Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Intervento - Ricevibilità - Riesame dopo un'ordinanza precedente che ammette la ricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma)
2 Procedura - Intervento - Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un'altra argomentazione - Ricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, quarto comma)
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento - Diniego di riapertura della fase orale - Esame da parte della Corte - Limiti
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
4 Procedura - Misure di organizzazione del procedimento - Domanda proposta dopo la chiusura della fase orale - Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)
5 Procedura - Istanza di provvedimenti istruttori - Proposizione dopo la chiusura della fase orale - Domanda di riapertura della fase orale - Presupposti di ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)
6 Procedura - Fase orale - Riapertura - Obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione impugnata - Insussistenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 62)
7 Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione
[Trattato CE, art. 189 (divenuto art. 249 CE)]
8 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Provvedimenti istruttori - Esclusione
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
Massima
1 Il fatto che la Corte, con precedente ordinanza, abbia ammesso l'intervento di una persona a sostegno delle conclusioni di una parte non osta a che si proceda ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento.
2 L'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte.
3 In forza degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.
Ne risulta che le censure della parte ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione.
Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre le misure di organizzazione del procedimento e i provvedimenti istruttori richiesti da una parte.
4 Una parte può chiedere al Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di ordinare alla controparte la produzione di documenti che sono in suo possesso. Tuttavia, qualora una domanda del genere sia proposta dopo la fine della fase orale, il Tribunale deve statuire sulla stessa solo nel caso in cui decida di riaprire la fase orale.
5 L'istanza di provvedimenti istruttori presentata dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sull'esito della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale. La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.
6 Il Tribunale non è tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità del procedimento di adozione di una decisione della Commissione. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
7 Gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, fintantoché non saranno annullati o revocati.
Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.
La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
8 Esula dall'ambito dell'impugnazione, limitato alle questioni di diritto, l'istanza di una parte alla Corte affinché disponga provvedimenti istruttori volti a determinare le circostanze in cui la Commissione ha adottato la decisione oggetto della sentenza impugnata.
Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia, e quindi conoscere di eventuali vizi della decisione impugnata dinanzi al Tribunale.
Parti
Nel procedimento C-245/92 P,
Chemie Linz GmbH, con sede in Linz (Austria), con l'avv. O. Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Bonn, 22, Côte d'Eich,
ricorrente,
sostenuta da
DSM NV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
interveniente in sede d'impugnazione,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992 nella causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. II-1275), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997, nel corso della quale la Chemie Linz GmbH era rappresentata dagli avv.ti O. Lieberknecht e M. Klusmann, del foro di Düsseldorf, la DSM NV dall'avv. I.G.F. Cath e la Commissione dal signor G. zur Hausen,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1992, la Chemie Linz GmbH ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. II-1275; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I fatti all'origine del ricorso, come risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.
3 Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno proposto un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»).
4 Secondo quanto accertato dalla Commissione, confermato in merito dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd], rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori sono apparsi sul mercato nel 1977, cosa che ha portato ad un sostanziale aumento della capacità produttiva reale alla quale tuttavia non ha fatto riscontro a un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un tasso di utilizzazione delle capacità di produzione compreso tra il 60% nel 1977 ed il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi gli Stati membri.
5 La Chemie Linz AG, già Chemische Werke Linz AG, ricorrente in primo grado, cui è succeduta la Chemie Linz GmbH (in prosieguo: la «Chemie Linz»), faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato nel 1977. La sua quota di mercato in Europa occidentale oscillava tra il 3,2 e il 3,9%.
6 A seguito di verifiche effettuate simultaneamente in numerose imprese del settore, la Commissione ha rivolto a numerosi produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata emerge che le informazioni ottenute hanno condotto la Commissione alla conclusione che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati avevano fissato, in violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), regolarmente dei prezzi obiettivo attraverso iniziative in materia di prezzi ed elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile in base ai quantitativi o a percentuali convenuti. Ciò ha condotto la Commissione ad intraprendere la procedura prevista all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad indirizzare una comunicazione scritta degli addebiti a svariate imprese, tra cui la Chemie Linz.
7 A conclusione del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, con la quale essa ha accertato che la Chemie Linz aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando con altre imprese - a partire, per quanto riguarda la Chemie Linz, dal novembre 1977 circa fino almeno al novembre 1983 - ad un accordo e ad una pratica concordata risalenti alla metà del 1977, in forza dei quali i produttori che rifornivano di polipropilene il territorio del mercato comune:
- si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
- stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
- concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile», volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
- aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
- si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una «quota» di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).
8 La Commissione ha poi ingiunto alle diverse imprese interessate di porre fine immediatamente a tali infrazioni e di astenersi nell'avvenire da ogni accordo o pratica concordata che potesse avere oggetto o effetto identico o analogo. La Commissione ha ingiunto loro altresì di porre termine a qualsiasi sistema di scambio di informazioni normalmente coperto dal segreto commerciale e di fare in modo che qualsiasi sistema di scambio di dati generali (come il sistema Fides) fosse gestito in modo da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).
9 Un'ammenda di 1 000 000 di ECU, ossia LIT 1 471 590 000, è stata inflitta alla Chemie Linz (art. 3 della decisione polipropilene).
10 L'11 agosto 1986 la Chemie Linz ha proposto un ricorso d'annullamento contro tale decisione dinanzi alla Corte, la quale, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
11 La Chemie Linz ha chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione polipropilene nella parte ad essa relativa e, in subordine, l'annullamento dell'art. 3 di tale decisione, nella misura in cui l'ammenda ad essa inflitta eccede l'ammontare ragionevolmente applicabile, che essa domanda al Tribunale di fissare, nonché la condanna della Commissione alle spese.
12 La Commissione ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto e la ricorrente condannata alle spese.
13 Con separata memoria 28 febbraio 1992, la Chemie Linz ha chiesto al Tribunale di rinviare la data della pronuncia della sentenza, di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, conformemente agli artt. 62, 64, 65 e 66 del suo regolamento di procedura, in ragione delle dichiarazioni fatte dalla Commissione all'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale nella sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale»).
