Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e morte ° Calcolo delle prestazioni ° Determinazione dell' importo teorico ° Inclusione nel calcolo di tutti i periodi di contribuzione maturati in base alle normative dei vari Stati membri ° Prestazione autonoma pari alla pensione integrale riconosciuta dalla normativa dello Stato membro dell' ente competente ° Conseguenze
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 46, nn. 1 e 2, lett. a)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e morte ° Calcolo delle prestazioni ° Determinazione dell' importo effettivo ° Inclusione nel calcolo, senza applicazione delle norme anticumulo nazionali, di tutti i periodi di contribuzione maturati in base alle normative dei vari Stati membri
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 2, lett. b)]
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni ° Norme anticumulo nazionali ° Norma nazionale che limita a 45 anni l' anzianità contributiva massima che può essere fatta valere dai lavoratori subordinati e che comporta la riduzione del periodo di contribuzione maturato da un lavoratore migrante, fino a concorrenza degli anni maturati in un altro Stato membro ° Ammissibilità ° Presupposti
(Trattato CEE, artt. 48 e 51; regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 12, n. 2, e 46)
Massima
1. Per determinare l' importo della prestazione a norma dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l' ente competente di uno Stato membro deve procedere alla totalizzazione di tutti i periodi maturati in base alle normative degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto, in particolare i periodi di servizio militare assolti dal lavoratore e riconosciuti dalla normativa di un altro Stato membro come periodi di contribuzione ai sensi di questa disposizione, anche qualora tali periodi non siano presi in considerazione dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente competente.
Tuttavia, qualora il lavoratore abbia già acquisito il diritto, in base all' art. 46, n. 1, del regolamento, a una prestazione autonoma pari alla pensione integrale riconosciuta dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente competente, senza dover ricorrere alla contabilizzazione dei periodi maturati dal lavoratore in base alle normative di altri Stati membri, la presa in considerazione di questi ultimi periodi non è necessaria ai fini dell' acquisizione del diritto alle prestazioni per integrare i periodi maturati in base alla normativa dello Stato da cui dipende l' ente competente.
2. Per determinare l' importo effettivo della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' ente competente deve prendere in considerazione tutti i periodi di contribuzione maturati e riconosciuti come tali dalle normative di tutti gli Stati membri, ivi compresi i periodi fittizi che precedono il verificarsi del rischio, riconosciuti dalla normativa nazionale applicabile, senza poter applicare le proprie norme anticumulo esterne per liquidare il detto importo effettivo. In particolare, l' ente non può applicare queste ultime norme detraendo il periodo di attività compiuto dal lavoratore in un altro Stato membro dal numero di anni fittizi aggiunti a quelli di occupazione effettiva in base alla normativa dello Stato membro da cui esso dipende.
3. Né gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71, né gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano all' applicazione di una norma anticumulo nazionale che limiti a 45 anni l' anzianità contributiva massima che può essere fatta valere dai lavoratori subordinati e che, a prescindere dalla cittadinanza dei lavoratori e dallo Stato membro da cui dipende il regime pensionistico in base al quale sono stati maturati i periodi di contribuzione in eccesso rispetto all' anzianità contributiva massima, comporti una riduzione del periodo di contribuzione effettivo maturato da un lavoratore migrante nello Stato membro da cui dipende l' ente liquidatore, corrispondente agli anni di contribuzione maturati in un altro Stato membro, sempreché la riduzione dei diritti maturati dal lavoratore migrante nello Stato membro da cui dipende l' ente liquidatore sia compensata dai diritti a pensione di vecchiaia acquisiti in forza del regolamento nel secondo Stato membro.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-113/92, C-114/92 e C-156/92,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Charleroi (Belgio), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Enrico Fabrizii (C-113/92)
Pietro Neri (C-114/92)
e
Office national des pensions (ONP),
domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 46, n. 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
e
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Aldo Del Grosso (C-156/92)
e
Office national des pensions (ONP),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE nonché degli artt. 12 e 46 del citato regolamento (CEE) n. 1408/71,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per i signori E. Fabrizii, P. Neri e A. Del Grosso, dal signor D. Rossini, delegato sindacale della Confédération des syndicats chrétiens,
° per l' Office national des pensions, dal signor R. Masyn, amministratore generale dell' ente,
° nel solo procedimento C-156/92, per il governo belga, dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor T. Margellos, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali presentate dall' Office national des pensions, rappresentato dal signor J.-P. Lheureux, segretario amministrativo dell' ente, in qualità di agente, e dalla Commissione, all' udienza del 1 aprile 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze in data 2 aprile 1992, pervenute in cancelleria i successivi 10 e 13 aprile, il Tribunal du travail di Charleroi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 46, n. 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento").
