Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro sentenza del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione delle prove - Esclusione salvo il caso di snaturamento
(Trattato CEE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 51)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che constata una violazione - Contestazione - Natura delle prove da addurre dinanzi al giudice comunitario
3. Ricorso contro sentenza del Tribunale di primo grado - Domanda presentata per la prima volta in sede di impugnazione - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 116)
Massima
1. A norma degli artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto della Corte, un' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto da parte del Tribunale, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. Salvo il caso di snaturamento, la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte.
2. Qualora la Commissione abbia accertato in base ad indizi una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza con un ragionamento fondato su una supposizione, al ricorrente che nega la sussistenza della violazione è sufficiente provare delle circostanze che mettano i fatti accertati dalla Commissione in una luce diversa e permettano quindi di spiegarli in modo alternativo a quello ritenuto dalla Commissione.
Per contro, qualora la Commissione abbia motivato le sue conclusioni con un ragionamento basato su precisi dati di fatto, incombe al ricorrente dimostrare l' inesattezza delle valutazioni da essa raggiunte.
3. In sede di ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, una domanda presentata per la prima volta dinanzi alla Corte da una parte, in risposta all' impugnazione, è irricevibile a norma dell' art. 116 del regolamento di procedura.
Parti
Nel procedimento C-53/92 P,
Hilti AG, con sede sociale in Schaan, Principato del Liechtenstein, rappresentata dagli avvocati Oliver Axster, del foro di Duesseldorf, e John Pheasant, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 12 dicembre 1991 nella causa T-30/89, Hilti contro Commissione (Racc. pag. II-1439),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dal signor Nicholas Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da:
Bauco (UK) Ltd, con sede sociale a Chessington, Regno Unito, con l' avv. Clifford George Miller, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
e
Profix Distribution Ltd, con sede sociale a West Bromwich, Regno Unito, con gli avvocati Malcom Titcomb, solicitor, e Paul Lasok, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale associato Falz, 6, rue Heine,
intervenienti,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (relatore), M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 29 settembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella Cancelleria della Corte il 25 febbraio 1992, la Hilti AG (in prosieguo: la "Hilti") ha proposto, a norma dell' art. 49 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione (Racc. pag. II-1439, in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con cui veniva respinto il suo ricorso per l' annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1987, 88/138/CEE, relativa ad una procedura in applicazione dell' art. 86 del Trattato CEE (IV/30.787 e 31.488 - Eurofix-Bauco/Hilti, GU 1988, L 65, pag. 19, in prosieguo: la "decisione controversa").
2 La Hilti fabbrica svariati prodotti destinati al fissaggio dei materiali: pistole sparachiodi, caricatori, cartucce e chiodi. Chiameremo "prodotti accessori" i chiodi ed i caricatori. Il termine "sistema di fissaggio azionato da una carica esplosiva" (powder-actuated fastening system, in prosieguo: "PAFS") designa l' insieme formato da pistola sparachiodi, da chiodi e da caricatori (punto 10 della sentenza impugnata).
3 L' art. 1 della decisione controversa dispone in particolare che "Le pratiche di Hilti AG, concretandosi, nei confronti dei produttori indipendenti di chiodi per pistole sparachiodi Hilti, in un comportamento inteso a impedire la loro entrata e penetrazione sul mercato dei chiodi compatibili con i prodotti Hilti e/o inteso a danneggiare direttamente o indirettamente le loro attività, costituiscono sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell' articolo 86 del Trattato CEE" (punto 8 della sentenza impugnata). Con la decisione controversa viene inflitta alla Hilti un' ammenda di 6 milioni di ECU e le viene ingiunto di cessare le infrazioni.
4 Come rileva il Tribunale (punti 46 e 64 della sentenza impugnata), per determinare la posizione della ricorrente sul mercato, occorre preventivamente definire il mercato dei prodotti di cui trattasi.
