Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Parità di trattamento ° Norma nazionale che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, riservi alle sole persone aventi lo status di lavoratore subordinato al momento dell' interruzione dell' attività lavorativa l' equiparazione di periodi d' invalidità a periodi di attività ° Modalità di applicazione aventi l' effetto di sfavorire i lavoratori che hanno esercitato la loro attività in più Stati membri ° Illiceità
(Trattato CEE, artt. 48-51)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e morte ° Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi ° Pensione d' invalidità trasformata in pensione di vecchiaia ° Applicazione dell' art. 15, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 574/72 ° Obblighi dei giudici nazionali
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 1, secondo comma, e n. 574/72, art. 15, n. 1, lett. c) e d)]
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e morte ° Calcolo delle prestazioni ° Pensione d' invalidità trasformata in pensione di vecchiaia ° Applicazione ad una retribuzione giornaliera fittizia prevista per i periodi equiparati a periodi di occupazione della stessa proporzione applicata per il calcolo della pensione di invalidità ° Ammissibilità
Massima
1. Gli artt. 48-51 del Trattato ostano a che, per aver fatto uso del loro diritto alla libera circolazione, i lavoratori migranti perdano i vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro poiché una simile conseguenza potrebbe dissuadere i lavoratori comunitari dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà.
Il principio della libera circolazione osta quindi a che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, un lavoratore migrante non possa valersi del beneficio, previsto dalla normativa nazionale, dell' equiparazione di periodi di invalidità a periodi di attività per il solo motivo che, al momento in cui è divenuto inabile al lavoro, egli era lavoratore subordinato non nello Stato membro in cui ha sede l' ente erogatore, ma in un altro Stato membro.
Infatti, la prospettiva di perdere in uno Stato membro il diritto di ottenere l' equiparazione di periodi di invalidità a periodi di assicurazione per il fatto di stabilirsi, per lavorare, in un altro Stato membro può dissuadere in determinati casi il lavoratore dall' esercitare il diritto alla libera circolazione.
2. Al momento della liquidazione di una prestazione di vecchiaia in conformità all' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, va applicato l' art. 15, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 574/72, relativo ai presupposti della presa in considerazione dei periodi equiparati, segnatamente in caso di sovrapposizione di periodi. A tal fine compete al giudice nazionale accertare la qualificazione data dalla normativa di un altro Stato membro ai periodi di versamento, secondo la propria disciplina, di una pensione di invalidità.
3. Nello stato attuale del diritto comunitario, che si limita al coordinamento delle normative previdenziali nazionali, nulla osta a che la normativa di uno Stato membro la quale, ai fini della liquidazione di una pensione di vecchiaia, preveda una retribuzione giornaliera fittizia per quanto riguarda i periodi equiparati a periodi di occupazione, applichi a tale retribuzione la stessa proporzione in base alla quale è stata calcolata la pensione di invalidità precedentemente versata.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-45/92 e C-46/92,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Vito Canio Lepore
e
Office national des pensions (ONP),
e tra
Nicolantonio Scamuffa
e
Office national des pensions (ONP),
domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 43 e 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n 1408/71, come modificati e codificati dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il ricorrente nella causa che ha originato il procedimento C-45/92, dal signor D. Rossini, delegato sindacale;
° per il ricorrente nella causa che ha originato il procedimento C-46/92, dall' avv. Franco Agostini, del foro di Roma;
° per il convenuto nelle due cause principali, dal signor R. Masyn, amministratore generale dell' Office national des pensions;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dal signor Théophile Margellos, funzionario della Commissione messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa C-46/92 e della Commissione all' udienza del 12 novembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due sentenze 10 febbraio 1992, pervenute in cancelleria il 17 febbraio successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 43 e 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificati e codificati dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie sorte tra il signor Lepore e, rispettivamente, il signor Scamuffa, da un lato, e l' Office national des pensions belga (in prosieguo: l' "ONP"), dall' altro, a proposito della liquidazione della loro pensione di vecchiaia.
3 I signori Lepore e Scamuffa, cittadini italiani, hanno lavorato in Belgio, rispettivamente, dal 1951 al 1954 e dal 1951 al 1959.
4 Il signor Lepore, che ha lavorato anche in Italia, in Germania e nel Lussemburgo, è diventato inabile al lavoro per invalidità nel 1986, quando svolgeva un' attività lavorativa subordinata nel Lussemburgo. Da allora percepisce, ai sensi delle normative lussemburghese e tedesca, prestazioni d' invalidità che sono state trasformate in prestazioni di vecchiaia. Egli gode inoltre, con effetto dal 1 febbraio 1985, di una pensione di vecchiaia italiana e, dal giugno 1987, di una pensione d' invalidità belga pro rata trasformata in pensione di vecchiaia nel 1990.
