Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori emigranti ° Assicurazione di invalidità ° Prestazioni ° Prestazioni calcolate in applicazione dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71 ° Nozione ° Adeguamento ° Nuovo computo ° Limitazioni alle ipotesi previste dalla normativa comunitaria
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 40, 46 e 51)
Massima
Una prestazione di invalidità erogata da uno Stato membro a un lavoratore emigrante deve essere considerata determinata conformemente all' art. 46 del regolamento n. 1408/71 anche qualora il suo importo, calcolato secondo le norme del diritto nazionale, comprese le disposizioni anticumulo, sia pari all' importo calcolato secondo le norme dell' art. 46 di detto regolamento, compresa la norma anticumulo di cui al n. 3 del medesimo articolo.
Quindi per l' adeguamento di siffatta prestazione vanno applicate le norme di cui all' art. 51 del detto regolamento, che autorizza il nuovo calcolo solo in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, e non le disposizioni del diritto nazionale che dispongano il nuovo conteggio della prestazione nazionale per tener conto delle variazioni di una prestazione erogata da un altro Stato membro, connesse in particolare alle fluttuazioni dei corsi medi di cambio o all' andamento generale della situazione economica e sociale di tale Stato.
Parti
Nel procedimento C-193/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Fioravante Luigi Bogana
e
Union nationale des mutualités socialistes,
intervenuto volontariamente dinanzi al giudice nazionale:
Institut national d' assurances maladie-invalidité,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 203, pag. 6),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Bogana, dall' avv. Franco Agostini, del foro di Roma,
° per l' Institut national d' assurance maladie-invalidité, dall' avv. Emanuel Degrez, del foro di Bruxelles,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Bogana e della Commissione all' udienza del 17 dicembre 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 gennaio 1983,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 maggio 1992, pervenuta in cancelleria il 14 maggio successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Fioravante Luigi Bogana, ricorrente nella causa principale e l' Union nationale des mutualités socialistes (in prosieguo: l' "UNMS"), ente belga preposto al pagamento delle prestazioni, nonché l' Institut national d' assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l' "INAMI"), ente belga preposto alla concessione delle prestazioni di invalidità, convenuti nella causa principale.
3 Dagli atti di causa emerge che il signor Bogana, cittadino italiano, ha svolto attività lavorativa subordinata in Italia e in Belgio. Divenuto incapace di lavorare, gli veniva riconosciuto, in questi due Stati, il diritto di fruire di prestazioni di invalidità dal 1 novembre 1981.
4 La prestazione d' invalidità italiana veniva calcolata conformemente al regime di totalizzazione e secondo le percentuali previste dal n. 2 dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71.
5 La prestazione d' invalidità belga veniva determinata in base alla normativa nazionale. Tenuto conto delle norme anticumulo di cui all' art. 76 quater, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963 che istituisce e disciplina un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, nella versione di cui al regio decreto 4 dicembre 1978, n. 19, la prestazione versata al signor Bogana dall' ente belga competente veniva fissata in un importo pari a quello della prestazione belga completa, ridotto di quello della prestazione pro rata italiana.
6 A causa della norma anticumulo di cui al n. 3 dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, l' importo della prestazione, se fosse stato determinato secondo le regole di calcolo esposte in detto articolo, sarebbe stato pari a quello determinato secondo le norme del solo diritto nazionale.
7 La prestazione di invalidità belga è stata oggetto di ulteriori adeguamenti per tener conto dell' andamento della prestazione italiana, conformemente al disposto dell' art. 241 bis, n. 2, lett. a) e b) del regio decreto 4 novembre 1963, adottato in esecuzione della legge 9 agosto 1963 nella versione risultante dal regio decreto 30 luglio 1981.
8 A norma di detto articolo, il calcolo dell' importo della prestazione versata in applicazione dell' art. 76 quater, n. 2, della legge 9 agosto 1963, deve essere rivisto:
"a) qualora la prestazione (attribuita da una normativa straniera) (...) vari del 2% rispetto all' importo preso in considerazione in occasione del calcolo iniziale o precedente; il nuovo calcolo viene effettuato al tasso di cambio valido per il trimestre in cui cade il giorno della modifica della prestazione (...);
b) qualora il tasso di cambio medio della moneta straniera vari del 2% rispetto a quello preso in considerazione al momento del calcolo iniziale o precedente; la revisione viene effettuata con decorrenza dal primo giorno del trimestre durante il quale è applicabile il tasso di cambio medio modificato del 2%;
(...)".
