Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Trattato CEE, art. 169)
2. Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario - Giustificazione basata sull' esistenza di prassi amministrative che assicurano l' applicazione del Trattato - Inammissibilità
3. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente -Requisito dell' omologazione per gli apparecchi riceventi di radiocomunicazione
(Trattato CEE, art. 30)
4. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative all' esportazione - Misure di effetto equivalente - Nozione - Requisito dell' omologazione per tutti gli apparecchi emittenti ed emittenti-riceventi di radiocomunicazione unitamente alla possibilità di ottenere un' esenzione per gli apparecchi destinati all' esportazione - Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 34)
Massima
1. Nell' ambito di un ricorso per inadempimento presentato ai sensi dell' art. 169 del Trattato e relativo alla compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale, eventuali modifiche di questa normativa sono irrilevanti ai fini della pronuncia sull' oggetto del ricorso, allorché non sono state attuate prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato.
2. Semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a volontà dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate come una valida esecuzione degli obblighi che il Trattato impone agli Stati membri, in modo da eliminare un inadempimento derivante dall' incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario.
3. Indipendentemente dalla questione se per taluni apparecchi, che possono creare perturbazioni, una procedura di omologazione sia appropriata, occorre considerare che viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell' art. 30 del Trattato uno Stato membro che adotta e mantiene in vigore un sistema di omologazione applicato indistintamente a tutti gli apparecchi unicamente riceventi di radiocomunicazione, con la sola eccezione degli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione delle trasmissioni di radiodiffusione sonora o televisiva. Un tale requisito costituisce infatti un ostacolo al commercio intracomunitario, sproporzionato rispetto all' obiettivo che persegue.
4. L' art. 34 del Trattato, vietando le restrizioni quantitative all' esportazione e le misure di effetto equivalente, riguarda le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di creare così una disparità di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, in modo da assicurare un beneficio specifico alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato.
Non rientra quindi in tale divieto una disciplina nazionale che istituisce per gli apparecchi emittenti ed emittenti-riceventi di radiocomunicazione un sistema di omologazione applicato sia ai prodotti destinati al mercato nazionale sia a quelli destinati all' esportazione, i quali ultimi possono tuttavia beneficiare dell' esenzione dall' omologazione. Infatti, tale circostanza non può essere considerata come una disparità di trattamento tra il commercio interno e il commercio di esportazione che avrebbe per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione.
Parti
Nella causa C-80/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, Richard Wainwright, e dalla signora Virginia Melgar, dipendente pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito, rappresentato dal signorina Susan Cochrane, del Treasury Solicitor' s Departement, in qualità di agente, assistita dalla signora Eleanor Sharpston, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv. Edward Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, adottando la legge 30 luglio 1979 e i decreti di attuazione 15 ottobre 1979 e 19 ottobre 1979 relativi alle radiocomunicazioni, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi degli artt. 30, 34 e 59 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione facente funzioni di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 dicembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, adottando la legge 30 luglio 1979 e i decreti di attuazione 15 ottobre e 19 ottobre 1979 relativi alle radiocomunicazioni, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi degli artt. 30, 34 e 59 del Trattato CEE.
2 La commercializzazione e l' utilizzo, in Belgio, di apparecchi emittenti, emittenti-riceventi e riceventi di radiocomunicazioni sono disciplinati dalla legge 30 luglio 1979 relativa alle radiocomunicazioni (Moniteur belge del 30 agosto 1979) e dai decreti di attuazione relativi alle radiocomunicazioni (regio decreto 15 ottobre 1979 e decreto ministeriale 19 ottobre 1979, Moniteur belge del 30 ottobre 1979).
3 Ai sensi dell' art. 3, n. 1, della legge 30 luglio 1979,
"Nessuno, nel regno o a bordo di una nave, di un battello, di un' aeronave o di ogni altro supporto assoggettato al diritto belga, può detenere un apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazione, né creare e far funzionare una stazione o una rete di radiocomunicazione senza avere ottenuto l' autorizzazione scritta del ministro. Tale autorizzazione è personale e revocabile".
