Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Assegnazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Produttori che hanno sospeso le loro consegne nell' ambito del sistema di premi per la non commercializzazione o di riconversione ° Concessione di un quantitativo specifico di riferimento ° Calcolo sulla base del quantitativo considerato per la concessione del premio ° Applicazione di riduzioni analoghe a quelle subite dagli altri produttori ° Cumulo della diminuzione di base istituita dal regolamento n. 775/87 con la percentuale rappresentativa delle riduzioni applicabili agli altri produttori nello stesso Stato membro ° Principio della tutela del legittimo affidamento ° Principio di non discriminazione ° Violazione ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, artt. 2, n. 2, e 3 bis, n. 2, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91]
Massima
L' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, dev' essere interpretato nel senso che, per calcolare i quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte da assegnare ai produttori che hanno sospeso le consegne nell' ambito del sistema dei premi di non commercializzazione o di riconversione istituito dal regolamento n. 1078/77, occorre sottrarre dal quantitativo di base che rispecchia il livello della produzione precedente il periodo di non commercializzazione una percentuale pari alla somma della percentuale rappresentativa di tutte le riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento nello Stato membro di cui trattasi con la percentuale corrispondente alla diminuzione di base che è stata applicata, a titolo di sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento istituita con il regolamento n. 775/87, a tutti i produttori della Comunità.
Tale sistema di calcolo non è in contrasto né con il principio della tutela del legittimo affidamento né con quello di non discriminazione, poiché i produttori che riprendono la produzione alla scadenza del loro impegno, anche se non devono essere soggetti a restrizioni che li ledano specificamente a causa di detto impegno, non possono pretendere di essere posti in una situazione più favorevole dei produttori che non hanno interrotto la produzione.
Anche se taluni produttori che riprendono la produzione possono trovarsi svantaggiati perché la percentuale rappresentativa delle riduzioni che viene loro applicata è stata calcolata sulla base di una produzione che, nello Stato membro di cui trattasi, era complessivamente superiore a quella dell' anno considerato nel loro caso, ciò non inficia la validità del precitato art. 3 bis, n. 2, perché il legislatore comunitario, a meno di non basarsi su valutazioni meramente ipotetiche quanto all' evoluzione che la produzione degli interessati avrebbe avuto, in mancanza di interruzione, non poteva fare altro che porli, per quanto attiene alle riduzioni, nella stessa situazione dei produttori che avevano continuato a produrre, indipendentemente dal fatto che costoro avessero o meno contribuito a un qualsiasi incremento.
Del pari, a causa del carattere ipotetico dell' evoluzione che avrebbe avuto la produzione degli interessati in mancanza di detto impegno, nel loro caso, e senza che ciò costituisca una discriminazione vietata, le graduazioni delle percentuali di riduzione autorizzate dall' art. 2, n. 2, del regolamento n. 857/84 possono essere disposte in pratica solo se accordate in base a un criterio oggettivo, vale a dire il criterio relativo alle dimensioni dell' impresa.
Parti
Nel procedimento C-21/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Marlies e Heinz-Bernd Kamp
e
Hauptzollamt Wuppertal,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per i signori Kamp, dall' avv. Mechtild Duesing, del foro di Muenster;
° per il governo tedesco, dai signori Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor, e Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;
° per il governo britannico, dalla signorina Sue Cochrane, del Tresaury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Anderson, barrister;
° per il Consiglio delle Comunità europee, dai signori Bernhard Schloh e Arthur Braeutigam, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali degli attori nella causa principale, del governo tedesco, del governo britannico ° rappresentato dalla signorina Lucinda Hudson, del Tresaury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Christopher Vajda, barrister ° del Consiglio e della Commissione all' udienza del 22 aprile 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 gennaio 1992, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio successivo, il Finanzgericht di Duesseldorf (Repubblica federale di Germania), ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni relative all' interpretazione e alla validità dell' art 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra i signori Kamp, produttori di latte, e lo Hauptzollamt Wuppertal, in merito al loro quantitativo specifico di riferimento, fissato nella misura dell' 85% del quantitativo di latte sulla cui base avevano ottenuto un premio di non commercializzazione.
3 Nel 1981 i signori Kamp si impegnavano, in base al regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), a non vendere latte dal 1981 sino alla fine del 1985. Come corrispettivo del loro impegno, veniva loro concesso un premio di non commercializzazione corrispondente ad un quantitativo di 118 201 kg di latte.
