Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ravvicinamento delle legislazioni ° Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ° Direttiva 71/305 ° Deroghe alle disposizioni ordinarie ° Presupposti ° Sussistenza di circostanze eccezionali
[Direttiva del Consiglio 71/305, art. 9, lett. d)]
Massima
L' art. 9, lett. d), della direttiva 71/305, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, consente, in circostanze eccezionali, deroghe alle disposizioni ordinarie, in particolare a quelle in materia di pubblicità. Tuttavia tali deroghe non sono applicabili se le amministrazioni aggiudicatrici dispongono del tempo sufficiente per indire una procedura accelerata di aggiudicazione quale prevista dall' art. 15 della direttiva.
Parti
Nella causa C-107/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Aresu e Rafael Pellicer, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie Adelaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann,
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 31 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 1 aprile 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5, in prosieguo: la "direttiva").
2 Il titolo III della direttiva contiene, fra l' altro, disposizioni dirette a garantire un' adeguata pubblicità dei bandi di gara, di modo che tutti gli imprenditori interessati della Comunità possano essere informati dell' appalto ed eventualmente partecipare alla gara.
3 Ai sensi dell' art. 12 della direttiva, i bandi di gara devono essere inviati all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, che provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale entro nove giorni dalla data di spedizione. Il quarto comma dello stesso articolo precisa tuttavia che, nella procedura accelerata prevista dall' art. 15, il termine per la pubblicazione è di cinque giorni al massimo dalla data di spedizione.
4 L' art. 14 della direttiva fissa il termine di ricezione delle domande di partecipazione e il termine di ricezione delle offerte che i concorrenti prescelti sono invitati a presentare in 21 giorni almeno a decorrere, rispettivamente, dalla data di spedizione del bando e dalla data di spedizione dell' invito scritto rivolto ai concorrenti. L' art. 15 precisa tuttavia che, qualora l' urgenza renda inidonei i termini prescritti dall' art. 14, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare termini ridotti, vale a dire 12 giorni dalla data di spedizione del bando per le domande di partecipazione e 10 giorni dall' invito scritto per le offerte. Tale procedura accelerata riduce quindi la durata totale della procedura di pubblicità da 42 giorni ad un minimo di 22 giorni.
5 L' art. 9 della direttiva esenta vari casi dall' applicazione di queste disposizioni in materia di pubblicità. In particolare l' art. 9, lett. d), prevede una deroga "quando, nella misura dello stretto necessario, l' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure".
6 Il 18 giugno 1988 l' Ufficio del Genio Civile di Bolzano, organo periferico del ministero dei Lavori pubblici, ha attribuito all' impresa italiana Collini e Rabbiosi SpA l' appalto della realizzazione di una diga paravalanghe nella zona denominata "Alpe Gallina", in località Colle Isarco/Brennero, senza che il relativo bando di gara fosse stato previamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
7 Ravvisando in tale omissione un' infrazione della direttiva, la Commissione, con lettera 24 gennaio 1990, ha invitato la Repubblica italiana a presentarle le sue osservazioni entro un mese.
8 La risposta fornita dal governo italiano il 15 marzo 1990 ha indotto la Commissione ad emettere nei suoi confronti, il 13 febbraio 1991, un parere motivato. In mancanza di reazioni a tale parere, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in oggetto.
9 Essa sostiene che il governo italiano non ha provato la sussistenza dell' eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili, ai sensi dell' art. 9, lett. d), della direttiva. A questo proposito rileva anzitutto che fra la presentazione alle autorità nazionali competenti, il 10 giugno 1988, della relazione del Servizio geologico del ministero dell' Ambiente, che raccomandava nella fattispecie un intervento urgente, e l' inizio dei lavori, il 21 settembre 1988, sono trascorsi oltre tre mesi, e che durante tale periodo il governo italiano avrebbe potuto seguire la procedura accelerata di 22 giorni prevista dalla direttiva. La Commissione sottolinea poi che l' ultima valanga verificatasi nel territorio del Brennero nel 1975 non poteva giustificare un intervento urgente.
10 Secondo il governo italiano, il punto di vista della Commissione non tiene conto del fatto nuovo risultante dalla predetta relazione geologica quanto al pericolo imprevedibile ed imminente di valanghe nella zona di cui trattasi. Esso fa presente che, tenuto conto della situazione di urgenza così emersa, le autorità italiane hanno considerato che i lavori dovevano assolutamente cominciare prima della fine dell' autunno 1988, che quindi l' iter amministrativo doveva essere compiuto entro il breve termine dei tre mesi estivi e che, di conseguenza, risultava impossibile attenersi a quanto prescritto dalla direttiva.
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Ai sensi dell' art. 9, lett. d), della direttiva, la deroga prevista dallo stesso articolo, vale a dire la dispensa dall' obbligo di far pubblicare il bando di gara, è subordinata al sussistere di tre presupposti cumulativi. Essa presuppone infatti la sussistenza di un evento imprevedibile, di un' eccezionale urgenza incompatibile con il tempo richiesto da altre procedure e, infine, di un nesso di causalità fra l' evento imprevedibile e la situazione di eccezionale urgenza che ne deriva.
13 A tale proposito, la cronistoria, minuziosamente analizzata dall' avvocato generale nei paragrafi 8 e 13 delle sue conclusioni, attesta che nulla ostava a che il governo italiano rispettasse, nella fattispecie, i termini della procedura accelerata prescritti dalla direttiva.
14 Si deve quindi convenire con la Commissione che il governo italiano non ha provato che ricorressero gli estremi dell' eccezionale urgenza ai sensi dell' art. 9, lett. d).
15 Pertanto, senza che occorra accertare se gli altri due presupposti della deroga sussistessero nel caso di specie, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana, essendo rimasta soccombente, dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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