2 Con ordinanza 30 aprile 1992, pervenuta in cancelleria il successivo 7 maggio, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE nonché 12 e 46 del regolamento.
3 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie sorte tra tre lavoratori migranti italiani e l' Office national belge des pensione (in prosieguo: l' "ONP") in ordine alla liquidazione della loro pensione di vecchiaia.
4 Il signor Fabrizii, ricorrente nella causa principale di cui al procedimento C-113/92, aveva svolto attività lavorativa in Belgio come minatore di galleria per un periodo di 26 anni, periodo che in tale Stato membro dà diritto all' attribuzione di 4 anni supplementari fittizi di anzianità contributiva. In un primo tempo, l' ONP riconosceva al signor Fabrizii una pensione di vecchiaia, prevista dalla normativa belga per i minatori, determinata sulla base di un' anzianità contributiva di 30 anni.
5 Successivamente, il signor Fabrizii otteneva una pensione di vecchiaia italiana avendo egli prestato servizio militare in tale paese negli anni 1940-1945, periodo equivalente a 4 anni nel regime minerario belga.
6 Per tale ragione, l' ONP procedeva al ricalcolo delle spettanze dell' interessato, riducendo la durata della sua anzianità contributiva belga a 26 anni in applicazione dell' art. 10, n. 2, primo e quarto comma, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati (Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 1125; in prosieguo: il "regio decreto"), con successive modifiche.
7 In forza di tale norma, infatti, dagli anni di contribuzione supplementari fittizi vanno detratti gli anni in relazione ai quali il lavoratore ha maturato il diritto a una pensione di vecchiaia in base a un altro regime previdenziale belga, fatta eccezione per quello dei lavoratori autonomi, ovvero in base a un regime di un paese straniero.
8 Il signor Neri, ricorrente nella causa principale di cui al procedimento C-114/92, aveva svolto attività lavorativa in Belgio per un periodo di 34 anni. In un primo momento l' ONP, riconoscendogli 5 anni supplementari fittizi, gli concedeva una pensione di vecchiaia belga calcolata sulla base di un' anzianità contributiva pari a 39 anni.
9 Nel provvedimento definitivo di liquidazione, l' ONP, detraendo un anno fittizio, riconosceva al signor Neri una pensione equivalente a soli 38 anni di contribuzione, in considerazione del fatto che nel frattempo egli aveva ottenuto una pensione di vecchiaia italiana, per aver prestato servizio militare in tale paese per un periodo corrispondente in Belgio a 7 anni di contribuzione. Infatti, il numero di anni inizialmente presi in considerazione in Belgio (39), indi in Italia (7), superava di un anno l' anzianità contributiva che può essere fatta valere a norma dell' art. 11 ter del decreto, pari a 45 anni.
10 Il signor Del Grosso, ricorrente nella causa principale di cui al procedimento C-156/92, aveva maturato in Belgio 41 anni di contribuzione effettiva svolgendo attività lavorativa subordinata. L' ONP gli riconosceva inizialmente, applicando unicamente la normativa belga, una pensione di vecchiaia calcolata sulla base di 44 anni, posto che agli anni di contribuzione effettiva venivano aggiunti tre anni fittizi.
11 Poiché all' interessato veniva riconosciuta una pensione di vecchiaia italiana corrispondente a 7 anni di contribuzione maturati in Italia, l' ONP procedeva alla riduzione dei tre anni fittiziamente concessi al signor Del Grosso, detraendo inoltre dai 48 anni restanti tre annualità effettive per arrivare all' anzianità contributiva massima pari a 45/45, che può essere fatta valere a norma dell' art. 10 bis del regio decreto, e calcolando infine la pensione belga sulla base di soli 38 anni (45 ° 7) di contributi, onde tener conto della pensione italiana.