5 Secondo la Hilti, la Commissione avrebbe definito tale mercato in maniera non corretta. Esso non sarebbe costituito, come afferma la Commissione nella decisione controversa, da tre distinti mercati delle pistole, dei caricatori e delle cartucce, e infine dei chiodi, ma, dato che l' insieme di questi elementi forma un tutto inseparabile (punto 48 della sentenza impugnata), da un unico mercato "costituito da tutti i sistemi di fissaggio sostituibili ai sistemi di fissaggio a carica esplosiva (compresi, in particolare, i sistemi di perforazione/avvitamento)" (punto 82 della sentenza impugnata).
6 Il Tribunale ha concluso, al contrario, che "il mercato dei prodotti di cui trattasi, rispetto al quale va valutata la posizione della Hilti, è quello dei chiodi destinati alle pistole sparachiodi di sua fabbricazione" (punto 77 della sentenza impugnata, v. anche punto 94).
7 Dalla definizione che la Hilti stessa dà dell' oggetto del proprio ricorso, risulta che essa intende contestare la motivazione in base alla quale il Tribunale è giunto alla definizione del mercato che gli ha consentito di ravvisare la posizione dominante della Hilti, oltre a talune motivazioni relative al rispetto dell' onere della prova da parte della Commissione.
8 Le conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la delimitazione del mercato da prendere in considerazione sono fondate su una "valutazione in diritto" (punti da 64 a 78 della sentenza) che è in sostanza la seguente:
- secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215), il mercato dei prodotti di cui trattasi va definito come il mercato che raggruppa i prodotti che, per le loro caratteristiche, sono idonei a soddisfare bisogni costanti e sono poco intercambiabili con altri prodotti (punto 64 della sentenza impugnata); nella fattispecie occorre determinare se il mercato dei prodotti in esame sia quello dell' insieme dei sistemi di fissaggio destinati all' edilizia, o se i mercati di cui trattasi siano quelli delle pistole sparachiodi a carica esplosiva e dei prodotti accessori idonei a tali attrezzi, vale a dire i caricatori e i chiodi (punto 65 della sentenza impugnata);
- le pistole sparachiodi, i caricatori e i chiodi costituiscono tre mercati specifici. Poiché i caricatori e i chiodi sono specificamente prodotti e acquistati dagli utenti per una marca di pistole, esistono mercati distinti di caricatori e di chiodi compatibili con le pistole sparachiodi Hilti (punto 66 della sentenza impugnata);
- per quanto riguarda in particolare i chiodi, la cui utilizzazione nelle pistole Hilti costituisce un elemento fondamentale della controversia, a partire dagli anni '60 esistono produttori indipendenti di chiodi destinati alle pistole sparachiodi e persino produttori specializzati unicamente nella fabbricazione di chiodi specificamente destinati agli attrezzi della marca Hilti. Questo fatto costituisce di per sé un importante indizio dell' esistenza di un mercato specifico dei chiodi compatibili con le pistole Hilti (punto 67 della sentenza impugnata);
- la tesi della Hilti secondo la quale le pistole, i caricatori e i chiodi formano un insieme indissolubile porta, in pratica, ad autorizzare i produttori di pistole sparachiodi ad escludere l' utilizzazione, nei loro attrezzi, di prodotti accessori diversi da quelli della loro marca, mentre il diritto comunitario della concorrenza lascia i produttori liberi di fabbricare tali prodotti a condizione di non pregiudicare un diritto di proprietà industriale o intellettuale (punto 68 della sentenza impugnata);
- i PAFS si distinguono sotto vari aspetti rilevanti dagli altri sistemi di fissaggio. Le caratteristiche proprie ai sistemi di fissaggio a carica esplosiva, quali elencate nel punto 62 della decisione, sono tali da far sì che la scelta si orienti palesemente sugli stessi in un certo numero di casi. Dal fascicolo emerge infatti che in numerosi casi non esiste un' effettiva alternativa ai PAFS, né per l' operaio qualificato che esegue i lavori di fissaggio, né per il tecnico che determina i metodi di fissaggio che saranno utilizzati in una determinata situazione (punto 69 della sentenza impugnata);