5 Il signor Scamuffa è divenuto invalido nel 1978, quando svolgeva un lavoro subordinato in Italia. Da allora gode di una pensione italiana d' invalidità e, dal 1980, percepisce una pensione d' invalidità belga pro rata, trasformata in pensione di vecchiaia nel 1990.
6 Secondo l' art. 34, n. 2, del regio decreto belga 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime di pensione di vecchiaia e di riversibilità dei lavoratori subordinati (Moniteur belge del 27 ottobre 1967), l' equiparazione di periodi d' incapacità lavorativa a periodi di attività, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, è subordinata in particolare alla condizione che l' interessato sia soggetto al decreto legge 28 dicembre 1944, cioè al regime previdenziale belga dei lavoratori subordinati o, in mancanza di ciò, alla condizione che egli avesse lo status di lavoratore subordinato in Belgio al momento in cui ha interrotto l' attività lavorativa.
7 Nel calcolare le pensioni di vecchiaia dei signori Lepore e Scamuffa, l' ONP si è rifiutato di equiparare a periodi di occupazione i periodi durante i quali gli interessati godevano di prestazioni d' invalidità da esso erogate, adducendo soprattutto che, al momento dell' interruzione della loro attività lavorativa, gli interessati non avevano lo status di lavoratore subordinato in Belgio.
8 Contro tale rifiuto, i signori Lepore e Scamuffa hanno proposto ricorso davanti al Tribunal du travail di Bruxelles, il quale ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti, redatte in termini identici nelle due sentenze di rinvio:
"1) Qualora un lavoratore subordinato che ha lavorato in diversi Stati membri fruisca, ai sensi della normativa dello Stato in cui risiede, di indennità d' invalidità il cui importo dipende dalla durata dei periodi d' assicurazione e di cui una parte è quindi, ai sensi degli artt. 40 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, corrisposta dall' ente competente di un altro Stato membro in proporzione alla durata del periodo di assicurazione in questo Stato, e detto lavoratore, giungendo alla normale età pensionabile ai sensi della normativa di tale Stato, possa pretendere una pensione a carico dell' ente competente dello Stato stesso, mentre le indennità d' invalidità non sono trasformate in prestazioni di vecchiaia a norma della legge dello Stato di residenza, se, quanto al calcolo della pensione a carico dell' ente competente dell' altro Stato ° la cui normativa prevede, a determinate condizioni, l' equiparazione dei periodi coperti da un' indennità d' invalidità ad un periodo di lavoro effettivo e quindi ad un periodo di assicurazione ai fini della pensione ° risulti che a norma degli artt. 43, n. 1, e 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 la pensione di vecchiaia ottenuta mediante trasformazione di una pensione d' invalidità deve comprendere il periodo coperto dall' indennità di invalidità, conservando il criterio della totalizzazione in forza del quale è stata determinata detta indennità, sebbene al momento dell' interruzione del lavoro per invalidità il richiedente non possedesse più lo status di lavoratore subordinato nello Stato dell' ente debitore, e non vi fosse più soggetto al regime previdenziale dei lavoratori subordinati, ma in considerazione del fatto che l' interessato possedeva comunque in quel momento lo status di lavoratore subordinato in uno Stato membro delle Comunità europee.
2) Ove l' art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi alla fattispecie descritta, se ai sensi dell' art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 sussista: non sovrapposizione di periodi di assicurazione [art. 15, n. 1, lett. a), prima frase]; totalizzazione separata [art. 15, n. 1, lett. a), seconda frase], a prescindere dalle altre norme dettate nello stesso art. 15, n. 1; coincidenza tra un periodo di assicurazione diverso da un periodo equiparato e un periodo equiparato [art. 15, n. 1, lett. c)]; coincidenza tra due periodi equiparati [art. 15, n. 1, lett. d)]; ovvero questa fattispecie non rientri nel citato art. 15.
3) Ove il citato art. 45, n. 1, si applichi alla fattispecie descritta ed occorra prendere in considerazione, a norma dei vigenti regolamenti europei, nonché ai sensi della normativa che dev' essere applicata dall' ente pensionistico competente, il periodo coperto dalle indennità d' invalidità proporzionali, ed ove inoltre la citata normativa preveda che, per i periodi equiparati, sia presa in considerazione una retribuzione giornaliera fittizia (v. art. 24 bis del regio decreto belga 21 dicembre 1967), se questa retribuzione debba essere presa in considerazione applicandovi la medesima proporzione in base alla quale sono state assegnate le indennità d' invalidità stesse".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo delle cause principali, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
10 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se il diritto comunitario osti a che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, un lavoratore migrante non possa valersi del beneficio, previsto dalla normativa di uno Stato membro, dell' equiparazione di periodi d' invalidità a periodi di attività per il solo motivo che, al momento in cui è divenuto inabile al lavoro, egli era lavoratore subordinato non in detto Stato, ma in un altro Stato membro.
