Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Burro di ammasso pubblico ° Vendita a prezzo ridotto alle aziende di trasformazione ° Obbligo di garantire una omogenea ripartizione degli indicatori che devono essere incorporati all' atto della trasformazione in burro concentrato ° Onere della prova dell' inosservanza incombente alle autorità nazionali ° Discrezionalità quanto alle modalità di controllo ° Valutazione del loro valore probatorio secondo il diritto nazionale
(Regolamento della Commissione n. 262/79, artt. 5, n. 2, e 22, n. 5)
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Burro di ammasso pubblico ° Vendita a prezzo ridotto alle aziende di trasformazione ° Sistema della cauzione ° Obbligo di incorporare nel burro trasformato indicatori atti rivolti a prevenire modifiche di destinazione ° Inosservanza ° Incameramento della cauzione per la partita in questione ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 262/79, art. 22, n. 5)
Massima
1. La prescrizione contenuta nell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, di inserire indicatori nel burro all' atto della trasformazione e di ripartirli in modo omogeneo nel burro concentrato ha lo scopo di consentire di distinguere il burro d' intervento, venduto a prezzo inferiore, da altri tipi di burro fino all' impiego definitivo, evitando che possa essere distolto dalla sua destinazione. Tenuto conto di tale pericolo, detto articolo va interpretato nel senso che gli indicatori devono venir ripartiti in modo omogeneo non solo nel burro concentrato riscaldato, ma anche nel burro concentrato refrigerato.
L' art. 22, n. 5, dello stesso regolamento va interpretato nel senso che, da un lato, spetta all' autorità nazionale competente fornire la prova che le condizioni poste dall' art. 5 del regolamento non sono state osservate e che, d' altro canto, spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale, se il prelievo di un campione nel corso del trasporto del burro concentrato e i risultati della sua analisi possano servire ad accertare detta infrazione.
2. Dato che la cauzione di trasformazione richiesta dal regolamento n. 262/79 é stata istituita per garantire che l' acquirente di burro dell' ammasso pubblico destinato alla trasformazione osservi uno dei suoi obblighi principali, ossia l' inserimento nel burro di determinati prodotti in funzione della sua destinazione consentendo così di distinguerlo da altri tipi di burro, l' inosservanza di tale obbligo, se non imputabile a forza maggiore, può essere punita con l' incameramento totale della cauzione, senza che ciò costituisca infrazione al principio di proporzionalità. A maggior ragione l' art. 22, n. 5, del regolamento non infrange il principio perché prevede l' incameramento della sola parte di cauzione corrispondente alla partita per la quale l' acquirente non ha adempiuto all' obbligo, incameramento che è solo parziale in caso di un' inadempienza all' obbligo di dosaggio degli indicatori da inserire inferiore al 20%.
Parti
Nel procedimento C-87/92,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hoche GmbH
e
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 5, n. 2 e 22, n. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41, pag. 1).
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Hoche GmbH, dall' avvocato Cornelia Kienlein, del foro di Norimberga,
° per il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, dall' avvocato Hinrich Thieme, del foro di Francoforte sul Meno,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Gilsdorf, consigliere giuridico principale e dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avvocato Walter G. Grupp, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Hoche GmbH e della Commissione all' udienza del 4 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 22 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 febbraio 1992, pervenuta alla Corte il 17 marzo successivo, il Bundesgerichtshof ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 5, n. 2 e dell' art. 22, n. 5 del regolamento della Commissione del 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 41, pag. 1).
2 Dette questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra la ditta Hoche GmbH (in prosieguo: la "Hoche"), avente sede in Germania e il Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: il "BALM") circa l' incameramento di una cauzione.
3 Emerge dal fascicolo che nel 1980 la Hoche ha acquistato, nell' ambito di una gara indetta a norma del regolamento n. 262/79 già ricordato, una partita di burro a prezzo ridotto previo versamento di una cauzione. Dopo averlo trasformato in burro concentrato, la Hoche lo rivendeva ad un acquirente italiano.
4 Il 2 giugno 1980, al momento della spedizione della merce in Italia, le autorità doganali tedesche prelevavano un campione di 250 g, onde controllare se la trasformazione era stata operata secondo i dettami dell' art. 5 del summenzionato regolamento n. 262/79. Con l' analisi si constatava che il prodotto conteneva solo 375 g di beta sitosterolo per tonnellata, invece dei 480 g prescritti e 49 g di vaniglia invece dei 250 g previsti. Inoltre, dette sostanze (in prosieguo: "indicatori") non erano ripartite in modo omogeneo nel campione. Di conseguenza, nel 1986, il BALM informava la Hoche che la cauzione versata mediante garanzia bancaria veniva incamerata.
5 Il Bundesgerichtshof riteneva che la soluzione della controversia faceva insorgere problemi di interpretazione del diritto comunitario. Con ordinanza del 7 febbraio 1992 ha allora sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 262/79 debba essere interpretato nel senso che le sostanze indicatrici da incorporare nel burro concentrato refrigerato devono essere ripartite omogeneamente.