4 L' art. 4, sub c), della legge 30 luglio 1979 è così formulato:
"Nessuno, nel regno o a bordo di una nave, di un battello, di un' aeronave o di ogni altro supporto assoggettato al diritto belga, può:
(...)
c) captare o tentare di captare radiocomunicazioni che non sono a lui destinate. Se tali comunicazioni sono involontariamente ricevute, esse non possono essere riprodotte, né comunicate e la loro esistenza stessa non può essere rivelata, salvo nei casi imposti o autorizzati dalla legge".
5 L' art. 7, primo comma, stabilisce che "nessun apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazione può essere messo in vendita o dato in locazione se un esemplare non è stato omologato dalla Régie (azienda autonoma) in quanto soddisfa i requisiti tecnici fissati dal ministro". Per contro, ai sensi dell' art. 7, secondo comma, il ministro "o un suo delegato può dispensare da tale omologazione prototipi di apparecchi destinati esclusivamente all' esportazione".
6 Nel suo parere motivato del 14 maggio 1990 e nel ricorso la Commissione ha sostenuto che:
- il divieto di captare trasmissioni radiotelevisive, previsto all' art. 4, sub c), della legge 30 luglio 1979 è incompatibile con l' art. 59 del Trattato,
- l' obbligo di assoggettare gli apparecchi riceventi a un' omologazione amministrativa, previsto all' art. 7 della stessa legge, è incompatibile con l' art. 30 del Trattato,
- la possibilità di essere esonerati dall' omologazione per gli apparecchi emittenti o emittenti-riceventi destinati all' esportazione, prevista all' art. 7 della stessa legge, è incompatibile con l' art. 34 del Trattato.
7 Occorre rilevare in via preliminare che, nella replica, la Commissione ha dichiarato di non mantenere la censura relativa alla violazione dell' art. 59 del Trattato, poiché tale censura si basava su un' interpretazione erronea delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale. All' udienza la Commissione ha poi ammesso che, nella sua risposta al parere motivato, il governo belga aveva già dimostrato chiaramente che le disposizioni impugnate non erano affatto incompatibili con tale articolo.
8 Occorre quindi constatare che la Commissione ha rinunciato a questo mezzo e di conseguenza bisogna pronunciarsi solo sulle censure relative alla violazione degli artt. 30 e 34 del Trattato.
Sulla censura, concernente gli apparecchi riceventi, relativa alla violazione dell' art. 30 del Trattato.
9 Secondo la Commissione, sostenuta dal Regno Unito, la procedura di omologazione per gli apparecchi riceventi di radiocomunicazione (salvo gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione delle trasmissioni di radiodiffusione sonora o televisiva), quale prevista all' art. 7 della legge belga, e la procedura di autorizzazione ministeriale per la detenzione di questi apparecchi, quale prevista all' art. 3, n. 1, della stessa legge, sono incompatibili con i requisiti posti all' art. 30 del Trattato, in quanto colpiscono gli apparecchi riceventi lecitamente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri.
10 Nella sua risposta al parere motivato della Commissione, il governo belga ha ammesso che, data la natura degli apparecchi di cui trattasi e, in particolare, dato il fatto che il rischio di perturbazioni delle radiocomunicazioni, senza essere inesistente, era molto ridotto, il requisito attualmente vigente di una previa omologazione poteva in taluni casi essere sproporzionato. Pertanto, il sistema di omologazione che si applica alla detenzione di tale apparecchi, nonché all' installazione e all' immissione in funzione di una stazione e di una rete destinate unicamente alla ricezione, poteva essere utilmente sostituito da un sistema di dichiarazione.
11 Il governo belga ha tuttavia sostenuto che né lo stato attuale della tecnica (in particolare i futuri apparecchi riceventi ad alta tecnologia) né le attuali possibilità di tutela mediante codificazione della radiocomunicazione di taluni segnali (esercito, polizia ...) giustificavano che si rinunciasse a qualsiasi forma di controllo. Esso ha aggiunto che, a differenza degli apparecchi ad antenna parabolica, gli apparecchi di esplorazione (scanner) presentavano un rischio notevolmente più elevato di perturbazione e violazione della segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, in conformità del principio di proporzionalità, si era deciso di istituire un sistema di dichiarazione per la detenzione e l' installazione di questi apparecchi, dato che un tale sistema non costituiva un ostacolo alla libera circolazione.
