno, mentre la stessa disciplina esce dalla sfera di applicazione della disposizione di autorizzazione del regolamento base qualora si possa dimostrare che è stata adottata, anzitutto e soprattutto, per motivi di salvaguardia dei delfini.
Non può essere di per sé decisivo che questa misura abbia lo scopo di proteggere una specie diversa da quella che viene pescata con il metodo di cattura di cui trattasi, poiché misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca devono senza alcun dubbio comprendere misure contrarie a metodi di cattura non selettivi, al fine di evitare catture accessorie (19).
A mio avviso non può essere decisivo neppure il fatto che nel caso di specie possa trattarsi, se del caso, della protezione dei delfini. Certo, è possibile che i delfini non siano compresi, in quanto tali, nelle risorse della pesca che il regolamento base intende direttamente preservare (20) e che questa problematica sottenda implicitamente l' argomento della convenuta nella causa principale. Tuttavia, la questione non è stata espressamente dibattuta nelle osservazioni scritte ed orali e non è neppure necessario pronunciarsi in ordine a questo punto. E' chiaro infatti, a mio parere, che nell' ambito di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche si può condurre una politica globale per la conservazione di tutte le risorse biologiche marine (v. art. 1 del regolamento base), qualora questa politica si traduca in misure riguardanti le condizioni nelle quali i pescatori svolgono la loro attività. Non sarebbe appropriato né possibile in pratica operare una distinzione tra, da un lato, misure che disciplinano l' uso di metodi di pesca e che attribuiscono un' importanza preponderante al fatto di evitare catture accessorie di specie che costituiscono parte integrante delle risorse ittiche sfruttate dal settore della pesca e, dall' altro, misure dello stesso tipo che hanno soprattutto lo scopo di evitare catture accessorie di altre specie. Il diciottesimo 'considerando' del regolamento controverso afferma semplicemente che: "la diffusione e l' incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca e delle catture accessorie di specie diverse dalla specie bersaglio" e, per di più, le informazioni fornite in questa causa mostrano come il regolamento non abbia soltanto lo scopo di proteggere i delfini.
16. In secondo luogo, sia dall' art. 130 R del Trattato, sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che le esigenze in materia di tutela dell' ambiente costituiscono una componente importante della politica della Comunità in altri settori (21). A mio avviso, preoccupazioni ecologiche costituiscono parte integrante di qualsiasi misura adottata nell' ambito di una politica comune della pesca, che si ponga l' obiettivo di conservare le risorse biologiche del mare.
17. Anche se è possibile che la protezione dei delfini costituisca un obiettivo importante insito nella disposizione controversa e anche se è possibile che questa tenga conto, in larga misura, di una preoccupazione di ordine ecologico, a mio giudizio questa disposizione può validamente essere adottata in forza del regolamento base.
Se il divieto sia stato emanato su un fondamento scientifico sufficiente (questioni 2.1, 2.2, 2.3, 7.1 e 7.2)
18. Il giudice a quo ha sottoposto alla Corte una serie di questioni che mirano in sostanza a che quest' ultima si pronunci sul se la validità della disposizione controversa possa essere contestata in quanto non è stata emanata su un fondamento scientifico sufficiente.
19. Anzitutto, il giudice a quo ha rinviato al fatto
° che l' art. 2, n. 1, del regolamento base dispone che "le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all' art. 1 sono elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca di cui all' art. 12" (22), e
° che l' art. 119 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce l' obbligo per gli Stati, quando adottano misure di conservazione per l' alto mare, di "[fare in modo], basandosi sui dati scientifici più affidabili di cui dispongono, di mantenere o ristabilire le riserve (...)".
In seguito, il giudice a quo ha affermato che nel primo 'considerando' del regolamento controverso si menziona l' obbligo della Comunità di elaborare misure di conservazione alla luce dei pareri scientifici disponibili, ma che il regolamento non menziona alcun dato scientifico, né alcuna relazione scientifica, e che dal regolamento si può dedurre che, in effetti, esso non è stato adottato in base a pareri scientifici, poiché dallo stesso risulta che sarebbe necessario procedere ad analisi scientifiche (23).
20. In secondo luogo, il giudice a quo ha segnalato che la disposizione controversa non è conforme ai soli pareri scientifici disponibili, vale a dire:
° una relazione redatta su richiesta della Commissione dall' Ifremer e dall' IEO, gli istituti di ricerca marittima francese e spagnolo, in base alla campagna 1989 e intitolata: "Interazione di vari strumenti di pesca per la pesca di superficie di tonni bianchi dell' Atlantico nord-orientale", da cui emerge che non vi è alcun problema di risorse relativo al tonno bianco nell' Atlantico nord-orientale, che la rete da posta derivante è lo strumento di pesca più selettivo che esista per la pesca del tonno, dato che non pesca alcun tonno di piccola taglia, che le catture accessorie sono minime con le reti da posta derivanti e che la cattura di delfini può definirsi occasionale, e
° una relazione del Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l' Atlantique [Comitato permanente per la ricerca e le statistiche della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell' Atlantico, (ICCAT)], redatta nel novembre 1991, da cui risulta che i dati disponibili stanno ad indicare che le riserve di tonno bianco dell' Atlantico settentrionale sono sfruttate solo in misura moderata e che in esso non viene proposta alcuna misura di gestione.