12 L' art. 10 bis del citato regio decreto stabilisce infatti che il lavoratore subordinato, qualora abbia maturato il diritto a una pensione di vecchiaia a norma del decreto e ad una pensione o ad analogo beneficio in base a uno o diversi altri regimi previdenziali, e qualora il totale delle frazioni, che esprime l' entità di ciascuna delle pensioni prese in considerazione, superi l' unità, l' anzianità contributiva che può essere presa in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia come lavoratore subordinato dev' essere ridotta del numero di anni necessari per riportare il numero della frazione all' unità. Ai fini dell' applicazione di questo articolo, si deve intendere per "diverso regime" qualunque altro regime previdenziale belga, fatta eccezione per quello dei lavoratori autonomi, e qualunque altro regime analogo di un paese straniero ovvero un regime relativo al personale di un' istituzione di diritto internazionale pubblico.
13 Dato che gli anni di contribuzione maturati in Italia dai tre interessati non erano sufficienti per l' acquisizione di una pensione di vecchiaia in tale Stato membro, l' ente competente italiano, facendo applicazione dell' art. 46 del regolamento, aveva potuto riconoscere loro una pensione di vecchiaia solo tenendo conto della durata complessiva dei periodi di contribuzione maturati in entrambi i paesi.
14 Dinanzi ai giudice di rinvio, i signori Fabrizii e Neri rivendicano il diritto di ottenere una pensione belga non ridotta. Il signor Del Grosso, a sua volta, sostiene di aver diritto a una pensione di vecchiaia belga corrispondente ai 41 anni di contribuzione effettiva maturati in Belgio.
15 Ritenendo che tali controversie prospettassero problemi di interpretazione del diritto comunitario, i due giudici nazionali sottoponevano alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Nelle cause C-113/92 e C-114/92
"1) Se, alla luce del tenore letterale dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l' ente competente a determinare l' importo teorico della pensione debba applicare la propria normativa nazionale, come in particolare le norme di legge relative alle condizioni di validità o di equiparazione dei periodi fatti valere ai fini del calcolo della pensione, al fine di stabilire se i periodi di contribuzione o di residenza compiuti e riconosciuti come tali dalla normativa degli altri Stati membri possano essere presi in considerazione ai fini del calcolo della detta prestazione.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, nell' ipotesi in cui l' ente competente ritenga di non dover prendere in considerazione, per il calcolo dell' importo teorico della pensione, determinati periodi di contribuzione o di residenza maturati in un altro Stato membro, si debba ritenere che il principio della totalizzazione non sia rispettato.
3) Se, alla luce del tenore letterale dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, e più in particolare per determinare la durata totale dei periodi di contribuzione o di residenza maturati prima del verificarsi del rischio, l' ente competente debba tener conto di tutti i periodi di contribuzione compiuti e riconosciuti come tali dalle normative di tutti gli Stati membri.
4) Se, al fine di accertare la durata proporzionale dei periodi di contribuzione maturati in base alla propria normativa nazionale, l' ente competente possa applicare le proprie norme anticumulo esterne".
Nella causa C-156/92
"Se il diritto comunitario, avuto riguardo agli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE, nonché agli artt. 12 e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e tenuto conto degli obiettivi e dei principi ai quali sono informate tale disposizioni, come pure della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, consenta allo Stato belga di ridurre una pensione da erogare in relazione a un periodo lavorativo effettivo svolto in tale Stato, sul rilievo che il totale degli anni maturati in Belgio e in un altro Stato membro è superiore all' anzianità contributiva massima (45 anni per gli uomini e 40 per le donne) che può essere fatta valere dall' interessato, introdotta dall' art. 2 del regio decreto del 29 agosto 1983, n. 205 (che inserisce un art. 10 bis nel regio decreto n. 50) mentre, d' altro lato, il solo periodo lavorativo maturato in Belgio è inferiore a 45 anni, peraltro senza ricorso alcuno ad anni fittizi".
16 Con ordinanza 30 aprile 1992, il presidente della Corte ha disposto la riunione dei procedimenti C-113/92 e C-114/92 ai fini della trattazione scritta e orale e della sentenza.