2) Se l' art. 22, n. 5, del regolamento n. 262/79 debba essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto che procede alla trasformazione non provi di aver integralmente soddisfatto le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento, la cauzione dev' essere incamerata. Se tocchi però al Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung provare l' inosservanza delle condizioni prescritte qualora l' amministrazione doganale abbia dapprima autorizzato l' uscita del prodotto trasformato dall' azienda, abbia poi prelevato, durante il trasporto della merce, un campione non utilizzabile per un risultato complessivo ed abbia infine comunicato l' esito di tale analisi solo dopo l' esportazione della merce.
3) Se la cauzione costituita dal soggetto che procede alla trasformazione debba, ai sensi dell' art. 22, n. 5, del regolamento n. 262/79 e alla luce del principio di proporzionalità, essere incamerata solo parzialmente qualora le sostanze indicatrici rilevate in una partita non siano state omogeneamente ripartite nel burro concentrato refrigerato, ovvero non vi siano state incorporate in qualità sufficiente, ma l' intera partita sia stata esportata in Italia ed ivi utilizzata in conformità al regolamento.
6 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa richiamo alla relazione d' udienza. Detti elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari a comprendere il ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
7 Con detta questione il giudice a quo vuole sapere se la prescrizione, contenuta nell' art. 5, n. 2 del regolamento n. 262/79, già ricordato, di una suddivisione omogenea degli indicatori contemplati da detta disposizione si applica non solo al burro concentrato riscaldato, ma anche al burro concentrato refrigerato.
8 Per risolvere detta questione, è anzitutto necessario osservare che l' art. 5, n. 2 del regolamento n. 262/79, secondo il quale l' inserimento degli indicatori deve effettuarsi durante la trasformazione del burro in burro concentrato in modo da attuare una ripartizione omogenea, non fa distinzione tra burro concentrato riscaldato e burro concentrato refrigerato.
9 Inoltre, emerge dal sesto e dal settimo considerando del regolamento n. 262/79 che l' inserimento degli indicatori nel burro al momento della trasformazione in burro concentrato ha lo scopo di consentire di distinguere il burro d' intervento venduto a prezzo ridotto da altri tipi di burro e di evitare quindi che possa venir distolto dalla sua destinazione.
10 Come ha osservato la Commissione, giustamente, la prescrizione che detti indicatori siano ripartiti in modo omogeneo rende tecnicamente difficile e costosa una successiva separazione di detti indicatori.
11 Dato che il rischio di distoglimento del burro d' intervento esiste non solo al momento della sua trasformazione in burro concentrato, ma anche nelle fasi successive, è necessario prescrivere una ripartizione omogenea degli indicatori nel burro concentrato refrigerato onde consentire, conformemente al regolamento n. 262/79 summenzionato, la distinzione del burro d' intervento venduto a prezzo ridotto dagli altri tipi di burro, fino al momento dell' impiego definitivo. Ne consegue che questa prescrizione vale anche per il burro concentrato refrigerato.
12 Si deve dunque risolvere la prima questione sottoposta dal Bundesgerichtshof dichiarando che l' art. 5, n. 2 del regolamento n. 262/79 va interpretato nel senso che gli indicatori contemplati da detta disposizione devono venir ripartiti in modo omogeneo non solo nel burro concentrato riscaldato, ma anche nel burro concentrato refrigerato.
Sulla seconda questione
13 Con la prima parte della seconda questione, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare a chi spetta dimostrare che la ripartizione degli indicatori è stata operata in modo omogeneo conformemente all' art. 5, n. 2 del regolamento n. 262/79.
14 A questo proposito è sufficiente osservare che, in applicazione dell' art. 22, n. 5 del regolamento n. 262/79, la cauzione viene incamerata, totalmente o parzialmente, qualora si constati che non sono state rispettate le condizioni di cui all' art. 5 dello stesso regolamento.
15 Ne consegue che spetta all' autorità nazionale competente constatare l' infrazione e fornire la prova dell' inosservanza delle condizioni di cui all' art. 5.
16 Con la seconda parte della seconda questione, il giudice nazionale vuol sapere se il prelievo di un campione in condizioni come quelle descritte nell' ordinanza di rinvio può costituire la prova che le condizioni enunciate all' art. 5 non sono state rispettate.
17 A questo proposito conviene osservare che, secondo l' art. 21 del regolamento n. 262/79, già ricordato, lo Stato membro sul cui territorio vengono effettuate le operazioni, al momento della trasformazione del burro e dell' inserimento degli indicatori menzionati all' art. 5, nn. 1 e 2, deve effettuare controlli in loco frequenti e repentini vertenti, tra l' altro, sulla composizione dei prodotti ottenuti.
18 Indubbiamente, questa disposizione non riguarda espressamente un controllo come quello della fattispecie, che consiste nel prelievo di un campione durante il trasporto del burro concentrato e i cui risultati vengono comunicati solo ad esportazione avvenuta.
