Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Carne bovina salata ° Classificazione nella voce 0210 della nomenclatura combinata ° Presupposti ° Tenore complessivo di sale dell' 1,2% rispetto al peso, ottenuto mediante trattamento di salatura in profondità omogenea in tutte le parti della carne ai fini della conservazione a lungo termine
Massima
La voce 0210 della Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° dev' essere interpretata nel senso che la carne bovina rientra in tale voce quale carne salata solamente qualora sia stata oggetto di un trattamento di salatura in profondità, omogeneo ed in tutte le sue parti, ai fini della conservazione a lungo termine con un tenore complessivo minimo di sale non inferiore all' 1,2% rispetto al peso. La carne bovina a cui sia stato aggiunto del sale, ai fini della conservazione, in misura tale che il tenore complessivo di sale accertato rappresenti oltre il triplo (circa lo 0,5%) del tenore naturale di sale (0,15%), non può essere classificata nella posizione 0210 quale carne salata.
Parti
Nel procedimento C-33/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Gausepohl-Fleisch GmbH
e
Oberfinanzdirektion Hamburg,
domanda vertente sull' interpretazione della voce 0210 "carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia secche o affumicate" della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Gausepohl-Fleisch GmbH, dall' avv. dott. Volker Schiller, del foro di Colonia,
° per il Regno del Belgio, dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo Sviluppo, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signor Richard Wainwright, consigliere giuridico, e Arnold Ridout, funzionario distaccato, nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, assistita dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Gausepohl-Fleisch GmbH e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 18 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 ottobre 1991, pervenuta alla Corte il 10 febbraio 1992, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della voce 0210 della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune nella versione di cui all' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra l' impresa Gausepohl-Fleisch (in prosieguo: la "Gausepohl-Fleisch") e l' Oberfinanzdirektion Hamburg (in prosieguo: l' "Oberfinanzdirektion") in merito alla classificazione tariffaria di merci definite quali "carne bovina, salata".
3 Dal fascicolo della causa principale emerge che l' oggetto della controversia verte su due partite di carne, aventi un tenore di sale complessivo rispettivamente dello 0,71% e dell' 1,2%.
4 Nel 1989 l' Oberfinanzdirektion rilasciava alla Gausepohl-Fleisch due pareri doganali in cui le merci di cui trattasi venivano classificate nella voce 0202 ("Carni di animali della specie bovina, congelate") della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC"), mentre la Gausepohl-Fleisch riteneva invece che le dette merci rientrassero nella voce 0210 ["Carni (...) salate (...) della specie bovina"] della Tariffa medesima.
5 A sostegno del ricorso proposto dinanzi al Bundesfinanzhof, la Gausepohl-Fleisch faceva valere che un tenore complessivo di sale non inferiore allo 0,5%, pari ad oltre il triplo del tenore naturale di sale dello 0,15%, assicura la conservazione della carne oltre la durata del trasporto e che, pertanto, una carne bovina contenente tale percentuale di sale dev' essere classificata nella voce 0210 della TDC.
6 Secondo l' Oberfinanzdirektion la carne avrebbe potuto essere classificata quale carne salata nella voce 0210 della TDC solamente ove fosse stata salata in profondità in modo da raggiungere un tenore di sale complessivo non inferiore al 2%.
7 Il Bundesfinanzhof disponeva pertanto la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° debba essere interpretata nel senso che la carne di manzo, alla quale, ai fini della conservazione, sia stato aggiunto sale in misura tale da far sì che il tenore di sale complessivo rilevato sia superiore al triplo (0,5%) del tenore di sale naturale (0,15% circa), debba essere classificata come carne salata nella voce 0210.
2) In caso di soluzione negativa alla prima questione: quale debba essere il tenore di sale e quali altri requisiti (ad esempio, salatura in profondità, durata della conservabilità rispetto alla durata del trasporto) debbano eventualmente sussistere perché la carne di manzo possa essere classificata come carne salata nella voce 0210".
