Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Franchigie fiscali in materia di importazione temporanea di mezzi di trasporto e d' importazione definitiva di beni personali dei privati ° Residenza normale ai sensi delle direttive 83/182 e 83/183 ° Nozione ° Mezzi di prova ° Regime nazionale incompatibile con le norme comunitarie
(Direttive del Consiglio 83/182, art. 7, e 83/183, art. 6)
2. Libera circolazione delle persone ° Diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri ° Apposizione da parte delle autorità nazionali, al fine di controllare la durata della permanenza dei veicoli importati temporaneamente, di timbri sui passaporti dei viaggiatori ° Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 73/148, artt. 2, n. 1, e 3, n. 1)
3. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Franchigie fiscali in materia di importazione temporanea di mezzi di trasporto ° Apposizione da parte delle autorità nazionali, al fine di controllare la durata della permanenza dei veicoli importati temporaneamente, di timbri sui passaporti dei viaggiatori ° Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 83/182, art. 7, n. 3)
4. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Franchigie fiscali in materia di importazione temporanea di mezzi di trasporto ° Riesportazione dei veicoli ridati a noleggio ° Fissazione di un termine specifico ° Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 83/182, art. 3, lett. b)]
Parti
Nella causa C-9/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande e dal signor Daniel Calleja, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo istituito e mantenuto in vigore un regime d' importazione temporanea e definitiva di mezzi di trasporto incompatibile, da un lato, con le direttive del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59), e 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64) e, dall' altro, con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 23 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 gennaio 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo istituito e mantenuto in vigore un regime d' importazione temporanea e definitiva di mezzi di trasporto incompatibile, da un lato, con le direttive del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59, in prosieguo: la "direttiva 83/182"), e 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64, in prosieguo: la "direttiva 83/183"), e, dall' altro, con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14, in prosieguo: la "direttiva 73/148"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
2 Le direttive 83/182 e 83/183 sono state trasposte nella Repubblica ellenica con i decreti ministeriali 1 novembre 1984, n. * 1254/141/1984, modificato dal decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. * 247/13, e rispettivamente 30 novembre 1985, n. * 264/23/2985, modificato dal decreto 1 marzo 1988, n. * 245/11. Disposizioni recanti esecuzione di tali decreti si trovano nelle circolari 22 marzo 1988, n. * 357 e 4 marzo 1988 n. * 366/26 ***. 10.
3 Secondo la Commissione, tali provvedimenti contengono disposizioni incompatibili con le norme delle direttive che esse intendono recepire e, comunque, la circolare non costituisce lo strumento adeguato per tale recepimento. Infine, la stessa amministrazione ellenica avrebbe mantenuto in vigore prassi incompatibili con tali direttive, nonché con la direttiva 73/148/CEE.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulle norme relative alla determinazione della residenza normale
5 Secondo la Commissione, la definizione della residenza normale che figura all' art. 3, primo comma, del decreto ministeriale n. * 247/13 e all' art. 2, n. 1, lett. c), del decreto ministeriale n. * 245/11 è incompatibile con quella di cui all' art. 7, n. 1, della direttiva 83/182 e dell' art. 6, n. 1, della direttiva 83/183. Infatti, secondo queste ultime disposizioni, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all' anno, mentre nella normativa ellenica il periodo di riferimento è non già l' anno civile, bensì il periodo di dodici mesi che precede l' importazione.
6 Le direttive 83/182 e 83/183, emanate in base all' art. 99 del Trattato, mirano alla soppressione degli ostacoli che derivano, per la costituzione di un mercato interno, dai regimi fiscali vigenti per l' importazione temporanea e definitiva di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg (Racc. pag. I-1943), la nozione di residenza normale è alla base del regime previsto nella direttiva 83/182. Questo rilievo vale pure per la direttiva 83/183.
7 Infatti, il luogo di residenza normale consente di determinare lo Stato membro nel quale il veicolo di cui trattasi si trova in regime d' importazione temporanea o definitiva, nonché lo Stato membro che può assoggettarlo al suo regime impositivo.