- la descrizione di tali caratteristiche, quale è stata fatta dalla Commissione nella sua decisione, è abbastanza chiara e convincente per dimostrare sufficientemente le conclusioni che ne sono tratte (punto 70 della sentenza impugnata);
- tali considerazioni non lasciano sussistere alcun serio dubbio sul fatto che esiste, in pratica, tutta una varietà di situazioni, di cui alcune privilegiano l' utilizzazione di un sistema di fissaggio a carica esplosiva, mentre altre privilegiano altri sistemi di fissaggio; il fatto che vari procedimenti di fissaggio diversi continuino a rappresentare, da tempo, una parte rilevante e stabile della domanda totale in materia di fissaggio dimostra che esiste solo una sostituibilità relativamente modesta tra i diversi sistemi di fissaggio (punto 71 della sentenza impugnata);
- tali conclusioni sono corroborate dallo studio effettuato dal prof. Yarrow e da quello dell' istituto Rosslyn Research. In particolare, tali studi rivelano che un notevole numero di utenti non individuava soluzioni alternative ai sistemi di fissaggio a carica esplosiva laddove essi sono utilizzati (punto 73 della sentenza impugnata). Contrariamente alle loro intenzioni, tali studi non consentono di dimostrare una sostituibilità economica elevata tra i prodotti di cui trattasi. In particolare, essi non provano che sia elevata l' elasticità incrociata dei prezzi dei prodotti (punto 75 della sentenza impugnata);
- tali considerazioni non sono neppure infirmate dallo studio del prof. Albach, che tiene conto del solo fattore prezzo, mentre dalla ricerca dell' istituto Rosslyn emerge che la scelta del consumatore dipende in larga misura da circostanze non quantificabili (punto 76 della sentenza impugnata);
- dal complesso dei motivi da esso addotti, il Tribunale trae la conclusione riprodotta al punto 6 della presente sentenza.
9 A sostegno del suo ricorso, la Hilti invoca sette motivi fondati sulla violazione dell' art. 86 del Trattato. I primi quattro sono anche basati su "una errata applicazione dei principi economici riconosciuti e (...) su un errore manifesto di ragionamento", il quinto su una "violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario", il sesto su "errori manifesti di ragionamento", il settimo su una "violazione dei principi giuridici fondamentali relativi all' applicazione (dell' art. 86)".
10 Prima di affrontare l' esame dei motivi dedotti dalla società ricorrente, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, a norma dell' art. 168 A del Trattato CEE e dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, un' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti (v. in particolare, sentenze 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12, e 8 aprile 1992, causa C-346/90 P, F./Commissione, Racc. pag. I-2691, punto 7).
Sul primo motivo di ricorso
11 Col primo motivo, la Hilti sostiene che, concludendo per l' esistenza di un mercato dei chiodi Hilti, il Tribunale si è basato solo sul fatto, non contestato, che i chiodi e i caricatori Hilti erano specificamente prodotti e venduti per essere impiegati negli attrezzi Hilti (punti 66 e 67 della sentenza impugnata) e non ha esaminato se i PAFS fossero o no intercambiabili con altri prodotti, come richiede la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 28). Secondo la Hilti, per concludere nel senso dell' esistenza di un mercato dei chiodi Hilti, il Tribunale avrebbe dovuto applicare le regole enunciate dalla Corte nella sentenza 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione (Racc. pag. 1869), e stabilire che gli acquirenti di chiodi erano diversi da quelli delle pistole sparachiodi, cosa che era smentita dagli atti di causa.
12 Secondo la Commissione, il Tribunale, richiamati i criteri da impiegare per definire il mercato (punto 64 della sentenza impugnata), ha esposto, dal punto 66 al 76 della sentenza, le ragioni per le quali esso riteneva il mercato dei chiodi Hilti rispondente a tali criteri. I punti 66 e 67 della sentenza impugnata costituiscono solo il punto di partenza del suo ragionamento e il Tribunale ha preso in esame in altri punti la questione dell' intercambiabilità dei PAFS con gli altri sistemi di fissaggio. La Commissione e la Bauco, interveniente, sostengono, inoltre, che la citata sentenza Hugin/Commissione non è pertinente ai fini della causa in esame.