21. In terzo luogo, il giudice a quo considera che il regolamento non è stato emanato su un fondamento scientifico sufficiente per dimostrare che è giustificato dalle considerazioni ivi addotte e che esistono invece indizi che fanno ritenere che il regolamento sia stato adottato soltanto per ragioni simboliche. A questo proposito, esso fa riferimento in particolare ad un' intervista al membro competente della Commissione (24).
22. La convenuta nella causa principale condivide le considerazioni del giudice a quo. Tuttavia, dalle osservazioni orali presentate dall' impresa emerge, in particolare, che questa considera la questione del fondamento scientifico del regolamento strettamente connessa a quella del fondamento giuridico corretto di un divieto a carico delle reti da posta derivanti. Ritenendo che un divieto delle reti da posta derivanti stabilito in forza del regolamento base potrebbe essere prescritto solo ai fini della conservazione delle riserve di tonnidi e non per considerazioni ecologiche relative alla protezione dei delfini, l' impresa assume che il regolamento è privo del fondamento scientifico necessario, soltanto perché nulla fa ritenere che le riserve di tonnidi siano minacciate (25). Nello stesso senso l' impresa ha aggiunto che, qualora il Consiglio avesse inteso adottare misure di conservazione applicando il principio di precauzione, si sarebbe potuto farlo attraverso la fissazione di un volume di catture autorizzate (TAC), invece che con il divieto totale della pesca, da essa ritenuto conseguenza dell' adozione del divieto delle reti da posta derivanti, poiché, a suo avviso, altre forme di pesca non sono redditizie a lungo termine.
23. Il Consiglio e la Commissione fanno valere che dalla formulazione "elaborata alla luce dei pareri scientifici disponibili" (il corsivo è mio) si evince che le misure di conservazione non devono necessariamente essere adottate in modo pienamente conforme a questi pareri e che la mancanza o la natura non probante dei pareri non può del resto impedire al legislatore comunitario di adottare le misure che reputi necessarie per la realizzazione degli obiettivi fissati dall' art. 1 del regolamento base. Le due istituzioni giustificano questa tesi col fatto che il legislatore comunitario non ha delegato alcuna competenza ad organismi scientifici e col fatto che, se si ammettesse che il legislatore comunitario era tenuto a richiedere e a uniformarsi ai pareri di organismi scientifici, l' equilibrio istituzionale ne risulterebbe modificato.
24. Il Consiglio fa poi valere che esistono in realtà dati scientifici comprovanti gli effetti nocivi per la conservazione delle risorse del mare conseguenti all' utilizzo delle grandi reti da posta derivanti. Il Consiglio osserva che il divieto è stato decretato alla luce delle considerazioni scientifiche che hanno indotto numerosi paesi ed organizzazioni internazionali a vietare tali reti o a raccomandarne il divieto. A questo proposito, il Consiglio si richiama, in particolare, alla citata risoluzione delle Nazioni Unite n. 44/225, cui hanno fatto seguito le risoluzioni adottate dall' Organisation de pêche de l' Atlantique nord-ouest, dalla Commission internationale pour la baleine, dalla Commission internationale pour la conservation des thonidés de l' Atlantique (ICCAT) (26) e dall' Union internationale pour la conservation de la nature.
25. Per pronunciarsi su tali questioni si deve fare riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale il controllo giurisdizionale delle misure adottate dal Consiglio deve limitarsi, considerato il potere discrezionale di cui gode il Consiglio, all' attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la politica comune della pesca ° v. artt. 38 e 43 del Trattato °, ad accertare che la misura di cui trattasi non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere, ovvero che l' autorità di cui trattasi non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (27).
Si può considerare pacifico che il Consiglio ha un ampio potere discrezionale quando si tratta di procedere ad una valutazione globale della necessità di una determinata misura di conservazione "per garantire la protezione dei fondali, la conservazione delle risorse biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli ed a condizioni economiche e sociali appropriate (...)", v. art. 1 del regolamento base (28).
26. In primo luogo, dev' essere fuori discussione che, nell' ambito dell' esercizio del suo potere discrezionale, il Consiglio non può essere tenuto ad uniformarsi ai pareri di determinati organismi scientifici. Come hanno affermato il Consiglio e la Commissione, nessun elemento fa ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso assegnare ad organismi scientifici una competenza tale da vincolare il Consiglio nell' esercizio del suo potere discrezionale (29).
27. In secondo luogo, può essere necessario sottolineare che le citate relazioni scientifiche non possono, a mio avviso, avere l' importanza fondamentale, con riguardo alla questione di cui trattasi, che le attribuiscono il giudice a quo e la convenuta nella causa principale. Per quanto riguarda la relazione del Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) (Comitato permanente per la ricerca e le statistiche), organo istituito in seno all' Iccat, si constata che essa prende posizione solo sul se le riserve di tonnidi siano minacciate, senza occuparsi della questione delle catture accessorie; a ciò aggiungasi che la detta relazione è stata seguita dalla citata risoluzione dell' Iccat, la quale raccomanda l' osservanza della risoluzione delle Nazioni Unite n. 44/225. Per quanto riguarda la relazione dell' Ifremer/IEO, questa concerne sostanzialmente l' interazione di vari strumenti di pesca e tratta le catture accessorie di mammiferi marini soltanto come questione secondaria. Per quanto riguarda il documento di lavoro redatto dal Comitato scientifico e tecnico, esibito dal Consiglio, non ritengo che deponga a sfavore di un divieto delle reti da posta derivanti, dato che da questa relazione non si può ricavare altro se non la conclusione che il Comitato non è in possesso dei dati scientifici necessari per valutare la necessità di un divieto (30).
