Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Parità di trattamento ° Norma nazionale che dispone un rimborso dei contributi versati da un lavoratore subordinato ad un' assicurazione obbligatoria in caso di iscrizione al regime speciale del pubblico impiego ° Diniego di rimborso per un lavoratore divenuto pubblico dipendente in un altro Stato membro ° Ammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 3, 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d)]
Massima
Gli artt. 3, 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 non ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, nel prevedere il rimborso di contributi versati da un lavoratore subordinato per un' assicurazione obbligatoria in caso di iscrizione al regime speciale di previdenza sociale dei pubblici dipendenti in tale Stato, escluda tale rimborso qualora il lavoratore entri nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro.
Infatti, in siffatta normativa, il rimborso dei contributi cui può avere diritto il lavoratore subordinato che entra nella pubblica amministrazione nazionale dopo aver versato contributi per un' assicurazione obbligatoria costituisce la compensazione del fatto che, al di sotto di una durata minima di versamento di contributi, il suo passaggio nel regime del pubblico impiego gli fa perdere qualunque diritto ad una pensione in forza del regime cui era precedentemente iscritto, mentre il lavoratore che entra nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro fruisce, in forza della normativa di cui è causa, del diritto di conservare l' iscrizione e di versare contributi volontari. Si tratta pertanto di due situazioni non paragonabili ed a cui non può essere applicato il divieto di discriminazione.
Parti
Nel procedimento C-28/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Reutlingen (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Marie-Hélène Leguaye-Neelsen
e
Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il resistente nella causa principale, dal signor Tilo Herrmann, Leitender Verwaltungsdirektor bei der Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia e Claus-Dieter Quassowki, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dal signor Bernd Schulte, del Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht di Monaco di Baviera,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo tedesco e della Commissione, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Bernd Schulte, all' udienza dell' 11 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 dicembre 1991, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1992, il Sozialgericht di Reutlingen (Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71)".
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso presentato dinanzi al Sozialgericht di Reutlingen dalla signora Marie-Hélène Leguaye-Neelsen, cittadina francese, avverso la decisione del Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (in prosieguo: il "BfA"), che le ha negato il rimborso dei contributi pensionistici obbligatori versati tra il 1973 e il 1977, periodo durante il quale l' interessata lavorava in Germania.
3 Dopo aver soggiornato in Germania, la signora Leguaye-Neelsen entrava in servizio presso la pubblica amministrazione francese, presso la quale lavora attualmente come insegnante. Nonostante risieda in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, l' interessata, a norma dell' allegato VI, punto C, n. 7, lett. b), del citato regolamento n. 1408/71, può versare contributi volontari all' assicurazione pensionistica tedesca.
4 Il diniego del BfA si basa sulla legislazione tedesca, la quale non riconosce ai lavoratori subordinati che abbiano versato contributi obbligatori al regime pensionistico il diritto al rimborso degli stessi allorquando essi, successivamente, possano fruire della prosecuzione volontaria dell' assicurazione.
5 Chi entra in servizio presso la pubblica amministrazione tedesca, dopo essere stato soggetto, per meno di sessanta mesi, in veste di lavoratore subordinato, al regime di assicurazione obbligatoria tedesco, non ha diritto alla prosecuzione volontaria e può chiedere il rimborso dei contributi versati.
6 Il Sozialgericht di Reutlingen, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione del regolamento n. 1408/71, ha sospeso il giudizio, e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli artt. 9, 10, n. 2, 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che il diritto alla restituzione dei contributi ai sensi del diritto nazionale sussiste anche quando un lavoratore non è soggetto ad un regime previdenziale per pubblici dipendenti conformemente alla normativa nazionale, bensì a un analogo regime previdenziale conformemente alla normativa di un altro Stato membro".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Occorre osservare in limine litis che una normativa quale quella in oggetto va analizzata non solamente alla luce delle norme del regolamento n. 1408/71 citate dal giudice nazionale, ma anche sotto la prospettiva dell' art. 3 del medesimo. Tale normativa contempla infatti regimi diversi a seconda che l' interessato entri a far parte della pubblica amministrazione dello Stato che ha adottato la detta normativa, oppure di quella di un altro Stato membro. Pertanto, è necessario esaminare se tale disparità di trattamento, come sostiene la Commissione, costituisca una discriminazione vietata dalla citata norma.
9 Tenuto conto di quanto precede, la questione sollevata è volta sostanzialmente a chiarire se gli artt. 3, 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, vadano interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, nel prevedere il rimborso di contributi pagati da un lavoratore subordinato per un' assicurazione obbligatoria in caso di iscrizione al regime speciale di previdenza sociale dei pubblici dipendenti in tale Stato, escluda il rimborso allorquando il lavoratore entri in servizio nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro.
Sull' applicabilità del regolamento n. 1408/71
10 Il governo tedesco ritiene che il regolamento n. 1408/71 sia inapplicabile alla causa principale. Il controverso diritto al rimborso deriva infatti dalla circostanza che i pubblici dipendenti tedeschi, a causa della loro iscrizione ad un regime speciale di previdenza sociale, non sono più soggetti all' assicurazione obbligatoria e non hanno diritto alla prosecuzione volontaria qualora abbiano versato contributi per meno di sessanta mesi. Tale diritto al rimborso costituisce pertanto una caratteristica del regime speciale di previdenza sociale dei pubblici dipendenti tedeschi, il quale, a norma dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, è escluso dall' ambito d' applicazione del regolamento medesimo.
