Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Importi compensativi monetari ° Concessione ° Esportazione da uno Stato membro verso un altro di formaggio cheddar di origine neozelandese ° Inclusione ° Eccezione ° Operazioni di importazione e di esportazione effettuate unicamente per trarre profitto in maniera illegittima dalla normativa
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1371/81 e 900/84]
Massima
Le norme del regolamento (CEE) n. 900/84, che fissa gli importi compensativi monetari nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, e del regolamento (CEE) n. 1371/81, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, debbono essere interpretate nel senso che possono essere applicati importi compensativi positivi all' esportazione di formaggio cheddar neozelandese da uno Stato membro verso un altro quando il prodotto è stato importato nel primo Stato membro senza applicazione di importi compensativi negativi né, a seguito della modifica delle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità, alcun regime di prezzi minimi, a meno che non sia provato che le operazioni di importazione e di esportazione siano state effettuate al solo scopo di beneficiare in maniera illegittima della predetta normativa.
Parti
Nel procedimento C-8/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
General Milk Products GmbH
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione del combinato disposto delle norme del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1984, n. 900, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione (GU L 92, pag. 2) e del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ricorrente nella causa principale, dal Dr. avv. Klaus Landry, del foro di Amburgo;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 agosto 1991, pervenuta alla Corte l' 8 gennaio 1992, il Finanzgericht di Amburgo ha proposto, in applicazione dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione del combinato disposto delle norme del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1984, n. 900, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione (GU L 92, pag. 2), e del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società General Milk Products GmbH e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas in ordine alla non applicazione di importi compensativi monetari (in prosieguo: "ICM") all' esportazione.
3 La società General Milk Products GmbH (in prosieguo: la "società"), che smercia in Europa i prodotti lattiero-caseari del New Zealand Dairy Board, di cui essa è una consociata, importava nel 1984, nella Repubblica federale di Germania, numerose partite di cheddar proveniente dalla Nuova Zelanda e destinate ad essere in parte smerciate nello Stato importatore e in parte riesportate verso altri Stati europei.
4 Sino al 16 dicembre 1984, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi e di quelle apportate di conseguenza ai regolamenti comunitari relativi al calcolo dei prelievi e alla fissazione degli ICM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la società ha potuto beneficiare dell' applicazione di ICM per la riesportazione di cheddar neozelandese dalla Repubblica federale di Germania verso altri Stati membri della Comunità.
5 In seguito, essa non poteva ottenere l' applicazione di ICM in occasione della riesportazione immediata verso la Danimarca e verso la Francia di cartoni di cheddar rientranti in una partita importata, il 18 dicembre 1984, dalla Nuova Zelanda nella Repubblica federale di Germania.
6 Ritenendo che le modifiche intervenute nelle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità e nei regolamenti comunitari non dovessero privarla del beneficio di tali ICM all' esportazione, la società impugnava il rigetto della sua domanda di ICM presso lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas investendo il Finanzgericht di Amburgo della controversia tra essa e tale organo.
7 Il Finanzgericht di Amburgo, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione della normativa comunitaria in materia, ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il combinato disposto delle norme del regolamento (CEE) n. 900/84 e del regolamento (CEE) n. 1371/81 vada interpretato nel senso che non devono essere applicati importi compensativi monetari positivi all' esportazione di formaggio cheddar neozelandese qualora la merce sia stata importata nello Stato membro esportatore senza che in tale occasione sia stato applicato né un importo compensativo negativo né un regime di prezzi minimi".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Ai sensi delle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi, approvate con decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/272/CEE, relativa alla conclusione degli accordi bilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU 1980, L 71, pag. 129), l' importazione di cheddar era soggetta, prima delle modifiche apportate a tali disposizioni alla fine del 1984, ad un regime di prezzi minimi e di contingentamento. Inoltre, ai sensi dell' art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 1 luglio 1982, n. 1767, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all' importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (GU L 196, pag. 1) e alla nota a piè di pagina 12 dell' allegato I, parte 5, del citato regolamento n. 900/84, nessun ICM era applicato a tale importazione.
10 Invece, la riesportazione dei formaggi verso altri Stati membri, prima del 16 dicembre 1984, poteva dar luogo all' applicazione di ICM in forza del combinato disposto dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1), dell' art. 2 del citato regolamento n. 1371/81, e dell' art. 1 del citato regolamento n. 900/84. Il formaggio cheddar controverso è infatti compreso, all' allegato I, parte 5, di tale ultimo regolamento, tra i prodotti rientranti nel numero della tariffa doganale comune 04.04 E I b) 1. A fronte di tale numero della tariffa figura l' indicazione di un importo da riscuotere all' importazione in Germania e da concedere all' esportazione dalla Germania, con due note di rinvio a piè di pagina. L' una, che reca il n. 5, esclude semplicemente la concessione di ICM all' esportazione per il "formaggio di scarso valore", il cui prezzo è inferiore a 140 ECU per 100 kg. L' altra, che reca il n. 12, precisa, come si è rilevato al punto precedente, che nessun ICM è applicabile a taluni formaggi importati, tra i quali figura il cheddar.
11 Le modifiche apportate alle disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Comunità sono state approvate con la decisione del Consiglio 22 novembre 1984, 84/561/CEE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo della Nuova Zelanda per quanto riguarda l' accordo di disciplina concertata tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi (GU L 308, pag. 59). Esse consistevano essenzialmente nella sospensione del regime di prezzi minimi, mentre solo il contingentamento era mantenuto. Per rispettare i nuovi impegni così presi dalla Comunità, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 novembre 1984, n. 3340, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda l' applicazione di un nuovo regime per l' importazione di determinati formaggi provenienti dall' Australia e dalla Nuova Zelanda (GU L 312, pag. 5), ha soppresso nella menzione delle merci interessate ogni riferimento ad un valore franco frontiera minimo.
