Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Intervento - Ricevibilità - Riesame dopo un'ordinanza precedente che ammette la ricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento - Controllo dell'osservanza dei principi generali del diritto e delle norme applicabili in materia di prova
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
3 Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione
[Trattato CE, art. 189 (divenuto art. 249 CE)]
4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Provvedimenti istruttori - Esclusione
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
5 Procedura - Misure di organizzazione del procedimento - Domanda proposta dopo la chiusura della fase orale - Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)
6 Procedura - Istanza di provvedimenti istruttori - Proposizione dopo la chiusura della fase orale - Domanda di riapertura della fase orale - Presupposti di ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)
7 Procedura - Fase orale - Riapertura - Obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione impugnata - Insussistenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)
8 Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Presunzione d'innocenza - Procedimento in materia di concorrenza - Applicabilità
9 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Oggetto anticoncorrenziale - Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
10 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Rimessa in discussione, per motivi di equità, della valutazione operata dal Tribunale sull'ammontare di un'ammenda inflitta a un'impresa - Esclusione
Massima
1 Il fatto che la Corte, con precedente ordinanza, abbia ammesso l'intervento di una persona a sostegno delle conclusioni di una parte non osta a che si proceda ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento.
2 In forza degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
Ne deriva che, nei limiti in cui riguardino la valutazione fatta dal Tribunale dei mezzi di prova sottopostigli, le censure della parte ricorrente non possono essere esaminate in sede d'impugnazione. Spetta invece alla Corte verificare se, nel corso di tale valutazione, il Tribunale sia incorso in errore di diritto contravvenendo ai principi generali del diritto, quali la presunzione d'innocenza, e alle norme applicabili in materia di prova, quali quelle relative all'onere della prova.
3 Gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non saranno annullati o revocati.
Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.
La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
4 Esula dall'ambito dell'impugnazione, limitato alle questioni di diritto, l'istanza di una parte alla Corte affinché disponga provvedimenti istruttori volti a determinare le circostanze in cui la Commissione ha adottato la decisione oggetto della sentenza impugnata.
Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia, e quindi conoscere di eventuali vizi della decisione impugnata dinanzi al Tribunale.
5 Una parte può chiedere al Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di ordinare alla controparte la produzione di documenti che sono in suo possesso. Tuttavia, qualora una domanda del genere sia proposta dopo la fine della fase orale, il Tribunale deve statuire sulla stessa solo nel caso in cui decida di riaprire la fase orale.
6 L'istanza di provvedimenti istruttori presentata dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sull'esito della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale. La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.
7 Il Tribunale non è tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione di una decisione della Commissione. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
8 Il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall'art. 6, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo dell'Atto unico europeo nonché dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, sono oggetto di tutela nell'ordinamento giuridico comunitario.
Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d'innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende.
9 Come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto 81, n. 1, CE), la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi.
Si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo.
Una pratica concordata rientra nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
Da una parte, risulta dalla lettera stessa della detta norma che, come nel caso degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, a prescindere dai loro effetti, allorché hanno un oggetto anticoncorrenziale. D'altra parte, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento produca l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza.
10 Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un'impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua giurisdizione anche di merito, sull'importo di un'ammenda inflitta ad un'impresa a causa della violazione, da parte di quest'ultima, del diritto comunitario della concorrenza.
Parti
Nel procedimento C-199/92 P,
Hüls AG, con sede in Marl (Germania), inizialmente con l'avv. H.-J. Herrmann, poi con l'avv. F. Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
sostenuta da
DSM NV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
interveniente in sede d'impugnazione,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992 nella causa T-9/89, Hüls/Commissione (Racc. pag. II-499), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. zur Hausen, consigliere giuridico, e B. Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale,
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 14 maggio 1992 la Hüls AG (in prosieguo: la «Hüls») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado il 10 marzo 1992 nella causa T-9/89, Hüls/Commissione (Racc. pag. II-499; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.
3 Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»).
4 Secondo quanto constatato dalla Commissione, e successivamente confermato dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») e Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la «Shell»); in prosieguo: le «quattro grandi»] rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori si sono affacciati sul mercato nel 1977, dando luogo ad un incremento sostanziale della capacità produttiva reale alla quale tuttavia non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un'utilizzazione delle capacità di produzione compresa tra il 60% nel 1977 e il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
5 La Hüls faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato nel 1977. La sua posizione sul mercato dell'Europa occidentale si situava all'incirca tra il 4,5 e il 6,5%.
6 In seguito ad accertamenti effettuati simultaneamente presso diverse imprese del settore, la Commissione ha indirizzato a numerosi produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata risulta che le informazioni raccolte hanno indotto la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato regolarmente prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Ciò ha condotto la Commissione ad avviare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad inviare una comunicazione scritta degli addebiti a numerose imprese, tra cui la Hüls.
7 A conclusione del procedimento la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, in cui ha constatato che la Hüls aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando con altre imprese, per quanto riguardava la Hüls da un momento imprecisato tra il 1977 e il 1979 sino almeno al novembre 1983, ad un accordo e ad una pratica concordata risalenti alla metà del 1977, in base ai quali i produttori fornitori di polipropilene nel territorio del mercato comune:
- si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
- stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
- concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio di informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile» volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
- aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
- si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una quota di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).
8 La Commissione ha ingiunto inoltre alle varie imprese interessate di porre immediatamente fine alle infrazioni e di astenersi per il futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che potesse avere oggetto od effetto identico o analogo. Essa ha ingiunto loro altresì di porre fine a qualunque sistema di scambio d'informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, nonché di fare in modo che ogni sistema di scambio di informazioni generali (quale il sistema Fides) fosse gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).
9 Alla Hüls è stata inflitta un'ammenda di 2 750 000 ECU, pari a 5 898 447,50 DM (art. 3 della decisione polipropilene).
10 Il 2 agosto 1986 la Hüls ha proposto un ricorso d'annullamento avverso tale decisione dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
11 La Hüls ha concluso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione polipropilene, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflittale e, in ogni caso, la condanna della Commissione alle spese.
12 La Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
13 Con memoria separata depositata alla cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1992, la Hüls ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale conformemente all'art. 62 del regolamento di procedura e di prendere provvedimenti istruttori ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 dello stesso regolamento, alla luce delle dichiarazioni rese dalla Commissione nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale nella causa BASF e a./Commissione (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, Racc. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale»).
La sentenza impugnata
Sull'accertamento dell'infrazione: Ricostruzione dei fatti
Il sistema delle riunioni periodiche
14 Per quanto riguarda il sistema delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene per il periodo che va dal 1977 alla fine del 1978 o all'inizio del 1979, il Tribunale ha dichiarato anzitutto, al punto 96, che l'unico elemento di prova addotto dalla Commissione a dimostrazione della partecipazione della Hüls a tali riunioni durante il periodo di cui trattasi era la risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni. Al punto 97 il Tribunale ha dichiarato che la risposta, nel ricomprendere la Hüls tra i partecipanti regolari alle riunioni, riguardava esplicitamente la sua partecipazione alle riunioni di «dirigenti» e di «esperti», senza precisarne il momento iniziale. Sulla base della risposta dell'ICI a tale domanda di informazioni, il Tribunale ha rilevato, al punto 99, che tali riunioni erano incominciate verso la fine del 1978 o all'inizio 1979 e che i passi della risposta dell'ICI citati dalla Commissione per dimostrare che la partecipazione della Hüls alle riunioni risaliva al dicembre del 1977 non riguardavano tali riunioni, bensì riunioni «ad hoc». Il Tribunale ne ha concluso, al punto 102, che la Commissione non poteva offrire nessun elemento idoneo a provare la partecipazione della Hüls all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979 e che essa non aveva pertanto sufficientemente dimostrato tale partecipazione.
15 Per il periodo tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e il novembre 1983 il Tribunale ha rilevato, al punto 114, che la risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni ricomprendeva la Hüls, a differenza di altri due produttori, tra i partecipanti regolari alle riunioni di «dirigenti» e di «esperti» senza limite di tempo. Il Tribunale ha interpretato tale risposta nel senso che essa faceva risalire la partecipazione della Hüls alle dette riunioni agli inizi del sistema delle riunioni di «dirigenti» e di «esperti», instaurato alla fine del 1978 o all'inizio del 1979. Al punto 115 il Tribunale ha rilevato che la detta risposta dell'ICI era corroborata dall'indicazione, accanto al nome della Hüls nelle varie tabelle ritrovate presso l'ICI, la Atochem SA e la SA Hercules Chemicals NV, dei suoi dati relativi alle vendite, mentre non sarebbe stato possibile elaborare tali tabelle sulla base delle statistiche del sistema Fides, e del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, l'ICI aveva dichiarato, a proposito di una delle dette tabelle, che: «a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori». A tali elementi il Tribunale ha aggiunto, al punto 116, che la risposta della Hüls alla richiesta di informazioni era incompleta, in quanto essa aveva omesso di richiamare la sua partecipazione a una riunione del gennaio 1981, risultante da un resoconto. Inoltre il Tribunale ha rilevato, al punto 117, che la Hüls aveva riconosciuto dinanzi ad esso di aver partecipato regolarmente alle riunioni durante il 1982 e il 1983, mentre nella sua risposta alla richiesta di informazioni sosteneva di non aver preso parte alle riunioni prima della seconda metà del 1982.
16 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 118, che la Commissione aveva il diritto di ritenere che la Hüls avesse partecipato sistematicamente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 sino alla fine del settembre 1983. Al punto 119 il Tribunale ha constatato che la Commissione giustamente aveva ritenuto, in base agli elementi forniti dall'ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che queste ultime avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita. Secondo il punto 121 della sentenza impugnata, altrettanto giustamente la Commissione ha dedotto dalla risposta dell'ICI relativa alla periodicità delle riunioni di «dirigenti» e di «esperti», nonché dall'identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
17 Ai punti 122-125 il Tribunale ha aggiunto che gli argomenti invocati dalla Hüls per dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni non era censurabile non potevano essere accolti. Ciò valeva, secondo il Tribunale, per quanto riguarda la tesi secondo la quale la Hüls, in quanto piccolo produttore, non poteva restare in disparte dalle riunioni, poiché avrebbe potuto denunciare queste ultime alla Commissione e chiederle di porvi fine. Lo stesso valeva quanto alla sua strategia consistente nello svincolarsi dai prodotti base per dedicarsi ai prodotti speciali, che, secondo la Hüls, avrebbe determinato un contrasto di interessi tra lei stessa e gli altri produttori, avendo il Tribunale constatato che le discussioni in materia di quantitativi di vendita erano incentrate anche sui prodotti speciali. Per quanto riguarda la disinformazione e le riserve mentali della Hüls, il Tribunale ha rilevato che essa aveva quanto meno dato ai suoi concorrenti l'impressione di parteciparvi in una prospettiva identica alla loro.
18 Al punto 126 il Tribunale ne ha dedotto che spettava alla Hüls addurre indizi tali da provare che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver fatto presente ai suoi concorrenti di partecipare a dette riunioni in una prospettiva diversa dalla loro. In proposito il Tribunale ha rilevato, al punto 127, che gli argomenti della Hüls, ricavati dal suo comportamento sul mercato, non potevano costituire indizi tali da provare l'assenza in capo ad essa di spirito anticoncorrenziale. Anche ammesso che i concorrenti della Hüls avessero saputo che il suo comportamento sul mercato sarebbe stato indipendente dal contenuto delle riunioni, il solo fatto di scambiare con loro informazioni riconducibili a segreti aziendali bastava a manifestare l'esistenza in capo alla Hüls di uno spirito anticoncorrenziale.
19 Al punto 129 il Tribunale ne ha concluso che la Commissione aveva sufficientemente provato che la Hüls aveva partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e il settembre 1983, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico.
