Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le due cause riunite a voi sottoposte vertono sull' interpretazione di tre regolamenti della Commissione relativi alla concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine.
2. Si tratta dei regolamenti (CEE) 25 luglio 1968, n. 1071 (1), 8 novembre 1977, n. 2471 (2), e 22 giugno 1978, n. 1405 (3), di cui gli ultimi due sono stati adottati al fine di "modificare alcune disposizioni" (4) del primo in merito alla concessione degli aiuti e stanno alla base delle controversie oggetto, rispettivamente, delle cause C-434/92 e C-433/92.
3. Le questioni pregiudiziali proposte dal Bundesverwaltungsgericht vertono sull' interpretazione di alcune delle disposizioni succitate.
4. Ricordiamo le disposizioni al centro della controversia:
1) l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68 dispone che il contratto relativo all' aiuto all' ammasso privato debba prevedere i seguenti obblighi per l' ammassatore privato:
"a) immettere in ammasso e ammassare entro i termini previsti, a suo conto e rischio, la quantità stipulata del prodotto in causa durante il periodo indicato,
b) preavvisare l' organismo d' intervento con il quale è impegnato, del giorno e del luogo dell' ammasso come pure della natura e della quantità dei prodotti da ammassare,
c) trasmettere senza ritardo al suddetto organismo d' intervento i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso,
(...)
e) permettere all' organismo d' intervento di controllare in ogni momento l' osservanza degli obblighi presi in considerazione".
2) L' art. 4 del regolamento n. 2471/77 (carcasse, mezzene e quarti compensati) prevede la possibilità che la carne venga disossata e tagliata, precisando:
"(...)
3. Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, 100 kg di carni non disossate (...) equivalgono:
a) a 77 kg di carni disossate, in caso di taglio e di disossamento di tutto il quantitativo per il quale è concluso il contratto o in caso di taglio e di disossamento del medesimo numero di quarti anteriori e di quarti posteriori;
b) a 70 kg di carni disossate, in caso di taglio e di disossamento di tutti i quarti anteriori.
(...)".
3) L' art. 4 del regolamento n. 1405/78, che prevede anch' esso la possibilità di disossare e tagliare la carne (quarti anteriori) prima dell' immagazzinamento, così dispone:
"(...)
2. Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata.
(...)".
4) L' art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento n. 2471/77 e l' art. 4, n. 3, del regolamento n. 1405/78 stabiliscono che, se il quantitativo di carne disossata immagazzinato è inferiore all' 85% del quantitativo di carne non disossata contrattualmente convenuto, l' aiuto non viene versato e che, se detto quantitativo è pari o inferiore a tale percentuale, l' importo dell' aiuto viene ridotto in proporzione.
5. E' nell' ambito dell' applicazione di tali disposizioni che si sono svolti i fatti all' origine delle cause principali. Ricordiamoli brevemente.
6. Nella prima causa, l' impresa Otto Frick GmbH (in prosieguo: la "Frick") aveva ricevuto un aiuto per l' ammasso di 22 157,4 kg di carne disossata ricavati da un quantitativo di carne del peso di 29 571 kg prima del disossamento, vale a dire con una resa del 74,93%. In seguito al ritiro anticipato di 3 220,8 kg di carne dall' ammasso da parte della suddetta impresa, il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: il "BALM") intimava alla Frick la restituzione dell' intero ammontare dell' aiuto concesso, per il fatto che, a seguito di tale prelievo, non era stato raggiunto il quantitativo minimo pari, ai sensi del regolamento n. 1405/78, all' 85% del quantitativo contrattuale da immagazzinare per la concessione dell' aiuto previsto.
7. Per giungere a questa conclusione, il BALM ha applicato ai 3 220,8 kg di carne ritirata dall' ammasso il tasso di resa "reale" ottenuta dal disossamento del 74,93%, dal che risulta un quantitativo di 4 298 kg prima del disossamento. Detraendo quest' ultimo valore dal quantitativo immagazzinato in origine - ovvero 29 571 kg - rimane soltanto il quantitativo di carne disossata ricavata da 25 273 kg di carne non disossata, vale a dire un quantitativo inferiore alla percentuale minima dell' 85% del quantitativo contrattuale imposta dal regolamento di cui trattasi.
