Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Intervento - Ricevibilità - Riesame dopo un'ordinanza precedente che ammette la ricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)
2 Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione
[Trattato CE, art. 189 (divenuto art. 249 CE)]
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento - Diniego di riapertura della fase orale - Esame da parte della Corte - Limiti
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
4 Procedura - Istanza di provvedimenti istruttori - Proposizione dopo la chiusura della fase orale - Domanda di riapertura della fase orale - Presupposti di ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)
5 Procedura - Fase orale - Riapertura - Obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione impugnata - Insussistenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)
6 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Provvedimenti istruttori - Esclusione
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
Massima
1 Il fatto che la Corte, con precedente ordinanza, abbia ammesso l'intervento di una persona a sostegno delle conclusioni di una parte non osta a che si proceda ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento.
2 Gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non saranno annullati o revocati.
Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.
La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
3 In forza degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
Ne risulta che le censure della parte ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione.
Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre le misure di organizzazione del procedimento e i provvedimenti istruttori richiesti da una parte.
4 L'istanza di provvedimenti istruttori presentata dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sull'esito della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale. La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.
5 Il Tribunale non è tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione di una decisione della Commissione. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
6 Esula dall'ambito dell'impugnazione, limitato alle questioni di diritto, l'istanza di una parte alla Corte affinché disponga provvedimenti istruttori volti a determinare le circostanze in cui la Commissione ha adottato la decisione oggetto della sentenza impugnata.
Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia, e quindi conoscere di eventuali vizi della decisione impugnata dinanzi al Tribunale.
Parti
Nel procedimento C-234/92 P,
Shell International Chemical Company Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), con il signor K.B. Parker, QC, mandatario del signor J.W. Osborne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Hoss, 15, Côte d'Eich,
ricorrente,
sostenuta da
DSM NV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
interveniente in sede d'impugnazione,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992 nella causa T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag. II-757), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 maggio 1992, la Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la «Shell») ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag. II-757; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I fatti all'origine del ricorso, come risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.
3 Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno proposto un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»).
4 Secondo quanto accertato dalla Commissione, confermato in merito dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell (in prosieguo: le «quattro grandi»)] rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori sono apparsi sul mercato nel 1977, cosa che ha portato ad un sostanziale aumento della capacità produttiva reale alla quale tuttavia non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un tasso di utilizzazione delle capacità di produzione compreso tra il 60% nel 1977 ed il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
5 La Shell faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato nel 1977 ed era una delle «quattro grandi». La sua quota di mercato in Europa occidentale oscillava tra il 10,7 e l'11,7%.
6 A seguito di verifiche effettuate simultaneamente in numerose imprese del settore, la Commissione ha rivolto a numerosi produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata emerge che le informazioni ottenute hanno condotto la Commissione alla conclusione che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati avevano fissato, in violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), regolarmente dei prezzi obiettivo attraverso iniziative in materia di prezzi ed elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile in base ai quantitativi o a percentuali convenuti. Ciò ha condotto la Commissione ad intraprendere la procedura prevista all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad indirizzare una comunicazione scritta degli addebiti a svariate imprese, tra cui la Shell.
7 A conclusione del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, con la quale essa ha accertato che la Shell aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando con altre imprese - a partire, per quanto riguarda la Shell, dalla metà del 1977 fino almeno al novembre 1983 - ad un accordo e ad una pratica concordata risalenti alla metà del 1977, in forza dei quali i produttori che rifornivano di polipropilene il territorio del mercato comune:
- si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
- stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
- concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
- aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
- si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).
8 La Commissione ha poi ingiunto alle diverse imprese interessate di porre fine immediatamente a tali infrazioni e di astenersi nell'avvenire da ogni accordo o pratica concordata che potesse avere oggetto o effetto identico o analogo. La Commissione ha ingiunto loro altresì di porre termine a qualsiasi sistema di scambio di informazioni normalmente coperto dal segreto commerciale e di fare in modo che qualsiasi sistema di scambio di dati generali (come il sistema Fides) fosse gestito in modo da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).
9 Un'ammenda di 9 000 000 di ECU, ossia 5 803 173 UKL, è stata inflitta alla Shell (art. 3 della decisione polipropilene).