Le iniziative in materia di prezzi
20 Al punto 167 il Tribunale ha rilevato che i resoconti delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene mostravano come i produttori che vi avevano partecipato avessero concordato in quella sede le iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene. Secondo il punto 168, poiché la sua partecipazione alle dette riunioni era sufficientemente comprovata, la Hüls non poteva sostenere, senza addurre indizi atti a corroborare questo assunto, di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che erano state decise, organizzate e controllate in quella sede. Al punto 170, il Tribunale ha dichiarato che l'argomento della Hüls secondo il quale essa non avrebbe tenuto conto dei risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi non poteva essere considerato indizio atto a corroborare l'affermazione secondo la quale essa non aveva sottoscritto le iniziative in materia di prezzi concordate nel corso delle riunioni, ma tendeva tutt'al più a dimostrare che essa non aveva attuato il risultato delle riunioni. Secondo il punto 171, nonostante le divergenze significative tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi obiettivo, gli stessi produttori avevano considerato positivi i risultati delle loro riunioni.
21 Al punto 172 il Tribunale ha rilevato che comunque l'attuazione da parte della Hüls dei risultati delle riunioni era stata più concreta di quanto da lei asserito, quanto meno dopo il 1982, momento a partire dal quale la Commissione era stata in grado di produrre le istruzioni in materia di prezzi provenienti dalla Hüls e concordanti con i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni e con quelli impartiti dagli altri produttori. In merito al carattere puramente interno delle istruzioni in materia di prezzi della Hüls, il Tribunale ha rilevato al punto 173 che, benché tali istruzioni fossero interne in quanto indirizzate agli uffici vendite dalla sede centrale, esse erano state inviate al fine di essere attuate e pertanto di produrre effetti esterni. Al punto 174 il Tribunale ha aggiunto che giustamente la Commissione aveva desunto dalla risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni che le iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi che si protraeva anche quando le discussioni fra i produttori non si concludevano con la determinazione di obiettivi precisi. Infine, al punto 175, il Tribunale ha constatato che, sebbene l'ultima riunione di produttori di cui la Commissione aveva fornito la prova fosse quella del 29 settembre 1983, vari produttori avevano inviato, tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983, istruzioni concordanti in materia di prezzi, cosicché la Commissione aveva potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti fino al novembre 1983.
22 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 177, che la Commissione aveva sufficientemente provato che la Hüls faceva parte dei produttori fra i quali si erano verificati concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che avevano prodotto effetti sino al novembre 1983.
Le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi
23 Al punto 189 il Tribunale ha considerato che la decisione polipropilene doveva essere interpretata nel senso che essa addebitava a ciascun produttore di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un insieme di misure dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente riducendo artificiosamente l'offerta di polipropilene - insieme la cui esecuzione era stata ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica. Al punto 190 il Tribunale ha constatato che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto insieme di misure era stato adottato, la Hüls vi aveva aderito, poiché non aveva prodotto nessun indizio atto a dimostrare il contrario.
24 Per quanto riguarda la «leadership contabile», il Tribunale ha constatato, al punto 191, che la Hüls aveva partecipato alle quattro riunioni durante le quali detto sistema era stato oggetto di discussioni tra produttori e che dai resoconti di dette riunioni risultava che essa aveva fornito in tali occasioni alcune informazioni riguardanti i suoi clienti. Secondo il punto 192, l'attuazione di tale sistema era attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983, nonché dalla risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni. Il Tribunale ha indicato, ai punti 193-196, che tali elementi non erano inficiati dagli argomenti della Hüls relativi alle rilevanti migrazioni di clienti che avrebbero avuto luogo nel 1982 e nel 1983, al fatto che il nome della Hüls figurava tra parentesi in una tabella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 e alle differenze fra tale tabella e quella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982.
25 Peraltro il Tribunale ha rilevato, al punto 197, che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, la Hüls aveva ammesso di aver partecipato a riunioni locali in Danimarca, le quali, come dimostrava il resoconto della riunione del 2 novembre 1982, erano destinate a garantire l'attuazione a livello locale delle iniziative concordate. Infine, il Tribunale ha dichiarato, al punto 198, che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 e la risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni provavano irrefutabilmente che alcuni produttori, tra i quali i produttori tedeschi, avevano esercitato pressioni sui produttori che facevano resistenza.
26 Al punto 199 il Tribunale ne ha concluso che la Commissione aveva sufficientemente provato che la Hüls figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si erano verificati concorsi di volontà vertenti sulle misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene.
Gli obiettivi in termini di quantitativi e le quote
27 Il Tribunale ha anzitutto rammentato, al punto 231, che la Hüls aveva partecipato regolarmente, dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979, alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si erano svolte discussioni relative ai quantitativi di vendita dei vari produttori ed erano state scambiate informazioni a questo proposito. Al punto 232 ha rilevato che, parallelamente a tale partecipazione, il nome della Hüls figurava in varie tabelle rinvenute presso produttori di polipropilene, il contenuto delle quali indicava chiaramente che erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita. La Commissione poteva quindi a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle, necessariamente realizzate sulla base di informazioni provenienti dai produttori e non in base alle statistiche del sistema Fides, nella parte in cui riguardava la Hüls era stato fornito dalla stessa nell'ambito delle riunioni. Al punto 233 il Tribunale ha rilevato che la terminologia usata nelle tabelle relative agli anni 1979 e 1980 consentiva di concludere che vi erano stati concorsi di volontà fra i produttori.
28 Per quanto riguarda più in particolare il 1979, il Tribunale ha indicato, ai punti 234 e 235, che il resoconto della riunione 26 e 27 settembre 1979 come pure la tabella intitolata «Producer's Sales to West Europe», reperita presso l'ICI, smentivano la tesi della Hüls secondo la quale non vi era stato alcun regime di quote per il 1979.
29 Ai punti 236-239 il Tribunale ha rilevato che la fissazione per il 1980 di quantitativi di vendita per l'intero anno risultava dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso l'Atochem SA, nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981; a tal proposito, ha rilevato che, se le cifre risultanti da tali due fonti erano diverse, ciò era dovuto al fatto che le previsioni dei produttori avevano dovuto subire una riduzione; ha ritenuto che il fatto che gli «obiettivi» assegnati alla Hüls fossero identici nelle varie tabelle in relazione al 1980 e al 1981 non fosse pertinente e che l'indicazione «to be rechecked» (da verificare) che compariva nella tabella del 26 febbraio 1980 non rimettesse in discussione l'esistenza di un concorso di volontà, ma indicasse solo che in quel momento c'erano ancora alcune verifiche da effettuare; ha aggiunto che, secondo il resoconto delle riunioni del gennaio 1981, la Hüls aveva fornito i dati riguardanti le sue vendite per il 1980 al fine di raffrontarli con i quantitativi di vendita stabiliti e accettati per il 1980.
30 Ai punti 240-245 il Tribunale ha rilevato che per il 1981 si faceva carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote, di aver indicato le loro «aspirazioni», di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre, nel periodo febbraio-marzo 1981, le loro vendite mensili a 1/12 dell'85% dell'«obiettivo» concordato per il 1980, di essersi assegnati per il resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente, di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite e, infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da vari elementi di prova, come tabelle e una nota interna dell'ICI; l'adozione di misure temporanee per il periodo febbraio-marzo 1981 risultava dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981; il fatto che i produttori si fossero assegnati per il resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente ed avessero controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, il rispetto di tale quota, era provato dalla combinazione di una tabella datata 20 dicembre 1981, di una tabella senza data intitolata «Scarti per società» trovata presso l'ICI e di una tabella senza data, del pari rinvenuta presso l'ICI; la partecipazione della Hüls a queste varie attività risultava sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si erano svolte le azioni di cui trattasi sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti citati.
31 Ai punti 246-249 il Tribunale ha osservato che, per quanto riguarda il 1982, si rimproverava ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote, di aver espresso le proprie «aspirazioni» in materia di quantitativi, di aver comunicato, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell'anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre di tale anno. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da un documento intitolato «Scheme for discussions "quota system 1982"», da una nota dell'ICI intitolata «Polipropilene 1982, Guidelines», da una tabella datata 17 febbraio 1982 e da una tabella redatta in italiano che costituiva una proposta complessa; le misure adottate per il primo semestre risultavano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982; l'attuazione di tali misure era attestata dai resoconti delle riunioni del 9 giugno, 20 e 21 luglio e 20 agosto 1982; le misure prese per il secondo semestre erano provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 e il loro mantenimento era confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982, senza che questa ricostruzione potesse essere inficiata da una nota interna dell'ICI del dicembre 1982.
32 Al punto 250 il Tribunale ha rilevato altresì che, per quanto riguardava gli anni 1981 e 1982, la Commissione aveva giustamente desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, dell'attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo precedente che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
33 Per l'anno 1983 il Tribunale ha constatato, ai punti 251-256, che dai documenti prodotti dalla Commissione risultava che alla fine del 1982 e all'inizio del 1983 i produttori di polipropilene avevano discusso di un sistema di quote relativo al 1983, che la Hüls aveva partecipato alle riunioni in cui avevano avuto luogo tali discussioni, che essa aveva fornito in quella sede dati relativi alle sue vendite e che nella tabella 2 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 figurava, a fianco della quota indicata in corrispondenza del suo nome, la menzione «accettabile», cosicché la Hüls aveva partecipato alle trattative intese all'istituzione di un sistema di quote per il 1983. Secondo il Tribunale, la Commissione giustamente ha desunto dal testo combinato del resoconto della riunione del 1_ giugno 1983 e di quello di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983, confermati da altri due documenti recanti la cifra dell'11% come quota di mercato per la Shell, che tali trattative avevano condotto all'istituzione di un sistema del genere malgrado le posizioni inizialmente assai divergenti.
34 Ai punti 257-260 il Tribunale ha osservato che l'argomento della Hüls relativo all'evoluzione del mercato non era pertinente, in quanto la decisione aveva accusato i produttori non di aver rispettato le quote, bensì semplicemente di averle concordate. Ha ricordato che il confronto dei dati sulle vendite dei vari produttori con gli obiettivi in materia di quantitativi di vendita loro assegnati, nonché il fatto che essi, in determinati periodi, davano notizia delle loro vendite dimostravano che, contrariamente a quanto affermato dalla Hüls, il regime delle quote riguardava non soltanto le qualità di base, ma tutti i tipi di polipropilene. Ha aggiunto che, in ragione dell'identità di scopo delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall'offerta esuberante -, la Commissione giustamente aveva concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
35 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 261, che la Commissione aveva sufficientemente provato che la Hüls faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si erano prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per gli anni 1979, 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e 1982, menzionati nella decisione polipropilene e che si inserivano in un sistema di quote.
Sull'ammenda
36 Al punto 353, il Tribunale ha rilevato che dai giudizi da esso espressi in merito all'accertamento dell'infrazione discendeva che la Commissione aveva correttamente individuato il ruolo svolto dalla ricorrente nell'ambito dell'infrazione dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 e che la Commissione si era pertanto basata giustamente su detto ruolo per calcolare l'ammenda da infliggere alla Hüls.
37 Al punto 361 ha rilevato che, per determinare l'importo dell'ammenda da infliggere alla Hüls, la Commissione aveva definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione polipropilene (punto 108 della stessa) e, dall'altra, i criteri per l'equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (punto 109 della detta decisione).
38 Al punto 381 il Tribunale ha concluso che l'ammenda inflitta alla Hüls era adeguata alla gravità della violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza accertata nei suoi confronti, ma che doveva essere ridotta a causa della minore durata di detta violazione.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
39 Pronunciandosi sulla domanda di riapertura della fase orale menzionata al punto 382, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, ha dichiarato, al punto 383, che non vi era motivo di disporre, ai sensi dell'art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di assumere i mezzi istruttori chiesti dalla Hüls.
