Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Imposizioni interne ° Tributo obbligatorio costituente una tassa fiscale applicata ai prodotti nazionali ed importati ma a vantaggio soltanto dei primi ° Criterio di qualificazione ° Mancata presa in considerazione di una tassa analoga riscossa nello Stato membro di esportazione ° Criterio non decisivo
(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 95)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Tributo obbligatorio costituente una tassa parafiscale applicata ai prodotti nazionali ed importati ma a vantaggio soltanto dei primi ° Inclusione ° Condizioni
(Trattato CEE, artt. 92 e 93)
Massima
1. Un tributo obbligatorio che costituisca una tassa parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito sia destinato soltanto a favore di prodotti nazionali, in modo che i vantaggi che ne discendono compensino integralmente l' onere gravante su questi prodotti, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato. Qualora tali vantaggi compensino soltanto una parte dell' onere gravante sui prodotti nazionali, la tassa costituisce un' imposizione interna discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del Trattato, la cui riscossione è vietata per la frazione del suo importo destinata alla compensazione di cui fruiscono i prodotti nazionali. La sola circostanza che la tassa sia riscossa su prodotti importati, senza deduzione di una tassa nazionale bensì analoga, ma disciplinata in modo autonomo dalla normativa nazionale, applicata sugli stessi prodotti nello Stato membro di esportazione, non costituisce un motivo d' incompatibilità di tale tassa con l' art. 95 del Trattato.
2. La riscossione di un tributo obbligatorio che costituisca una tassa parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito sia destinato soltanto a favore di prodotti nazionali, può integrare gli estremi di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ove ricorrano le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restando inteso che una valutazione del genere rientra nella competenza esclusiva della Commissione, secondo il procedimento all' uopo previsto dall' art. 93 del Trattato, e sotto il controllo della Corte.
Parti
Nel procedimento C-72/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Herbert Scharbatke GmbH
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 92 e 95 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Herbert Scharbatke GmbH, dall' avv. Lutz Liebenau, del foro di Ladenburg;
° per la Repubblica federale di Germania, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
° per la Commissione, dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico, e dalla signora Angela Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Herbert Scharbatke GmbH, della Repubblica federale di Germania e della Commissione all' udienza del 20 aprile 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 dicembre 1991, pervenuta alla Corte il 9 marzo 1992, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 92 e 95 del Trattato CEE.
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra l' impresa Scharbatke GmbH (in prosieguo: la "Scharbatke") e la Repubblica federale di Germania, in merito alla legittimità di un tributo obbligatorio riscosso in Germania, tra l' altro, all' atto della presentazione all' ispezione di carni di suino abbattuto a fini commerciali, a vantaggio di un Fondo per l' immissione in commercio dei prodotti agricoli, forestali e alimentari (Absatzfond, in prosieguo: il "Fondo").
3 La legge tedesca 26 giugno 1969 (BGBl. I, pag. 635), nella versione di cui alla comunicazione 8 novembre 1976 (BGBl. I, pag. 3109), prevede l' istituzione di un Fondo per l' immissione in commercio dei prodotti agricoli, forestali e alimentari tedeschi. Ai sensi dell' art. 2 della detta legge, il Fondo ha la finalità "di promuovere, in modo centralizzato, con mezzi e metodi moderni, l' immissione in commercio e l' utilizzazione dei prodotti agricoli, forestali e alimentari tedeschi, conquistando e seguendo i mercati in Germania e all' estero".
4 L' art. 10, relativo al finanziamento del Fondo, prevede, oltre a versamenti da parte delle autorità federali, il prelievo di contributi dal settore dell' agricoltura, delle foreste e dell' alimentazione. La stessa norma fissa a 1 DM per suino il contributo dovuto dalle imprese che presentino all' ispezione carni di suino abbattuto a fini commerciali.
5 La ricorrente nella causa principale gestisce in Germania uno spaccio di carni all' ingrosso e un macello. Nel 1985, ha presentato un certo quantitativo di suini abbattuti all' ispezione delle carni. Come si evince dall' ordinanza di rinvio, i suini provenivano per la maggior parte dai Paesi Bassi, dove erano stati assoggettati ad un tributo nazionale destinato al finanziamento di misure di promozione dei prodotti olandesi, che non è stato preso in considerazione all' atto del pagamento del tributo contestato; la società Scharbatke ha distribuito la carne in Germania sotto una denominazione indicante il paese d' origine degli animali.
