Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Burro di ammasso pubblico ° Vendita a prezzo ridotto alle imprese di trasformazione ° Regime di cauzione ° Forza maggiore ° Nozione ° Inosservanza del termine per la produzione delle prove di trasformazione in un altro Stato membro dovuta all' inerzia delle autorità di quest' ultimo ° Caso di forza maggiore ° Presupposto ° Impiego da parte dell' operatore economico di tutta la diligenza dovuta ° Omissione di presentare una domanda con cui chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti ° Effetti che devono essere valutati in funzione dell' utilità concreta di un procedimento del genere
[Regolamenti della Commissione (CEE) n. 1687/76, art. 14, e (CEE) n. 262/79, art. 22, n. 4)
Massima
Poiché la nozione di forza maggiore dev' essere intesa nel senso di circostanze estranee all' operatore interessato, straordinarie e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante la diligenza impiegata, si deve considerare che sussiste un caso di forza maggiore ai sensi dell' art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, qualora l' inosservanza del termine per la produzione delle prove di trasformazione del burro in un altro Stato membro sia dovuta al ritardo da parte delle autorità amministrative di questo Stato ad effettuare il controllo della trasformazione e a rinviare il documento di controllo alle autorità dello Stato di origine, se l' operatore economico interessato ha impiegato o ha fatto impiegare presso le autorità amministrative dello Stato di trasformazione tutta la diligenza possibile per espletamento di dette operazioni.
Il fatto che l' operatore economico abbia omesso di promuovere un procedimento con cui chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti in forza dell' art. 14 del regolamento n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento, può essergli opposto solo qualora il comportamento stesso dell' amministrazione considerata non gli abbia impedito di salvaguardare i suoi diritti, tramite detto procedimento.
Parti
Nel procedimento C-50/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG
e
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 30 ottobre 1985, n. 3021 (GU L 289, pag. 14),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ditta Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG, dall' avv. Barbara Festge, del foro di Amburgo,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Walter G. Grupp, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ditta Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG e della Commissione all' udienza del 10 dicembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 gennaio 1992, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 30 ottobre 1985, n. 3021 (GU L 289, pag. 14).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la ditta Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Molkerei-Zentrale") e il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, ente nazionale d' intervento nell' ambito della Politica agricola comune (in prosieguo: il "Bundesanstalt"), vertente sul rimborso di una cauzione per la trasformazione di burro.
3 L' art. 16, n. 2, del precitato regolamento n. 262/79 prevede che l' aggiudicatario del burro deve depositare una cauzione destinata a garantire la trasformazione del prodotto. A norma dell' art. 22, n. 4, di detto regolamento, salvo il caso di forza maggiore, detta cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le prove della trasformazione non vengono fornite entro il termine di 18 mesi, calcolato a decorrere dall' ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. Tuttavia, se le prove sono fornite nei 18 mesi successivi a detto termine si procede al rimborso dell' 85% dell' importo incamerato.
4 Il regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento (GU L 190, pag. 1), istituisce un controllo doganale o amministrativo sul burro fra il suo ritiro dalle scorte d' intervento e la sua trasformazione in uno Stato membro diverso da quello della vendita, mediante un documento T5 che deve essere rinviato all' ufficio doganale di partenza o all' ente centrale dello Stato d' origine del prodotto.
5 A norma dell' art. 14 di detto regolamento, in caso di mancato rinvio del documento, a causa di circostanze non imputabili all' operatore economico interessato, questi può presentare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza che dev' essere accompagnata dalla conferma dell' ufficio doganale dello Stato di trasformazione dalla quale risulti che l' utilizzazione e/o la destinazione previste per il prodotto di cui trattasi sono state rispettate.
6 Il 22 settembre 1987 la Molkerei-Zentrale si aggiudicava una partita di burro e depositava una cauzione di trasformazione. Dopo la prima trasformazione avvenuta nella Repubblica federale di Germania, una parte di detta partita veniva esportata in Italia da un intermediario per conto della Molkerei-Zentrale, ai fini della trasformazione finale.