La sentenza impugnata
14 Pronunciandosi sulla domanda di riapertura della fase orale di cui al punto 393, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale, ha ritenuto, al punto 394, che non vi fosse motivo di disporre, ai sensi dell'art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di disporre i provvedimenti istruttori chiesti dalla Chemie Linz.
15 Al punto 395 del dispositivo il Tribunale ha affermato:
«Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso, durante il quale, inoltre, la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, la tesi dell'inesistenza della decisione impugnata a causa dei vizi accertati nella suddetta sentenza. E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente giustificato la ragione per cui nel procedimento in corso non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano già sussistere all'atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice ha l'obbligo di compiere accertamenti d'ufficio al riguardo solo in quanto le parti avanzino indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato. Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Dalla dichiarazione resa dagli agenti della Commissione nell'udienza che si è tenuta nelle cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T/86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, sulla quale si è fondata la ricorrente, discenderebbe che nella fattispecie mancherebbe parimenti un originale della decisione impugnata, sottoscritto nelle forme di rito. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all'inesistenza della decisione impugnata. La ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio in grado di spiegare per quale motivo la Commissione avrebbe modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. Il fatto di riservarsi di sviluppare mezzi a ciò relativi non è al riguardo sufficiente. Ciò posto, nulla consente di ritenere che, dopo l'adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. Il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l'inesistenza dell' atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorre riaprire la fase orale per procedere all'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l'argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale».
16 Il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la Chemie Linz alle spese.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
17 Nel suo ricorso la Chemie Linz conclude che la Corte voglia:
- in via principale:
- annullare nei suoi confronti la sentenza impugnata, nonché la decisione polipropilene nella parte ad essa relativa;
- condannare la Commissione alle spese;
- in via subordinata:
- annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova pronuncia.
18 La Chemie Linz domanda anche alla Corte di ordinare alla Commissione di produrre le versioni della decisione polipropilene esistenti al momento della sua adozione, gli originali autenticati di detta decisione, nonché il processo verbale della sessione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa a tale decisione.
19 Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la società DSM NV (in prosieguo: la «DSM») è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Chemie Linz. La DSM conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene;
- dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro per la DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari della decisione polipropilene abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché accerti se la decisione polipropilene sia inesistente o se occorra annullarla;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese, tanto del procedimento dinanzi alla Corte quanto del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle sostenute dalla DSM per il suo intervento.
20 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in via sussidiaria, infondato;
- condannare la Chemie Linz alle spese dell'istanza;
- dichiarare irricevibile l'intervento nella sua totalità;
- in subordine, dichiarare irricevibili le conclusioni dell'interveniente dirette a che la Corte dichiari inesistente o annulli la decisione polipropilene nei confronti di tutti i suoi destinatari, o se non altro nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che i destinatari di detta decisione abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto, e respingere per il resto l'intervento in quanto infondato;
- in via ulteriormente subordinata, respingere l'intervento in quanto infondato;
- in ogni caso condannare la DSM alle spese dell'intervento.
21 A sostegno del suo ricorso la Chemie Linz fa valere i motivi relativi alle irregolarità nel procedimento e alla violazione del diritto comunitario, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, derivante dal rifiuto, da parte del Tribunale, di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori.
22 Su domanda della Commissione e nonostante l'opposizione della Chemie Linz, il procedimento è stato sospeso con decisione del presidente della Corte 27 luglio 1992, fino al 15 settembre 1994 allo scopo di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza PVC della Corte»), resa a seguito del ricorso presentato contro la sentenza PVC del Tribunale.
Sulla ricevibilità dell'intervento
23 La Commissione ritiene che l'istanza di intervento della DSM debba essere dichiarata irricevibile. Infatti, la DSM avrebbe spiegato che, in quanto interveniente, essa aveva interesse a fare annullare la sentenza impugnata relativamente alla Shell. Secondo la Commissione, l'annullamento non andrebbe a vantaggio di tutti i destinatari individuali di una decisione, ma solamente di quelli che hanno presentato un ricorso in questo senso; questa sarebbe appunto una delle differenze tra l'annullamento di un atto e la sua inesistenza. Il mancato riconoscimento di tale distinzione equivarrebbe a privare di ogni perentorietà i termini entro i quali i ricorsi di annullamento devono essere presentati. La DSM non potrebbe quindi avvalersi di un eventuale annullamento poiché essa non avrebbe impugnato davanti alla Corte la sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione (Racc. pag. II-1833), che la riguardava. Con il suo intervento, la DSM cercherebbe pertanto solo di sottrarsi ad un termine di decadenza.
24 L'ordinanza 30 settembre 1992, citata, che ha autorizzato l'intervento della DSM, sarebbe stata resa in un momento in cui la Corte non si era ancora pronunciata sulla questione dell'annullamento o dell'inesistenza nella sua sentenza PVC. Secondo la Commissione, dopo tale sentenza, i vizi invocati, pur supponendoli fondati, potrebbero portare solamente all'annullamento della decisione polipropilene e non a dichiararne l'inesistenza. In tali condizioni, verrebbe meno l'interesse della DSM ad intervenire.
25 D'altra parte, la Commissione si oppone in particolare alla ricevibilità della conclusione della DSM secondo cui la sentenza della Corte dovrebbe contenere disposizioni che dichiarino inesistente o annullino la decisione polipropilene nei confronti di tutti i destinatari, o almeno nei confronti della DSM, indipendentemente dal fatto che questi abbiano presentato un ricorso contro la sentenza che li riguarda o che il loro ricorso sia stato respinto. Tale conclusione sarebbe irricevibile, dal momento che la DSM cercherebbe di introdurre una questione riguardante essa soltanto, mentre essa potrebbe accettare la controversia solo nello stato in cui si trova. In forza dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'interveniente potrebbe solo aderire alle conclusioni di un'altra parte, senza presentare le sue. Tale punto delle conclusioni della DSM confermerebbe che la sua intenzione è quella di utilizzare l'intervento per sottrarsi alla scadenza del termine fissato per proporre un ricorso contro la sentenza DSM/Commissione, citata, che la riguarda.