8. Dinanzi al giudice a quo e dinanzi alla Corte, nel corso dell' udienza, la Frick contestava l' applicazione di questo tasso "reale", sostenendo che va applicato invece il tasso di resa "fittizia" del 70% (100 kg di carne non disossata equivalenti a 70 kg di carne disossata) previsto dal regolamento: in questo caso, la percentuale minima dell' 85% necessaria per beneficiare di un aiuto sarebbe stata raggiunta e l' importo dell' aiuto andrebbe semplicemente ridotto anziché soppresso del tutto.
9. Quanto alla seconda causa, l' impresa Vinzenz Murr GmbH (in prosieguo: la "Murr") aveva ricevuto un aiuto per l' ammasso di 31 367 kg di carne disossata. Avendo accertato che 5 175,8 kg di carne erano stati immagazzinati prima della conclusione del contratto, il BALM, in base alla considerazione che tale operazione non era stata autorizzata, chiedeva la restituzione dell' intero importo dell' aiuto in quanto, applicando a tale ultimo quantitativo il tasso di resa reale (77,09%) risultante dall' operazione di disossamento e detraendo il peso così ottenuto dal quantitativo iniziale, si ricavava un quantitativo di carne rimasto all' ammasso inferiore alla percentuale minima dell' 85% stabilita dal regolamento considerato.
10. La Murr sostiene che l' immagazzinamento della carne può essere intrapreso prima della conclusione del contratto e che, nella fattispecie, il BALM aveva la possibilità di controllare le operazioni di immagazzinamento in maniera altrettanto efficace quanto dopo la conclusione del contratto, essendo stato informato telefonicamente dell' intenzione della Murr - alla quale non si era opposto - di tagliare e disossare il quantitativo di carne di cui trattasi lo stesso giorno in cui gli era pervenuta la domanda di aiuto dell' interessata. Inoltre, così come la Frick, la Murr ritiene che le modalità di calcolo da applicare per accertare se la percentuale minima dell' 85% sia stata raggiunta o meno siano quelle stabilite dal regolamento (100 kg di carne non disossata equivalenti nella fattispecie a 77 kg di carne disossata).
11. La questione proposta nella prima causa verte sul tipo di formula di conversione - tasso reale o tasso "fittizio" - da applicare per determinare, nel caso delle carni disossate, il quantitativo minimo da immagazzinare per poter beneficiare, integralmente o parzialmente, dell' aiuto previsto ed è sempre su questo punto che verte, in via subordinata, l' ultima delle cinque questioni sottoposte alla Corte nella seconda causa.
12. Le prime quattro questioni sono intese ad accertare se la Murr abbia o meno diritto a ricevere un aiuto per la partita immagazzinata prima della conclusione del contratto stipulato con il BALM.
13. La prima questione verte sul punto se l' immagazzinamento del quantitativo pattuito possa avere inizio solo successivamente alla conclusione del contratto di ammasso.
14. Poiché il regolamento n. 1071/68 non contiene precisazioni al riguardo, la Commissione vi chiede di risolvere in senso affermativo la questione suddetta in base ad alcune disposizioni del medesimo regolamento che disciplinano il contratto di ammasso. Condivido questo punto di vista.
15. Ai sensi dell' art. 3, n. 2, lett. b) e c), il contratto deve prevedere l' obbligo per l' ammassatore di preavvisare l' organismo d' intervento del giorno e del luogo dell' ammasso come pure della natura e della quantità dei prodotti da ammassare e di trasmettere "senza ritardo" i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso. Ne consegue che l' immagazzinamento deve essere effettuato, di regola, dopo la conclusione del contratto.
