Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti della difesa ° Rispetto nell' ambito dei procedimenti nazionali relativi all' applicazione delle norme sulla concorrenza ° Portata ° Procedimento civile fra privati non atto a dar luogo all' applicazione di sanzioni da parte di una pubblica autorità ° Diritto al rifiuto di fornire una risposta che implichi il riconoscimento di una violazione delle norme sulla concorrenza ° Esclusione
(Trattato CEE, artt. 85 e 86)
2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Utilizzazione da parte della Commissione, o di un' autorità nazionale, di informazioni non acquisibili mediante indagini condotte ai sensi del regolamento n. 17 bensì ottenute nell' ambito di un procedimento civile tra privati, come mezzo di prova in un procedimento che può dar luogo a sanzioni o come indizio che giustifichi l' apertura di un' indagine preliminare ad un siffatto procedimento ° Inammissibilità
[Trattato CEE, artt. 85 e 86; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17]
Massima
1. Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, cui si domandi con ricorso di disporre l' assunzione di testimoni a futura memoria, preliminare ad un procedimento di diritto civile, di applicare il principio secondo il quale un' impresa non è tenuta a rispondere a domande allorché la risposta alle stesse comporti il riconoscimento di una violazione delle norme sulla concorrenza.
L' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato da parte delle autorità nazionali, infatti, è in via di principio disciplinata dalle norme processuali nazionali e, fatto salvo il rispetto del diritto comunitario e segnatamente dei suoi principi fondamentali, spetta al diritto nazionale definire le modalità procedurali idonee a garantire i diritti della difesa degli interessati, le quali possono differire da quelle applicate nei procedimenti comunitari. Orbene, benché il diritto comunitario imponga che sia riconosciuta alle parti la facoltà di non fornire, nell' ambito di un procedimento promosso dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 17, risposte mediante le quali esse sarebbero indotte ad ammettere l' esistenza di una violazione delle norme sulla concorrenza, si tratta di una garanzia volta essenzialmente a tutelare il singolo contro provvedimenti istruttori disposti dalla pubblica autorità per indurlo ad ammettere l' esistenza di comportamenti che lo espongono a sanzioni irrogate dalla stessa, garanzia che non può essere trasposta ad un procedimento civile nazionale di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, attinente esclusivamente a rapporti privati tra singoli e che non può dar luogo, direttamente o indirettamente, all' irrogazione di una sanzione da parte della pubblica autorità.
2. Le informazioni che la Commissione non avrebbe potuto ottenere avvalendosi dei poteri conferitile dal regolamento n. 17, ma che sono state portate alla sua conoscenza dopo essere state ottenute nell' ambito di un procedimento nazionale relativo all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, non possono essere utilizzate dalla stessa ° né, d' altronde, da un' autorità nazionale ° come mezzi di prova di un' infrazione alle norme sulla concorrenza nell' ambito di un procedimento che possa dar luogo a sanzioni, o come indizio che giustifichi l' apertura di un' indagine preliminare a un siffatto procedimento.
Parti
Nel procedimento C-60/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Otto BV
e
Postbank NV,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5 del Trattato CEE e dei principi generali del diritto comunitario che disciplinano i procedimenti relativi all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Postbank, dagli avv.ti O.W. Brouwer e Y. Van Gerven, del foro di Bruxelles;
° per il governo francese, dal signor P. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora H. Duchêne, segretario degli Affari esteri, in qualità di agenti;
° per il governo italiano, dal professor L. Ferrari Bravo, capo del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente;
° per la Commissione, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo britannico, rappresentato dal signor P. Roth, barrister, della Postbank e della Commissione, all' udienza del 4 maggio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 febbraio 1992, registrata in cancelleria il 28 febbraio seguente, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 5 del Trattato e dei principi generali del diritto comunitario che disciplinano i procedimenti relativi all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato.
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la Otto BV (in prosieguo: la "Otto") e la Postbank NV (in prosieguo: la "Postbank"), in merito a talune pratiche che sarebbero in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato.
3 La Otto è un' impresa di vendita per corrispondenza. Circa la metà dei pagamenti effettuati dai suoi clienti avviene mediante operazioni di giroconto tra i conti che essi detengono presso la Postbank e quelli di cui la Otto è titolare presso la stessa. Queste operazioni sono realizzate mediante "moduli di bonifico" ("acceptgiro") prestampati. Il numero dei moduli così lavorati dalla Postbank ammonta ad un milione all' anno.