13 Come fa valere la Commissione, il Tribunale, al punto 64 della sentenza impugnata, ha ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, dei prodotti appartengono ad uno stesso mercato solo se presentano un sufficiente grado di intercambiabilità. Ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha solo stabilito che attrezzi di fissaggio, chiodi e caricatori costituivano mercati differenziati. Esso ha poi esaminato, dal punto 69 al punto 76 della sentenza impugnata, se i PAFS fossero o no intercambiabili con altri sistemi di fissaggio ed ha concluso che non lo erano, per i motivi indicati in dettaglio ai punti 69 e 71 della sentenza impugnata.
14 La società ricorrente non può quindi sostenere che il Tribunale non ha esaminato la questione della sostituibilità dei prodotti in questione.
15 La Hilti non può neppure sostenere che il Tribunale avrebbe omesso di applicare i criteri formulati dalla Corte nella citata sentenza Hugin/Commissione. Infatti, come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, in quella sentenza, la Corte non ha inteso formulare i criteri che consentono di determinare se un mercato di prodotti accessori è distinto da quello degli apparecchi ai quali questi ultimi sono destinati. La Corte ha solo constatato che, nella controversia di cui era chiamata a conoscere, ossia quella concernente i ricambi per i registratori di cassa prodotti dalla Hugin, gli acquirenti di ricambi, essenzialmente imprese indipendenti di manutenzione e di riparazione di registratori di cassa, si differenziavano dagli acquirenti di questi ultimi, di guisa che quello dei ricambi veniva a costituire un mercato specifico, con le condizioni di offerta e di domanda che gli erano proprie.
16 Ne consegue che il primo motivo di ricorso della società ricorrente deve essere respinto.
Sul secondo motivo di ricorso
17 Col secondo motivo, la Hilti sostiene che la non sostituibilità tra i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio non poteva essere inferita dal semplice fatto, menzionato al punto 69 della sentenza impugnata, che taluni utenti, dei quali non si precisava il numero, erano praticamente impossibilitati a servirsi di sistemi di fissaggio diversi.
18 La Commissione ritiene il motivo irricevibile, in quanto verte sulla valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, e, ad abundantiam, infondato, perché il Tribunale, dopo avere precisato, al punto 69 della sentenza impugnata, che gli utenti erano numerosi, non era tenuto a specificarne il numero esatto. Anche la Bauco sostiene che il motivo è infondato per le stesse ragioni addotte dalla Commissione.
19 In primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale, ritenendo che risultasse dagli atti di causa che gli utenti erano impossibilitati, in numerosi casi, ad impiegare sistemi di fissaggio diversi dai PAFS, ha compiuto una valutazione di fatto che non può essere rimessa in discussione davanti alla Corte. Occorre poi rilevare che la decisione del Tribunale non è viziata da carenza di motivazione per il fatto che al punto 69 si afferma soltanto che gli utenti dichiarano di non potere, in numerosi casi, servirsi di sistemi diversi dai PAFS, senza precisare il numero esatto di tali casi.
20 Ne consegue che il secondo motivo di ricorso invocato dalla Hilti deve essere respinto.
Sul terzo motivo di ricorso
21 Con il terzo motivo, la Hilti fa valere che l' esistenza di differenze tecniche tra i diversi sistemi di fissaggio, rilevata ai punti 70 e 71, prima frase, della sentenza impugnata, non basta da sola ad accertare la non sostituibilità tra questi sistemi.
22 La Commissione propone di esaminare questo motivo unitamente al quarto. La Bauco sostiene che i diversi sistemi di fissaggio rispondono a diverse esigenze e che, quindi, come ha asserito il Tribunale, essi non sono sostituibili.
23 Il Tribunale ha ritenuto che esistesse solo una sostituibilità relativamente modesta tra la domanda di PAFS e quella di altri sistemi di fissaggio, basandosi essenzialmente, ai punti 69-71 della sentenza impugnata, sul fatto che le differenze tecniche esistenti tra i sistemi, quali erano descritte nella decisione controversa, creavano condizioni di impiego, e quindi di domanda dei sistemi, nettamente differenziate, e sul fatto che determinati sistemi costituissero, per lunghi periodi, una parte stabile della domanda complessiva di sistemi di fissaggio.