26 Riguardo all'eccezione di irricevibilità sollevata contro l'intervento in toto, occorre rilevare, in via preliminare, che l'ordinanza 30 settembre 1992 con la quale la Corte ha accolto l'istanza di intervento della DSM a sostegno delle conclusioni della Chemie Linz non osta ad un nuovo esame della ricevibilità del suo intervento (v., in tal senso, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333).
27 In tale contesto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
28 Orbene, le conclusioni presentate dalla Chemie Linz nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale hanno lo scopo, in particolare, di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto inesistente la decisione polipropilene. Dal punto 49 della sentenza PVC della Corte emerge che, in deroga alla presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, nemmeno provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti.
29 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'interesse della DSM non è venuto meno a seguito della sentenza con cui la Corte ha annullato la sentenza PVC del Tribunale e ha dichiarato che i vizi rilevati da quest'ultimo non erano tali da comportare l'inesistenza della decisione impugnata nelle cause PVC. Infatti, la sentenza PVC della Corte non riguardava l'inesistenza della decisione polipropilene e non ha dunque eliminato l'interesse della DSM all'accertamento di detta inesistenza.
30 E' senz'altro esatto che, nella sua memoria di replica, la Chemie Linz ha rinunciato ad una parte dei suoi motivi per tenere conto della sentenza PVC della Corte sulla questione dell'inesistenza.
31 Tuttavia, atteso che la Chemie Linz continua a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata sostenendo che detta decisione è stata adottata in modo irregolare e che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alle verifiche necessarie per accertare tali vizi, la DSM resta legittimata a sostenere tali conclusioni nell'ambito del suo intervento, per il fatto che tali vizi avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad accertare l'inesistenza di detta decisione.
32 Infatti, da una costante giurisprudenza risulta (v., in particolare, sentenza 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-7235, punto 36) che l'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene, purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte.
33 Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla DSM riguardo all'inesistenza della decisione polipropilene è diretto in particolare a dimostrare che, respingendo la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dalla Chemie Linz, il Tribunale ha omesso di esaminare se detta decisione fosse inesistente ed ha dunque violato il diritto comunitario. Pertanto, pur con argomenti differenti da quelli dell'ICI, esso verte sui motivi sollevati da quest'ultima nell'ambito dell'impugnazione e mira a sostenere le sue conclusioni dirette all'annullamento della sentenza impugnata, cosicché deve essere esaminato.
34 Quanto all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del capo delle conclusioni nel quale la DSM chiede alla Corte di dichiarare inesistente o annullare la decisione polipropilene per tutti i suoi destinatari, o quantomeno per la DSM, occorre riconoscere che tale capo della domanda riguarda specificamente la DSM e non aderisce alle conclusioni della Chemie Linz. Pertanto non soddisfa le condizioni di cui all'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e deve essere dichiarato irricevibile.
Sulla ricevibilità del ricorso davanti alla Corte
35 La Commissione fa valere che l'impugnazione è irricevibile nel suo insieme. A suo parere, La Chemie Linz espone, per la prima volta, un gran numero di fatti ed argomenti che non sarebbero stati trattati dinanzi al Tribunale. La ricorrente farebbe essa stessa riferimento a circostanze nuove, come l'impugnazione della Commissione nelle cause PVC e i procedimenti dinanzi al Tribunale nelle cause dette del «polietilene a bassa densità» (sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-729; in prosieguo: le «cause PEBD»). Per la prima volta, la Chemie Linz sosterrebbe che la decisione polipropilene non è stata adottata nelle versioni olandese e italiana e produrrebbe elementi assertivamente diretti a dimostrare che modifiche sono state apportate a posteriori ai testi adottati dalla Commissione.
36 La Commissione sottolinea che l'impugnazione non può modificare l'oggetto della controversia e che ogni nuovo motivo è pertanto irricevibile. Avendo il procedimento d'impugnazione la funzione di controllare, dal punto di vista giuridico, la sentenza resa in primo grado, esso deve avere ad oggetto lo stato della controversia al momento in cui il Tribunale ha emesso la sua sentenza (sentenza 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento, Racc. pag. I-3997).
37 A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un'impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di regole di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (v. in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punti 10 e 42).
38 D'altra parte, conformemente all'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
39 Ne risulta che le censure della ricorrente, nei limiti in cui riguardano la valutazione che il Tribunale ha fatto degli elementi ad esso sottoposti nell'ambito della domanda di riapertura della fase orale, non possono essere esaminate in sede d'impugnazione. Sono irricevibili anche i motivi sollevati per la prima volta nell'ambito di detta impugnazione.
40 Spetta invece alla Corte verificare se il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di accertare i vizi di cui sarebbe inficiata la decisione polipropilene o rifiutandosi di riaprire la fase orale e disporre i provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento richiesti dalla ricorrente.
41 Ne consegue che l'impugnazione non è irricevibile nella sua totalità, ma che occorre verificare caso per caso se le censure e le richieste formulate dalla Chemie Linz sono ricevibili nell'ambito dell'impugnazione.
Sui motivi invocati a sostegno del ricorso: irregolarità procedurali e violazione del diritto comunitario
42 A sostegno del suo ricorso la Chemie Linz fa valere, riferendosi ai punti 393-395 della sentenza impugnata, che, nei limiti in cui ha respinto la sua istanza per la riapertura della fase orale e per la predisposizione dei necessari provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha commesso irregolarità procedurali pregiudizievoli nei suoi confronti e ha violato il diritto comunitario, più precisamente gli artt. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE) e 173 del Trattato nonché 48, n. 2, 49, 62, 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale.
43 La Chemie Linz critica, in primo luogo, il rifiuto da parte del Tribunale di accogliere la sua domanda diretta a riaprire la fase orale e ordinare provvedimenti istruttori. Se gli artt. 62, 64 e seguenti del suo regolamento di procedura permettono al Tribunale di adottare tali misure, il dovere di assicurare il rispetto del diritto di cui all'art. 164 del Trattato implicherebbe che tali provvedimenti non rientrano nel potere discrezionale del Tribunale, ma piuttosto in un potere vincolato. Il Tribunale sarebbe obbligato a riaprire la fase orale allorché una parte fa valere fatti nuovi determinanti per la decisione, che essa non aveva la possibilità di sollevare prima della chiusura della fase orale. Allo stesso modo, dovrebbe procedere ad un'istruzione essendo in presenza di indizi precisi riguardo l'esistenza di circostanze decisive che non potrebbero essere provate dalla parte che le solleva.