11 A tale proposito, come l' avvocato generale ha dimostrato ai paragrafi 9 e 10 delle sue conclusioni, occorre osservare che lo status di pubblico dipendente dell' interessato non costituisce il presupposto del diritto al rimborso. Tale diritto costituisce infatti la compensazione per il diniego del diritto alla prosecuzione volontaria che riguarda non solo i pubblici dipendenti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche altre categorie, come ad esempio i lavoratori cittadini di paesi terzi non più sottoposti al regime di assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, ma che non hanno versato contributi per un lasso di tempo sufficiente a far loro ottenere la pensione di vecchiaia.
12 Ne consegue che il controverso diritto al rimborso rientra nell' ambito d' applicazione del regolamento n. 1408/71 a norma dell' art. 4, n. 4, del medesimo.
Sull' art. 3 del regolamento n. 1408/71
13 Ai sensi della normativa tedesca, chi non sia più soggetto all' assicurazione obbligatoria in tale paese e non abbia maturato il diritto ad una pensione futura non può, in linea di principio, vantare alcun diritto al rimborso dei contributi obbligatori, ma può continuare a versare contributi volontari al regime tedesco onde acquisire diritto ad una pensione futura. Tale norma si applica a prescindere dalla cittadinanza del lavoratore.
14 La detta normativa esclude tuttavia dal diritto alla contribuzione volontaria i lavoratori che abbiano versato contributi obbligatori per meno di sessanta mesi e che successivamente entrino a far parte della pubblica amministrazione dello Stato. Il diritto al rimborso dei contributi corrisposti costituisce in tal caso il corrispettivo del venir meno del diritto ad una pensione futura.
15 La situazione in cui versano tali lavoratori non è paragonabile a quella dei lavoratori che, alle stesse condizioni, entrino nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro, in quanto questi ultimi, contrariamente ai primi, hanno diritto in Germania alla contribuzione volontaria.
16 Devesi rilevare a tal proposito che, come emerge dagli atti, il regime speciale relativo alle persone che entrino a far parte della pubblica amministrazione tedesca, citato al punto 14, è volto ad evitare doppie assicurazioni. Orbene, il legislatore tedesco non è tenuto a prendere in considerazione situazioni di doppia assicurazione che siano conseguenza della simultanea applicazione del proprio sistema previdenziale e del regime previdenziale speciale di un altro Stato membro, e nulla osta pertanto a che tale legislatore assoggetti chi si trovi nella situazione della signora Leguaye-Neelsen al regime vigente in via generale per i soggetti non più iscritti al regime di assicurazione obbligatoria.
17 Certo, i lavoratori che non sono più iscritti al regime di assicurazione obbligatoria nello Stato membro e che, in quanto lavoratori subordinati o autonomi, vengono assoggettati a quello di un altro Stato membro, fruiscono, ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, del diritto al computo nel secondo Stato membro del periodo assicurativo maturato nel primo, mentre chi si trovi nella situazione della signora Leguaye-Neelsen ne viene escluso. Ciò deriva però dal fatto che, a norma dell' art. 4, n. 4, il regolamento n. 1408/71 non si applica ai regimi speciali dei pubblici dipendenti e non dispone pertanto l' estensione ai lavoratori che entrano nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro del regime applicabile, nel primo Stato membro, a chi entri nella pubblica amministrazione dello stesso.
18 Pertanto, l' applicazione ai lavoratori che entrino a far parte della pubblica amministrazione di un altro Stato membro del regime generale dei lavoratori non più assoggettati ad assicurazione obbligatoria non costituisce una discriminazione vietata dall' art. 3 del regolamento n. 1408/71.
Sugli articoli 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d) del regolamento n. 1408/71
19 Nemmeno le altre disposizioni del regolamento n. 1408/71 citate nella questione pregiudiziale fondano il diritto al rimborso controverso.
20 Anzitutto, l' art. 9, n. 1, del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale "le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l' ammissione all' assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi", riguarda le condizioni a cui gli Stati membri subordinano la prosecuzione volontaria e non invece quelle di un eventuale rimborso di contributi.
21 Inoltre, l' art. 10, n. 2, del medesimo regolamento, ai sensi del quale "se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l' interessato abbia cessato di essere soggetto all' assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l' interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, all' assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro", non comporta la concessione del diritto al rimborso in altre fattispecie.
22 Da ultimo, l' art. 13, n. 2, lett. b), ai sensi del quale, con riserva degli artt. 14-17, "gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione da cui essi dipendono", che, nella causa principale, è la legge francese, non può portare a rimettere in discussione la situazione dell' interessato con riguardo alla legislazione di un altro Stato membro, a cui egli è stato soggetto in passato.
23 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che gli artt. 3, 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 non ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, nel prevedere il rimborso dei contributi versati dal lavoratore subordinato per un' assicurazione obbligatoria in caso di iscrizione al regime speciale di previdenza sociale dei pubblici dipendenti in tale Stato, escluda tale rimborso qualora il lavoratore entri nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Reutlingen con ordinanza 19 dicembre 1991, dichiara:
Gli artt. 3, 9, 10, n. 2, e 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, nel prevedere il rimborso dei contributi versati dal lavoratore subordinato per un' assicurazione obbligatoria in caso di iscrizione al regime speciale di previdenza sociale dei pubblici dipendenti in tale Stato, escluda tale rimborso qualora il lavoratore entri nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro.
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