Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ° Misure di salvaguardia all' importazione di amarene ° Acquisto presso un intermediario non stabilito nel paese d' origine ° Prezzo pagato all' intermediario e prezzo di rivendita superiori al prezzo minimo all' importazione ° Riscossione di un onere compensativo ° Illiceità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1626/85, modificato dal regolamento n. 1712/85]
Massima
Il regolamento n. 1626/85, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di amarene, come modificato dal regolamento n. 1712/85 nelle versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese, dev' essere interpretato nel senso che l' onere compensativo, da esso previsto per il caso di inosservanza del prezzo minimo all' importazione, non può essere percepito qualora le merci siano state acquistate dall' importatore presso un intermediario non stabilito nel paese d' origine delle stesse e sia certo che tanto il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario quanto il prezzo di rivendita praticato in seguito dall' importatore sono superiore al prezzo minimo. In tal caso, infatti, è raggiunto l' obiettivo del regolamento n. 1626/85, che consiste nel proteggere il mercato comunitario contro lo smercio di prodotti importati a prezzi anormalmente bassi.
Parti
Nel procedimento C-81/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hans Dinter GmbH
e
Hauptzollamt Bad Reichenhall,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene (GU L 156, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese del regolamento n. 1626/85 (GU L 163, pag. 46),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Hans Dinter GmbH, dall' avv. Dr. Dietrich Ehle, del foro di Colonia;
° per il governo ellenico, dal signor Dimitrios Raptis, consigliere giuridico dello Stato, e dal signor Panagiotis Athanassoulis, membro del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 13 marzo successivo, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene (GU L 156, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese del regolamento n. 1626/85 (GU L 163, pag. 46).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Dinter (in prosieguo: la "Dinter") e lo Hauptzollamt Bad Reichenhall (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), in merito al pagamento di un onere compensativo pari a 728 714,95 DM, ingiunto alla Dinter perché non avrebbe rispettato il prezzo minimo all' importazione delle amarene.
3 In effetti, il regolamento n. 1626/85, fissa un prezzo minimo all' importazione come misura di salvaguardia relativa all' importazione di talune amarene, tra cui "le amarene congelate". L' art. 1, n. 2, del regolamento medesimo dispone che, "se il prezzo minimo non è rispettato, si applica l' onere compensativo indicato nell' allegato".
4 L' art. 2 del regolamento n. 1626/85 recita:
"1. Per ciascuna partita le autorità doganali raffrontano, all' atto dell' espletamento delle formalità doganali d' importazione per l' immissione in libera pratica, il prezzo all' importazione e il prezzo minimo corrispondente.
2. (...).
3. Il prezzo all' importazione viene indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, la quale deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare detto prezzo".
5 Ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 1626/85,
"1. Il prezzo all' importazione è determinato sulla base dei seguenti fattori:
a) prezzo fob nel paese di origine;
e
b) costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
2. (...).
3. Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel paese d' origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese d' origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare, con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall' importatore".
6 A norma dell' art. 5, secondo comma, come modificato dal regolamento n. 1712/85, il regolamento n. 1626/85 era applicabile fino al 9 maggio 1986. Tale termine è stato prorogato al 9 maggio 1987 dal regolamento (CEE) della Commissione 29 aprile 1986, n. 1257 (GU L 113, pag. 37).
7 Dall' ordinanza di rinvio emerge che negli anni 1985-1987 la Dinter importava e metteva in libera pratica nella Repubblica federale di Germania amarene surgelate originarie della Iugoslavia. Secondo gli accertamenti doganali, la Dinter si era rifornita esclusivamente presso un intermediario, la ditta Kraus e Kraus di Vienna (in prosieguo: l' "intermediario"), che aveva acquistato le amarene ad un prezzo inferiore a quello minimo. Tuttavia è pacifico che il prezzo pagato dalla Dinter al detto intermediario nonché il prezzo di rivendita da essa praticato successivamente erano entrambi superiori al prezzo minimo.
8 Lo Hauptzollamt, avendo assunto come base per il raffronto col prezzo minimo il prezzo d' acquisto inferiore pagato dall' intermediario all' esportatore del paese d' origine esigeva, con varie decisioni, la somma sopra specificata a titolo di onere compensativo.
9 Avverso tali decisioni la Dinter ricorreva dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera, sostenendo essenzialmente che l' imposizione dell' onere compensativo era infondata, in quanto tanto il prezzo da essa pagato all' importazione quanto il prezzo di rivendita da essa praticato successivamente erano superiori al prezzo minimo. Essa sosteneva inoltre di non essere a conoscenza del prezzo d' acquisto pagato dall' intermediario, cosicché le era impossibile dichiararlo. Secondo la Dinter, per poter procedere al raffronto ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1626/85, l' amministrazione tedesca avrebbe dovuto prendere come termine di paragone il prezzo di rivendita e non già il prezzo d' acquisto pagato dall' intermediario.
