Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Pensione di transizione versata da un regime pensionistico aziendale ° Calcolo ° Importo della pensione inferiore per le donne, nella fascia di età fra 60 e 65 anni, a causa della presa in considerazione del diritto alla pensione legale maturato dalle medesime a partire dai 60 anni ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 119)
2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Pensione di transizione versata da un regime pensionistico aziendale ° Calcolo ° Presa in considerazione dell' importo sia della pensione legale integrale per quanto riguarda le donne che hanno versato contributi ad aliquota ridotta maturando solo un diritto a pensione ridotto o nessuna pensione, sia della pensione di reversibilità, equivalente alla pensione legale ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 119)
Massima
1. L' art. 119 del Trattato non osta a che, nel calcolo dell' importo di una "pensione di transizione" versata dal datore di lavoro ai/alle dipendenti che hanno fruito di un pensionamento anticipato per motivi di salute e destinata a compensare, in particolare, la perdita di spettanze dovuta al fatto che non è stata ancora raggiunta l' età richiesta per il versamento della pensione in forza del regime legale, si tenga conto dell' importo della pensione legale che sarà percepita successivamente e sia di conseguenza ridotto quello della pensione di transizione, anche se, nella fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni, ciò abbia come conseguenza che la ex dipendente percepisca una pensione di transizione inferiore a quella versata a un collega di sesso maschile, in quanto tale differenza equivale all' importo della pensione legale a cui la donna può avere diritto, dall' età di 60 anni, per i periodi lavorativi compiuti presso lo stesso datore di lavoro.
2. L' art. 119 del Trattato non osta a che, per il calcolo della pensione di transizione, si tenga conto della pensione legale a tasso pieno che una donna coniugata avrebbe percepito se non avesse optato per contributi ad aliquota ridotta che le danno diritto soltanto ad una pensione ridotta o a nessuna pensione, nonché dell' eventuale pensione di reversibilità percepita dall' interessata ed equivalente ad una pensione legale a tasso pieno.
Infatti, obbligare un' impresa a compensare la perdita di una pensione legale derivante in modo diretto dall' opzione dell' interessata per il regime di contributi ridotti equivarrebbe a favorire ingiustificatamente le donne coniugate prepensionate che hanno optato per tale regime, rispetto a coloro che tale possibilità di scelta non hanno avuto e che hanno sempre dovuto versare contributi ad aliquota piena, vale a dire gli uomini e le donne non coniugate, come pure le donne coniugate che non hanno optato per il regime in parola. Del pari, sarebbe iniquo non tener conto dell' importo di una pensione di reversibilità equivalente ad una pensione legale piena, in quanto anche tale fatto equivarrebbe a creare una disparità in favore delle donne titolari di una pensione vedovile rispetto agli uomini e alle donne non vedove che fruiscono di una pensione legale a tasso pieno, del cui importo si tiene conto ai fini del calcolo della pensione di transizione.
Parti
Nel procedimento C-132/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal dell' Inghilterra e del Galles, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Birds Eye Walls Ltd
e
Friedel M. Roberts,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora F.M. Roberts, dal signor P. Elias, QC,
° per la Birds Eye Walls Limited, dai signori J. Lever, QC, e A. Hillier, barrister,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signorina K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora F.M. Robert, della Birds Eye Walls Limited, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor N. Paines, barrister, e della Commissione, all' udienza del 10 giugno 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 ottobre 1991, pervenuta nella cancelleria il 24 aprile 1992, la Court of Appeal dell' Inghilterra e del Galles ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 119 del Trattato medesimo.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Roberts e il suo ex datore di lavoro, la Birds Eye Walls Limited (in prosieguo: la "BEW") in ordine all' importo della "bridging pension" (in prosieguo: la "pensione di transizione"), corrisposta alla signora Roberts dal regime pensionistico aziendale dell' Unilever a cui essa era iscritta prima del suo pensionamento anticipato avvenuto per motivi di salute il 14 agosto 1987, all' età di 57 anni e due mesi.