17 Con ordinanza 28 gennaio 1993, il procedimento C-156/92 è stato riunito ai primi due ai fini della trattazione orale e della sentenza.
18 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle controversie nelle cause principali, del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Normativa applicabile per l' accertamento dei periodi di contribuzione da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle prestazioni a norma dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento
19 Con la prima questione, il Tribunal du travail di Charleroi, dinanzi al quale sono pendenti le controversie di cui ai procedimenti C-113/92 e C-114/92, intende anzitutto acclarare in forza di quale normativa il servizio militare prestato da lavoratori migranti in uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l' ente liquidatore debba essere qualificato come periodo contributivo ai fini della determinazione dell' importo della prestazione in conformità dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento.
20 Va rilevato che, ai sensi dell' art. 13, n. 2, lett. e), del regolamento, la persona chiamata o richiamata alle armi in uno Stato membro è soggetta alla normativa di tale Stato.
21 D' altra parte, l' art. 1, lett. r), del regolamento stabilisce che, ai fini dell' applicazione di tale articolo, devono essere considerati periodi assicurativi i periodi di contribuzione o di occupazione, quali sono definiti e riconosciuti dalla normativa in base alla quale sono stati compiuti.
22 Di conseguenza, gli anni di contribuzione da includere nel calcolo dell' importo teorico della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, vanno determinati con riferimento alla normativa in base alla quale sono stati maturati, indipendentemente dal fatto che tali periodi siano riconosciuti come periodi di contribuzione dalla legge dello Stato da cui dipende l' ente competente.
23 Questa interpretazione è confermata dal tenore dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, a norma del quale l' ente competente deve stabilire l' importo effettivo della prestazione sulla base dell' importo teorico di cui al precedente comma, e proporzionalmente alla durata dei periodi contributivi maturati prima del verificarsi del rischio in forza della normativa che esso applica, in relazione alla durata totale dei periodi contributivi maturati prima del verificarsi del rischio in base alle normative di tutti gli Stati interessati (v. sentenza 18 febbraio 1992, Di Prinzio, causa C-5/91, Racc. pag. I-897, punto 49 della motivazione).
24 Invero, come ha rilevato lo stesso Tribunal du travail di Charleroi nella sua seconda questione, per determinare l' importo teorico della pensione, la presa in considerazione dei soli periodi di contribuzione riconosciuti tali dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente competente precluderebbe l' applicazione delle norme relative al principio della totalizzazione e del calcolo proporzionale richiamate all' art. 46, n. 2, lett. a) e b).
25 Ne consegue che, ai fini della determinazione dell' importo teorico della prestazione a norma dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, l' ente competente deve considerare gli anni di servizio militare compiuti dal lavoratore e riconosciuti tali dalla normativa di un altro Stato membro come periodi di contribuzione, anche se tali periodi non siano presi in considerazione nello Stato membro da cui dipende l' ente competente.
26 Si deve ricordare tuttavia che, in una fattispecie come quella del signor Fabrizii, il lavoratore migrante ha già diritto, in forza dell' art. 46, n. 1, del regolamento, a una prestazione autonoma pari alla pensione integrale prevista dalla normativa dello Stato da cui dipende l' ente competente, in base a questa sola normativa, senza dover ricorrere alla contabilizzazione dei periodi maturati in base alle normative di altri Stati membri alle quali l' interessato è stato soggetto. Ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni, la presa in considerazione di tali ultimi periodi non è quindi necessaria per integrare i periodi maturati in base alla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente competente. Infatti, l' importo teorico della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a), tenuto conto della successiva lett. c), è in ogni caso pari all' importo della prestazione autonoma a norma dell' art. 46, n. 1, primo comma, così che dall' applicazione dell' art. 46, n. 2, del regolamento non potrebbe derivare alcun risultato più favorevole (v. sentenza Di Prinzio, citata).
27 Ne consegue che, in una situazione del genere, l' importo teorico della pensione dev' essere determinato dall' ente competente la cui normativa dia diritto alla pensione integrale, senza tener conto degli anni di contribuzione che il lavoratore ha maturato in un altro Stato membro.