24 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Hilti, il Tribunale, dunque, per concludere che i sistemi non erano economicamente sostituibili, non si è limitato a fare menzione delle differenze tecniche esistenti tra di essi.
25 Anche il terzo motivo fatto valere dalla Hilti deve pertanto essere respinto.
Sul quarto motivo di ricorso
26 Con il quarto motivo, la Hilti sostiene che la semplice coesistenza dei diversi sistemi di fissaggio per lunghi periodi, rilevata dal Tribunale alla seconda frase del punto 71 della sua sentenza, non basta a dimostrare che esisteva solo una sostituibilità relativamente modesta tra i diversi sistemi di fissaggio.
27 La Commissione fa sostanzialmente valere che il Tribunale non si è basato solo, come asserisce la Hilti, sulle differenze che caratterizzano i sistemi di fissaggio e sulla loro coesistenza per lunghi periodi, per affermare la non sostituibilità tra tali sistemi, ma si è basato anche sulla struttura dell' offerta e della domanda di tali prodotti e sulle condizioni di concorrenza del mercato. La Bauco sostiene che il Tribunale, per concludere che non esisteva sostituibilità, non si è basato solo sulla coesistenza dei sistemi.
28 Come risulta da quanto esposto in precedenza, tanto al punto 8 quanto al punto 23 della presente sentenza, le osservazioni del Tribunale contenute nella seconda frase del punto 71 della sentenza impugnata sono solo un elemento di un complesso di considerazioni sulle quali esso si è basato per concludere che non esisteva sostituibilità tra i sistemi di fissaggio.
29 Di conseguenza, il quarto motivo fatto valere dalla Hilti deve essere respinto.
Sul quinto motivo di ricorso
30 Con il quinto motivo, la Hilti sostiene sostanzialmente che il Tribunale ha ripartito in modo irregolare l' onere della prova tra le parti, esigendo dalla società la dimostrazione che il mercato da prendere in considerazione fosse quello dei sistemi di fissaggio impiegati nell' edilizia.
31 La Hilti richiama, in via principale, la sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione (Racc. pag. 1679), per sostenere che, poiché la Commissione aveva identificato il mercato da prendere in considerazione sulla base di presunzioni, alla ricorrente sarebbe bastato dimostrare che i fatti accertati nella decisione controversa potevano dar luogo ad un' altra valutazione per dimostrare l' irregolarità della decisione stessa al riguardo.
32 La Commissione ribatte invece che incombeva alla società ricorrente provare, adducendo, se del caso, elementi nuovi, l' inesattezza delle valutazioni contenute nella decisione.
33 Nella citata sentenza CRAM e Rheinzink/Commissione, la Corte era investita di un ricorso d' annullamento contro una decisione della Commissione relativa ad una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE. La Corte ha rilevato che la Commissione aveva concluso che esisteva una concertazione tra le società ricorrenti sulla base di indizi, e che quindi il suo ragionamento era basato su una supposizione.
34 La Corte aveva allora ritenuto, al punto 16 della detta sentenza, che, di fronte ad un assunto del genere, bastasse alle ricorrenti provare delle circostanze che ponessero in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentissero quindi di sostituire una diversa spiegazione dei fatti a quella indicata nel provvedimento della Commissione.
35 E' vero che ai punti 60 e 63 della decisione controversa si parla di una verosimilmente scarsa elasticità della domanda rispetto al prezzo dei diversi sistemi di fissaggio, ma tali affermazioni si inseriscono nell' ambito di un ragionamento inteso a dimostrare che i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio obbedivano a condizioni di offerta e domanda diverse e quindi non erano quasi per nulla intercambiabili.
36 Nell' ambito di tale ragionamento, la Commissione si è basata su precisi elementi di fatto, esposti ai punti 60-65 della sua decisione, quali le caratteristiche di impiego proprie ai PAFS e la scarsa incidenza su tali impieghi del costo degli attrezzi e dei prodotti accessori.
37 La Commissione non si è quindi limitata, come asserisce la ricorrente, a determinare il mercato dei prodotti sulla base di supposizioni.
