Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Interpretazione di una decisione di autorizzazione al fine di determinare i destinatari dell' aiuto autorizzato
(Decisione della Commissione 83/396/CECA)
2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Aiuti diversi per le imprese del settore pubblico e per quelle del settore privato, ma autorizzati sulla scorta degli stessi criteri - Mancanza di discriminazione
[Trattato CECA, art. 4, lett. b); decisione della Commissione 83/396/CECA]
Massima
1. L' art. 1 della decisione 83/396, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, autorizza la concessione dell' aiuto consistente nel rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico soltanto in favore delle imprese che rientravano nel settore privato al momento della sua adozione.
2. Non contravviene all' art. 4, lett. b), del Trattato CECA, il quale vieta i provvedimenti e le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, la decisione della Commissione di autorizzare l' aiuto che uno Stato membro intenda concedere soltanto alle imprese private, allorché, in primo luogo, altri aiuti parimenti autorizzati sono stati destinati soltanto alle imprese del settore pubblico dello Stato membro e, in secondo luogo, tutti gli aiuti autorizzati sono stati oggetto di una valutazione alla luce delle riduzioni di capacità accettate da ciascun destinatario o categoria di destinatari.
Parti
Nel procedimento C-99/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 41 del Trattato CECA, dal Consiglio di Stato italiano, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Terni SpA,
Italsider SpA
e
Cassa conguaglio per il settore elettrico,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396/CECA, concernente gli aiuti che lo Stato italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici (GU L 227, pag. 24),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward, R. Joliet (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Terni SpA e l' Italsider SpA, dagli avv.ti Nico Schaeffer, del foro di Lussemburgo, Filippo Lubrano e Giuliano Lemme, del foro di Roma;
- per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Lucio Gussetti e Vittorio Di Bucci, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Terni SpA, dell' Italsider SpA, del governo italiano e della Commissione, all' udienza del 27 maggio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 6 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 27 marzo seguente, il Consiglio di Stato italiano ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 41 del Trattato CECA, talune questioni pregiudiziali sull' interpretazione e sulla validità della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396/CECA, concernente gli aiuti che lo Stato italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici (GU L 227, pag. 24, in prosieguo: la "decisione 83/396").
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito del ricorso d' annullamento proposto dalle società italiane Terni SpA (in prosieguo: la "Terni") e Italsider SpA (in prosieguo: l' "Italsider") avverso i provvedimenti con i quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico, fondandosi sulla citata decisione della Commissione, ha loro negato la concessione di un aiuto di Stato.
3 L' art. 1 del decreto legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell' industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti (GURI n. 244 del 5 settembre 1981, in prosieguo: il "decreto legge"), come modificato dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617 (GURI n. 303 del 4 novembre 1981), ha istituito a favore delle imprese elettrosiderurgiche un aiuto sotto forma di riduzione del prezzo dell' elettricità. Detto aiuto si traduceva nel rimborso da parte dello Stato italiano degli aumenti del sovrapprezzo termico, consistente in un supplemento sul prezzo dell' elettricità istituito per incoraggiare il risparmio energetico, il cui importo veniva periodicamente aggiornato dal Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il "CIP").
4 Ai sensi dell' art. 1 del decreto ministeriale 26 gennaio 1982 (GURI n. 71 del 13 marzo 1982, in prosieguo: il "decreto ministeriale"), destinatarie dell' aiuto erano le "imprese elettrosiderurgiche (...) nei cui stabilimenti (...) l' energia consumata nei forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore su base annua al 50% dell' energia elettrica complessivamente impiegata negli stabilimenti medesimi".
5 In conformità alla decisione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, che istituisce le norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (GU L 228, pag. 14), il governo italiano ha notificato alla Commissione l' aiuto previsto dal decreto legge.
6 Con lettere 1 ottobre, 20 novembre, 3 dicembre 1981 e 30 settembre 1982, il governo italiano ha notificato altri aiuti previsti esclusivamente in favore di due membri della holding pubblica Istituto per la Ricostruzione Industriale, e cioè il gruppo Finsider, di cui facevano parte la Terni e l' Italsider, e la società Sisma.
7 Viste le osservazioni del governo italiano e preso atto di talune modifiche da questo apportate, il 29 giugno 1983 la Commissione ha autorizzato i diversi aiuti previsti in favore del gruppo Finsider, della società Sisma nonché degli altri produttori siderurgici con una decisione unica, ossia la decisione 83/396.
8 L' art. 1 di detta decisione dispone quanto segue:
"I sottoelencati aiuti che il governo italiano intende concedere al gruppo Finsider, alla società Sisma ed ai produttori siderurgici il cui consumo annuo di energia elettrica è dovuto per oltre il 50% all' utilizzazione di forni elettrici, sono compatibili con l' ordinato funzionamento del mercato comune nella misura in cui sono rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5:
1. A favore della Finsider:
- aiuti agli investimenti:
- (...)
- aiuti per il mantenimento in attività:
- contributo in conto interessi e garanzia dello Stato su un prestito che l' IRI emetterà a favore di Finsider per un ammontare di 2 000 miliardi di lire;
- ripiano delle perdite delle imprese ex EGAM: 494,4 miliardi di lire;
- copertura dei cosiddetti oneri 'indiretti' o 'impropri' : 313 miliardi di lire;
- aiuti per la ricerca e lo sviluppo fino a 57 miliardi di lire:
- dotazione dell' IRI per la ricapitalizzazione della Finsider: 5 937,9 miliardi di lire.