12 Nel controricorso il governo belga ha sostenuto che il ricorso della Commissione era privo di oggetto, in quanto quest' ultima non aveva indicato i motivi per cui non aveva accettato la proposta che esso aveva formulato nella risposta al parere motivato, cioè la sostituzione delle procedure di omologazione e di autorizzazione ministeriale con un sistema di semplice dichiarazione. Il governo belga non ha tuttavia sostenuto che questa sostituzione fosse stata effettuata.
13 Nella replica la Commissione ha indicato che, con riserva di un esame più dettagliato del provvedimento proposto, il sistema di dichiarazione degli apparecchi riceventi poteva essere accettato a condizione che esso non fosse richiesto preliminarmente rispetto alla loro commercializzazione e alla loro importazione. Essa ha tuttavia sostenuto che la proposta di istituire un sistema amministrativo di dichiarazione rispondeva solo a una censura relativa alla procedura di omologazione preliminare alla commercializzazione e all' importazione degli apparecchi riceventi, mentre, per la detenzione di questi apparecchi, il sistema di domanda di autorizzazione ministeriale veniva mantenuto.
14 Nella controreplica il governo belga, senza tuttavia indicare che il sistema di dichiarazione era stato istituito, ha riaffermato che il ricorso era privo di oggetto in quanto riguardava la procedura di omologazione. Con riferimento all' autorizzazione ministeriale per la detenzione di apparecchi riceventi, il governo belga ha fatto presente che il fatto di sostituire la procedura di omologazione con una semplice procedura di dichiarazione comportava la scomparsa del requisito di un' autorizzazione di detenzione per questi apparecchi. Esso ha anche richiamato l' attenzione della Corte sulla sua risposta ad un quesito che essa aveva posto nell' ambito della causa Lagauche (sentenza 27 ottobre 1993, C-46/90, Racc. pag. I-5267), secondo cui la procedura di autorizzazione di detenzione riguardava solo il quantitativo di apparecchi di radiocomunicazione detenuto dai commercianti e mirava semplicemente a verificare che fossero commercializzati sul territorio del regno solo apparecchi che erano stati effettivamente omologati in precedenza.
15 Nella sua memoria di intervento, presentata dopo il deposito della controreplica, il governo del Regno Unito, sostenendo la posizione della Commissione in merito alla necessità di un' omologazione per ogni apparecchio ricevente, ha sottolineato il fatto che i ricevitori di radiocomunicazioni non sono sempre inoffensivi o neutri dal punto di vista elettromagnetico. A causa dei loro componenti elettronici, i ricevitori possono creare perturbazioni per altri apparecchi, anche se captano solo segnali e non sono destinati ad emetterne. Pertanto, nel caso in cui un disturbo radioelettrico viene creato o quando si può ragionevolmente pensare che esso può prodursi, un requisito quale una procedura di omologazione dei ricevitori può senz' altro giustificarsi a condizione che sia non discriminatorio e proporzionato all' obiettivo perseguito.
16 In risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo belga ha sostenuto che, "in seguito al consenso dato al riguardo dalla Commissione nella replica", esso aveva sostituito la procedura di omologazione di apparecchi di semplice ricezione con una procedura di dichiarazione. Tuttavia, all' udienza, esso ha ammesso che nulla era stato pubblicato al riguardo "vista l' assenza da parte della Commissione di un accordo completo" e che gli interessati potevano esserne informati solo rivolgendosi "agli appositi servizi"
17 Stando così le cose, occorre ritenere che la censura della Commissione deve essere intesa nel senso che essa riguarda il requisito di un' approvazione per tutti gli apparecchi riceventi, ad eccezione degli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione delle trasmissioni di radiodiffusione sonora o televisiva, e ciò indipendentemente dalla questione se questi apparecchi possano creare perturbazioni radioelettriche o se essi siano stati fabbricati od omologati in un altro Stato membro.
