Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Tributo quale l' imposta erariale italiana di consumo che colpisce i prodotti audiovisivi e foto-ottici ° Qualificazione come tributo interno, e non come tassa di effetto equivalente a dazio doganale ° Riscossione sui prodotti importati direttamente da paesi terzi ° Inapplicabilità dell' art. 95 del Trattato
(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 95)
2. Politica commerciale comune ° Riscossione da parte di uno Stato membro di un tributo interno su prodotti importati direttamente da paesi terzi ° Liceità con riguardo alle norme del Trattato, salva restando l' applicazione di accordi internazionali che vincolino la Comunità ai paesi terzi
(Trattato CEE, art. 113)
Massima
1. Un tributo quale l' imposta erariale di consumo prelevata sui prodotti audiovisivi e foto-ottici, introdotta nel diritto italiano dall' art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, divenuto successivamente l' art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, qualora
° faccia parte di un insieme di tributi di consumo disciplinati da disposizioni fiscali comuni e che colpiscono categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, indipendentemente dall' origine del prodotto in questione, vale a dire la loro appartenenza a una determinata categoria di merci;
° il fatto che detti beni siano di produzione nazionale o di produzione straniera non sembri influire sull' aliquota, né sulla base imponibile, né sulle modalità di riscossione;
° non vi sia destinazione specifica del gettito di dette imposte, che costituiscono un' entrata fiscale identica alle altre e concorrono con le altre a finanziare in modo generale le spese dello Stato in tutti i settori,
dev' essere considerato parte integrante di un regime generale di imposte interne ai sensi dell' art. 95 del Trattato e la sua compatibilità con il diritto comunitario dev' essere valutata alla luce di questo articolo, e non già degli artt. 9 e 12 del Trattato. Simile tributo non costituisce quindi una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione ai sensi dell' art. 12 del Trattato.
Poiché l' art. 95 del Trattato si applica soltanto alle merci provenienti dagli Stati membri e, eventualmente, alle merci originarie di paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri, un tributo quale l' imposta di cui trattasi non rientra nell' ambito di applicazione di detto articolo nella misura in cui si applica alle merci importate direttamente dai paesi terzi.
2. Un tributo quale l' imposta erariale di consumo prelevata sui prodotti audiovisivi e foto-ottici, introdotta nel diritto italiano dall' art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, divenuto successivamente l' art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella misura in cui si applica alle merci importate direttamente dai paesi terzi, non è incompatibile con le norme del Trattato relative all' attuazione della politica commerciale comune, in particolare con l' art. 113, salva restando, tuttavia, l' applicazione delle norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità economica europea e i paesi terzi di provenienza delle merci di cui trattasi.
Parti
Nel procedimento C-130/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente tra
OTO SpA
e
Ministero delle Finanze,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 12 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore) giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la OTO SpA, dall' avvocato Carmelo Monaco, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione,
° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, Capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 22 aprile seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 12 del Trattato allo scopo di valutare la compatibilità con detto articolo di un' imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e foto-ottici, nella misura in cui questa imposta si applica ad importazioni di detti prodotti direttamente provenienti dai paesi terzi.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una lite tra la OTO SpA (in prosieguo: la "OTO") ed il ministero delle Finanze vertente sulla base imponibile di un' imposta erariale di consumo dovuta in occasione delle importazioni di merci provenienti dal Giappone.
3 A norma dell' art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (GURI 31 dicembre 1982, n. 359), successivamente sostituito dall' art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (GURI, Supplemento ordinario al n. 58, del 1 marzo 1983, pubblicata in una versione coordinata nella GURI 8 marzo 1983, n. 65, pag. 1798, in prosieguo: la "legge n. 53"), un' imposta di consumo sui prodotti audiovisivi e foto-ottici è stata istituita in Italia a partire dal 1 gennaio 1983. L' imposta viene riscossa sia sui prodotti fabbricati in Italia sia sui prodotti importati. Per quanto riguarda il primo gruppo di prodotti, l' imposta si basa sul valore franco fabbrica; per quanto attiene al secondo gruppo, il tributo si basa sul valore in dogana franco frontiera nazionale.
