Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Fissazione dei quantitativi di riferimento esonerati dal prelievo ° Periodo da prendere in considerazione per la determinazione del tenore di grassi del latte considerato rappresentativo ° Scelta di un periodo al di fuori delle opzioni offerte dai regolamenti comunitari ° Esclusione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88, art. 12, n. 1]
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Discriminazione tra produttori o consumatori ° Prelievo supplementare sul latte ° Fissazione dei quantitativi di riferimento esonerati dal prelievo ° Disparità di trattamento tra produttori derivante dall' impossibilità di far valere il tenore di grassi del latte consegnato al di fuori dei periodi di riferimento considerati dai regolamenti comunitari ° Assenza di discriminazione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88, art. 12, n. 1]
Massima
1. L' art. 12, n. 1, del regolamento 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento 1033/89, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro, per rilevare il tenore di grassi del latte considerato rappresentativo preso in considerazione in occasione della determinazione dei quantitativi di riferimento esonerati dal prelievo, può prendere in considerazione solo i periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte espressamente previsti da detta disposizione.
Infatti tale disposizione, dal momento che indica il periodo da prendere in considerazione come periodo di riferimento e consente, nei casi eccezionali nella stessa disposizione tassativamente enumerati, la scelta di un periodo alternativo pure esso ivi indicato, detta regole precise, che escludono ogni altra possibilità.
2. La disparità di trattamento tra, da un lato, i produttori il cui latte ha subito un abbassamento anormale del tenore di grassi durante i due periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte contemplati dall' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1546/88, ai fini della rilevazione del tenore considerato rappresentativo, e, dall' altro, coloro che possono fa valere un tenore di grassi rappresentativo all' interno dell' uno o dell' altro di detti periodi, è obiettivamente giustificata dalla necessità di prevedere, nell' interesse sia della certezza del diritto sia dell' efficacia del regime del prelievo supplementare, una limitazione del numero dei periodi idonei ad essere presi in considerazione come periodi di riferimento. Tale disparità non può, di conseguenza, essere considerata discriminatoria.
Parti
Nel procedimento C-120/92,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Friedrich Schultz
e
Haupzollamt Heilbronn
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 12, n. 1, primo comma, e secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeeg, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Commissione, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 marzo 1992, pervenuta in cancelleria il 15 aprile successivo, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 12, n. 1, primo comma, e secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato con regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27).
2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il signor Friedrich Schultz e lo Hauptzollamt Heilbronn, in merito al periodo di riferimento pertinente da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tenore di grassi del latte.
3 L' attore nella causa principale è un produttore di latte che aveva subito, nel corso degli anni dal 1981 al 1984, perdite considerevoli in seno alla sua mandria di vacche dovute a varie malattie. Per compensare tali perdite, aveva dovuto fare ricorso all' acquisto di giovani mucche. In seguito, il tenore medio di grassi del latte prodotto da detta mandria veniva ad abbassarsi in misura molto forte. Dopo il periodo dal 1985 al 1986, detto tenore tornava ad assestarsi su valori normali.
4 A causa del debole tenore medio di grassi durante il periodo dal 1985 al 1986 il signor Schultz aveva già dovuto pagare un prelievo supplementare per i periodi contabili anteriori al 1989-1990, in applicazione dell' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, degli artt. 1, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), e dell' art. 12 del citato regolamento n. 1546/88. Per il periodo 1988-1990 veniva assoggettato a un nuovo prelievo supplementare per un importo di 5 529,03 DM.
5 Il signor Schultz, dopo aver proposto un reclamo rimasto infruttuoso, adiva il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg al fine di ottenere un aumento del suo quantitativo di riferimento mediante una nuova determinazione del tenore di grassi del latte considerato rappresentativo. A suo parere doveva essere preso in considerazione il tenore medio normale di materia grassa constatato durante il periodo 1989-1990.
6 Il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, ritenendo che la decisione da pronunciare dipendeva dall' interpretazione e dalla validità di una norma dei regolamenti comunitari in materia di prelievo supplementare sul latte, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE le due seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se le disposizioni dell' art. 12, n. 1, primo comma, e secondo comma, secondo trattino, del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE), n. 804/68 (GU L 139 del 4 giugno 1988, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110 del 21 aprile 1989, pag. 27), siano invalide o vadano interpretate nel senso che uno Stato membro può prevedere d' indicare in via eccezionale come rappresentativo il tenore di grassi durante il periodo di applicazione in cui il tenore di grassi medio del latte consegnato
a) non era diminuito per l' ultima volta o ° se ciò non è possibile °,
b) non era diminuito per la prima volta dopo il secondo periodo di applicazione del prelievo supplementare.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se le disposizioni dell' art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento sopra menzionato, siano invalide, in quanto non cambiano il periodo di applicazione (1985-1986) che serve, in via di principio, da periodo di riferimento".
7 Nella motivazione dell' ordinanza, il Finanzgericht ritiene che la norma mitigatoria di cui all' art. 12, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1546/88 che consente allo Stato membro di adottare come periodo di riferimento, in luogo del secondo periodo di applicazione, il primo periodo, compreso tra il 1 aprile 1984 e il 31 marzo 1985, sia inadeguata. Un produttore, il cui latte ha subito un abbassamento anormale del tenore di grassi durante i due periodi interessati, è escluso dal beneficio di detta norma mitigatoria e può, di conseguenza, utilizzare solo parte della sua quota.
8 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, del contesto normativo controverso, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
9 Con la prima questione, il giudice nazionale vuole, in sostanza, sapere se l' art. 12, n. 1, primo comma e secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1546/88, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro può accogliere, ai fini della determinazione del tenore di grassi considerato come rappresentativo, un periodo di applicazione non espressamente contemplato da detto testo. Nella seconda questione il giudice nazionale si interroga circa la validità dell' art. 12, n. 1, secondo comma del regolamento n. 1546/88, per quanto riguarda, in particolare, la norma mitigatoria, nella misura in cui questa prevede un solo periodo alternativo di applicazione come periodo di riferimento per la fissazione del tenore rappresentativo di materia grassa del latte.
Sul contesto normativo della controversia
10 Per dare una soluzione utile a dette due questioni, si deve ricordare, in limine, che, in virtù dell' art. 2 del citato regolamento del Consiglio n. 857/84, il quantitativo di riferimento esonerato dal prelievo supplementare sul latte è pari al quantitativo di latte o equivalente latte consegnato o acquistato durante l' anno di riferimento. Al fine di fissare detti quantitativi di latte consegnati o acquistati, la Commissione, a norma dell' art. 11, lett. c), dello stesso regolamento, è incaricata di determinare "le caratteristiche del latte, in particolare il tenore di materia grassa, considerate rappresentative".
11 L' art. 12, n. 1, primo comma, del citato regolamento n. 1546/88 considera come rappresentative le caratteristiche rilevate sul latte consegnato durante il secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, dal 1 aprile 1985 al 31 marzo 1986. Tuttavia, l' art. 12, n. 1, secondo comma, enuncia tre eccezioni a questa regola. In particolare, lo Stato membro, qualora il tenore di grassi del latte consegnato o acquistato sia stato anormalmente basso durante il periodo considerato nel primo comma, può riconoscere, ai sensi del secondo trattino del secondo comma, come tenore rappresentativo di materia grassa "il tenore medio rilevato durante il primo periodo di applicazione del regime del periodo supplementare", dal 1 aprile 1984 al 31 marzo 1985.
Sull' interpretazione dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1546/88
12 Si deve constatare che nessuna delle precitate disposizioni dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1546/88 consentono di prendere in considerazione, in ragione di un abbassamento del tenore di grassi del latte consegnato, un periodo di applicazione non espressamente previsto da detta disposizione, come suggerito dal giudice nazionale nella sua prima questione.