10 Il 5 agosto 1986 la Shell ha proposto un ricorso d'annullamento contro tale decisione dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
11 La Shell ha chiesto al Tribunale che la decisione polipropilene fosse annullata o dichiarata nulla, interamente o parzialmente, che l'ammenda ad essa inflitta fosse annullata o ridotta, che fossero adottate tutte quelle disposizioni o quei provvedimenti che il Tribunale giudicasse opportuni e che la Commissione fosse condannata alle spese.
12 La Commissione ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto e la ricorrente condannata alle spese.
13 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1992, la Shell ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, in ragione delle dichiarazioni fatte dalla Commissione all'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale nella sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale»), e nella conferenza stampa tenuta dalla Commissione il 28 febbraio 1992 dopo la pronuncia della sentenza nella suddetta causa.
La sentenza impugnata
14 Pronunciandosi sulla domanda di riapertura della fase orale di cui al punto 372, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, ha ritenuto, al punto 373, che non vi fosse motivo di disporre, ai sensi dell'art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di disporre i provvedimenti istruttori chiesti dalla Shell.
15 Al punto 374 del dispositivo il Tribunale ha affermato:
«Si deve rilevare che la sentenza pronunciata nelle cause suddette (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e altri/Commissione, Racc. pag. II-315) non giustifica di per sé la riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa valere il difetto di validità formale o l'inesistenza di un atto fornire al Tribunale ragioni che lo inducano a non tener conto dell'apparenza di validità dell'atto formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l'atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione. In particolare, diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, già citata, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, punti 32 e seguenti della motivazione), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che mostri che il principio dell'intangibilità dell'atto adottato sia stato violato da una modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei commissari nel corso della quale questa è stata adottata».
16 Il Tribunale ha annullato l'art. 1 della decisione polipropilene nella parte in cui dichiara che la Shell aveva partecipato all'infrazione dopo il mese di settembre 1983 e nella prima fase dell'iniziativa in materia di prezzi nel gennaio-maggio 1981, riducendo così l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della suddetta decisione fissandola in 8 100 000 ECU, ossia 5 222 855,7 UKL. Per il resto, ha respinto il ricorso e condannato la Shell a sopportare le proprie spese, nonché i due terzi di quelle della Commissione, la quale avrebbe sopportato quindi il restante terzo.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
17 Nel suo ricorso la Shell conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata, in particolare nella parte in cui ha respinto la richiesta di:
- riaprire la fase orale e/o
- disporre provvedimenti istruttori, conformemente alla domanda da essa presentata il 6 marzo 1992; e
- dichiarare inesistente la pretesa decisione polipropilene o annullarla per incompetenza e/o inosservanza dei requisiti essenziali del procedimento;
- rinviare la causa al Tribunale affinché decida in conformità con la sentenza che la Corte pronuncerà;
- disporre gli ulteriori provvedimenti di istruzione o di organizzazione del procedimento che la Corte reputerà appropriati; e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Shell in sede di impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale.
18 Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la società DSM NV (in prosieguo: la «DSM») è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Shell. La DSM conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene;
- dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro per la DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari della decisione polipropilene abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché accerti se la decisione polipropilene sia inesistente o se occorra annullarla;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, tanto del procedimento dinanzi alla Corte quanto del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle sostenute dalla DSM per il suo intervento.
19 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile, nella parte relativa alla conclusione del Tribunale secondo cui la Shell non aveva prodotto alcuna prova riguardo alle modifiche apportate alla decisione polipropilene dopo la sua adozione, e infondato per quanto riguarda il resto;
- in subordine, respingere il ricorso nella sua totalità in quanto infondato;
- in ogni caso, condannare la Shell alle spese;
- dichiarare irricevibile l'intervento nella sua totalità;
- in subordine, dichiarare irricevibili le conclusioni dell'interveniente dirette a che la Corte dichiari inesistente o annulli la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari di detta decisione abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto, e respingere per il resto l'intervento in quanto infondato;
- in via ulteriormente subordinata, respingere l'intervento in quanto infondato;
- in ogni caso condannare la DSM alle spese dell'intervento.