28. In terzo luogo, a mio avviso si può considerare pacifico che il Consiglio disponesse di elementi sufficienti per ritenere, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento base, che la disposizione di cui trattasi sia necessaria per la realizzazione degli obiettivi di cui all' art. 1 del regolamento.
In considerazione degli elementi disponibili, non si deve criticare la valutazione del Consiglio, in quanto mancano le informazioni scientifiche che consentono di pronunciarsi con assoluta certezza sulla necessità della misura. Come ha notato la Commissione, in talune situazioni si deve ritenere necessaria l' adozione di misure in base al principio di precauzione (31). In altri termini, la legittimità della disposizione controversa del regolamento n. 345/92 non può essere infirmata dal rilievo figurante in questo regolamento, relativo alla necessità di procedere a nuove analisi scientifiche per valutare l' impatto ecologico delle attività di pesca con reti da posta derivanti.
Il fatto che l' art. 2, n. 1, del regolamento base disponga che le misure di cui trattasi sono elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili, non può essere interpretato come un requisito a carico del Consiglio, vale a dire nel senso che esso dev' essere sempre in possesso di dati scientifici e prendere espressamente posizione su questi dati. Si deve ritenere invece che il Consiglio agisca sicuramente nei limiti del suo potere discrezionale quando adotta misure tecniche di conservazione, richiamandosi ad una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite, la quale suggerisce che si adottino misure contro la pesca con reti da posta derivanti, tra l' altro, nell' Oceano Atlantico e alla quale hanno fatto seguito risoluzioni adottate da una serie di altre organizzazioni internazionali (32).
29. Il fatto che il Consiglio decida di agire in sintonia con un' opinione ampiamente diffusa sul piano internazionale non può certo avvalorare la tesi secondo cui il Consiglio agisce in realtà per motivi simbolici. Io interpreto la questione posta al riguardo dal giudice a quo come una questione relativa al se il Consiglio debba essere considerato aver commesso uno sviamento di potere, in altri termini, se esso, adottando questo regolamento, abbia perseguito scopi diversi da quelli indicati. Tuttavia, il richiamo a risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali ed alla posizione assunta, tra l' altro, da organizzazioni ecologiche e da numerosi pescatori ha proprio lo scopo di dimostrare l' esistenza di fatti che, secondo il diciottesimo 'considerando' del regolamento, giustificano il divieto, vale a dire "che la diffusione e l' incremento incontrollati delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca e delle catture accessorie di specie diverse dalla specie bersaglio".
30. Il giudice a quo ha anche posto la questione se il divieto possa essere decretato in riferimento alla risoluzione delle Nazioni Unite n. 44/225, tenuto conto del fatto che questa risoluzione riguarda le grandi reti pelagiche derivanti che possono avere una lunghezza superiore a 50 km, mentre al contrario ° secondo il giudice a quo ° i pescatori francesi hanno potuto utilizzare soltanto reti da posta derivanti di una lunghezza massima di cinque miglia nautiche (9,6 km) (33) e, per ragioni pratiche, hanno utilizzato, di fatto, solo reti la cui lunghezza non superava i 7 km (questione 7.1).
31. Questa circostanza non può incidere sulla validità della disposizione controversa. La risoluzione di cui trattasi non contiene alcuna definizione della nozione di grandi reti da posta derivanti e dev' essere chiaro che la circostanza che la risoluzione menzioni il fatto che le grandi reti pelagiche derivanti possono superare i 50 km non può avvalorare un' interpretazione secondo la quale reti da posta derivanti di 2,5 km non rientrerebbero in questa nozione e, quindi, nella risoluzione. Inoltre, il documento di lavoro del Comitato scientifico e tecnico della pesca rileva, a mo' d' introduzione, che "non esiste alcuna definizione specifica della 'grande rete' , ma per ragioni pratiche era stato deciso di considerare tali le reti che, legate insieme, superavano in lunghezza circa 1 km". Del resto, può essere necessario rammentare che nell' ambito di una spiegazione di voto, concernente una risoluzione successiva delle Nazioni Unite riguardante la stessa questione, la Comunità ha informato le Nazioni Unite che, in forza della risoluzione n. 44/225, aveva adottato il divieto controverso e che la Convenzione sul divieto della pesca con grandi reti da posta derivanti nel Pacifico meridionale, sottoscritta a Wellington il 24 novembre 1989, si applica a reti da posta derivanti con una lunghezza superiore a 2,5 km. Alla luce di questi elementi, non ritengo che non vi sia motivo di criticare l' opinione del Consiglio, secondo la quale, comunque, reti derivanti di 2,5 km devono essere definite grandi reti derivanti rientranti nella risoluzione n. 44/225.
32. Infine, il fondamento scientifico del regolamento è in discussione attraverso la questione del giudice a quo che mira ad accertare se il regolamento possa essere giustificato rispetto alla Convenzione di Berna (34) (questione 7.2). Il giudice a quo afferma che la Convenzione sembra unicamente vietare la cattura intenzionale o l' uso di reti, se impiegate per la cattura o l' uccisione in massa e non selettiva di talune specie protette, il che ° come risulta (secondo il tribunale) dalla citata relazione Ifremer/IEO ° non si verifica nell' ambito dell' uso delle reti da posta derivanti.