7 Poiché le autorità italiane avevano disposto lo svincolo dandone attestazione sull' esemplare di controllo T5 solo il 31 marzo 1989, vale a dire dopo la scadenza del termine di 18 mesi previsto dall' art. 22, n. 4, del suddetto regolamento n. 262/79, il Bundesanstalt, al quale le prove della trasformazione pervenivano soltanto il 6 aprile 1989, dichiarava incamerato il 15% della cauzione.
8 Adito dalla Molkerei-Zentrale con un ricorso volto all' annullamento di detto provvedimento e al rimborso della parte della cauzione dichiarata incamerata, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sospeso il procedimento, fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se sussista un caso di forza maggiore ai sensi dell' art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41 del 16 febbraio 1979), qualora:
a) l' inosservanza del termine previsto per la presentazione della prova sia dovuta al fatto che le autorità amministrative di un altro Stato membro hanno effettuato il controllo dell' utilizzazione conforme al regolamento, l' annotazione della conferma sull' esemplare di controllo e il rinvio dell' esemplare di controllo all' ufficio doganale di partenza, o, rispettivamente, all' ufficio centrale, con un ritardo tale da superare con tutta evidenza il termine di otto mesi concesso alle autorità amministrative dal legislatore comunitario per la conferma dell' avvenuta trasformazione;
b) il rappresentante operante in un altro Stato membro, che agisce per conto della ditta di esportazioni incaricata dall' acquirente della merce proveniente dall' intervento dell' esecuzione delle formalità, abbia, fin da otto mesi circa prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della prova, sollecitato le autorità amministrative dell' altro Stato membro ripetutamente, talvolta settimanalmente, affinché provvedessero alla conferma dell' utilizzazione conforme al regolamento e al rinvio dell' esemplare di controllo;
c) l' acquirente della merce proveniente dall' intervento abbia omesso, secondo quanto stabilito, in particolare, dall' art. 14 del regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687 (GU L 130), di chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti dopo che l' esemplare di controllo non era tornato nei tre mesi successivi alla scadenza del termine stabilito per l' espletamento dell' operazione di cui trattasi all' ufficio doganale di partenza o, rispettivamente, all' ufficio centrale.
In caso di soluzione negativa della prima questione:
2) Se l' art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41 del 16 febbraio 1979), sia invalido nella parte in cui, tranne il caso di forza maggiore, prevede l' incameramento della cauzione di trasformazione, anche qualora l' inosservanza del termine previsto per la presentazione della prova debba attribuirsi a motivi non imputabili all' aggiudicatario".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Con la prima questione il giudice a quo mira, in sostanza, a stabilire se possa sussistere un caso di forza maggiore ai sensi dell' art. 22, n. 4, del suddetto regolamento n. 262/79 qualora l' inosservanza del termine per la produzione delle prove di trasformazione del burro in un altro Stato membro sia dovuta al ritardo da parte delle autorità amministrative di questo Stato ad effettuare il controllo della trasformazione e a rinviare il documento di controllo alle autorità dello Stato d' origine, se l' operatore economico interessato ha impiegato o ha fatto impiegare presso le autorità amministrative dello Stato di trasformazione tutta la diligenza possibile per espletamento di dette operazioni, benché abbia omesso di promuovere il procedimento con cui chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti in forza dell' art. 14 del suddetto regolamento n. 1687/76.
11 Per risolvere tale questione si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, si devono intendere per forza maggiore delle circostanze estranee all' operatore interessato, straordinarie ed imprevedibili, i cui effetti non avrebbero potuto essere evitati nonostante la diligenza impiegata (v. sentenze 7 maggio 1991, causa C-338/89, Organisationen Danske Slagterier, Racc. pag. I-2315; e 22 gennaio 1986, causa 266/84, Denkavit France, Racc. pag. 149).
12 Il ritardo dell' amministrazione di uno Stato membro ad effettuare il controllo della trasformazione del burro e a rinviare alle autorità dello Stato d' origine il documento di controllo costituisce una circostanza estranea all' operatore economico in quanto questi non ha alcun potere d' intervenire per l' espletamento di tali operazioni.