12 Con la questione da esso sottoposta alla Corte, il giudice a quo cerca di stabilire se tale sospensione del regime di prezzi minimi abbia comportato o no, tenuto conto della mancata applicazione di ICM all' importazione di cheddar neozelandese in uno Stato membro della Comunità, la non applicazione di ICM all' esportazione di tale prodotto dallo Stato importatore verso altri Stati membri della Comunità.
13 La società ricorrente nella causa principale e la Commissione fanno valere, sostanzialmente, che, alla luce delle disposizioni comunitarie applicabili, la riesportazione di tale formaggio in tali condizioni può continuare a dar luogo all' applicazione di ICM, a meno che non sia dimostrata l' esistenza di transazioni fittizie effettuate al solo scopo di beneficiare di ICM in maniera illegittima.
14 Queste osservazioni sono fondate.
15 Come è stato rilevato al punto 10 della motivazione della presente sentenza, le disposizioni vigenti prima della sospensione del regime di prezzi minimi consentivano, sulla base del combinato disposto delle norme dei citati regolamenti nn. 974/71, 1371/81 e 900/84, l' applicazione di ICM all' esportazione. Con la sola eccezione di quella, già citata, relativa ai "formaggi di scarso valore", nessuna disposizione specifica escludeva, infatti, la concessione di ICM all' esportazione, che derivava da tali regolamenti.
16 La sospensione del regime di prezzi minimi esprime soltanto una valutazione economica della Commissione sulla compatibilità dei prezzi dei formaggi neozelandesi con quelli dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Essa non ha, in se stessa, un' incidenza diretta e necessaria sulla concessione di ICM all' esportazione che erano destinati a neutralizzare le conseguenze che le fluttuazioni delle monete nazionali avrebbero potuto avere sugli scambi di prodotti agricoli nella Comunità.
17 Questa conclusione secondo cui gli ICM all' esportazione sul cheddar sono stati mantenuti dopo il 16 dicembre 1984 è confermata dalla formulazione di talune disposizioni specifiche.
18 In primo luogo, il regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1984, n. 3522, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne la non applicazione degli importi compensativi monetari per taluni formaggi importati in provenienza dall' Australia e dalla Nuova Zelanda (GU L 328, pag. 18), ha semplicemente modificato la nota a piè di pagina 12 dell' allegato I, parte 5, di tale regolamento per adeguarla alla nuova situazione risultante dalla sospensione del regime di prezzi minimi. Questo nuovo provvedimento, che mantiene la regola della non applicazione di ICM per taluni formaggi importati, non contiene, così come quello da esso sostituito, alcuna disposizione relativa alla riesportazione di tali formaggi all' interno della Comunità. Esso non ha quindi potuto avere l' effetto di vietare la concessione di ICM all' esportazione, la cui possibilità discendeva dal combinato disposto delle norme dei regolamenti precedenti.
19 In secondo luogo, occorre rilevare che, nella sua redazione derivante dal regolamento (CEE) della Commissione 4 marzo 1988, n. 611, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/82 e (CEE) n. 3938/87 relativamente alla non applicazione di importi compensativi monetari relativi a taluni formaggi importati a condizioni speciali (GU L 60, pag. 19), l' art. 8 del citato regolamento n. 1767/82, che riguarda ormai solo il cheddar di Australia e di Nuova Zelanda, menziona invece espressamente, per altri prodotti, la mancata concessione di ICM alla spedizione o alla riesportazione verso un altro Stato membro. Tale espressa menzione può essere interpretata come un riconoscimento dell' applicazione di ICM all' esportazione per i formaggi da essa non considerati.
20 Così, nulla osta a che ICM positivi siano applicati all' esportazione di formaggio cheddar neozelandese importato senza applicazione di un regime di prezzi minimi né di ICM negativi all' importazione.
21 Come rilevato dalla ricorrente nella causa principale e dalla Commissione, diversa potrebbe essere la conclusione solo se fosse provato che l' importazione e la riesportazione di questi formaggi non sono state effettuate nell' ambito di operazioni commerciali normali, ma soltanto per beneficiare illegittimamente della concessione di ICM (v. per analogia, sentenza 27 ottobre 1981, causa 250/80, Toepfer, Racc. pag. 2465). Le valutazioni di fatto necessarie alla verifica del carattere reale di tali operazioni rientrano nella competenza del giudice a quo.
22 La questione pregiudiziale deve quindi essere risolta nel senso che le norme del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1984, n. 900, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, e del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, debbono essere interpretate nel senso che possono essere applicati importi compensativi positivi all' esportazione di formaggio cheddar neozelandese quando il prodotto è stato importato senza applicazione di importi compensativi negativi né regime di prezzi minimi a meno che non sia provato che le operazioni di importazione e di esportazione siano state effettuate al solo scopo di beneficiare in maniera illegittima della predetta normativa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 8 agosto 1991, dichiara:
Le norme del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1984, n. 900, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione, e del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, debbono essere interpretate nel senso che possono essere applicati importi compensativi positivi all' esportazione di formaggio cheddar neozelandese quando il prodotto è stato importato senza applicazione di importi compensativi negativi né regime di prezzi minimi a meno che non sia provato che le operazioni di importazione e di esportazione siano state effettuate al solo scopo di beneficiare in maniera illegittima della predetta normativa.
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