33. Dall' art. 6 della Convenzione di Berna risulta che gli Stati contraenti sono tenuti a vietare "qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale", tra gli altri, di taluni mammiferi. L' art. 8 dispone che in caso di deroghe a questo divieto gli Stati partecipanti "vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di compromettere gravemente la tranquillità degli esemplari di una data specie". Tenuto conto delle considerazioni in precedenza illustrate, riguardanti la libertà riconosciuta al Consiglio di tener conto del fatto che un' opinione internazionale ampiamente diffusa considera la rete da posta derivante uno strumento di pesca non selettivo, che comporta catture accessorie, tra l' altro, di delfini, a mio giudizio non è il caso di criticare la valutazione del Consiglio, il quale ha ritenuto pertinente richiamarsi alla Convenzione di Berna.
Se la deroga al divieto possa essere validamente limitata nel modo indicato nel regolamento (questioni 2.4, 2.5, 3 e 7.3)
34. Il giudice a quo ha posto alla Corte questioni riguardanti la deroga, introdotta nella disposizione controversa, al divieto generale di pesca con grandi reti da posta derivanti, e che implicano che ci si pronunci sul punto seguente:
° se il regolamento possa validamente limitare a 5 km fino al 31 dicembre 1993 la deroga al divieto; il che sfocia in due interrogativi:
° se queste limitazioni siano compatibili con il principio della stabilità relativa e con le finalità della politica comune in materia di pesca;
° se queste limitazioni siano proporzionate, tenuto conto del fatto che secondo i 'considerando' del regolamento occorre soltanto evitare "la diffusione e l' incremento incontrollato",
nonché sul punto seguente:
° se il regolamento possa validamente prescrivere che la disposizione sarà prorogata solo "alla luce di basi scientifiche che dimostrino l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso", il che si traduce in un' inversione dell' onere della prova.
35. Come hanno asserito il Consiglio e la Commissione, il legislatore comunitario ha competenza ad adottare, se lo reputa necessario, norme transitorie. Tale è il caso della deroga controversa, poiché, in conformità al ventesimo 'considerando' del regolamento, il suo scopo è quello di procedere ad un adattamento per fasi per i pescatori che dipendono economicamente dall' utilizzazione di reti da posta derivanti. Una norma transitoria deve necessariamente essere limitata nel tempo. Per quanto riguarda l' adattamento graduale, il Consiglio e la Commissione hanno precisato che un primo adattamento consiste nella riduzione della lunghezza delle reti da posta derivanti da cinque miglia nautiche ° limite deciso dagli stessi pescatori francesi ° a cinque km ° limite autorizzato in forza della disposizione derogatoria °; e che un secondo adattamento deve intervenire con l' entrata in vigore del divieto definitivo delle reti da posta derivanti che superano i 2,5 km.
La questione è se dagli atti di causa emergano elementi che consentano di presupporre che, fissando una norma transitoria di questo tipo, il Consiglio abbia manifestamente ecceduto il limite del suo potere discrezionale o abbia commesso uno sviamento di potere (35).
36. Il principio di stabilità relativa è definito dall' art. 4, n. 1, del regolamento base, ai termini del quale: "Il volume delle catture disponibili per la Comunità (...) è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate". La ripartizione del volume delle catture disponibili fra gli Stati membri avviene per quote nazionali e, come ha dichiarato la Corte da ultimo nelle sentenze 13 ottobre 1992, cause C-70/90, C-71/90 e C-73/90, Spagna/Consiglio (36), il principio di stabilità relativa va inteso nel senso che esso comporta "il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro in questa ripartizione". Alla luce del contenuto di questo principio di stabilità relativa così definito, una misura tecnica che limiti la possibilità per taluni pescatori di avvalersi del metodo di pesca che utilizzavano fino a quel momento, ma che non limiti la loro facoltà di accedere alle riserve di cui trattasi, non può essere in contrasto con il detto principio.
37. Per quanto riguarda gli altri scopi della politica comune della pesca, il giudice a quo ha menzionato taluni obiettivi demandati alla politica agricola di cui all' art. 39 del Trattato e che si applicano, ai sensi dell' art. 38 del Trattato, anche alla pesca. Credo sarà sufficiente su questo punto richiamarsi alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, nel perseguire gli scopi elencati nell' art. 39, le istituzioni comunitarie "devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra detti scopi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in vista delle quali esse adottano le loro decisioni" (37).
38. La deroga si applica ai pescatori che hanno svolto attività di pesca con reti da posta derivanti per almeno due anni. Il giudice a quo ha osservato che i limiti imposti alla deroga comportano quindi una riduzione delle attività di pesca con reti da posta derivanti ed ha sollevato la questione se questo sia compatibile con quanto afferma il diciottesimo 'considerando' del regolamento, vale a dire che la sola necessità è di evitare gli inconvenienti connessi "alla diffusione e all' incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti".
Il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che una norma secondo la quale la pesca con reti da posta derivanti sarebbe vietata soltanto per i nuovi pescatori, creerebbe una discriminazione permanente. A mio avviso, la valutazione del Consiglio, il quale reputa non auspicabile tale situazione, si colloca manifestamente entro i limiti del potere discrezionale riconosciuto al Consiglio.