4 Avvertita dalla Postbank dell' intenzione di questa di addebitarle 0,45 HFL per ogni modulo lavorato a partire dal 1 luglio 1991, la Otto ha chiesto al presidente dell' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam di vietare alla Postbank di procedere a detto addebito. Il provvedimento d' urgenza emesso il 1 agosto 1991, che ha accolto la domanda dalla Otto, è stato tuttavia annullato con sentenza del Gerechtshof di Amsterdam il 28 novembre 1991.
5 La Otto ha allora adito l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam chiedendo l' assunzione di testimoni a futura memoria al fine di dimostrare taluni fatti preliminarmente al ricorso che avrebbe eventualmente promosso dinanzi allo stesso giudice contro la Postbank per condotta incompatibile con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. A tal fine, la Otto ha citato come testimoni taluni membri del personale dirigente della Postbank.
6 La domanda di assunzione di testimoni a futura memoria si fonda sugli artt. 190 e 214, n. 1, del Wetboek van Burgerlijke Rechstvordering (codice di procedura civile olandese), nella versione vigente dal 1 aprile 1988. Come risulta dall' ordinanza di rinvio, il legislatore olandese ha abbandonato la norma tradizionale secondo la quale una parte non può essere sentita quale testimone nella propria causa. A partire dalla riforma del 1988, il testimone-parte è in via di principio tenuto a deporre, salvo il suo diritto ad essere esonerato allorché, mediante la sua deposizione, potrebbe esporre se stesso o i prossimi congiunti a procedimenti penali per crimine o delitto. La posizione del testimone-parte differisce da quella dei testimoni ordinari soltanto in quanto per il primo il rifiuto di deporre non può essere sanzionato con l' arresto. Per contro, il giudice può trarre dal suo silenzio conclusioni che possono ritorcersi contro di lui. Il giudice può inoltre chiedere al testimone-parte di enunciargli i motivi del suo silenzio.
7 L' escussione testimoniale richiesta dalla Otto intende in particolare provare i fatti seguenti:
° Alla commissione di 0,45 HFL non corrisponde alcuna valutazione (di natura economico-aziendale) da parte della Postbank circa i costi da lei sostenuti per la lavorazione dei moduli di bonifico.
° La commissione viene pretesa dalla Postbank in conformità ad un accordo interbancario sull' addebito di 0,30 HFL per la reciproca lavorazione dei moduli di bonifico.
° In merito all' introduzione di una commissione per la lavorazione dei moduli di bonifico, la Postbank si è concertata con altre banche oppure esiste un tacito accordo per fissare detta commissione a 0,30 HFL, oltre ad un esiguo margine.
8 Poiché la Postbank ha dedotto, a sua difesa, che le norme processuali olandesi, allorché la costringono a fornire gli atti richiesti dalla Otto, sono incompatibili con un principio generale di diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il giudice nazionale, nel decidere su un ricorso diretto all' assunzione di testimoni a futura memoria in vista di un procedimento di diritto civile, sia tenuto, ai sensi dell' art. 5 del Trattato CEE, ad applicare il principio secondo il quale un' impresa non è obbligata a rispondere a domande la risposta alle quali implichi il riconoscimento di una violazione delle norme sulla concorrenza".
9 Per una più ampia illustrazione della controversia principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Occorre ricordare, preliminarmente, la giurisprudenza della Corte in merito alla norma sulla cui portata il giudice nazionale si interroga.
11 Nella sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283), la Corte ha già dichiarato che né l' analisi comparativa dei diritti nazionali, né l' art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, né l' art. 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 19 dicembre 1966 (Raccolta dei Trattati, vol. 999, pag. 171) consentono di concludere che esiste un principio generale di diritto comunitario che sancisca il diritto di non testimoniare contro se stessi; riconosciuto alle persone giuridiche e nel settore delle infrazioni di natura economica, segnatamente in materia di concorrenza.
12 La Corte ha tuttavia dichiarato nella detta sentenza che il rispetto dei diritti della difesa, principio fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario, esclude la possibilità, per la Commissione, di obbligare un' impresa ° mediante decisione di richiesta di informazioni adottata in forza dell' art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU n. 13, pag. 204) ° a fornirle risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l' esistenza di una trasgressione che deve invece essere provata dalla Commissione.