6 Le autorità tedesche hanno intimato alla Scharbatke, mediante ingiunzione di pagamento, il versamento di un importo corrispondente al tributo dovuto in forza della citata legge 26 giugno 1969. A seguito del rigetto del suo reclamo, la Scharbatke ha proposto ricorso avverso l' ingiunzione dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno.
7 Nutrendo seri dubbi in ordine alla conformità del tributo di cui trattasi con le disposizioni del Trattato, il detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se un tributo nazionale, riscosso su carni suine provenienti da un altro Stato membro e messe in commercio con una denominazione contenente un riferimento al paese d' origine dei suini macellati, integri la fattispecie della 'tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale' ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE, qualora tale tributo, pur essendo imposto anche sulle carni di provenienza nazionale, venga devoluto esclusivamente a un fondo il cui unico fine istituzionale è la promozione delle vendite e del miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari e della silvicoltura nazionali.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se il tributo di cui alla prima questione integri gli estremi di un' 'imposizione interna superiore applicata indirettamente' ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato CEE, ovvero di un' 'imposizione interna intesa a proteggere indirettamente altre produzioni' ai sensi dell' art. 95, secondo comma, dello stesso Trattato, qualora prima dell' importazione le carni siano già state assoggettate ad un analogo tributo nel paese di provenienza e di ciò non si sia tenuto conto nella riscossione del tributo nel paese importatore.
3) Se il giudice nazionale sia competente ad accertare la conformità al diritto comunitario dell' imposizione del tributo nazionale di cui alla prima questione sotto il profilo dell' art. 92 del Trattato CEE, qualora la ricorrente nella causa principale assuma di essere discriminata da un aiuto statale, essendo obbligata a contribuire al finanziamento dell' aiuto nonostante che essa non appartenga, in quanto importatrice, al novero dei beneficiari del detto aiuto.
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione:
Se il finanziamento del fondo descritto nella prima questione tramite l' imposizione di tributi sulle carni suine provenienti da altri Paesi membri, costituisca indirettamente un meccanismo protezionistico dagli effetti equivalenti a quelli di un aiuto protezionistico ai sensi dell' art. 92 del Trattato e se siffatto meccanismo sia incompatibile con il mercato comune ai sensi del citato art. 92. Se, pertanto, un simile meccanismo incontri, alla stregua di un analogo aiuto protezionistico, il divieto di cui all' art. 92".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della normativa nazionale di cui trattasi nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sugli artt. 9, 12 e 95 del Trattato
9 Con le prime due questioni, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 9, 12 e 95 del Trattato ostino all' esazione di un contributo obbligatorio che costituisce una tassa parafiscale gravante indistintamente, e secondo le stesse modalità, sui prodotti nazionali e su quelli importati, a vantaggio di un fondo i cui interventi favoriscono soltanto i prodotti nazionali.
10 Come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie commerciale de l' Ouest e a., Racc. pag. I-1847, punto 27 della motivazione, e 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy e a., Racc. pag. I-6523, punto 21 della motivazione), se i benefici che comporta la destinazione del ricavato di un' imposizione costituente una tassa parafiscale compensano integralmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale all' atto della sua immissione in commercio, tale imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 9 e 12 del Trattato. Per contro, se questi benefici compensano solo una parte dell' onere che grava sul prodotto nazionale, il tributo di cui trattasi è disciplinato dall' art. 95 del Trattato. In quest' ultimo caso, il tributo è incompatibile con l' art. 95 del Trattato e quindi vietato in quanto sia discriminatorio a danno del prodotto importato, cioè in quanto compensi parzialmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale assoggettato all' imposta.
11 E' parimenti costante in giurisprudenza che spetta al giudice nazionale verificare se l' onere che grava sul prodotto nazionale sia integralmente o parzialmente compensato dall' utilizzazione delle entrate del tributo di cui trattasi (v. sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders, Racc. pag. I-3899, nonché sentenze Compagnie commerciale de l' Ouest e Lornoy, citate). A lui spetta altresì stabilire, in collaborazione con le autorità nazionali interessate, l' entità dell' eventuale discriminazione che grava sui prodotti importati.
12 Il governo tedesco deduce nel caso di specie che le attività del Fondo hanno lo scopo di promuovere i prodotti alimentari finiti rivolgendosi al consumatore finale, indipendentemente dal fatto che detti prodotti finiti siano derivati da prodotti di base nazionali o importati. Pertanto, dagli interventi del Fondo trarrebbero vantaggio tanto i prodotti di base nazionali quanto quelli importati.
13 Occorre osservare in proposito che le questioni pregiudiziali si limitano all' ipotesi di una tassa parafiscale il cui gettito favorisca soltanto i prodotti nazionali.