38 Pertanto il Tribunale, pretendendo dalla ricorrente la prova della fondatezza della sua posizione, non ha chiesto una prova diversa da quella normalmente richiesta nei confronti dei ricorrenti per accertare la fondatezza delle loro ragioni.
39 Ne consegue che il quinto motivo dedotto dalla società ricorrente deve essere respinto.
Sul sesto motivo di ricorso
40 Con il suo sesto motivo, la Hilti contesta al Tribunale il fatto di avere valutato erroneamente, in primo luogo, lo studio di mercato dell' istituto Rosslyn Research e la perizia del prof. Yarrow in ordine alle possibilità di sostituzione tra i sistemi di fissaggio, in secondo luogo, l' analisi econometrica del prof. Albach in ordine all' elasticità della domanda rispetto ai prezzi dei diversi sistemi di fissaggio e, in terzo luogo, lo studio di mercato dell' istituto Rosslyn Research in ordine al carattere determinante dell' elemento prezzo nella scelta del metodo di fissaggio adottato.
41 La Commissione sostiene che tale motivo è irricevibile perché inteso a rimettere in questione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, che la Corte non può sindacare in sede di impugnazione. In subordine, la Commissione sostiene che il motivo è infondato perché il Tribunale ha valutato correttamente gli elementi di prova in questione.
42 Occorre ricordare che la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
43 Poiché la ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale su taluni elementi di prova ad esso sottoposti senza provare, e, per la verità, nemmeno sostenere, che il Tribunale abbia snaturato tali elementi, il suo sesto motivo è irricevibile e va pertanto disatteso.
Sul settimo motivo di ricorso
44 La Hilti sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi di prova da essa prodotti, i quali dimostravano che i PAFS e gli altri sistemi di fissaggio presentavano un alto grado di sostituibilità economica.
45 La Commissione sostiene che il Tribunale ha esaminato tutti gli elementi di prova presentati dinanzi ad esso, come risulta dal punto 74 della sentenza impugnata, e che la società ricorrente non è legittimata a contestare dinanzi alla Corte la valutazione del loro valore probatorio operata dal Tribunale.
46 Al contrario di quanto sostiene la Hilti, non risulta dagli atti che il Tribunale abbia omesso di esaminare un certo numero di elementi di prova presentati da questa società. Il Tribunale ha, invece, chiaramente dichiarato di non riconoscere alcun valore probatorio agli elementi di prova prodotti dalla Hilti a sostegno delle sue pretese (punto 74 della sentenza impugnata) e, più in particolare, all' analisi del prof. Yarrow, allo studio dell' istituto Rosslyn Research (punto 75 della sentenza impugnata) e all' analisi econometrica del prof. Albach (punto 76 della sentenza impugnata).
47 Ne consegue che il settimo motivo dedotto dalla ricorrente dev' essere respinto.
Le conclusioni della Bauco, tendenti all' aumento dell' ammenda inflitta alla Hilti
48 Nella comparsa di risposta, la Bauco chiede alla Corte di prendere in considerazione un aumento dell' importo dell' ammenda inflitta alla Hilti con la decisione controversa, tenuto conto della condotta dilatoria di tale società.
49 Anche supponendo che tale domanda possa essere considerata tendente a far condannare la Hilti a pagare un' ammenda di importo maggiore, basta rilevare che, a norma dell' art. 116 del regolamento di procedura, non sono ammissibili nuove conclusioni dell' interveniente dinanzi alla Corte. Orbene, le conclusioni presentate dalla Bauco sono nuove dinanzi alla Corte perché dinanzi al Tribunale questa società non ha presentato alcuna domanda in tal senso.
50 Ne consegue che le conclusioni della Bauco, su questo punto, devono essere respinte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
51 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese del presente procedimento, comprese quelle relative agli interventi della Bauco e della Profix, vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le conclusioni della Bauco, dirette all' aumento dell' importo dell' ammenda inflitta alla Hilti con la decisione della Commissione 22 dicembre 1987, 88/138/CEE, relativa ad una procedura in applicazione dell' art. 86 del Trattato CEE, sono respinte.
3) La ricorrente è condannata alle spese.
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