20 A sostegno del suo ricorso la Shell fa valere i motivi relativi all'incompetenza, alle irregolarità nel procedimento e alla violazione del diritto comunitario, derivante dal rifiuto, da parte del Tribunale, di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori al fine di verificare eventuali vizi del procedimento di adozione della decisione polipropilene tali da comportare la sua inesistenza o il suo annullamento.
21 Su domanda della Commissione, e nonostante l'opposizione della Shell, il procedimento è stato sospeso con decisione del presidente della Corte 28 luglio 1992, fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555; in prosieguo la «sentenza PVC della Corte»), resa a seguito del ricorso presentato contro la sentenza PVC del Tribunale.
Sulla ricevibilità dell'intervento
22 La Commissione ritiene che l'istanza d'intervento della DSM debba essere dichiarata irricevibile. Infatti, la DSM avrebbe spiegato che, in quanto interveniente, essa aveva interesse a fare annullare la sentenza impugnata relativamente alla Shell. Secondo la Commissione, l'annullamento non andrebbe a vantaggio di tutti i destinatari individuali di una decisione, ma solamente di quelli che hanno presentato un ricorso in questo senso; questa sarebbe appunto una delle differenze tra l'annullamento di un atto e la sua inesistenza. Il mancato riconoscimento di tale distinzione equivarrebbe a privare di ogni perentorietà i termini entro i quali i ricorsi di annullamento devono essere presentati. La DSM non potrebbe quindi avvalersi di un eventuale annullamento poiché essa non avrebbe impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833), che la riguardava. Con il suo intervento, la DSM cercherebbe pertanto solo di sottrarsi ad un termine di decadenza.
23 L'ordinanza 30 settembre 1992, citata, che ha autorizzato l'intervento della DSM, sarebbe stata resa in un momento in cui la Corte non si era ancora pronunciata sulla questione dell'annullamento o dell'inesistenza nella sua sentenza PVC. Secondo la Commissione, dopo tale sentenza, i vizi invocati, pur supponendoli fondati, potrebbero portare solamente all'annullamento della decisione polipropilene e non a dichiararne l'inesistenza. In tali condizioni, verrebbe meno l'interesse della DSM ad intervenire.
24 D'altra parte, la Commissione si oppone in particolare alla ricevibilità della conclusione della DSM secondo cui la sentenza della Corte dovrebbe contenere disposizioni che dichiarino inesistente o annullino la decisione polipropilene nei confronti di tutti i destinatari, o almeno nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che questi abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto. Tale conclusione sarebbe irricevibile, dal momento che la DSM cercherebbe di introdurre una questione riguardante essa soltanto, mentre essa potrebbe accettare la controversia solo nello stato in cui si trova. In forza dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'interveniente potrebbe solo aderire alle conclusioni di un'altra parte, senza presentare le sue. Tale punto delle conclusioni della DSM confermerebbe che la sua intenzione è quella di utilizzare l'intervento per sottrarsi alla scadenza del termine fissato per proporre un ricorso contro la sentenza DSM/Commissione, citata, che la riguarda.
25 Riguardo all'eccezione di irricevibilità sollevata contro l'intervento in toto, occorre rilevare, in via preliminare, che l'ordinanza 30 settembre 1992 con la quale la Corte ha accolto l'istanza d'intervento della DSM a sostegno delle conclusioni della Shell non osta ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento (v., in tal senso, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333).
26 In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
27 Orbene, le conclusioni presentate dalla Shell nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale hanno lo scopo di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto l'inesistenza della decisione polipropilene. Dal punto 49 della sentenza PVC della Corte emerge che, in deroga alla presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, nemmeno provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti.
28 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'interesse della DSM non è venuto meno a seguito della sentenza con cui la Corte ha annullato la sentenza PVC del Tribunale e ha dichiarato che i vizi rilevati da quest'ultimo non erano tali da comportare l'inesistenza della decisione impugnata nelle cause PVC. Infatti, la sentenza PVC della Corte non riguardava l'inesistenza della decisione polipropilene e non ha dunque eliminato l'interesse della DSM all'accertamento di detta inesistenza.
29 Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del capo delle conclusioni nel quale la DSM chiede alla Corte di dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene per tutti i suoi destinatari, o quanto meno per la DSM, occorre riconoscere che tale capo della domanda riguarda specificamente la DSM e non aderisce alle conclusioni della Shell. Pertanto non soddisfa le condizioni di cui all'art. 37, quarto comma dello Statuto CE della Corte di giustizia e deve essere dichiarato irricevibile.
