Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Interpretazione di una decisione di autorizzazione al fine di determinare il periodo cui l' autorizzazione si riferisce
(Decisione della Commissione 83/396/CECA, art. 1)
Massima
L' art. 1 della decisione 83/396, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, non osta all' applicazione dell' art. 1 del decreto legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell' industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti, come modificato dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617, nella parte in cui esso prevede il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico, gravanti sull' energia elettrica consumata dalle imprese siderurgiche tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1983.
Infatti, autorizzando l' assunzione a carico del Tesoro degli aumenti del sovrapprezzo termico fissati a partire dal 31 marzo 1981 e fino al 31 dicembre 1982, l' art. 1 della decisione 83/396 intende fare riferimento al periodo durante il quale detti aumenti sono stati decisi, e non al periodo durante il quale è stata consumata l' energia elettrica il cui costo supplementare poteva essere posto a carico dello Stato italiano.
Parti
Nel procedimento C-100/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 41 del Trattato CECA, dal Consiglio di Stato italiano, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Fonderia A. SpA
e
Cassa conguaglio per il settore elettrico,
domanda vertente sull' interpretazione della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396/CECA, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici (GU L 227, pag. 24),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward, R. Joliet (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Fonderia A. SpA, dall' avv. Angelo Picotti, del foro di Brescia;
- per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Lucio Gussetti e Vittorio Di Bucci, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Fonderia A. SpA, del governo italiano e della Commissione, all' udienza del 27 maggio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 6 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 27 marzo seguente, il Consiglio di Stato ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 41 del Trattato CECA, una questione pregiudiziale sull' interpretazione della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396/CECA, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici (GU L 227, pag. 24, in prosieguo: la "decisione 83/396").
2 La detta questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso d' annullamento proposto dall' impresa siderurgica italiana Fonderia A. SpA (in prosieguo: la "Fonderia") avverso il provvedimento con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico, fondandosi sulla citata decisione della Commissione, le ha negato la concessione di un aiuto di Stato.
3 L' art. 1 del decreto legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell' industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti (GURI n. 244 del 5 settembre 1981, in prosieguo: il "decreto legge"), come modificato dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617 (GURI n. 303 del 4 novembre 1981), ha istituito a favore di talune imprese elettrosiderurgiche un aiuto sotto forma di riduzione del prezzo dell' elettricità. Detto aiuto si traduceva nel rimborso da parte dello Stato italiano degli aumenti del sovrapprezzo termico, consistente in un supplemento sul prezzo dell' elettricità istituito per incoraggiare il risparmio energetico, il cui importo veniva periodicamente aggiornato dal Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il "CIP"). Ai sensi dello stesso decreto legge, l' aiuto si limitava agli aumenti del sovrapprezzo termico che sarebbero stati fissati dal CIP dopo il 31 marzo 1981 e che costituissero una maggiorazione del costo dell' energia elettrica consumata tra il 6 settembre 1981 (data dell' entrata in vigore del decreto legge) e il 30 giugno 1983.
4 In conformità alla decisione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, che istituisce le norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (GU L 228, pag. 14), il governo italiano ha notificato alla Commissione il progetto di aiuto.
5 Con decisione 83/396 (art. 1, n. 3), la Commissione ha autorizzato in favore dei produttori privati la
"assunzione a carico del Tesoro degli aumenti del sovrapprezzo termico fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi, dal 31 marzo 1981 sino al 31 dicembre 1982".
6 Fondandosi su tale decisione, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente al quale la legge nazionale ha conferito la competenza per il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico, il 17 aprile 1987 ha respinto la domanda di rimborso presentata dalla Fonderia a fronte dell' energia elettrica consumata tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1983. L' ente italiano ha infatti ritenuto che la Commissione intendesse limitare l' aiuto del governo italiano al periodo tra il 31 marzo 1981 e il 31 dicembre 1982.