9 In occasione di un' operazione di regolarizzazione, l' UNMS rilevava che l' andamento della pensione italiana erogata al signor Bogana non era stato preso in considerazione come avrebbe dovuto esserlo e che l' art. 241 bis, n. 2, lett. a) e b) del citato regio decreto 4 novembre 1963, non gli era stato applicato correttamente. Chiedeva di conseguenza al signor Bogana il pagamento delle somme di 4 572 BFR e di 39 093 BFR, che egli avrebbe indebitamente percepito nel periodo 1 gennaio 1987-28 febbraio 1991.
10 Il signor Bogana impugnava tali provvedimenti dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, sostenendo che l' applicazione dell' art. 241 bis, n. 2, lett. a) e b) del citato regio decreto 4 novembre 1963 era in contrasto con le disposizioni dell' art. 51 del regolamento n. 1408/71.
11 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendeva dall' interpretazione di norme di diritto comunitario, il Tribunal du travail di Bruxelles ha deciso, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, di sottoporre alla Corte la seguente questione:
"Se, qualora l' importo ottenuto calcolando una prestazione sulla base del diritto nazionale (art. 76 quater, n. 2, della legge 9 agosto 1963) e sulla base dell' art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia lo stesso, tale prestazione, (...) successivamente alla data in cui il diritto matura, vada adeguata conformemente all' art. 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o invece conformemente ad una norma di diritto nazionale (art. 241 bis del regio decreto 4 novembre 1963) che prevede un nuovo calcolo della prestazione spettante in diritto nazionale in funzione della variazione delle prestazioni straniere, connessa, in particolare, alla variazione del corso medio di cambio e all' evoluzione economica (perequazione)".
12 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
13 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede se la prestazione di invalidità, erogata da uno Stato membro ad un lavoratore migrante, il cui importo, calcolato in applicazione del solo diritto nazionale, ivi comprese le relative disposizioni anticumulo, sia pari all' importo determinato in applicazione dell' art. 46 del regolamento 1408/71, ivi compresa la norma anticumulo di cui al n. 3 dello stesso articolo, debba essere adeguata conformemente alle disposizioni dell' art. 51 del regolamento n. 1408/71 o invece conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, qualora queste prevedano un ricalcolo della prestazione nazionale per tener conto delle variazioni di una prestazione erogata da un altro Stato membro, connesse, in particolare, alle variazioni dei corsi medi di cambio o all' andamento generale della situazione economica e sociale del detto Stato.
14 Il signor Bogana e la Commissione suggeriscono di rispondere nel senso che si debbono applicare le disposizioni dell' art. 51 del regolamento n. 1408/71. Sostengono che una prestazione, come quella considerata nella causa principale, è determinata conformemente all' art. 46 del regolamento n. 1408/71 e, di conseguenza, le si applica l' art. 51 dello stesso regolamento. Dette disposizioni ostano, a loro avviso, a qualsiasi nuovo conteggio inteso a tener conto delle rivalorizzazioni di una prestazione straniera di pari natura, diverse da quelle relative ad un cambiamento nella situazione individuale dell' interessato.
15 L' INAMI, al contrario, suggerisce di risolvere la questione nel senso che si debbono applicare le disposizioni della normativa nazionale menzionate nella questione pregiudiziale. Secondo questo ente, nel caso in cui l' importo della prestazione, determinato secondo le norme del diritto nazionale, sia pari all' importo determinato ai sensi dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, l' applicazione delle norme nazionali deve, in realtà, ritenersi più vantaggiosa dell' applicazione del diritto comunitario e, pertanto, il diritto nazionale deve essere applicato nella sua interezza, ivi comprese, cioè, le relative norme anticumulo tra le quali, nella fattispecie di cui alla causa principale, figura l' art. 241 bis del citato regio decreto 4 novembre 1963.
16 La tesi della INAMI non può essere accolta.
17 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. per analogia, sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851, punto 17), per calcolare l' importo di una prestazione di invalidità dovuta, in applicazione del diritto comunitario, ad un lavoratore che è stato soggetto alla normativa di due o più Stati membri, l' ente competente di ciascuno di detti Stati deve operare un raffronto tra l' importo dovuto in forza della sola normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo, e quello risultante dall' art. 46 del regolamento n. 1408/71, ivi compresa la norma anticumulo di cui al n. 3 dello stesso articolo. Per la liquidazione della prestazione, il lavoratore deve fruire del regime per lui più vantaggioso.
18 Pertanto, anche se l' applicazione della sola normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo, produce un risultato altrettanto o più vantaggioso per il lavoratore migrante di quello ottenuto in applicazione delle norme dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, ivi compresa la norma anticumulo di cui al n. 3 dello stesso articolo, l' importo della prestazione d' invalidità erogata al lavoratore viene, in realtà, come del resto rilevato dall' INAMI nelle osservazioni presentate alla Corte, determinato conformemente all' art. 46 del regolamento n. 1408/71.
19 Pertanto, l' art. 51 del regolamento n. 1408/71, che, secondo la sua stessa formulazione, riguarda la rivalorizzazione e il nuovo calcolo delle prestazioni "stabilite conformemente alle disposizioni dell' art. 46" si applica a queste prestazioni.
20 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 20 marzo 1991, causa C-93/90, Cassamali, Racc. pag. I-1401) l' art. 51 deve essere interpretato nel senso che esclude, al fine di ridurre gli oneri amministrativi costituiti dal riesame della situazione del lavoratore ogni qualvolta vi sia una modifica delle prestazioni percepite, un nuovo calcolo delle prestazioni erogate conformemente alle norme di cui all' art. 46 del regolamento n. 1408/71 inteso a tener conto delle rivalorizzazioni di una prestazione di pari natura erogata da un altro Stato membro, qualora dette rivalorizzazioni siano determinate da fatti diversi da quelli di cui al n. 2 dell' art. 51, cioè diversi dal cambiamento del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni.
21 Ne consegue che disposizioni come quelle di cui all' art. 241 bis, n. 2, lett. a) e b) del citato regio decreto 4 novembre 1963, le quali, pur avendo l' effetto di garantire il costante rispetto del massimale fissato dalle norme anticumulo nazionali, nelle specie l' art. 76 quater, n. 2, della citata legge 9 agosto 1963, non intervengono nel computo iniziale della prestazione di invalidità, ma determinano le circostanze nelle quali si deve procedere a un nuovo conteggio della prestazione soggetta a massimale come pure il tasso di cambio da applicare alla prestazione straniera per questo nuovo calcolo, non possono essere applicate ad una prestazione già liquidata, come quella considerata nella causa principale, senza violare l' art. 51 del regolamento n. 1408/71.
22 Considerato quanto sopra, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che una prestazione di invalidità erogata da uno Stato membro ad un lavoratore migrante, liquidata a norma degli artt. 40 e 46 del regolamento n. 1408/71, il cui importo, calcolato secondo le norme del diritto nazionale, ivi comprese le relative disposizioni anticumulo, è pari all' importo calcolato secondo le norme di cui all' art. 46 di tale regolamento, ivi compresa la norma anticumulo di cui al n. 3 dello stesso articolo, deve essere adeguata in ossequio all' art. 51 dello stesso regolamento e non in conformità a disposizioni di diritto nazionale che prevedano un ricalcolo della prestazione nazionale inteso a tener conto delle variazioni di una prestazione erogata da un altro Stato membro, connesse, in particolare, alle fluttuazioni dei corsi medi di cambio o all' andamento generale della situazione economica e sociale di tale Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles, con ordinanza 5 maggio 1992, dichiara:
Una prestazione di invalidità, erogata da uno Stato membro ad un lavoratore migrante e liquidata a norma degli artt. 40 e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, il cui importo, calcolato secondo le norme di diritto nazionale, ivi comprese le relative disposizioni anticumulo, è pari all' importo calcolato secondo le norme di cui all' art. 46 di tale regolamento, ivi compresa la norma anticumulo di cui al n. 3 dello stesso articolo, deve essere adeguata in ossequio all' art. 51 dello stesso regolamento e non in conformità a disposizioni di diritto nazionale che prevedano un ricalcolo della prestazione nazionale inteso a tener conto delle variazioni di una prestazione erogata da un altro Stato membro, connesse, in particolare, alle fluttuazioni dei corsi medi di cambio o all' andamento generale della situazione economica e sociale di tale Stato.
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