Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Restituzione differenziata ° Condizioni di concessione ° Importazione del prodotto nel paese di destinazione ° Modalità di prova ° Certificato di sdoganamento ° Efficacia probatoria limitata
(Regolamento del Consiglio n. 885/68, artt. 4 e 6, n. 2; regolamento della Commissione n. 2730/79, art. 20, nn. 1 e 3)
Massima
Tenuto conto degli obiettivi del sistema delle restituzioni differenziate all' esportazione di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli, è essenziale che i prodotti sovvenzionati da una siffatta restituzione raggiungano effettivamente il mercato di destinazione per essere ivi smerciati. Per questo motivo il combinato disposto dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi, come pure dell' art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, deve essere interpretato nel senso che l' importazione in un paese terzo può considerarsi non dimostrata se sono emersi dubbi motivati circa l' effettivo accesso al mercato del paese di destinazione della merce indicata sul certificato di sdoganamento menzionato all' art. 20, n. 3, del regolamento n. 2730/79.
Parti
Nel procedimento C-27/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Moellmann-Fleisch GmbH
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 6, n. 2, e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2) e 20, nn. 1 e 3, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Moellmann-Fleisch GmbH dall' avv. L. Liebenau, del foro di Ladenburg,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Moellmann-Fleisch GmbH e della Commissione, all' udienza del 26 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 dicembre 1991, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 1992, il Finanzgericht di Amburgo (Quarta Sezione) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), come pure dell' art. 20, nn. 1 e 3, lett. b), del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1).
2 La questione verte sulla determinazione dell' efficacia probatoria di un certificato di sdoganamento nel contesto di una controversia tra l' impresa Moellmann-Fleisch (in prosieguo: la "Moellmann"), attrice nella causa principale e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), convenuto nella causa principale.
3 La Moellmann beneficiava del versamento anticipato di una restituzione differenziata all' esportazione. Il 16 maggio 1984 esportava carne bovina verso l' Egitto. La nave arrivava all' inizio del mese di giugno 1984 ad Alessandria, dove le autorità egiziane prelevavano campioni di carne per il controllo veterinario prima dell' importazione.
4 Il 15 giugno 1984, la Moellmann presentava allo Hauptzollamt un certificato di sdoganamento egiziano non datato relativo all' importazione di carne in Egitto. Da tre documenti recanti una data successiva al 15 giugno 1984 emerge che i risultati delle analisi veterinarie si rivelavano negativi e che, di conseguenza, la carne veniva respinta. Successivamente, lo Hauptzollamt ingiungeva alla Moellmann di rimborsargli la somma che aveva percepito a titolo di restituzione all' esportazione. La causa proposta dalla Moellmann dinanzi al Finanzgericht di Amburgo verte sulla questione se la carne possa essere considerata come pervenuta sul mercato egiziano.
5 Il citato regolamento n. 885/68 all' art. 6, n. 2, dispone che in caso di restituzione differenziata questa viene pagata a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione era stata fissata. L' art. 20, n. 1, del citato regolamento n. 2730/79 precisa che il versamento della restituzione differenziata è subordinato alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione. L' art. 20, n. 2, di quest' ultimo regolamento considera il prodotto come importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.
6 Secondo l' art. 20, n. 3, del citato regolamento n. 2730/79, la prova dell' espletamento di dette formalità è data dalla presentazione: a) del documento doganale o b) del certificato di sdoganamento. L' art. 20, n. 4, elenca altri documenti qualora nessuno dei documenti di cui al n. 3 possa essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell' esportatore o se i documenti stessi siano considerati insufficienti.
7 Proprio in merito all' efficacia probatoria di un certificato di sdoganamento, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se a norma del combinato disposto degli artt. 6, n. 2, e 4, del regolamento (CEE) n. 885/68 e dell' art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, la prova dell' importazione in un paese terzo, richiesta per il versamento della restituzione differenziata, prova che deve essere fornita tramite presentazione di un certificato di sdoganamento redatto secondo il modello previsto all' allegato II di cui all' art. 20, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2730/79, debba considerarsi non prodotta già nel caso in cui sussistano fondati dubbi che le merci indicate nel certificato di sdoganamento abbiano effettivamente raggiunto il mercato del paese terzo, oppure, se debba essere dimostrato il contrario, vale a dire la mancata importazione".
8 Per una più ampia esposizione dei fatti di cui alla causa principale, dello svolgimento del procedimento, come pure delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Con la sua questione, il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se il combinato disposto dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 4 del citato regolamento n. 885/68, come pure dell' art. 20, n. 1, del citato regolamento n. 2730/79, debba essere interpretato nel senso che per considerare non provata l' importazione in un paese terzo sia sufficiente avere dubbi motivati circa il fatto che la merce indicata sul certificato di sdoganamento menzionato all' art. 20, n. 3, del regolamento n. 2730/79 abbia effettivamente raggiunto il mercato del paese terzo o se debba essere fornita la prova del contrario, cioè quella della non avvenuta importazione.
