Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg e ha ad oggetto la questione se l' aiuto speciale concesso ai produttori tedeschi, per compensare un parziale smantellamento degli importi compensativi monetari, possa essere utilizzato da un produttore francese che vende i suoi prodotti sul mercato tedesco.
2. Il Finanzgericht ha sottoposto le seguenti questioni:
"1) Se sia compatibile con il titolo II, art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855 (GU 1984, L 90, pag. 1), che la Repubblica federale di Germania conceda un aiuto speciale a un produttore agricolo non stabilito in Germania, bensì in un altro paese della CEE, che però importa in Germania i suoi prodotti dal paese di produzione e li vende sul mercato dei prodotti agricoli in Germania a clientela tedesca.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se il titolo II, art. 3, del regolamento n. 855/84 escluda direttamente la concessione di un aiuto speciale, previsto, eventualmente in contrasto con il n. 1, dalla normativa tedesca relativa all' imposta sulla cifra d' affari, a un produttore agricolo non stabilito in Germania".
In prosieguo esporrò dapprima la pertinente normativa comunitaria e successivamente passerò a esaminare quali soluzioni dovrebbero essere date alle questioni sollevate.
La normativa comunitaria
3. Viene fatto ricorso agli importi compensativi monetari (ICM) per eliminare le distorsioni nel commercio derivanti da differenze tra il tasso di cambio effettivo e i tassi di cambio artificiali o "rappresentativi" utilizzati ai fini della politica agricola comune; questi ultimi vengono utilizzati, in particolare, per convertire i prezzi agricoli, espressi in ECU, nelle monete nazionali (1). I tassi di cambio rappresentativi vengono talvolta indicati come "cambi verdi" e le corrispondenti valute "valute verdi". Qualora, per una determinata moneta, il cambio verde sia inferiore al tasso di cambio di mercato, il corrispondente ICM è positivo, il che vuol dire che esso prende la forma di un prelievo sulle importazioni e di un sussidio all' esportazione. Per converso, quando il cambio verde è superiore al cambio di mercato, il corrispondente ICM è negativo e prende la forma di una sovvenzione alle importazioni e di un prelievo sulle esportazioni.
4. Con regolamento (CEE) del Consiglio n. 855/84 (2) (in prosieguo: il "regolamento") sono state introdotte misure intese a eliminare la necessità di ICM positivi nell' adeguamento dei tassi rappresentativi di cambio. Detti adeguamenti, in particolare, comprendono un incremento del tasso rappresentativo per il marco tedesco, cioè una rivalutazione del marco verde. Dato che molti prezzi agricoli sono esposti in ECU e, come vedo, sono convertiti nelle monete nazionali al tasso rappresentativo, una siffatta rivalutazione ha portato a una riduzione delle entrate delle aziende agricole in Germania. Come osservato nel tredicesimo 'considerando' del regolamento:
"(...) l' adattamento dei tassi rappresentativi in Germania e nei Paesi Bassi determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale e una conseguente diminuzione del reddito agricolo; (...) a titolo di compensazione è opportuno prevedere la possibilità di concedere aiuti nazionali, al cui finanziamento la Comunità parteciperà in modo temporaneo e decrescente".
L' art. 3 del regolamento, di conseguenza, dispone che:
"1. E' considerato compatibile con il mercato comune un aiuto speciale concesso ai produttori agricoli tedeschi alle condizioni sotto esposte.
2. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a corrispondere l' aiuto speciale procedendo a un versamento che deve essere menzionato nella fatturazione e/o nella dichiarazione IVA, utilizzando come strumento l' IVA.
L' importo dell' aiuto non può superare il 3% del prezzo, al netto dell' IVA, pagato dall' acquirente del prodotto agricolo in questione".
E' chiaro che nella disposizione sopra citata, per "produttori agricoli tedeschi" debbono intendersi i "produttori agricoli in Germania", dal momento che sono stati detti produttori ad essere colpiti dalla rivalutazione del marco verde. La Germania, pertanto, era autorizzata a concedere aiuti a siffatti produttori nella forma di uno sgravio di IVA fino ad un massimo del 3% del prezzo del prodotto. Detto limite veniva portato al 5% per il periodo 1 luglio 1984 - 31 dicembre 1988 con decisione del Consiglio 84/361/CEE (3). Il preambolo di detta decisione precisa che il limite del 3% posto dal regolamento si è dimostrato insufficiente alla luce delle particolari difficoltà incontrate dall' agricoltura tedesca. Ad ogni modo la presente fattispecie non verte sulla differenza tra il 3% consentito dalla originaria normativa e il 5% consentito dalla successiva decisione.
