Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa ha ad oggetto la decisione con la quale la Commissione rigetta una richiesta del governo delle Antille olandesi intesa ad ottenere una deroga al regime dei "prodotti originari" fissato nella decisione del Consiglio 25 luglio 1991, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (1) (in prosieguo: la "decisione PTOM").
2. Le norme relative alla definizione del concetto "prodotti originari" sono fissate nell' allegato II della decisione PTOM. Secondo l' art. 1 di detto allegato sono considerati prodotti originari dei paesi PTOM "i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati".
I prodotti ora in considerazione ° videocassette registrate ° vengono fabbricati con materiali importati nelle Antille olandesi. Si tratta di prodotti che rientrano sotto la voce della Tariffa doganale comune 8524 del sistema armonizzato (dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni ...), che, secondo l' allegato II, hanno natura di prodotti originari se all' atto della fabbricazione "il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto" purché il valore dei materiali della voce 8523 (supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati) utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3. In virtù dell' art. 30 dell' allegato II possono essere concesse su domanda deroghe ai criteri generali validi per il regime dei prodotti originari. I principali presupposti a questo riguardo sono che esse siano giustificate nei confronti dello Stato PTOM interessato "dallo sviluppo di industrie esistenti o dall' insediamento di nuove industrie", che "una lavorazione o trasformazione sostanziale è stata fatta negli PTOM richiedenti" e che le richieste di deroga "non possano arrecare gravi pregiudizi ad un' industria comunitaria già stabilita".
4. Il governo dei Paesi Bassi chiede alla Corte di annullare la decisione con la quale la Commissione ha respinto la richiesta di deroga presentata dalle Antille olandesi. Esso sottolinea, in primo luogo, che tale decisione di rifiuto è stata adottata dopo il decorso del termine fissato dall' art. 30 dell' allegato 2 per l' istruttoria delle richieste, di modo che la richiesta deve considerarsi accolta conformemente all' espressa disposizione dell' art. 30. In subordine, il governo dei Paesi Bassi sottolinea che la decisione negativa della Commissione è infondata e, d' altra parte, insufficientemente motivata.
Sul termine previsto per l' istruzione delle richieste
5. L' art. 30, n. 8, lett. a), dispone che "il Consiglio e la Commissione prendono tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta".
A norma dell' art. 30, n. 8, lett. b), la richiesta si considera accettata "se entro il termine di cui alla lett. a) non viene presa una decisione".
6. Nella specie è accertato che la decisione della Commissione è stata adottata dopo il decorso del termine di sessanta giorni dal momento in cui la domanda è stata ricevuta. E' altresì pacifico che la Commissione in sede di trattazione della richiesta ha chiesto al governo dei Paesi Bassi ulteriori informazioni, affermando in proposito che il termine di sessanta giorni avrebbe cominciato a decorrere solo dal momento in cui le fossero pervenute tali informazioni. Si può inoltre constatare che la decisione di rigetto è stata adottata entro il termine di sessanta giorni, se questo viene calcolato dal giorno in cui sono pervenute le informazioni.
La controversia riguarda pertanto la questione se la Commissione potesse far decorrere il termine sopra descritto da un momento diverso, come abbiamo testé visto.
7. Per risolvere tale questione occorre in primo luogo tener presenti le norme di procedura in vigore, da seguire per determinare il momento della richiesta di deroga, come pure le circostanze concrete connesse con la richiesta in considerazione nella presente causa.
8. Ai sensi dell' art. 30 le richieste di deroga debbono pervenire al presidente del comitato di origine, istituito dall' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (2). Le richieste debbono essere presentate tramite lo Stato membro o, eventualmente, l' autorità dello Stato competente in materia. L' art. 30, n. 2, stabilisce che il richiedente "fornisce informazioni il più possibile complete" circa un certo numero di punti successivamente indicati e che egli deve presentare la richiesta mediante il formulario che figura in allegato 9 all' allegato II. Detto formulario precisa in 21 punti le informazioni che debbono essere fornite in relazione alla domanda. Così devono essere indicati, ad esempio, il volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità, il valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi, il valore franco fabbrica del prodotto finito, motivi per i quali la regola di origine non può essere soddisfatta per il prodotto finito, il valore previsto dei materiali impiegati originari di paesi ACP, della CEE o degli PTOM, il valore degli investimenti dell' impresa interessata, realizzati o progettati, e le soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di deroghe.