2. A favore della Sisma:
dotazione dell' IRI in vista della ricapitalizzazione: 49,007 miliardi di lire.
3. A favore dei produttori privati:
- assunzione a carico del Tesoro degli aumenti del sovrapprezzo termico fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi, dal 31 marzo 1981 sino al 31 dicembre 1982;
- (...)".
9 A seguito della decisione della Commissione, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente al quale la legge nazionale ha conferito la competenza per il rimborso del sovrapprezzo termico, il 21 marzo 1984 ha deciso di sospendere per il futuro i rimborsi a favore della Terni e dell' Italsider. Essa ha inoltre deciso di recuperare gli importi già rimborsati fino a quel momento alle due società in applicazione del decreto legge e del decreto ministeriale, e cioè rispettivamente 82 814 829 LIT e 293 833 262 LIT. Secondo la Cassa conguaglio per il settore elettrico, infatti, la Commissione aveva autorizzato detto tipo di aiuti soltanto in favore dei produttori privati, di cui la Terni e l' Italsider, data la partecipazione statale al loro capitale sociale, non facevano parte.
10 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto i ricorsi d' annullamento proposti dalla Terni e dall' Italsider avverso i provvedimenti della Cassa conguaglio per il settore elettrico; le due società si sono pertanto appellate al Consiglio di Stato. Ritenendo che la soluzione delle controversie dipendesse dalla portata della decisione della Commissione, detto organo giurisdizionale ha chiesto alla Corte di dichiarare:
"se la suddetta decisione, nell' autorizzare gli aiuti previsti dalle norme interne considerate e nello stabilirne i limiti, abbia considerato le società appellanti produttori privati o pubblici, in considerazione del loro regime giuridico interno ovvero della partecipazione pubblica al loro capitale sociale, e se perciò per esse sia stata o no autorizzata l' assunzione a carico del Tesoro dello Stato degli aumenti del sovrapprezzo termico già detti" e
"se le stesse società, una volta considerate dalla stessa decisione produttori pubblici, ma non partecipi dei diversi aiuti autorizzati alla Finsider ed alla Sisma, siano state esposte a disparità di trattamento rispetto ai produttori privati, quanto all' assunzione a carico del Tesoro dello Stato degli aumenti del sovrapprezzo termico".
Sulla questione dei destinatari dell' aiuto
11 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se la decisione della Commissione autorizzi la concessione alle società Terni e Italsider dell' aiuto consistente nel rimborso di aumenti del sovrapprezzo termico.
12 Occorre anzitutto rilevare che l' art. 1 della decisione della Commissione distingue, fra i destinatari degli aiuti, il gruppo Finsider, la società Sisma e i produttori privati, e che, per ogni destinatario o gruppo di destinatari, esso elenca gli aiuti autorizzati; va osservato, infine, che esso autorizza esplicitamente il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico soltanto in favore dei produttori privati.
13 Come emerge inoltre dal decimo 'considerando' della decisione della Commissione, questa ha considerato l' aiuto consistente nel rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico, sottoposto al suo esame, come concernente esclusivamente il settore privato.
14 Di conseguenza, poiché, al momento dell' adozione della decisione, la Terni e l' Italsider appartenevano al gruppo pubblico Finsider, la decisione della Commissione non ha autorizzato la concessione a queste società dell' aiuto consistente nel rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico.
15 La prima questione dev' essere quindi risolta nel senso che l' art. 1 della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, non autorizza la concessione alle società Terni e Italsider dell' aiuto consistente nel rimborso di aumenti del sovrapprezzo termico.
Sulla questione della validità della decisione
16 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se, nell' ipotesi in cui si ritenga che la Terni e l' Italsider non potessero fruire dell' aiuto consistente nel rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico, la decisione della Commissione non sia invalida, in quanto comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i produttori siderurgici privati e i produttori siderurgici facenti parte di gruppi pubblici.
17 Occorre rilevare in primo luogo che, se la decisione 83/396 non autorizza la concessione alla Terni e all' Italsider dell' aiuto consistente nel rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico, gli aiuti agli investimenti e gli aiuti per il mantenimento in attività che essa d' altro canto ammette sono stati previsti dalla normativa italiana soltanto in favore del gruppo Finsider, e che, come emerge dalle risposte del governo italiano, della Commissione, della Terni e dell' Italsider ai quesiti posti dalla Corte, entrambe le società hanno effettivamente fruito di detti aiuti.
18 In secondo luogo, come risulta dai 'considerando' della decisione 83/396, la Commissione ha valutato gli aiuti rispettivamente previsti per il gruppo Finsider, per la Sisma e per i produttori privati alla luce delle riduzioni di capacità accettate da ciascun destinatario o categoria di destinatari.
19 A torto, quindi, si contesta la validità della decisione adducendo che la Commissione, non avendo autorizzato la concessione alla Terni e all' Italsider dell' aiuto consistente nel rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico, avrebbe trasgredito l' art. 4, lett. b), del Trattato CECA, che vieta i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori.
20 La seconda questione dev' essere pertanto risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità della decisione della Commissione 83/396.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Consiglio di Stato, con decisione 6 febbraio 1992, dichiara:
1) L' art. 1 della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396/CECA, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, non autorizza la concessione alle società Terni e Italsider dell' aiuto consistente nel rimborso di aumenti del sovrapprezzo termico.
2) Dall' esame della seconda questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità della decisione della Commissione 83/396/CECA.
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