Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Repubblica francese chiede l' annullamento parziale della decisione della Commissione 23 settembre 1992, 92/491/CEE (1), relative alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia". In detta decisione la Commissione non ha voluto riconoscere come spesa a carico del Fondo un importo di circa 8,5 milioni di FF, versato dalle autorità francesi.
2. L' importo è sorto per effetto del rimborso da parte delle autorità francesi del prelievo di corresponsabilità per i cereali agli agricoltori che hanno ceduto cereali con patto di riscatto e che in seguito li hanno effettivamente riscattati. La Commissione ritiene che le autorità francesi abbiano proceduto indebitamente al rimborso. Essa osserva che i prelievi debbono essere pagati, secondo le norme in vigore, all' atto dell' immissione dei cereali sul mercato e che i cereali venduti con patto di riscatto sono da considerarsi, ai sensi delle predette norme, come immessi sul mercato.
3. I prelievi di corresponsabilità hanno il loro fondamento nell' eccedenza di produzione di cereali nella Comunità. Per ottenere un' offerta in equilibrio con la domanda e per rendere i produttori consapevoli dell' assenza di possibilità di smercio sul mercato, il Consiglio emanava un regolamento con il quale introduceva un prelievo di corresponsabilità per i cereali. Il prelievo è stato introdotto con regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579 (2), che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3). L' art. 4 del regolamento n. 2727/75, nel testo modificato, dispone che sono soggetti, tra l' altro, al prelievo i cereali che formano oggetto di "prima trasformazione". Detto articolo dispone inoltre che "la definizione della prima trasformazione" e "le operazioni esentate dal prelievo di corresponsabilità" sono fissate nelle norme di attuazione.
4. La Commissione emanava le norme di attuazione con regolamento 30 giugno 1986, n. 2040 (4), successivamente modificato con regolamento n. 2572/86 (5). L' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2040/86, nel testo modificato, dispone:
"Per 'prima trasformazione' ai sensi del presente regolamento s' intende ogni trattamento del cereale, in modo che il prodotto ottenuto non può più essere classificato al capitolo 10 della Tariffa doganale comune. La trasformazione di cereali consegnati ad un' impresa o messi a sua disposizione da un produttore ai fini di un' utilizzazione successiva nella sua azienda è considerata come una prima trasformazione.
Sono esentate dal prelievo di corresponsabilità le 'prime trasformazioni' effettuate da un produttore nella sua azienda agricola, sempreché il prodotto ottenuto sia utilizzato ai fini dell' alimentazione animale in questa stessa azienda e sempreché:
° l' impianto di trasformazione sia parte integrante dell' attrezzatura agricola permanente o temporanea dell' azienda (...)".
5. Con sentenza 29 giugno 1988 nella causa 300/86, Luc Van Landschoot/NV Mera (6), la Corte si è pronunciata sulla validità di tale norma dichiarando nel dispositivo che:
"1) L' art. 1, n. 2, secondo comma, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n. 2040, emendato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n. 2572, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda.
2) Spetta al legislatore comunitario trarre le conseguenze dalla presente sentenza, adottando i provvedimenti adeguati per ottenere l' uguaglianza tra gli operatori per quel che riguarda il regime di esenzioni di cui è causa".
6. Prima della pronuncia della sentenza, il Consiglio aveva modificato il regime della corresponsabilità con regolamento 25 aprile 1988, n. 1097, che modificava il regolamento n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (7). L' art. 4 del regolamento n. 2727/75 è stato modificato nel senso che il fatto generatore del prelievo non è più la trasformazione, bensì l' immissione sul mercato da parte del produttore. Con regolamento 26 maggio 1988, n. 1432 (8), la Commissione emanava nuove norme di esecuzione in materia di prelievi e abrogava il regolamento n. 2046/86 oggetto della sentenza della Corte. Successivamente alla sentenza della Corte, la Commissione, ritenendo che nei confronti del regolamento n. 1432/88 potessero essere sollevate le medesime critiche che avverso il regolamento n. 2046/86, modificava il regolamento n. 1432/88 con il regolamento 26 luglio 1988, n. 2324 (9).