9. Dall' art. 30, n. 8, lett. a), emerge inoltre che l' esame della richiesta viene espletato conformemente alla decisione del Consiglio 90/523/CEE, che stabilisce la procedura in materia di deroghe alle regole di origine di cui al protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE (3). Secondo detta decisione, la Commissione, in collaborazione con il comitato di origine, adotta la decisione di deroga. La Commissione deve sottoporre al comitato di origine un progetto di posizione comune entro venti giorni lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta sulla quale il comitato formula un parere entro il termine fissato dal presidente. Se la decisione definitiva della Commissione non è conforme al parere del comitato, essa deve immediatamente informarne il Consiglio.
10. Nella specie la richiesta di deroga veniva ricevuta il 1 giugno 1992. La richiesta, avanzata dal governo delle Antille olandesi, veniva presentata per il tramite della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso la Comunità europea. Alla richiesta veniva unito il soprammenzionato formulario debitamente compilato. Nella lettera della rappresentanza permanente veniva posto l' accento sul fatto che la richiesta veniva presentata "nell' interesse dello sviluppo industriale e per conto di potenziali investitori", che l' impresa TVTEC avrebbe prodotto a Curaçao videocassette registrate utilizzando materiali importati dalla Corea, dal Giappone e dagli Stati Uniti e che, a parere del governo delle Antille olandesi, "siffatta industria potrebbe dare un significativo contributo alla diversificazione dell' economia del paese, rafforzare la struttura della sua esportazione e ridurre la disoccupazione". Veniva poi rilevato che "dato il previsto volume delle esportazioni da Curaçao e le dimensioni del mercato comunitario delle videocassette registrate, non è prevedibile che si producano danni seri ad una industria stabilita nella Comunità. D' altro lato, l' insediamento della TVTEC è considerato come un apporto sostanziale allo sviluppo delle industrie delle Antille olandesi che fabbricano prodotti destinati all' esportazione".
11. Dal formulario emergeva che la prevista esportazione annua verso la Comunità ammontava a 1,5 milioni di cassette registrate, mentre la restante produzione era destinata al mercato americano. Detto formulario comprendeva anche una esposizione globale dei materiali utilizzati, con indicazione della classificazione doganale, quantità e prezzo.
Il punto 12 del formulario, riguardante le attività di produzione programmate, era così redatto: "Il nastro originale (master tape), fornito dal cliente, viene riprodotto su un certo numero di nastri 'specchio' (mirror masters). Il nastro originale è restituito al cliente. I nastri 'specchio' vengono registrati su duplicatori ad alta velocità e trasformati in bobine di nastri magnetici vergini (pancakes). La qualità delle bobine registrate viene controllata. Le bobine registrate sono caricate in videocassette vuote VHS su un caricatore per videonastro. Le cassette registrate sono poi confezionate in scatole e inviate al cliente per la distribuzione".
Per quanto riguardava l' origine dei menzionati materiali al punto 8 di detto formulario veniva indicato quanto segue: "Le regole di origine per il prodotto finito non possono essere soddisfatte perché le Antille olandesi non hanno una loro produzione di bobine, di V-zero, di materiale per matrici o materiale per imballaggio. Fatta eventualmente eccezione per il materiale di imballaggio, l' investimento necessario ad impiantare siffatte industrie è proibitivo e non realistico".
La deroga veniva richiesta per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 1 gennaio 2002. Detta produzione avrebbe dovuto creare 49 posti di lavoro e comportare investimenti del valore di 5 milioni di USD.
Al punto 19, relativo ad eventuali altre fonti di approvvigionamento per i materiali impiegati, si precisava quanto segue: "Le bobine e il materiale per le matrici possono essere acquistati in Germania o nei Paesi Bassi, fra l' altro con qualità analoghe, ma a costi sensibilmente più elevati. L' India è pure un possibile fornitore di bobine. I V-zero si trovano, tra l' altro, in Portogallo. Il migliore rapporto prezzo/qualità può tuttavia essere ottenuto negli Stati Uniti. Il materiale per imballaggio può provenire da vari paesi".
Il punto 20 avente ad oggetto "soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga" veniva così compilato: "Va esaminata la possibilità di importare bobine e V-zero a prezzi competitivi dall' Europa".
12. Il 5 giugno 1992, il competente servizio della Commissione inoltrava la richiesta ai membri del comitato di origine. Nella nota di accompagnamento veniva rilevato che il termine di sessanta giorni per adottare la posizione comune aveva cominciato a decorrere il 1 giugno 1992.