11 A tenore del citato art. 45, n. 1, l' ente previdenziale di uno Stato membro la cui normativa subordina l' acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni di vecchiaia al compimento di periodi di assicurazione deve tener conto dei periodi compiuti sotto la normativa di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la normativa che esso applica.
12 Il giudice nazionale si chiede se da tale disposizione possa desumersi un principio che impone di equiparare, per il calcolo della pensione di vecchiaia, i periodi d' invalidità a periodi di assicurazione allorché le condizioni all' uopo stabilite dalla normativa nazionale non sono soddisfatte per il fatto che l' interessato lavorava in un altro Stato membro alla data in cui è stato colpito da invalidità.
13 E' sufficiente osservare al riguardo che la disposizione summenzionata prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione unicamente ai fini dell' acquisizione, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni di vecchiaia, mentre la controversia oggetto delle cause principali verte sulla determinazione dell' importo di dette prestazioni.
14 Il giudice nazionale si chiede inoltre se tale principio non possa desumersi dall' art. 43, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
15 Ai termini di tale disposizione
"Le prestazioni d' invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3".
16 Ne consegue che le disposizioni del capitolo 3 si applicano alla liquidazione di una prestazione di vecchiaia che risulti dalla trasformazione di una prestazione d' invalidità.
17 Occorre ricordare in proposito che il calcolo dell' importo delle prestazioni ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, dev' essere effettuato in tre fasi. Anzitutto, l' ente competente determina l' importo della cosiddetta prestazione "autonoma", conformemente al n. 1, primo comma. Esso calcola quindi, in base al n. 1, secondo comma, l' importo della cosiddetta prestazione "pro rata" a norma del n. 2, lett. a) e b), del medesimo articolo. L' importo più elevato è preso in considerazione (v., in tal senso, sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851, punto 19 della motivazione).
18 L' art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che:
"L' istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto e le cui condizioni per l' acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell' articolo 45 e/o dell' articolo 40, paragrafo 3, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l' importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione".
19 Il termine "periodo di assicurazione" è definito dall' art. 1, lett. r), dello stesso regolamento, secondo cui esso "designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono considerati da tale legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione".
20 Ne deriva che, per il calcolo della prestazione autonoma occorre tenere conto dei periodi di assicurazione determinati ai sensi della sola normativa nazionale, in particolare, dei periodi che tale normativa equipara a periodi di assicurazione, salvi restando tuttavia gli artt. 48-51 del Trattato (v., in tal senso, sentenza 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux, Racc. pag. I-4875, punti 25-28 della motivazione).
21 Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi, Racc. pag. I-4501, punto 22 della motivazione), gli artt. 48-51 del Trattato ostano a che, per aver fatto uso del loro diritto alla libera circolazione, i lavoratori migranti perdano vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una simile conseguenza potrebbe dissuadere i lavoratori comunitari dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà.
22 Come ha osservato l' avvocato generale nel paragrafo 17 delle sue conclusioni, ciò è quanto risulterebbe dalla normativa nazionale di cui trattasi nella fattispecie. In effetti, la prospettiva di perdere, in uno Stato membro, il diritto di ottenere l' equiparazione di periodi d' invalidità a periodi di assicurazione per il fatto di stabilirsi, per lavorare, in un altro Stato membro, può dissuadere in determinati casi, il lavoratore dall' esercitare il diritto alla libera circolazione.
23 Il principio della libera circolazione impone quindi che per il calcolo della prestazione autonoma i periodi d' invalidità di cui trattasi siano equiparati a periodi di assicurazione. Lo stesso vale per il calcolo della prestazione pro rata ai sensi dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
24 La prima questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che il diritto comunitario osta a che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, un lavoratore migrante non possa valersi del beneficio, previsto dalla normativa di uno Stato membro, dell' equiparazione di periodi d' invalidità a periodi di attività per il solo motivo che, al momento in cui è divenuto inabile al lavoro, egli era lavoratore subordinato non in detto Stato, ma in un altro Stato membro.