16. Va nello stesso senso il combinato disposto di queste previsioni e di quella contenuta nel medesimo paragrafo, alla lett. e), che fa obbligo all' ammassatore di consentire in ogni momento all' ente di intervento di esercitare un controllo sull' osservanza degli obblighi suddetti. Se l' operazione di immagazzinamento avviene prima della conclusione del contratto, il controllo può essere effettuato soltanto a posteriori, mettendone a rischio l' affidabilità.
17. In caso di soluzione in senso affermativo a questa prima questione, il giudice a quo vi chiede di chiarire quale sia l' operazione che segna l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68.
18. Il regolamento n. 2471/77 precisa che il periodo di ammasso è di 4 o 5 mesi (art. 5, n. 1) e ha inizio il giorno in cui si concludono le operazioni di immagazzinamento (art. 3, n. 2, seconda frase).
19. Se è vero che questo regolamento, come pure il regolamento n. 1071/68, non fornisce precisazioni analoghe in ordine all' inizio dell' immissione in ammasso, queste normative forniscono tuttavia alcune preziose indicazioni.
20. La prima ci viene dall' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1071/68 che così dispone: "L' ammontare dell' aiuto è fissato per unità di peso e si riferisce al peso constatato prima della congelazione, al momento della immissione in ammasso". L' immissione in ammasso si colloca pertanto dopo la pesatura e prima della congelazione.
21. Ai sensi del secondo 'considerando' di questo regolamento, l' aiuto può essere concesso soltanto agli ammassatori privati che siano in condizioni di garantire "(...) che l' ammasso sarà effettuato in maniera soddisfacente e che dispongono all' interno della Comunità di una capacità frigorifica sufficiente". L' art. 3, n. 2, del medesimo regolamento fa riferimento all' "ammasso (...) dei prodotti da ammassare" [lett. b)] e prevede l' obbligo per l' ammassatore di "ammassare i prodotti in partite facilmente identificabili" [lett. d)].
22. Questa indicazione, che chiarisce quella precedente, consente di giungere alla conclusione che è l' immagazzinamento in una cella frigorifera che segna l' inizio dell' immissione in ammasso, fermo restando che il processo di congelazione potrà essere avviato soltanto in un momento successivo, per consentire, in particolare, all' ente di intervento di svolgere tutti gli opportuni controlli.
23. Una volta ammesso il principio dell' obbligo di intraprendere l' immissione in ammasso solo dopo la conclusione del contratto di ammasso, occorre determinare - ed è questo lo scopo della terza questione pregiudiziale - se il contraente, che abbia immagazzinato una partita prima della conclusione del contratto, decada dal diritto ad un aiuto per la partita stessa.
24. In altri termini, ci si chiede se tale obbligo debba configurarsi come un obbligo principale la cui inosservanza possa comportare la decadenza dal diritto all' aiuto o costituisca invece semplicemente un obbligo secondario che non giustifica una sanzione siffatta.
25. Nella sentenza E. D. & F. Man (Sugar) (5), la Corte ha precisato che
"Una disciplina comunitaria, che opera una differenziazione fra un obbligo principale, il cui adempimento è necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito, ed un obbligo secondario, avente natura essenzialmente amministrativa, non può sanzionare con pari rigore l' inosservanza dell' obbligo secondario e l' inosservanza dell' obbligo principale senza violare il principio di proporzionalità" (6).
26. Nella sentenza Fromançais (7) si afferma poi che
"Onde accertare se una disposizione di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve controllare, anzitutto, se i mezzi cui essa fa ricorso per conseguire lo scopo che si prefigge siano confacenti all' importanza dello scopo stesso e, inoltre, se siano necessari per raggiungerlo" (8).
27. L' obiettivo degli aiuti consiste, innanzi tutto, nel promuovere l' ammasso. Tuttavia, le relative operazioni devono effettuarsi nel rispetto di alcune condizioni idonee ad assicurarne l' efficacia ed a consentire all' ente di intervento di esercitare il suo controllo. In caso contrario, l' obiettivo perseguito dai regolamenti non può essere raggiunto.