7 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso d' annullamento proposto dalla Fonderia avverso il provvedimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico; la società si è pertanto appellata al Consiglio di Stato. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dalla portata della decisione della Commissione, detto organo giurisdizionale ha chiesto alla Corte di dichiarare
"se la suddetta decisione, nell' autorizzare gli aiuti previsti dalle norme interne considerate e nello stabilirne i limiti, abbia inteso autorizzare solo l' assunzione a carico del Tesoro dello Stato degli aumenti del sovrapprezzo termico nel periodo di tempo compreso fra il 31 marzo 1981 e il 31 dicembre 1982 ovvero gli aumenti suddetti, disposti con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, emanati in tale periodo di tempo, fermo restando il termine finale dell' assunzione dell' onere stabilito nelle norme interne (30 giugno 1983); se perciò sia stata o no autorizzata l' assunzione a carico del Tesoro dello Stato degli aumenti del sovrapprezzo termico relativamente al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1983".
8 Con detta questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 1 della decisione della Commissione 83/396 osti all' applicazione della normativa italiana nella parte in cui essa prevede il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico gravanti sull' energia elettrica consumata dalle imprese siderurgiche tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1983.
9 Occorre osservare anzitutto che le date del 31 marzo 1981 e del 31 dicembre 1982, menzionate all' art. 1 della decisione della Commissione, possono indicare soltanto l' inizio e la fine di un periodo riferito allo stesso avvenimento, e cioè il periodo in cui sono stati adottati i provvedimenti di aumento del sovrapprezzo termico oppure il periodo durante il quale è stata consumata l' energia elettrica il cui costo supplementare poteva essere posto a carico dello Stato italiano.
10 Si deve rilevare inoltre che la data del 31 marzo 1981, richiamata nella decisione della Commissione, compare anche nel decreto legge italiano, il quale vi fa riferimento per precisare che sarebbero stati presi in considerazione soltanto gli aumenti del sovrapprezzo termico decisi dopo tale data.
11 Di conseguenza, le date del 31 marzo 1981 e del 31 dicembre 1982, menzionate nella decisione della Commissione, possono essere intese soltanto come indicanti l' inizio e la fine del periodo durante il quale sarebbero stati adottati provvedimenti di aumento del sovrapprezzo termico. Esse non riguardano il periodo durante il quale è stata consumata l' energia elettrica il cui costo supplementare poteva essere posto a carico dello Stato italiano.
12 Quest' interpretazione è confermata dal fatto che mai nel corso della procedura d' esame la Commissione ha sollevato questioni o obiezioni a proposito del periodo previsto dal decreto legge italiano, periodo durante il quale è stata consumata l' energia elettrica il cui costo supplementare poteva essere posto a carico dello Stato italiano. Non vi è alcun passaggio dei 'considerando' , peraltro ben circostanziati, né del dispositivo della decisione che faccia allusione, contestandolo, a detto periodo. Le uniche condizioni apposte dalla Commissione all' approvazione degli aiuti previsti dal governo italiano riguardano infatti le riduzioni di capacità produttiva da effettuare da parte delle imprese destinatarie degli aiuti nonché le modalità di versamento degli stessi (artt. 2-5).
13 La questione sollevata dev' essere quindi risolta nel senso che l' art. 1 della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, non osta all' applicazione dell' art. 1 del decreto legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell' industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti, come modificato dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617, nella parte in cui esso prevede il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico gravanti sull' energia elettrica consumata dalle imprese siderurgiche tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1983.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Consiglio di Stato, con decisione 6 febbraio 1992, dichiara:
L' art. 1 della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/396/CECA, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, non osta all' applicazione dell' art. 1 del decreto legge 4 settembre 1981, n. 495, recante provvedimenti urgenti in favore dell' industria siderurgica ed in materia di impianti disinquinanti, come modificato dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617, nella parte in cui esso prevede il rimborso degli aumenti del sovrapprezzo termico gravanti sull' energia elettrica consumata dalle imprese siderurgiche tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1983.
Full & Egal Universal Law Academy