Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carni bovine ° Restituzioni all' esportazione ° Prodotti esclusi ° "Fianchetto", comprensivo in Germania del "Knochenduennung" ° Discriminazione tra produttori e consumatori ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 805/68, art. 18; regolamenti della Commissione n. 2773/82, art. 1 e allegato, n. 1315/84, art. 1 e allegato, e n. 2891/84)
2. Atti delle istituzioni ° Validità temporale ° Retroattività di una norma sostanziale ° Presupposti
Massima
1. Gli artt. 1 dei regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84, che fissano le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, in combinato disposto con la voce "ex 02.01 A II a) 4 ex bb)" della Tariffa doganale comune ["pezzi disossati di bovini (...) esclusi il fianchetto (la 'pancia' , 'Fleisch- und Knochenduennung' ) e il garretto, ogni pezzo imballato individualmente"], riportata nei rispettivi allegati, devono essere interpretati nel senso che, in Germania, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 2891/84, il quale non ha efficacia retroattiva, la "Knochenduennung" ("pancia con osso") non rientrava fra i tagli di carne bovina che potevano fruire di restituzioni all' esportazione. Anche se così interpretate le predette disposizioni hanno come conseguenza che in Germania risultano esclusi dalle restituzioni tagli di carne non esattamente coincidenti con quelli esclusi in altri Stati membri, esse non sono in contrasto con il principio della parità di trattamento, attuato nel settore delle carni bovine dall' art. 18 del regolamento n. 805/68, in quanto, non essendovi armonizzazione o uniformazione dei metodi di taglio e di disossamento esistenti nei vari Stati membri, sono inevitabili differenze di contenuto dei termini impiegati, comportanti solo conseguenze limitate.
2. Onde garantire l' osservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale vanno interpretate nel senso che si applicano a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev' essere loro attribuita efficacia retroattiva.
Parti
Nel procedimento C-34/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
GruSa Fleisch GmbH & Co. KG, Import-Export
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2773, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 292, pag. 20), sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 11 maggio 1984, n. 1315 (GU L 125, pag. 38), nonché sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1984, n. 2891 (GU L 273, pag. 5), che ha sostituito il regolamento n. 1315/84,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' attrice nella causa principale, dall' avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' attrice nella causa principale e della Commissione, all' udienza del 21 gennaio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 dicembre 1991, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 1992, il Finanzgericht di Amburgo (Germania) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1982, n. 2773, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 292, pag. 20), sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 11 maggio 1984, n. 1315 (GU L 125, pag. 38), nonché sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1984, n. 2891 (GU L 273, pag. 5), che ha sostituito il regolamento n. 1315/84.
2 Le suddette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la società GruSa Fleisch GmbH & Co. KG, Import-Export (in prosieguo: la "GruSa") e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), relativa al rimborso di restituzioni all' esportazione già versate alla GruSa.
3 Dall' ordinanza di rinvio risulta che, nei mesi di maggio e giugno 1984, la GruSa aveva chiesto ed ottenuto l' autorizzazione dello Hauptzollamt per sottoporre sette partite di carne bovina al regime di deposito per lo sdoganamento e la restituzione, al fine di una loro successiva esportazione nei paesi terzi.
4 Dopo aver concesso alla GruSa le restituzioni all' esportazione per le suddette partite di carne, lo Hauptzollamt esigeva il rimborso di tali restituzioni, in quanto era stato successivamente appurato che le partite in questione contenevano "pancia con osso" ["Knochenduennung"], prodotto che, secondo la normativa comunitaria rilevante, non poteva fruire della restituzione.
5 In proposito va ricordato che, negli elenchi dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione prevista dall' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), rispettivamente allegati ai suddetti regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84, in vigore nel periodo controverso, figuravano, in particolare, sotto la voce "ex 02.01 A II" della Tariffa doganale comune, le "Carni della specie bovina: a) fresche o refrigerate: (...) 4. altre: (...) ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente (...) esclusi il fianchetto [la 'pancia' (**), 'Fleisch- und Knochenduennung' ] e il garretto (7)".
6 Inoltre, nella nota (7) dei suddetti allegati, si precisava: "Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto [la 'pancia' , 'Fleisch- und Knochenduennung' ] e/o il garretto".
7 Dal fascicolo risulta che, secondo il metodo di taglio che si applicava in Germania nel periodo cui si riferiscono le questioni pregiudiziali e descritto nella guida sulle tecniche di taglio delle carcasse di bovini edita dalla Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, la "Knochenduennung" ("pancia con osso") è un pezzo tagliato fra l' ottava e la nona costola verso il quarto posteriore e comprendente i tessuti situati intorno alle cinque costole successive, mentre con il termine "Fleischduennung" ("pancia senz' osso") s' intendono le parti molli addominali delimitate dalla coscia, dalla "pancia con osso" e, verso l' alto, dal controfiletto.