3 Tale pensione di transizione, interamente a carico del datore di lavoro, costituisce un beneficio integrativo corrisposto a titolo di liberalità ai dipendenti i quali siano costretti, per motivi di salute, ad andare in pensione anticipatamente, senza aver raggiunto l' età prescritta dalla legge per il pensionamento nel Regno Unito, pari a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.
4 Questo beneficio integrativo opera pertanto in una situazione in cui il dipendente, per un verso, non ha ancora maturato il diritto alla pensione in forza del regime legale e, per l' altro, ha maturato un diritto alla pensione erogata dal regime aziendale soltanto ad un' aliquota ridotta in funzione del numero di anni di attività lavorativa che lo separano dal raggiungimento dell' età legale per il pensionamento.
5 Scopo essenziale della pensione di transizione è, da un lato, quello di porre il dipendente nella situazione economica nella quale si sarebbe potuto trovare se motivi di salute non lo avessero costretto ad interrompere la sua attività lavorativa, colmando il divario fra le somme che egli effettivamente percepisce e quelle che avrebbe riscosso se avesse lavorato fino al raggiungimento dell' età legale per il pensionamento, e, dall' altro lato, quello di perequare il trattamento economico globale di uomini e donne che versino nella medesima situazione.
6 Il metodo di calcolo della pensione di transizione, basato su elementi quali l' ultima retribuzione percepita, l' anzianità teorica maturata fino all' età di 60 o di 65 anni, nonché le pensioni legale e aziendale a cui il beneficiario avrebbe diritto, è configurato in modo tale che l' importo corrisposto ad una determinata persona varia in funzione dei mutamenti della sua situazione economica nel tempo.
7 Così, in particolare, prima del raggiungimento dell' età di 60 anni, quando né l' uomo né la donna che vanno in pensione anticipatamente hanno ancora raggiunto l' età richiesta per la pensione legale, la pensione di transizione ricomprende per entrambi, tra l' altro, l' importo della medesima relativo ai periodi lavorativi compiuti presso il datore di lavoro a cui spetta corrispondere tale pensione di transizione. Successivamente al raggiungimento dei 60 anni di età, invece, la donna si vede ridotto l' importo della pensione di transizione in considerazione del fatto che essa matura la pensione in forza del regime legale, mentre tale riduzione trova applicazione nei riguardi della pensione di transizione maschile solo cinque anni più tardi, vale a dire all' età in cui l' uomo maturerà a sua volta il diritto alla pensione in forza del regime legale.
8 E' opportuno rilevare che il calcolo della pensione legale ha carattere teorico, in quanto astrae dal fatto che il dipendente abbia o meno maturato un diritto a percepirla, o che di tale diritto abbia concretamente fatto uso.
9 La signora Roberts contesta questo metodo di calcolo, la cui conseguenza è che, per il periodo di età compreso fra i 60 ed i 65 anni, alla donna viene corrisposta una pensione di transizione di importo inferiore a quello corrisposto ad un uomo che, sotto ogni altro aspetto, versi in una situazione analoga. La signora Roberts sostiene che la pensione di transizione costituisce una retribuzione a norma dell' art. 119 del Trattato e che, di conseguenza, tale differenza è in contrasto con il principio di parità di trattamento enunciato da tale norma.