8 Ne consegue che la nozione di residenza normale è una nozione comunitaria la cui portata non può essere modificata dagli Stati membri.
9 La Repubblica ellenica deduce tuttavia che, in forza dell' art. 9, n. 1, della direttiva 83/182 e dell' art. 11, n. 2, della direttiva 83/183, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o di prevedere regimi più favorevoli di quelli contemplati in dette direttive. Ciò vale per i provvedimenti controversi. Infatti, la presa in considerazione del solo anno civile porterebbe a non far fruire delle disposizioni della direttiva persone che soddisfano il requisito di un soggiorno di 185 giorni nel corso del periodo di dodici mesi che ha preceduto l' importazione, ma non nel corso dell' anno civile.
10 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, come l' avvocato generale ha rilevato nel paragrafo 4 delle sue conclusioni, "è evidente (...) che, a seconda del periodo in cui il soggiorno in questione è stato effettuato (...) e della continuità o meno del soggiorno stesso, si potrà essere svantaggiati o favoriti dalla circostanza che si tenga conto dei dodici mesi che hanno preceduto l' importazione piuttosto che del precedente anno civile". L' art. 9, n. 1, della direttiva 83/182 e l' art. 11, n. 2, della direttiva 83/183 non possono quindi giustificare l' adozione, da parte della Repubblica ellenica, di una nozione di "residenza normale" diversa da quella delle direttive.
11 Ne consegue che le censure relative alla violazione dell' art. 7, n. 1, della direttiva 83/182 e dell' art. 6, n. 1, della direttiva 83/183 sono fondate.
Sul requisito posto dalla normativa ellenica, per quanto riguarda l' importazione definitiva, di un soggiorno di almeno due anni in un altro Stato membro
12 La Commissione sostiene che la condizione cui l' art. 4, n. 1, del decreto n. * 245/11 assoggetta la concessione della franchigia in caso d' importazione definitiva, e cioè la residenza normale al di fuori della Repubblica ellenica per almeno due periodi di dodici mesi precedenti il trasferimento di tale residenza, non figura all' art.6, n. 1, della direttiva 83/183 e quindi è incompatibile con tale disposizione.
13 La Repubblica ellenica deduce che gli Stati membri possono fissare un periodo minimo di "residenza normale". Tale nozione presupporrebbe infatti la continuità e la stabilità che caratterizzano la nozione di residenza, le quali non risulterebbero dai soli elementi menzionati nella direttiva, e cioè il soggiorno di 185 giorni per anno civile ed i legami personali e professionali.
14 Questa argomentazione non può essere accolta. Com' è stato rilevato al punto 8 della motivazione della presente sentenza, la direttiva 83/183 non lascia agli Stati membri la facoltà d' integrare la nozione di residenza normale definita dall' art. 6, n. 1.
15 Quindi, la censura relativa alla violazione di tale disposizione è fondata.
Sulla prova della residenza normale
16 La Commissione sostiene che la convenuta non ha trasposto nel suo diritto interno l' art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 83/182 e l' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183. Secondo tali disposizioni, la prova del luogo di residenza normale viene fornita con tutti i mezzi, in particolare con la produzione della carta d' identità o di qualsiasi altro documento valido. Solo qualora abbiano dubbi sulla validità della dichiarazione della residenza normale o ai fini di taluni controlli specifici le competenti autorità dello Stato membro d' importazione possono chiedere elementi d' informazione o prove supplementari.
17 Orbene, i decreti ministeriali nn. * 247/13 e * 245/11 si limitano nei loro artt. 15 e, rispettivamente, 29, a stabilire una regola che attribuisce l' onere della prova della residenza normale al ricorrente. Le norme relative alla prova della residenza normale si trovano nel titolo II della circolare n. * 366/26 ***. Questa circolare diretta all' amministrazione delle dogane, precisa i diversi documenti che possono essere presi in considerazione per accertare la residenza normale.