5. Come ho considerato, l' aiuto autorizzato dal regolamento doveva essere concesso sotto la forma di uno sgravio di IVA. Ad ogni modo la sesta direttiva sull' IVA (4) istituisce una base uniforme di accertamento del valore aggiunto, come pure un elenco tassativo di detrazioni che possono essere effettuate nella determinazione del debito di un soggetto passivo. Onde rendere possibile la concessione dell' aiuto era pertanto necessario prevedere deroghe alle disposizioni contenute nella sesta direttiva. Il Consiglio adottava di conseguenza la ventesima direttiva sull' IVA (5). Gli artt. 1 e 2 della ventesima direttiva autorizzano la Germania, mediante deroghe alla sesta direttiva, a utilizzare l' IVA per concedere l' aiuto speciale consentito nel regolamento n. 855/84 e nella decisione 84/361. Mediante l' art. 3, alla Germania viene chiesto di fare quanto necessario, in modo da garantire che gli artt. 1 e 2 non incidano sul calcolo delle "risorse proprie" ai fini del bilancio della Comunità (6). Ai sensi dell' art. 7, la direttiva si applica, a partire dal 1 luglio 1984 fino al 31 dicembre 1991 al più tardi.
Considerazioni sulle questioni pregiudiziali sollevate
6. La ricorrente nella causa principale (in prosieguo: la "Rustica") è una società francese operante in Francia nel settore della coltivazione delle piante e selezione delle sementi. Durante il periodo qui considerato esportava sementi di cereali e semi oleiferi dalla Francia verso la Germania e li vendeva sul mercato tedesco. La Rustica era debitrice IVA in Germania in ragione di dette vendite. Nell' effettuare lo storno dell' IVA per gli anni 1986 e 1987, la Rustica pretendeva uno sgravio del 5% ai sensi del § 24a della legge sull' imposta sulla cifra d' affari ("Umsatzsteuergesetz"), che dava attuazione, nell' ordinamento tedesco, alle autorizzazioni concesse dall' art. 3 del regolamento n. 855/84 e dall' art. 1 della decisione 84/361 (7). Detti sgravi venivano respinti dall' Ufficio doganale convenuto e la Rustica impugnava in giudizio detta decisione dinanzi al Finanzgericht Baden-Wuerttemberg.
La prima questione
7. Con la sua prima questione, il Finanzgericht vuol sapere se l' aiuto autorizzato dal regolamento possa essere concesso a un produttore di un altro Stato membro che esporta i suoi prodotti in Germania e li vende sul mercato tedesco.
8. Come ho rilevato, l' aiuto autorizzato con il regolamento è assicurato al fine di compensare i produttori tedeschi per le perdite subite in conseguenza della rivalutazione del marco verde. La Rustica deduce che il principio di non discriminazione richiede che l' aiuto deve essere reso utilizzabile anche da produttori di altri Stati membri che vendono i loro prodotti sul mercato tedesco. Questo viene suggerito dal fatto che detti produttori hanno risentito dello smantellamento degli ICM esattamente allo stesso modo dei produttori agricoli tedeschi, e che essi hanno pertanto diritto allo stesso sgravio di IVA per compensare la perdita delle loro entrate.
9. La società Rustica si richiama all' art. 95, primo comma, del Trattato, a norma del quale:
"Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari".
La società Rustica sostiene che il § 24a della legge sulla cifra d' affari deve essere interpretato in conformità a detta disposizione e che l' aiuto concesso ai sensi del § 24a deve, di conseguenza, poter essere utilizzato dai produttori di altri Stati membri, alla stessa stregua dei produttori tedeschi. Altrimenti i prodotti forniti dai produttori per primi menzionati sarebbero indirettamente assoggettati a un onere IVA maggiore di quello al quale sono assoggettati i prodotti tedeschi equivalenti.