28. Queste condizioni, segnatamente l' osservanza dell' obbligo, del quale è stata sottolineata l' importanza, di non intraprendere le operazioni di immagazzinamento prima della conclusione del contratto di ammasso, devono pertanto essere qualificate alla stregua di obblighi principali la cui inosservanza giustifica, in linea di principio, la decadenza dal diritto all' aiuto per i quantitativi considerati.
29. E' opportuno ripeterlo ancora una volta: alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa sanzione appare adeguata e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi essenziali della normativa di cui trattasi, che consistono nel promuovere l' ammasso impedendo le irregolarità e le frodi.
30. Ciò detto, come regolarsi nel caso in cui l' organismo amministrativo abbia avuto comunque la possibilità di controllare efficacemente l' immagazzinamento, così come se fosse stato effettuato regolarmente, cioè dopo la conclusione del contratto di ammasso?
31. E' in riferimento a quest' ipotesi che il Bundesverwaltungsgericht ci invita, con la sua quarta questione pregiudiziale, ad "operare una valutazione differenziata della problematica" (9) sollevata dalla presente controversia, orientamento questo condiviso sia dalla Commissione sia dalla Murr e che mi sembra difficile non condividere.
32. Va ricordato che il BALM sarebbe stato informato telefonicamente - secondo una prassi comunemente seguita in materia dal suo ufficio periferico - dell' intenzione della Murr di intraprendere l' immissione in ammasso anticipata di un dato quantitativo di carne e che esso non avrebbe manifestato alcuna riserva a tale riguardo.
33. Qualora tale "anticipazione" non abbia inciso sulle possibilità di esercizio del controllo del BALM, circostanza questa che rientra nella valutazione esclusiva del giudice nazionale, occorre considerare che l' ammassatore non è decaduto dal proprio diritto all' aiuto per il quantitativo controverso.
34. Passiamo ora ad esaminare la questione comune ai due procedimenti. Essa non si prospetta nello stesso modo. Se riterrete, infatti, di seguire il mio suggerimento in ordine alla quarta questione della causa Murr, il giudice a quo non avrà alcuna necessità di una risposta al suo ultimo interrogativo per poter statuire sulla controversia a lui sottoposta (10).
35. Questa stessa questione conserva invece tutto il suo interesse nell' ipotesi contraria e, in ogni caso, la soluzione che voi le darete è l' unica tale da consentire al giudice di rinvio di decidere la causa Frick.
36. Il problema, ricordiamolo, consiste nell' individuare la formula di conversione da applicare nel caso in cui la carne viene tagliata e disossata. Se riterrete di accogliere la soluzione suggerita dalle imprese, scegliendo il tasso forfettario previsto dai regolamenti sopracitati, il diritto agli aiuti controversi sarà in ogni caso confermato. Se riterrete, invece, al pari del BALM e della Commissione, che solo il tasso "reale" debba essere applicato, questo diritto verrà loro negato, con certezza, alla Frick, e con riserva di quanto sopra precisato, alla Murr.
37. A mio parere, la soluzione da adottare è la prima, sia alla luce della lettera stessa delle disposizioni sia in considerazione dell' assenza di un fondamento giuridico a sostegno della seconda.
38. Consideriamo, innanzi tutto, la lettera delle disposizioni: gli artt. 4, nn. 3 e 2, rispettivamente, dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78 precisano che "Ai fini dell' applicazione del presente regolamento (...)" una quantità "x" di carni non disossate equivale a una quantità "y" di carni disossate.
39. Risulta quindi chiaramente che, in mancanza di un' eccezione espressa a tale regola, questa dev' essere integralmente messa in pratica ai fini dell' applicazione dei regolamenti succitati.