18 Secondo la Commissione, la circolare non costituisce un mezzo adeguato per la trasposizione di direttive che, come quelle del caso di specie, mirano a creare diritti per i singoli. In generale, la normativa ellenica conferirebbe alle autorità doganali un ampio potere discrezionale quanto ai mezzi di prova che possono essere richiesti indipendentemente dall' esistenza di dubbi sul luogo della residenza normale.
19 La Repubblica ellenica contesta tale censura eccependo che la circolare n. * 366/26 *** è compatibile con le direttive e che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i mezzi di prova ivi menzionati non possono essere richiesti indipendentemente dall' esistenza di dubbi quanto al luogo della residenza normale.
20 Va rilevato in proposito che, secondo una costante giurisprudenza (v., tra l' altro, sentenza 17 ottobre 1991, causa C-58/89, Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. pag. I-4983), qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, i destinatari devono essere messi in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e di chiederne, se necessario, la tutela ai giudici nazionali. Ciò non accade, nel caso in cui il mezzo prescelto per la trasposizione di una direttiva sia una circolare le cui disposizioni non hanno efficacia diretta nei confronti dei terzi.
21 Orbene, come ha sostenuto la Commissione, i decreti ministeriali controversi non contengono alcuna norma che recepisca l' art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 83/182 e l' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183, i quali consentono ai singoli di provare la residenza normale con tutti i mezzi e limitano l' esigenza di elementi d' informazione o di prove supplementari ai soli casi in cui la validità della dichiarazione della residenza normale è messa in dubbio e quando vengono effettuati taluni specifici controlli.
22 Infine, il titolo II della circolare n. * 366/26 *** definisce i diversi documenti che le autorità doganali possono prendere in considerazione per accertare la residenza normale. In conformità all' ultimo comma di tale titolo, questi elementi di prova "possono essere assunti anche ai fini della verifica del luogo di residenza di un determinato soggetto all' estero durante 185 giorni per ogni periodo di dodici mesi, qualora tale verifica non possa essere effettuata unicamente per mezzo del passaporto".
23 Tali disposizioni non stabiliscono chiaramente che la prova della residenza normale può essere fornita con tutti i mezzi e che solo in caso di dubbio o nell' ambito di controlli specifici possono essere richiesti elementi d' informazione o prove supplementari. Pertanto, non si può in nessun caso ritenere che esse traspongano correttamente l' art. 7, nn. 2 e 3, della direttiva 83/182 e l' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183.
Sul requisito posto dalla normativa ellenica, per quanto riguarda l' importazione definitiva, della presentazione di un permesso di soggiorno di cinque anni come prova del trasferimento della residenza normale
24 La Commissione ritiene che il requisito di un permesso di soggiorno di cinque anni come prova della residenza normale, imposto dal titolo III della circolare n. * 357, sia del pari in contrasto con l' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183.
25 La Repubblica ellenica eccepisce che tale censura è irricevibile, dato che solo nella risposta ad un quesito posto dalla Corte la Commissione fa riferimento, per la prima volta, alla circolare n. * 357. La ricorrente avrebbe quindi ampliato in modo inammissibile l' oggetto della lite.
26 A questo proposito, è sufficiente rilevare che il requisito di un permesso di soggiorno di cinque anni per la concessione della franchigia è già stato menzionato dalla ricorrente nella fase precontenziosa. Dato che il riferimento alla circolare è servito solo a corroborare tale censura, questa dev' essere dichiarata ricevibile.
27 Nella risposta al parere motivato la Repubblica ellenica ha ammesso l' esistenza di tale requisito, ma l' ha ritenuto giustificato. Sarebbe infatti assurdo imporre ad uno Stato membro la concessione della franchigia prevista dalla direttiva 83/183 prima che l' interessato sia autorizzato a stabilirsi nel suo territorio.
28 Si deve rilevare in proposito che l' art. 6 della direttiva 83/183 contiene le norme generali per la determinazione della residenza normale. Esso definisce tale nozione affinché questa abbia lo stesso contenuto in tutti gli Stati membri e prevede modalità per la determinazione della residenza normale, allo scopo di evitare che taluni requisiti probatori, troppo restrittivi, creino ostacoli ingiustificati alla concessione della franchigia.