4 Il ministero delle Finanze, convenuto nella causa principale (in prosieguo: il "convenuto"), adottava il 23 marzo 1983 un decreto di attuazione della legge n. 53 (GURI 25 marzo 1983, n. 83, pag. 2326, in prosieguo: il "decreto di attuazione"). L' art. 2, settimo comma, di questo decreto stabilisce che per le merci importate in Italia il valore in dogana franco frontiera nazionale viene determinato in base al valore in dogana ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), aumentato degli eventuali costi ed oneri per la resa alla frontiera italiana, ivi compresi i diritti dovuti per l' immissione in libera pratica nella Comunità economica europea, e diminuito delle eventuali componenti del prezzo pagato o da pagare che concernono il trasporto e la commercializzazione all' interno del territorio doganale nazionale.
5 Diversamente da quanto disposto dalla legge n. 53, il decreto di attuazione dispone che ai fini del calcolo del valore in dogana franco frontiera nazionale sono presi in considerazione anche i diritti dovuti per l' immissione dei beni in libera pratica nella Comunità, il che determina l' aumento del valore imponibile per i prodotti importati direttamente da paesi terzi rispetto a quelli immessi in libera pratica.
6 Il 18 ottobre 1984 il Ricevitore capo della dogana di Roma notificava alla OTO un' ingiunzione di pagamento relativa all' imposta erariale di consumo per importazioni di merci provenienti dal Giappone, avvenute fra il 2 febbraio e il 4 settembre 1983.
7 La OTO citava il convenuto dinanzi al Tribunale di Roma, sostenendo che l' imposta erariale di consumo era stata calcolata in base al decreto di attuazione, il quale, discostandosi dalla legge n. 53, avrebbe dovuto essere considerato illegittimo. Il Tribunale di Roma accoglieva la sua domanda di rimborso delle somme indebitamente versate a seguito di detto calcolo, considerato errato.
8 Il convenuto interponeva appello contro detta sentenza, sostenendo che l' art. 4 della legge n. 53 violava il diritto comunitario, poiché esso portava a penalizzare le merci messe in libera pratica in altri Stati membri e quindi importate in Italia rispetto alle merci importate direttamente in Italia dai paesi terzi. La Corte d' appello di Roma accoglieva questa tesi e concludeva che l' art. 4 della legge n. 53 doveva essere disapplicato. Poiché quindi nulla più ostava all' applicazione del decreto di attuazione, essa, con sentenza 12 giugno 1989, respingeva la domanda della OTO.
9 La OTO proponeva ricorso in cassazione contro detta sentenza.
10 La Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se, in base all' art. 12 del Trattato di Roma istitutivo della CEE ° relativo al divieto d' introduzione, fra gli Stati membri, di tasse equivalenti ai dazi doganali °, per tassa equivalente a dazio doganale debba essere intesa soltanto quella che venga imposta da un paese membro della Comunità sui prodotti importati da altro paese membro, oppure invece si debba intendere anche l' imposta che ° pur non incidendo direttamente sulle importazioni ° renda, di fatto, un prodotto proveniente da un paese terzo economicamente più conveniente rispetto allo stesso tipo di prodotto proveniente da un paese membro. E ciò con particolare riguardo all' ipotesi che questo trattamento sfavorevole per il paese membro della Comunità derivi dal fatto che, in applicazione della nuova imposta, il valore imponibile del prodotto immesso nel mercato comunitario dal paese membro, qualora si tratti di un prodotto precedentemente importato da un paese terzo, risulterà (a differenza di quello dei beni provenienti da paesi terzi) accresciuto degli oneri per l' immissione in libera pratica di quel prodotto".
11 Prima di risolvere tale questione, occorre ricordare come la Corte abbia già affermato che un' imposta quale l' imposta erariale di consumo di cui trattasi nella causa principale dev' essere considerata parte integrante di un regime generale di imposte interne ai sensi dell' art. 95 del Trattato e la sua compatibilità col diritto comunitario dev' essere valutata alla luce di questo articolo, e non già degli artt. 9 e 12 del Trattato (v., da ultimo, sentenza 9 giugno 1992, cause riunite da C-228/90 a C-234/90, C-339/90 e C-353/90, Simba e a., Racc. pag. I-3713, punto 7).
12 La Corte ha infatti ammesso che tributi quali i tributi erariali di consumo vigenti in Italia erano disciplinati da disposizioni fiscali comuni e colpivano categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, indipendentemente dall' origine del prodotto in questione, vale a dire la loro appartenenza ad una determinata categoria di merci. Peraltro, la Corte ha rilevato che il fatto che detti beni fossero di produzione nazionale o di produzione straniera non sembrava influire sull' aliquota, né sulla base imponibile, né sulle modalità di riscossione. Infine, essa ha precisato che la destinazione del gettito di dette imposte non era specifica e che esso costituiva un' entrata fiscale identica alle altre e concorreva come le altre a finanziare in modo generale le spese dello Stato in tutti i settori (v. precitata sentenza Simba e a., punto 8).