Nelle sue osservazioni la Commissione attirava l' attenzione del comitato sul fatto che la richiesta deroga si riferiva alle videocassette, un prodotto sensibile per il quale la Comunità aveva dovuto adottare norme antidumping, che la lavorazione effettuata nelle Antille olandesi (copia del nastro originale e assemblaggio) era relativamente di secondo ordine e che nulla faceva prevedere che la TVTEC si sarebbe sforzata di rispettare le norme di origine ricorrendo al cumulo delle materie prime, cioè reperendole nella Comunità, negli Stati ACP o negli PTOM. Essa ricordava altresì che l' uso di materiali a buon mercato provenienti dall' ASEAN avrebbe leso gli interessi dei produttori della Comunità, i quali già si trovavano sotto la pressione di una forte concorrenza. Rilevava infine che la progettata attività corrispondeva al valore di un' importazione annua di 1,5 milioni di videocassette, mentre sarebbero stati creati soltanto 49 nuovi posti di lavoro, il che, a suo modo di vedere, produceva un rapporto poco favorevole.
13. Il comitato esaminava il ricorso in giugno. Successivamente il rappresentante permanente dei Paesi Bassi inviava, il 9 luglio 1992, una lettera al competente membro della Commissione "per dare un contributo alla discussione" in seno al comitato, in seguito a "numerose considerazioni negative" che la Commissione aveva sottoposto all' attenzione dei delegati.
In questa lettera, il rappresentante permanente osservava che la Commissione non aveva dedotto ulteriori argomenti a sostegno della sua affermazione secondo cui non si era in presenza di prodotti interamente ottenuti o sufficientemente trasformati nella Comunità e rilevava come non potesse darsi per scontato che la deroga "avrebbe semplicemente moltiplicato il danno constatato nei procedimenti antidumping contro la Corea e Hong Kong".
La lettera proseguiva:
"Se gli uffici della Commissione pensano che le importazioni esenti da dazio di videocassette registrate dalle Antille olandesi produrranno, in conseguenza della richiesta di deroga alle norme di origine, un serio danno, compete loro darne la prova, dimostrando che la mancata imposizione del 5,1% del dazio prevista dalla TDC nei confronti dei paesi terzi è effettivamente atta a generare considerevoli perdite di quote di mercato e di posti di lavoro, calo dei prezzi, ecc.
In questo contesto il regno dei Paesi Bassi desidera sottolineare che le spedizioni dirette da parte degli esportatori della Corea e di Hong Kong verso la Comunità di videocassette registrate (...) non sono soggette a dazi antidumping e fruiscono in virtù del sistema di preferenze generalizzate di esenzione totale dal dazio fino a determinati quantitativi di merce".
Veniva, alla fine, posto l' accento sul fatto che per quanto potessero essere utilizzati anche V-zero originari della Comunità, questi erano circa del 50% più cari dei corrispondenti prodotti originari della Corea e degli Stati Uniti.
14. Dopo che la richiesta era stata nuovamente discussa nella seduta del comitato del 13-15 luglio 1992, il direttore generale della competente direzione generale della Commissione inviava il 31 luglio 1992 una lettera alla rappresentanza permanente dei Paesi Bassi. Questa lettera esordiva con la seguente osservazione: "Gli uffici della Commissione hanno esaminato la richiesta e hanno rilevato che i seguenti problemi debbono essere affrontati prima che sia possibile adottare una decisione in proposito". Venivano quindi sollevati un certo numero di problemi, che saranno qui di seguito richiamati, dopo di che la lettera terminava con le seguenti osservazioni: "Vi sarei pertanto grato se potessi ricevere quanto prima possibile delucidazioni su tali importantissimi punti. Il termine di sessanta giorni lavorativi posto dall' art. 3 dell' allegato II comincerà a decorrere dalla data in cui avrò ricevuto esaurienti informazioni in merito ai punti sopra menzionati".
15. La rappresentanza permanente dei Paesi Bassi rispondeva a detta lettera il 18 agosto 1992. Richiamava l' attenzione sul fatto che l' uso di materiali di provenienza comunitaria poteva portare in quel momento a costi troppo alti, ma che l' impresa interessata avrebbe naturalmente seguito l' evoluzione dei prezzi. Con riferimento alla questione se la richiesta di deroga potesse essere fonte di pregiudizio per l' industria comunitaria, veniva osservato che "si deve rilevare che a detta questione non può essere data soluzione dalla autorità richiedente. Si presume che gli uffici della Commissione espletino i dovuti accertamenti. Circa il rischio per il diritto di proprietà intellettuale dei cittadini della Comunità o delle società, si deve ricordare che i servizi che saranno forniti dalla TVTEC non richiedono il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuali alla società delle Antille. Detti diritti restano ai loro legittimi titolari (...). Per di più la legislazione delle Antille olandesi protegge i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d' autore sui prodotti cinematografici". Infine a tal riguardo si osservava che, siccome la produzione riguardava videocassette registrate, non esisteva alcun pericolo di elusione dei dazi antidumping, i quali vigono soltanto per le videocassette non registrate. In merito al calcolo del termine di sessanta giorni da parte della Commissione si indicava nella lettera che tale problema sarebbe stato trattato separatamente.