29 Visti questi obiettivi, l' art. 6 della direttiva 83/183 va inteso nel senso che riguarda non soltanto la prova della residenza normale nello Stato membro di provenienza, ma anche il trasferimento della residenza normale nello Stato membro dell' importazione. I requisiti in materia di prova sono invero gli stessi nei due casi e, in entrambi i casi esiste il rischio che siano frapposti ostacoli alla concessione della franchigia.
30 Si deve osservare poi che il trasferimento della residenza normale può essere provato con mezzi diversi dal permesso di soggiorno, in particolare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o con un contratto di locazione e che, quindi, il richiedere un permesso di soggiorno come sola prova del suddetto trasferimento crea ostacoli ingiustificati alla concessione della franchigia. Questi ostacoli derivano dal termine per il rilascio di tale permesso, il quale, ai sensi dell' art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento e dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d' ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, 56, pag. 850), è di sei mesi a decorrere dalla domanda. Orbene, la direttiva 83/183 mira per l' appunto ad abolire ostacoli del genere.
31 Infine, per quanto riguarda l' argomento dedotto dalla Repubblica ellenica nella risposta al parere motivato, si deve ricordare che, in conformità alla giurisprudenza della Corte (v., tra l' altro, sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497) il permesso di soggiorno non è un atto costitutivo del diritto del cittadino di uno Stato membro di risiedere in un altro Stato membro al fine di esercitarvi una libertà fondamentale o nei casi previsti dal diritto derivato, ma è la semplice prova di tale diritto di residenza.
32 Per le ragioni menzionate nei punti precedenti, la prova del trasferimento della residenza normale deve poter essere fornita con tutti i mezzi, indipendentemente dalle formalità necessarie per l' accertamento del diritto di residenza.
33 Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183 con riguardo al requisito, posto dalla normativa ellenica, della presentazione di un permesso di soggiorno di cinque anni per comprovare il trasferimento della residenza normale, è anch' esso fondato.
Sull' apposizione di timbri sui passaporti
34 La Commissione rimprovera alla Repubblica ellenica di apporre sui passaporti timbri, recanti il numero di targa dei veicoli, all' entrata e all' uscita dal territorio greco, al fine di controllare la durata della permanenza dei suddetti veicoli nel territorio stesso. Detta prassi delle autorità doganali sarebbe in contrasto con l' art. 2, n. 1, e con l' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché con l' art. 7, n. 3, della direttiva 83/182.
35 Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni della direttiva 73/148 sopra menzionate vietano qualsiasi formalità intesa ad autorizzare l' entrata nel territorio di uno Stato membro e che si aggiunga al controllo di un passaporto o di una carta d' identità alla frontiera, indipendentemente dal luogo o dal momento del rilascio di tale autorizzazione e dalla sua forma. Secondo la Commissione, la prassi controversa, anche se si applica solo ai viaggiatori muniti di un passaporto e non a quelli muniti di una carta d' identità, costituisce un ostacolo effettivo alla libera circolazione delle persone ed è quindi in contrasto con le succitate disposizioni.
36 Per quanto riguarda la violazione dell' art. 7, n. 3, della direttiva 83/182, la Commissione assume che tale disposizione consente controlli solo qualora sussistano seri dubbi sul luogo di residenza della persona che importa temporaneamente il veicolo. Ciò non vale per la prassi in causa, che riguarda, in modo sistematico, i titolari di passaporti.
37 A questo proposito, occorre rilevare che la prassi controversa non costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone contrastante con le succitate disposizioni della direttiva 73/148. Infatti, secondo detta prassi, i viaggiatori dovevano presentare il loro passaporto come prova della loro identità e non avevano alcun motivo di opporsi all' apposizione di timbri destinata al controllo della durata della permanenza dei veicoli nel territorio ellenico.
38 Quanto all' art. 7, n. 3, della direttiva 83/182, esso riguarda la prova della residenza normale o del trasferimento di questa e non il controllo dell' osservanza del termine fino al quale viene concessa la franchigia. Vista la mancanza di disposizioni comunitarie in materia, gli Stati sono liberi di adottare provvedimenti come quelli controversi.
