Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Libera prestazione dei servizi ° Principio di non discriminazione ° Applicazione ad un cittadino di un altro Stato membro che agisce nell' ambito della libera prestazione dei servizi di una disposizione nazionale che impone agli stranieri che promuovono un' azione giudiziaria il versamento di una "cautio judicatum solvi" ° Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 59 e 60)
2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Subordinazione della concessione del trattamento nazionale ad un cittadino di un altro Stato membro all' esistenza di un accordo di reciprocità ° Inammissibilità
3. Diritto comunitario ° Efficacia nel diritto nazionale ° Distinzione tra diversi settori ° Inammissibilità ° Applicazione delle norme relative alla libera prestazione dei servizi ad un professionista, cittadino di un altro Stato membro, che interviene in una successione ereditaria
Massima
1. Il principio di parità di trattamento sancito all' art. 59 del Trattato si applica in tutti i casi in cui un professionista offra servizi, di norma dietro corrispettivo, sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti i destinatari di tali servizi.
Costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dagli artt. 59 e 60 del Trattato, il fatto, per uno Stato membro, di imporre, per il solo fatto che è straniero, ad un cittadino di un altro Stato membro che, in qualità di esecutore testamentario, ha promosso un' azione dinanzi ad uno dei suoi organi giurisdizionali, il versamento di una "cautio judicatum solvi".
2. Il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all' esistenza di accordi internazionali basati sul principio di reciprocità conclusi tra gli Stati membri.
3. L' efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei diversi settori del diritto nazionale nei quali esso può spiegare i suoi effetti. Il fatto che una controversia nel merito rientri nel diritto successorio non consente di evitare l' applicazione del diritto alla libera prestazione dei servizi sancito dal diritto comunitario nei confronti di un libero professionista incaricato del caso.
Parti
Nel procedimento C-20/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Anthony Hubbard
e
Peter Hamburger,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate , per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. Étienne, consigliere giuridico principale e dal signor E. Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 dicembre 1991, pervenuta alla Corte il 24 gennaio 1992, il Landgericht di Amburgo ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali relative agli artt. 7, n. 1, e 59 di tale Trattato.
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di un' azione giudiziaria promossa dal signor Hubbard contro il signor Hamburger in ordine all' immissione in possesso di beni ereditari.
3 Il signor Hubbard, solicitor inglese, agendo in qualità di esecutore testamentario secondo il proprio diritto nazionale, domandava dinanzi al Landgericht di Amburgo di entrare in possesso di beni ereditari che si trovavano nella Repubblica federale tedesca. Il convenuto, signor Hamburger, chiedeva allora il versamento di una cautio judicatum solvi in applicazione dell' art. 110, n. 1, prima frase, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile).
4 Secondo tale disposizione, i cittadini stranieri che promuovono un' azione dinanzi alle autorità giudiziarie tedesche devono, su richiesta del convenuto, versare una cauzione per le spese e gli onorari dell' avvocato. L' art. 110, n. 2, sub 1, dispone tuttavia che non vige tale obbligo, qualora l' attore sia cittadino di uno Stato che non impone la stessa garanzia ad un cittadino tedesco.
5 La convenzione giudiziaria germano-britannica, del 20 marzo 1928, rimessa in vigore dal 1 gennaio 1953 (BGBl. 1953, II, pag. 116) prevede, all' articolo 14, che i cittadini di una parte contraente sono esentati dal pagamento della "cautio judicatum solvi", sul territorio di un' altra parte contraente solo se vi risiedono. La Convenzione europea di Parigi 13 dicembre 1955 (BGBl. 1959, II, pag. 998) esenta peraltro da tale obbligo tutti i cittadini degli Stati contraenti alla sola condizione che siano domiciliati o che risiedano abitualmente in uno di tali Stati contraenti. Questa regola non è tuttavia applicabile ai cittadini di Stati che hanno espresso una riserva nell' ambito dell' art. 27 di tale convenzione, come nel caso del Regno Unito.
6 A causa di tale riserva, il signor Hubbard non può godere dell' esenzione prevista dalla convenzione di Parigi. Non essendo residente in Germania, egli non può nemmeno invocare la convenzione bilaterale germano-britannica.
7 Ritenendo che l' esito della controversia dipenda dall' interpretazione del diritto comunitario, il Landgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se vengano violati i diritti derivanti dal diritto comunitario ° in particolare il diritto alla libera prestazione dei servizi ° qualora ad un solicitor britannico, che opera in Germania in qualità di esecutore testamentario ai sensi del diritto inglese (executor), esperendo in nome proprio dinanzi ad un giudice tedesco un' azione con cui chiede di entrare in possesso di beni ereditari, detto giudice ordini, su domanda del convenuto, in applicazione dell' art. 110, n. 1, prima frase, del codice di procedura civile tedesco, la prestazione di una cautio judicatum solvi, con la conseguenza che prima della prestazione della cauzione il convenuto non è tenuto a concludere nel merito.
2) Se l' applicazione del Trattato CEE presenti caratteri particolari per il fatto che, quanto ai rapporti fra giudici tedeschi e attori britannici privi di residenza e di beni immobili nella Repubblica federale di Germania, la materia della cautio judicatum solvi è stata disciplinata dall' art. 14 della convenzione giudiziaria germano-britannica del 20 marzo 1928 (RGBl. II, pag. 623), rimessa in vigore dal 1 gennaio 1953 (BGBl. II, pag. 116) e, inoltre, dall' art. 9 della convenzione europea di stabilimento di Parigi del 13 dicembre 1955 (BGBl. 1959, II, pag. 998).
