Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Decisione della Commissione che vieta un aiuto di Stato al trasporto per ferrovia di sostanze minerali ° Ricorso di imprese estrattive o trasformatrici di sostanze minerali ° Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
Massima
Chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, soltanto qualora essa lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
Imprese estrattrici o trasformatrici di sostanze minerali non sono individualmente interessate da una decisione della Commissione che vieta un aiuto di Stato al trasporto per ferrovia di sostanze minerali. Infatti, altri operatori economici, in particolare le imprese di trasporto e gli acquirenti, sono del pari interessati da una tale decisione, di guisa che non si può ritenere che essa pregiudichi operatori il cui numero o la cui identità fossero determinati e verificabili al momento della sua adozione.
Parti
Nella causa C-6/92,
Federazione sindacale italiana dell' industria estrattiva (Federmineraria), associazione di diritto italiano, con sede in Roma,
Società italiana sali alcalini SpA (Italkali), società di diritto italiano, con sede sociale in Palermo,
Thalassia SpA, società di diritto italiano, con sede sociale in Palermo,
Laviosa chimica mineraria SpA, società di diritto italiano, con sede sociale in Livorno,
Società sarda di bentonite SpA, società di diritto italiano, con sede sociale in Villaspeciosa (Cagliari),
tutte con l' avv. Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
ricorrenti,
sostenute da
Regione Sardegna, rappresentata dagli avv.ti Sergio Panunzio e Andrea Guarino, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
e
Regione Sicilia, rappresentata dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5-7, rue Marie-Adelaïde,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Lucio Gussetti, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 18 settembre 1991, 91/523/CEE, relativa all' eliminazione delle tariffe di sostegno delle ferrovie dello Stato italiano applicate ai trasporti di sostanze minerali gregge e di sostanze prodotte e lavorate nelle isole di Sicilia e di Sardegna (GU L 283, pag. 20),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 11 febbraio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 1992, la Federazione sindacale italiana dell' industria estrattiva (in prosieguo: la "Federazione") nonché la Società italiana sali alcalini SpA, la Thalassia SpA, la Laviosa chimica mineraria SpA e la Società sarda di bentonite SpA (in prosieguo: le "quattro società") hanno domandato, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 18 settembre 1991, 91/523/CEE, relativa all' eliminazione delle tariffe di sostegno delle ferrovie dello Stato italiano applicate ai trasporti di sostanze minerali gregge e di sostanze prodotte e lavorate nelle isole di Sicilia e di Sardegna (GU L 283, pag. 20; in prosieguo: la "decisione"). Tale decisione ha come unico destinatario la Repubblica italiana.
2 In forza dell' art. 1 di tale decisione, la Repubblica italiana è tenuta a sopprimere "il sistema di tariffe di sostegno a favore dei trasporti a mezzo ferrovia di talune categorie di merci in provenienza dalla Sicilia e dalla Sardegna, istituito dall' art. 19, ultimo trattino della legge 22 dicembre 1984, n. 887". Tale legge è stata pubblicata nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 356, del 29 dicembre 1984.
3 L' art. 19, ultimo trattino, della citata legge italiana dispone che "ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al 30% sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al 60% per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L' ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del ministero del Tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell' azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria".
4 Nella sua decisione, la Commissione ha ritenuto che la presa a carico da parte della Stato italiano di tali riduzioni fosse vietata in forza dell' art. 80, n. 1, del Trattato a norma del quale gli Stati membri non possono applicare ai trasporti effettuati all' interno della Comunità "prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell' interesse di una o più imprese o industrie particolari" a meno che tale applicazione non sia autorizzata dalla Commissione. Inoltre, essa ha escluso che il provvedimento di cui trattasi possa beneficiare di una deroga a tale divieto ai sensi dell' art. 80, n. 2.
5 Nel loro atto introduttivo del ricorso d' annullamento, le quattro società e la Federazione, che è la loro associazione professionale, hanno sostenuto di far parte di un gruppo ristretto di imprese che avevano beneficiato, sino a quel momento, delle tariffe agevolate di cui trattasi. A loro dire, appartenendo esse alla categoria limitata delle imprese estrattrici o trasformatrici di sostanze minerali in Sicilia o in Sardegna, la decisione le colpisce individualmente e inoltre, poiché tale decisione non lascia all' Italia alcun margine discrezionale, essa le pregiudica direttamente.
6 La Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità del ricorso ai sensi dell' art. 91, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura e ha chiesto alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
7 Per una più ampia illustrazione dello sfondo normativo e degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
Quanto alla ricevibilità del ricorso proposto dalle quattro società
8 Occorre innanzi tutto esaminare la ricevibilità del ricorso proposto dalle quattro società.
9 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che la decisione da essa adottata non riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, le società stesse.
10 Tale art. 173, secondo comma, stabilisce che "qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso (...) contro le decisioni che, pur apparendo come (...) una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente".
11 Orbene, dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197) risulta che chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
12 Al riguardo, le società fanno valere di far parte di una categoria determinata e limitata di soggetti interessati dalla decisione impugnata, ossia le imprese che estraggono sostanze minerali gregge nelle due isole, e che tale categoria era identificata o identificabile da parte della Commissione al momento dell' adozione della sua decisione.
13 Questo argomento non può essere accolto.
14 Si deve infatti rilevare che la decisione controversa non pregiudica soltanto gli interessi delle società ricorrenti. Essa lede anche quelli delle ferrovie, la cui posizione concorrenziale nei confronti degli altri modi di trasporto è favorita dall' esistenza della tariffa ridotta. Essa interessa anche le società di spedizione a cui le ricorrenti possono affidare la spedizione delle loro merci e che possono, anch' esse, avvalersi della ferrovia. Essa riguarda infine i loro clienti che, in relazione alle clausole dei contratti di vendita, possono essere costretti a sostenere, in tutto o in parte, le spese di trasporto.
15 Alla luce di quanto sopra, non si può ritenere che la decisione controversa pregiudichi operatori il cui numero o la cui identità fossero determinati e verificabili al momento della sua adozione.
16 Pertanto, e senza neppure che occorra verificare se le ricorrenti sono direttamente interessate dalla decisione, occorre constatare che non essendo esse individualmente interessate, il loro ricorso d' annullamento deve essere dichiarato irricevibile.
Quanto alla ricevibilità del ricorso proposto dalla Federazione
17 Per quanto riguarda il ricorso proposto dalla Federazione, si deve rilevare che, per giustificare il suo interesse ad agire, quest' ultima non ha addotto, né nel suo ricorso né in udienza, motivi propri e diversi da quelli invocati dalle sue aderenti.
18 Vista l' irricevibilità del ricorso delle quattro società, si deve ritenere che neppure il ricorso proposto dalla Federazione sia ricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti e le intervenienti sono rimaste soccombenti, ma la Commissione ha semplicemente concluso per la condanna alle spese delle ricorrenti, queste ultime debbono essere condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione relative al ricorso e debbono essere lasciate a carico delle intervenienti e della Commissione le spese rispettive per quanto riguarda le domande di intervento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannate a sopportare le spese causate alla Commissione a seguito del loro ricorso.
3) Le intervenienti e la Commissione sopportano le proprie spese relative all' intervento.
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