39 Quindi, la censura relativa alla violazione dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 3, n. 1, della direttiva 73/148, nonché dell' art. 7, n. 3, della direttiva 83/182 con riguardo all' apposizione sui passaporti dei viaggiatori di timbri recanti il numero di targa dei loro veicoli non può essere accolta.
Sulla fissazione di un termine per la riesportazione dei veicoli ridati a noleggio ai sensi dell' art. 3, lett. b), della direttiva 83/182
40 La Commissione sostiene che la fissazione, ad opera dell' art. 8, n. 2, del decreto ministeriale n. 247/13, di un termine di dieci giorni per la riesportazione di un veicolo ridato a noleggio ai sensi dell' art. 3, lett. b), della direttiva 83/182, è in contrasto con tale disposizione.
41 La Repubblica ellenica deduce che tale disposizione stabilisce una regola che vieta la cessione o il noleggio di un veicolo temporaneamente importato, nonché un' eccezione a tale regola, che consente il noleggio nel caso in cui il veicolo appartenga ad un' impresa avente sede nella Comunità e si trovi nel paese di cui trattasi a seguito dell' esecuzione di un contratto di noleggio che ha avuto ivi termine. Tuttavia, il noleggio è ammesso solo per la riesportazione e non per consentire che il veicolo venga usato nel territorio dello Stato membro dell' importazione temporanea durante l' intera durata di questa. Qualora la direttiva dovesse essere interpretata nel modo proposto dalla Commissione, si verificherebbero distorsioni di concorrenza, in quanto le imprese di noleggio che hanno sede al di fuori della Repubblica ellenica usano veicoli il cui costo è inferiore a quello dei veicoli usati dalle imprese di noleggio disciplinate dal diritto ellenico.
42 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, l' art. 3, lett. b), della direttiva 83/182 contiene una disciplina completa in materia di noleggio di taluni mezzi di trasporto importati temporaneamente, che non prevede alcun termine specifico per la riesportazione dei veicoli ridati a noleggio a non residenti, la quale deve avvenire entro il termine previsto per l' importazione temporanea. Qualora il legislatore comunitario avesse voluto evitare la situazione descritta dalla Repubblica ellenica, avrebbe fissato esso stesso un termine per la riesportazione.
43 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato
° non avendo emanato le disposizioni necessarie per recepire nel diritto interno l' art. 7 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia d' importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, e l' art. 6 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro;
° avendo stabilito una definizione di "residenza normale" diversa da quella imposta dalle norme sopra citate;
° richiedendo un soggiorno di almeno due anni in un altro Stato membro per la concessione della franchigia in caso d' importazione definitiva, in contrasto con l' art. 6, n. 1, della direttiva 83/183;
° richiedendo la presentazione di un permesso di soggiorno di cinque anni per comprovare il trasferimento della residenza normale, in contrasto con l' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183;
° fissando un termine di dieci giorni per la riesportazione di un veicolo dato a noleggio ai sensi dell' art. 3, lett. b), della direttiva 83/182, in contrasto con tale disposizione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica, essendo risultata soccombente per quanto riguarda i mezzi principali da essa dedotti, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE
° non avendo emanato le disposizioni necessarie per recepire nel diritto interno l' art. 7 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia d' importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, e l' art. 6 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro;
° avendo stabilito una definizione di "residenza normale" diversa da quella imposta dalle norme sopra citate;
° richiedendo un soggiorno di almeno due anni in un altro Stato membro per la concessione della franchigia in caso d' importazione definitiva, in contrasto con l' art. 6, n. 1, della direttiva 83/183;
° richiedendo la presentazione di un permesso di soggiorno di cinque anni per comprovare il trasferimento della residenza normale, in contrasto con l' art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 83/183;
° fissando un termine di dieci giorni per la riesportazione di un veicolo dato a noleggio ai sensi dell' art. 3, lett. b), della direttiva 83/182, in contrasto con tale disposizione.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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