Sui motivi invocati a sostegno del ricorso: incompetenza, irregolarità procedurali e violazione del diritto comunitario
30 A sostegno del suo ricorso la Shell fa valere, riferendosi ai punti 372-374 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui, da un lato, ha ritenuto non inesistente e non annullabile la decisione polipropilene e, dall'altro, ha respinto l'istanza per la riapertura della fase orale e per la predisposizione dei necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, il Tribunale non era competente a pronunciare il dispositivo della sentenza, ha commesso irregolarità procedurali pregiudizievoli nei suoi confronti e ha violato il diritto comunitario, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
31 La Shell ritiene di aver fatto valere nella sua domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori del 6 marzo 1992 elementi decisivi che nessun giudice poteva legittimamente respingere e tali da provare che la pretesa decisione polipropilene era viziata in modo particolarmente grave e manifesto ed era quindi inesistente. La Shell sottolinea che, dati i vizi particolarmente gravi e manifesti, non era necessario dimostrare che il testo della decisione fosse stato modificato dopo la sua supposta adozione. In ogni caso, dal testo della decisione polipropilene, come notificato alla Shell e allegato al ricorso, emergerebbe che essa è stata modificata in una determinata fase anche se la Shell non può, in mancanza di provvedimenti istruttori supplementari, affermare che talune di tali modifiche siano state fatte prima o dopo la supposta adozione di detta decisione. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di riapertura della fase orale, dichiarare inesistente la supposta decisione polipropilene e dichiarare irricevibile il ricorso principale presentato dalla Shell.
32 In subordine, il Tribunale avrebbe dovuto, alla luce dei sufficienti indizi presentati dalla Shell, concludere che detta decisione era affetta da altri vizi procedurali. Di conseguenza sarebbe stato ragionevole che il Tribunale avesse adottato appropriati provvedimenti istruttori. Quest'ultimo avrebbe quindi commesso un'irregolarità procedurale pregiudizievole agli interessi della Shell e avrebbe così violato il diritto comunitario.
33 La DSM afferma che nuovi sviluppi si sono avuti in altre cause dinanzi al Tribunale. Tali elementi confermerebbero che spetta alla Commissione provare di aver rispettato le norme procedurali essenziali che essa stessa si è data e che, per chiarire tale punto, il Tribunale deve, d'ufficio o su istanza di parte, disporre provvedimenti istruttori per verificare le prove documentali pertinenti. Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze 29 giugno 1995 (causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847; in prosieguo: le «cause carbonato di sodio»), la Commissione avrebbe fatto valere che l'integrazione della memoria di replica depositata dalla Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») in tali cause, dopo la sentenza PVC del Tribunale, non conteneva alcuna prova quanto alla violazione da parte della Commissione del suo regolamento interno e che la richiesta di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI costituiva un motivo nuovo. Il Tribunale avrebbe nondimeno interrogato la Commissione e l'ICI riguardo alle conseguenze da trarre dalla sentenza PVC della Corte ed avrebbe domandato alla Commissione se, tenuto conto del punto 32 della sentenza PVC della Corte, essa era in grado di produrre gli estratti del processo verbale e i testi autenticati delle decisioni contestate. In una fase successiva del procedimento la Commissione avrebbe alla fine ammesso che i documenti prodotti come autenticati lo erano stati solo dopo la richiesta di produzione da parte del Tribunale.
34 Secondo la DSM, anche nelle cause dette del «polietilene a bassa densità» (sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-729; in prosieguo: le «cause PEBD»), il Tribunale avrebbe ordinato alla Commissione di produrre una versione certificata conforme della decisione controversa. La Commissione avrebbe ammesso che nessuna autenticazione aveva avuto luogo in occasione della riunione per l'adozione di detta decisione da parte del collegio dei commissari. La DSM rileva, pertanto, che la procedura di autenticazione degli atti della Commissione deve essere stata istituita dopo il mese di marzo 1992. Ne conseguirebbe che la decisione polipropilene sarebbe affetta dallo stesso vizio di mancata autenticazione.
35 La DSM aggiunge che il Tribunale nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punti 24-27), e causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957, punti 28-31), ha argomentato in modo analogo a quanto fatto nelle cause polipropilene quando ha respinto i motivi delle ricorrenti a causa della mancanza del benché minimo indizio capace di mettere in dubbio la presunzione di validità della decisione che esse contestavano. Nella sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), l'argomento della ricorrente sarebbe stato respinto poiché la decisione era stata adottata e notificata conformemente al regolamento interno della Commissione. In nessuna di queste cause il Tribunale avrebbe respinto l'argomento delle ricorrenti relativo all'irregolare adozione dell'atto impugnato per il mancato rispetto delle norme di procedura.
36 Le sole eccezioni riguarderebbero le ordinanze 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591), e 4 novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione (Racc. pag. II-2399); tuttavia, anche in queste cause le ricorrenti non avrebbero fatto valere la sentenza PVC del Tribunale come fatto nuovo, bensì altri fatti. Nella sentenza 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I-5619), la Corte avrebbe respinto l'argomento della violazione da parte della Commissione del proprio regolamento di procedura, poiché non era stato validamente dedotto dinanzi al Tribunale. Invece, nel procedimento polipropilene, lo stesso motivo sarebbe stato dedotto dinanzi al Tribunale e sarebbe stato respinto a causa della mancanza di indizi sufficienti.
37 La DSM ritiene che la difesa della Commissione nella presente causa sia basata su argomenti procedurali privi di pertinenza, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che, sostanzialmente, riguarda la questione dell'onere della prova. Secondo la DSM, se, nelle cause polipropilene, la Commissione non fornisce essa stessa le prove riguardo alla regolarità delle procedure da seguire, è perché essa non è in grado di provare di aver rispettato il proprio regolamento interno.
38 La Commissione indica anzitutto che la questione dell'inesistenza dell'atto non si pone più dopo la sentenza PVC della Corte, dovendo il procedimento d'impugnazione limitarsi ormai ad accertare se il Tribunale avesse dovuto annullare la decisione polipropilene. Ne risulterebbe anche che spetta alle parti produrre prove decisive dei vizi invocati, che esse devono fare ciò in tempo utile, quindi all'interno del ricorso, a meno che gli elementi in questione non emergano nel corso del procedimento.
39 Secondo la Commissione, la Shell opporrebbe al Tribunale il fatto di non aver riprodotto la sentenza PVC della Corte come se fosse applicabile universalmente. Orbene, nelle cause PVC, contrariamente a quanto avvenuto nelle cause polipropilene, talune delle parti avrebbero sollevato, fin dal ricorso introduttivo, le varie discordanze emerse durante il procedimento. Il Tribunale avrebbe già confermato una tale analisi nelle sue sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate.
40 La Commissione ritiene che, alla luce della sentenza PVC della Corte, non esistono nemmeno motivi di annullamento nella presente causa. Nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata, la ricorrente non avrebbe soddisfatto nessuna delle esigenze procedurali indicate dal Tribunale in detta sentenza e confermate dalla Corte nella sua sentenza PVC. Le supposte divergenze sarebbero state presenti, per definizione, nel mese di aprile 1986, di modo che la ricorrente avrebbe dovuto farle valere fin dall'inizio e non tardivamente. Nonostante l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale non lo precisi espressamente, la riapertura della fase orale, così come la revocazione di una sentenza, dipenderebbe dalla scoperta di un fatto nuovo e decisivo, pena il privare l'art. 48, n. 2, dello stesso regolamento di procedura di ogni effetto utile. Certo la ricorrente pretenderebbe far valere non la sentenza PVC del Tribunale, ma le dichiarazioni che la Commissione avrebbe reso durante l'udienza PVC dinanzi al Tribunale, che risalirebbero d'altra parte al mese di novembre 1991. Tuttavia, il fatto che la domanda di riapertura della fase orale sia stata introdotta solo dopo la sentenza PVC del Tribunale dimostrerebbe che la ricorrente si avvale in realtà di tale sentenza come di un fatto nuovo e che, anche se a giusto titolo essa avesse fatto valere le dichiarazioni dei mesi di novembre e dicembre 1991, la domanda di riapertura è stata presentata tardivamente.