40 Al punto 384, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Inoltre, diversamente da quanto da lei argomentato nelle cause PVC (v. sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, punto 13 della motivazione), nel procedimento in corso la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, l'inesistenza della decisione impugnata a causa degli asseriti vizi. E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente spiegato perché essa, nel procedimento in corso, a differenza di quanto avvenuto nelle cause PVC, non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano allora già sussistere all'atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato. Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Nella sua memoria (titolo I, punto 2) la ricorrente ha accampato un'asserita violazione del regime linguistico di cui al regolamento interno della Commissione. Una violazione del genere non può tuttavia portare all'inesistenza dell'atto impugnato, ma soltanto - se tempestivamente contestata - al suo annullamento. Nella sua memoria (titolo I, punto 3) la ricorrente ha inoltre sostenuto che, in considerazione delle circostanze in cui si è svolto il procedimento PVC, esiste una presunzione di fatto che la Commissione abbia parimenti apportato modifiche a posteriori alla sua decisione polipropilene, senza esservi autorizzata. La ricorrente non ha tuttavia spiegato le ragioni per le quali la Commissione avrebbe parimenti modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. Il mero riferimento alla "mancata consapevolezza dell'errore commesso" non è al riguardo sufficiente. La presunzione generale avanzata a tal riguardo dalla ricorrente non costituisce un motivo sufficiente per giustificare che vengano disposti mezzi istruttori in seguito alla riapertura della fase orale».
41 Il punto 385 è redatto nei seguenti termini:
«Infine, l'argomento sviluppato dalla ricorrente nel titolo I, punto 1, della sua memoria va inteso nel senso che, in base alle dichiarazioni rese dagli agenti della Commissione nelle cause PVC, manca un originale della decisione impugnata, autenticato tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all'inesistenza della decisione impugnata. Nel procedimento in corso, diversamente dalle cause PVC, già più volte citate, la ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio concreto tale da far sospettare che, dopo l'adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. In un caso del genere, il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorreva riaprire la fase orale per procedere all'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l'argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale».
42 Il Tribunale ha annullato l'art. 1, settimo trattino, della decisione polipropilene, nella parte in cui dichiarava che la Hüls aveva partecipato all'infrazione a partire da un momento imprecisato tra il 1977 e il 1979, e non a partire dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979. Ha ridotto l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 di tale decisione fissandola a 2 337 500 ECU, pari a 5 013 680,38 DM. Per il resto, ha respinto il ricorso condannando la Hüls a sopportare le proprie spese nonché la metà di quelle della Commissione, mentre quest'ultima avrebbe sopportato l'altra metà delle proprie spese.
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
43 Nel suo ricorso, la Hüls conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata e dichiarare inesistente la decisione polipropilene;
- in subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare nulla e non avvenuta in toto la decisione polipropilene;
- in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare nulla e non avvenuta la decisione polipropilene nei limiti in cui quest'ultima è stata mantenuta, l'ammenda è stata fissata a 2 337 500 ECU e la Hüls è stata condannata alle spese, e statuire in conformità alle domande proposte dalla Hüls in primo grado;
- in via di ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.
44 A titolo conservativo, la Hüls invita la Corte ad ingiungere alla Commissione di produrre l'originale o una copia certificata conforme del verbale della riunione della Commissione verosimilmente tenutasi il 23 aprile 1986, nel corso della quale la decisione polipropilene è stata adottata in conformità all'art. 12 del suo regolamento interno, di produrre il testo della decisione polipropilene nelle lingue in cui è stata adottata dal collegio dei membri della Commissione e di indicare se a posteriori siano state apportate modifiche alla decisione adottata dal collegio dei membri della Commissione e, in caso affermativo, quali. Nella replica, la Hüls chiede altresì l'autorizzazione ad accedere a tali documenti.
45 Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la società DSM NV (in prosieguo: la «DSM») è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Hüls. La DSM conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene;
- dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro per la DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari della decisione polipropilene abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché accerti se la decisione polipropilene sia inesistente o se occorra annullarla;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, riguardo sia al procedimento dinanzi alla Corte che quello dinanzi al Tribunale, ivi comprese le spese sostenute dalla DSM per il suo intervento.
46 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile, nella parte in cui la Hüls invoca una violazione del diritto comunitario sostanziale in sede di controllo della decisione polipropilene, e, per il resto, respingerlo in quanto infondato;
- in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
- in ogni caso, condannare la Hüls alle spese del giudizio;
- respingere l'intervento in toto in quanto irricevibile;
- in subordine, dichiarare irricevibili le conclusioni dell'intervento intese a che la Corte dichiari inesistente o annulli la decisione polipropilene con riferimento a tutti i suoi destinatari, o quanto meno con riferimento alla DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari della decisione abbiano o meno impugnato la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato o meno respinto, respingendo il resto dell'intervento in quanto infondato;
- in ulteriore subordine, respingere l'intervento in quanto infondato;
- in ogni caso, condannare la DSM alle spese dell'intervento.
47 A sostegno del suo ricorso la Hüls deduce una serie di motivi vertenti su vizi procedurali e sulla violazione del diritto comunitario, attinenti, in primo luogo, al rifiuto da parte del Tribunale di dichiarare l'inesistenza della decisione polipropilene o di annullarla per violazione di forme sostanziali; in secondo luogo, al rifiuto di riaprire la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie, e, in terzo luogo, all'accertamento e al controllo dei fatti soggetti alla sua valutazione, nonché alla valutazione della responsabilità individuale dei partecipanti all'infrazione e alla determinazione dell'ammenda.
48 Su domanda della Commissione, e nonostante l'opposizione della Hüls, il procedimento è stato sospeso con decisione del presidente della Corte 27 luglio 1992 fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555; in prosieguo la «sentenza PVC della Corte»), resa a seguito del ricorso presentato contro la sentenza PVC del Tribunale.
Sulla ricevibilità dell'intervento
49 La Commissione ritiene che l'istanza di intervento della DSM debba essere dichiarata irricevibile. Infatti, la DSM avrebbe spiegato che, in quanto interveniente, essa aveva interesse a fare annullare la sentenza impugnata relativamente alla Hüls. Secondo la Commissione, l'annullamento non andrebbe a vantaggio di tutti i destinatari individuali di una decisione, ma solamente di quelli che hanno presentato un ricorso in questo senso; questa sarebbe appunto una delle differenze tra l'annullamento di un atto e la sua inesistenza. Il mancato riconoscimento di tale distinzione equivarrebbe a privare di ogni perentorietà i termini entro i quali i ricorsi di annullamento devono essere presentati. La DSM non potrebbe quindi avvalersi di un eventuale annullamento poiché essa non avrebbe impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833), che la riguardava. Con il suo intervento, la DSM cercherebbe pertanto solo di sottrarsi ad un termine di decadenza.
50 L'ordinanza 30 settembre 1992, citata, che ha autorizzato l'intervento della DSM, sarebbe stata resa in un momento in cui la Corte non si era ancora pronunciata sulla questione dell'annullamento o dell'inesistenza nella sua sentenza PVC. Secondo la Commissione, dopo tale sentenza, i vizi invocati, pur supponendoli fondati, potrebbero portare solamente all'annullamento della decisione polipropilene e non a dichiararne l'inesistenza. In tali condizioni, verrebbe meno l'interesse della DSM ad intervenire.
51 D'altra parte, la Commissione si oppone in particolare alla ricevibilità della conclusione della DSM secondo cui la sentenza della Corte dovrebbe contenere disposizioni che dichiarino inesistente o annullino la decisione polipropilene nei confronti di tutti i destinatari, o almeno nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che questi abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto. Tale conclusione sarebbe irricevibile, dal momento che la DSM cercherebbe di introdurre una questione riguardante essa soltanto, mentre essa potrebbe accettare la controversia solo nello stato in cui si trova. In forza dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'interveniente potrebbe solo aderire alle conclusioni di un'altra parte, senza presentare le sue. Tale punto delle conclusioni della DSM confermerebbe che la sua intenzione è quella di utilizzare l'intervento per sottrarsi alla scadenza del termine fissato per proporre un ricorso contro la sentenza DSM/Commissione, citata, che la riguarda.
52 Riguardo all'eccezione di irricevibilità sollevata contro l'intervento in toto, occorre rilevare, in via preliminare, che l'ordinanza 30 settembre 1992 con la quale la Corte ha accolto l'istanza di intervento della DSM a sostegno delle conclusioni della Hüls non osta ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento (v., in tal senso, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333).
53 In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
54 Orbene, le conclusioni presentate dalla Hüls nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale hanno, in particolare, lo scopo di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto inesistente la decisione polipropilene. Dal punto 49 della sentenza PVC della Corte emerge che, in deroga alla presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, nemmeno provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti.
55 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'interesse della DSM non è venuto meno a seguito della sentenza con cui la Corte ha annullato la sentenza PVC del Tribunale e ha dichiarato che i vizi rilevati da quest'ultimo non erano tali da comportare l'inesistenza della decisione impugnata nelle cause PVC. Infatti, la sentenza PVC della Corte non riguardava l'inesistenza della decisione polipropilene e non ha dunque eliminato l'interesse della DSM all'accertamento di detta inesistenza.
56 Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del capo delle conclusioni nel quale la DSM chiede alla Corte di dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene per tutti i suoi destinatari, o quanto meno per la DSM, occorre riconoscere che tale capo della domanda riguarda specificamente la DSM e non aderisce alle conclusioni della Hüls. Pertanto non soddisfa le condizioni di cui all'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, e deve essere dichiarato irricevibile.
Sulla ricevibilità del ricorso
57 La Commissione dubita della ricevibilità del ricorso nella parte riguardante le violazioni del diritto comunitario che il Tribunale avrebbe commesso in sede di accertamento e di controllo dei fatti, di valutazione della responsabilità individuale dei partecipanti all'infrazione e di determinazione dell'importo dell'ammenda.
58 In forza degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione dovrebbe limitarsi ai motivi di diritto e potrebbe essere fondata soltanto sui mezzi ivi elencati tassativamente, restando esclusa qualunque nuova verifica dei fatti. A parere della Commissione, dal ricorso della Hüls non emerge con chiarezza se le irregolarità che si asseriscono commesse dal Tribunale siano contestate in quanto violazione delle regole in materia di prova da applicare o dal punto di vista dell'applicazione concreta ai fatti delle regole in materia di prova, che non potrebbe costituire una censura in sé. La Hüls non preciserebbe a sufficienza la norma giuridica che il Tribunale avrebbe infranto.
59 Secondo la Commissione, la Hüls critica il fatto, da una parte, che il Tribunale si sia fondato, in particolare, su indizi che erano confutati da altri indizi e, dall'altra, che esso abbia violato il principio del beneficio del dubbio o della presunzione d'innocenza. La Hüls non sosterrebbe che il Tribunale non abbia esaminato o che abbia snaturato un elemento di prova - il che potrebbe costituire una violazione soggetta al sindacato della Corte - bensì contesterebbe piuttosto la valutazione delle prove da parte del Tribunale.
60 Lo stesso varrebbe per l'asserita violazione del principio della presunzione d'innocenza. Allorché il Tribunale valuta i vari elementi di prova in contraddittorio e perviene, a seguito di ponderazione, a una conclusione circa l'accertamento dei fatti, tale conclusione esulerebbe dal controllo della Corte, salvo che risultasse dagli atti che tale accertamento è oggettivamente erroneo. Soltanto la qualificazione giuridica di un fatto e, di conseguenza, la determinazione della norma giuridica applicabile potrebbero costituire oggetto d'impugnazione. Il controllo della Corte sarebbe volto a verificare se il fatto accertato, a seguito di valutazione delle prove da parte del Tribunale, giustifichi l'applicazione della norma giuridica. Ciò non dovrebbe tuttavia confondersi con il controllo vertente sull'accertamento dei fatti e sulla valutazione degli elementi di prova, come farebbe la Hüls.
61 La Hüls sottolinea di aver esposto dettagliatamente in che senso il Tribunale abbia violato disposizioni sostanziali del diritto comunitario e di aver precisato con chiarezza che non si trattava di una questione di valutazione dei mezzi di prova. Al contrario, essa avrebbe affermato che il Tribunale non ha istruito i fatti con completezza e si è fondato su presunzioni che sono contraddette da presunzioni contrarie. Tale modo di procedere contravverrebbe non soltanto ai principi della logica e dell'esperienza, bensì anche agli obblighi in materia di istruzione e di prova cui il Tribunale è soggetto.