14 Con la seconda questione, si chiede inoltre se una tassa parafiscale quale quella di cui al caso di specie costituisca un' imposizione interna vietata dall' art. 95 del Trattato, qualora non venga presa in considerazione una tassa analoga già riscossa sugli stessi prodotti nello Stato d' esportazione.
15 Va osservato in proposito che, sebbene nell' ambito del sistema dell' imposta sul valore aggiunto (IVA) e nell' ambito del regime armonizzato vigente in questo settore, occorra, come risulta dalla sentenza 5 maggio 1982, causa 15/81, Schul (Racc. pag. 1409), prendere in considerazione l' IVA assolta nello Stato membro di esportazione, questa soluzione non può essere trasposta al caso di tasse, come quelle di cui trattasi nella causa principale, disciplinate da normative nazionali autonome.
16 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta nel senso che un tributo obbligatorio che costituisca una tassa parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito sia destinato soltanto a favore di prodotti nazionali, in modo che i vantaggi che ne discendono compensino integralmente l' onere gravante su questi prodotti, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato. Qualora tali vantaggi compensino soltanto una parte dell' onere gravante sui prodotti nazionali, la tassa costituisce un' imposizione interna discriminatoria, vietata dall' art. 95 del Trattato. La sola circostanza che la tassa sia riscossa su prodotti importati, senza deduzione di una tassa nazionale bensì analoga, ma disciplinata in modo autonomo dalla normativa nazionale, applicata sugli stessi prodotti nello Stato membro di esportazione, non costituisce un motivo d' incompatibilità di tale tassa con l' art. 95 del Trattato.
Sugli artt. 92 e seguenti del Trattato
17 Con le ultime due questioni, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se la riscossione di una tassa parafiscale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, possa costituire, in quanto modalità di finanziamento di un aiuto di Stato, un meccanismo vietato dall' art. 92 del Trattato, e se il giudice nazionale sia competente a controllare la compatibilità dell' esazione di una tassa siffatta con la disposizione di cui trattasi.
18 Come la Corte ha avuto modo di dichiarare più volte, se un tributo parafiscale può rientrare nell' ambito di applicazione dell' art. 12 o dell' art. 95 del Trattato, la destinazione del gettito del detto tributo a beneficio dei soli prodotti nazionali può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, quali interpretate dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze Compagnie commerciale de l' Ouest, Sanders e Lornoy, citate).
19 Tuttavia, per giurisprudenza costante, l' incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. Il Trattato, disponendo all' art. 93 che la Commissione deve procedere in via permanente all' esame e al controllo degli aiuti, vuole che l' eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza, i singoli non possono, richiamandosi unicamente all' art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, sull' eventuale incompatibilità (sentenze 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli, Racc. pag. 557, e causa 78/76, Steinike, Racc. pag. 595, nonché sentenze Compagnie commerciale de l' Ouest, Sanders e Lornoy, citate).
20 La questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere pertanto risolta nel senso che la riscossione di un contributo che costituisce una tassa parafiscale quale quella di cui trattasi nel caso di specie può integrare, a seconda della destinazione del suo gettito, gli estremi di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ove ricorrano le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restando inteso che una valutazione del genere rientra nella competenza esclusiva della Commissione, secondo il procedimento all' uopo previsto dall' art. 93 del Trattato, e sotto il controllo della Corte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania) con ordinanza 11 dicembre 1991 dichiara:
1) Un tributo obbligatorio che costituisca una tassa parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito sia destinato soltanto a favore di prodotti nazionali, in modo che i vantaggi che ne discendono compensino integralmente l' onere gravante su questi prodotti, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato. Qualora tali vantaggi compensino soltanto una parte dell' onere gravante sui prodotti nazionali, la tassa costituisce un' imposizione interna discriminatoria, vietata dall' art. 95 del Trattato. La sola circostanza che la tassa sia riscossa su prodotti importati, senza deduzione di una tassa nazionale bensì analoga, ma disciplinata in modo autonomo dalla normativa nazionale, applicata sugli stessi prodotti nello Stato membro di esportazione, non costituisce un motivo d' incompatibilità di tale tassa con l' art. 95 del Trattato.
2) La riscossione di una tassa parafiscale del genere può integrare, a seconda della destinazione del suo gettito, gli estremi di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ove ricorrano le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restando inteso che una valutazione
del genere rientra nella competenza esclusiva della Commissione, secondo il procedimento all' uopo previsto dall' art. 93 del Trattato, e sotto il controllo della Corte.
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