4 Una volta scaduto l' impegno di non commercializzazione, i signori Kamp non potevano ottenere un quantitativo di riferimento nell' ambito del regime del prelievo supplementare sul latte introdotto nel frattempo con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e dal citato regolamento n. 857/84. Dopo la modifica apportata dal regolamento n. 1639/91 al regolamento n. 857/84 veniva attribuito loro un quantitativo specifico di riferimento di consegne di 100 471 kg, pari all' 85% del quantitativo che aveva comportato il pagamento del premio di non commercializzazione. La riduzione complessivamente applicata, pari al 15%, era fissata a norma dell' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato.
5 I signori Kamp proponevano ricorso dinanzi al Finanzgericht di Duesseldorf chiedendo che il loro quantitativo specifico di riferimento di consegne fosse portato al 100% di quello che aveva comportato il versamento del premio. Essi sollecitano pertanto un aumento di 17 730 kg del loro quantitativo di riferimento di consegne.
6 Il giudice nazionale, ritenendo che la decisione richiesta dipendesse dall' interpretazione e dalla validità della normativa comunitaria in questione, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91, vada interpretato, in relazione all' aliquota di riduzione per il quantitativo specifico di riferimento, nel senso che l' aliquota di riduzione si conforma solo alla percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni, ma comprende per lo meno la diminuzione di base, o nel senso che l' aliquota di riduzione risulta dalla percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni più la diminuzione di base.
2) Se l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91, sia valido, ancorché da esso non si riesca a comprendere il calcolo della diminuzione di base.
3. Se l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91, sia valido nel caso in cui il quantitativo per cui è stato acquisito il diritto al premio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, si basa sulla produzione dell' anno 1981, mentre le aliquote di riduzione rappresentative sono state calcolate in base alla produzione 1983 e sono risultate corrispondentemente superiori, in considerazione dell' incremento della produzione verificatosi tra il 1981 ed il 1983.
4) Se l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1639/91, sia valido nella misura in cui non riconosce agli Stati membri, per il calcolo del quantitativo specifico di riferimento per i produttori che hanno assunto l' impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, alcuna possibilità, analoga a quella prevista dall' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, di operare una riduzione graduata".
Sfondo normativo
7 Si deve ricordare in via preliminare che la normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte non conteneva inizialmente alcuna disposizione specifica che contemplasse l' assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori i quali, per adempiere un impegno assunto a norma del citato regolamento n. 1078/77, non avevano fornito latte durante l' anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato. Nelle sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punti 27 e 28), e causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355, punti 16 e 17), la Corte ha dichiarato invalida detta normativa per violazione del principio del legittimo affidamento.
8 Nelle summenzionate sentenze la Corte ha rilevato che l' operatore che avesse dato libero assenso alla cessazione della sua produzione per un dato periodo di tempo non poteva legittimamente attendersi di poterla riprendere alle stesse condizioni in precedenza esistenti e di non essere soggetto ad eventuali norme, nel frattempo adottate e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (sentenze Mulder, citata, punto 23, e Von Deetzen, citata, punto 12). La Corte ha considerato per contro che detto operatore, qualora fosse stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio dei suoi prodotti per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, poteva legittimamente attendersi che, alla scadenza del suo impegno, non sarebbe stato soggetto a restrizioni che incidessero su di lui in modo specifico proprio in ragione dell' essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenze Mulder, punto 24, e Von Deetzen, punto 13).
9 A seguito di queste sentenze il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 84, pag. 2). Questo regolamento ha aggiunto al regolamento n. 857/84 un nuovo art. 3 bis, il quale in sostanza dispone che i produttori di latte i quali, per adempiere un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non abbiano fornito latte durante l' anno di riferimento possono ottenere, a determinate condizioni, un quantitativo specifico di riferimento. A norma dell' art. 3 bis, n. 2, questo era pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.
10 Tale sistema del 60% è stato dichiarato anch' esso illegittimo dalla Corte per violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto l' applicazione ai produttori che rientrano nella sfera di applicazione dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato, di un' aliquota di riduzione del 40% ° la quale, lungi dal corrispondere ad un valore rappresentativo delle aliquote applicate ai produttori di cui all' art. 2, superava di oltre il doppio il totale più elevato di dette aliquote ° andava considerata una restrizione che ledeva specificamente detta prima categoria di operatori, proprio a causa del loro impegno di non commercializzazione o di riconversione (sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl, Racc. pag. I-4539, punti 24 e 29, e causa C-217/89, Pastaetter, Racc. pag. I-4585, punti 15 e 20).