40. Di conseguenza, nel caso in cui un dato quantitativo di carne disossata venga irregolarmente ritirato dal magazzino, o sia immagazzinato in condizioni irregolari, di modo che, in entrambi i casi, non possa essere preso in considerazione per la concessione di un aiuto, occorre applicare, per determinare la quantità di carne non disossata cui esso equivale, la formula di conversione esplicitamente prevista dai regolamenti considerati anziché un qualsivoglia tasso reale del quale non vi è traccia negli stessi.
41. Infatti, una materia così tecnica quale quella dell' ammasso delle carni bovine dovrebbe, a rigore di logica, essere oggetto di disposizioni precise. Ebbene, mentre questa precisione si riscontra effettivamente nei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78 per quel che riguarda il tasso forfettario (100 kg di carni non disossate equivalgono, a seconda dei casi, a 77 o a 70 kg di carni non disossate), ciò non avviene, invece, per il tasso reale la cui applicazione viene caldeggiata dalla Commissione.
42. Di conseguenza, la lettura di questa normativa ci induce a ritenere che solo il tasso forfettario, da essa previsto, debba essere applicato.
43. E' stato da voi ricordato, in questo senso, nella sentenza Germania/Commissione (11), che:
"(...) la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Questa necessità di certezza del diritto s' impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l' estensione degli obblighi ch' essa impone".
44. L' assenza, inoltre, di un fondamento giuridico a sostegno della soluzione proposta dalla Commissione, secondo la quale va applicato il tasso reale, mi rinsalda nella mia opinione.
45. Infatti, non essendovi traccia, nei testi normativi, di una disposizione esplicita relativa ad una formula di conversione reale, non è possibile, a mio avviso, forzare il tenore di questi ultimi per giungere ad un' interpretazione che sia in grado di corroborare la tesi della Commissione.
46. Quest' ultima vi chiede di desumere dagli artt. 4, nn. 1, dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78, nei quali è precisato che deve essere immagazzinata la totalità della carne sottoposta ad un' operazione di disossamento (e non soltanto una quantità di 77 o 70 kg disossati ogni 100 kg non disossati), che è il quantitativo effettivamente risultante dal disossamento che va preso in considerazione per il calcolo dell' aiuto da concedere. Un' interpretazione siffatta negherebbe all' ammassatore che abbia scelto di disossare la carne e abbia ottenuto una resa superiore il diritto alla concessione della totalità dell' aiuto pur mantenendo la possibilità di vendere le parti in eccesso. Il quinto 'considerando' del regolamento n. 1071/68 precisa, inoltre, che "(...) per tener conto degli usi commerciali conviene ammettere un certo margine di variazione delle quantità ammassate convenute". Ciò giustificherebbe le percentuali stabilite dai regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78 (il 90% o l' 85% a seconda che la carne sia stata immagazzinata come tale o disossata). Non sarebbe possibile, pertanto, applicando il tasso fittizio, offrire, per il calcolo dell' importo dell' aiuto, un ulteriore margine di flessibilità al contraente che abbia ottenuto un' eccedenza dopo il disossamento.
47. Non condivido questo punto di vista.
48. Non vi è dubbio che l' obbligo posto a carico degli ammassatori di immagazzinare tutta la carne risultante dall' operazione di disossamento corrisponda ad uno degli obiettivi principali dei regolamenti sopracitati, quello di promuovere l' ammasso di un quantitativo massimo di carni bovine (12), evitando qualsiasi frode. Questo obbligo non è in alcun modo incompatibile con l' esistenza di formule di conversione forfettarie, destinate a determinare in anticipo e con precisione le condizioni per la concessione degli aiuti.
49. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tali formule di conversione non possono avere la finalità esclusiva di determinare un tasso minimo di resa da applicare alle operazioni di disossamento. Esse rappresentano uno degli elementi essenziali dei regolamenti giacché il diritto agli aiuti è subordinato alla loro applicazione.
50. Allo stesso modo, non mi pare che il quinto 'considerando' del regolamento n. 1071/68 possa essere interpretato nel senso indicato dalla Commissione e non credo si possa da esso inferire l' esistenza di un qualsiasi divieto, nei confronti degli operatori interessati, di beneficiare dell' applicazione del tasso forfettario in caso di disossamento.