44 I motivi sui quali il Tribunale si sarebbe fondato per respingere la domanda introdotta dalla Chemie Linz il 28 febbraio 1992 soccomberebbero dinanzi ad un esame in punto di diritto. I vizi sollevati sarebbero di una tale gravità da comportare l'annullamento della decisione polipropilene e il Tribunale avrebbe dovuto far luce su di essi disponendo provvedimenti istruttori. Se è stato riconosciuto, come indicherebbe la Commissione, che il giudice comunitario deve riaprire la fase orale per adottare provvedimenti istruttori, sia quando si tratta di precisare di ufficio fatti importanti per la decisione sia quando le parti contrastano su un elemento di fatto importante per la decisione e presentato nel termine fissato, allora bisognerebbe riconoscere che la prima di tali condizioni è nella fattispecie manifestamente soddisfatta.
45 La Chemie Linz sostiene di non aver potuto presentare prima la sua domanda. Sarebbe sbagliato, come fa la Commissione, trarre argomenti dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale o concludere che vi è stata decadenza a causa del periodo trascorso tra il 10 dicembre 1991 ed il 28 febbraio 1992. Anzitutto il Tribunale non farebbe riferimento a tale disposizione. Inoltre, una sentenza da cui risulti che una decisione impugnata in una causa è affetta da vizi fino ad allora sconosciuti che ne comportano la nullità, in un altro procedimento costituirebbe un motivo di fatto o di diritto ai sensi dell'art. 48, n. 2, se ne derivassero conseguenze dirette per quest'ultimo procedimento. Infine, la Chemie Linz non si sarebbe avvalsa direttamente della sentenza PVC del Tribunale, ma del fatto, emerso nel corso del procedimento PEBD, che mancava anche un originale della decisione impugnata in detto procedimento.
46 Secondo la Chemie Linz, non potrebbe essere fatta valere neppure la censura relativa al ritardo nella presentazione della domanda di riapertura analogicamente a quanto previsto dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che riguarda il procedimento di revocazione. Un'applicazione per analogia dei termini di decadenza sarebbe già esclusa in forza dei principi generali del diritto. La ratio del termine di decadenza nell'ambito di un procedimento di revocazione andrebbe contro una sua applicazione per analogia al caso previsto dall'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale: essa si situerebbe nell'ambito della salvaguardia della stabilità giuridica, basata su una sentenza che ha forza di cosa giudicata e che garantisce una sicurezza giuridica che potrebbe essere rimessa in causa solo a condizioni particolari ed in termini molto brevi. In questo tipo di situazione non potrebbe essere invocato nessun motivo che, in modo paragonabile, possa andare nel senso di una restrizione della possibilità di invocare nuovi motivi o di domandare la riapertura della fase orale. Al contrario, la necessità di disporre di una istruzione completa dei fatti d'importanza decisiva dovrebbe condurre ad una interpretazione ampia dei diritti riconosciuti dal regolamento di procedura, salvo il caso di manovre dilatorie intenzionali.
47 La Chemie Linz sottolinea che il Tribunale ha ammesso i fatti nuovi che essa aveva sollevato e non li ha respinti a causa di un ritardo. La valutazione del Tribunale a questo proposito s'impone anche alla Corte, previa verifica di un uso erroneo da parte del Tribunale del suo potere di valutazione.
48 La Chemie Linz contesta d'altra parte l'affermazione della Commissione secondo cui essa avrebbe avuto conoscenza delle dichiarazioni degli agenti di tale istituzione poco dopo la fase orale nelle cause PVC. La Chemie Linz, che non sarebbe stata parte in tali cause e non sarebbe stata rappresentata in udienza, sarebbe stata informata delle dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione in tale udienza in un momento successivo, non più determinabile, ed avrebbe avuto conoscenza esatta di tale dichiarazione solo il 27 febbraio 1992, data della pronuncia della sentenza PVC del Tribunale. Prima di tale data, la Chemie Linz non avrebbe avuto alcuna ragione di dubitare della legittimità del procedimento decisionale in seno alla Commissione. Non può quindi essere rimproverato alla Chemie Linz di aver atteso la sentenza PVC del Tribunale per presentare la sua domanda.
49 L'argomento della Commissione, secondo cui la Chemie Linz non avrebbe fatto valere nella sua domanda indizi sufficienti di un'infrazione dell'art. 12 del suo regolamento interno, dovrebbe essere respinta. I fatti allegati sarebbero stati sufficientemente precisi da obbligare il Tribunale a riaprire la fase orale. In nessun caso, essa avrebbe potuto invocare in quel momento degli indizi più precisi. Avendo la Commissione ammesso in modo generale che detto art. 12 non era rispettato, tale causa di nullità non sarebbe legata alle circostanze particolari delle cause PVC, relative al rinnovo della Commissione.
50 La Chemie Linz sottolinea che l'interpretazione della Commissione, secondo cui il rispetto della norma relativa all'autenticazione della decisione polipropilene assume importanza solo se vengono presentati indizi precisi, tali da far dubitare dei termini esatti del testo adottato, avrebbe come conseguenza che il pregiudizio al rispetto delle forme sostanziali di cui all'art. 12 del regolamento interno della Commissione non avrebbero conseguenze giuridiche fintantoché non possa essere provato, di volta in volta, che vi sono state modifiche dopo l'adozione definitiva. Tale interpretazione sarebbe inoltre contraria al punto 76 della sentenza PVC della Corte, secondo cui l'autenticazione degli atti costituisce una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Pertanto, dovrebbe essere garantito in ciascun caso che il testo definitivo di una decisione possa essere accertato e che sia munito delle firme del presidente della Commissione e del suo segretario generale.