10. A mio modo di vedere, detti argomenti non possono essere condivisi. In primo luogo dalla formulazione dell' art. 3 del regolamento appare chiaro che non si è inteso ricomprendervi i produttori di altri Stati membri. Questo è quanto altresì emerge dalla sua stessa formulazione. Come ho rilevato, l' aiuto autorizzato dal regolamento è inteso a compensare la rivalutazione del marco verde. La Commissione, però, sottolinea che il provento dei produttori che esportano il loro prodotto da un altro Stato membro non sarebbe interessato da detta rivalutazione. Se il prezzo del prodotto considerato è fissato da accordi di intervento, ogni riduzione di prezzo (espresso in marchi tedeschi) derivante da una rivalutazione del marco verde sarà compensata da una corrispondente riduzione degli ICM prelevati su detto importo. Se, d' altro lato, il prezzo non è fissato da accordi di intervento, la rivalutazione del marco verde può non avere alcuna conseguenza sull' ammontare ricevuto per le merci. Naturalmente, in quest' ultimo caso l' ammontare ricevuto dal produttore (espresso nella moneta del suo stato di appartenenza) può essere interessato dal corso praticato sul mercato dei cambi; ma è chiaro che esso non può essere interessato dai cambi praticati per le valute verdi.
11. Non vi è dubbio che è per detta ragione che l' art. 3, n. 1, del regolamento fa riferimento a un "aiuto speciale concesso ai produttori agricoli tedeschi" e che il preambolo della decisione 84/361 fa riferimento alle "particolari difficoltà nelle quali versa l' agricoltura tedesca" (e al suo diritto ad "un aiuto concesso ai produttori agricoli della Repubblica federale di Germania") (8). Come ho sottolineato, le difficoltà considerate sono sorte dalla rivalutazione del marco verde. Non vi sono motivi per discostarsi dalla lettera di dette disposizioni e interpretarle in modo da applicarle a un produttore francese che vende i suoi prodotti in Germania. Riconoscere una compensazione a un siffatto produttore per la rivalutazione del marco verde vorrebbe significare concedere una compensazione per una perdita non esistente.
12. Questo è particolarmente facile a ravvisarsi nel caso dei prodotti ora considerati. Come rilevato dalla Commissione, l' organizzazione comune di mercato delle sementi prende di norma la forma di un sistema di aiuto alla produzione piuttosto che di un intervento sui prezzi (9). Quindi anche nel caso dei produttori tedeschi, il reddito ottenuto dalla vendita di sementi in Germania non sarà stato interessato immediatamente dalla rivalutazione del marco verde, per quanto detta rivalutazione avrà inciso sugli importi degli aiuti alla produzione (espressi in marchi tedeschi). D' altro lato, l' ammontare dell' aiuto alla produzione, pagato ai produttori agricoli francesi, dipenderà solo dal corso del franco verde.
13. Né a mio modo di vedere, la Rustica può avvalersi dell' art. 95 del Trattato. Dal momento che la ratio del regolamento è chiara, sia per la sua formulazione, sia alla luce delle sue finalità, ogni argomento basato sull' art. 95 toccherebbe la validità piuttosto che l' interpretazione del regolamento. Come ho rilevato, il regolamento deve essere interpretato nel senso che autorizza solo gli aiuti concessi ai produttori tedeschi. Va comunque notato che non è stato dedotto nel presente procedimento alcun motivo attinente alla validità del regolamento, e ad ogni modo è chiaro che la Rustica, nella presente azione, non trarrebbe alcun vantaggio dall' accertamento dell' invalidità. Se il regolamento dovesse essere dichiarato invalido, la conseguenza non sarebbe quella di autorizzare la concessione dell' aiuto sotto forma di sgravio d' IVA, ai produttori di altri Stati membri, ma solo quella di rimuovere l' autorizzazione per la concessione di un siffatto aiuto ai produttori tedeschi.
14. Concludo perciò nel senso che alla prima questione sollevata dal Finanzgericht deve darsi soluzione negativa. E' perciò necessario risolvere la seconda questione.
La seconda questione
15. Con la seconda questione il Finanzgericht chiede, in sostanza, se l' art. 3 del regolamento precluda la concessione dell' aiuto sotto forma di sgravio d' IVA ai produttori che non sono contemplati nella finalità di detta disposizione.
16. E' pacifico che l' art. 3 del regolamento non vieta di per sé la concessione dell' aiuto, ma produce solo l' effetto di autorizzare la concessione dell' aiuto che risponde alle condizioni che sono state fissate. L' autorizzazione è richiesta per due ragioni.