39. Per quanto riguarda infine la questione se il regolamento possa validamente disporre che la deroga sarà prorogata solo alla luce di basi scientifiche che dimostrino l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso, osservo che il legislatore può comunque modificare in ogni momento la propria normativa, anche in mancanza di un' espressa autorizzazione in tal senso. Il fatto di prevedere tale autorizzazione espressa e di precisare in questo contesto che la deroga potrà essere prorogata solo se gli elementi che hanno giustificato le limitazioni, esaminati alla luce di nuove indagini scientifiche, dovessero essere considerati insussistenti, non può quindi denotare che il Consiglio ha ecceduto il suo potere discrezionale.
40. Occorre pertanto rilevare che, a mio giudizio, non vi è alcun elemento che faccia presupporre che, limitando la deroga nel modo indicato, il Consiglio abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale o abbia commesso uno sviamento di potere.
Per quanto riguarda i problemi di coabitazione su zona (questione 5)
41. Il giudice a quo ha segnalato che, secondo la normativa spagnola, i pescatori spagnoli non possono praticare la pesca con reti da posta derivanti e, pertanto, pescano secondo gli antichi sistemi di pesca con canna e lenza, e che questo uso simultaneo di vari strumenti di cattura nelle zone di pesca ha fatto sorgere una serie di problemi in quanto "i pescatori spagnoli non intendono consentire agli altri pescatori comunitari di pescare con le reti da posta derivanti, mentre essi non lo possono fare". Il giudice a quo ritiene che la disposizione controversa si ispiri a questa situazione, dato che il diciannovesimo 'considerando' del regolamento menziona le "preoccupazioni espresse da (...) numerosi pescatori, anche nella Comunità", e considera opportuno interrogarsi sulla validità della disposizione, in quanto essa avvantaggia arbitrariamente i pescatori spagnoli, mentre questi pescano fin dall' inizio molto più tonno dei pescatori francesi.
42. Nella fase orale del procedimento la convenuta nella causa principale ha sostenuto che i fatti dianzi citati denotano una discriminazione a motivo della cittadinanza.
43. Il fatto che pescatori spagnoli possano avere un rilevante interesse a che il divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti, che grava su di essi in forza della normativa spagnola, si applichi anche ai pescatori francesi di tonno che agiscono nelle stesse zone di pesca, ed il fatto che i pescatori spagnoli abbiano edotto il legislatore comunitario circa la loro posizione per quanto riguarda la pesca con le reti da posta derivanti, e che questo prenda in esame la loro posizione, a mio avviso non consente in alcun modo di far nascere dubbi in ordine alla validità della disposizione controversa.
Se la disposizione controversa costituisca una discriminazione fra pescatori (questione 6)
44. Richiamandosi al n. 4 della disposizione controversa, ai termini del quale il divieto delle reti da posta derivanti non si applica al Baltico, ai Belts e all' OEresund, il giudice a quo chiede se il regolamento non costituisca una discriminazione fra pescatori in considerazione del fatto che il divieto si applica nell' Oceano Atlantico, sfera di competenza della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell' Atlantico, ma non nel mar Baltico, nei Belts e nell' OEresund, sfera di competenza della Commissione internazionale per la pesca nel Baltico. Il giudice a quo ritiene che si tratti di situazioni analoghe da trattare in modo identico.
45. La convenuta nella causa principale ha aggiunto che la discriminazione, così come descritta, è particolarmente grave in quanto i pescatori del Baltico, dei Belts e dell' OEresund possono pescare, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1986, n. 1866 (38), con reti da posta derivanti che arrivano fino a 21 km.
46. Il Consiglio e la Commissione hanno precisato che il regolamento non si applica, tra gli altri, al mar Baltico, in quanto il potere normativo per tutte le specie che si trovano in questo mare spetta, in seguito all' adesione della Comunità alla Convenzione sul mar Baltico (39), alla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico; v., a questo proposito, il ventiduesimo 'considerando' del regolamento. Il Consiglio aggiunge che la Comunità ha fatto proposte intese a che siano adottate misure analoghe riguardanti le reti da posta derivanti per queste acque. Per contro, la Comunità non ha ancora aderito alla Convenzione per la conservazione dei tonnidi dell' Atlantico, ma ha soltanto uno status di osservatore (40). Il Consiglio e la Commissione ritengono pertanto che le situazioni non siano simili.
47. In considerazione delle precisazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione considero che non vi è alcun motivo di ritenere che il regolamento rifletta in tal modo una discriminazione tra pescatori.
Conclusione
48. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dichiarando che dal loro esame non è emerso alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità dell' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° GU L 42, pag. 15.
(2) ° La controversia sottoposta al giudice nazionale oppone la società Établissements Armand Mondiet, un produttore francese di reti da posta derivanti, alla società Armement Islais, un armatore francese che pratica la pesca del tonno con reti da posta derivanti; la controversia trae origine dal fatto che, in seguito all' emanazione da parte del Consiglio del divieto dianzi citato, l' Armement Islais ha annullato una commessa di 200 reti da posta derivanti da essa fatta alla Mondiet. Il giudice a quo ha affermato, e questo non sembra contestato dalle parti, che il regolamento può costituire il factum principis che ha nel diritto francese le caratteristiche della forza maggiore e che, se non manifestamente illegittimo, dispensa dal suo obbligo l' Armement Islais.