7. L' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1432/88, nel testo emendato, definisce l' immissione sul mercato come
"le vendite (...) da parte dei produttori, dei prodotti di cui al paragrafo 1, tal quali oppure sotto forma di prodotti, trasformati, (...) alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all' organismo d' intervento".
Detta norma consente così a un produttore di consegnare i cereali ad un' impresa di trasformazione affinché li trasformi in foraggio da consumarsi nell' azienda del produttore ° lavorazione per conto terzi ° senza dover pagare alcun prelievo. Sebbene ciò non risulti espressamente dalla disposizione, è pacifico che essa è sempre stata interpretata ed applicata nel senso che per l' esenzione dal prelievo non viene richiesta alcuna identità tra il cereale consegnato e il prodotto lavorato. La presente controversia riguarda l' interpretazione e l' applicazione della predetta norma.
8. Le norme sulla restituzione dei prelievi indebitamente percepiti ai sensi del regolamento n. 2046/86 sono state emanate dalla Commissione con il regolamento (CEE) 2 dicembre 1988, n. 3779 (10), di cui tratta la sentenza della Corte 20 settembre 1990 [causa C-203/89, Luc Van Landschoot/NV Mera (2)] (11), che è determinante ai fini della presente causa.
9. La causa principale ° che del resto era la stessa che aveva dato origine al procedimento pregiudiziale deciso dalla Corte nel 1988 ° riguardava una situazione nella quale un agricoltore aveva venduto circa 5 000 kg di cereali ad un' impresa di trasformazione. Successivamente, quest' ultima aveva venduto all' agricoltore considerato circa 13 000 kg di mangime composto per galline ovaiole, costituito per il 35% (cioè per circa 4 500 kg) da cereali consegnati dall' agricoltore stesso, il quale sosteneva quindi di dover essere esentato dal prelievo di corresponsabilità con riferimento ai suddetti 4 500 kg. Il giudice conciliatore del cantone di Brasschaat, chiamato a risolvere la controversia, sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale diretta a chiarire se il regolamento che disponeva il rimborso del prelievo fosse valido nella misura in cui continuava ad escludere dal rimborso del prelievo i cereali venduti ad un' impresa di trasformazione "anche qualora essi siano stati in seguito riacquistati dal produttore sotto forma di alimenti con l' intento di utilizzarli nella propria azienda agricola".
10. La Corte non ha ritenuto illegittimo detto regolamento. Essa ha dichiarato, in primo luogo, nel punto 22, che lo scopo del prelievo, che è quello di limitare la sovrapproduzione di cereali, può giustificare "il sottoporre al prelievo solo la trasformazione di cereali messi sul mercato, giacché le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze". Poi, nel punto 24 ha precisato che "l' esistenza o l' assenza di immissione dei prodotti sul mercato è l' elemento che, tenuto conto dello scopo contemplato dal prelievo di corresponsabilità, costituisce il criterio che consente di differenziare gli operatori al fine di decidere se essi debbano o no essere assoggettati al prelievo". In seguito, poi, ai punti 25 e 27, ha affermato:
"A questo proposito si deve constatare che si ha immissione sul mercato non appena un produttore si privi del possesso dei cereali da lui prodotti, per venderli al trasformatore, chiunque questi sia, anche se, successivamente, detto produttore riacquista i cereali dal trasformatore sotto forma di prodotto lavorato.
In base allo stesso criterio si deve altresì considerare che i produttori sono collocati in una situazione differente e che possono pertanto essere trattati in modo differente, a seconda che essi vendano i cereali ad un trasformatore, anche con l' intenzione di acquistare da quest' ultimo alimenti zootecnici composti a partire da detti cereali per il fabbisogno della loro azienda, oppure che si limitino a far trasformare per loro conto i cereali da un trasformatore. Infatti, nel primo caso, i prodotti sono messi sul mercato, cosa che non avviene nel secondo".
11. Nella presente causa si discute se la vendita di cereali con patto di riscatto da parte dei produttori possa essere considerata come "immissione sul mercato". La vendita con patto di riscatto ° vente avec clause de réméré ° è una forma di contratto, che è dettagliatamente disciplinata dagli artt. 1659-1673 del codice civile francese.