16. Per quanto riguarda quest' ultimo punto, nell' ottobre del 1992 in occasione dell' esame della richiesta da parte del comitato d' origine, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi rilasciava una dichiarazione dalla quale emergeva che detta richiesta, secondo l' opinione del governo dei Paesi Bassi, doveva ritenersi approvata, dato che la Commissione non si era pronunciata entro il termine di sessanta giorni fissato dall' art. 30, n. 8.
17. Con decisione 6 novembre 1992, la Commissione respingeva la richiesta. La motivazione di detta decisione sarà esaminata qui di seguito.
18. Si può considerare assodato che il termine di sessanta giorni fissato dall' art. 30, n. 8, lett. a), era scaduto il 21 agosto 1992, se aveva cominciato a decorrere dal ricevimento della richiesta, cioè dal 1 giugno 1992, e che detto termine però non era scaduto quando la Commissione aveva adottato la sua decisione, dato che esso aveva iniziato il suo decorso solo allorché la Commissione aveva ricevuto con lettera 31 luglio 1992 la risposta dei Paesi Bassi alla sua lettera di richiesta di ulteriori chiarimenti.
19. La Commissione, a mio parere, ha senza dubbio ragione quando afferma che il termine di sessanta giorni di cui all' art. 30 non comincia a decorrere necessariamente non appena viene presentata una richiesta di deroga. Anche se viene contato per giorni lavorativi, il termine è relativamente corto. Si deve adottare una presa di posizione su questioni complesse e delicate in merito alle quali occorre che si pronuncino congiuntamente i servizi della Commissione ed il comitato di origine.
20. Mi sembra ° e per quanto mi è dato di vedere ciò non è neppure contestato dal governo olandese ° che la Commissione abbia il diritto di esigere dal richiedente che la sua richiesta sia completata in modo da offrire il necessario fondamento per una decisione. In altre parole, la domanda presentata deve soddisfare taluni requisiti minimi per poter essere considerata come una richiesta ai sensi dell' art. 30.
21. Mi sembra altrettanto chiaro che debbono essere posti stretti limiti alla possibilità per la Commissione di procrastinare l' inizio del decorso del termine richiedendo ulteriori chiarimenti.
A norma dell' art. 30, n. 8, lett. a), le competenti autorità debbono adottare la decisione "al più presto" e comunque "non oltre sessanta giorni lavorativi" dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.
Questo termine, che non esisteva nelle precedenti decisioni del Consiglio relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea, ha indubbiamente il fine di assicurare il disbrigo più rapido possibile della pratica di modo che le autorità e le aziende interessate degli PTOM possano prendere le loro ulteriori disposizioni su una base ben definita.
22. E' in primo luogo chiaro che la Commissione non può avvalersi del suo potere di chiedere informazioni integrative soltanto per disporre di più tempo per adottare una decisione (4). La Commissione deve essere in grado di dimostrare di aver avuto effettivamente bisogno dei chiarimenti richiesti per poter adottare una decisione in modo responsabile.
23. In secondo luogo deve trattarsi di chiarimenti di fatto che siano di sicura rilevanza per la presa di posizione degli organi comunitari ° la Commissione non può prorogare il termine senza il consenso del richiedente al fine di completare gli elementi di giudizio sulla fondatezza della richiesta ° e deve trattarsi di informazioni che è logico esigere dallo stesso richiedente, in altre parole non deve trattarsi di informazioni che possono essere meglio assunte dagli organi comunitari.
24. In terzo luogo, si può pretendere che la Commissione decida quanto prima se abbia bisogno di ulteriori informazioni. Essa deve decidere al più presto se la richiesta soddisfi il requisito fissato dall' art. 30, n. 2, e cioè se comprenda "informazioni il più possibile complete" sui punti indicati in detta disposizione e nel formulario o se, considerate le circostanze concrete del caso, ulteriori delucidazioni possano essere del resto necessarie.
25. La Commissione sottolinea che le informazioni sollecitate nella sua lettera del 31 luglio 1992 erano di importanza essenziale per la determinazione del suo punto di vista, dimodoché appariva giustificato prorogare la data di decorrenza del termine.
26. Di conseguenza si deve stabilire con precisione quali informazioni la Commissione aveva chiesto. Ricordo a questo riguardo che nella sua lettera la Commissione aveva rilevato, a titolo introduttivo, "che dovevano essere chiariti i seguenti problemi prima che potesse essere presa una decisione in merito", e aveva concluso affermando che desiderava un "chiarimento su detti punti essenziali".