62 La Hüls avrebbe espressamente eccepito l'inosservanza del beneficio del dubbio, che sarebbe un principio di diritto. Avrebbe altresì invocato l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») che farebbe parte del diritto comunitario in forza dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE). In proposito la Hüls afferma che l'inosservanza del dovere di istruzione costituisce una violazione della presunzione d'innocenza, la quale si applica anche alle sanzioni di diritto amministrativo, quali le ammende per infrazione alle norme sulla concorrenza.
63 Secondo la Hüls, la Corte dovrebbe controllare le sentenze del Tribunale per quel che riguarda le violazioni del diritto in materia di prova, i principi della logica e la comune esperienza. L'applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza a situazioni in cui i fatti non consentono una simile applicazione sarebbe una questione di diritto, così come l'accertamento del fatto che le circostanze dimostrate e che potrebbero integrare una violazione dell'art. 85 del Trattato siano sufficienti. Applicare tale norma a fatti per i quali l'infrazione è insufficientemente fondata costituirebbe una violazione delle norme in materia di concorrenza. Le violazioni delle norme in materia di prova applicabili condurrebbero quindi anch'esse, con l'ampliamento del loro ambito d'applicazione, a violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza. Il Tribunale avrebbe commesso un errore del genere allorché ha affermato l'esistenza di una pratica concordata senza constatare sul mercato un corrispondente comportamento della Hüls. In conclusione, le questioni relative al grado della prova, alla pertinenza e all'esaustività dei fatti accertati in relazione alle conseguenze giuridiche che ne derivano sarebbero questioni di diritto soggette al controllo della Corte. L'impugnazione sarebbe pertanto integralmente ricevibile.
64 In proposito occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42).
65 Ne deriva che, nei limiti in cui riguardino la valutazione fatta dal Tribunale dei mezzi di prova sottopostigli, le censure della ricorrente non possono essere esaminate in sede d'impugnazione. Spetta invece alla Corte verificare se, nel corso di tale valutazione, il Tribunale sia incorso in errore di diritto contravvenendo ai principi generali del diritto, quali la presunzione d'innocenza, e alle norme applicabili in materia di prova, quali quelle relative all'onere della prova (v., in tal senso, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66; ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 40; sentenze 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 22; causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 26, e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 24).
66 Sono parimenti ricevibili in sede di impugnazione i motivi vertenti su una motivazione insufficiente o contraddittoria della sentenza impugnata (v. sentenze 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 29, e Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto 25).
67 Quanto alle violazioni dell'art. 85 del Trattato invocate dalla Hüls, è sufficiente rilevare che esse risulterebbero da asserite violazioni delle norme applicabili in materia di prova e che tale motivo non ha quindi contenuto autonomo.
68 Ne consegue che occorre verificare caso per caso se le contestazioni sollevate dalla Hüls in merito all'accertamento e al controllo dei fatti sottoposti alla valutazione del Tribunale siano ricevibili in sede d'impugnazione.
Sui motivi dedotti a sostegno del ricorso: vizi procedurali e violazione del diritto comunitario
69 A sostegno del suo ricorso, la Hüls deduce, facendo riferimento ai punti 382-385 della sentenza impugnata, che il Tribunale, nei limiti in cui, da una parte, ha dichiarato che la decisione polipropilene non era inesistente e non doveva essere annullata e, dall'altra, ha respinto la richiesta della Hüls di riaprire la fase orale e di disporre le necessarie misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, ha violato il diritto comunitario e ha commesso irregolarità procedurali lesive dei suoi interessi ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia. Facendo riferimento ai punti 90-261 della sentenza impugnata, la Hüls afferma che, in sede di accertamento e di controllo dei fatti sottoposti alla sua valutazione, il Tribunale ha commesso violazioni del diritto comunitario, che si sono ripercosse altresì sulla valutazione della responsabilità individuale dei partecipanti all'infrazione e sulla determinazione dell'importo dell'ammenda, questione oggetto dei punti 343-381 della sentenza impugnata.
Sulla mancata dichiarazione di inesistenza della decisione polipropilene o sul mancato annullamento per violazione di forme sostanziali
70 Con la prima parte del motivo, vertente sulla violazione del diritto comunitario, la Hüls contesta al Tribunale di aver omesso di dichiarare che la decisione polipropilene era inesistente o doveva essere annullata in ragione dei vizi che ne hanno intaccato il procedimento di adozione.
71 La Hüls ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in quanto il Tribunale ha trasgredito i principi relativi all'atto inesistente, la portata della presunzione di legittimità degli atti giuridici nonché la teoria dell'apparenza.
72 Il diritto comunitario riconoscerebbe la nozione di atto inesistente, che sanzionerebbe l'atto viziato in modo particolarmente grave ed evidente. Dalla giurisprudenza non si potrebbe desumere un elenco esauriente dei vizi che determinano l'inesistenza, ma potrebbe trattarsi di vizi di competenza, di procedura, di forma o di errore sostanziale. Un vizio grossolano determinerebbe la nullità assoluta soltanto ove fosse evidente, vale a dire qualora un osservatore imparziale potesse discernere prima facie l'irregolarità. Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe infranto tali principi. Infatti, la mancanza delle firme e le modifiche a posteriori che impediscono alle autorità degli Stati membri di verificare l'autenticità del titolo esecutivo, conformemente all'art. 192 del Trattato CE (divenuto art. 256 CE) costituirebbero vizi gravi ed evidenti atti a determinare l'inesistenza della decisione polipropilene.
73 La Hüls ritiene che la Corte, nella sua sentenza PVC, non abbia precisato con chiarezza i principi relativi all'inesistenza di un atto giuridico. Tuttavia, se i vizi del suo prodimento di adozione non dovessero determinare l'inesistenza della decisione polipropilene, essi dovrebbero quanto meno condurre, alla luce della citata sentenza, alla sua nullità.
74 Il Tribunale avrebbe altresì trascurato il fatto che i vizi gravi e flagranti quali la mancanza di firma, che fondano l'inesistenza dell'atto, ostano al formarsi di una presunzione di legittimità, senza che occorra un vizio supplementare, vale a dire la violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato. Infine, la teoria dell'apparenza dell'atto notificato elaborata dal Tribunale trascurerebbe il fatto che ogni vizio dell'atto colpisce altrettanto e necessariamente la sua copia notificata.
75 La DSM afferma che nuovi sviluppi si sono avuti in altre cause dinanzi al Tribunale. Tali elementi confermerebbero che spetta alla Commissione provare di aver rispettato le norme procedurali essenziali che essa stessa si è data e che, per chiarire tale punto, il Tribunale deve, d'ufficio o su istanza di parte, disporre provvedimenti istruttori per verificare le prove documentali pertinenti. Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze 29 giugno 1995 (causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847; in prosieguo: le «cause carbonato di sodio»), la Commissione avrebbe fatto valere che l'integrazione della memoria di replica depositata dall'ICI in tali cause, dopo la sentenza PVC del Tribunale, non conteneva alcuna prova quanto alla violazione da parte della Commissione del suo regolamento interno e che la richiesta di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI costituiva un motivo nuovo. Il Tribunale avrebbe nondimeno interrogato la Commissione e l'ICI riguardo alle conseguenze da trarre dalla sentenza PVC della Corte ed avrebbe domandato alla Commissione se, tenuto conto del punto 32 della sentenza PVC della Corte, essa era in grado di produrre gli estratti del processo verbale e i testi autenticati delle decisioni contestate. In una fase successiva del procedimento, la Commissione avrebbe alla fine ammesso che i documenti prodotti come autenticati lo erano stati solo dopo la richiesta di produzione da parte del Tribunale.
76 Secondo la DSM, anche nelle cause dette del «polietilene a bassa densità» (sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-729; in prosieguo: le «cause PEBD»), il Tribunale avrebbe ordinato alla Commissione di produrre una versione certificata conforme della decisione controversa. La Commissione avrebbe ammesso che nessuna autenticazione aveva avuto luogo in occasione della riunione per l'adozione di detta decisione da parte del collegio dei commissari. La DSM rileva, pertanto, che la procedura di autenticazione degli atti della Commissione deve essere stata istituita dopo il mese di marzo 1992. Ne conseguirebbe che la decisione polipropilene sarebbe affetta dallo stesso vizio di mancata autenticazione.
77 La DSM aggiunge che il Tribunale, nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punti 24-27), e causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957, punti 28-31), ha argomentato in modo analogo a quanto fatto nelle cause polipropilene quando ha respinto i motivi delle ricorrenti a causa della mancanza del benché minimo indizio capace di mettere in dubbio la presunzione di validità della decisione che esse contestavano. Nella sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), l'argomento della ricorrente sarebbe stato respinto poiché la decisione era stata adottata e notificata conformemente al regolamento interno della Commissione. In nessuna di queste cause il Tribunale avrebbe respinto l'argomento delle ricorrenti relativo all'irregolare adozione dell'atto impugnato per il mancato rispetto delle norme di procedura.
78 Le sole eccezioni riguarderebbero le ordinanze 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591), e 4 novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione (Racc. pag. II-2399); tuttavia, anche in queste cause le ricorrenti non avrebbero fatto valere la sentenza PVC del Tribunale come fatto nuovo, bensì altri fatti. Nella sentenza 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I-5619), la Corte avrebbe respinto l'argomento della violazione da parte della Commissione del proprio regolamento di procedura, poiché non era stato validamente dedotto dinanzi al Tribunale. Invece, nel procedimento polipropilene, lo stesso motivo sarebbe stato dedotto dinanzi al Tribunale e sarebbe stato respinto a causa della mancanza di indizi sufficienti.
79 La DSM ritiene che la difesa della Commissione nella presente causa sia basata su argomenti procedurali privi di pertinenza, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che, sostanzialmente, riguarda la questione dell'onere della prova. Secondo la DSM, se, nelle cause polipropilene, la Commissione non fornisce essa stessa le prove riguardo alla regolarità delle procedure da seguire, è perché essa non è in grado di provare di aver rispettato il proprio regolamento interno.
80 La Commissione ritiene che, alla luce della sentenza PVC della Corte, la decisione polipropilene non potrebbe essere considerata giuridicamente inesistente anche se presentasse gli stessi vizi riscontrati nella decisione PVC. Poiché la sentenza impugnata non lascerebbe emergere alcun errore di diritto, essa non dovrebbe essere annullata. Le domande di provvedimenti istruttori e le deduzioni istruttorie della Hüls non potrebbero essere prese in considerazione.
81 Quanto agli argomenti della DSM, la Commissione indica che essi contengono un vizio insanabile, poiché non tengono conto delle differenze tra le cause PVC e la presente causa e si fondano su un'erronea comprensione della sentenza PVC della Corte.
82 D'altronde, la Commissione insiste nel ritenere che, nelle cause carbonato di sodio, le ricorrenti non avessero fornito indizi sufficienti a giustificare la richiesta di documenti rivolta dal Tribunale alla Commissione. In ogni caso, sia in dette cause che nelle cause PEBD, anch'esse fatte valere dalla DSM, il Tribunale si sarebbe pronunciato riguardo alle circostanze particolari del caso di specie di cui era stato investito. Nel procedimento polipropilene, asserite imperfezioni della decisione polipropilene avrebbero potuto essere segnalate fin dal 1986, ma nessuno lo avrebbe fatto.
83 Se il Tribunale nelle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti, formulati tempestivamente, per il fatto che non erano assistiti da prove, la stessa soluzione si imporrebbe, a fortiori, nella presente causa, nella quale gli argomenti relativi alle irregolarità formali della decisione polipropilene sono stati formulati tardivamente e senza prove.
84 Per quanto riguarda, in primo luogo, i presupposti per l'inesistenza di un atto, occorre ricordare che, come risulta in particolare dai punti 48-50 della sentenza PVC della Corte, gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non saranno annullati o revocati.
85 Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.
86 La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
87 Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche nell'insieme, le asserite irregolarità sollevate dalla Hüls, che riguardano il procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.
88 Pertanto, per quanto riguarda i presupposti per l'inesistenza di un atto, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario.