13 Si deve ricordare che la Corte, a proposito degli artt. 2 e 3, punto 3, del citato regolamento n. 857/84, relativo alla fissazione del quantitativo di riferimento esonerato dal prelievo supplementare, ha già affermato che tale normativa non consente di prendere in considerazione consegne di latte al di fuori del periodo previsto dall' art. 2, che va dal 1981 al 1983, anche qualora gli interessati non avessero produzione rappresentativa durante tutto detto periodo (v. sentenze 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding, Racc. pag. 2647, 27 giugno 1989, causa 113/88, Leukhardt, Racc. 1991, e 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn, Racc. pag. I-35).
14 Dalla formulazione dell' art. 12, n. 1, del citato regolamento n. 1546/88, a proposito del periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tenore di grassi, emerge altresì che le norme contenute in tale articolo enumerano in modo tassativo le situazioni che consentono la scelta di un periodo alternativo e che esse dispongono regole precise in merito a detti periodi. L' art. 12, n. 1, esclude, di conseguenza, la possibilità di scegliere, a favore di un produttore, un periodo di riferimento anteriore al 1 aprile 1984 o posteriore al 31 marzo 1986.
15 Per queste ragioni, l' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1546/88, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro, per rilevare il tenore di grassi del latte considerato rappresentativo, può prendere in considerazione solo i periodi di applicazione del regime di prelievo supplementare espressamente previsti da detta disposizione.
Sulla validità dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1546/88
16 Alla luce di questa interpretazione, il giudice nazionale nutre dubbi circa la validità della normativa in esame. Considera la norma mitigatoria contenuta nell' art. 12, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1546/88, inadeguata, poiché estende la scelta dello Stato membro ad un solo periodo alternativo di applicazione e ritiene che tale inadeguatezza implichi per taluni produttori di latte, come l' attore nella causa principale, disparità di trattamento non obiettivamente giustificate.
17 Questa argomentazione, relativa a una discriminazione tra produttori della Comunità, non può essere accolta, come non lo è stata nelle citate sentenze Erpelding, Leukhardt e Kuehn (rispettivamente, punti 30, 19 e 18 della motivazione).
18 Infatti, la disparità di trattamento lamentata dall' attore nella causa principale deriva dal fatto che la normativa considerata, non contemplando per i produttori che versano nella sua situazione la possibilità di prendere in considerazione un tenore di grassi del latte basato su un diverso periodo più rappresentativo, colpisce questa categoria di produttori maggiormente rispetto a coloro che possono far valere un tenore di grassi rappresentativo all' interno del periodo previsto dal regolamento n. 1546/88. Orbene una simile conseguenza è giustificata dalla necessità di prevedere, nell' interesse sia della certezza del diritto sia dell' efficacia del regime del prelievo supplementare, una limitazione del numero dei periodi idonei ad essere presi in considerazione come periodi di riferimento. La disparità di trattamento che ne risulta è, pertanto, oggettivamente giustificata e non può, di conseguenza, essere considerata discriminatoria.
19 Questa valutazione non è inficiata dal fatto che l' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1546/88, il quale limita la scelta a un solo periodo di riferimento alternativo, è più restrittivo dell' art. 3, punto 3, del regolamento n. 857/84, che costituisce oggetto della citata giurisprudenza. Come sostenuto dalla Commissione, da un lato non è possibile risalire nel passato oltre il periodo scelto per ultimo dall' insieme degli Stati membri ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, e, dall' altro, la ragione d' essere di un regime di quote osta a che sia preso in considerazione un periodo più recente. Si deve rilevare infine che gli interessi del produttore di latte sono colpiti dalla determinazione del tenore di grassi in misura minore che dalla fissazione del quantitativo di latte.
20 Da quanto precede emerge che la questione relativa alla validità della normativa considerata deve essere risolta nel senso che dall' esame dell' art. 12, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, non emergono elementi idonei a inficiare la validità di tale disposizione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg (Repubblica federale di Germania), con ordinanza 23 marzo 1992, dichiara:
1) L' art. 12, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro, per rilevare il tenore di grassi del latte considerato rappresentativo, può prendere in considerazione solo i periodi di applicazione del regime di prelievo supplementare espressamente previsti da detta disposizione.
2) Dall' esame dell' art. 12, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, non emergono elementi idonei a inficiare la validità di tale disposizione.
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