Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione al momento della scadenza del termine prescritto nel parere motivato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-118/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal signor Théophile Margellos, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal signor Jean Zahlen, consigliere governativo presso il ministero del Lavoro, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ministero del Lavoro, 26, rue Zithe,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che, mantenendo in essere una normativa che esclude i lavoratori cittadini di altri Stati membri, occupati in tale paese, dal diritto di elettorato attivo o passivo alle elezioni indette in seno alle camere professionali lussemburghesi, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 48, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezioni, facente funzioni di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 aprile 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, mantenendo in essere una normativa che esclude i lavoratori cittadini di altri Stati membri, occupati in tale paese, dal diritto di elettorato attivo o passivo alle elezioni indette in seno alle camere professionali lussemburghesi, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 48, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
2 La legge lussemburghese 4 aprile 1924, secondo il testo vigente all' atto della presentazione del ricorso in esame, istituisce le camere professionali, la cui funzione consiste, segnatamente, nella tutela degli interessi dei propri iscritti. Sono iscritti obbligatoriamente a tali camere tutti i lavoratori occupati sul territorio del Granducato, senza distinzione di cittadinanza. I membri effettivi e supplenti di ciascuna camera sono designati attraverso le elezioni. Soltanto le persone in possesso della cittadinanza lussemburghese hanno il diritto di partecipare a tali elezioni, e ciò vuoi come elettori vuoi come candidati.
3 Secondo la procedura stabilita dall' art. 169 del Trattato, la Commissione ha intimato al governo lussemburghese, con lettera 27 novembre 1989, di presentare le sue osservazioni sulla compatibilità col diritto comunitario della legge granducale 4 aprile 1924, nei limiti in cui essa rifiuta ai cittadini degli altri Stati membri occupati nel Lussemburgo il diritto di elettorato attivo e passivo in seno alle camere professionali.
4 Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte delle autorità lussemburghesi, il 23 aprile 1990 la Commissione ha redatto e notificato il parere motivato previsto all' art. 169 del Trattato, invitando il Granducato del Lussemburgo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di un mese dalla sua notifica. Poiché tale parere motivato non ha avuto risposta, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento.
5 La Commissione ritiene che il fatto di rifiutare ai lavoratori cittadini di altri Stati membri il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni indette in seno alle camere professionali osti all' attuazione della libera circolazione dei lavoratori e sia contrario al principio fondamentale di non-discriminazione in base alla cittadinanza. Nell' ambito dei diritti sindacali, tale principio comporta, in modo particolare, la partecipazione di tutti i lavoratori, siano essi cittadini nazionali o degli altri Stati membri, alle elezioni indette in seno ad organismi quali le camere professionali lussemburghesi le quali, pur non essendo organizzazioni sindacali propriamente dette, svolgono nondimeno compiti analoghi di tutela e rappresentanza degli interessi dei lavoratori. La Commissione si riferisce per tale aspetto alla sentenza 4 luglio 1991, causa C-213/90, ASTI (Racc. pag. I-3507), in cui pure la materia del contendere verteva sulla legge 4 aprile 1924.
6 Il governo lussemburghese ha rinunciato ad esporre le proprie difese quanto al merito e non ha mai negato l' inadempimento contestatogli. Esso ha segnalato tuttavia che era in corso una riforma della legislazione sulle camere professionali nel senso indicato dalla Commissione.
7 Non viene contestato il fatto che, al momento della scadenza del termine prescritto nel parere motivato, la normativa granducale relativa alle camere professionali non era conforme agli obblighi del diritto comunitario.
8 Alla luce di quanto precede, va constatato l' inadempimento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va perciò condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in essere una normativa che esclude i lavoratori cittadini di altri Stati membri, occupati in tale paese, dal diritto di elettorato attivo o passivo alle elezioni indette in seno alle camere professionali lussemburghesi, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 48, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità.
2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.
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