(3) ° Tale provvedimento potrebbe tuttavia essere evitato o soppresso, secondo la risoluzione, qualora, sulla base di un' analisi statisticamente rigorosa effettuata in comune dagli Stati membri della comunità internazionale interessati alle risorse alieutiche della regione, venissero adottate misure effettive di conservazione e di gestione, onde impedire che tali metodi di pesca comportino, per la regione considerata, conseguenze inaccettabili e onde assicurarvi la conservazione delle risorse biologiche del mare .
(4) ° V. artt. 117 e 118 della convenzione; quest' ultima, non ancora entrata in vigore, è stata sottoscritta, ma non ratificata, dalla Comunità europea. In tal caso non occorre esaminare se la disposizione di cui trattasi sia, eventualmente, l' espressione della fase attuale del diritto internazionale consuetudinario.
(5) ° La Commissione ha osservato che il divieto ha anche colpito, tra gli altri, una flotta peschereccia italiana di 700 navi che praticavano la pesca con le reti da posta derivanti e che non è interessata dalla disposizione derogatoria.
(6) ° Trentatré imprese appartenenti a questo gruppo hanno proposto dinanzi alla Corte un ricorso contro il Consiglio chiedendo l' annullamento della deroga controversa; v. causa C-131/92. La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile con ordinanza 24 maggio 1993.
(7) ° GU L 24, pag. 1.
(8) ° GU L 24, pag. 14.
(9) ° GU L 288, pag. 1.
(10) ° Come ho detto in precedenza, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare nell' art. 117 contiene un obbligo per gli Stati di adottare, nei confronti dei propri cittadini, i provvedimenti necessari per la conservazione delle risorse della pesca in alto mare. A questo proposito v. anche sentenza della Corte 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen (Racc. pag. I-6019, punto 22 della motivazione), che presupponeva la competenza degli Stati membri a disciplinare le attività della pesca esercitate in alto mare dalle proprie navi.
(11) ° V. sentenza della Corte 14 luglio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer (Racc. pag. 1279, punto 31 della motivazione). La competenza della Comunità ad adottare misure per la conservazione delle risorse della pesca in alto mare, che si applichino alle navi degli Stati membri, è stata ricordata da ultimo nella sentenza della Corte 25 luglio 1991, causa C-258/89, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-3977, punto 9 della motivazione), nella quale la Corte ha respinto l' argomento del governo spagnolo secondo cui, al di fuori delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, la Comunità avrebbe soltanto la competenza a negoziare ed eseguire gli accordi internazionali. La Corte ha osservato che la Comunità ha competenza ad adottare misure di conservazione e questo tanto in maniera autonoma quanto sotto forma di impegni contrattuali con Stati terzi o nell' ambito delle organizzazioni internazionali .
(12) ° La convenuta nella causa principale fa valere che il regolamento base non attribuisce alla Comunità la competenza a limitare il libero accesso ai fondali di pesca in alto mare, ma dichiara invece di riguardare le zone di pesca di 200 miglia e le acque territoriali portate a 12 miglia. E' esatto che il regolamento base è stato adottato in seguito all' estensione di queste acque, alla quale si era proceduto. Ciò non può tuttavia di per sé avvalorare un' interpretazione secondo la quale il regolamento può costituire un fondamento di autorizzazione solo per misure che si riferiscono a quelle acque.
(13) ° La convenuta nella causa principale osserva che il regolamento (CEE) del Consiglio n. 101/76, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU 1976, L 20, pag. 19) ° che il regolamento base afferma di completare ° si riferisce espressamente alle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e che il regolamento n. 171/83, emanato lo stesso giorno del regolamento base e sostituito dal regolamento n. 3094/86, affermava che esso riguardava (...) la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche presenti nell' insieme delle acque marittime che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (...) . Va osservato che l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 171/83 corrisponde all' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3094/86 e questa disposizione non fa che riflettere una norma generale (v. nota 14).
(14) ° Nella versione iniziale il regolamento n. 3094/86 prevedeva anche una norma di questo tipo, v. art. 6, n. 1, lett. b), il quale vieta la pesca al salmone e alla trota di mare al di fuori delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Questa disposizione era oggetto delle questioni pregiudiziali nella causa Poulsen (v. nota 10). In modo del tutto pertinente, la questione relativa alla competenza del Consiglio a decretare il divieto controverso della pesca al salmone in alto mare, in quanto si applicava alla pesca praticata da navi registrate in uno degli Stati membri, non era stata sollevata in questa causa.
(15) ° Dalla sentenza della Corte nella causa C-258/89 (v. nota 11) risulta indirettamente che il regolamento base attribuisce alla Comunità la competenza dianzi citata. In questa sentenza la Corte ha dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo applicato alle catture effettuate al di fuori della zona di pesca della Comunità le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2057/82 (GU 1982, L 220, pag. 1), nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2441/87 (GU 1987, L 207, pag. 1), che codifica e sostituisce il regolamento n. 2057/82, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario. Il regolamento n. 2241/87 è stato espressamente emanato ai sensi del regolamento base. La Corte ha respinto l' interpretazione del governo spagnolo secondo la quale i regolamenti non si applicavano alla pesca in alto mare e ha evidenziato che i regolamenti erano stati adottati nell' ambito della competenza spettante alla Comunità. V. anche sentenza della Corte 14 novembre 1989, cause riunite 6 e 7/88, Spagna e Francia/Commissione (Racc. pag. 3639).
