Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Insufficienza di una semplice circolare amministrativa
(Trattato CEEA, art. 161)
Massima
E' necessario che ciascuno Stato membro dia alle direttive un' esecuzione pienamente rispondente all' esigenza di certezza del diritto e trasponga quindi il contenuto delle direttive in norme interne a carattere vincolante.
Non può essere considerata sufficiente a garantire l' adeguata trasposizione di una direttiva una semplice circolare amministrativa, che non ha mai costituito oggetto di pubblicazione ufficiale, derogabile a discrezione dell' amministrazione e contenente unicamente raccomandazioni prive di carattere vincolante.
Parti
Nella causa C-95/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 1, 2, nn. 1 e 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici (GU L 265, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 30 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 marzo 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 141 del Trattato CEEA, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 1, 2, nn. 1 e 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici (GU L 265, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEEA.
2 Ai sensi dell' art. 7 della direttiva: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1986. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva".
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 La Commissione fa valere che, in forza dell' art. 161 del Trattato CEEA e dell' art. 7 della direttiva, la Repubblica italiana era tenuta ad adottare le disposizioni necessarie per garantire il recepimento della direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale.
5 La Repubblica italiana, pur riconoscendo che un formale recepimento della direttiva non è ancora avvenuto, sostiene che esso non è necessario. Infatti, le prescrizioni contenute nella direttiva troverebbero già preciso riscontro nella circolare del ministero della Sanità 2 agosto 1984, n. 62, avente ad oggetto "la radioprotezione del paziente nelle indagini diagnostiche e nei trattamenti terapeutici di radiologia e di medicina nucleare" (in prosieguo: la "circolare"), inviata a tutte le autorità ed agli uffici competenti.
6 L' argomento della Repubblica italiana non può essere accolto.
7 Infatti, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, è necessario che ciascuno Stato membro dia alle direttive un' esecuzione pienamente rispondente all' esigenza di certezza del diritto e trasponga quindi le direttive in norme interne a carattere vincolante (v. sentenza 2 dicembre 1986, causa 239/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3645, punto 7 della motivazione).
8 Orbene, dalle memorie scritte e dalle difese orali delle parti è emerso che la circolare anzidetta non ha mai costituito oggetto di pubblicazione ufficiale, è derogabile a discrezione dell' amministrazione italiana e contiene unicamente delle raccomandazioni prive di carattere vincolante.
9 Ne consegue che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti necessari a dare attuazione alla direttiva soprammenzionata.
10 Ciò posto, occorre constatare l' inadempimento nei termini richiesti dalla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 1, 2, nn. 1 e 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 3 settembre 1984, 84/466/Euratom, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEEA.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy