Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Proprietario di un' azienda acquisita nel corso dell' anno di riferimento che abbia ripreso la produzione di latte al momento dell' entrata in vigore del regime del prelievo - Concessione del quantitativo di riferimento corrispondente alla produzione di latte del precedente conduttore durante l' anno di riferimento - Presupposti - Esercizio da parte dello Stato membro interessato della facoltà di attribuzione di un quantitativo di riferimento ai nuovi proprietari in caso di trasferimento totale o parziale di azienda mediante vendita, locazione o trasmissione ereditaria
[Regolamento del Consiglio (CEE) n. 857/84, art. 7, n. 1, come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85; regolamento (CEE) della Commissione n. 1371/84, art. 5, secondo comma]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Proprietario e nuovo produttore che abbia iniziato le consegne di latte alla data di entrata in vigore del regime del prelievo - Calcolo del quantitativo di riferimento sulla base delle consegne del precedente conduttore durante la parte dell' anno di riferimento antecedente alla cessazione dell' attività - Presa in considerazione di un altro anno di riferimento - Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 857/84, artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis; regolamento della Commissione n. 1371/84, art. 3)
Massima
1. Nell' ambito del regime del prelievo supplementare istituito dall' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, nel testo modificato dal regolamento n. 856/84, il proprietario che abbia acquisito nel corso dell' anno di riferimento, mediante vendita, locazione o trasmissione ereditaria, totalmente o parzialmente, un' azienda e che abbia ripreso la produzione di latte al momento dell' entrata in vigore di detto regime può beneficiare di un quantitativo di riferimento sulla base del quantitativo di latte prodotto dal precedente conduttore nel corso di una parte dell' anno di riferimento, qualora lo Stato membro interessato, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, recante norme generali ai fini dell' applicazione del detto prelievo, nel testo modificato dal regolamento n. 590/85 nonché dall' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo, abbia deciso di attribuire un quantitativo di riferimento ai produttori che si trovino in una siffatta situazione.
2. Gli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis del regolamento n. 857/84, nel testo modificato, e 3 del regolamento n. 1371/84 indicano tassativamente le ipotesi particolari in cui possono essere attribuiti quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta norme precise in ordine alla determinazione di tali quantitativi. Atteso che nessuna disposizione in tale disciplina prevede la possibilità, per un proprietario e nuovo produttore che abbia iniziato le consegne di latte alla data di entrata in vigore del regime del prelievo supplementare ed il cui quantitativo di riferimento sia determinato sulla base delle consegne effettive da parte del precedente conduttore durante una parte soltanto dell' anno di riferimento e prima della cessazione dell' attività, di ottenere, a tal titolo, che venga preso in considerazione un anno di riferimento diverso da quello prescelto dallo Stato membro interessato, una siffatta presa in considerazione è esclusa, ancorché le consegne durante l' anno di riferimento non siano rappresentative della capacità di produzione dell' azienda durante l' anno medesimo.
Parti
Nel procedimento C-189/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Rennes (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Bernard Le Nan
e
Coopérative laitière de Ploudaniel,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato ed integrato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Bernard Le Nan, dall' avv. Christine Hilaire, del foro di Parigi;
- per la Coopérative laitière de Ploudaniel, dall' avv. Jean-Pierre Cuiec, del foro di Brest;
- per il governo francese, dai signori Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Jean-Louis Falconi, segretario degli affari esteri presso il ministero medesimo, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 12 maggio seguente, la Cour d' appel di Rennes (Francia) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato ed integrato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Bernard Le Nan, appellante nella causa principale, e la Coopérative laitière de Ploudaniel, appellata, controversia vertente sulla concessione di un quantitativo di riferimento nell' ambito del regime di prelievo supplementare sul latte.
3 Il signor Le Nan richiedeva l' attribuzione di un quantitativo di riferimento dopo aver acquisito, nell' ottobre 1983, un' azienda agricola di circa 30 ettari di superficie. Tale azienda era stata destinata alla produzione di latte fino alla fine del primo semestre del 1983, nel corso del quale il precedente conduttore aveva prodotto un quantitativo pari a 140 612 litri di latte, prima di cessare la propria attività di produzione lattiera alla scadenza del contratto di locazione.
4 Assieme al padre, signor François Le Nan, l' appellante nella causa principale costituiva quindi il GAEC de Messioual (groupement agricole d' exploitation en commun: consorzio agricolo di gestione comune), nel quale padre e figlio conferivano i rispettivi terreni. La fusione veniva effettuata il 1 aprile 1984.
5 La Coopérative laitière de Ploudaniel attribuiva al GAEC de Messioual unicamente i quantitativi di riferimento del signor Le Nan padre. Questi si rivelavano insufficienti a partire dalla campagna 1985-1986. Il signor Le Nan figlio chiedeva quindi alla Coopérative di integrare i quantitativi di riferimento del GAEC, richiesta che sosteneva essere fondata in considerazione dei 30 ettari acquisiti nell' ottobre del 1983. A seguito del diniego della Coopérative, il signor Le Nan adiva il Tribunal administratif di Rennes, quindi il Tribunal de grande instance di Brest. Avendo quest' ultimo respinto la domanda sulla base del rilievo che non risultava accertata la continuità delle forniture successivamente alla cessazione dell' attività del precedente conduttore avvenuta a metà dell' anno 1983, il signor Le Nan figlio ricorreva in appello.
6 La Cour d' appel di Rennes, investita della controversia, ritenendo necessari chiarimenti in assenza di giurisprudenza, disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti due questioni pregiudiziali:
"Se una latteria possa negare la concessione di un quantitativo di riferimento ad un giovane agricoltore che nel 1983 abbia acquisito un' azienda - produttrice e fornitrice di un determinato quantitativo di latte nel corso di tale anno - e che abbia ripreso la produzione solo a decorrere dal 1 aprile 1984, in base al rilievo della temporanea sospensione delle consegne di latte a seguito del mutamento di gestione.
In caso di risposta negativa, quale sia il quantitativo di riferimento che la latteria debba attribuire al nuovo conduttore dell' azienda: quello determinato in base alle consegne del 1982 ovvero quello calcolato in base al primo semestre del 1983".
7 Si deve ricordare che ai sensi dell' art. 5 quater, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), il regime del prelievo viene attuato nelle singole regioni del territorio degli Stati membri secondo la formula A (formula produttori) ovvero la formula B (formula acquirenti) e che la Francia ha optato per tale ultima formula, scegliendo l' anno 1983 quale anno di riferimento.
Sulla prima questione
8 Con la prima questione la Cour d' appel di Rennes chiede sostanzialmente se, nell' ambito del regime del prelievo supplementare istituito dall' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, nel testo modificato dal regolamento n. 856/84, il proprietario di un' azienda acquisita nel corso dell' anno di riferimento, che abbia ripreso la produzione di latte al momento dell' entrata in vigore di detto regime, abbia diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento in ragione del quantitativo di latte prodotto dal precedente conduttore nel corso di una parte dell' anno di riferimento.
9 Alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, la questione non riguarda l' eventuale attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un giovane agricoltore ai sensi dell' art. 3, primo comma, n. 2, del regolamento n. 857/84. Essa è peraltro estranea alla concessione di un quantitativo eventualmente attribuito, sulla base dell' art. 6, n. 2, del citato regolamento n. 1371/84, ai soggetti passivi che abbiano iniziato la propria attività successivamente all' inizio del periodo di riferimento. La questione non può quindi riguardare altro che il trasferimento del diritto ad un quantitativo di riferimento, determinato sulla base della produzione di latte di un precedente conduttore nel corso di una parte dell' anno di riferimento.
10 A termini dell' art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84, come modificato dal menzionato regolamento 26 febbraio 1985, n. 590, "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire".
11 L' art. 5 del citato regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, stabilisce tali modalità. Ai sensi del primo comma, punto 1, "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l' azienda". Il successivo punto 2 contiene norme relative alla ripartizione di tale quantitativo di riferimento in caso di trasferimento solamente parziale dell' azienda.
12 Come emerge da numerose sentenze della Corte (v. sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn, Racc. pag. I-35, e 19 maggio 1993, Twijnstra, causa C-81/91, Racc. pag. I-2455, punto 25), tali disposizioni stabiliscono il principio secondo cui il quantitativo di riferimento viene trasferito unitamente ai terreni che ne hanno determinato l' attribuzione.
13 Tuttavia, in considerazione del loro stesso tenore, esse riguardano unicamente l' ipotesi in cui un quantitativo di riferimento sia stato già attribuito ad un determinato beneficiario, vale a dire l' ipotesi di trasferimenti di azienda effettuati successivamente all' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare (sentenza Kuehn, citata, punto 22).
14 Per quanto attiene alle cessioni di terreni verificatesi, come nella specie della causa principale, nel corso del periodo di riferimento, vale a dire anteriormente all' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare sul latte, l' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84 dispone che: "gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1 e 2 a casi di trasferimento effettuato durante e dopo il periodo di riferimento". La detta disposizione consente quindi agli Stati membri di subordinare il trasferimento di un quantitativo di riferimento al trasferimento di un' azienda, anche laddove questo abbia avuto luogo durante o successivamente al periodo di riferimento. La Corte ha precisato al riguardo (sentenza Kuehn, citata, punto 24) che dal combinato disposto delle menzionate disposizioni, unitariamente considerate, emerge che i trasferimenti di azienda verificatisi anteriormente all' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare danno luogo ad un trasferimento del corrispondente quantitativo di riferimento solamente laddove lo Stato membro interessato abbia considerato tale possibilità, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84.
15 Si deve tuttavia precisare che tale facoltà, alla luce del tenore stesso della disposizione, è limitata alle modalità di trasferimento di cui ai punti 1 e 2 del primo comma, vale a dire ai trasferimenti totali o parziali di aziende mediante vendita, locazione o trasmissione ereditaria. Solamente in tale ipotesi le consegne di latte, effettuate dal precedente conduttore durante l' anno di riferimento, devono essere quindi prese in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento attribuito al nuovo proprietario.
16 Si deve sottolineare che spetta ai giudici nazionali, chiamati a pronunciarsi sulle disposizioni della legge nazionale, verificare se un acquirente, che si trovi nella situazione del signor Le Nan figlio, abbia diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento.
17 La prima questione dev' essere quindi risolta nel senso che, nell' ambito del regime del prelievo supplementare istituito dall' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84, il proprietario di un' azienda acquisita nel corso dell' anno di riferimento, che abbia ripreso la produzione di latte al momento dell' entrata in vigore del regime stesso, può beneficiare di un quantitativo di riferimento sulla base del quantitativo di latte prodotto dal precedente conduttore nel corso di una parte dell' anno di riferimento, qualora lo Stato membro interessato, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, e dall' art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1371/84, abbia deciso di attribuire un quantitativo di riferimento ai produttori che si trovino in una siffatta situazione.
Sulla seconda questione
18 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede se un proprietario e nuovo produttore, che abbia iniziato le proprie consegne di latte alla data dell' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare ed il cui quantitativo di riferimento sia calcolato sulla base delle consegne del precedente conduttore effettuate nel corso di una parte soltanto di tale anno, possa ottenere che venga preso in considerazione un altro anno di riferimento ai sensi dei regolamenti nn. 857/84 e 1371/84.
19 Si deve ricordare, in limine, che il quantitativo di riferimento attribuito ad un produttore nell' ambito della formula B del regime del prelievo supplementare è pari, in linea di principio, al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore o acquistato da un acquirente durante l' anno di riferimento prescelto dallo Stato membro nell' ambito del periodo intercorrente dal 1981 al 1983, maggiorato in ragione di una percentuale determinata in misura tale da non superare il quantitativo garantito. Gli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis del regolamento n. 857/84, nel testo modificato, e 3 del regolamento n. 1371/84 consentono agli Stati membri, ai fini della fissazione dei quantitativi di riferimento, di tener conto di talune situazioni particolari e di attribuire i quantitativi di riferimento specifici o supplementari.
20 Dalla sentenza 27 giugno 1989, causa 113/88, Leukhardt, Racc. pag. 1991, emerge, come rilevato anche dall' avvocato generale, che è escluso che possa essere preso in considerazione, per effetto di un cambiamento di gestione, un anno diverso da quello prescelto.
21 Nella detta sentenza la Corte ha infatti affermato (punto 13) che dal sistema e dallo scopo della normativa di cui trattasi emerge che essa elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi. Nessuna disposizione in tale disciplina prevede la possibilità, per i produttori che si trovino in una situazione quale quella oggetto della causa principale, che, per effetto di tale circostanza, venga preso in considerazione un anno di riferimento diverso da quello prescelto dallo Stato membro interessato, ragion per cui una siffatta possibilità deve quindi ritenersi esclusa, anche nel caso in cui gli interessati non siano in grado di provare un livello di consegne rappresentativo della capacità di produzione dell' azienda durante l' anno di riferimento.
22 Per tali motivi la seconda questione dev' essere risolta nel senso che un proprietario e nuovo produttore, che abbia iniziato le consegne di latte alla data di entrata in vigore del regime del prelievo supplementare ed il cui quantitativo di riferimento sia determinato sulla base delle consegne del precedente conduttore nel corso di una parte soltanto di tale anno, non può ottenere che venga preso in considerazione un anno di riferimento diverso, ai sensi dei regolamenti nn. 857/84 e 1371/84.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Rennes (Francia), con ordinanza 28 aprile 1992, dichiara:
1) Nell' ambito del regime del prelievo supplementare istituito dall' art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, il proprietario di un' azienda acquisita nel corso dell' anno di riferimento, che abbia ripreso la produzione di latte al momento dell' entrata in vigore del regime stesso, può beneficiare di un quantitativo di riferimento sulla base del quantitativo di latte prodotto dal precedente conduttore nel corso di una parte dell' anno di riferimento, qualora lo Stato membro interessato, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e dall' art. 5, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, abbia deciso di attribuire un quantitativo di riferimento ai produttori che si trovino in una siffatta situazione.
2) Un proprietario e nuovo produttore, che abbia iniziato le consegne di latte alla data di entrata in vigore del regime del prelievo supplementare ed il cui quantitativo di riferimento sia determinato sulla base delle consegne del precedente conduttore nel corso di una parte soltanto di tale anno, non può ottenere che venga preso in considerazione un anno di riferimento diverso, ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 857/84 e 1371/84.
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