8 In tale contesto il Finanzgericht di Amburgo, adito dalla GruSa avverso il provvedimento con cui si esigeva il rimborso, ha formulato le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se gli artt. 1 del regolamento (CEE) n. 2773/82 ed 1 del regolamento (CEE) n. 1315/84, in combinato disposto con le voci ex 02.01 A II 4 ex bb) della Tariffa doganale comune riportate nei rispettivi allegati ° 'pezzi disossati di bovini esclusi il fianchetto [la 'pancia' , 'Fleisch- und Knochenduennung' ] e il garretto, ogni pezzo imballato individualmente' °, debbano essere interpretati nel senso che nella Repubblica federale di Germania la 'pancia con osso' [' Knochenduennung' ] rientra fra i tagli di carne bovina che possono fruire della restituzione.
2) Qualora si dia soluzione negativa alla questione 1:
Se il regolamento (CEE) n. 2891/84 possa essere applicato retroattivamente.
3) Qualora si dia soluzione negativa alle questioni 1 e 2:
Se il regolamento (CEE) n. 2773/82 ed il regolamento (CEE) n. 1315/84 siano invalidi, nella parte in cui escludono la 'pancia con osso' [' Knochenduennung' ] dai tagli che fruiscono della restituzione".
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti e del contesto normativo della controversia, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima e sulla terza questione
10 Si deve rilevare, preliminarmente, che il testo tedesco delle suddette disposizioni controverse dei regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84 escludeva espressamente, nel periodo considerato, il taglio di carne bovina designato col termine "Knochenduennung" ("pancia con osso") dalla possibilità di fruire della restituzione.
11 Il giudice di rinvio si chiede, tuttavia, se il fatto che questo taglio fosse escluso, in Germania, dalla possibilità di fruire della restituzione all' esportazione sia compatibile con le esigenze dell' interpretazione uniforme del diritto comunitario e del rispetto del principio di uguaglianza. Anzitutto, infatti, esso considera che da un raffronto con altre versioni linguistiche delle norme controverse, ed in particolare con le versioni francese ("flanchet"), olandese ("vang") e italiana ("pancia"), risulta che il taglio di carne escluso dalla restituzione corrispondeva sostanzialmente, negli altri Stati membri, alla "Fleischduennung" ("pancia senz' osso"). Inoltre, a suo avviso, lo scopo della normativa in questione è quello di escludere dalla restituzione la carne di scarso valore, mentre è pacifico che la "Knochenduennung" ("pancia con osso") ha lo stesso valore del taglio di carne bovina compreso fra la prima e l' ottava costola, che poteva fruire della restituzione.
12 Qualora l' interpretazione auspicata dalla GruSa si rivelasse inesatta, il giudice di rinvio vorrebbe sapere se la normativa in questione sia invalida, perché contrastante con il divieto di discriminazione di cui all' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE, in relazione all' art. 18 del suddetto regolamento n. 805/68, ai sensi del quale la restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
13 Nella sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punti 13 e 14 della motivazione), la Corte ha dichiarato ° con riguardo alla questione dell' esatta delimitazione anatomica del pezzo designato come "pancia" nella sottovoce doganale "ex 02.01 A II a) 4 ex bb)", riportata nell' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 27 settembre 1981, n. 2787, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 271, pag. 44), successivamente sostituito dal regolamento n. 2773/82 ° che, malgrado il principio dell' interpretazione uniforme delle norme di diritto comunitario, visto in particolare che il legislatore comunitario si è reso conto delle differenze di significato delle parole usate, ma ha ritenuto che queste differenze avessero importanza solo secondaria e non dessero motivo di modificare le abitudini ed i metodi esistenti in materia, non spetta alla Corte dare di tali parole una definizione comunitaria uniforme.
14 In mancanza di armonizzazione o di uniformazione dei metodi di taglio e di disossamento esistenti nei vari Stati membri, il contenuto delle nozioni cui fanno riferimento le varie versioni linguistiche della normativa di cui trattasi può quindi differire da uno Stato membro all' altro, qualora, come nella fattispecie, queste differenze abbiano solo importanza secondaria.
15 Il taglio di carne bovina costituito dalla "Knochenduennung" può infatti rappresentare, come ha dichiarato la Commissione senza essere contraddetta, al massimo il 4% della produzione di carne bovina negli Stati membri.