18 Ora, lungi dal contestare la censura così definita, il governo belga ha esplicitamente ammesso che il requisito di un' omologazione per ogni apparecchio ricevente, qualunque esso sia, costituisce un ostacolo al commercio intracomunitario, sproporzionato rispetto all' obiettivo che persegue. Ma la difesa del governo belga consiste nel sostenere che il presente ricorso è privo di oggetto, data l' offerta, nella risposta al parere motivato, di sostituire la procedura di omologazione con una procedura di semplice dichiarazione e data la sostituzione effettuata mediante istruzioni agli appositi servizi.
19 A tal riguardo è sufficiente constatare che nessuna modifica della normativa di cui trattasi è stata effettuata prima della scadenza del termine impartito nel parere motivato. Una tale modifica sarebbe quindi in ogni caso irrilevante ai fini di una pronuncia sull' oggetto del presente ricorso.
20 Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a volontà dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate come una valida esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato (v. sentenza 26 gennaio 1994, C-381/92, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-0000, punto 7).
21 Stando così le cose e senza che sia necessario esaminare la questione se, per taluni apparecchi unicamente riceventi, ma che possono creare perturbazioni, una procedura di omologazione sia appropriata, occorre constatare che, adottando e mantenendo in vigore un regime di omologazione applicato indistintamente a tutti gli apparecchi unicamente riceventi di radiocomunicazione, con la sola eccezione degli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione delle trasmissioni di radiodiffusione sonora o televisiva, previsto dall' art. 7 della legge 30 luglio 1979 relativa alle radiocomunicazioni e dai decreti di attuazione relativi alle radiocomunicazioni, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato.
Sulla censura, concernente gli apparecchi emittenti o emittenti-riceventi destinati alle esportazioni, relativa alla violazione dell' art. 34 del Trattato
22 La Commissione non contesta il fatto che la normativa belga istituisca, per gli apparecchi emittenti o emittenti-riceventi, un sistema generale di controllo preventivo mediante omologazione, destinato a garantire il buon funzionamento della rete di telecomunicazioni e la sicurezza degli utenti, sistema che è giustificato da requisiti obiettivi e legittimi di interesse generale.
23 La censura della Commissione riguarda tuttavia il fatto che, nel caso degli apparecchi destinati all' esportazione, un tale sistema di omologazione non è né necessario né giustificato e non è quindi compatibile con l' art. 34 del Trattato. Ora, la possibilità di ottenere una dispensa ministeriale dall' omologazione per questi apparecchi presuppone la legittimità del sistema di omologazione considerato dalla Commissione. Il governo belga contesta questa posizione.
24 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l' art. 34 del Trattato riguarda le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di creare così una disparità di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, in modo da assicurare un beneficio specifico alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato (v. sentenza 9 giugno 1992, C-47/90, Delhaize e Le Lion, Racc. pag. I-3669, punto 12).
25 A tal riguardo occorre rilevare che la normativa belga relativa agli apparecchi emittenti ed emittenti-riceventi si applica sia ai prodotti destinati al mercato belga sia a quelli destinati all' esportazione, ma solo questi ultimi possono beneficiare della dispensa dall' omologazione. Questa circostanza non può tuttavia essere considerata come una disparità di trattamento tra il commercio interno e il commercio di esportazione che avrebbe per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione.
26 Stando così le cose occorre respingere la censura relativa alla violazione dell' art. 34 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, in base al n. 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
28 Nelle circostanze della fattispecie occorre compensare le spese sostenute dalla Commissione e dal Regno del Belgio. Il Regno Unito, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, adottando e mantenendo in vigore un regime di omologazione applicato indistintamente a tutti gli apparecchi unicamente riceventi di radiocomunicazione, con la sola eccezione degli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione delle trasmissioni di radiodiffusione sonora o televisiva, previsto dall' art. 7 della legge 30 luglio 1979 relativa alle radiocomunicazioni e dai decreti di attuazione relativi alle radiocomunicazioni, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
4) Il Regno Unito, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.
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