28 Occorre pertanto risolvere la questione posta dal Tribunal du travail di Charleroi nel senso che, per determinare l' importo della prestazione a norma dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, l' ente competente deve procedere alla totalizzazione di tutti i periodi maturati in base alle normative degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto, anche qualora tali periodi non siano presi in considerazione dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente medesimo. Tuttavia, qualora il lavoratore abbia già acquisito il diritto, in base all' art. 46, n. 1, del regolamento, a una prestazione autonoma pari alla pensione integrale riconosciuta dalla normativa dello Stato membro da cui dipende l' ente competente, senza dover ricorrere alla contabilizzazione dei periodi maturati dal lavoratore in altri Stati membri, la presa in considerazione di questi ultimi periodi, ai fini dell' acquisizione del diritto alle prestazioni, non è necessaria per integrare i periodi maturati in base alla normativa dello Stato da cui dipende l' ente competente.
29 Alla luce della soluzione indicata per la prima questione del Tribunal du travail di Charleroi, non è necessario risolvere la seconda questione posta dallo stesso giudice.
Modalità per la liquidazione dell' importo effettivo della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento
30 Con le ultime due questioni, il Tribunal du travail di Charleroi si chiede se, ai fini della liquidazione dell' importo effettivo della prestazione a norma dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, l' ente competente debba tener conto di tutti i periodi di contribuzione riconosciuti come tali dalle normative nazionali alle quali il lavoratore migrante è stato soggetto e, inoltre, se lo stesso ente possa applicare le proprie norme anticumulo esterne per stabilire tale importo in conformità dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento.
31 Per quanto riguarda la presa in considerazione dei periodi di contribuzione, la Corte ha già dichiarato che, a norma dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, l' ente competente determina l' importo effettivo della prestazione sulla base dell' importo teorico e in proporzione alla durata degli anni di contribuzione maturati prima dell' avverarsi del rischio in base alla normativa che esso applica, in relazione alla durata complessiva dei periodi di contribuzione maturati prima dell' avverarsi del rischio in base alle normative di tutti gli Stati membri interessati.
32 Quanto all' applicazione delle norme anticumulo esterne da parte dell' ente competente, risulta da una giurisprudenza costante (v. sentenze 4 giugno 1985, causa 58/84, Romano, Racc. pag. 1679, punto 15 della motivazione; e causa 117/84, Ruzzu, Racc. pag. 1697, punto 16 della motivazione) che una norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia dei quali il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per i quali gli spetti una pensione in un altro Stato membro, costituisce effettivamente una clausola di riduzione ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento.
33 Va del peri ricordato che, ai fini del calcolo comunitario delle prestazioni, le disposizioni del regolamento devono essere applicate nella loro integralità, talché l' ente competente deve altresì tener conto delle disposizioni dell' art. 12, n. 2, del regolamento (v. sentenza Di Prinzio, citata, punto 46 della motivazione).
34 Orbene, ai sensi di questo articolo, le clausole di riduzione previste dalla normativa di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali, acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro, non sono applicabili qualora l' interessato benefici di prestazioni di vecchiaia di pari natura liquidate ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 46 del regolamento medesimo (v. sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851, punto 18 della motivazione).
35 Di conseguenza, in fattispecie come quelle oggetto delle cause C-113/92 e C-114/92, ove i periodi fittizi riconosciuti dalla normativa nazionale applicabile sono anteriori al verificarsi del rischio ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, tali periodi devono essere ricompresi nel calcolo dell' importo effettivo della prestazione e l' ente competente non è autorizzato a detrarre il periodo di attività lavorativa compiuto dal lavoratore in un altro Stato membro dal numero di anni fittizi aggiunti a quelli di occupazione effettiva in base alla normativa dello Stato membro da cui esso dipende.
36 Pertanto, l' importo effettivo proporzionale della pensione dev' essere determinato prendendo in considerazione tutti i periodi fittizi che precedono il verificarsi del rischio, nonché gli anni di occupazione effettiva o equiparati dalla normativa che l' ente competente applica (v. citata sentenza Di Prinzio, punti 54-56 della motivazione).