12. Il governo francese, basandosi sul fatto che detta forma di contratto trova applicazione nel commercio dei cereali, ha osservato che, dopo la sentenza della Corte del 1988 e l' adozione di norme emendate, come quella qui controversa, era possibile l' esenzione dal prelievo, sia nel caso in cui il produttore avesse consegnato i cereali per la trasformazione a un terzo al fine di riutilizzarli successivamente nella sua propria azienda ed avesse poi ritirato il medesimo cereale trasformato, sia nel caso in cui il produttore avesse consegnato i cereali a un terzo per la trasformazione, ricevendo poi indietro un prodotto trasformato che non proveniva dagli stessi cereali che egli aveva consegnato. Secondo il governo francese, il caso in cui non vi sia identità tra i cereali consegnati e quelli trasformati è disciplinato, sotto l' aspetto dell' imposta sul valore aggiunto, come si trattasse di due operazioni di compravendita. La sesta direttiva dà la possibilità a ciascuno Stato membro di adottare esso stesso disposizioni per determinare se, in una siffatta situazione, debba parlarsi di doppia vendita, e il governo francese si è impegnato a considerarla come tale. Poiché ai sensi del diritto francese è qualificata come una vendita, l' operazione di cui trattasi non può essere esonerata dal pagamento del prelievo di corresponsabilità. Affinché gli agricoltori francesi, al pari degli altri agricoltori della Comunità, fossero esentati dai prelievi in tale situazione, si è deciso di informarli che non dovevano versare prelievi nel caso di riscatto di cereali venduti con patto di riscatto. Modalità dettagliate di applicazione venivano comunicate con una circolare dell' ente francese di intervento, l' Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
13. Da detta circolare emerge, tra l' altro, che l' applicazione di tale forma contrattuale è soggetta ad una serie di condizioni, tra le quali vanno menzionate le seguenti:
° il patto di riscatto deve stipularsi prima della consegna dei cereali;
° il riscatto non può essere effettuato prima della consegna;
° il patto può essere stipulato solo per la campagna in corso;
° il prelievo di corresponsabilità deve essere effettivamente pagato al momento della vendita, cosicché l' onere finanziario va a carico del produttore;
° all' atto della stipula del patto, devono essere calcolati e dichiarati i quantitativi che potranno essere riscattati sotto forma di alimenti zootecnici preparati ad uso dell' azienda del produttore;
° il compratore è, su semplice domanda del venditore, tenuto a riconsegnare il quantitativo di cereali contemplato nel patto di riscatto.
14. Il governo francese nel corso delle trattative con la Commissione, prima della liquidazione dei conti, ha dedotto, a proposito della forma contrattuale e della sua applicazione, in particolare quanto segue:
"Il produttore che preveda di potersi trovare nella necessità di riscattare un certo quantitativo di cereali, non lavorati o già trasformati, per i bisogni della propria azienda, può vendere detto quantitativo con patto di riscatto al prezzo in vigore alla data di vendita, pagando contemporaneamente il prelievo di corresponsabilità. A questo proposito non si può in alcun modo parlare di esenzione dal prelievo (...) bensì di una normale vendita, in quanto la compravendita con patto di riscatto implica semplicemente la risoluzione della vendita qualora venga esercitato il diritto di riscatto di modo che 'si ripristina la situazione giuridica anteriore alla vendita, come se quest' ultima non ci fosse mai stata' . Il riscatto pone così nel nulla la vendita e di conseguenza l' immissione sul mercato. In base alla normativa francese, il riscatto può aver luogo nei confronti del primo acquirente, ma anche nei confronti di quello tra i successivi acquirenti che vanta diritti di proprietà sui corrispondenti quantitativi al momento del riscatto, eventualmente l' impresa di trasformazione".
15. Il governo francese ha fatto valere che i quantitativi di cereali venduti con patto di riscatto e riscattati non possono considerarsi immessi sul mercato. Non nega che con la vendita il diritto di proprietà sui cereali sia stato trasmesso all' acquirente, ma ritiene tale circostanza giuridicamente irrilevante. A sostegno dell' affermazione che non si è avuta alcuna immissione sul mercato all' atto della vendita di cereali, il governo fa, tra l' altro, riferimento alle condizioni cui è assoggettata l' applicazione di detta forma di contratto nonché al fatto che la disponibilità dell' acquirente sui cereali è limitata dalla circostanza che egli, ad un certo momento, può essere chiamato ad adempiere gli obblighi che gli derivano dal patto di riscatto.