27. La Commissione esponeva in primo luogo il seguente problema:
"Come indicato nella richiesta stessa, le industrie della Comunità possono fornire i materiali che le Antille olandesi intendono importare da paesi terzi. Se venissero usati materiali della Comunità, i prodotti finiti sarebbero conformi al regime generale e la deroga non sarebbe assolutamente necessaria. L' art. 30, n. 4, delle regole sui prodotti originari degli PTOM (allegato 2 alla decisione 91/482/CEE) richiede espressamente che si sfruttino tali possibilità per evitare la necessità di deroghe".
28. Le informazioni così richieste di ulteriori precisazioni in merito al problema di cui sopra non sono di natura tale da giustificare una proroga del termine fissato. Il governo delle Antille olandesi aveva già precisato nella richiesta del 27 maggio 1992 che alcuni dei materiali necessari potevano, è vero, essere reperiti nella Comunità, ma aveva anche precisato che i materiali comunitari erano di qualità inferiore e/o più cari dei corrispondenti prodotti provenienti da paesi terzi, dimodoché l' applicazione delle norme in materia di origine cumulativa non offriva alcuna soluzione al problema, né dal punto di vista qualitativo, né da quello economico. Detta questione veniva del resto trattata anche nella lettera delle autorità olandesi del 9 luglio 1992. L' opinione che la Commissione ha espresso nel contesto della sua domanda di informazioni integrative è di certo rilevante ai fini della decisione di detta richiesta, ma, in verità, non esprime tanto il bisogno di informazioni integrative sui fatti, quanto piuttosto il desiderio della Commissione che le autorità dei Paesi Bassi motivassero in modo più convincente la richiesta di deroga.
29. Altrettanto vale per il secondo problema sollevato dalla Commissione, così descritto:
"In secondo luogo, le deroghe sono intese a fornire una soluzione solo per i problemi transitori, mentre, a lungo termine, spetta ai territori beneficiari adottare le misure necessarie per soddisfare, nei debiti modi, alle normali regole di origine, facendo così venir meno la necessità di una deroga.
Nella presente fattispecie, non vi è alcuna indicazione che la società intenda in futuro adeguarsi alle normali regole".
30. La Commissione conclude poi la sua lettera come segue:
"Infine, conformemente all' art. 30, n. 1, si deve stabilire se la richiesta di deroga non provochi un pregiudizio ad una industria stabilita nella Comunità.
Il tipo di prodotti in esame (videocassette registrate) può, infatti, mettere a repentaglio i diritti di proprietà intellettuale di cittadini o società della Comunità.
E' perciò essenziale sapere quale protezione sarà concessa ai diritti di proprietà intellettuale comunitari interessati da questi prodotti nelle Antille olandesi.
Rilevo in questo contesto che la Comunità ha introdotto dazi antidumping sulle videocassette provenienti da taluni paesi terzi e una deroga aumenta il rischio che detti dazi possano essere elusi".
31. La circostanza menzionata nelle frasi di cui sopra non è neppur essa idonea a giustificare il decorso del termine a partire da un momento successivo. E' senz' altro esatto che occorre accertare se la deroga richiesta possa recare pregiudizio all' industria comunitaria, ma, prescindendo totalmente dal fatto che non sono state chieste informazioni concrete, si tratta a questo riguardo di un punto in relazione al quale sarebbe assai più logico che gli organi comunitari si procurassero essi stessi, ove necessario, le informazioni supplementari.
32. Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti sulla tutela dei diritti d' autore, dal punto 12 del formulario allegato alla richiesta di deroga emergeva che il nastro originale fornito dal cliente e a partire dal quale sono effettuate copie, viene restituito al cliente, al quale vengono pure inviate per la distribuzione le cassette registrate. Se la Commissione avesse nutrito dubbi sulla pertinenza della tutela che la legislazione delle Antille olandesi garantiva agli autori delle opere registrate, la questione si sarebbe potuta risolvere in modo più rapido e più univoco di quanto non sia avvenuto nella specie. La soluzione della questione in ogni caso non può di per sé giustificare che si faccia decorrere da un momento successivo il termine di sessanta giorni fissato nell' art. 30, n. 8.
33. Infine il richiamo alla esistente normativa antidumping non può essere inteso come una domanda di ulteriori chiarimenti (5), trattandosi piuttosto di una enunciazione del punto di vista della Commissione a questo riguardo.
34. L' atteggiamento della Commissione deve, secondo me, essere in primo luogo visto come un ° di per sé accettabile ° tentativo di indurre il governo dei Paesi Bassi ad approfondire gli argomenti svolti a sostegno della richiesta di deroga.