37 Si deve rilevare, infine, che, poiché le disposizioni dell' art. 46 del regolamento devono essere applicate integralmente, il calcolo dell' importo effettivo della prestazione dev' essere sempre effettuato, anche in un caso come quello del signor Fabrizii, nel quale l' interessato può fruire di una pensione integrale in uno Stato membro, senza che sia necessario ricorrere ai periodi maturati in altri Stati membri (v. sentenza Di Prinzio, punti 50-51 della motivazione).
38 Per tali motivi, la questione posta dal Tribunal du travail di Charleroi dev' essere risolta nel senso che, per determinare l' importo effettivo della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, l' ente competente deve prendere in considerazione tutti gli anni di contribuzione maturati e riconosciuti come tali dalle normative di tutti gli Stati membri, senza poter applicare le proprie norme anticumulo esterne.
Sulla questione relativa alla regola dell' anzianità contributiva massima
39 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che il Tribunal du travail di Bruxelles si chiede, in sostanza, se gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento, da un lato, e gli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE, dall' altro, ostino all' applicazione di una norma nazionale come l' art. 10 bis del regio decreto, la quale limita a 45 anni l' anzianità contributiva massima che può essere fatta valere dai lavoratori subordinati, nei limiti in cui tale applicazione comporti una riduzione del periodo di contribuzione effettivo maturato da un lavoratore migrante nello Stato membro interessato in ragione degli anni prestati in base alla normativa di un altro Stato membro, qualora il totale degli anni di contribuzione maturati dall' interessato nei due Stati superi l' anzianità contributiva massima pari all' unità.
40 Per rispondere alla questione, si deve anzitutto constatare che una norma nazionale come quella controversa dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles costituisce effettivamente una clausola di riduzione ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento.
41 In secondo luogo, occorre accertare a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 12 e 46 del regolamento consenta l' applicazione di siffatta clausola.
42 Al riguardo si deve ricordare che, ai fini della liquidazione delle prestazioni di vecchiaia di un lavoratore dipendente che è stato soggetto alle leggi di diversi Stati membri, spetta all' ente competente operare un raffronto tra le prestazioni spettanti in base alla sola normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo, e quelle spettanti in base al diritto comunitario, ivi compresa la norma anticumulo di cui all' art. 46, n. 3, del regolamento, riconoscendo al lavoratore migrante la prestazione di importo più elevato (v., in particolare, sentenza 11 giugno 1992, Di Crescenzo e Casagrande, citata, punto 17 della motivazione).
43 Ai sensi dell' art. 12, n. 2, seconda frase, del regolamento, le norme anticumulo nazionali non sono applicabili qualora l' interessato fruisca di prestazioni di vecchiaia di pari natura, liquidate a norma dell' art. 46 del regolamento medesimo. Al contrario, quando la pensione di vecchiaia venga determinata in base alla sola normativa nazionale, l' art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento considera le predette clausole opponibili all' avente diritto.
44 E' opportuno precisare, al riguardo, che nelle osservazioni presentate alla Corte l' ONP prevede, a favore del signor Del Grosso, la concessione, in base al regime nazionale, di una pensione belga di importo più elevato rispetto a quella che gli spetterebbe a norma dell' art. 46 del regolamento.
45 Conseguentemente, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento non ostano all' applicazione di una clausola di riduzione nazionale come quella oggetto della controversia nella causa principale, qualora, in caso di cumulo di prestazioni erogate dagli enti competenti di due o più Stati membri, la pensione di vecchiaia venga liquidata, come nel caso di specie, in base alla sola normativa nazionale.
46 In ordine al punto se gli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE ostino all' applicazione di una clausola di riduzione come quella di cui trattasi, si deve anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461, punto 13 della motivazione), l' art. 7 del Trattato CEE tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non preveda norme specifiche.
47 Orbene, nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori subordinati, questa disposizione trova specificazione e concreta attuazione negli artt. 48-51 del Trattato CEE.
48 A tale riguardo va osservato che una clausola di riduzione come quella di cui trattasi nel caso di specie opera a prescindere non solo dalla cittadinanza dei lavoratori, ma anche dallo Stato membro da cui dipende il regime pensionistico in base al quale sono stati maturati i periodi di contribuzione in eccesso rispetto all' anzianità contributiva massima che può essere fatta valere.