16. Il punto di partenza per dirimere la presente controversia è il concetto di "immissione sul mercato" come dettagliatamente precisato dalla Corte. A mio avviso dalla sentenza del 1990 emerge che la Corte, nel determinare gli elementi dell' immissione nel mercato, non ha ritenuto determinante il fatto che i cereali considerati, dopo la vendita, possano ritornare all' azienda dalla quale provenivano. La sentenza della Corte deve essere intesa nel senso che la circostanza che l' azienda consumi i cereali non è di per sé motivo di esenzione. Il consumo nell' ambito di un' azienda di cereali non lavorati o di cereali trasformati è libero da prelievo solo fintantoché detto cereale non è stato immesso sul mercato.
17. Condivido l' opinione della Commissione, secondo cui nell' accertare il momento dell' immissione sul mercato si deve esigere non solo che sia stato convenuto un prezzo, ma anche che tale prezzo sia stato pagato al momento della stipulazione del contratto. Dopo la consegna dei cereali, il produttore non ha più alcun obbligo per quanto riguarda i cereali stessi e al riguardo si trova nella medesima situazione del venditore che ha venduto cereali senza patto di riscatto. Forse egli si trova persino in una situazione migliore, poiché gli è possibile speculare sulle oscillazioni di prezzi per decidere se avvalersi del patto di riscatto. Qualora al momento del contratto appaia prevedibile il riscatto, non si può certamente escludere che il mercato venga influenzato in una misura minore di quanto non lo sia da una vendita senza possibilità di riscatto. Si deve invero ammettere che l' impresa di trasformazione in tale ultimo caso sarà più incentivata a tentare di rivendere il grano. Finché tuttavia il produttore può fare a meno di avvalersi del suo diritto di riscatto, la distinzione tra vendita con patto di riscatto e vendita generica sarà meno importante. A ciò si aggiunge che la limitazione della facoltà di disposizione dell' acquirente sul cereale appare poco onerosa, giacché, in una situazione di eccedenza di produzione, può far fronte ai suoi obblighi derivanti dal patto di riscatto con altro cereale.
18. Non contesto pertanto l' esattezza di quanto dedotto dal governo francese circa l' applicazione delle forme di contratto e le misure intese ad evitare abusi. Tali precisazioni sarebbero, ad esempio, state determinanti nel caso in cui il prelievo avesse mirato a colpire il consumo di cereali ad eccezione dell' autoconsumo degli agricoltori. L' obiettivo è tuttavia quello di assicurare che i cereali non arrivino sul mercato e detto obiettivo viene mancato non appena il cereale viene immesso sul mercato, sia con patto di riscatto sia senza. Ritengo perciò che la Commissione non debba riconoscere legittimità al rimborso dei prelievi effettuati dalle autorità francesi per i quantitativi successivamente riscattati dal relativo produttore per essere consumati nella sua azienda.
Conclusione
19. Sulla base di quanto sopra, suggerisco alla Corte di:
° disattendere le censure mosse alla Commissione;
° condannare la Repubblica francese alle spese di causa.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° GU L 298, pag. 23.
(2) ° GU L 139, pag. 29.
(3) ° GU 1975, L 281, pag. 1.
(4) ° GU L 173, pag. 65.
(5) ° GU 1986, L 229, pag. 25.
(6) ° Racc. 1988, pag. 3443.
(7) ° GU L 110, pag. 7. Con detto regolamento è stato inoltre instaurato un prelievo di corresponsabilità supplementare (prelievo supplementare), che è sottoposto alle stesse norme del prelievo di corresponsabilità per quanto riguarda la materia del contendere nella presente controversia.
(8) ° GU L 131, pag. 37.
(9) ° GU L 202, pag. 39.
(10) ° GU L 332, pag. 17.
(11) ° Racc. pag. I-3509.
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