16 Inoltre, com' è stato ammesso dalla GruSa, una parte del taglio di carne di cui trattasi non fruiva più, in altri Stati membri, nel periodo considerato, della restituzione. In proposito la Commissione ha precisato in udienza che, ad esempio in Francia, il taglio escluso in quanto "flanchet" ("pancia") dalla restituzione all' esportazione partiva, per i grandi produttori di bovini, già dalla decima costola.
17 Quanto, poi, alla finalità del sistema delle restituzioni, e in particolare allo scopo di escludere la concessione delle stesse per la carne di scarso valore, si deve rilevare che, com' è stato osservato dall' avvocato generale nel punto 16 delle sue conclusioni, l' unico criterio che consenta di stabilire il valore del taglio di carne corrispondente, in tutto o in parte, alla "Knochenduennung" è il suo prezzo sul mercato mondiale. Ora, in generale, questo prezzo è più volte inferiore al prezzo vigente sul mercato mondiale per il taglio di carne bovina compreso tra la prima e l' ottava costola, il quale fruisce della restituzione. Dal valore comparato di questi due tagli non si può quindi desumere che la "Knochenduennung" debba anch' essa fruire della restituzione.
18 Dalle precedenti considerazioni risulta che la normativa controversa dev' esser interpretata nel senso che, nel periodo in questione, essa escludeva la "Knochenduennung" dalla restituzione all' esportazione.
19 Relativamente alla terza questione, si deve rilevare che la suddetta interpretazione non è incompatibile con il principio della parità di trattamento, quale è attuato dall' art. 18 del regolamento n. 895/68, poiché, com' è stato spiegato, le differenze di contenuto delle nozioni alle quali viene fatto riferimento sono inevitabili, in mancanza di armonizzazione o di uniformazione dei metodi di taglio e di disossamento negli Stati membri, ma hanno solo effetti limitati.
20 Conseguentemente, rispondendo al giudice nazionale, si deve dichiarare che gli artt. 1 dei regolamenti n. 2773/82 e n. 1315/84, in combinato disposto con la voce doganale "ex 02.01 A II 4 a) ex bb)" ("pezzi disossati di bovini (...) esclusi il fianchetto [la 'pancia' , 'Fleisch- und Knochenduennung' ] e il garretto, ogni pezzo imballato individualmente"), riportata nei rispettivi allegati, devono essere interpretati nel senso che in Germania, nel periodo considerato, la "Knochenduennung" ("pancia con osso") non rientrava fra i tagli di carne bovina che potevano fruire di restituzioni all' esportazione. L' esame della terza questione non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità delle suddette disposizioni.
Sulla seconda questione
21 Con la seconda questione, il giudice nazionale si chiede se il regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1984, n. 2891, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 273, pag. 5) e a norma del quale la "Knochenduennung" fruisce della restituzione all' esportazione, vada interpretato nel senso ch' esso può essere applicato con effetto retroattivo.
22 Dalla costante giurisprudenza della Corte (v., fra l' altro, sentenza 10 febbraio 1982, causa 21/81, Bout, Racc. pag. 381, punto 13 della motivazione) si desume che, onde garantire l' osservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale si possono applicare a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev' essere loro attribuita efficacia retroattiva.
23 Come ha dimostrato l' avvocato generale nei paragrafi 21 e 23 delle conclusioni, il regolamento n. 2891/84 non offre però alcun elemento in base al quale si possa ritenere ch' esso sia inteso a disciplinare situazioni anteriori al 16 ottobre 1984, data della sua entrata in vigore.
24 Risolvendo la seconda questione, si deve quindi dichiarare che il regolamento n. 2891/84 non ha efficacia retroattiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 10 dicembre 1991, dichiara:
1) Gli artt. 1 dei regolamenti (CEE) della Commissione n. 2773/82 e n. 1315/84, rispettivamente del 13 ottobre 1982 e dell' 11 maggio 1984, che fissavano le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, in combinato disposto con la voce doganale "ex 02.01 A II a) 4 ex bb)" ("pezzi disossati di bovini (...) esclusi il fianchetto [la 'pancia' , 'Fleisch- und Knochenduennung' ] e il garretto, ogni pezzo imballato individualmente"), riportata nei rispettivi allegati, devono essere interpretati nel senso che, in Germania, nel periodo considerato, la "Knochenduennung" ("pancia con osso") non rientrava fra i tagli di carne bovina che potevano fruire di restituzioni all' esportazione. L' esame della terza questione non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità delle suddette disposizioni.
2) Il regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1984, n. 2891, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, non ha efficacia retroattiva.
Full & Egal Universal Law Academy