51 Dato che la successiva conoscenza di una causa di nullità costituisce un motivo di revocazione, si sarebbe dovuta accogliere la domanda di riapertura, poiché il fatto nuovo esistente, se fosse stato scoperto successivamente, avrebbe ugualmente costituito un motivo di revocazione. La Chemie Linz aggiunge che, nell'ambito della riapertura della fase orale, converrebbe, per motivi di economia procedurale, prendere in considerazione un maggior numero di fatti che non nel caso del procedimento di revocazione. In modo speculare, una causa di revocazione dovrebbe sempre costituire un motivo di riapertura della fase orale. La scoperta della violazione dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione costituirebbe un motivo di revocazione e, di conseguenza, dovrebbe, a fortiori, costituire un motivo di riapertura della fase orale.
52 La Chemie Linz contesta al Tribunale anche di essere venuto meno al suo dovere di far luce sui fatti di cui all'art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di procedura, ai sensi del quale il Tribunale può chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa. A tal proposito, la Commissione a torto sosterrebbe che la Chemie Linz deduce dall'art. 173 del Trattato un obbligo generale di istruzione riguardo a fatti presentati in modo tardivo ed impreciso. La Chemie Linz non avrebbe fatto valere i fatti né in ritardo né in modo non sufficientemente preciso ed il Tribunale sarebbe stato tenuto a disporre i provvedimenti di organizzazione del procedimento necessari per far luce sui fatti pertinenti.
53 La Chemie Linz sostiene che solo dopo una tale istruzione essa è stata in grado di far valere argomenti sufficientemente precisi da concretizzare ulteriormente la violazione delle forme sostanziali commessa dalla Commissione. Sostenere il contrario equivale ad un rifiuto di assicurare la tutela giuridica. Infatti, se prove precise erano già necessarie affinché una domanda di riapertura fosse ricevibile, nonostante si tratti, secondo la Chemie Linz, di fatti interni alla Commissione e quindi in principio non accessibili agli interessati, le norme in materia di offerta di prova diventerebbero senza oggetto e la Commissione deterrebbe così un privilegio che gli permetterebbe di andare oltre le norme di procedura che pur tuttavia si impongono ad essa.
54 Sarebbe legittimo che il Tribunale non controlli sistematicamente, bensì solo in presenza d'indizi sufficienti, se la Commissione ha effettivamente rispettato tutte le formalità. Tuttavia, le esigenze imposte non dovrebbero essere troppo restrittive, poiché si tratterebbe in questo caso di documenti interni della Commissione che non sarebbero quindi accessibili alle persone interessate dalle sue decisioni. Alla luce di ciò, le dichiarazioni fatte dalla Commissione nelle cause PVC dinanzi al Tribunale avrebbero dovuto costituire una ragione sufficiente per verificare se la Commissione aveva agito nella stessa maniera in occasione dell'adozione della decisione polipropilene.
55 D'altra parte, la stessa Sezione del Tribunale avrebbe, in altri procedimenti, accolto richieste d'informazioni in questo senso, sebbene basate su indizi che non erano più precisi. La Chemie Linz si allinea, su tale punto, a quanto sviluppato dalla DSM. La differenza di trattamento sul piano del procedimento sarebbe significativa nelle cause che hanno portato alle sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1775), e causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847) (in prosieguo: le «cause carbonato di sodio»), che riguardavano una decisione della Commissione adottata in un momento in cui essa non si trovava in una situazione di mancanza di tempo. La Prima Sezione del Tribunale avrebbe ritenuto in tali cause che le censure, anch'esse sollevate dopo la sentenza PVC del Tribunale, fossero sufficientemente importanti da giustificare la produzione da parte della Commissione di un originale autenticato della sua decisione. Il dovere di far luce sui fatti sarebbe quindi stato soddisfatto da parte del Tribunale in due modi differenti e contraddittori.
56 La Chemie Linz domanda in secondo luogo alla Corte di esaminare le violazioni delle norme procedurali compiute dalla Commissione, senza rinviare dinanzi al Tribunale per la determinazione delle questioni di fatto che fondano la nullità della decisione polipropilene. Ragioni di diritto procedurale e di economia procedurale militerebbero in tal senso. In tale contesto, la Corte potrebbe procedere d'ufficio agli accertamenti necessari tramite provvedimenti di organizzazione del procedimento. Secondo la Chemie Linz, nel caso la Corte decidesse essa stessa di risolvere la controversia, essa dovrebbe farlo alle stesse condizioni di un Tribunale di primo grado, in modo da poter esaminare tutte le violazioni delle norme procedurali compiute dalla Commissione, a condizione che si sia avuta conoscenza di tali violazioni dopo la decisione del Tribunale. Ciò varrebbe anche nel caso di circostanze che avrebbero potuto essere fatte valere prima della chiusura dei dibattiti. La Chemie Linz dovrebbe quindi trovarsi, dinanzi alla Corte, nella stessa situazione di quella in cui essa si sarebbe trovata se il procedimento fosse stato riaperto. In una tale situazione, le parti sarebbero state autorizzate, fatto salvo l'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale, a far valere altri fatti di cui esse avrebbero potuto avvalersi fino all'udienza, sempre che tali fatti si riferissero alla questione della validità della decisione sottoposta alla Corte. Secondo la Chemie Linz, la Corte può, anche nell'ambito di un'impugnazione, adottare i provvedimenti istruttori necessari e procedere alla dimostrazione dei fatti, conformemente all'art. 60 del suo regolamento di procedura.
57 La DSM afferma che nuovi sviluppi si sono avuti in altre cause dinanzi al Tribunale. Tali elementi confermerebbero che spetta alla Commissione provare di aver rispettato le norme procedurali essenziali che essa stessa si è data e che, per chiarire tale punto, il Tribunale deve, d'ufficio o su istanza di parte, disporre provvedimenti istruttori per verificare le prove documentali pertinenti. Nelle cause carbonato di sodio, la Commissione avrebbe fatto valere che l'integrazione della memoria di replica depositata dalla Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») in tali cause, dopo la sentenza PVC del Tribunale, non conteneva alcuna prova quanto alla violazione da parte della Commissione del suo regolamento interno e che la richiesta di provvedimenti istruttori presentata dall'ICI costituiva un nuovo motivo. Il Tribunale avrebbe nondimeno interrogato la Commissione e l'ICI riguardo alle conseguenze da trarre dalla sentenza PVC della Corte ed avrebbe domandato alla Commissione se, tenuto conto del punto 32 della sentenza PVC della Corte, essa era in grado di produrre gli estratti del processo verbale e i testi autenticati delle decisioni contestate. In una fase successiva del procedimento la Commissione avrebbe alla fine ammesso che i documenti prodotti come autenticati lo erano stati solo dopo la richiesta di produzione da parte del Tribunale.