11 A seguito di queste due precitate sentenze 11 dicembre 1990, Spagl e Pastaetter, il regolamento n. 1639/91 ha introdotto, in materia di calcolo del quantitativo specifico di riferimento, un nuovo art. 3 bis, n. 2. Esso così dispone:
"Il quantitativo di riferimento specifico è determinato dallo Stato membro secondo criteri obiettivi, diminuendo il quantitativo, per il quale è stato conservato o acquisito il diritto al premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, di una percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati conformemente all' articolo 2, contemplando, in ogni caso, una diminuzione di base del 4,5%, o all' articolo 6".
12 Applicando tale disposizione, la Repubblica federale di Germania ha fissato complessivamente al 15% l' aliquota di riduzione per il periodo in questione.
13 L' aliquota del 15% corrisponde alla somma della percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni, che ammonta al 10,5%, e dell' aliquota del 4,5%, fissata come diminuzione di base.
14 Secondo i chiarimenti forniti al giudice a quo dal ministero federale dell' Alimentazione, dell' Agricoltura e delle Foreste in merito al calcolo dell' aliquota del 15%, la percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni, denominata dal ministero "aliquota di riduzione", rappresenta la differenza tra le consegne effettuate nel 1983 nella Repubblica federale di Germania e il quantitativo complessivo garantito alla Repubblica federale per l' esercizio 1990/1991.
15 La "diminuzione di base" di cui all' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 trae origine dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 78, pag. 5). Essa rappresenta la proporzione dei quantitativi di riferimento di ciascuno Stato membro, temporaneamente sospesa in base ad un' aliquota uniforme. Modificata più volte, l' aliquota applicabile al periodo in questione è stata fissata al 4,5% con il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3882 (GU L 378, pag. 6).
Sulla prima questione
16 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio emerge che il giudice nazionale ritiene che l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 debba essere interpretato nel senso che la diminuzione di base non si aggiunge alla percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni, ma, al contrario, ne fa parte integrante. Il giudice nazionale si basa sulla lettera della disposizione in questione, che non sarebbe contraddetta dai 'considerando' del regolamento n. 1639/91. A suo parere, il sommare, come ha fatto lo Hauptzollamt, la percentuale rappresentativa e la diminuzione di base sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione enunciato dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato e con il principio del legittimo affidamento.
17 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice nazionale, né il testo dell' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 né il sesto 'considerando' del regolamento n. 1639/91 consentono, data la loro ambiguità, l' interpretazione proposta. Occorre pertanto attenersi al senso e allo scopo dell' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84.
18 In base alla disposizione in esame, il quantitativo specifico di riferimento da assegnare individualmente a ciascun produttore viene calcolato in relazione a un quantitativo di base che rispecchia il livello di produzione precedente il periodo di non commercializzazione. Il quantitativo di base viene diminuito in un primo momento di una percentuale che rappresenta l' insieme delle riduzioni avvenute nello Stato membro in questione, vale a dire il 10,5% per la Repubblica federale di Germania. La menzione esplicita e a parte della "diminuzione di base" del 4,5% non sarebbe giustificata se essa facesse già parte integrante della percentuale rappresentativa.
19 I due metodi di riduzione dei quantitativi di riferimento perseguono obiettivi diversi. La diminuzione mediante l' applicazione di una percentuale rappresentativa era solo un primo tentativo per ridurre le consegne di latte. La diminuzione di base del 4,5%, prevista dal regolamento n. 775/87, come modificato, risulta dalla sospensione temporanea di una parte uniforme di ciascun quantitativo di riferimento. Come emerge dal primo 'considerando' del regolamento n. 775/87, tale misura è intesa a rafforzare le misure già adottate ai sensi dell' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, ossia quelle misure che si sono già concretizzate nella diminuzione espressa dalla percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni. Con la sospensione temporanea la Comunità compie un ulteriore sforzo per controllare le persistenti eccedenze di produzione lattiera.
20 Il cumulo della percentuale rappresentativa con la diminuzione di base non contrasta con il principio del legittimo affidamento.