Le circostanze esposte nella lettera formano una base insufficiente per far decorrere il termine da un momento successivo. Ciò è confermato dal fatto che la maggior parte dei problemi sollevati dalla Commissione nella lettera 31 luglio 1992 ° in una fase avanzata nel contesto del normale esame della richiesta ° erano già stati individuati dalla Commissione nella nota 5 giugno 1992 da lei fatta pervenire ai membri del comitato.
35. Ne consegue che, ai sensi dell' art. 30, n. 8, lett. b), la richiesta di deroga deve considerarsi approvata e che deve perciò essere accolto il ricorso di annullamento proposto dal governo dei Paesi Bassi.
36. Nell' ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere la mia opinione, mi pronuncerò brevemente sugli altri argomenti avanzati dal governo dei Paesi Bassi.
La decisione della Commissione 6 novembre 1992
37. In virtù dell' art. 131 del Trattato CE, l' associazione con i paesi e territori d' oltremare mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale di detti paesi e territori. Conformemente a ciò, risulta, ad esempio, dalle disposizioni relative alla franchigia doganale che le merci originarie degli PTOM sono esenti dai dazi doganali all' atto della loro importazione nella Comunità, mentre gli PTOM "possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio" (6).
38. L' art. 30 dell' allegato relativo alla definizione della nozione di origine dei prodotti deve essere interpretato conformemente all' obiettivo della normativa di associazione e può inoltre essere considerato anche nella sua concreta attuazione come un' espressione dell' atteggiamento sostanzialmente benevolo della Comunità nei confronti degli PTOM. Le deroghe possono essere ammesse "quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti e dall' insediamento di nuove industrie" e "la Comunità accoglie tutte le richieste debitamente giustificate (...) specie quando una lavorazione o trasformazione sostanziale è stata fatta negli PTOM richiedenti" e le richieste "non possono arrecare gravi pregiudizi all' industria comunitaria già stabilita".
39. Il governo dei Paesi Bassi osserva che la Commissione con la sua decisione del 6 novembre 1992 non ha tenuto debitamente conto della situazione nelle Antille olandesi né dell' atteggiamento fondamentalmente benevolo della Comunità nei confronti degli PTOM. Inoltre la decisione della Commissione è, secondo il governo dei Paesi Bassi, insufficientemente motivata.
40. Sebbene il governo dei Paesi Bassi affermi con ragione che una richiesta di deroga deve essere esaminata con sostanziale favore, la Commissione rileva giustamente che le condizioni che, secondo la normativa comunitaria, debbono essere soddisfatte perché detta richiesta possa essere accolta implicano una valutazione di fattori economici complessi. Questo è determinante, poiché dalla giurisprudenza della Corte consegue che la Corte limita il suo sindacato di legittimità alla questione se i fatti sulla cui base la scelta contestata è stata effettuata siano stati esattamente accertati e se non sussista alcun errore manifesto nella loro valutazione (7).
41. Questo controllo può aver luogo sulla base della motivazione di cui la Commissione deve provvedere le sue decisioni a norma dell' art. 190 del Trattato.
42. Nella specie la Commissione ha sottolineato, facendo riferimento alle norme applicabili, che nella richiesta non viene chiarito se i materiali necessari possono essere fabbricati in paesi in via di sviluppo (non associati) limitrofi, e osserva che, nella specie, si tratta di prodotti sensibili per i quali sono adottate su scala mondiale norme di protezione. La Commissione probabilmente fa così allusione al disposto di cui all' art. 30, n. 6, dell' allegato, secondo il quale, al momento della valutazione della richiesta, in ogni singolo caso, va tenuto conto in particolare della possibilità di attribuire il carattere originario ai prodotti nella cui composizione entrano materiali originari di paesi in via di sviluppo limitrofi o di paesi meno sviluppati.
Sono incerto sul significato da attribuire alla circostanza che il formulario non chiarisce espressamente se sia possibile procurarsi i materiali necessari alla produzione in siffatti paesi. Non sembra irragionevole considerare l' espressa menzione, in detta domanda, dei paesi da cui i prodotti fabbricati saranno importati come un riferimento al fatto che essi non possono essere reperiti nei paesi limitrofi.
Se vi era motivo di ritenere che le informazioni implicite fornite in proposito potevano essere errate o quanto meno incerte, la Commissione avrebbe dovuto farlo presente in forma esplicita.
43. Nella sua decisione, la Commissione considera poi quanto segue:
"Il fatto che tali componenti, materiali o parti possono essere acquistati a prezzi più vantaggiosi in paesi terzi non costituisce di norma motivo di giustificazione per non applicare le normali regole di origine, soprattutto qualora vi sia un forte sospetto che i prezzi mondiali non siano il risultato del normale funzionamento del mercato".