Sulla seconda questione
25 Con la seconda questione, il giudice nazionale intende sapere se, nel caso in cui i periodi d' invalidità debbano essere equiparati a periodi di assicurazione, l' art. 15, n. 1, lett. a), c) e d), del citato regolamento n. 574/72 sia applicabile e, in caso affermativo, in qual modo tale disposizione debba essere interpretata.
26 Dal combinato disposto degli artt. 43, n. 1, e 46, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 si evince che il regolamento n. 574/72 è applicabile per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia risultanti dalla trasformazione di prestazioni d' invalidità.
27 In forza dell' art. 46, n. 1, del regolamento n. 574/72, le norme dettate dall' art. 15, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 574/72 si applicano per il calcolo dell' importo teorico e dell' importo effettivo della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
28 L' art. 15 suddetto contiene disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi, alcune delle quali possono essere rilevanti nella presente fattispecie. Si tratta delle disposizioni del n. 1, lett. c) e d), richiamate dal giudice nazionale.
29 Ai termini di dette disposizioni
"c) quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo considerato;
d) ogni periodo equiparato ai sensi della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall' istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l' assicurato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio prima di detto periodo; nel caso in cui l' assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest' ultimo è preso in conto dall' istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo".
30 Per l' applicazione di queste disposizioni, il giudice nazionale deve accertare se i periodi di versamento delle pensioni d' invalidità nel Lussemburgo e in Italia debbano essere considerati periodi di assicurazione o periodi ad essi equiparati secondo le leggi di tali Stati.
31 Quanto al n. 1, lett. a), dello stesso art. 15, anch' esso richiamato dal giudice nazionale, va rilevato che l' esclusione della sovrapposizione dei periodi d' assicurazione ivi considerati non riguarda i periodi equiparati che sono oggetto delle specifiche disposizioni sopra ricordate nel punto 29.
32 La seconda questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, si applica l' art. 15, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 574/72. A tal fine spetta al giudice nazionale accertare se i periodi di versamento delle pensioni d' invalidità in altri Stati membri vadano considerati periodi di assicurazione o periodi ad essi equiparati secondo le leggi di tali Stati.
Sulla terza questione
33 Con la terza questione il giudice nazionale intende accertare se il diritto comunitario osti a che la normativa di uno Stato membro la quale, ai fini della liquidazione di una pensione di vecchiaia, preveda, per quanto riguarda i periodi equiparati a periodi di occupazione, una retribuzione giornaliera fittizia applichi a tale retribuzione la stessa proporzione in base alla quale è stata calcolata la pensione d' invalidità precedentemente versata.
34 Come ha giustamente osservato la Commissione, tale questione, essendo attinente al calcolo materiale di una pensione di vecchiaia secondo la normativa nazionale, rientra nella sfera di competenza delle autorità nazionali. Infatti, nello stato attuale del diritto comunitario, che si limita al coordinamento delle normative previdenziali nazionali, nessun principio e nessuna norma comunitaria impongono ad uno Stato membro l' osservanza di uno specifico principio che consenta di applicare alla retribuzione fittizia prevista dalla normativa nazionale gli stessi principi di ripartizione proporzionale applicati alla pensione d' invalidità precedentemente versata.
35 La terza questione pregiudiziale deve essere quindi risolta nel senso che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro la quale, ai fini della liquidazione di una pensione di vecchiaia, preveda una retribuzione giornaliera fittizia per quanto riguarda i periodi equiparati a periodi di occupazione applichi a tale retribuzione la stessa proporzione in base alla quale è stata calcolata la pensione d' invalidità precedentemente versata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles, con due sentenze 10 febbraio 1992, dichiara:
1) Il diritto comunitario osta a che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, un lavoratore migrante non possa valersi del beneficio, previsto dalla normativa di uno Stato membro, dell' equiparazione di periodi d' invalidità a periodi di attività per il solo motivo che, al momento in cui è divenuto inabile al lavoro, egli era lavoratore subordinato non in detto Stato, ma in un altro Stato membro.
2) Ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell' art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, si applica l' art. 15, n. 1, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. A tal fine spetta al giudice nazionale accertare se i periodi di versamento delle pensioni d' invalidità in altri Stati membri vadano considerati periodi di assicurazione o periodi ad essi equiparati secondo le leggi di tali Stati.
3) Il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro la quale, ai fini della liquidazione di una pensione di vecchiaia, preveda una retribuzione giornaliera fittizia per quanto riguarda i periodi equiparati a periodi di occupazione applichi a tale retribuzione la stessa proporzione in base alla quale è stata calcolata la pensione d' invalidità precedentemente versata.
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