13 Il presupposto della straordinarietà e della imprevedibilità delle circostanze all' origine degli effetti dannosi per l' operatore economico è accertato quando, nell' ambito di un regime di gestione dei mercati agricoli, il comportamento di un' amministrazione, dei cui servizi l' operatore economico deve necessariamente avvalersi, impedisce a quest' ultimo l' adempimento degli obblighi impostigli dalla normativa comunitaria.
14 Il fatto che la normativa comunitaria contempli, come il suddetto regolamento n. 1687/76 nella causa principale, il diritto dell' operatore economico di presentare una domanda con cui chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti in caso di ritardi imputabili all' amministrazione non può essere fatto valere per negare la straordinarietà e l' imprevedibilità del funzionamento difettoso di detta amministrazione, ma rileva per stabilire se l' operatore economico interessato avesse potuto evitare gli effetti dannosi dell' inerzia dell' amministrazione.
15 Per quanto attiene a quest' ultimo presupposto della forza maggiore, tocca al giudice nazionale stabilire se l' operatore economico di cui trattasi abbia effettivamente impiegato la dovuta diligenza.
16 A questo proposito, occorre tuttavia rilevare che questo presupposto sussiste se è provato che l' operatore economico è intervenuto regolarmente, direttamente o mediante un rappresentante, al fine di sollecitare l' amministrazione competente ad effettuare le necessarie operazioni.
17 Per quanto riguarda l' omissione di chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti, si deve precisare che essa può essere opposta all' operatore economico soltanto qualora il comportamento stesso dell' amministrazione considerata non gli abbia impedito di salvaguardare i suoi diritti, tramite detto procedimento.
18 Orbene, a questo proposito si deve rilevare che non sussistevano i presupposti d' applicazione dell' art. 14 del suddetto regolamento n. 1687/76; infatti, questo articolo richiede la produzione di una conferma da parte dell' ufficio doganale dello Stato di trasformazione del fatto che l' utilizzazione e/o la destinazione previste sono state rispettate, conferma che l' operatore economico non ha potuto ottenere a causa dello stesso comportamento di detta amministrazione.
19 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta come segue: si può considerare che sussiste un caso di forza maggiore ai sensi dell' art. 22, n. 4, del suddetto regolamento n. 262/79 qualora l' inosservanza del termine per la produzione delle prove di trasformazione del burro in un altro Stato membro sia dovuta al ritardo delle autorità amministrative di questo Stato ad effettuare il controllo della trasformazione e a rinviare il documento di controllo alle autorità dello Stato d' origine, se l' operatore economico interessato ha impiegato o ha fatto impiegare presso le autorità amministrative dello Stato di trasformazione tutta la diligenza possibile per l' espletamento di dette operazioni. Il fatto che l' operatore economico abbia omesso di promuovere un procedimento con cui chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti in forza dell' art. 14 del suddetto regolamento n. 1687/76 può essergli opposto solo qualora il comportamento stesso dell' amministrazione considerata non gli abbia impedito di salvaguardare i suoi diritti, mediante detto procedimento.
20 Tenuto conto della soluzione della prima questione, la seconda questione non deve essere risolta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 28 gennaio 1992, dichiara:
Si può considerare che sussiste un caso di forza maggiore ai sensi dell' art. 22, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, qualora l' inosservanza del termine per la produzione delle prove di trasformazione del burro in un altro Stato membro sia dovuta al ritardo da parte delle autorità amministrative di questo Stato ad effettuare il controllo della trasformazione e a rinviare il documento di controllo alle autorità dello Stato d' origine, se l' operatore economico interessato ha impiegato o ha fatto impiegare presso le autorità amministrative dello Stato di trasformazione tutta la diligenza necessaria per l' espletamento di dette operazioni. Il fatto che l' operatore economico abbia omesso di promuovere un procedimento con cui chiedere il riconoscimento di altri documenti equivalenti in forza dell' art. 14 del regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento, può essergli opposto solo qualora il comportamento stesso dell' amministrazione considerata non gli abbia impedito di salvaguardare i suoi diritti, tramite detto procedimento.
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