Quindi aggiunge:
"La società interessata apparentemente non intende fare alcun effettivo sforzo per procurarsi le materie necessarie nella Comunità, nei paesi PTOM o nei paesi ACP in modo da soddisfare le norme di origine tramite il cumulo".
A questo riguardo la Commissione sottolinea la circostanza che conformemente all' art. 30, n. 4, dell' allegato "in ogni singolo caso si dovrebbe accertare se le norme in materia di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema", cioè se i prodotti considerati non possano essere ottenuti nella Comunità, nei paesi ACP o in altri paesi PTOM, poiché, conformemente all' art. 6 dell' allegato, le lavorazioni o trasformazioni eseguite in detti paesi sono considerate come effettuate nel paese PTOM interessato.
44. A questo proposito, la Commissione vuole probabilmente affermare che il rigetto della richiesta è basato, tra l' altro, sulla circostanza che i materiali necessari avrebbero potuto essere ottenuti nella Comunità e che in detto contesto non è determinante che la richiesta di deroga parta dalla premessa che detti materiali possono essere acquistati a miglior prezzo nei paesi dove già si pensava di acquistarli. Per la Commissione a questo riguardo era presumibilmente di notevole importanza il fatto che a suo parere il livello dei prezzi su scala mondiale non era fissato dal libero gioco dei fattori di mercato.
Alla Commissione non può naturalmente essere rimproverato di aver deciso in base alla convinzione che una richiesta possa essere respinta perché il richiedente non ha sfruttato a sufficienza le possibilità effettivamente esistenti di acquistare i prodotti necessari nella Comunità o nei paesi ACP. A questo riguardo si deve però considerare che la Commissione può respingere una richiesta solo se i prodotti originari della Comunità o dei paesi ACP sono effettivamente concorrenziali per qualità e prezzo nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi, che il richiedente intende utilizzare per la sua produzione.
45. La Commissione motiva la sua decisione inoltre con le seguenti osservazioni:
"(...) le produzioni che saranno svolte nelle Antille olandesi sembrano relativamente irrilevanti, apportano un valore aggiunto minimo e non sembrano realmente contribuire alla creazione di una attività economica nuova e durevole"
e
"(...) le attività previste implicano una importazione annua nella Comunità di 1 500 000 videocassette registrate originarie di paesi terzi per una durata di dieci anni, mentre la deroga è intesa solo a risolvere i problemi temporanei dei paesi PTOM con riferimento alle norme di origine e non a consentire in modo quasi permanente l' inosservanza di dette regole".
A questo riguardo viene sottolineato, sulla base di quanto disposto nell' art. 30, che qualora ciò sia giustificato in base allo sviluppo delle industrie o dello stabilimento di nuove industrie, possono essere concesse deroghe purché venga fornito un prodotto interamente ottenuto o sufficientemente trasformato nello stato PTOM richiedente.
46. Secondo il governo dei Paesi Bassi la Commissione afferma a torto che la programmata produzione è relativamente insignificante, apporta un valore aggiunto minimo e non è destinata a comportare una attività economica nuova e di carattere durevole. Esso rimanda alle sue informazioni secondo le quali il valore aggiunto dovrebbe ammontare al 50%.
Secondo la Commissione il governo dei Paesi Bassi doveva fornire informazioni per dimostrare che la produzione programmata avrebbe comportato un' espansione dell' economia e un miglioramento della bilancia dei pagamenti delle Antille olandesi.
47. E' difficile capire perché la Commissione abbia ritenuto minimo il valore aggiunto, quando le cifre, del resto non contestate, esposte nella richiesta di deroga mostrano che esso ammonta al 50%.
48. In detto contesto si può far riferimento all' art. 30, n. 7, lett. a), dell' allegato, secondo il quale:
"Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello PTOM interessato è pari almeno al 45% del prodotto finito, purché la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati della medesima".
Si può presumibilmente dedurre da questa disposizione che qualora il valore aggiunto sia del 45% almeno, la Commissione non può respingere la richiesta con la motivazione che non si tratta di produzione o trasformazione sostanziale. In ogni modo la Commissione non convince quando afferma che le parole "salvi restando i paragrafi da 1 a 6" offrono la possibilità di tenere ancora conto del valore aggiunto nonostante la percentuale indicata.
49. Per quanto riguarda l' osservazione della Commissione riguardante la durata della deroga richiesta, a mio parere non si può assolutamente criticare la Commissione per aver ritenuto criticabile una deroga di 10 anni e per avere osservato che tale durata poteva costituire di per sé un indizio del carattere durevole dei problemi connessi col progetto programmato.