10 Ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione del regolamento n. 1626/85, il Finanzgericht, con ordinanza 12 febbraio 1992, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene, debba essere interpretato, in particolare alla luce dei punti dal secondo al sesto dei 'considerando' , nel senso che non può essere imposto un onere compensativo nei casi in cui tanto il prezzo corrisposto all' importazione, quanto il prezzo di rivendita praticato dall' importatore siano superiori al prezzo minimo.
2) Se ciò possa valere anche quando la compravendita su cui si fonda l' importazione sia stata stipulata tra l' importatore ed un venditore che non risiede nel paese d' origine".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle pertinenti disposizioni comunitarie, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Con le sue questioni, il giudice nazionale intende sostanzialmente accertare se il regolamento (CEE) n. 1626/85 debba essere interpretato nel senso che l' onere compensativo non può essere riscosso qualora le merci siano state acquistate dall' importatore presso un intermediario non stabilito nel paese d' origine della merce e tanto il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario quanto il prezzo di rivendita successivamente praticato dall' importatore sono superiori al prezzo minimo.
13 Si deve rilevare, in limine, che, il regolamento n. 1626/85 mira, come enunciato nei primi due 'considerando' , ad istituire misure di salvaguardia ai fini della protezione del mercato comunitario di talune amarene, esposto, per effetto di importazioni provenienti da paesi terzi, a gravi perturbazioni atte a compromettere il perseguimento degli obiettivi dell' art. 39 del Trattato.
14 Come è precisato nel terzo e nel quarto 'considerando' del regolamento medesimo, le misure di salvaguardia devono essere idonee a impedire lo smercio di prodotti importati a prezzi anormalmente bassi. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante l' istituzione di un prezzo minimo da osservare all' importazione nella Comunità e, in caso di mancato rispetto di tale prezzo minimo, con l' applicazione di oneri compensativi. Poiché, quindi, il regolamento mira a che i prodotti di cui trattasi siano importati nella Comunità a un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, deve essere assunto come base di raffronto il prezzo pagato dall' importatore.
15 L' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1626/85, precisa al riguardo che il prezzo d' importazione è costituito dal prezzo fob nel paese di origine, al quale vanno aggiunte le spese di trasporto e di assicurazione fino al luogo d' entrata nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo così costituito deve, in via di principio, essere preso in considerazione dalle autorità dello Stato membro in cui la merce è importata come base per procedere al raffronto previsto dall' art. 2, n. 1, del regolamento.
16 Si deve, nondimeno, rilevare che l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1626/85 disciplina l' ipotesi normale della compravendita stipulata dall' importatore con un esportatore stabilito nel paese d' origine della merce e non già quella della compravendita tra l' importatore e un intermediario non stabilito nel paese d' origine della merce.
17 Il metodo di determinazione del prezzo all' importazione in quest' ultima particolare ipotesi è previsto dall' art. 3, n. 3, del regolamento medesimo, che si applica allorché la fattura presentata alle autorità doganali non è stata emessa dall' esportatore nel paese di cui il prodotto è originario. In tal caso il prezzo all' importazione va determinato in funzione segnatamente del prezzo di rivendita praticato dall' importatore.
18 Questo metodo vale solo in mancanza di altri elementi o quando le autorità doganali abbiano motivo di dubitare del prezzo indicato nella fattura. Qualora sia certo che il prezzo pagato all' intermediario dall' importatore e il prezzo di rivendita praticato in seguito da quest' ultimo siano superiori al prezzo minimo, l' obiettivo del regolamento n. 1626/85 è raggiunto. Il raffronto dev' essere quindi effettuato sulla base di questo prezzo.
19 Questa interpretazione è avvalorata dal fatto che la base giuridica del regolamento n. 1626/85 è costituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521, che definisce le modalità d' applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 28) il quale, nell' art. 2, n. 2, precisa fra l' altro che le misure di salvaguardia possono essere adottate "solo nei limiti e per la durata strettamente necessari". Ne consegue che, quando l' obiettivo di tutela perseguito dalle misure di salvaguardia è raggiunto, la riscossione di oneri compensativi è illegittima.
20 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l' interpretazione secondo cui, in un caso come quello di specie, deve essere preso in considerazione il prezzo iniziale della merce pagato dall' intermediario non è fondata, poiché va oltre i limiti di quanto necessario per il conseguimento dell' obiettivo perseguito dal regolamento n. 1626/85.
21 Di conseguenza, le questioni sollevate dal giudice nazionale devono essere risolte dichiarando che il regolamento n. 1626/85, come modificato, dev' essere interpretato nel senso che, l' onere compensativo non può essere percepito qualora le merci siano state acquistate dall' importatore presso un intermediario non stabilito nel paese d' origine delle stesse e sia certo che tanto il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario quanto il prezzo di rivendita praticato in seguito dall' importatore sono superiori al prezzo minimo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo ellenico, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 12 febbraio 1992, dichiara:
Il regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di amarene, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85, dev' essere interpretato nel senso che l' onere compensativo non può essere percepito qualora le merci siano state acquistate dall' importatore presso un intermediario non stabilito nel paese d' origine delle stesse e sia certo che tanto il prezzo pagato dall' importatore all' intermediario quanto il prezzo di rivendita praticato in seguito dall' importatore sono superiori al prezzo minimo.
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