49 Stando così le cose, il divieto di discriminazioni operate in base alla cittadinanza dei lavoratori non osta all' applicazione di una clausola di riduzione come quella controversa nella causa principale.
50 Il Tribunal du travail di Bruxelles desidera inoltre sapere se l' art. 51 del Trattato CEE osti all' applicazione di una clausola di riduzione come quella di cui trattasi, sul rilievo che essa potrebbe pregiudicare il diritto, acquisito o da acquisire, alle prestazioni di vecchiaia dei lavoratori migranti, ostacolando di conseguenza la libera circolazione di questi ultimi.
51 Sul punto si deve rilevare che, nel caso di specie, l' applicazione delle clausole anticumulo da parte dello Stato membro da cui dipende l' ente competente comporta una riduzione effettiva dei diritti a pensione di vecchiaia riconosciuti all' interessato da quest' ultimo, in considerazione del diritto a una prestazione riconosciuto in un altro Stato membro solo in base all' applicazione del regolamento, senza che, tuttavia, la somma delle pensioni versate nei due Stati sia inferiore a quella dovuta in base alla sola normativa dello Stato liquidatore, nell' ipotesi in cui l' interessato abbia maturato l' intera anzianità contributiva in quest' ultimo paese.
52 Ciò posto, si deve ritenere che l' art. 51 non osta all' applicazione di una clausola di riduzione nazionale, quando la riduzione della pensione erogata dall' ente competente sia compensata dai vantaggi che il diritto comunitario offre all' interessato dandogli la facoltà di richiedere l' applicazione simultanea delle normative previdenziali di più Stati membri.
53 Dalle considerazioni che precedono emerge che la questione deferita dal Tribunal du travail di Bruxelles dev' essere risolta nel senso che gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento, e gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE non ostano all' applicazione di una norma anticumulo nazionale che limiti a 45 anni l' anzianità contributiva massima che può essere fatta valere dai lavoratori subordinati e che comporti una riduzione del periodo di contribuzione effettivo maturato da un lavoratore migrante nello Stato membro da cui dipende l' ente liquidatore, corrispondente agli anni di contribuzione maturati in un altro Stato membro, sempreché la riduzione dei diritti del lavoratore sia compensata dai diritti a pensione di vecchiaia acquisiti in forza del regolamento nel secondo Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
54 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Charleroi e dal Tribunal du travail di Bruxelles, con ordinanze 2 e 30 aprile 1992, dichiara:
1) Per determinare l' importo della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, l' ente competente di uno Stato membro deve procedere alla totalizzazione di tutti i periodi maturati in base alle normative degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto, anche qualora tali periodi non siano presi in considerazione dalla normativa dello Stato da cui dipende l' ente medesimo. Tuttavia, qualora il lavoratore abbia già acquisito il diritto, in base all' art. 46, n. 1, del regolamento, a una prestazione autonoma pari alla pensione integrale riconosciuta dalla normativa dello Stato da cui dipende l' ente competente, senza dover ricorrere alla contabilizzazione dei periodi maturati dal lavoratore in altri Stati membri, la presa in considerazione di questi ultimi non è necessaria, ai fini dell' acquisizione del diritto alle prestazioni, per integrare i periodi maturati in base alla normativa dello Stato da cui dipende l' ente competente.
2) Per determinare l' importo effettivo della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' ente competente deve tener conto di tutti i periodi di contribuzione maturati e riconosciuti come tali dalle normative degli Stati membri, senza poter applicare le proprie norme anticumulo esterne.
3) Gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71, citato, e gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE non ostano all' applicazione di una norma nazionale anticumulo che limiti a 45 anni l' anzianità contributiva massima che può essere fatta valere dai lavoratori subordinati e che comporti una riduzione del periodo di contribuzione effettivo maturato da un lavoratore migrante nello Stato membro da cui dipende l' ente liquidatore, corrispondente agli anni di contribuzione maturati in un altro Stato membro, sempreché la riduzione dei diritti del lavoratore migrante nello Stato da cui dipende l' ente sia compensata dai diritti a pensione di vecchiaia acquisiti in forza del regolamento nel secondo Stato membro.
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