(16) ° La questione 4.2 riguarda, a dire il vero, sia il se il divieto di reti da posta derivanti basato sul regolamento base possa validamente essere emanato in ragione di considerazioni ecologiche, sia il se sussista un fondamento scientifico adeguato per ammettere che il divieto è necessario per la presa in conto delle considerazioni ecologiche di cui trattasi. In questo punto mi preoccuperò soltanto della problematica citata per prima, restando inteso che la questione del fondamento scientifico sarà trattata in prosieguo.
(17) ° Per dimostrare che il regolamento è stato effettivamente adottato nell' ambito di considerazioni ecologiche relative alla tutela dei delfini, l' impresa ha osservato che:
i considerando del regolamento menzionano anzitutto l' ambiente, in quanto esso si richiama alla risoluzione delle Nazioni Unite n. 44/225, alla Convenzione di Berna e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e soltanto in seguito parlano della diffusione e dell' incremento incontrollato delle attività di pesca, che possono presentare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca;
nel diciannovesimo considerando del regolamento si fa menzione delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni ecologiche;
la disposizione di deroga controversa prevede la possibilità di una proroga della deroga se basi scientifiche dimostrano l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ° e non quindi per le risorse biologiche del mare ; e
un insieme di circostanze connesse all' elaborazione del regolamento mostrano come questo abbia lo scopo reale di tutelare i delfini. Per questo, in un documento di lavoro presentato dal Consiglio, elaborato dal comitato scientifico e tecnico della pesca, un' importanza precipua è stata attribuita alla questione dei delfini. Inoltre, il membro competente della Commissione ha dichiarato, in un' intervista al periodico France-Ecopêche del settembre 1991 che il problema delle reti da posta derivanti era diventato simbolico e non aveva più alcuna importanza avere ragione o torto sugli effetti prodotti dalla pesca francese al tonno bianco sulla mortalità dei mammiferi marini, dato che nell' opinione pubblica vi era un sentimento diffuso dinanzi al quale la Comunità doveva inchinarsi.
(18) ° Racc. pag. I-2867.
(19) ° V. al riguardo il decimo considerando del regolamento n. 345/92, ai termini del quale: il volume attuale dei rigetti in mare costituisce uno spreco inammissibile; (...) il divieto della pesca con tecniche insufficientemente selettive (...) (consente) un primo passo verso l' eliminazione definitiva di pratiche incompatibili con la conservazione e la corretta gestione delle risorse; (...) è necessario attuare un sistema di gestione e di sfruttamento coerente che consenta di ridurre al minimo i rigetti in mare .
(20) ° Possono esserci due ragioni per questo: da un lato, si può supporre che la nozione di risorse della pesca riguardi unicamente specie che possono essere sfruttate dalla pesca professionistica, v., tra l' altro, il primo considerando del regolamento base e il terzo considerando del regolamento n. 345/92, i quali menzionano la necessità di misure di conservazione per poter salvaguardare il settore economico che dipende dalle risorse della pesca. Secondo le informazioni fornite nel caso di specie, i delfini sono stati arpionati negli anni 50' e 60' per il loro sfruttamento e si ritiene che durante questo periodo sono stati catturati ogni anno circa 5 000 - 15 000 delfini. Tuttavia, è stato necessario, come è noto, vietare le catture volontarie di delfini ed è, pertanto, dubbio che si possa affermare che il settore della pesca dipende da quell' attività. Dall' altro, i delfini sono mammiferi e si potrebbe pertanto ritenere, se non altro per questa ragione, che non rientrino nella nozione di risorse della pesca.
(21) ° V. sentenza della Corte 29 marzo 1990, causa 62/88, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-1527), nella quale la Corte ha dichiarato, nel punto 19 della motivazione, quanto segue: Gli artt. 103 R e 130 S mirano a conferire alla Comunità una competenza per iniziare un' azione specifica in materia di ambiente. Questi articoli lasciano tuttavia impregiudicate le competenze di cui dispone la Comunità in forza di altre disposizioni del Trattato, anche se i provvedimenti da adottare in virtù di queste ultime perseguono al tempo stesso uno degli obiettivi di tutela dell' ambiente . A questo proposito v. anche sentenza della Corte 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio, causa relativa alla direttiva sui rifiuti (Racc. pag. I-939).
(22) ° V. l' art. 12 del regolamento base, il quale dispone quanto segue: La Commissione istituisce nel proprio ambito un comitato scientifico e tecnico della pesca. Il comitato viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse della pesca e sulle condizioni atte ad assicurare la conservazione dei fondali e delle popolazioni ittiche, nonché sulle attrezzature scientifiche e tecniche disponibili nella Comunità .
(23) ° Il giudice a quo segnala al riguardo che nel diciottesimo considerando il regolamento usa il termine possono [ la diffusione e l' incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti (...) ], che nel ventesimo considerando il regolamento afferma che occorre analizzare l' impatto ecologico della pesca con reti da posta derivanti, e che la disposizione controversa prevede la possibilità di una proroga della deroga alla luce di basi scientifiche che dimostrano l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso .
(24) ° V. la precedente nota 17.