10 L' argomentazione della signora Roberts ha indotto la Court of Appeal a sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se costituisca violazione dell' art. 119 del Trattato CEE da parte di un datore di lavoro l' applicazione di un regime pensionistico aziendale avvalendosi di una formula comune per gli uomini e le donne ex dipendenti, per mezzo della quale sia calcolata per essi la medesima pensione globale (risultante dalla somma della pensione erogata dal regime aziendale e di quella erogata dal regime legale), dal totale della quale sia detratta la parte della pensione legale in relazione alla quale erano stati versati contributi da parte del datore di lavoro e dell' ex dipendente durante il periodo lavorativo valido ai fini pensionistici da lui compiuto presso il datore di lavoro, e quest' ultimo versi direttamente al dipendente tale importo ridotto, in modo da perequare la pensione globale (calcolata in base alla formula comune) per gli uomini e le donne ex dipendenti, col risultato che, tra il sessantesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il datore di lavoro versi meno alla dipendente che al dipendente, in quanto nei confronti della donna ex dipendente venga operata una trattenuta conseguenziale al fatto che essa matura il diritto alla pensione legale sin dall' età di 60 anni, mentre per l' uomo ex dipendente non sia operata alcuna trattenuta, poiché egli matura un diritto alla pensione solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2) Se ai fini della soluzione da dare alla prima questione rilevi la circostanza che la donna non abbia diritto alla pensione in forza del regime legale in quanto, essendo coniugata e potendo scegliere tra il pagamento di contributi previdenziali ad aliquota piena a favore del regime previdenziale nazionale (per maturare un proprio pieno diritto ad una pensione legale integrale) e il pagamento ad aliquota ridotta, opzione che non le conferisce il diritto alla pensione legale (o glielo attribuisce solo in misura ridotta), essa opti per quest' ultima possibilità.
3) Se sulle soluzioni delle precedenti questioni incida il fatto che la dipendente, pur non avendo diritto ad una pensione legale di vecchiaia (o pur avendolo solo in misura ridotta), goda di fatto di una pensione di reversibilità di ammontare pari alla pensione legale integrale".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
12 E' pacifico che la pensione di transizione rientra nella nozione di retribuzione di cui al secondo comma dell' art. 119 del Trattato, così come precisata dalla giurisprudenza della Corte, e comprendente tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, che siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo (v., segnatamente, sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. 1889, punto 12 della motivazione).
13 La controversia nella causa principale trae origine dal fatto che una donna di età compresa fra i 60 e i 65 anni, che fruisce di una pensione di transizione, percepisce dal suo ex datore di lavoro, in virtù del regime pensionistico aziendale al quale è iscritta, un importo inferiore a quello riscosso da un uomo della stessa età e nella stessa situazione, laddove il divario è dato dall' aliquota dell' importo della pensione legale corrispostale a decorrere dal sessantesimo anno di età e corrispondente ai periodi lavorativi compiuti presso lo stesso datore di lavoro.
14 A parere della signora Roberts, tale disparità di trattamento costituisce una discriminazione diretta in base al sesso, vietata dall' art. 119 del Trattato e non giustificabile sotto alcun profilo.
15 Pur condividendo la tesi della signora Roberts relativa all' esistenza di una discriminazione diretta, la Commissione ritiene tuttavia che una giustificazione non possa essere per ciò stesso esclusa, in quanto la nozione stessa di discriminazione, sia essa diretta o indiretta, presuppone per l' appunto che una disparità di trattamento sia ingiustificata. Orbene, la Commissione ritiene che nella fattispecie esista una giustificazione, legata al fatto che la BEW si premura di realizzare una concreta eguaglianza tra i sessi, ovviando alla disparità risultante dalla differenza di età prescritte per il pensionamento, in un contesto in cui tale differenza può cagionare un grave danno. La Commissione fa riferimento, in particolare, alla situazione di un dipendente di sesso maschile costretto ad andare anticipatamente in pensione per motivi di salute, il quale, contrariamente a quanto accade per le sue colleghe, non può maturare il diritto ad una pensione legale prima dei 65 anni di età.
16 La BEW contesta di aver commesso una discriminazione, sia essa diretta o indiretta, nei confronti della signora Roberts, in quanto, a suo parere, la controversa disparità di trattamento è da ricondursi ad un elemento oggettivo su cui essa non potrebbe minimamente influire: la corresponsione, ad una determinata età, della pensione legale.
17 Si deve sottolineare che il principio della parità di trattamento enunciato nell' art. 119 del Trattato, così come il generale divieto delle discriminazioni di cui esso è specificazione, presuppone che i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile ai quali tale principio si applica versino in situazioni identiche.
18 Orbene, un tale presupposto non sembra ricorrere allorché la retribuzione differita versata da un datore di lavoro ai suoi dipendenti costretti al pensionamento anticipato per motivi di salute riveste una funzione integrativa rispetto ai mezzi finanziari dell' interessato(a).
19 Emerge infatti chiaramente dal sistema della pensione di transizione che la valutazione dell' importo di quest' ultima non è fissata ad un momento determinato, ma è al contrario suscettibile di cambiamenti in funzione del modificarsi nel tempo della situazione economica dell' interessato(a).
20 Talché, mentre prima dell' età di 60 anni la situazione economica di una donna costretta al pensionamento anticipato per motivi di salute può essere assimilabile a quella di un uomo che versi nella medesima situazione, in quanto né l' una né l' altro hanno ancora maturato un diritto all' erogazione della pensione in forza del regime legale, ciò non si verifica più nella fascia di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, poiché la donna, contrariamente a quanto accade per l' uomo, comincia a percepire tale pensione. Da questa differenza nelle situazioni oggettive di partenza deriva necessariamente che l' importo della pensione di transizione non è lo stesso per l' uomo e per la donna, senza che tale fatto possa considerarsi discriminatorio.
21 Oltretutto, considerate le finalità proprie della pensione di transizione, è semmai il mantenimento dell' importo di quest' ultima, in favore della donna, al livello ad essa spettante anteriormente all' inizio dell' erogazione della pensione legale che potrebbe creare disparità di trattamento nei confronti dell' uomo, il quale percepisce tale pensione solo a partire dall' età di 65 anni.
22 E' del resto assodato che dall' età di 65 anni gli uomini subiscono a loro volta una riduzione della pensione di transizione fino a coincidenza dell' importo della pensione legale a cui hanno diritto. Poiché i periodi lavorativi compiuti alle dipendenze del datore di lavoro tenuto al versamento della pensione di transizione sono più lunghi rispetto a quelli delle donne, essi percepiranno una pensione in forza del regime legale che, in considerazione di tali periodi, sarà più elevata di quella corrisposta ai loro colleghi di sesso femminile, e conseguentemente, una pensione di transizione di importo inferiore a quello corrisposto alle donne.
23 Si deve pertanto dare atto che il meccanismo della pensione di transizione è neutrale, il che conferma l' assenza di qualsiasi elemento discriminatorio.
24 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione va quindi risolta nel senso che l' art. 119 del Trattato non osta a che, nel calcolo dell' importo di una "pensione di transizione" versata dal datore di lavoro ai/alle dipendenti che hanno fruito di un pensionamento anticipato per motivi di salute e destinata a compensare, in particolare, la perdita di spettanze dovuta al fatto che non è stata ancora raggiunta l' età richiesta per il versamento della pensione in forza del regime legale, si tenga conto dell' importo della pensione legale che sarà percepita successivamente e sia di conseguenza ridotto quello della pensione di transizione, anche se, nella fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni, ciò abbia come conseguenza che la ex dipendente percepisca una pensione di transizione inferiore a quella versata a un collega di sesso maschile, in quanto tale differenza equivale all' importo della pensione legale a cui la donna può avere diritto, dall' età di 60 anni, per i periodi lavorativi compiuti presso lo stesso datore di lavoro.
Sulle questioni seconda e terza
25 La seconda questione pregiudiziale trae origine dal carattere teorico, precedentemente ricordato (punto 8), del calcolo della pensione legale nell' ambito di quello della pensione di transizione. Essa riguarda le lavoratrici dipendenti le quali, essendo donne coniugate, abbiano optato per la possibilità, offerta loro dalla legge britannica, di versare contributi pensionistici ad aliquota ridotta, con la conseguenza che esse potranno maturare solo una pensione legale ridotta, oppure nessuna pensione, come è il caso della signora Roberts.
26 Quest' ultima, tuttavia, percepisce una pensione di reversibilità il cui importo è pari a quello di una pensione di vecchiaia a tasso pieno. Tale circostanza ha offerto lo spunto per la terza questione pregiudiziale, relativa all' incidenza che una situazione siffatta potrebbe avere sulle soluzioni da fornire alle questioni precedenti.
27 A tale proposito, va rilevato che la possibilità di versare contributi pensionistici ridotti rientra nell' ambito di una libera scelta delle donne coniugate, le quali ritraggono da ciò un sicuro vantaggio finanziario.
28 Orbene, sarebbe illogico prescindere da tale circostanza e calcolare la pensione di transizione sulla base dell' importo della pensione legale che l' interessata realmente riscuote.
29 Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, obbligare un' impresa a compensare la perdita di una pensione legale derivante in modo diretto dall' opzione dell' interessata per il regime di contributi ridotti equivarrebbe a favorire ingiustificatamente le donne coniugate prepensionate che hanno optato per tale regime, rispetto ai soggetti che tale possibilità di scelta non hanno avuto e che hanno sempre dovuto versare contributi ad aliquota piena, vale a dire gli uomini e le donne non coniugate, come pure le donne coniugate che non hanno optato per il regime in parola.
30 L' art. 119 non può pertanto interpretarsi in modo da creare, de facto, una situazione di disuguaglianza nell' ambito della quale taluni soggetti verrebbero a trovarsi doppiamente favoriti per effetto del cumulo del vantaggio derivante dal versamento di contributi ridotti e di quello derivante da una pensione di transizione volta a compensare la corrispondente riduzione della pensione nel regime legale, rispetto a soggetti che, sotto ogni altro profilo, versino in una situazione analoga.
31 Lo stesso ragionamento vale a fortiori per l' ipotesi di erogazione, in luogo di una pensione legale, di una pensione di reversibilità il cui importo sia pari a quello di una pensione legale a tasso pieno. Avuto riguardo alla finalità della pensione di transizione, precedentemente indicata al punto 5, sarebbe infatti iniquo non tener conto dell' importo di una pensione di reversibilità equivalente ad una pensione legale piena, in quanto anche tale fatto equivarrebbe a creare una disparità in favore delle donne titolari di una pensione vedovile rispetto agli uomini e alle donne non vedove che fruiscono di una pensione legale a tasso pieno, del cui importo si tiene conto ai fini del calcolo della pensione di transizione.
32 Occorre pertanto risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale nel senso che l' art. 119 del Trattato non osta a che, per il calcolo della pensione di transizione, si tenga conto della pensione legale a tasso pieno che una donna coniugata avrebbe percepito se non avesse optato per contributi ad aliquota ridotta che le danno diritto soltanto ad una pensione ridotta o a nessuna pensione, nonché dell' eventuale pensione di reversibilità percepita dall' interessata ed equivalente ad una pensione legale a tasso pieno.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal dell' Inghilterra e del Galles, con ordinanza 14 ottobre 1991, dichiara:
1) L' art. 119 del Trattato non osta a che, nel calcolo dell' importo di una "pensione di transizione" versata dal datore di lavoro ai/alle dipendenti che hanno fruito di un pensionamento anticipato per motivi di salute e destinata a compensare, in particolare, la perdita di spettanze dovuta al fatto che non è stata ancora raggiunta l' età richiesta per il versamento della pensione in forza del regime legale, si tenga conto dell' importo della pensione legale che sarà percepita successivamente e sia di conseguenza ridotto quello della pensione di transizione, anche se, nella fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni, ciò abbia come conseguenza che la ex dipendente percepisca una pensione di transizione inferiore a quella versata a un collega di sesso maschile, in quanto tale differenza equivale all' importo della pensione legale a cui la donna può avere diritto, dall' età di 60 anni, per i periodi lavorativi compiuti presso lo stesso datore di lavoro.
2) L' art. 119 del Trattato non osta a che, per il calcolo della pensione di transizione, si tenga conto della pensione legale a tasso pieno che una donna coniugata avrebbe percepito se non avesse optato per contributi ad aliquota ridotta che le danno diritto soltanto ad una pensione ridotta o a nessuna pensione, nonché dell' eventuale pensione di reversibilità percepita dall' interessata ed equivalente ad una pensione legale a tasso pieno.
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