50. La Commissione infine motiva la sua decisione di rigetto come segue:
"considerato che l' industria comunitaria delle videocassette ha subito recentemente danni a causa di pratiche di dumping da parte dei suoi principali concorrenti esteri, anche sui mercati di paesi terzi, e considerato che le norme antidumping possono solo riparare i danni su specifici mercati, ma non su scala mondiale, l' industria della Comunità si trova perciò soggetta a un duplice danno sui mercati dei paesi terzi e sul proprio mercato a causa dell' importazione di prodotti trasformati a buon mercato;
considerato che l' industria comunitaria che produce cassette preregistrate si trova sotto pressione già per importazioni a prezzo anormalmente basso, rese possibili dall' acquisto dei prodotti di base a buon mercato e da costi per i diritti d' autore spesso meno elevati per ragioni tanto di fatto quanto di diritto".
51. Il governo dei Paesi Bassi sottolinea che la Commissione non ha sostenuto che la deroga potrebbe arrecare danni all' industria comunitaria.
52. Non è esatto ° e la Commissione non lo ha neanche affermato ° che solo al richiedente competa dimostrare che la deroga non procurerà all' industria comunitaria seri pregiudizi. Fatta astrazione della manifesta difficoltà di fornire tale prova, spetta piuttosto alla Commissione, la quale a questo riguardo può avvalersi del parere del comitato di origine, valutare eventuali conseguenze pregiudizievoli per la Comunità. E' perciò chiaro che la Commissione non può motivare il rigetto della domanda con l' affermazione che il richiedente non ha provato che non ci saranno danni per l' industria comunitaria. Essa deve perlomeno produrre elementi che permettano di presumere che un grave pregiudizio di questo tipo possa verificarsi.
53. La Commissione ha affermato in questo contesto che si tratta di prodotti sensibili per i quali la Comunità ° anche se, è vero, non per le videocassette già registrate considerate nella presente causa, ma per le videocassette non registrate ° ha adottato dazi antidumping e che, per di più, per le videocassette già registrate possono sussistere particolari fattori che distorcono la concorrenza in relazione a differenze nella tutela dei diritti d' autore.
54. Sulla base di quanto sopra non si può stabilire se la Commissione abbia adottato una decisione erronea nel merito. Considerato quanto dedotto sul piano della concorrenza, non è escluso che la Commissione potesse giustamente ritenere che la deroga avrebbe procurato danni gravi all' industria comunitaria e che la richiesta poteva essere respinta già per questo motivo. Avrebbe in verità fatto meglio a ricollegare più chiaramente le sue considerazioni alla richiesta di deroga concreta al fine di precisare che essa avrebbe potuto comportare seri danni per l' industria comunitaria.
Se si considera questa incertezza sulla validità dei motivi sui quali la Commissione ha basato il suo giudizio circa le serie conseguenze dannose che potevano derivare dalla richiesta, in correlazione con i vizi della motivazione sopra accertati ° tra cui, in particolare, la difettosa valutazione da parte della Commissione dell' importanza della lavorazione °, mi sembra, sia pure con alcuni dubbi, che vi sia una base sufficiente per annullare la controversa decisione in quanto insufficientemente motivata.
Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto suggerisco alla Corte:
"° di annullare la decisione della Commissione 6 novembre 1992,
e
° di condannare la Commissione alle spese sostenute dal Regno dei Paesi Bassi".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° Decisione 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1).
(2) ° GU 1968, L 148, pag. 10.
(3) ° GU L 290, pag. 33.
(4) ° In una analoga causa (sentenza 22 settembre 1988, causa 148/87, Frydendahl Pedersen, Racc. 1988, Racc. 4993) la Corte ha rifiutato di legittimare un siffatto tentativo di evitare le conseguenze della normativa sui termini e ha condannato il comportamento della Commissione, la quale, nel contesto di una domanda di autorizzazione del rimborso di dazi all' importazione, aveva chiesto alle autorità danesi di ritirare la loro domanda per ripresentarla successivamente, giacché il termine di quattro mesi di cui, secondo il regime controverso, disponeva le sembrava troppo breve per poter indagare la cosa in maniera completa. La Corte ha ritenuto che la prassi seguita dalla Commissione mirava in realtà a evitare le conseguenze che sarebbero sopravvenute qualora non avesse adottato una decisione entro il termine fissato e che, con tale atteggiamento, la Commissione si era resa responsabile di uno sviamento di procedura.
(5) ° Già nella lettera 9 luglio 1992 il governo dei Paesi Bassi aveva comunicato che a suo modo di vedere non si pensava ad eludere detta normativa, dal momento che questa si riferiva alle videocassette non registrate, mentre la produzione prevista riguardava videocassette registrate.
(6) ° Art. 133, n. 3, del Trattato.
(7) ° Sentenza 10 marzo 1992 (causa C-174/87, Ricoh, Racc. pag. I-1335, punto 68).
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