51. Anzi, per giunta, ritengo che l' applicazione del tasso reale ad una parte del quantitativo di carne che è stata disossata, ritirata in anticipo dal magazzino ovvero irregolarmente immagazzinata, ai fini di determinare a quale quantità di carne non disossata essa equivalga, sia tale da provocare gravi errori di valutazione.
52. Questo tasso reale viene infatti ricavato dal disossamento della totalità della carne immagazzinata, vale a dire senza distinguere i vari pezzi. In questo senso, si tratta di un tasso reale medio risultante dall' operazione complessiva di disossamento.
53. Di conseguenza, l' applicazione di questo tasso reale medio ad un esiguo quantitativo di carne - quello ritirato in anticipo dal magazzino o irregolarmente immagazzinato -, costituito soltanto da alcuni pezzi, sarebbe inadeguata giacché il tasso suddetto può dirsi reale soltanto in riferimento alla resa ottenuta con il disossamento della totalità della carne immagazzinata.
54. Questa considerazione dà forza al mio punto di vista, secondo cui è il tasso forfettario, quale indicato dai regolamenti, che va applicato.
55. Quanto al rischio che gli ammassatori che hanno effettuato il disossamento vendano i pezzi eventualmente eccedenti, basterà rilevare che i regolamenti considerati (ai relativi artt. 4, nn. 1) autorizzano il disossamento soltanto a condizione che tutta la carne ricavata da tale operazione venga immagazzinata.
56. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare:
"1) L' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine, va interpretato nel senso che l' ammassatore privato può intraprendere l' immagazzinamento del quantitativo stabilito nel contratto di ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto medesimo.
2) L' attività che segna l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi della disposizione suddetta è, preliminarmente ad ogni congelamento, l' immagazzinamento della carne da ammassare nella cella del magazzino frigorifero.
3) L' obbligo di intraprendere l' immagazzinamento soltanto dopo la conclusione del contratto costituisce un obbligo principale la cui inosservanza comporta, in linea di principio, la decadenza dal diritto all' aiuto per il quantitativo di carne considerato.
4) Tuttavia questa decadenza non si verifica qualora l' ammassatore privato abbia informato telefonicamente gli uffici dell' ente di intervento della sua intenzione di intraprendere l' immagazzinamento anticipato del quantitativo suddetto senza che gli sia stata manifestata alcuna riserva al riguardo e qualora tale operazione non abbia inciso sulla possibilità, da parte di detto ente, di esercitare un controllo effettivo sul rispetto, da parte dell' ammassatore, degli obblighi ad esso incombenti.
5) Nel calcolo del quantitativo di carne da prendere in considerazione per la concessione dell' aiuto all' ammasso, in caso di disossamento, vanno applicati i tassi forfettari di cui, rispettivamente, all' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1977, n. 2471, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati nel settore delle carni bovine, e all' art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1978, n. 1405, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Regolamento relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine (GU L 180, pag. 19).
(2) - Regolamento che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati nel settore delle carni bovine (GU L 286, pag. 20).
(3) - Regolamento che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine (GU L 170, pag. 20).
(4) - V., rispettivamente, il quinto e il quarto considerando di detti regolamenti.
(5) - Sentenza 24 settembre 1985, causa 181/84 (Racc. pag. 2889).
(6) - Punto 20.
(7) - Sentenza 23 febbraio 1983, causa 66/82 (Racc. pag. 395).
(8) - Punto 8.
(9) - V. ordinanza di rinvio, sub II, n. 1, lett. d).
(10) - Ibidem, sub II, n. 1, primo paragrafo.
(11) - Sentenza 15 dicembre 1987, causa 332/85 (Racc. pag. 5143, punto 23).
(12) - V. sentenza 1 febbraio 1994, causa C-374/92, Irsfeld (Racc. pag. I-0000, punto 24).
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