58 Secondo la DSM, anche nelle cause PEBD, il Tribunale avrebbe ordinato alla Commissione di produrre una versione certificata conforme della decisione controversa. La Commissione avrebbe ammesso che nessuna autenticazione aveva avuto luogo in occasione della riunione per l'adozione di detta decisione da parte del collegio dei commissari. La DSM rileva, pertanto, che la procedura di autenticazione degli atti della Commissione deve essere stata istituita dopo il mese di marzo 1992. Ne conseguirebbe che la decisione polipropilene sarebbe affetta dallo stesso vizio di mancata autenticazione.
59 La DSM aggiunge che il Tribunale nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905, punti 24-27), e causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957, punti 28-31), ha argomentato in modo analogo a quanto fatto nelle cause polipropilene quando ha respinto i motivi delle ricorrenti a causa della mancanza del benché minimo indizio capace di mettere in dubbio la presunzione di validità della decisione che esse contestavano. Nella sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), l'argomento della ricorrente sarebbe stato respinto poiché la decisione era stata adottata e notificata conformemente al regolamento interno della Commissione. In nessuna di queste cause il Tribunale avrebbe respinto l'argomento delle ricorrenti relativo all'irregolare adozione dell'atto impugnato per il mancato rispetto delle norme di procedura.
60 Le sole eccezioni riguarderebbero le ordinanze 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591), e 4 novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione (Racc. pag. II-2399); tuttavia, anche in queste cause le ricorrenti non avrebbero fatto valere la sentenza PVC del Tribunale come fatto nuovo, bensì altri fatti. Nella sentenza 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione (Racc. pag. I-5619), la Corte avrebbe respinto l'argomento della violazione da parte della Commissione del proprio regolamento di procedura, poiché non era stato validamente dedotto dinanzi al Tribunale. Invece, nel procedimento polipropilene, lo stesso motivo sarebbe stato dedotto dinanzi al Tribunale e sarebbe stato respinto a causa della mancanza di indizi sufficienti.
61 La DSM ritiene che la difesa della Commissione nella presente causa sia basata su argomenti procedurali privi di pertinenza, alla luce del contenuto della sentenza impugnata che, sostanzialmente, riguarda la questione dell'onere della prova. Secondo la DSM, se, nelle cause polipropilene, la Commissione non fornisce essa stessa le prove riguardo alla regolarità delle procedure da seguire, è perché essa non è in grado di provare di aver rispettato il proprio regolamento interno.
62 La Commissione fa valere che l'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale non impone a quest'ultimo di riaprire la fase orale, come pretenderebbe la ricorrente, ma gli fornisce la facoltà. Il Tribunale avrebbe spiegato in modo convincente le ragioni per cui non occorreva riaprire la fase orale né disporre provvedimenti istruttori, poiché non si trattava né di precisare d'ufficio fatti importanti per la decisione né di fare luce su un elemento di fatto importante, presentato nel termine impartito, e sul quale le parti non si trovavano d'accordo.
63 Da un lato, una verifica d'ufficio sarebbe stata necessaria solo se le parti avessero proposto indizi sufficienti a suggerire l'inesistenza della decisione polipropilene. A tal proposito la Chemie Linz avrebbe a torto sostenuto che il Tribunale aveva desunto la mancanza di un originale, quando invece non avrebbe fatto altro che citare ciò che essa aveva sostenuto, senza pronunciarsi su tale punto. La Commissione aggiunge che il Tribunale, al quale spetta, in principio, valutare la necessità di misure istruttorie, poteva, anche nell'ambito di una indagine d'ufficio, lasciare in sospeso la questione dell'esistenza di un originale debitamente firmato, poiché un tale vizio non sarebbe stato, in alcun caso, pertinente. Dopo la sentenza PVC della Corte, sarebbe dimostrato che la mancanza di autenticazione di una decisione, ai sensi dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, può condurre all'annullamento della decisione contestata e non alla sua inesistenza. Tuttavia, la Chemie Linz non avrebbe sollevato in modo sufficientemente preciso e nel termine appropriato motivi fondati sulla violazione di tale disposizione e il Tribunale non sarebbe quindi stato obbligato ad esaminare, neppure dal punto di vista dell'annullamento della decisione polipropilene, la questione dell'esistenza di un originale debitamente firmato.
64 La domanda della Chemie Linz 28 febbraio 1992 sarebbe fondata sull'inesistenza della decisione polipropilene e non sulla sua nullità. Anche se tale motivo fosse stato analizzato in quanto motivo di nullità, non potrebbe considerarsi sufficientemente preciso e motivato e sarebbe stato tardivo. A sostegno di tale motivo, la Chemie Linz avrebbe dovuto presentare indizi, come affermato dal Tribunale in cause analoghe dopo la sentenza PVC della Corte (sentenze del Tribunale Dunlop Slazenger/Commissione; Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, e Deere/Commissione, citate). Invece, un motivo in cui un ricorrente si limiti a sostenere che non vi era stato un originale della decisione debitamente firmato non sarebbe sufficientemente motivato e non sarebbe pertanto capace di compromettere la presunzione di validità di cui beneficiano le decisioni. Quanto ai provvedimenti disposti dal Tribunale in altri procedimenti, la Commissione indica che essi sono stati presi in presenza di indizi precisi contro la presunzione di validità. Nelle cause PVC le ricorrenti avrebbero fornito elementi precisi relativi a detti procedimenti. Lo stesso sarebbe avvenuto negli altri procedimenti (v. ordinanze 25 ottobre 1994, cause riunite T-30/91 e T-36/91, Solvay e ICI/Commissione, e 10 marzo 1992, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione, non pubblicate nella Raccolta, che farebbero chiaramente riferimento ad elementi particolari ai casi specifici). Nulla di simile sarebbe avvenuto nel corso del procedimento che ha condotto alla sentenza impugnata.