21 Occorre rilevare in primo luogo che nelle citate sentenze Spagl e Pastaetter la Corte ha enunciato due principi secondo i quali, da un lato, il produttore che riprende la produzione non deve essere soggetto a restrizioni che lo ledono specificamente a causa del suo impegno di non commercializzazione e, dall' altro lato, non deve ricevere un indebito vantaggio rispetto agli altri produttori. Di conseguenza, la Corte ha ammesso che il Consiglio poteva legittimamente applicare un' aliquota di riduzione corrispondente al valore rappresentativo delle aliquote applicabili ai produttori che avevano continuato a produrre. L' art. 3 bis, n. 2, prevedendo la deduzione di una percentuale di diminuzione rappresentativa dell' insieme delle riduzioni applicate, ha osservato i principi enunciati in questa pronuncia.
22 In secondo luogo, i produttori che hanno ripreso la produzione non potevano, alla fine del loro periodo di non commercializzazione, legittimamente attendersi di essere esclusi dall' applicazione delle norme necessarie alla riduzione della produzione di latte anche mediante una sospensione temporanea di una parte del quantitativo di riferimento, come quella imposta dal regolamento n. 775/87 a tutti gli altri produttori e fissata a 4,5% per il periodo in questione.
23 Una interpretazione che ammette il principio del cumulo della percentuale rappresentativa con la diminuzione di base non contrasta nemmeno con il principio di non discriminazione.
24 Occorre rilevare come dagli atti risulti che, contrariamente al parere del giudice nazionale, il cumulo della percentuale rappresentativa con la diminuzione di base non comporta una doppia presa in considerazione della diminuzione del 4,5%. La percentuale rappresentativa è stata fissata infatti, per la diversa natura dei due tipi di deduzione, in base alle riduzioni effettive, escludendo la diminuzione di base.
25 La diminuzione di base del 4,5% rispecchia solo una sospensione temporanea di una parte del quantitativo complessivo garantito a ciascuno Stato membro per il periodo considerato. Poiché l' aliquota di tale diminuzione di base è la stessa in tutti gli Stati membri, la diminuzione si presenta come una riduzione uniforme. Per di più, l' aliquota del 4,5% che si applica a tutti i produttori di latte per il periodo in esame persegue lo stesso obiettivo economico, vale a dire una riduzione della produzione.
26 Da tutte queste considerazioni discende che l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, va interpretato nel senso che la diminuzione di base si aggiunge alla percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati a norma dell' art. 2.
Sulla seconda questione
27 Con detta questione, il cui senso è chiarito dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, si domanda se sia valido l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, per la parte in cui esso attiene alla diminuzione di base del 4,5%. Il giudice nazionale rileva che a tenore del settimo 'considerando' del regolamento n. 1639/91 tale aliquota si basa sulle disposizioni del regolamento n. 775/87, mentre questo non l' avrebbe prevista.
28 Occorre ricordare che l' aliquota del 4,5% è stata effettivamente prevista dal regolamento n. 775/87: infatti questo regolamento è stato modificato più volte; l' aliquota di sospensione del 4,5% in vigore al momento dell' adozione del regolamento n. 1639/91 è stata fissata col regolamento modificativo n. 3882/89.
29 Il sistema di determinazione della diminuzione di base prevista dall' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 può pertanto essere oggettivamente fissato e non è atto ad inficiare la validità di tale disposizione, come modificata dal regolamento n. 1639/91.
Sulla terza questione
30 Con detta questione, il cui senso è chiarito dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale chiede se sia valido l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, in quanto esso potrebbe essere considerato in contrasto con il principio di non discriminazione enunciato dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato. Secondo tale valutazione, l' art. 3 bis, n. 2, svantaggerebbe i produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione perché il loro ultimo anno di produzione era precedente al 1981. La percentuale rappresentativa delle riduzioni, dato che nella Repubblica federale di Germania è calcolata sulla base della produzione di latte del 1983, rispecchia con la sua aliquota l' aumento della produzione avvenuto tra il 1981 e il 1983, al quale però i produttori che si trovavano nella situazione dei signori Kamp non hanno contribuito.
31 Occorre preliminarmente ammettere che la maggiore produzione del 1983 cui si fa riferimento per stabilire la percentuale rappresentativa può svantaggiare i produttori di cui trattasi nella causa principale.
32 Tuttavia, a causa del carattere ipotetico di ciò che avrebbe potuto essere la produzione lattiera dei produttori che avevano partecipato al regime di non commercializzazione nel periodo in questione, il Consiglio è dovuto ricorrere ad un confronto complessivo per categorie di produttori ai fini dell' adozione di una regolamentazione sull' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento a favore dei produttori che riprendevano la produzione.