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nei limiti necessari alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Si deve ricordare anzitutto che, secondo costante giurisprudenza, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci in base alla TDC va individuato, in via generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti i quali vengono presentati per lo sdoganamento (v. sentenza 17 marzo 1983, causa 175/82, Dinter, Racc. pag. 969).
10 Si deve rilevare in proposito che il capitolo 2 della TDC comprende le tre voci "Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate" (voce 0201), "Carni di animali della specie bovina, congelate" (voce 0202, menzionata) e "Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie" (voce 0210, precedentemente menzionata). Dall' economia di tale capitolo emerge quindi che, ai fini delle esigenze di classificazione tariffaria, si tratta o di carne bovina fresca o refrigerata o di carne sottoposta ad uno dei vari trattamenti di conservazione a lungo termine.
11 Ne consegue che la carne bovina cui sia stata aggiunta una quantità di sale ai soli fini del trasporto non può essere considerata quale carne salata rientrante nella voce 0210. Per contro, la salatura intesa quale sistema di conservazione a lungo termine deve costituire un trattamento omogeneo al quale la carne bovina viene sottoposta in tutte le sue parti.
12 Tale conclusione appare confermata dalla lettura della nota esplicativa delle sottovoci tariffarie 0210 11 11 e 0210 11 19, in materia di carne suina, elaborate dal Consiglio di cooperazione doganale, laddove indica che la salatura intesa quale sistema di conservazione dev' essere effettuata in profondità e che la durata della conservazione deve superare largamente quella del trasporto. Benché tale nota esplicativa sia priva, in linea di diritto, di efficacia vincolante e riguardi peraltro unicamente la carne suina, essa può tuttavia assumere un utile valore indicativo quanto ai criteri oggettivi minimi ai quali una carne bovina debba rispondere al fine di poter essere classificata come "salata".
13 Occorre, inoltre, stabilire quale tenore complessivo di sale debba essere considerato quale tenore minimo ai fini della classificazione di una carne nella voce 0210.
14 A tal riguardo, dagli elementi del fascicolo emergono divergenze tra le percentuali assunte dalle autorità dei vari Stati membri. Tali elementi consentono tuttavia di fissare nell' 1,2% rispetto al peso il tenore complessivo di sale minimo ai fini della conservazione di una carne a lungo termine.
15 Conseguentemente, come suggerito dal governo belga nelle proprie osservazioni scritte e dalla Commissione all' udienza, tale percentuale dev' essere considerata quale tenore minimo ai fini della classificazione di una carne nella voce 0210.
16 Le questioni poste dal giudice di rinvio devono essere quindi risolte dichiarando che la voce 0210 della Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° dev' essere interpretata nel senso che la carne bovina rientra in tale voce quale carne salata solamente qualora sia stata oggetto di un trattamento di salatura in profondità omogeneo in tutte le sue parti, ai fini della conservazione a lungo termine, con un tenore complessivo minimo di sale non inferiore all' 1,2% rispetto al peso. La carne bovina a cui sia stato aggiunto del sale, ai fini della conservazione, in misura tale che il tenore complessivo di sale accertato rappresenti oltre il triplo (circa lo 0,5%) del tenore naturale di sale (0,15%), non può essere classificata nella voce 0210 quale carne salata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal Regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 ottobre 1991, dichiara:
La voce 0210 della Tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata ° dev' essere interpretata nel senso che la carne bovina rientra in tale voce quale carne salata solamente qualora sia stata oggetto di un trattamento di salatura in profondità omogeneo in tutte le sue parti, ai fini della conservazione a lungo termine, con un tenore complessivo minimo di sale non inferiore all' 1,2% rispetto al peso. La carne bovina a cui sia stato aggiunto del sale, ai fini della conservazione, in misura tale che il tenore complessivo di sale accertato rappresenti oltre il triplo (circa lo 0,5%) del tenore naturale di sale (0,15%), non può essere classificata nella voce 0210 quale carne salata.
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