19 Non consegue però da questo fatto che il controllo effettuato in queste condizioni debba considerarsi illegittimo o che sia vietato tener conto dei risultati ottenuti.
20 Si deve infatti sottolineare che il legislatore comunitario non ha emanato disposizioni che disciplinino in modo particolareggiato tutte le modalità di controllo, lasciando così agli Stati membri la libertà di disciplinarle in funzione del loro ordinamento giuridico particolare e sotto la loro responsabilità, scegliendo la soluzione più idonea (v. sentenza 6 maggio 1982, cause 146, 192 e 193/81, BayWa/Balm (Racc. pag. 1503, punto 20 della motivazione).
21 Di conseguenza spetta al giudice nazionale valutare, secondo il proprio diritto, se il prelievo di un campione durante il trasporto del burro concentrato e i risultati della sua analisi consentano di accertare un' inosservanza delle condizioni poste dall' art. 5, n. 2 del regolamento 262/79.
22 Si deve perciò risolvere la seconda questione posta dal Bundesgerichtshof dichiarando che, da un lato, spetta all' autorità nazionale competente fornire la prova che le condizioni poste dall' art. 5 dello stesso regolamento non sono state osservate e che, d' altro canto, spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale, se il prelievo di un campione durante il trasporto di burro concentrato e i risultati della sua analisi possano servire ad accertare detta infrazione.
Sulla terza questione
23 Con la terza questione, il giudice nazionale vuol sapere se l' art. 22, n. 5 del regolamento n. 262/79 già ricordato, stride con il principio della proporzionalità.
24 Onde risolvere detto quesito, si deve ricordare che, come già si è osservato al punto 9, l' inserimento di indicatori e la loro ripartizione omogenea nel burro concentrato mirano a consentire l' identificazione del burro d' intervento onde verificare che non sia stato distolto dalla sua destinazione. D' altro canto, l' ottavo considerando del regolamento n. 262/79 indica espressamente che, data l' entità della riduzione di prezzo praticata nell' aggiudicazione, si deve imporre il deposito di cauzioni di trasformazione per garantire che l' impiego del burro sia conforme alle condizioni poste. Infine, emerge dall' art. 22, n. 5, del regolamento n. 262/79 che la cauzione di trasformazione è destinata a garantire l' osservanza delle condizioni poste dall' art. 5 del regolamento.
25 Dal complesso di dette disposizioni si desume che la cauzione in questione è stata istituita per l' appunto per garantire che l' acquirente assolva uno dei suoi obblighi principali, cioè l' inserimento nel burro di determinati prodotti in funzione della sua destinazione, il che consente di distinguere questo tipo di burro da quello di varietà diverse.
26 Orbene una consolidata giurisprudenza conferma che, se un obbligo va considerato come obbligo principale, la cui osservanza assume importanza fondamentale per il buon funzionamento del sistema comunitario, l' inosservanza di detto obbligo può essere punita con l' incameramento totale della cauzione, senza che ciò costituisca infrazione al principio della proporzionalità (v. sentenza 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas, Racc. pag. 3537).
27 Inoltre si deve osservare che il principio di proporzionalità si applica in forza dell' art. 22, n. 5, del regolamento n. 262/79, il cui primo comma stabilisce che va incamerata la sola parte della cauzione corrispondente alla partita per la quale l' acquirente non ha assolto il suo obbligo di trasformazione, mentre il secondo comma contempla un incameramento parziale della cauzione nel caso di inserimento di indicatori in percentuale inferiore al 20% di quella fissata in applicazione dell' art. 5, n. 2 di detto regolamento.
28 Così stando le cose, il fatto che l' ente di intervento interessato dichiari incamerata, conformemente all' art. 22, n. 5, primo comma del regolamento n. 262/79 già ricordato, la quota di cauzione corrispondente alla partita per la quale l' acquirente non ha assolto l' obbligo di trasformazione, senza che ciò sia imputabile ad un caso di forza maggiore, non costituisce contravvenzione al principio di proporzionalità.
29 Si deve quindi risolvere la terza questione del Bundesgerichtshof dichiarando che l' art. 22, n. 5 del regolamento n. 262/79 non contravviene al principio di proporzionalità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 5 febbraio 1992, dichiara:
1) L' art. 5, n. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 12 febbraio 1979, n. 262, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, va interpretato nel senso che gli indicatori contemplati da detta disposizione devono venir ripartiti in modo omogeneo non solo nel burro concentrato riscaldato, ma anche nel burro concentrato refrigerato.
2) L' art. 22, n. 5 del regolamento n. 262/79 va interpretato nel senso che da un lato, spetta all' autorità nazionale competente fornire la prova che le condizioni poste dall' art. 5 dello stesso regolamento non sono state osservate e che, d' altro canto, spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale, se il prelievo di un campione nel corso del trasporto di burro concentrato e i risultati della sua analisi possano servire ad accertare detta infrazione.
3) L' art. 22, n. 5 del regolamento n. 262/79 non contravviene al principio di proporzionalità.
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