33 Al riguardo, il Consiglio è giustamente partito dall' idea che la categoria dei produttori che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione non può essere paragonata al gruppo limitato di produttori che, continuando la produzione, sono giunti ad incrementarla nel suddetto periodo dal 1981 al 1983. Il termine di paragone deve essere l' insieme dei produttori che hanno continuato la produzione. Infatti, poiché l' incremento di produzione può derivare da fattori diversi, il legislatore comunitario non era tenuto a partire dall' idea che i produttori che riprendessero la produzione avrebbero partecipato a tale incremento se non avessero interrotto la propria attività. Il Consiglio poteva quindi lecitamente considerare la categoria dei produttori in questione alla stessa stregua di quella dei produttori che avevano continuato a produrre, senza bisogno di accertare se costoro avessero o meno contribuito a un qualsiasi incremento.
34 All' udienza, i ricorrenti hanno rilevato che il metodo scelto dal Consiglio differisce, a loro danno, da quello fatto proprio dalla Corte nella sentenza 19 maggio 1992, Mulder II (cause riunite C-104/89 e C-37/90, Racc. pag. I-3061)
35 Tuttavia, il calcolo dell' ipotetico quantitativo di riferimento che avrebbe dovuto essere assegnato a un produttore nel passato, calcolo effettuato da un giudice nell' ambito di una lite in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità per quantificare il risarcimento del danno, non può essere paragonato al calcolo effettuato dal Consiglio, in forza di un ampio potere discrezionale, per determinare il quantitativo di riferimento futuro del quale potrà beneficiare un produttore.
36 Occorre quindi constatare che l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento non è invalido per il fatto che il quantitativo che ha comportato il versamento di un premio in base al regolamento n. 1078/77 è basato sulla produzione di un anno precedente il 1981, anno di riferimento, mentre la percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni è stata calcolata sulla base della produzione più elevata di un altro anno di riferimento, ossia il 1983.
Sulla quarta questione
37 Con tale questione, il cui senso è chiarito dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, si domanda se sia valido l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, in quanto esso potrebbe essere considerato in contrasto col principio di non discriminazione enunciato dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato per un motivo diverso da quello dedotto nella questione precedente. Il giudice nazionale sottolinea che l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 857/84 ammette la possibilità di graduare l' aliquota di riduzione a favore di talune categorie di produttori che hanno continuato a produrre, in funzione di situazioni particolari loro proprie. Secondo gli elementi interpretativi cui fa riferimento il giudice nazionale, ma contestati dal Regno Unito, dal Consiglio e, in udienza, anche dalla Commissione, l' art. 3 bis, n. 2, escluderebbe detta graduazione per tutti i produttori che hanno ripreso la produzione dopo un periodo di non commercializzazione. Così, i piccoli produttori, come quelli del caso di specie, sarebbero almeno in parte svantaggiati. Essi dovrebbero subire un onere ulteriore, poiché non beneficerebbero delle aliquote di riduzione previste dalla legge tedesca a norma dell' art. 2, n. 2, a favore dei piccoli produttori che non hanno sospeso la produzione in ottemperanza ad un impegno di non commercializzazione.
38 Occorre constatare, come ha fatto l' avvocato generale nelle sue conclusioni, che l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84 consente, poiché la percentuale rappresentativa deve essere determinata conformemente a criteri oggettivi, di graduare la stessa secondo i sistemi previsti dall' art. 2, n. 2. La possibilità di tale graduazione è però malagevole a causa dell' evoluzione ipotetica della produzione della categoria di produttori che in un dato momento hanno assunto un impegno di non commercializzazione. In pratica, la percentuale rappresentativa può essere graduata solo in funzione del livello delle consegne di talune categorie di soggetti passivi, vale a dire in funzione delle dimensioni dell' azienda.
39 Occorre pertanto rilevare che l' art. 3 bis, n. 2, consente di graduare la percentuale rappresentativa in funzione delle dimensioni dell' azienda. La validità di tale disposizione non può quindi essere censurata a causa di un' asserita impossibilità di graduazione a favore dei piccoli produttori.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo britannico, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 8 gennaio 1992, dichiara:
1) L' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, dev' essere interpretato nel senso che la diminuzione di base si aggiunge alla percentuale rappresentativa dell' insieme delle riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati a norma dell' art. 2.
2) L' esame delle altre questioni proposte non ha evidenziato alcun elemento tale da inficiare la validità dell' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1693/91.
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