13 La questione sollevata dal giudice nazionale intende pertanto accertare se la stessa limitazione, per quanto riguarda l' obbligo per un' impresa di rispondere a domande, si imponga in forza del diritto comunitario, in nome dei diritti della difesa, nell' ambito di un procedimento civile nazionale relativo all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato.
14 In proposito occorre anzitutto osservare che l' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato da parte delle autorità nazionali è in via di principio disciplinata dalle norme processuali nazionali. Fatta salva l' osservanza del diritto comunitario ed in particolare dei suoi principi fondamentali, spetta quindi al diritto nazionale definire le modalità procedurali idonee a garantire i diritti della difesa degli interessati. Queste garanzie possono differire da quelle che si applicano nei procedimenti comunitari.
15 Va rilevato altresì che le garanzie necessarie al rispetto dei diritti della difesa del singolo nell' ambito di un procedimento amministrativo quale quello di cui si trattava nella citata sentenza Orkem sono diverse da quelle necessarie alla tutela dei diritti di difesa delle parti nell' ambito di un procedimento civile.
16 Allorché si tratta, come nella fattispecie, di un procedimento che attiene esclusivamente a rapporti privati tra i singoli e che non può dar luogo direttamente o indirettamente all' applicazione di una sanzione da parte di una pubblica autorità, il diritto comunitario non impone che sia riconosciuta alle parti la facoltà di non fornire risposte mediante le quali sarebbero indotte ad ammettere l' esistenza di una violazione delle norme sulla concorrenza. Questa garanzia, infatti, è volta essenzialmente a tutelare il singolo contro i provvedimenti istruttori disposti dalla pubblica autorità per indurlo ad ammettere l' esistenza di comportamenti che lo espongono a sanzioni disciplinari o amministrative.
17 Dalle considerazioni che precedono risulta che la limitazione del potere di indagine della Commissione ai sensi del regolamento n. 17, per quanto riguarda l' obbligo per un' impresa di rispondere a domande ° limitazione che la Corte ha desunto dal principio del rispetto dei diritti della difesa nella citata sentenza Orkem/Commissione ° non può essere trasposta in un procedimento civile nazionale di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, che riguarda esclusivamente rapporti interprivati, allorché detto procedimento non possa dar luogo, direttamente o indirettamente, all' applicazione di una sanzione da parte di una pubblica autorità.
18 La Postbank afferma tuttavia che, in mancanza di applicazione, nel procedimento nazionale, della limitazione imposta al potere di indagine della Commissione in forza del regolamento n. 17, detta limitazione sarebbe priva di ogni efficacia pratica in quanto la Commissione potrebbe ottenere, per il tramite del procedimento nazionale, le informazioni che non può ottenere direttamente nell' ambito del procedimento disciplinato dal regolamento n. 17.
19 Questo argomento dev' essere disatteso.
20 Vero è che le informazioni ottenute nell' ambito di un siffatto procedimento nazionale possono essere portate a conoscenza della Commissione, in particolare da una parte interessata. Tuttavia, si evince dalla citata sentenza Orkem/Commissione che la detta istituzione ° così come, d' altronde, un' autorità nazionale ° non potrebbe utilizzare queste informazioni come mezzo di prova di un' infrazione alle norme sulla concorrenza nell' ambito di un procedimento atto a sfociare in sanzioni, o come indizio che giustifichi l' apertura di un' indagine preliminare a un procedimento del genere.
21 Per tutti questi motivi, la questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere risolta nel senso che il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, cui si domandi con ricorso di disporre l' assunzione di testimoni a futura memoria, preliminare ad un procedimento di diritto civile, di applicare il principio secondo il quale un' impresa non è tenuta a rispondere a domande la risposta alle quali comporti il riconoscimento di una violazione delle norme sulla concorrenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dai governi italiano, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con ordinanza 11 febbraio 1992, dichiara:
Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, cui si domandi con ricorso di disporre l' assunzione di testimoni a futura memoria, preliminare ad un procedimento di diritto civile, di applicare il principio secondo il quale un' impresa non è tenuta a rispondere a domande la risposta alle quali comporti il riconoscimento di una violazione delle norme sulla concorrenza.
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