89 In secondo luogo, per quanto riguarda il diniego, da parte del Tribunale, di accertare l'esistenza di vizi attinenti all'adozione e alla notifica della decisione polipropilene tali da determinarne l'annullamento, è sufficiente rilevare che tale motivo è stato sollevato per la prima volta nella domanda di riapertura della fase orale e di misure istruttorie. Di conseguenza, la questione se il Tribunale fosse tenuto ad esaminarlo si confonde con quella se tale giudice dovesse accogliere la detta domanda, questione che è oggetto del motivo vertente sui vizi procedurali.
90 In terzo e ultimo luogo, nei limiti in cui la ricorrente richiede alla Corte di disporre provvedimenti istruttori o formula deduzioni istruttorie dirette a determinare le condizioni in cui la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, è sufficiente rilevare che misure di questo tipo esulano dall'ambito dell'impugnazione, che deve limitarsi alle questioni di diritto.
91 Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
92 Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia. Ne consegue che, fintantoché la sentenza impugnata non sarà annullata, la Corte non è competente a conoscere di eventuali vizi della decisione polipropilene.
93 Risulta da quanto precede che la prima parte del motivo, vertente sulla violazione del diritto comunitario, dev'essere respinta.
Sulla mancata riapertura della fase orale e sul mancato ordine di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie
94 Con una seconda parte del motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario e con il motivo vertente su vizi procedurali, la Hüls contesta al Tribunale di aver omesso di riaprire la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento e istruttorie.
95 Nei limiti in cui il motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario dedotto dalla Hüls riguarda il diniego da parte del Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento e di istruzione, esso si confonde con quello vertente sui vizi procedurali. Tali motivi devono pertanto essere esaminati congiuntamente.
96 Ne consegue che occorre verificare se, rifiutando di riaprire la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, il Tribunale sia incorso in errori di diritto.
97 La Hüls afferma che, rifiutando di riaprire la fase orale conformemente alla sua richiesta del 4 marzo 1992, il Tribunale ha infranto l'art. 62 del proprio regolamento di procedura. Omettendo di ingiungere alla Commissione di produrre i documenti interni relativi alla decisione polipropilene, il Tribunale avrebbe violato altresì gli artt. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale.
98 Per quanto riguarda, anzitutto, l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, la Hüls sottolinea che tale norma non attribuisce al Tribunale un potere discrezionale illimitato che gli consenta di pronunciarsi in piena libertà sulla riapertura della fase orale. La giurisprudenza della Corte sull'art. 61 del proprio regolamento di procedura potrebbe essere trasposta per interpretare la detta norma e consentirebbe di concludere che vi è obbligo di riaprire la fase orale allorché ricorrono due presupposti.
99 In primo luogo, la domanda di riapertura dovrebbe fondarsi su circostanze di fatto fino ad allora ignote, vale a dire fatti nuovi, che la parte interessata non aveva potuto far valere prima della fine della fase orale. In secondo luogo, la parte richiedente dovrebbe dimostrare che tali fatti sono pertinenti ai fini dell'esito della causa. La presenza, nel caso di specie, di fatti nuovi pertinenti ai fini della soluzione della controversia determinerebbe la violazione dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale.
100 Da una parte, per quanto riguarda i fatti nuovi, la Hüls afferma di aver dedotto, nella sua memoria 4 marzo 1992, fatti relativi alla prassi seguita dalla Commissione in materia di procedura che essa ha appreso soltanto nell'udienza dinanzi al Tribunale nelle cause PVC.
101 In primo luogo, le decisioni della Commissione non sarebbero più sottoscritte dal suo presidente e dal suo segretario generale, in contrasto con l'art. 12 del suo regolamento interno. In secondo luogo, non verrebbe rispettato nemmeno il regime linguistico, giacché il collegio dei membri della Commissione adotterebbe soltanto progetti redatti in alcune lingue processuali, laddove il membro competente nel caso di specie adotterebbe egli soltanto i testi nelle altre lingue, in violazione degli artt. 12 e 27 del regolamento interno. In terzo luogo, la Commissione apporterebbe alle sue decisioni, dopo la loro adozione, modifiche sostanziali in violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
102 Non si tratterebbe nella fattispecie di presunzioni generali, come sostiene la Commissione, bensì di indicazioni precise, fondate sulle dichiarazioni rese dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale il 10 dicembre 1991 nella causa PVC, con riferimento a punti specifici della procedura amministrativa in sede di adozione di decisioni in materia di concorrenza.
103 I motivi non sarebbero tardivi, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione sulla base dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale e di un parallelismo con il procedimento di revocazione. Le dichiarazioni degli agenti della Commissione sarebbero state rese soltanto all'udienza del 10 dicembre 1991 e non in occasione di altre udienze precedenti. Peraltro, l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale non comporterebbe alcuna decadenza; vi osterebbero lo scopo e lo spirito stessi di tale norma.
104 La chiusura rapida del procedimento giudiziario risponderebbe in primo luogo all'interesse del ricorrente, soprattutto allorché esso ha pagato un'ammenda o fornito una cauzione come nel caso di specie, cosicché non vi sarebbe alcuna ragione di introdurre un termine di decadenza al detto art. 62. L'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale confermerebbe tale interpretazione in quanto nemmeno esso prevedrebbe un termine di decadenza. Quanto al termine di tre mesi fissato dall'art. 125 dello stesso regolamento di procedura per la revocazione delle sentenze, la Hüls ritiene che esso miri a garantire la certezza del diritto che si riconnette alla cosa giudicata e che non possa essere oggetto di un'applicazione analogica ai casi di presentazione di motivi nuovi o di domanda di riapertura della fase orale.
105 D'altra parte, per quanto riguarda la pertinenza dei fatti nuovi ai fini della soluzione della controversia, il Tribunale stesso avrebbe confermato, al punto 384 della sentenza, che una violazione del regime linguistico previsto dal regolamento interno della Commissione determina l'annullamento della decisione impugnata. Lo stesso varrebbe anche per il caso della violazione degli artt. 12 del regolamento interno della Commissione o 190 del Trattato. Secondo la Hüls, è certo che, nel caso di specie, i fatti nuovi avrebbero esercitato un'influenza decisiva sull'esito della lite in quanto avrebbero determinato l'inesistenza o, quanto meno, la nullità della decisione polipropilene.
106 Ricorrerebbero pertanto nella fattispecie i due presupposti la cui sussistenza avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riaprire la fase orale. Non avendo il Tribunale agito in tal senso, avrebbe infranto l'art. 62 del suo regolamento di procedura.
107 Inoltre, secondo la Hüls, il Tribunale ha violato altresì l'art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di procedura non avendo osservato il proprio obbligo di istruzione. L'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia e gli artt. 64 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale confermerebbero che incombe a quest'ultimo l'obbligo di istruire i fatti indipendentemente dai mezzi di prova dedotti dalle parti. Il Tribunale sarebbe tenuto ad agire qualora sia presentato un argomento avente influenza decisiva sulla decisione e qualora il giudice comunitario non possa pronunciarsi su tale argomento senza accertare i fatti o senza disporre l'istruzione necessaria al fine di stabilire l'esattezza dei fatti sui quali si fonda l'argomento dedotto dalla parte e di cui essa afferma l'esistenza.
108 Secondo la Hüls, ricorrevano nella fattispecie tutti questi presupposti, cosicché il Tribunale era tenuto a istruire i fatti sui quali si fondava la memoria del 4 marzo 1992 e imporre alla Commissione di produrre tutti i documenti pertinenti. Il Tribunale disporrebbe inoltre di un potere discrezionale in ordine alla scelta delle misure di organizzazione del procedimento e, nel decidere di non disporre tali misure, sarebbe incorso in un errore di valutazione. Qualora siano dedotti elementi concreti in ordine a vizi di procedura, il margine di valutazione conferito al Tribunale dall'art. 64, n. 3, del suo regolamento di procedura si ridurrebbe al punto di imporre un provvedimento istruttorio, in quanto vi sarebbe un obbligo di chiarificazione. Raffrontando la presente lite con le cause PVC, la Hüls sottolinea che il Tribunale si è discostato dalla sua prassi senza ragioni obiettive e ha quindi commesso un errore di valutazione.
109 Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe affermato che i vizi allegati dalla Hüls non potevano determinare l'inesistenza, ma semmai l'annullamento della decisione polipropilene. Tuttavia, proprio l'annullamento era stato originariamente chiesto dalla Hüls. Nulla avrebbe quindi dispensato il Tribunale dal verificare se vi fosse stata violazione del regime linguistico. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le modifiche apportate a posteriori senza autorizzazione o la mancanza delle firme del presidente e del segretario generale della Commissione. Allorché il Tribunale ha dichiarato che la Hüls non aveva dedotto indizi sufficienti circa il fatto che la decisione era stata modificata a posteriori, avrebbe ignorato l'onere gravante sulla ricorrente in materia di esposizione dei fatti e l'importanza dei fatti rivelati nel corso dell'udienza PVC dinanzi al Tribunale. La Hüls ritiene che, in presenza di una prassi irregolare permanente, spettasse alla Commissione provare che la sua decisione era effettivamente valida e che essa aveva eccezionalmente rispettato il suo regolamento interno.
110 La Hüls sottolinea che i documenti idonei a dimostrare i fatti sono atti e documenti interni della Commissione, che soltanto quest'ultima poteva produrre. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi ingiungerle di produrli. Non avendolo fatto, avrebbe violato gli artt. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale.
111 A parere della Hüls le obiezioni che essa ha sollevato non sono affatto tardive, contrariamente a quanto afferma la Commissione. Esse si fonderebbero infatti su fatti nuovi in merito alla prassi amministrativa della Commissione, di cui né la Hüls né il Tribunale avrebbero avuto conoscenza prima della fase orale nelle cause PVC davanti al Tribunale. Secondo la Hüls, non esiste alcuna decadenza per le misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione avrebbe essa stessa riconosciuto che la Hüls aveva invocato in modo concreto un'infrazione all'art. 12 del suo regolamento interno. Peraltro, non si tratterebbe di elementi di fatto che avrebbero potuto essere presentati nelle memorie, il che basterebbe a privare di fondamento il riferimento agli artt. 48 e 49 del regolamento di procedura del Tribunale.
112 La Hüls rileva che gli artt. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia nonché 62 e 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale sono idonei a tutelare i suoi interessi e presentano quindi il carattere di norme di garanzia, in quanto queste ultime si riconnettono direttamente al processo di elaborazione della sentenza. Esse mirerebbero a consentire alla parte interessata di far valere fatti di cui ha avuto conoscenza tardivamente e dovrebbero quindi garantire che il Tribunale renderà la propria sentenza fondandosi sull'insieme dei fatti che rivestono importanza decisiva per la soluzione della lite. La giurisprudenza della Corte in merito all'art. 61 del suo regolamento di procedura dimostrerebbe appunto che l'accento è posto sull'importanza decisiva dei fatti nuovi. Lo stesso varrebbe per gli artt. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, le dette norme mirerebbero altresì al rispetto e alla garanzia dei diritti della difesa, in quanto assicurano la possibilità non soltanto di adire il giudice di fatti nuovi decisivi, ma altresì di prendere posizione sull'insieme dei fatti.
113 La Commissione afferma che l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale non impone a quest'ultimo di riaprire la fase orale, come pretenderebbe la ricorrente, bensì gliene attribuirebbe unicamente la facoltà. Il Tribunale avrebbe spiegato in modo convincente le ragioni per cui non occorreva riaprire la fase orale né disporre provvedimenti istruttori, giacché non si trattava né di precisare d'ufficio fatti importanti ai fini della decisione né di chiarire un elemento di fatto importante, presentato entro il termine impartito, sul quale le parti erano discordi.
114 Da una parte, una verifica d'ufficio sarebbe stata necessaria solo qualora le parti avessero prodotto indizi sufficienti a suggerire l'inesistenza della decisione polipropilene. Il Tribunale avrebbe lasciato in sospeso la questione dell'asserita mancanza di un originale, in quanto un vizio del genere non avrebbe, in ogni caso, potuto essere pertinente. Dopo la sentenza PVC della Corte, sarebbe stabilito che la mancata autentica di una decisione, in conformità dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, può determinare l'annullamento della decisione contestata e non la sua inesistenza. Tuttavia, la Hüls non avrebbe sollevato in maniera sufficientemente precisa ed entro un termine congruo alcun motivo fondato sulla violazione di tale disposizione e il Tribunale non avrebbe quindi dovuto esaminare, nemmeno nell'ottica dell'annullamento della decisione polipropilene, la questione dell'inesistenza di un originale debitamente firmato.
115 La domanda della Hüls del 4 marzo 1992 sarebbe fondata sull'inesistenza della decisione polipropilene e non sulla sua nullità. Quand'anche tale motivo si risolvesse in un motivo di nullità, non sarebbe stato sufficientemente preciso e motivato e sarebbe stato tardivo.
116 D'altra parte, il Tribunale avrebbe esaminato la domanda presentata dalla Hüls il 4 marzo 1992, ma avrebbe ritenuto che la ricorrente non avesse dedotto elementi di fatto pertinenti entro il termine impartito. Il Tribunale giustamente si sarebbe chiesto se il motivo concernente gli asseriti vizi della decisione polipropilene fosse stato dedotto in tempo utile nel corso del procedimento, tenuto conto della norma enunciata all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza della quale motivi nuovi possono essere dedotti dopo la chiusura della fase scritta solo qualora si fondino su elementi di fatto e di diritto emersi durante il procedimento.
117 La sentenza PVC del Tribunale non potrebbe costituire un motivo emerso durante il procedimento, giacché la giurisprudenza relativa al procedimento di revocazione di cui all'art. 41, n. 1, dello Statuto CE della Corte di giustizia varrebbe anche per l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Secondo tale giurisprudenza (ordinanza del Tribunale BASF/Commissione, citata, punto 12, e sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 REV., Ferrandi/Commissione, Racc. pag. I-1215) la sentenza pronunciata nell'ambito di un altro procedimento non potrebbe fondare la revocazione di una sentenza.
118 Quanto alle spiegazioni fornite dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza nelle cause PVC, nel novembre 1991, la Hüls sarebbe stata rappresentata in tale fase e avrebbe potuto far valere tali dichiarazioni molto prima nella causa polipropilene. Di conseguenza, il motivo di nullità non sarebbe stato dedotto dalla Hüls in tempo utile, bensì oltre tre mesi dopo. La Commissione ricorda che, nel caso analogo della revocazione di una sentenza, conformemente all'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, il termine impartito è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha avuto conoscenza dei fatti che invoca. Peraltro, in ragione del carattere eccezionale dell'art. 48, n. 2, dello stesso regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi dovrebbe aver luogo entro un termine ragionevole, anche ove non sia espressamente previsto alcun termine.
119 Quanto alle asserite violazioni del regime linguistico e all'affermazione dell'esistenza di modifiche a posteriori della decisione polipropilene, la Hüls avrebbe fatto supposizioni senza presentare indizi concreti e senza sollevare concreti mezzi di nullità. Nelle cause PVC dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avrebbero fornito elementi concreti relativi ai detti procedimenti. Niente di simile sarebbe avvenuto nel corso del procedimento sfociato nella sentenza impugnata.
120 Il Tribunale avrebbe al contrario riconosciuto che la Hüls aveva allegato, in maniera concreta, l'inesistenza di un originale. Tuttavia, nemmeno tale allegazione avrebbe dovuto condurre a disporre provvedimenti istruttori, né sotto il profilo dell'inesistenza, cui farebbe riferimento la sentenza impugnata, né dal punto di vista dell'eventuale nullità della decisione polipropilene. Il Tribunale avrebbe constatato che la Hüls non aveva dedotto alcun indizio concreto circa il fatto che fosse sopravvenuta una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato. Per giunta, tale motivo sarebbe stato sollevato tardivamente, in violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Contrariamente a quanto afferma la Hüls, il Tribunale non avrebbe affatto ammesso che il suo argomento era stato dedotto in tempo utile. Al contrario, l'avrebbe messo in dubbio, pur lasciando la questione in sospeso, in quanto avrebbe esaminato nell'ottica del controllo d'ufficio la questione dell'inesistenza della decisione polipropilene.
121 Quanto all'asserita violazione, da parte del Tribunale, di un obbligo di chiarire i fatti che la Hüls avrebbe invocato in maniera molto globale, la Commissione sottolinea che l'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale non detta i presupposti per richiedere misure di organizzazione del procedimento. Per le stesse ragioni che lo avrebbero indotto a respingere la domanda di riapertura della fase orale, giustamente il Tribunale non avrebbe proceduto alle misure di organizzazione del procedimento richieste dalla Hüls. L'obiettivo delle misure di organizzazione del procedimento, quale descritto dall'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sarebbe infatti quello di garantire la messa a punto delle cause e lo svolgimento dei procedimenti e non quello di rimediare alle negligenze della parte ricorrente in sede di deduzione dei suoi motivi. Infine, non vi sarebbe alcuna contraddizione tra la sentenza impugnata e le misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale nelle cause PVC, giacché in tali cause i procedimenti si sarebbero svolti in modo diverso.
122 Per quanto riguarda, anzitutto, le misure di organizzazione del procedimento, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.
123 Ai sensi dell'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove nonché di determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. A norma dell'art. 64, nn. 3, lett. d), e 4, tali misure possono consistere nel chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa e possono essere proposte dalle parti in qualsiasi momento del procedimento.
124 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, punto 93, una parte può chiedere al Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di ordinare alla controparte la produzione di documenti che sono in suo possesso.
125 Tuttavia, risulta al contempo dal fine e dall'oggetto delle misure di organizzazione del procedimento, quali enunciati all'art. 64, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che esse si inseriscono nell'ambito delle diverse fasi del procedimento dinanzi al Tribunale, di cui mirano ad agevolare lo svolgimento.
126 Ne consegue che, dopo la fine della fase orale, una parte può chiedere misure di organizzazione del procedimento solo qualora il Tribunale decida di riaprire la fase orale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto statuire su una domanda del genere solo qualora avesse accolto la domanda di riapertura della fase orale, cosicché non occorre esaminare separatamente le contestazioni sollevate dalla Hüls in proposito.
127 Riguardo alla domanda di provvedimenti istruttori, emerge dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto 7, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 53) che, presentata dopo la chiusura della fase orale, un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale.
128 La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.
129 Nel caso di specie, la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dinanzi al Tribunale si basava sulla sentenza PVC del Tribunale nonché su dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza nelle cause PVC o in occasione di una conferenza stampa tenutasi dopo la pronuncia di detta sentenza.
130 A questo proposito occorre constatare, da un lato, che indicazioni a carattere generale relative ad una asserita pratica della Commissione in materia di regime linguistico o di modifiche apportate a posteriori e risultanti da una sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri procedimenti non potevano essere considerate, in quanto tali, come decisive per la soluzione della controversia di cui il Tribunale era investito.
131 Quanto al vizio attinente alla mancanza di originali della decisione polipropilene, autenticati dalle firme del presidente e del segretario generale della Commissione, in tutte le lingue facenti fede, vero è che il Tribunale ha constatato che esso era stato allegato dalla Hüls nella sua domanda del 4 marzo 1992. Tuttavia, la Hüls ha omesso di dedurre fatti decisivi, propri della decisione polipropilene, atti a giustificare la riapertura della fase orale.
132 D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente era in grado di fornire al Tribunale, già con l'atto introduttivo, almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza dei provvedimenti istruttori o d'organizzazione del procedimento ai fini dell'istanza, allo scopo di provare che la decisione polipropilene era stata adottata in violazione del regime linguistico vigente o modificata dopo la sua adozione da parte del collegio dei membri della Commissione, o che gli originali mancavano, come hanno fatto talune delle ricorrenti nelle cause PVC (v., in questo senso, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, punti 93 e 94).
133 Occorre rilevare in proposito che, contrariamente a quanto sostiene la Hüls, il Tribunale non ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che i fatti dedotti nella sua domanda del 4 marzo 1992 erano stati presentati tempestivamente.
134 Occorre aggiungere che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione polipropilene. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
135 Si deve quindi concludere che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto rifiutando di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti di organizzazione del procedimento e di istruzione.
136 Da quanto precede risulta che la seconda parte del motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario e il motivo vertente su vizi procedurali vanno anch'essi respinti.
Sulle violazioni del diritto comunitario in sede di accertamento e di controllo dei fatti soggetti al sindacato del Tribunale, di valutazione della responsabilità individuale dei partecipanti all'infrazione e di determinazione dell'importo dell'ammenda
In generale
137 Con una terza parte del motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario la Hüls contesta al Tribunale di essere incorso in errori in sede di accertamento e di controllo dei fatti, che si sarebbero ripercossi sulla valutazione della responsabilità individuale dei partecipanti all'infrazione e sulla determinazione dell'importo dell'ammenda.
138 In sede d'impugnazione, la Corte dovrebbe valutare i mezzi di prova allorché sono in discussione i parametri giuridici della produzione delle prove, della loro utilizzazione e valutazione nonché le questioni di onere e di grado della prova.
139 La valutazione delle prove sarebbe quindi soggetta a un controllo volto ad accertare se il Tribunale abbia osservato e correttamente applicato le norme di legge in materia di prova, la logica o le regole generali dettate dall'esperienza. Occorrerebbe inoltre verificare se i fatti accertati giustifichino le conclusioni che ne sono state tratte. In materia di concorrenza, le allegazioni di fatto della Commissione dovrebbero essere tali da sostenere le conclusioni che essa ne trae. Per quanto riguarda la questione del grado della prova, sarebbe sufficiente ma necessario che la situazione di fatto possa dedursi da presunzioni sufficientemente gravi, precise e concordanti, non contraddette da presunzioni contrarie. Inoltre, gli indizi dovrebbero essere considerati nel loro insieme, tenuto conto delle caratteristiche del mercato di cui trattasi.
140 Secondo la Hüls tali esigenze si fondano sulla presunzione di innocenza, sancita dall'art. 6, n. 2, della CEDU, che varrebbe anche nell'ordinamento giuridico comunitario. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, si dovrebbe concludere nel senso di una violazione della presunzione d'innocenza qualora, nel procedere all'accertamento e al controllo dei fatti, il Tribunale pervenga a risultati che sono incompatibili con l'argomentazione della parte e che non ne tengono sufficientemente conto o qualora i fatti provati non siano sufficienti a suffragare le conseguenze che sono state tratte. Decisioni così viziate dovrebbero essere annullate, in conformità dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, giacché ricorrerebbero le condizioni previste dall'art. 51, primo comma, dello stesso Statuto.
La partecipazione alle riunioni periodiche
141 Secondo la Hüls a torto il Tribunale ha supposto, ai punti 114-129 della sentenza impugnata, che essa avesse regolarmente preso parte alle riunioni dei produttori a partire dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979. In proposito, essa afferma che il passo della risposta dell'ICI relativo alla richiesta d'informazioni della Commissione, sulla quale il Tribunale si è fondato per affermare che la Hüls partecipava regolarmente alle riunioni, non contiene alcuna dichiarazione quanto alla durata di tale partecipazione. Lo status di «partecipante regolare» non consentirebbe di determinare il periodo in cui un'impresa ha preso parte alle riunioni. Il Tribunale avrebbe quindi ignorato la mancanza di valore probatorio delle dichiarazioni dell'ICI, venendo meno alle prescrizioni in materia di valutazione delle prove.
142 Quanto alle tabelle menzionate al punto 115 della sentenza impugnata, esse costituirebbero un mezzo di prova particolarmente sospetto e non consentirebbero di trarre conclusioni in ordine alla durata della partecipazione della ricorrente alle riunioni. Tali tabelle non permetterebbero di sapere chi le ha redatte e sulla base di quali fonti. Le cifre ivi menzionate non potrebbero essere qualificate come dati relativi alle vendite: non si potrebbe escludere che si trattasse di una delle tante proposte volte ad istituire un sistema di controllo delle quote. Le dette tabelle avrebbero potuto essere predisposte in vari modi senza che avessero luogo riunioni, ben potendo il sistema Fides esserne la fonte. Esse non potrebbero quindi in alcun caso costituire una prova dello svolgimento delle riunioni.