3) Se la fattispecie menzionata sub 1, comporti una violazione dell' art. 7, primo comma, del Trattato CEE.
4) Se il fatto che la pretesa fatta valere dall' attore, secondo quanto da questo sostenuto, possa eventualmente rientrare, sotto il profilo del diritto sostanziale, anche nel diritto successorio, porti ad una rilevante limitazione, nella fattispecie, dell' ambito di applicazione del Trattato CEE o di altre norme comunitarie".
8 Per una più ampia illustrazione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima e sulla terza questione
9 Con le sue questioni prima e terza, il giudice nazionale cerca in sostanza di sapere se gli artt. 7, primo comma, 59 e 60 del Trattato ostino a che uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi ad un libero professionista, stabilito in un altro Stato membro che promuove un' azione dinanzi ad uno dei suoi organi giurisdizionali, per la sola ragione che tale libero professionista è cittadino di un altro Stato membro.
10 In via preliminare, si deve ricordare che, a norma dell' art. 7 del Trattato, il principio di non discriminazione produce i suoi effetti "nel campo di applicazione del Trattato" e "senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste". Con quest' ultima espressione, l' art. 7 rimanda in particolare ad altre disposizioni del Trattato che applicano il principio generale che esso enuncia in situazioni specifiche. Questo è il caso, fra l' altro, delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi (v. sentenza 2 febbraio 1989, causa C-186/87, Cowan, Racc. pag. 195).
11 Per risolvere le questioni pregiudiziali sollevate, occorre innanzi tutto verificare se attività come quelle di cui trattasi nella causa principale, in cui il prestatore ed il destinatario sono stabiliti nello stesso Stato membro, ma la prestazione di servizi è eseguita in un altro Stato membro, rientrino nella sfera di applicazione degli artt. 59 e 60 del Trattato.
12 A tal proposito si deve rilevare nelle sentenze 26 febbraio 1991, cosiddette "guide turistiche", Commissione/Francia, Commissione/Italia, Commissione/Grecia (causa C-154/89, Racc. pag. I-659, punto 10 della motivazione; causa C-180/89, Racc. pag. I-709, punto 9 della motivazione; causa C-198/89, Racc. pag. I-727, punto 10 della motivazione), la Corte ha dichiarato che l' art. 59 del Trattato si applica in tutti i casi in cui un prestatore di servizi offra servizi sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti i destinatari di tali servizi.
13 Qualora un siffatto servizio sia fornito da un professionista, e pertanto, come richiede l' art. 60 del Trattato, dietro corrispettivo, si applica il principio di parità di trattamento sancito all' art. 59.
14 Si deve poi constatare che il fatto, per uno Stato membro, di imporre il versamento di una cautio judicatum solvi ad un cittadino di un altro Stato membro, che, in qualità di esecutore testamentario, promuove un' azione dinanzi ad uno dei suoi organi giurisdizionali, mentre i cittadini nazionali non sono soggetti ad un obbligo del genere, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza vietata dagli artt. 59 e 60.
15 Occorre perciò risolvere la prima e la terza questione pregiudiziale, dichiarando che gli artt. 59 e 60 devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi ad un libero professionista, stabilito in un altro Stato membro, che promuove un' azione giudiziaria dinanzi ad uno dei suoi organi giurisdizionali per il solo motivo che tale professionista è cittadino di un altro Stato membro.
Sulla seconda questione pregiudiziale
16 Con la sua seconda questione, il giudice nazionale cerca di sapere se l' esistenza di convenzioni internazionali basate sul principio di reciprocità e che prevedono, in alcuni casi, l' esenzione del versamento della garanzia controversa possa avere un' incidenza sull' applicazione del Trattato.
17 Ai fini della soluzione di tale questione è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all' esistenza di un accordo di reciprocità concluso dagli Stati membri (v. sentenza 22 giugno 1972, causa 1/72, Frilli, Racc. pag. 457 e sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195).
Sulla quarta questione pregiudiziale
18 Con quest' ultima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il fatto che la controversia nel merito rientri nel diritto successorio permetta di evitare l' applicazione del Trattato.
19 Su questo punto, si deve ricordare, come la Corte ha già affermato nella sentenza 21 marzo 1972, causa 82/71, Sail (Racc. pag. 119, punto 5 della motivazione) che l' efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei diversi settori del diritto nazionale nei quali esso può spiegare i suoi effetti. Nella fattispecie, il diritto nazionale in cui tali effetti si spiegano, non è quello in cui rientra la controversia nel merito, ma il diritto processuale nazionale.
20 Occorre risolvere tale questione nel senso che il fatto che la controversia nel merito rientri nel diritto successorio non consente di evitare l' applicazione del diritto alla libera prestazione dei servizi sancito dal diritto comunitario nei confronti di un libero professionista incaricato del caso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato le sue osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landericht di Amburgo con ordinanza 11 dicembre 1991, dichiara:
1) Gli artt. 59 e 60 del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi ad un libero professionista, stabilito in un altro Stato membro, che promuove un' azione giudiziaria dinanzi ad uno dei suoi organi giurisdizionali, per il solo motivo che tale professionista è cittadino di un altro Stato membro.
2) Il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all' esistenza di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri.
3) Il fatto che la controversia nel merito rientri nel diritto successorio non consente di evitare l' applicazione del diritto alla libera prestazione dei servizi sancito dal diritto comunitario nei confronti di un libero professionista incaricato del caso.
Full & Egal Universal Law Academy