(25) ° L' impresa ha dichiarato che il verbale della riunione svoltasi il 12 novembre 1992, esibito dal Consiglio e contenente, tra l' altro, la conclusione secondo cui: il SCRS ritiene che le riserve di tonno bianco dell' Atlantico settentrionale siano quasi in una situazione di forte sfruttamento , è stato reso noto dopo l' emanazione del regolamento n. 345/92 e che, d' altra parte, esso non significa che le riserve di tonno non continuino a rinnovarsi ad un ritmo più rapido della pesca.
(26) ° Il Consiglio ha sottolineato che l' ICCAT ha invitato tutti i suoi Stati membri, tra cui la Francia, ad appoggiare la risoluzione delle Nazioni Unite n. 44/225.
(27) ° V., tra l' altro, sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa (Racc. pag. I-4023, punto 8 della motivazione), nella quale la Corte ha sancito questo principio, mentre durante la causa era stato sostenuto, tra l' altro, che la direttiva controversa non aveva alcun fondamento scientifico che giustificasse le valutazioni circa la sanità pubblica e le preoccupazioni dei consumatori che ne avevano determinato l' adozione.
(28) ° V. al riguardo l' esame della giurisprudenza della Corte fatto dall' avvocato generale Mischo nelle conclusioni 8 marzo 1990 nella causa C-331/88.
(29) ° Il fatto che la Commissione stessa abbia ordinato la citata relazione Iferemer/IEO e il fatto che l' art. 2, n. 1, del regolamento base metta in particolare evidenza il comitato scientifico e tecnico della pesca, istituito dalla Commissione, non costituiscono elementi sufficienti per affermare che nell' esercizio del suo potere discrezionale il Consiglio è vincolato dalle raccomandazioni scientifiche di questi organismi.
(30) ° Questo documento di lavoro è datato 11 dicembre 1990 e nel punto 12 esamina le informazioni più recenti riguardanti l' uso delle grandi reti da posta derivanti e le varie misure che sono state adottate da taluni Stati o suggerite da organizzazioni internazionali.
(31) ° Al riguardo la Commissione ha affermato che, all' atto della fissazione annuale dei totali di catture ammesse (TCA), ai sensi dell' art. 3 del regolamento base viene stabilito, fra l' altro, un certo numero di TCA basato sul principio di precauzione, che si applicano a riserve di pesce il cui volume delle catture dev' essere limitato e controllato nell' interesse della conservazione, ma per le quali mancano ancora dati scientifici sufficienti per determinare un TCA cosiddetto analitico.
(32) ° Questa opinione è corroborata dalla sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa (Racc. pag. I-4023). Nel punto 9 della motivazione la Corte ha respinto la censura relativa all' esistenza di prove scientifiche dell' innocuità dei cinque ormoni di cui trattasi in questa causa, in quanto il Consiglio era rimasto nell' ambito dell' esercizio del suo potere discrezionale decidendo di adottare la soluzione consistente nel vietare gli ormoni di cui trattasi e rispondendo così alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e da varie organizzazioni di consumatori. Nel punto 10 della motivazione la Corte ha poi dichiarato quanto segue: La direttiva controversa non ha neppure violato il legittimo affidamento degli operatori economici colpiti dal divieto di utilizzare gli ormoni di cui trattasi. Certo, la direttiva 81/602/CEE (...) rileva che l' innocuità o la nocività delle sostanze di cui trattasi deve ancora costituire oggetto di studi approfonditi (quarto considerando ) e fa obbligo alla Commissione di tener conto dell' evoluzione scientifica (art. 8). Tuttavia, essa non pregiudica le conseguenze che il Consiglio deve trarne nell' esercizio del suo potere discrezionale. Peraltro, considerate le divergenze di valutazione che si erano manifestate, gli operatori economici non potevano aspettarsi che un divieto di somministrare le sostanze in esame agli animali potesse fondarsi unicamente su dati scientifici .
(33) ° Secondo le informazioni fornite alla Corte, il 2 maggio 1990 il Comité interprofessionnel du thon blanc germon (il comitato interprofessionale del tonno bianco), organismo francese che ha competenza ad emanare norme applicabili ai battelli per la pesca del tonno, ha deciso di limitare a cinque miglia nautiche la lunghezza delle reti da posta derivanti che possono essere utilizzate.
(34) ° V. decisione del Consiglio 82/72/CEE, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell' ambiente naturale in Europa (GU 1982, L 38, pag. 1).
(35) ° V. sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa (Racc. pag. I-4023, punto 8 della motivazione).
(36) ° V. punto 15 della motivazione nelle cause C-70/90 (Racc. pag. I-5153) e C-71/90 (Racc. pag. I-5175), nonché il punto 16 della motivazione nella causa C-73/90 (Racc. pag. I-5151).
(37) ° V. sentenza della Corte 20 ottobre 1977, causa 29/77, Roquette (Racc. pag. 1835, punto 30 della motivazione).
(38) ° Regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belts e dell' OEresund (GU L 162, pag. 1). Questo regolamento è stato emanato in base alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.
(39) ° V. l' Informazione relativa all' entrata in vigore, per la Comunità economica europea, della Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belts (GU 1984, L 96, pag. 42).
(40) ° Il Consiglio ha deciso circa l' adesione della Comunità alla Convenzione il 9 giugno 1986 (GU L 162, pag. 33).
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