143 Il Tribunale si sarebbe fondato unicamente su una spiegazione generica fornita dall'ICI, formulata in inglese al congiuntivo e la cui traduzione tedesca sarebbe scorretta. La dichiarazione dell'ICI riguarderebbe soltanto una delle tabelle e non proverebbe quindi che i dati menzionati nella tabella, che fissa i regimi di quote per il 1979, provengano dalla Hüls.
144 Quanto alle affermazioni del Tribunale secondo le quali la risposta incompleta della Hüls alla richiesta di informazioni nonché la sua partecipazione a riunioni nel 1982-1983 suffragherebbero la tesi di una partecipazione regolare della Hüls alle riunioni periodiche, basterebbe osservare che la partecipazione a riunioni nel 1982-1983 nulla dice sul comportamento della Hüls di quattro o cinque anni prima.
145 Secondo la Hüls non vi è mai stata collusione tra i partecipanti ma, tutt'al più, pratiche concordate, le quali presupporrebbero una concertazione tra le imprese, un comportamento sul mercato corrispondente a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi. Quand'anche si ammettesse che la partecipazione episodica della Hüls alle riunioni sia sfociata in una concertazione, mancherebbe comunque il comportamento della Hüls sul mercato.
146 La Hüls ne conclude che il Tribunale, accertando, sulla base di fatti poco consistenti, che essa aveva partecipato a riunioni periodiche fin dal 1978-1979 - benché la prova di tale partecipazione fosse stata fornita solo per una riunione nel 1981, poi per il 1982-1983 - ha violato i principi del diritto comunitario in materia di grado e di valutazione delle prove. Inoltre, anche per il periodo 1981-1983 il Tribunale è potuto pervenire alla constatazione che la Hüls aveva partecipato alle riunioni nell'intento di fissare prezzi e volumi di vendita soltanto in spregio ai principi relativi all'onere della prova. Al punto 126 il Tribunale imporrebbe infatti alla Hüls di fornire la prova della sua assenza di colpevolezza, in violazione della presunzione d'innocenza, e ciò sarebbe incompatibile con i principi del diritto comunitario. Orbene, l'onere della prova non incomberebbe alla Hüls, bensì alla Commissione. La mancata partecipazione della Hüls alle riunioni sarebbe, peraltro, un fatto negativo di cui essa non potrebbe fornire la prova.
147 Secondo la Commissione è inesatto affermare che l'informazione fornita dall'ICI sulla partecipazione della Hüls alle riunioni dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 sia stata il solo indizio. Occorrerebbe piuttosto considerarla in relazione, in particolare, alla tabella che fissa le quote per il 1979, menzionata al punto 115 della sentenza impugnata, che indica per la Hüls una quota fondata su dati che non potevano che provenire dalla stessa Hüls.
148 La Commissione sottolinea altresì che il Tribunale non ha chiesto alla Hüls di provare la sua innocenza, limitandosi invece ad indicare che non vi erano indizi sufficienti a giustificare il comportamento insolito della Hüls, la quale asseriva di aver partecipato alle riunioni senza l'intenzione di aderire alle operazioni anticoncorrenziali che in quella sede venivano concertate. I punti 116 e 117 della sentenza impugnata dimostrerebbero peraltro come il Tribunale, in ragione del comportamento proprio della Hüls, abbia attribuito alle affermazioni di quest'ultima meno peso che alle indicazioni sulle quali la Commissione aveva fondato la sua decisione. Il Tribunale non sarebbe incorso quindi in alcuna violazione di diritto e tanto meno in una violazione della presunzione d'innocenza ai sensi dell'art. 6 della CEDU.
149 In proposito, occorre anzitutto riconoscere che il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall'art. 6, n. 2, della CEDU, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, rammentata al punto 137 della presente sentenza e peraltro riaffermata dal preambolo dell'Atto unico europeo nonché dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, sono oggetto di tutela nell'ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, sentenza Bosman, citata, punto 79).
150 Occorre ammettere altresì che, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d'innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 21 febbraio 1984, Öztürk, serie A n. 73, e 25 agosto 1987, Lutz, serie A n. 123-A).
151 Quanto alla fondatezza delle censure sollevate dalla Hüls, occorre rilevare in primo luogo che, contrariamente a quanto essa asserisce, il Tribunale ha rilevato che la risposta dell'ICI in merito alla partecipazione della Hüls alle riunioni periodiche era corroborata da altri elementi, quali le tabelle menzionate al punto 115 della sentenza impugnata.
152 In secondo luogo, la questione del valore da attribuire alle dette tabelle, alla citata risposta dell'ICI nonché alle risposte fornite dalla maggior parte delle ricorrenti in seguito ad un quesito scritto posto dal Tribunale, secondo le quali le citate tabelle non avrebbero potuto essere redatte sulla base delle statistiche del sistema Fides, rientra nella valutazione degli elementi di prova e non può quindi essere esaminata dalla Corte in sede d'impugnazione.
153 In terzo luogo, in presenza degli indizi rilevati dal Tribunale, quest'ultimo legittimamente poteva tener conto, per valutare la credibilità delle dichiarazioni con cui la Hüls negava di aver partecipato ad altre riunioni nel corso degli anni precedenti, di elementi atti a provare che, contrariamente alle indicazioni che essa aveva fornito nella sua risposta alla richiesta di informazioni, la Hüls aveva partecipato ad alcune riunioni nel 1982 e nel 1983.
154 In quarto luogo, giova rammentare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione (sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto 58).
155 Tuttavia, avendo la Commissione dimostrato che la Hüls aveva partecipato a riunioni fra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, incombeva alla Hüls l'onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un'ottica diversa dalla loro. Ne consegue che il Tribunale non ha operato, al punto 126 della sentenza impugnata, un'indebita inversione dell'onere della prova.
156 In quinto e ultimo luogo, gli argomenti della Hüls attinenti alla mancata prova di comportamenti sul mercato corrispondenti alla concertazione tra le imprese e di effetti restrittivi della concorrenza si fondano su una concezione errata dei requisiti in materia di prova di una pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
157 Al punto 129 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha ritenuto che legittimamente la Commissione avesse qualificato, in subordine, come pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le riunioni periodiche di produttori di polipropilene cui la ricorrente aveva partecipato tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e il settembre 1983.
158 Orbene, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che la nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento delle attività delle imprese che, senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (v. sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 26, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/95, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Alhström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 63).
159 La Corte ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazione andavano intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la politica che intende seguire sul mercato comune (v. sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 173; 14 luglio 1981, causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punto 13; Alhström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 63, e 28 maggio 1998, Deere/Commissione, citata, punto 86).
160 Secondo questa giurisprudenza, se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti tali da influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero da rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato, allorché tali contatti hanno per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (v., in tal senso, le citate sentenze Suiker Unie e a./Commissione, punto 174; Züchner, punto 14; 28 maggio 1998, Deere/Commissione, punto 87).
161 Ne deriva, in primo luogo, quanto alla nozione di pratica concordata che, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa implica, oltre alla concertazione tra le imprese, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi.
162 Si deve tuttavia presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo, come avvenuto nel caso di specie, secondo gli accertamenti del Tribunale.
163 D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene la Hüls, una pratica concordata quale innanzi definita rientra nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato, anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
164 Risulta anzitutto dalla lettera stessa della detta norma che, come nel caso degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, a prescindere da qualunque loro effetto, allorché hanno uno scopo anticoncorrenziale.
165 Inoltre, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento produca l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza.
166 Infine, l'interpretazione accolta non è incompatibile con il carattere restrittivo del divieto contenuto nell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke Davis, Racc. pag. 81, in particolare pag. 109), giacché, lungi dall'estenderne il campo di applicazione, essa corrisponde al senso letterale dei termini utilizzati nella detta norma.
167 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Hüls, il Tribunale non ha infranto le norme applicabili in materia di onere della prova nel ritenere che, avendo la Commissione provato a sufficienza la sua partecipazione a una concertazione tra i produttori di polipropilene volta a restringere la concorrenza, essa non era tenuta a dimostrare che tale concertazione si fosse manifestata per mezzo di comportamenti sul mercato o che avesse avuto effetti restrittivi sulla concorrenza. Spettava al contrario alla Hüls provare che la concertazione non aveva in alcun modo influito sul suo comportamento sul mercato.
168 In queste condizioni, senza che occorra esaminare tutti gli aspetti dell'interpretazione che il Tribunale ha dato dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente constatare che, in ogni caso, esso non ha infranto il principio della presunzione d'innocenza né le norme applicabili in materia di prova allorché ha ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente provato che la Hüls aveva partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e il settembre 1983, che tali riunioni avevano per oggetto, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzo e di volumi di vendita e che esse si inserivano in un sistema. Ne consegue che le contestazioni sollevate dalla Hüls in proposito devono essere respinte.
Le iniziative in materia di prezzi
169 Secondo la Hüls, ai punti 166-177 della sentenza impugnata il Tribunale è venuto meno ai principi vigenti in materia di valutazione e di grado delle prove, pervenendo a considerazioni generali non suffragate da accertamenti di fatto. Senza tener conto del fatto che la Hüls aveva partecipato solo in maniera sporadica e limitata nel tempo a riunioni in cui si evocavano questioni di prezzi, il Tribunale avrebbe stabilito una presunzione globale secondo la quale la Hüls aveva partecipato a riunioni periodiche di produttori che vi avevano concordato iniziative in materia di prezzi.
170 Inoltre, allorché ha dedotto da tale partecipazione che la Hüls aveva sottoscritto le iniziative in materia di prezzi e la loro attuazione e ha dichiarato che, se così non era, le spettava fornirne la prova, il Tribunale avrebbe a torto preteso che la Hüls fornisse la prova della propria innocenza. Il Tribunale avrebbe peraltro ignorato le circostanze attenuanti che osterebbero alla presunzione stabilita in proposito al punto 168 della sentenza impugnata.
171 La Hüls sottolinea inoltre che, pur avendo partecipato ad alcune riunioni, soltanto per tre volte, tra il luglio e il novembre 1982, essa ha dato istruzioni in materia di prezzi che riflettevano gli orientamenti indicati nel corso delle riunioni, istruzioni che erano peraltro puramente interne e non sono state mai comunicate ai clienti. In conclusione, tali iniziative non sarebbero mai state messe in pratica dalla Hüls, il che avrebbe un'importanza decisiva al fine di considerare che non vi è stata collusione tra i produttori, ma soltanto pratiche concordate: nel caso della Hüls, non vi sarebbe stata alcuna pratica sul mercato corrispondente alla concertazione. In tal senso, gli effetti sul mercato di tali istruzioni in materia di prezzi sarebbero stati nulli, non essendo state trasmesse ai clienti dagli uffici vendita. La Hüls avrebbe condotto una politica di prezzi indipendente, perseguendo nel proprio interesse una politica di investimento nei prodotti speciali al fine di svincolarsi dal settore dei prodotti di massa deficitari.
172 Nel limitare i propri accertamenti al periodo successivo al 1982, il Tribunale avrebbe riconosciuto di non disporre di alcuna prova nei confronti della Hüls quanto al periodo precedente, il che avrebbe dovuto essere preso in considerazione in sede di determinazione dell'ammenda. Le conclusioni deliberatamente imprecise della sentenza impugnata sarebbero in contraddizione con gli accertamenti di fatto e integrerebbero una violazione dell'obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe peraltro attribuito un'importanza manifestamente eccessiva ad indizi poco consistenti, deducendo dalle ammissioni dell'ICI un comportamento individualmente imputabile alla Hüls. La mera partecipazione a talune riunioni isolate non consentirebbe di concludere nel senso di una sua partecipazione ad intese in materia di prezzi sotto forma di attuazione dei loro risultati.
173 La Commissione rammenta gli argomenti che essa ha sviluppato a proposito della partecipazione della Hüls alle riunioni e sottolinea che spetta a chi intende invocare un comportamento totalmente atipico fornire indizi concreti a sostegno delle sue tesi. Orbene, affermazioni del tutto generiche in merito alle riserve mentali e a una volontà di simulazione non sarebbero sufficienti. La Commissione aggiunge che il Tribunale ha giustamente puntualizzato che le istruzioni in materia di prezzi date dalla Hüls non avevano un carattere meramente interno. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria delle informazioni fornite dall'ICI, la Commissione sottolinea che si tratta di una questione di valutazione delle prove, e quindi di un motivo irricevibile in sede d'impugnazione.
174 In proposito, occorre rilevare anzitutto che il Tribunale legittimamente ha considerato, senza indebitamente invertire l'onere della prova, che - poiché la Commissione era stata in grado di dimostrare che la Hüls aveva partecipato a riunioni nel corso delle quali erano state decise, organizzate e controllate iniziative in materia di prezzi - spettava a quest'ultima fornire la prova delle sue allegazioni secondo le quali essa non avrebbe sottoscritto tali iniziative.
175 Inoltre, non rientra nella competenza della Corte, in sede d'impugnazione, rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 173 della sentenza impugnata in merito alla circostanza che le istruzioni in materia di prezzi indirizzate agli uffici vendite dalla sede centrale della Hüls miravano a produrre effetti esterni.
176 Infine, gli argomenti della Hüls volti a dimostrare che il suo comportamento sul mercato è stato indipendente dalle iniziative in materia di prezzi o che gli accertamenti del Tribunale in proposito riguardano soltanto una parte del periodo oggetto della decisione polipropilene non sono pertinenti.
177 Il Tribunale ha infatti dichiarato, al punto 291 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva legittimamente qualificare come accordi, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, i concorsi di volontà intervenuti tra la Hüls e altri produttori di polipropilene e che vertevano specificamente su iniziative in materia di prezzi.
178 Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo allorché appare che esso ha per oggetto di restringere, di impedire o di falsare il gioco della concorrenza (sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457, 496; v., altresì, in questo senso, sentenze 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 14 e 15).
179 Pertanto, non risulta che il Tribunale abbia violato le norme vigenti in materia di prova o l'obbligo di motivazione cui è soggetto nel ritenere che la Commissione avesse sufficientemente provato che la Hüls faceva parte dei produttori di polipropilene tra i quali erano intervenuti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene, che esse si inserivano in un sistema e che gli effetti di tali iniziative in materia di prezzi si erano prodotti fino al novembre 1983. I motivi della Hüls vertenti su questa parte della sentenza impugnata devono pertanto essere disattesi.
Le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi
180 Secondo la Hüls, a torto il Tribunale avrebbe ammesso, ai punti 189-199 della sentenza impugnata, in particolare al punto 190, che la Hüls aveva altresì aderito a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi in considerazione della sua partecipazione a talune riunioni, senza chiarire di quali misure si trattasse, chi vi avesse partecipato e in quale momento e in qual modo le contestazioni fossero state provate. La Hüls sostiene che, secondo il Tribunale, la sua partecipazione a questo insieme di misure risulta dal fatto che essa non ha prodotto alcun indizio atto a dimostrare il contrario. La Hüls osserva che un'argomentazione del genere non soddisfa l'obbligo di motivazione, né le condizioni di una valutazione delle prove che tenga conto dell'argomentazione giuridica da essa sviluppata e dei fatti su cui si fonda.
181 Per quanto riguarda la «leadership contabile», la Hüls sottolinea che vi sono state semplicemente proposte e discussioni, senza che esse si siano mai tradotte in un tal genere di intese. I documenti prodotti dalla Commissione non consentirebbero di dedurre alcunché quanto all'attuazione di un sistema di leadership. I termini scelti dal Tribunale dimostrerebbero che non vi è stata attuazione di un'intesa obbligatoria, bensì al contrario un'assenza di accordo. Ciò proverebbe altresì che i produttori non erano pronti a impegnarsi in maniera obbligatoria su misure di limitazione della concorrenza e sulla loro attuazione e praticavano, nel corso delle riunioni, un misto di riserva mentale e di disinformazione. Il brano citato al punto 191 della sentenza impugnata si limiterebbe ad esporre problemi generali attinenti al «customer tourism» e non potrebbe suffragare le conclusioni del Tribunale in merito all'attribuzione di clienti a taluni produttori e alla designazione di «capifila». In proposito la Hüls sottolinea di non essere stata affatto leader dei quattro clienti che le sarebbero stati attribuiti, sotto il profilo dei quantitativi o dei prezzi, anche se essa è stata loro fornitrice in casi singoli. Tale comportamento differenziato in materia di consegna sarebbe diametralmente opposto all'ipotesi di un'«account leadership» svolta dalla Hüls.
182 Secondo la Commissione, il punto 190 della sentenza impugnata dev'essere letto nel suo contesto. Le considerazioni della Hüls relative alla mancata esecuzione del sistema di «leadership contabile» sarebbero in contraddizione con i mezzi di prova citati dal Tribunale ai punti 192 e 193, da cui emergerebbe che tale sistema ha quanto meno parzialmente funzionato per due mesi, anche se gli interessati non ne erano soddisfatti.
183 In proposito è sufficiente rilevare, anzitutto, che, contrariamente alle allegazioni della Hüls, ai punti 190-192, 197 e 198 della sentenza impugnata il Tribunale ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'esistenza e alla natura delle misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi nonché quanto all'identità delle imprese partecipanti a tali misure.
184 Inoltre, la valutazione effettuata dal Tribunale dei mezzi di prova sottopostigli, in particolare dei resoconti delle riunioni e delle risposte dell'ICI e della Hüls alla richiesta di informazioni, esula dal controllo della Corte in sede d'impugnazione.
185 Infine, per le ragioni enunciate al punto 178 della presente sentenza, gli argomenti tendenti a dimostrare che la Hüls non ha attuato il sistema di «leadership contabile» non sono pertinenti, in quanto il Tribunale ha dichiarato, al punto 291 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva legittimamente qualificato come accordi, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, i concorsi di volontà intervenuti fra la Hüls ed altri produttori di polipropilene e vertenti su misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi.
186 Ne consegue che il Tribunale non ha contravvenuto alle norme vigenti in materia di prova né all'obbligo di motivazione che gli incombeva nel dichiarare che la Commissione aveva sufficientemente provato che la Hüls faceva parte dei produttori di polipropilene tra i quali erano intervenuti concorsi di volontà vertenti sulle misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene. Le censure sollevate dalla Hüls in proposito non possono neanch'esse essere accolte.
Gli obiettivi in termini di quantitativi e le quote
187 Per quanto riguarda gli obiettivi in termini di quantitativi e le quote, oggetto dei punti 231-261 della sentenza impugnata, la Hüls afferma che il Tribunale si è fondato anzitutto sull'erronea constatazione della sua partecipazione regolare alle riunioni periodiche di produttori. Il Tribunale avrebbe poi accertato che il nome della Hüls compariva nelle varie tabelle, suggerendo così che la menzione del suo nome costituiva un indizio supplementare che andava al di là della presenza alle riunioni. La Hüls contesta al Tribunale di aver a torto desunto dalla menzione del suo nome nelle tabelle che essa avesse partecipato regolarmente alle riunioni periodiche, dando così la falsa impressione che vi fosse tutta una serie di indizi di tale partecipazione, laddove tutte le censure relative alla sola menzione del suo nome in talune tabelle potrebbero essere collegate. Infine, queste ultime, di cui sarebbero indeterminabili tanto gli autori quanto la data di redazione, non suffragherebbero affatto l'esistenza di un comportamento contrario alle norme in materia di concorrenza.
188 La Commissione afferma che la sentenza impugnata fornisce una valutazione circostanziata delle prove. In proposito, la Hüls ignorerebbe nella sua critica i mezzi di prova esistenti. Il motivo sarebbe irricevibile, in quanto farebbe riferimento alla valutazione dei mezzi di prova, e infondato, in quanto in contraddizione con i mezzi di prova esistenti e valutati dettagliatamente dal Tribunale.
189 In proposito è sufficiente rilevare che, in quanto i motivi sollevati dalla Hüls attengano agli accertamenti effettuati dal Tribunale in merito alla sua partecipazione alle riunioni periodiche, essi vanno respinti per le ragioni menzionate ai punti 151-167 della presente sentenza.
190 In quanto vertano sulla valutazione effettuata dal Tribunale dei mezzi di prova dinanzi ad esso dedotti, in particolare delle tabelle dei partecipanti alle riunioni, i motivi sollevati dalla Hüls sono irricevibili in sede d'impugnazione.
191 Non risulta quindi che il Tribunale abbia violato le norme vigenti in materia di prova né l'obbligo di motivazione che gli incombeva, avendo ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente provato che la Hüls faceva parte dei produttori di polipropilene tra i quali erano intervenuti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per gli anni 1979, 1980 e per la prima metà del 1983, nonché sulla limitazione delle rispettive vendite con riferimento a un periodo precedente per gli anni 1981 e 1982 menzionati nella decisione polipropilene e che si inserivano in un sistema di quote. Anche su questo punto le censure sollevate dalla Hüls devono essere respinte.
La responsabilità individuale dei partecipanti a un'infrazione e il calcolo dell'ammenda
192 La Hüls deduce infine che il Tribunale non è stato in grado di accertare esattamente la portata, nel tempo e quanto ai fatti, della partecipazione di ciascun operatore. In caso di pluralità di imprese partecipanti a un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, ciascuna dovrebbe veder provata la sua partecipazione ad ogni singolo atto con la stessa certezza che si avrebbe se si trattasse dell'autore unico di un'infrazione. Ciascuna di loro non sarebbe infatti responsabile che nei comprovati limiti della sua partecipazione e il grado di complicità di ogni partecipante preso singolarmente dovrebbe essere dimostrato separatamente.
193 L'ammenda, in particolare, dovrebbe essere oggetto di un calcolo individualizzato a seconda dei fatti cui la sua partecipazione si riferisce. La Commissione e il Tribunale non avrebbero osservato tali principi, segnatamente allorché avrebbero fissato l'ammenda in funzione del fatturato della Hüls, senza tener conto delle peculiarità della sua situazione.
194 In proposito, da una parte, risulta da quanto precede che, contrariamente a quanto asserisce la Hüls, il Tribunale non è incorso in errore di diritto nell'imputare a quest'ultima la partecipazione all'infrazione di cui trattasi o nel valutare la durata e l'entità di tale partecipazione.
195 D'altra parte, giova ricordare che, per giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120, e 12 novembre 1985, causa 183/83, Krupp Stahl/Commissione, Racc. pag. 3609, punto 37), per la commisurazione dell'ammenda si può tener conto sia del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, sia della parte di tale fatturato che proviene dalle merci che costituiscono oggetto della trasgressione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua ampiezza.
196 Orbene, come risulta dal punto 361 della sentenza impugnata, che fa rinvio ai punti 108 e 109 della decisione polipropilene, per ciascuna impresa si è tenuto conto delle rispettive forniture di polipropilene nella Comunità nonché del rispettivo fatturato. Il Tribunale non è quindi incorso in errore di diritto a tal proposito.
197 Peraltro, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un'impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua giurisdizione anche di merito, sull'importo di un'ammenda inflitta ad un'impresa a causa della violazione, da parte di quest'ultima, del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1994, causa C-320/92 P, Finsider/Commissione, Racc. pag. I-5697, punto 46).
198 Ne consegue che nemmeno i motivi vertenti sulla valutazione della responsabilità individuale dei partecipanti all'infrazione e sulla determinazione dell'importo dell'ammenda possono essere accolti. Pertanto, la terza parte del motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario va anch'essa respinta.
199 Atteso che nessuno dei motivi dedotti dalla Hüls è stato accolto, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
200 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile ai ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Hüls è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. La DSM sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Hüls AG è condannata alle spese.
3) La DSM NV sopporterà le proprie spese.
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