41 La Commissione indica in seguito che la questione dell'esistenza di un fatto nuovo è già stata esaminata nell'ordinanza DSM/Commissione, citata. Il Tribunale avrebbe giustamente accertato, in particolare, che i pretesi vizi di concordanza dei testi esistevano già nel 1986 e avrebbero potuto essere rilevati a quell'epoca. Inoltre, la sentenza PVC del Tribunale non potrebbe costituire un fatto nuovo, dato che una sentenza non è un fatto, ma l'applicazione del diritto a fatti già noti al giudice e alle parti. Lo stesso principio permetterebbe di respingere la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto riaprire il procedimento.
42 Nella misura in cui la Shell contesta al Tribunale di aver a torto ritenute mancanti le prove di un preteso vizio procedurale, il ricorso sarebbe parzialmente irricevibile. La sentenza impugnata potrebbe essere valutata solo sulla base dei documenti di cui esso disponeva in quell'epoca, e non di quelli prodotti per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Orbene, la domanda di riapertura della fase orale presentata dalla Shell il 6 marzo 1992 non conterrebbe alcun indizio concreto atto a dimostrare che la decisione polipropilene è stata modificata dopo la sua adozione. Non potendo un'impugnazione modificare l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, la Corte dovrebbe ignorare il documento presentato in allegato al ricorso ed esaminare la sentenza impugnata sulla base delle conclusioni presentate all'epoca al Tribunale.
43 In tale contesto, i soli indizi di cui il Tribunale disponeva erano un vago riferimento globale ad una dichiarazione fatta dagli agenti della Commissione durante l'udienza PVC dinanzi al Tribunale e ad alcuni articoli di stampa provenienti da terzi. Il Tribunale non avrebbe quindi potuto decidere diversamente e non avrebbe in alcun caso commesso manifesti errori di valutazione.
44 Nella parte in cui il ricorso censura il Tribunale in merito alla prova di vizi relativi al procedimento di adozione della decisione polipropilene, esso non sarebbe fondato. Anche nel ricorso, la Shell sarebbe stata incapace di trarre una conclusione qualsiasi dalle modifiche assertivamente apportate alla decisione polipropilene. Per di più, i suoi argomenti trascurerebbero la presunzione di validità degli atti comunitari, confermata dalla Corte nella sua sentenza PVC, e la sua conseguenza necessaria secondo cui unicamente quando una ricorrente avanza dubbi seri circa la regolarità del procedimento si può pensare di prendere in esame affermazioni del genere e le prove a loro sostegno.
45 Infine, la tesi della ricorrente secondo cui il Tribunale non era competente ad adottare il dispositivo della sua sentenza sarebbe una semplice riproduzione dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia e sarebbe contraddetto dal comportamento della Shell dinanzi al Tribunale. Un argomento del genere riguarderebbe anche i punti della sentenza impugnata che accolgono la domanda della Shell, cioè l'annullamento parziale della decisione polipropilene, la riduzione dell'ammenda e la condanna della Commissione ad una parte delle spese. La Commissione suggerisce quindi che tale punto sia accantonato.
46 Quanto agli argomenti della DSM, la Commissione indica che essi contengono un vizio insanabile, poiché non tengono conto delle differenze tra le cause PVC e la presente causa e si fondano su un'erronea comprensione della sentenza PVC della Corte.
47 D'altronde, la Commissione insiste nel ritenere che, nelle cause carbonato di sodio, le ricorrenti non avessero fornito indizi sufficienti a giustificare la richiesta di documenti rivolta dal Tribunale alla Commissione. In ogni caso, sia in dette cause che nelle cause PEBD, anch'esse fatte valere dalla DSM, il Tribunale si sarebbe pronunciato riguardo alle circostanze particolari del caso di specie di cui era stato investito. Nel procedimento polipropilene, asserite imperfezioni della decisione polipropilene avrebbero potuto essere segnalate fin dal 1986, ma nessuno lo avrebbe fatto.
48 Se il Tribunale, nelle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti, formulati tempestivamente, per il fatto che non erano assistiti da prove, la stessa soluzione si imporrebbe, a fortiori, nella presente causa, nella quale gli argomenti relativi alle irregolarità formali della decisione polipropilene sono stati formulati tardivamente e senza prove.
49 Prima di verificare il fondamento dei motivi invocati a sostegno del ricorso, occorre, in via preliminare, esaminare le obiezioni formulate dalla Commissione riguardo alla ricevibilità di una parte del motivo secondo cui il Tribunlae avrebbe a torto negato la presenza di irregolarità procedurali.
50 Da un lato, tale motivo rinvia alla valutazione effettuata dal Tribunale della domanda, presentata dalla Shell, di riaprire la fase orale e disporre provvedimenti istruttori. Esso non modifica quindi l'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.
51 D'altra parte, il documento allegato al ricorso contiene solo taluni estratti del testo della decisione polipropilene, che era stato allegato all'istanza ai sensi dell'art. 19, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia. Ne consegue che non si tratta di un nuovo documento.
52 Pertanto il motivo sollevato dalla Shell non viola l'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte e quindi le eccezioni sollevate dalla Commissione devono essere respinte.
53 Riguardo all'esame del merito dei motivi presentati dalla Shell, occorre trattarli congiuntamente. Infatti, da un lato, l'asserita incompetenza del Tribunale deriva dal fatto che esso avrebbe statuito in violazione delle norme applicabili al procedimento dinanzi a tale giudice, confondendosi così con il motivo relativo ad irregolarità procedurali. Dall'altro, la violazione del diritto comunitario fatta valere dalla Shell si compone di due parti, di cui la prima, concernente le circostanze idonee a rendere un atto inesistente, ha un contenuto autonomo, mentre la seconda riguarda le violazioni che il Tribunale avrebbe commesso nel rifiutarsi di riaprire il procedimento e disporre i provvedimenti istruttori, confondendosi anch'essa quindi con il motivo relativo ad irregolarità procedurali.
54 Ne consegue che occorre verificare, da un lato, se, interpretando le condizioni idonee a rendere un atto inesistente, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e, dall'altro, se, rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre provvedimenti istruttori, ha commesso irregolarità procedurali.
55 Riguardo al primo punto, emerge in particolare dai punti 48-50 della sentenza PVC della Corte che gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non saranno stati annullati o revocati.
56 Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.
57 La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
58 Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche nell'insieme, le asserite irregolarità sollevate dalla Shell, che riguardano il procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.
59 Pertanto, per quel che riguarda le condizioni capaci di rendere un atto inesistente, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario.
60 Riguardo, in secondo luogo, alle supposte irregolarità procedurali, occorre ricordare che, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42).
61 Ne risulta che le censure della ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione.
62 Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre i provvedimenti istruttori richiesti dalla ricorrente.
63 Riguardo alla domanda di provvedimenti istruttori, risulta dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto 7, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 53) che, presentata dopo la chiusura della fase orale, un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale.
64 La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.
65 Nel caso di specie, la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dinanzi al Tribunale si basava sulla sentenza PVC del Tribunale nonché su dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza nelle cause PVC o in occasione di una conferenza stampa tenutasi dopo la pronuncia di detta sentenza.
66 A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che indicazioni di carattere generale relative ad una asserita pratica della Commissione e risultanti da una sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri procedimenti non potevano essere considerate, in quanto tali, come decisive per la soluzione della controversia di cui il Tribunlae era investito.
67 D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente era in grado di fornire al Tribunale, già con l'atto introduttivo, almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza dei provvedimenti istruttori o d'organizzazione del procedimento ai fini dell'istanza, allo scopo di provare che la decisione polipropilene era stata modificata dopo la sua adozione da parte del collegio dei membri della Commissione, come hanno fatto talune delle ricorrenti nelle cause PVC (v., in questo senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punti 93 e 94).
68 Occorre aggiungere che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione polipropilene. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
69 Occorre quindi concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori.
70 Infine, nei limiti in cui la ricorrente richiede alla Corte di disporre provvedimenti istruttori diretti a determinare le condizioni in cui la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, è sufficiente rilevare che misure di questo tipo esulano dall'ambito dell'impugnazione, che deve limitarsi alle questioni di diritto.
71 Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
72 Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia. Ne consegue che, fintantoché la sentenza impugnata non sarà annullata, la Corte non è competente a conoscere di eventuali vizi della decisione polipropilene.
73 Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
74 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Shell, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. La DSM sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Shell International Chemical Company Ltd è condannata alle spese.
3) La DSM sopporterà le proprie spese.
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