13 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che un tributo quale l' imposta erariale di consumo introdotta nel diritto italiano dall' art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nell' art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione ai sensi dell' art. 12 del Trattato.
14 Tuttavia, nell' ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall' art. 177 del Trattato, la Corte ha in particolare il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto comunitario di cui i giudici nazionali necessitino per statuire sulle liti sottoposte al loro giudizio, anche se tali disposizioni non figurano espressamente nelle questioni sottopostele da detti giudici (v. sentenza 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann, Racc. pag. I-971, punto 17).
15 La questione sollevata dal giudice a quo dev' essere quindi esaminata alla luce delle disposizioni del Trattato che possono applicarsi ai fatti della causa principale, in particolare gli artt. 95 e 113.
16 Secondo una giurisprudenza costante, l' art. 95 del Trattato mira a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, tramite l' eliminazione di qualsiasi forma di protezione che possa risultare dall' applicazione di imposte interne discriminatorie nei confronti di prodotti di altri Stati membri. Orbene, la Corte ha precisato, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci all' interno della Comunità, che i prodotti che fruiscono della libera pratica sono totalmente e definitivamente equiparati ai prodotti originari degli Stati membri. Ne consegue che l' art. 95 riguarda tutti i prodotti provenienti dagli Stati membri, ivi compresi i prodotti originari dei paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri (v. sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta, Racc. pag. 2085, punti 25, 26 e 29).
17 Dagli atti risulta che, a norma dell' art. 4, n. 2, della legge n. 53, le merci provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica in uno Stato membro diverso dall' Italia ricevono, ai fini della riscossione dell' imposta erariale di consumo di cui trattasi nella causa principale, lo stesso trattamento dei prodotti equivalenti fabbricati in uno di detti Stati membri.
18 Orbene, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' art. 95 del Trattato si applica soltanto alle merci provenienti dagli Stati membri e, eventualmente, alle merci originarie di paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. Ne consegue che questo articolo non si applica ai prodotti importati direttamente dai paesi terzi (v. precitata sentenza Simba e a., punto 14).
19 Un tributo quale quello oggetto della causa principale, nella misura in cui si applica alle merci importate direttamente dai paesi terzi, non rientra quindi nell' ambito di applicazione dell' art. 95 del Trattato.
20 Con riferimento ad una eventuale applicazione dell' art. 113 del Trattato, occorre osservare che il Trattato non contiene, per gli scambi con i paesi terzi, una norma analoga all' art. 95 per quanto attiene ai tributi interni, salve restando, tuttavia, le norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità e il paese di origine di una determinata merce (v. sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787, punto 24), e, inoltre, che l' art. 113, benché attribuisca alla Comunità poteri che le consentono di adottare ogni adeguato provvedimento in materia di politica commerciale comune, non fornisce, di per sé, alcun criterio giuridico sufficientemente preciso che permetta di valutare i diritti nazionali contestati (v. sentenza 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT, Racc. pag. 731, punto 29).
21 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che, nella misura in cui si applica alle merci importate direttamente dai paesi terzi, un tributo quale quello esaminato nella causa principale non è incompatibile con le norme del Trattato relative all' attuazione della politica commerciale comune, in particolare con l' art. 113, salva restando, tuttavia, l' applicazione delle norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità economica europea e i paesi terzi di provenienza delle merci di cui trattasi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 19 febbraio 1992, dichiara:
1) Un tributo quale l' imposta erariale di consumo introdotta nel diritto italiano dall' art. 13 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nell' art. 4 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione ai sensi dell' art. 12 del Trattato CEE.
2) Detto tributo, nella misura in cui si applica alle merci importate direttamente dai paesi terzi, non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 95 del Trattato.
3) Nella misura in cui si applica alle merci importate direttamente dai paesi terzi, lo stesso tributo non è incompatibile con le norme del Trattato relative all' attuazione della politica commerciale comune, in particolare con l' art. 113, salva restando, tuttavia, l' applicazione delle norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità economica europea e i paesi terzi di provenienza delle merci di cui trattasi.
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