65 D'altra parte, il Tribunale avrebbe esaminato la domanda presentata dalla Chemie Linz il 28 febbraio 1992, ma avrebbe ritenuto che la ricorrente non aveva presentato elementi di fatto pertinenti nei termini impartiti. Il Tribunale si sarebbe domandato, a giusto titolo, se il motivo relativo agli asseriti vizi riguardanti la decisione polipropilene era stato presentato tempestivamente nel corso del procedimento, tenuto conto della norma enunciata all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza della quale motivi nuovi non possono essere prodotti dopo la chiusura della fase scritta a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
66 La sentenza PVC del Tribunale non potrebbe costituire un motivo emerso durante il procedimento, dato che la giurisprudenza relativa al procedimento di revocazione di cui all'art. 41, n. 1, dello Statuto CE della Corte di giustizia varrebbe anche per l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Secondo tale giurisprudenza (ordinanza del Tribunale BASF/Commissione, citata, punto 12, e sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Racc. pag. I-1215), una sentenza resa in altra istanza non potrebbe motivare la revocazione di una sentenza.
67 Riguardo alle spiegazioni fornite dagli agenti della Commissione durante la fase orale nelle cause PVC, nel novembre 1991, la Chemie Linz sarebbe stata rappresentata in tale procedimento e se ne dovrebbe presumere che essa ha avuto conoscenza delle spiegazioni fornite dagli agenti della Commissione in tali cause poco dopo la fase orale. L'affermazione della Chemie Linz, secondo cui essa avrebbe appreso in modo sicuro ciò che aveva detto l'agente della Commissione nelle cause PVC solo attraverso la sentenza PVC del Tribunale, sarebbe in contraddizione con la domanda di riapertura del 28 febbraio 1992, nella quale essa faceva riferimento ad indicazioni fornite dai partecipanti alla fase orale nelle cause PVC. Di conseguenza, il motivo di nullità non sarebbe stato presentato dalla Chemie Linz tempestivamente, bensì più di tre mesi dopo. La Commissione ricorda che, nel caso analogo della revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, il termine impartito è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto da esso invocato.
68 La Commissione indica che il motivo relativo alla mancanza di un originale della decisione polipropilene non doveva portare il Tribunale a disporre provvedimenti istruttori, né dal punto di vista dell'inesistenza, al quale farebbe riferimento la sentenza impugnata, né dal punto di vista di un'eventuale nullità di detta decisione. Il Tribunale avrebbe accertato che la Chemie Linz non aveva presentato alcun indizio tale da far presumere una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato. Per di più, tale motivo sarebbe stato sollevato tardivamente, in violazione delle disposizioni dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Contrariamente a quanto sostiene la Chemie Linz, il Tribunale non avrebbe in alcun modo ammesso che la sua argomentazione era stata presentata tempestivamente. Al contrario, avrebbe espresso dubbi, lasciando la questione in sospeso, poiché avrebbe esaminato, dal punto di vista del controllo d'ufficio, la questione dell'inesistenza della decisione polipropilene.
69 Per quanto riguarda l'argomento della Chemie Linz secondo cui ci sarebbe stato anche un motivo di revocazione, cosa che avrebbe dovuto comportare la riapertura della fase orale, la Commissione rileva che la dichiarazione del suo agente nel procedimento PVC non avrebbe, di per sé sola, condotto ad una decisione differente nella causa polipropilene. Orbene, conformemente all'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, solo fatti tali da esercitare un'influenza decisiva potrebbero costituire un motivo di revocazione.
70 Quanto all'asserita violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di far luce sui fatti, la Commissione sottolinea che né l'art. 49 né l'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale determinano le condizioni per domandare provvedimenti di organizzazione del procedimento. Per le stesse ragioni che lo avrebbero condotto a respingere la domanda di riapertura della fase orale, è a giusto titolo che il Tribunale non ha disposto i provvedimenti di organizzazione del procedimento richiesti dalla Chemie Linz. Infatti, l'obiettivo delle misure di organizzazione del procedimento, come descritte all'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sarebbe quello di assicurare la messa a punto delle cause e lo svolgimento dei procedimenti, e non di riparare alle negligenze commesse dalla parte ricorrente nella presentazione dei suoi motivi.
71 Infine la Commissione si domanda in quale misura il Tribunale avrebbe violato l'art. 65 del suo regolamento di procedura, dal momento che quest'ultimo definirebbe solamente i mezzi di prova ammissibili nell'ambito di un procedimento.
72 Quanto agli argomenti della DSM, la Commissione indica che essi contengono un vizio insanabile, poiché non tengono conto delle differenze tra le cause PVC e la presente causa e si fondano su un'erronea comprensione della sentenza PVC della Corte.
73 D'altronde, la Commissione insiste nel ritenere che, nelle cause carbonato di sodio, le ricorrenti non avessero fornito indizi sufficienti a giustificare la richiesta di documenti rivolta dal Tribunale alla Commissione. In ogni caso, sia in dette cause che nelle cause PEBD, anch'esse fatte valere dalla DSM, il Tribunale si sarebbe pronunciato riguardo alle circostanze particolari del caso di specie di cui era stato investito. Nel procedimento polipropilene, asserite imperfezioni della decisione polipropilene avrebbero potuto essere segnalate fin dal 1986, ma nessuno lo avrebbe fatto.
74 Se il Tribunale, nelle sentenze Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e Deere/Commissione, citate, ha respinto gli argomenti delle ricorrenti, formulati tempestivamente, per il fatto che essi non erano accompagnati da prove, la stessa soluzione si imporrebbe, a fortiori, nella presente causa, nella quale gli argomenti relativi alle irregolarità formali della decisione polipropilene sono stati formulati tardivamente e senza prove.
75 I motivi relativi ad irregolarità procedurali e alla violazione del diritto comunitario devono essere esaminati congiuntamente. Infatti, la violazione del diritto comunitario fatta valere dalla Chemie Linz, che si tratti degli artt. 164 e 173 del Trattato o delle diverse disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale invocate in tale contesto, riguarda, in sostanza, il rifiuto da parte del Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, confondendosi quindi con il motivo relativo ad irregolarità procedurali.
76 Ne consegue che occorre verificare se, rifiutandosi di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha commesso errori di diritto.
