Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Mantenimento in vigore, nel metodo di calcolo della pensione di vecchiaia, di una disparità fondata sul sesso nonostante la fissazione di un' identica età per il pensionamento ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, artt. 4, n. 1, e 7, n. 1)
2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Diretta efficacia ° Portata
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)
Massima
1. Gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, ostano a che una disciplina nazionale, che consenta ai lavoratori di sesso maschile e a quelli di sesso femminile di andare in pensione alla medesima età, mantenga in vigore, nel metodo di calcolo della pensione, una disparità basata sul sesso collegata alla preesistente differenza di età per il pensionamento.
2. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, può essere fatto valere, a decorrere dal 23 dicembre 1984, da parte dei singoli dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale con esso contrastante.
In caso di violazione dell' art. 4, n. 1, della direttiva, la categoria discriminata ha il diritto di fruire dello stesso regime applicato alla categoria più protetta nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di attuazione della direttiva, l' unico sistema di riferimento valido.
Parti
Nel procedimento C-154/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeidsrechtbank di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Remi Van Cant
e
Rijksdienst voor pensioenen,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Rijksdienst voor pensioenen, dal signor W. de Meyer, viceamministratore generale;
° per il governo belga, dal signor J. Devadder, direttore presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor P. Van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Rijksdienst voor pensioenen, rappresentato dal signor J.C.A. De Clerk, consigliere aggiunto, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor P. Van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 18 marzo 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 aprile 1992, pervenuta nella cancelleria il 6 maggio seguente, l' Arbeidsrechtbank di Anversa ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il signor Remi Van Cant e il Rijksdienst voor pensioenen (ente pensionistico nazionale, in prosieguo: l' "ente") in ordine al calcolo della pensione che quest' ultimo gli aveva corrisposto.
3 Il regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (Moniteur belge 27 ottobre 1967, pag. 11258), aveva fissato l' età normale per il pensionamento a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Il diritto alla pensione di vecchiaia era acquisito, per anno civile, in ragione di una frazione delle retribuzioni, il cui denominatore non poteva essere superiore a 45 per gli uomini e a 40 per le donne.
4 La legge 20 luglio 1990, che istituisce un' età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all' evoluzione del tenore di vita (Moniteur belge 15 agosto 1990, pag. 15875) consente a tutti i lavoratori subordinati, uomini e donne, di andare in pensione dall' età di 60 anni. Per quanto concerne il calcolo dell' importo della pensione, questa legge mantiene tuttavia il regime istituito dal regio decreto n. 50.
5 Avendo raggiunto l' età di 65 anni, il signor Remi Van Cant fruisce, dal 1 giugno 1991, di una pensione di vecchiaia calcolata dall' ente sulla base dei 45 anni civili migliori della sua attività lavorativa.
6 Argomentando che il metodo di calcolo della pensione applicabile ai lavoratori di sesso femminile, che prende in considerazione i migliori 40 anni di attività lavorativa del lavoratore, dava luogo a una prestazione superiore a quella che gli era stata attribuita, il signor Remi Van Cant proponeva dinanzi all' Arbeidsrechtbank di Anversa un ricorso diretto all' annullamento della decisione con la quale l' ente aveva liquidato l' importo della pensione.
7 Nell' ambito di tale ricorso, l' Arbeidsrechtbank decideva di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si fosse pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
"1) Se il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia per gli aventi diritto di sesso maschile costituisca una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi dell' art. 4 della direttiva 79/7/CEE, qualora sia previsto un altro metodo di calcolo per la pensione di vecchiaia delle aventi diritto di sesso femminile che possa dar luogo alla concessione di una pensione di vecchiaia più elevata per un' anzianità contributiva identica, in particolare per il fatto che la pensione di vecchiaia di un uomo sia calcolata in ragione di 1/45 per 60% o 75% delle retribuzioni forfettarie/fittizie/reali di ciascuno degli anni civili dell' attività lavorativa da prendere in considerazione, mentre per le donne il calcolo effettuato in ragione di un 1/40 per 60% o 76% delle medesime retribuzioni, e per il fatto che ° eventualmente ° si tenga conto dei migliori 45 anni dell' attività lavorativa, quando si tratti di un uomo, e dei migliori 40 anni quando si tratti di una donna, e ciò tenendo conto del fatto che sia gli uomini sia le donne possono far decorrere la pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 60 anni.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il citato art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE esplichi diretta efficacia ai fini della presente controversia.
3) Se, in caso di soluzione affermativa, ciò implichi che la pensione di vecchiaia degli aventi diritto di sesso maschile debba essere calcolata in base ai criteri di calcolo più favorevoli che attualmente, in forza delle disposizioni dell' art. 3 della legge 20 luglio 1990, che istituisce un' età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all' evoluzione del tenore di vita, si applicano esclusivamente alle aventi diritto di sesso femminile".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
9 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della citata direttiva 79/7 ostino a che una normativa nazionale, che autorizzi i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ad andare in pensione alla medesima età, mantenga nel metodo di calcolo della pensione una differenza basata sul sesso, a sua volta collegata ad una differente età per il pensionamento prevista per gli uomini e per le donne dalla normativa precedente.
10 Per rispondere a tale questione, occorre anzitutto ricordare che l' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto concerne il calcolo delle prestazioni, tra cui quelle di vecchiaia.
11 Si deve aggiungere che una disciplina nazionale quale quella descritta dal giudice di rinvio, che prevede un metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia differenziato a seconda del sesso dei lavoratori, ha carattere discriminatorio ai sensi della citata direttiva 79/7.
12 Occorre rilevare, infine, che questa discriminazione può giustificarsi soltanto alla luce dell' art. 7, n. 1, lett. a), della citata direttiva 79/7, ai cui termini la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo d' applicazione la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni.
13 Nell' ipotesi in cui una normativa nazionale abbia abolito la differenza di età per il pensionamento che esisteva tra i lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile, elemento di fatto il cui accertamento compete al giudice nazionale, l' art. 7, n. 1, lett. a), della citata direttiva 79/7 non può più essere invocato per giustificare il mantenimento in vigore di una disparità nel metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia che era collegata a tale differenza di età per il pensionamento.
14 Conseguentemente, occorre risolvere la prima questione posta dall' Arbeidsrechtbank di Anversa nel senso che gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della citata direttiva 79/7 ostano a che una disciplina nazionale, che consenta ai lavoratori di sesso maschile e a quelli di sesso femminile di andare in pensione alla medesima età, mantenga in vigore, nel metodo di calcolo della pensione, una disparità basata sul sesso collegata alla preesistente differenza di età per il pensionamento.
Sulla seconda questione
15 Con la seconda questione il giudice nazionale intende accertare se l' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7 possa essere fatto valere, da parte dei singoli dinanzi ai giudici nazionali, a decorrere dalla data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, per escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale con esso contrastante.
16 Per rispondere a tale questione, è d' uopo ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro il termine, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva (v. sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Racc. pag. 3855, punto 13 della motivazione).
17 Quanto all' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7, la Corte ha già stabilito che questa norma non conferisce affatto agli Stati membri la facoltà di condizionare o di restringere l' applicazione del principio della parità di trattamento nel suo specifico campo d' applicazione, e che essa è sufficientemente precisa ed incondizionata per poter essere fatta valere, dal 23 dicembre 1984, data entro la quale doveva essere attuata dagli Stati membri, da parte dei singoli dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale con essa contrastante (v. sentenze Federatie Nederlandse Vakbeweging, citata, punto 21 della motivazione; 24 marzo 1987, causa 286/85, McDermott e Cotter, Racc. pag. 1453, punto 14 della motivazione; 24 giugno 1987, causa 384/85, Borrie Clarke, Racc. pag. 2865, punto 9 della motivazione).
18 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7 può essere fatto valere, a decorrere dal 23 dicembre 1984, da parte dei singoli dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale con esso contrastante.
Sulla terza questione
19 Con la terza questione, il giudice nazionale intende accertare se, in caso di violazione dell' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7, la categoria discriminata possa pretendere l' applicazione dello stesso regime della categoria più protetta.
20 Per risolvere tale questione, si deve ricordare che nella citata sentenza McDermott e Cotter la Corte si è già pronunciata nel senso che, fintantoché lo Stato membro non abbia adottato i necessari provvedimenti di attuazione, le donne hanno il diritto di fruire dello stesso regime applicato agli uomini nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di attuazione della direttiva, l' unico sistema di riferimento valido.
21 Tale principio, enunciato dalla Corte in riferimento alle ipotesi in cui le lavoratrici di sesso femminile erano sfavorite rispetto ai lavoratori di sesso maschile, è applicabile a qualsiasi categoria discriminata a causa del sesso.
22 La terza questione deve essere pertanto risolta nel senso che, in caso di violazione dell' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7, la categoria discriminata ha il diritto di fruire dello stesso regime applicato alla categoria avvantaggiata nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di attuazione della direttiva, l' unico sistema di riferimento valido.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo del Regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeidsrechtbank di Anversa, con ordinanza 23 aprile 1992, dichiara:
1) Gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, ostano a che una disciplina nazionale, che consenta ai lavoratori di sesso maschile e a quelli di sesso femminile di andare in pensione alla medesima età, mantenga in vigore, nel metodo di calcolo della pensione, una disparità basata sul sesso collegata alla preesistente differenza di età per il pensionamento.
2) L' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7/CEE può essere fatto valere, a decorrere dal 23 dicembre 1984, da parte dei singoli dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale con esso contrastante.
3) In caso di violazione dell' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7/CEE, la categoria discriminata ha il diritto di fruire dello stesso regime applicato alla categoria avvantaggiata nella stessa situazione, regime che rimane, in mancanza di attuazione della direttiva, l' unico sistema di riferimento valido.
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