10 Secondo la Moellmann il documento doganale, come pure il certificato di sdoganamento, costituiscono la prova piena e completa dell' importazione della merce nel paese terzo, a differenza dei documenti menzionati nel n. 4, dell' art. 20, del regolamento n. 2730/79 i quali costituiscono solo indizi refutabili dell' effettivo accesso al mercato. Se un dubbio "motivato" fosse sufficiente a togliere ogni efficacia probatoria al certificato di sdoganamento, l' onere della prova verrebbe a trovarsi invertito a danno dell' esportatore. Solo una prova piena e completa della mancata importazione della merce nel paese considerato potrebbe contraddire l' efficacia probatoria di un siffatto certificato.
11 La Commissione, per contro, osserva che l' espletamento delle formalità di importazione non significa necessariamente che un' importazione abbia effettivamente avuto luogo. La Commissione, a questo proposito, fa riferimento alla sentenza 11 luglio 1984, causa 89/83, Dimex (Racc. pag. 2815). In questa sentenza la Corte ha precisato che un prodotto non si considera importato qualora la sua riesportazione si situi dopo l' espletamento delle formalità doganali previste dal paese di destinazione, se la decisione di riesportare il prodotto sia stata adottata dagli uffici competenti di detto Stato all' atto dell' espletamento di dette formalità e l' alterazione del prodotto, all' origine di detta decisione, sia intervenuta prima dell' espletamento delle stesse. La Commissione ritiene che il rifiuto di un prodotto per ragioni sanitarie sia equivalente ad una siffatta alterazione.
12 Per quanto riguarda la prova dell' importazione, la Commissione ritiene che il documento doganale costituisce solo un indizio refutabile, per quanto si tratti di uno dei mezzi di prova più importanti, e che occorre piuttosto esaminare in modo pragmatico se il prodotto considerato abbia avuto effettivamente accesso al mercato del paese di destinazione.
13 Si deve rilevare, come già deciso dalla Corte nella citata sentenza Dimex, punto 11 della motivazione, a proposito del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, che stabilisce le modalità d' applicazione delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 25, pag. 1), che il fatto che l' art. 11, n. 1, terzo comma, del regolamento precitato autorizzi le autorità competenti a chiedere altri documenti, qualora ritengano insufficiente, tenuto conto della situazione particolare del paese di destinazione, la prova dell' espletamento delle formalità doganali, dimostra che questa prova costituisce solo un indizio refutabile dell' effettivo conseguimento dell' obiettivo delle restituzioni differenziate all' esportazione.
14 Orbene, esattamente come a proposito della disposizione controversa nella citata sentenza Dimex, il n. 4, dell' art. 20 del citato regolamento n. 2730/79 stabilisce che possono essere prodotti altri documenti, se i documenti indicati nel n. 3 sono considerati insufficienti. Ne consegue che il certificato di sdoganamento, per quanto costituisca un mezzo di prova del fatto che una importazione è avvenuta più determinante di quanto non siano i documenti enumerati all' art. 20, n. 4, del citato regolamento n. 2730/79, non per questo tuttavia costituisce una prova irrefragabile.
15 L' efficacia probatoria, normalmente ricollegata al certificato di sdoganamento, può, quindi, essere disattesa, se emergono dubbi motivati circa l' accesso effettivo delle merci al mercato di destinazione per essere ivi smerciate. L' obiettivo delle restituzioni differenziate rischierebbe altrimenti di essere compromesso. Infatti, come già affermato dalla Corte al punto 16 della citata sentenza Dimex, è essenziale, in considerazione degli obiettivi del sistema delle restituzioni differenziate, che le merci sovvenzionate mediante detta restituzione raggiungano effettivamente il mercato di destinazione per essere ivi smerciate.
16 Si deve infine precisare che spetta al giudice nazionale decidere, tenendo conto delle circostanze di cui alla fattispecie relativa alla causa principale, se esistano seri dubbi al riguardo.
17 La questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che il combinato disposto dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 4 del citato regolamento n. 885/68, come pure dell' art. 20, n. 1, del citato regolamento n. 2730/79, dev' essere interpretato nel senso che l' importazione in un paese terzo può considerarsi non dimostrata se sono emersi seri dubbi circa l' effettivo accesso al mercato del paese di destinazione della merce indicata sul certificato di sdoganamento menzionato all' art. 20, n. 3, del regolamento n. 2730/79.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 20 dicembre 1991, dichiara:
Il combinato disposto dell' art. 6, n. 2, e dell' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi, come pure dell' art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, deve essere interpretato nel senso che l' importazione in un paese terzo può considerarsi non dimostrata se sono emersi dubbi motivati circa l' effettivo accesso al mercato del paese di destinazione della merce indicata sul certificato di sdoganamento menzionato all' art. 20, n. 3, del regolamento n. 2730/79.
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