77 Riguardo anzitutto alle misure di organizzazione del procedimento, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può chiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che i provvedimenti di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.
78 Secondo l'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove nonché determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art. 64, nn. 3, lett. d), e 4, tali misure possono consistere nel richiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa e possono essere proposte dalle parti in qualsiasi momento del procedimento.
79 Come affermato dalla Corte nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione Racc. pag. I-8417, punto 93), una parte può chiedere al Tribunale di ordinare alla controparte di produrre i documenti in suo possesso, a titolo di misura di organizzazione del procedimento.
80 Tuttavia, risulta sia dalla finalità che dall'oggetto delle misure di organizzazione del procedimento, come enunciate all'art. 64, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che queste s'inseriscono nell'ambito di differenti fasi del procedimento dinanzi al Tribunale, di cui esse mirano a facilitare lo svolgimento.
81 Ne consegue che, al termine della fase orale, una parte può chiedere provvedimenti di organizzazione del procedimento solo se il Tribunale decide di riaprire la fase orale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su una tale domanda solo nel caso in cui avesse accolto la domanda di riapertura della fase orale, di modo che non occorre esaminare in modo separato le censure formulate a tal proposito dalla Chemie Linz.
82 Riguardo alla domanda di provvedimenti istruttori, risulta dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto 7, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 53) che, presentata dopo la chiusura della fase orale, un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia e che l'interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale.
83 La stessa soluzione si impone riguardo alla domanda di riapertura della fase orale. E' vero che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale, tale giudice dispone, in questo ambito, di un potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti idonei ad esercitare un'influenza decisiva che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale.
84 Nel caso di specie, la domanda di riapertura della fase orale e di provvedimenti istruttori presentata dinanzi al Tribunale si basava sulla sentenza PVC del Tribunale nonché su dichiarazioni fatte dagli agenti della Commissione nel corso dell'udienza nelle cause PVC e di fatti emersi nel corso del procedimento PEBD.
85 A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che indicazioni di carattere generale relative ad una asserita pratica della Commissione e risultanti da una sentenza resa in altre cause o da dichiarazioni fatte in occasione di altri procedimenti non potevano essere considerate, in quanto tali, come decisive per la soluzione della controversia di cui il Tribunale era investito.
86 Per quanto riguarda l'argomento della Chemie Linz secondo cui i fatti invocati nella sua domanda del 28 febbraio 1992 dovevano comportare la revocazione della sentenza impugnata o, in ogni caso, portare il Tribunale ad accogliere detta domanda, è sufficiente rilevare che, per le ragioni indicate precedentemente, i fatti invocati non erano tali da esercitare un'influenza decisiva ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia e non giustificano quindi la revocazione di detta sentenza.
87 D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente era in grado di fornire al Tribunale, già con l'atto introduttivo, almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza dei provvedimenti istruttori o d'organizzazione del procedimento ai fini dell'istanza, allo scopo di provare che la decisione polipropilene era stata modificata dopo la sua adozione da parte del collegio dei membri della Commissione, oppure che gli originali mancavano, come hanno fatto talune delle ricorrenti nelle cause PVC e PEBD, alle quali la Chemie Linz ha fatto riferimento (v., in questo senso, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, punti 93 e 94).
88 Senza che sia necessario verificare se, come afferma la Commissione, la Chemie Linz fosse a conoscenza già prima della pronuncia della sentenza PVC del Tribunale dei fatti da essa invocati nella sua domanda del 28 febbraio 1992, ne risulta che, in ogni caso, tale domanda era tardiva.
89 A tal proposito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Chemie Linz, il Tribunale non ha ritenuto, nella sentenza impugnata, che i fatti invocati nella sua domanda del 28 febbraio 1992 erano stati presentati tempestivamente.
90 Occorre aggiungere che il Tribunale non era tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d'ufficio motivi attinenti alla regolarità della procedura di adozione della decisione polipropilene. Infatti, un tale obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico può eventualmente sussistere solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
91 Occorre quindi concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto rifiutandosi di riaprire la fase orale e di disporre provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento.
92 Alla luce dell'argomento sviluppato dalla Chemie Linz riguardo ai vizi di cui sarebbe affetta la decisione polipropilene e della tesi sostenuta dalla DSM da cui risulterebbe che detta decisione sarebbe giuridicamente inesistente, occorre ancora verificare se, interpretando le condizioni suscettibili di rendere un atto inesistente, il Tribunale ha violato il diritto comunitario.
93 A tal proposito, emerge in particolare dai punti 48-50 della sentenza PVC della Corte che gli atti delle istituzioni comunitarie godono, in linea di principio, di una presunzione di legittimità e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non saranno annullati o revocati.
94 Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un'irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l'equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legalità.
95 La gravità delle conseguenze che si ricollegano all'accertamento dell'inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l'inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.
96 Orbene, analogamente alle cause PVC, considerate singolarmente o anche nell'insieme, le asserite irregolarità sollevate dalla Chemie Linz, che riguardano il procedimento di adozione della decisione polipropilene, non risultano così manifestamente gravi da far sì che la predetta decisione debba considerarsi giuridicamente inesistente.
97 Pertanto, per quel che riguarda le condizioni capaci di rendere un atto inesistente, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario.
98 Infine, nei limiti in cui la ricorrente richiede alla Corte di esaminare la legittimità della decisione polipropilene e di disporre provvedimenti istruttori diretti a determinare le condizioni in cui la Commissione ha adottato la decisione polipropilene, è sufficiente rilevare che misure di questo tipo esulano dall'ambito dell'impugnazione, che deve limitarsi alle questioni di diritto.
99 Infatti, da un lato, misure d'istruzione condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto e modificherebbero l'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, in violazione delle disposizioni dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
100 Dall'altro, il ricorso ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è solamente nel caso in cui questa fosse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia. Ne consegue che, fintantoché la sentenza impugnata non sarà annullata, la Corte non è competente a conoscere di eventuali vizi della decisione polipropilene.
101 Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
102 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Chemie Linz, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. La DSM sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Chemie Linz GmbH è condannata alle spese.
3) La DSM sopporterà le proprie spese.
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