17. In primo luogo, un aiuto concesso da uno Stato membro a favore di talune imprese o della produzione di taluni beni può essere incompatibile con il mercato comune e, di conseguenza, in contrasto con l' art. 92 del Trattato. E' vero che l' art. 42 del Trattato dispone che le norme fissate nel capitolo del Trattato relativo alle regole di concorrenza, nelle quali sono comprese le regole relative agli aiuti di Stato (10), possono essere applicate ai prodotti agricoli solo entro i limiti fissati dal Consiglio, nel contesto dell' art. 43, nn. 2 e 3. Ad ogni modo le norme che prevedono un' organizzazione comune di mercato prevedono di frequente l' applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato . L' art. 8 del regolamento n. 2358/71 (11) rende pertanto applicabili gli artt. 92 - 94 del Trattato ai prodotti rientranti nell' organizzazione comune di mercato delle sementi, salvo se diversamente disposto in detto regolamento. A seconda delle circostanze, pertanto, la concessione di un aiuto estraneo all' obiettivo del regolamento n. 855/84 (o, se del caso, della decisione 84/361) può essere vietata dall' art. 92 del Trattato. Per di più, uno Stato membro che intende concedere un siffatto aiuto deve, in ogni caso, osservare la condizione della comunicazione posta dall' art. 93, n. 3. Un aiuto che rientra nelle finalità del regolamento, dall' altro lato, deve per forza di cose ritenersi compatibile con il mercato comune.
18. In secondo luogo, come ho già rilevato (12), la concessione di un aiuto sotto la specifica forma dello sgravio IVA è, in linea di principio, in contrasto con la sesta direttiva IVA (13). Per detta ragione, la concessione di un siffatto aiuto richiede l' autorizzazione concessa mediante la ventesima direttiva IVA (14) sotto forma di deroga alla sesta direttiva. Ne consegue che la concessione dello sgravio IVA, all' infuori dei limiti specificati nella ventesima direttiva, verrebbe ad essere in contrasto con le disposizioni della sesta direttiva. Va ricordato che la deroga concessa dalla ventesima direttiva è limitata allo speciale aiuto consentito dal regolamento n. 855/84 e dalla decisione 84/361.
Conclusioni
19. Sono di conseguenza dell' opinione che le questioni sollevate dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg debbano essere risolte come segue:
"1) L' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 855/84 e l' art. 1 della decisione del Consiglio 84/361/CEE non possono essere interpretati nel senso che autorizzano la concessione di un aiuto speciale sotto forma di abbuono IVA a un produttore di uno Stato membro diverso dalla Germania, nonostante che il produttore importi i suoi prodotti in Germania e ivi li venda.
2) La concessione di un siffatto aiuto a un produttore di uno Stato membro diverso dalla Germania è, di conseguenza, preclusa, in particolare, dal combinato disposto della direttiva del Consiglio 77/388/CEE e dalla direttiva del Consiglio 85/361/CEE".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) - Gli ICM sono stati introdotti per la prima volta con regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 (GU L 106, pag. 1).
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (GU L 90, pag. 1).
(3) - Decisione del Consiglio 30 giugno 1984, 84/361/CEE, relativa ad un aiuto per i produttori agricoli nella Repubblica federale di Germania (GU L 185, pag. 41).
(4) - Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(5) - Ventesima direttiva del Consiglio 16 luglio 1985, 85/361/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (GU L 192, pag. 18).
(6) - V. decisione Euratom del Consiglio 7 maggio 1985, 85/257/CEE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15), ora sostituita con decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24).
(7) - Il paragrafo 24a è stato inserito nella Umsatzsteuergesetz con l' Erste Gesetz zur AEnderung des Umsatzsteuergesetz del 29 giugno 1984 (BGBl.I, 796): v. Soelch/Ringleb/List: Umsatzsteuergesetz (Monaco 1993), paragrafo 24a, nota 2.
(8) - V., analogamente, la successiva decisione del Consiglio 30 giugno 1988, 88/402/CEE, relativa ad un aiuto concesso agli agricoltori tedeschi (GU L 195, pag. 70), e la decisione del Consiglio 30 giugno 1992, 92/392/CEE, relativa alla compensazione nazionale temporanea a favore degli agricoltori tedeschi (GU L 215, pag. 100).
(9) - V. regolamento (CEE) del Consiglio 26 ottobre 1971, n. 2358, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246, pag. 1), per ultimo modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1239 (GU L 128, pag. 35). Cionondimeno, l' art. 6 del regolamento n. 2358/71 prevede la fissazione di un prezzo di riferimento annuo, nel caso di granoturco ibrido da semina.
(10) - Ora nella parte terza, titolo V, capo 1, sezione 3, del Trattato.
(11) - Sopra citato, nota 9.
(12) - V. supra, paragrafo 5.
(13) - Sopra citata, nota 4.
(14) - Sopra citata, nota 5.
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